52003XC0711(07)

Comunicazione destinata agli utilizzatori comunitari di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2004, ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Gazzetta ufficiale n. C 162 del 11/07/2003 pag. 0019 - 0021


Comunicazione destinata agli utilizzatori comunitari di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2004, ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(1)

(2003/C 162/08)

La presente comunicazione riguarda le seguenti sostanze:

- clorofluorocarburi (CFC) 11, 12, 113, 114 e 115,

- altri clorofluorocarburi completamente alogenati,

- tetracloruro di carbonio,

- halon,

- 1,1,1-tricoloroetano,

- idrobromofluorocarburi (HBFC).

La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono:

1. impiegare le suddette sostanze nell'ambito della Comunità per la fabbricazione di inalatori-dosatori,

2. acquistare le suddette sostanze direttamente da un produttore o importarle nella Comunità per attività di laboratorio e di analisi.

Le sostanze controllate per usi essenziali possono essere prodotte nella Comunità o, se necessario, importate da fonti esterne alla Comunità.

La decisione IV/25, adottata dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha stabilito i criteri e la procedura per determinare gli "usi essenziali" per i quali la produzione e il consumo potranno essere proseguiti dopo la scadenza del calendario di eliminazione progressiva.

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 2038/2000, stabilisce la necessità di determinare le quantità di sostanze controllate destinate ad usi essenziali che possono essere autorizzate nella Comunità nel 2004, conformemente alla decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal.

La decisione XIV/14 adottata dalle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e di consumo necessari per soddisfare gli usi essenziali di CFC destinati agli inalatori-dosatori per la cura dell'asma e delle broncopneumopatie ostruttive croniche. Per la produzione nella Comunità europea di inalatori-dosatori nel 2004, la quantità di CFC 11, 12, 113 e 114 autorizzata dalle parti è di 1884000 kg (unmilioneottocentottantaquattromila).

Ai sensi della decisione VI/9 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, la purezza delle sostanze controllate destinate ad essere utilizzate in laboratorio deve essere almeno del 99 % per l'1.1.1-tricloroetano e del 99,5 % per i CFC e il tetracloruro di carbonio.

La procedura per stabilire le quantità di sostanze controllate destinate agli usi essenziali di cui sopra ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 e del regolamento (CE) n. 2038/2000 è la seguente:

1. Le imprese che non sono in possesso di un contingente per il 2003 e che desiderano richiedere alla Commissione un contingente per usi essenziali per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, devono contattare la Commissione entro il 22 agosto 2003 al seguente indirizzo: Protezione dello strato di ozono Commissione Europea Direzione generale Ambiente

Unità ENV.C.2 - Cambiamento climatico

BU5 2/27

B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 299 87 64 E-mail: env-ods@cec.eu.int

2. Le richieste di licenza per usi essenziali possono essere presentate da tutti gli utilizzatori delle sostanze elencate all'inizio della presente comunicazione e destinate agli inalatori-dosatori o agli usi di laboratorio. Nel caso dei CFC per gli inalatori-dosatori, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul foglio elettronico disponibile sul sito web: http://europa.eu.int/comm/ environment/ods/home/home.cfm. Per gli usi di laboratorio, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul foglio elettronico che trova nel sito web.

Una copia della richiesta deve essere inviata anche all'autorità competente dello Stato membro interessato (cfr. allegato I per gli indirizzi).

3. Soltanto le richieste pervenute entro il 22 agosto 2003 saranno valutate dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

4. In base alla suddetta procedura, la Commissione notificherà tramite una decisione le quantità di sostanze controllate per il 2004 agli utilizzatori comunitari che le destinano ad un uso per il quale la produzione e l'importazione saranno autorizzate.

5. In seguito la Commissione assegnerà i contingenti a tali utilizzatori, notificando loro l'uso per il quale la licenza è stata concessa, nonché la sostanza autorizzata e la quantità concessa.

6. Gli utilizzatori titolari per il 2004 di un contingente per usi essenziali di una sostanza controllata possono presentare, tramite sito web, una richiesta a un produttore comunitario o, se necessario, chiedere una licenza di importazione alla Commissione per una sostanza controllata fino al limite autorizzato per il loro contingente. Il produttore potrà essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui opera a produrre la quantità di sostanza controllata indicata nella licenza. L'autorità competente dello Stato membro informa preliminarmente la Commissione delle autorizzazioni che saranno rilasciate.

(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2039/2000, GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26.

ALLEGATO I / /ANEXO I / /ANEXO I / /ANNEX I / /ANNEXE I / /ANHANG I / /BIJLAGE I / /BILAG I / /BILAGA I / /LIITE I / /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ÖSTERREICH

Herrn Dr. Paul Krajnik Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Abteilung Chemikalien Stubenbastei 5 A - 1010 Wien

BELGIQUE/BELGÏE

Mr Roland Marijnissen Ministère fédéral des affaires sociales de la santé publique et de l'environnement Cité administrative de l'État 19, boulevard Pacheco - boîte 5 B - 1010 Bruxelles/Brussels

DANMARK

Mikkel Aaman Sørensen Miljøstyrelsen (EPA) Strandgade 29 DK - 1401 København K

SUOMI/FINLAND

Eliisa Irpola Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Kemikaaliyksikkö Kesäkatu 6 FIN - 00121 Helsinki

FRANCE

Mme Claude Putavy Ministère de l'écologie et du développement durable DRPR/BSPC 20, avenue de Ségur F - 75302 Paris 07 SP

DEUTSCHLAND

Herrn Rolf Engelhardt Bundesministerium für Umwelt Abteilung IG 11 5 Postfach 120629 D - 53048 Bonn

ΕΛΛΑΣ

Mrs Elpida Politis Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works International Activities and EEC Department 17 Ameliedos Street GR - 115 23 Athens

IRELAND

Mr Patrick O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment and Local Government Custom House Dublin 1 Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Peru Dept of Global Environment, International and Regional Conventions Via Cristoforo Colombo 44 I - 00147 Roma

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer Administration de l'Environnement Division Air/Brut 16, rue Eugene Ruppert L - 2453 Luxembourg

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes Ministério do Ambiente Rua da Murgueira-Zambujal P - 2721-865 Amadora

ESPAÑA

Sra D.a María Teresa Barres Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental Ministerio de Medio Ambiente Pza. San Juan de la Cruz s/n E - 28071 Madrid

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Blekholmsterassen 36 S - 106 48 Stockholm

NEDERLAND

Mr M. Hildebrand Ministry of Environment Rijnstraat 8 2500 GX Den Haag Nederland

UNITED KINGDOM

Mrs Maria Nolan Global Atmosphere Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor - zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE United Kingdom