52003XC0520(04)

Obblighi di servizio pubblico su servizi aerei di linea all'interno della Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 118 del 20/05/2003 pag. 0020 - 0020


Obblighi di servizio pubblico su servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2003/C 118/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In applicazione del disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Metz-Nancy-Lorraine e Parigi (Orly).

2. Gli obblighi di servizio pubblico sono i seguenti:

In termini di numero di frequenze minime

I servizi devono funzionare tutto l'anno, come minimo in ragione di tre voli andata-ritorno al giorno, di cui un volo la mattina e uno la sera, dal lunedì al venerdì, tranne i giorni festivi. Durante il mese di agosto e l'ultima settimana dell'anno, il numero dei voli andata-ritorno quotidiani, offerti dal lunedì al venerdì, può essere ridotto a due.

Un volo andata-ritorno deve essere offerto la domenica sera.

I servizi devono funzionare senza scalo intermedio tra Metz-Nancy-Lorraine e Parigi (Orly).

In termini di tipi di apparecchi utilizzati e di capacità offerta

I servizi devono essere garantiti mediante un apparecchio pressurizzato con una capacità minima di quarantotto posti e adatto alle caratteristiche dell'aeroporto. L'apparecchio deve disporre di gabinetti.

In termini di orari

Gli orari devono consentire in settimana ai passeggeri che viaggiano per motivi di affari di effettuare un'andata-ritorno in giornata, con almeno otto ore a destinazione, sia a Parigi che a Metz-Nancy-Lorraine, tranne il mese di agosto e l'ultima settimana dell'anno.

In termini di politica commerciale

I voli devono essere commercializzati mediante almeno un sistema computerizzato di prenotazione.

In termini di continuità del servizio

Salvo caso di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore, non deve superare per anno il 3 % del numero di voli previsti. Inoltre i servizi possono essere interrotti dal vettore soltanto dopo preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono informati che un esercizio che non rispetti gli obblighi di servizio pubblico può comportare sanzioni amministrative e/o giurisdizionali.