Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la modifica della direttiva 91/440/CEE del Consiglio concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie /* SEC/2003/0754 def. - COD 2002/0025 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la modifica della direttiva 91/440/CEE del Consiglio concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie 2002/0025 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la modifica della direttiva 91/440/CEE del Consiglio concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie 1- ITER DEL DOCUMENTO Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: (documenti COM(2002) 21 def. - 2002/0022 (COD) COM(2002) 22 def. - 2002/0023 (COD) COM(2002) 23 def. - 2002/0024 (COD) COM(2002) 25 def. - 2002/0025 (COD): // 25.1.2002 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 19.9.2002 Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 14.1.2003 Data di trasmissione della proposta modificata: // - - Data di adozione della posizione comune: // 25.6.2003 2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Si tratta di quattro proposte legislative collegate: - Una proposta di modifica della direttiva 91/440 per estendere i diritti di accesso all'infrastruttura ai servizi merci ferroviari all'interno di uno Stato membro e accelerare l'apertura del mercato. - Una proposta di direttiva sulla sicurezza ferroviaria concernente la definizione degli elementi essenziali dei sistemi di sicurezza per il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie. Occorre sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza e istituire un sistema comune per il rilascio, i contenuti e la validità dei certificati di sicurezza. Infine, come negli altri settori, è necessario introdurre il principio dell'indipendenza delle indagini tecniche in caso di incidente. - Una proposta di regolamento per l'istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea per fornire assistenza tecnica ai lavori in materia di interoperabilità e sicurezza. Le attività riguarderanno, da una parte, lo sviluppo di norme comuni di sicurezza nonché lo sviluppo e la gestione di un sistema di controllo delle prestazioni in materia di sicurezza e, dall'altra, la gestione a lungo termine di un sistema di elaborazione, registrazione e controllo delle specifiche tecniche di interoperabilità. - Una modifica delle direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE sull'interoperabilità. Oltre alle modifiche richieste dalle precedenti proposte di direttive in materia di interoperabilità, occorre essenzialmente assicurare la coerenza dei settori di applicazione tra la rete su cui l'accesso sarà aperto e quella su cui le regole di interoperabilità dovranno essere applicate. 3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.4 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio e la direttiva 2001/16/CE sull'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo Considerazione del parere del Parlamento europeo Il Parlamento europeo ha sostenuto la proposta della Commissione a favore dell'estensione del campo di applicazione delle direttive all'intera rete ferroviaria. Senza mettere in questione questo principio, il Consiglio ha auspicato un approccio più graduale precisando le varie fasi di questa estensione (articolo 2), proposta che la Commissione ha accettato. Quanto agli elementi nuovi introdotti dagli emendamenti del Parlamento, rispetto alla proposta iniziale della Commissione, su cui la Commissione aveva espresso un parere favorevole, il Consiglio non ha approvato in questa fase la definizione del concetto di messa in servizio (emendamenti 4 e 14), il dispositivo di registrazione (emendamenti 9 e 19), la disposizione concernente le comunicazioni operative (emendamenti 10 e 20), nonché diverse modifiche secondarie al testo volte a migliorarlo. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio Nessuna 4- CONCLUSIONI La Commissione sostiene i testi della posizione comune. Tuttavia, in merito all'Agenzia, la Commissione desidera attirare l'attenzione sulla futura adozione di disposizioni standard riguardanti tutte le agenzie a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario. 5- DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE La Commissione ha fatto le seguenti dichiarazioni nel verbale del Consiglio "Trasporti" del 28 marzo 2003: - "La Commissione intende presentare entro la fine del 2003 al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa all'istituzione di una patente europea di macchinista. Inoltre, la Commissione sostiene pienamente e incoraggia i lavori svolti dalle parti sociali nel quadro del dialogo sociale europeo, ai sensi dell'articolo 139 del trattato, riguardanti l'armonizzazione delle ore di guida e di riposo per i macchinisti e il personale di scorta. - La Commissione dichiara che le esigenze definitive di bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea dipendono da un accordo chiaro sulle competenze dell'Agenzia tra il Consiglio e il Parlamento europeo. Queste esigenze, oggetto di una prima valutazione inclusa nella dichiarazione finanziaria allegata alla proposta legislativa, devono essere tradotte nelle richieste di bilancio annuali presentate dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento in qualità di autorità di bilancio. È possibile elaborare una stima precisa delle esigenze per il periodo 2004-2006 solo dopo il completamento della procedura di codecisione. - Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 della direttiva "Sicurezza" non prevedono un sistema di autorizzazione preliminare".