Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea /* SEC/2003/0754 def. - COD 2002/0024 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea 2002/0024 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea 1- ITER DEL DOCUMENTO Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: (documenti COM(2002) 21 def. - 2002/0022 (COD) COM(2002) 22 def. - 2002/0023 (COD) COM(2002) 23 def. - 2002/0024 (COD) COM(2002) 25 def. - 2002/0025 (COD): // 25.1.2002 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 19.9.2002 Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 14.1.2003 Data di trasmissione della proposta modificata: // - - Data di adozione della posizione comune: // 25.6.2003 2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Si tratta di quattro proposte legislative collegate: - Una proposta di modifica della direttiva 91/440 per estendere i diritti di accesso all'infrastruttura ai servizi merci ferroviari all'interno di uno Stato membro e accelerare l'apertura del mercato. - Una proposta di direttiva sulla sicurezza ferroviaria concernente la definizione degli elementi essenziali dei sistemi di sicurezza per il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie. Occorre sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza e istituire un sistema comune per il rilascio, i contenuti e la validità dei certificati di sicurezza. Infine, come negli altri settori, è necessario introdurre il principio dell'indipendenza delle indagini tecniche in caso di incidente. - Una proposta di regolamento per l'istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea per fornire assistenza tecnica ai lavori in materia di interoperabilità e sicurezza. Le attività riguarderanno, da una parte, lo sviluppo di norme comuni di sicurezza nonché lo sviluppo e la gestione di un sistema di controllo delle prestazioni in materia di sicurezza e, dall'altra, la gestione a lungo termine di un sistema di elaborazione, registrazione e controllo delle specifiche tecniche di interoperabilità. - Una modifica delle direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE sull'interoperabilità. Oltre alle modifiche richieste dalle precedenti proposte di direttive in materia di interoperabilità, occorre essenzialmente assicurare la coerenza dei settori di applicazione tra la rete su cui l'accesso sarà aperto e quella su cui le regole di interoperabilità dovranno essere applicate. 3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.3 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea Considerazione del parere del Parlamento europeo I principali emendamenti del Parlamento europeo sui quali la Commissione aveva espresso un parere favorevole sono stati accolti nella posizione comune, apportando alcune differenze formali che non ne modificano i contenuti essenziali. In particolare, il Consiglio ha accolto (articolo 3) la formula approvata dal Parlamento europeo per la rappresentazione del settore nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia, aggiungendo la rappresentanza dei passeggeri (emendamenti 2, 5 e 35), e nei gruppi di lavoro (emendamento 14). Inoltre ha precisato i criteri della loro rappresentatività. D'altra parte, come il Parlamento, anche il Consiglio non ha accolto la composizione del consiglio di amministrazione proposta dalla Commissione e ha imposto un rappresentante per Stato membro, come nelle altre agenzie del settore dei trasporti (articolo 26). Quanto alla partecipazione diretta dei rappresentanti dei lavoratori del settore ai gruppi di lavoro, il Consiglio ha preferito mantenere la proposta iniziale della Commissione che prevede un dispositivo di consultazione (articolo 4). Le modalità della consultazione, tanto per le parti sociali quanto per i rappresentanti dei clienti e dei passeggeri, sono state rafforzate. La Commissione aveva sostenuto l'emendamento 14 del Parlamento che per i lavori dell'Agenzia che hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore, consentiva ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori di partecipare ai relativi gruppi di lavoro (oltre alla consultazione formale delle parti sociali prevista all'articolo 4). Il testo del Consiglio è ugualmente accettabile nella misura in cui le modalità di consultazione sono state rafforzate. Inoltre, la posizione comune adotta in larga misura le formulazioni usate all'articolo 30 per le funzioni e i poteri del direttore esecutivo (emendamento 31), all'articolo 31 per la sua nomina (emendamento 32) e all'articolo 33 le visite dell'Agenzia negli Stati membri (emendamento 37). Per gli aspetti finanziari e di bilancio, occorre notare che non è stato ancora possibile prendere completamente in considerazione l'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario generale a partire dal 1° gennaio 2003, nonostante gli emendamenti del Parlamento puntino in questa direzione. Inoltre, per le agenzie è in corso l'adozione di nuovi orientamenti generali [6], a seguito della proposta della Commissione che modifica gli atti costituitivi delle agenzie (COM(2002) 406 def.) per effetto dell'adozione del nuovo regolamento finanziario generale. Nel quadro della seconda lettura sarà pertanto necessario allineare le disposizioni del regolamento che istituisce l'Agenzia ferroviaria sulle disposizioni standard che saranno a quel punto disponibili. [6] Parere del Parlamento adottato in prima lettura il 27 marzo 2003. Il Consiglio non ha adottato la proposta concernente la costituzione di due comitati consultivi, per le autorità nazionali di sicurezza e gli organismi responsabili delle inchieste (emendamento 19), che la Commissione aveva respinto, poiché la nuova redazione dell'articolo 3 permette a questi soggetti di partecipare direttamente ai lavori gestiti dall'Agenzia. Inoltre, l'Agenzia conserva l'incarico di collegare in rete questi soggetti per agevolarne la cooperazione. Quanto alle lingue di lavoro dell'Agenzia (articolo 35), il Consiglio ha adottato il testo in vigore per l'Agenzia per la sicurezza aerea, respingendo la soluzione proposta dal Parlamento europeo (emendamento 38). Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio Il Consiglio ha inteso ampliare le competenze dell'Agenzia in merito alle condizioni di lavoro del personale che svolge funzioni di sicurezza (articolo 12, lettera e). La Commissione accoglie con favore questa integrazione. 4- CONCLUSIONI La Commissione sostiene i testi della posizione comune. Tuttavia, in merito all'Agenzia, la Commissione desidera attirare l'attenzione sulla futura adozione di disposizioni standard riguardanti tutte le agenzie a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario. 5- DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE La Commissione ha fatto le seguenti dichiarazioni nel verbale del Consiglio "Trasporti" del 28 marzo 2003: - "La Commissione intende presentare entro la fine del 2003 al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa all'istituzione di una patente europea di macchinista. Inoltre, la Commissione sostiene pienamente e incoraggia i lavori svolti dalle parti sociali nel quadro del dialogo sociale europeo, ai sensi dell'articolo 139 del trattato, riguardanti l'armonizzazione delle ore di guida e di riposo per i macchinisti e il personale di scorta. - La Commissione dichiara che le esigenze definitive di bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea dipendono da un accordo chiaro sulle competenze dell'Agenzia tra il Consiglio e il Parlamento europeo. Queste esigenze, oggetto di una prima valutazione inclusa nella dichiarazione finanziaria allegata alla proposta legislativa, devono essere tradotte nelle richieste di bilancio annuali presentate dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento in qualità di autorità di bilancio. È possibile elaborare una stima precisa delle esigenze per il periodo 2004-2006 solo dopo il completamento della procedura di codecisione. - Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 della direttiva "Sicurezza" non prevedono un sistema di autorizzazione preliminare".