52003SC0497

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti /* SEC/2003/0497 def. - COD 2001/0212 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti

2001/0212 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti

1. ITER PROCEDURALE

La proposta della Commissione [COM(2001) 508 def.] è stata adottata il 14.9.2001 e successivamente trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

Il Comitato economico e sociale europeo ha approvato la proposta [COM(2001) 508 def.] e adottato il proprio parare il 16.1.2002.

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta con emendamenti in prima lettura il 10.4.2002.

La proposta modificata della Commissione [COM(2002) 318 def.] è stata adottata il 17.6.2002 e successivamente trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 14.4.2003.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta, basata sull'articolo 95 del trattato, integra in un unico testo 18 direttive del Consiglio e della Commissione riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in tema di fertilizzanti pubblicate tra il 1976 e il 1998.

La presente proposta ha lo scopo di migliorare la chiarezza e la trasparenza dei suddetti testi. La legislazione sui fertilizzanti mira a garantire la libera circolazione di tali prodotti all'interno dell'Unione europea e a precisare le caratteristiche che essi devono possedere.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali

La posizione comune segue le linee generali della proposta modificata della Commissione.

3.2 Esito degli emendamenti

Dei tre emendamenti adottati dal Parlamento [1], due sono stati accettati in linea di massima e uno è stato respinto.

[1] Relazione PE A5-0107/2002 del 27.3.2002

3.2.1. Emendamento 1 del Parlamento europeo

Questo emendamento è stato accettato in linea di massima tenuto conto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa alla presenza di cadmio nei fertilizzanti. L'emendamento è stato incorporato nella considerazione preliminare 15, ad eccezione della parte che intendeva imporre alla Commissione un termine tassativo per la presentazione della proposta legislativa. Tale imposizione sarebbe infatti risultata incompatibile con il diritto di iniziativa della Commissione.

3.2.2. Emendamento 2 del Parlamento europeo

Questo emendamento è respinto per i seguenti motivi:

- l'articolo 33 della proposta è stato soppresso. Questo articolo è diventato superfluo in quanto sono state adottate delle decisioni, basate sull'articolo 95, paragrafo 4 del trattato, che accordano deroghe ad Austria [2], Finlandia [3] e Svezia [4] in rapporto al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi;

[2] Decisione 2002/366/CE della Commissione del 15.5.2002, GU L 132 del 17.5.2002, pag. 65.

[3] Decisione 2002/398/CE della Commissione del 24.5.2002, GU L 138 del 28.5.2002, pag. 15.

[4] Decisione 2002/399/CE della Commissione del 24.5.2002, GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24.

- il paragrafo 2 dell'articolo 33 avrebbe inoltre limitato il diritto di iniziativa della Commissione.

3.2.3. Emendamento 3 del Parlamento europeo

Questo emendamento è stato accettato in linea di massima. In particolare il Consiglio ha aumentato il tenore minimo di chelati solubili portandolo a 8/10 del valore dichiarato, come richiesto dal Parlamento europeo. Ha inoltre chiarito e rafforzato le prescrizioni in tema di etichettatura per i chelati allo scopo di migliorare le informazioni disponibili ai consumatori.

3.3 Posizione comune del Consiglio

Oltre agli emendamenti accettati dalla Commissione la posizione comune del consiglio comprende alcune modifiche volte a chiarire e rafforzare la proposta di regolamento.

4. CONCLUSIONE

La Commissione sostiene la posizione comune, dato che quest'ultima segue in larga parte le linee della sua proposta modificata.