52003PC0836(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria /* COM/2003/0836 def. - CNS 2003/0322 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 11 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [1] prevede che, per il transito degli operatori svizzeri attraverso l'Austria, venga applicato un sistema di ecopunti equivalente a quello previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, entro i limiti di validità di detto protocollo.

[1] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

2. Il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria [2] stabilisce un regime speciale per gli automezzi pesanti che transitano dall'Austria. L'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del protocollo prevede che il sistema degli ecopunti giunga a scadenza il 31 dicembre 2003.

[2] GU C 241 del 29.8.1994.

3. Il Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001 ha chiesto la proroga del regime di ecopunti. Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria [3]. Su tale proposta il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo il 25 novembre 2003 nell'ambito della procedura di conciliazione. Sulla base di tale accordo sarà adottato un regolamento che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

[3] COM(2001) 807 def. del 20.12.2001.

4. Attualmente la Svizzera partecipa al regime di ecopunti in base a un accordo bilaterale tra l'Austria e la Svizzera. Tale regime giungerà a scadenza il 31 dicembre 2003. In forza dell'articolo 11 dell'accordo sui trasporti terrestri (cfr. punto 1), la Svizzera deve partecipare al nuovo regime transitorio di punti istituito da tale regolamento per il transito degli automezzi pesanti sul territorio austriaco. Per motivi di parità di trattamento e per garantire la continuità degli impegni internazionali assunti dalla Comunità e dalla Svizzera, è opportuno applicare alla Svizzera il nuovo regime transitorio di punti a partire dal 1° gennaio 2004.

5. È quindi giunto il momento che la Comunità avvii negoziati con la Svizzera per pervenire a un'intesa amministrativa volta a garantire la partecipazione della Svizzera al nuovo regime di punti provvisorio.

6. Dati i tempi molto brevi entro i quali dev'essere applicata l'intesa amministrativa (a partire dal 1° gennaio 2004), la Commissione invita il Consiglio a pronunciarsi contemporaneamente sulla raccomandazione di negoziato e sulle proposte di decisione del Consiglio riguardanti la firma, l'applicazione provvisoria e la conclusione dell'intesa amministrativa. Essa trasmette pertanto al Consiglio la raccomandazione e le proposte di decisione in questione.

2003/0322 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [5],

[5] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [6] prevede che, per il transito degli operatori svizzeri attraverso l'Austria, venga applicato un sistema di ecopunti equivalente a quello previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea.

[6] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(2) L'accordo raggiunto il 25 novembre 2003 istituisce un nuovo regime transitorio di punti da applicare a partire dal 1° gennaio 2004 agli automezzi pesanti comunitari adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria.

(3) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità europea un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.

(4) Tale intesa amministrativa è stata firmata a nome della Comunità in data ..., fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva ai sensi della decisione .../.../CE del Consiglio del ....

(5) Occorre approvare detta intesa amministrativa,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.

Il testo dell'intesa amministrativa è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato

INTESA AMMINISTRATIVA

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

A. Lettera della Comunità europea

Signor...,

Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Confederazione svizzera e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 11 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [7], si è concordato quanto segue.

[7] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

1. Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera con peso totale autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

2. Agli automezzi pesanti svizzeri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria sono assegnati 140 992 punti per il 2004, 133 572 punti per il 2005 e 126 151 punti per il 2006.

Un quinto dei punti sarà distribuito sotto forma cartacea.

3. Le modalità applicative e le procedure di gestione e controllo dei punti sono, mutatis mutandis, le stesse del precedente regime di ecopunti e sono indicate nell'accordo fra il capo del dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera e il ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'impiego del sistema di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco, concluso il 9 settembre 1999.

Se necessario, il comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adotterà le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

4. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo al completamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo avrà termine allo scadere del regolamento (CE) n. xxxx/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Comunità europea

B. Lettera della Confederazione svizzera

Signor...,

In riferimento alla Sua del [...], in cui mi informa di quanto segue:

"Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Confederazione svizzera e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 11 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [8], si è concordato quanto segue.

[8] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

1. Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera con peso totale autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

2. Agli automezzi pesanti svizzeri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria sono assegnati 140 992 punti per il 2004, 133 572 punti per il 2005 e 126 151 punti per il 2006.

Un quinto dei punti sarà distribuito sotto forma cartacea.

3. Le modalità applicative e le procedure di gestione e controllo dei punti sono, mutatis mutandis, le stesse del precedente regime di ecopunti e sono indicate nell'accordo fra il capo del dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera e il ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'impiego del sistema di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco, concluso il 9 settembre 1999.

Se necessario, il comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adotterà le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

4. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo al completamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo avrà termine allo scadere del regolamento (CE) n. xxxx/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente."

Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Confederazione svizzera