52003PC0828

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado /* COM/2003/0828 def. - CNS 2003/0324 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado

(presentata dalla Commissione)

INDICE

MOTIVAZIONE

1. Contesto

2. Il brevetto comunitario

3. La giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario

4. Il Tribunale del brevetto comunitario

5. I ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado

6. Periodo transitorio

7. Necessità dell'intervento comunitario

8. Disposizioni proposte

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado

Capo I - Tribunale del brevetto comunitario

Articolo 1 - Istituzione del Tribunale del brevetto comunitario

Articolo 2 - Applicazione delle disposizioni del trattato CE

Articolo 3 - Disposizioni statutarie per le camere giurisdizionali

Articolo 4 - Allegato al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia

Capo II - Procedure di appello dinanzi al Tribunale di primo grado

Articolo 5 - Numero di giudici del Tribunale di primo grado

Articolo 6 - Procedimento di appello in material di brevetto comunitario

Capo III - Disposizioni trasitorie e finali

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

Articolo 8 - Entrata in vigore

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Denominazione dell'azione: Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di EUR in stanziamenti d'impegno

2.2. Periodo d'applicazione:

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

4. BASE GIURIDICA

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento finanziario

5.3. Modalità di attuazione

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B - (per tutto il periodo di programmazione)

6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1 Anno precedente l'inizio del funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario (2009)

7.1.1. Incidenza sulle risorse umane

7.1.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

7.1.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione nel 2009

7.2. I due primi anni di funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario (2010-2011)

7.2.1. Incidenza sulle risorse umane

7.2.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

7.2.2.1. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane nel 2010

7.2.2.2. Incidenza finanziari globale delle risorse umane nel 2011

7.2.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

7.2.3.1. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione nel 2010

7.2.3.2. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione nel 2011

7.3. Terzo e quarto anno di funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario (2012 - 2013)

7.3.1. Incidenza sulle risorse umane

7.3.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

7.3.2.1. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane nel 2012

7.3.2.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane nel 2013

7.3.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione nel 2012 e nel 2013

7.4. Fine della fase iniziale (2014)

7.4.1. Incidenza sulle risorse umane

7.4.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

7.4.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

8.2. Modalità e periodicità della valutazione prevista

9. MISURE ANTIFRODE

SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO - IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E, IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE( PMI)

Titolo della proposta

Numero di riferimento del documento

La proposta

Impatto sulle imprese

Consultazione

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Esistono nella Comunità due sistemi di protezione dei brevetti, vigenti da tempo, ma né l'uno né l'altro si basano su un atto giuridico comunitario. I brevetti nazionali sono concessi dagli uffici nazionali dei brevetti sulla base della legislazione dello Stato membro interessato. La tutela che essi garantiscono produce i suoi effetti solo sul territorio di questo Stato membro e, in caso di controversia, la competenza a conoscerne spetta alle giurisdizioni nazionali. I brevetti europei sono rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti, istituito dalla Convenzione sul rilascio dei brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, che contiene il diritto materiale dei brevetti e prevede una procedura di rilascio unica. Una volta concesso, il brevetto europeo attribuisce una protezione dei diritti sul territorio degli Stati contraenti designati dal titolare. Mentre il diritto armonizzato dei brevetti contenuto nella Convenzione sul brevetto europeo è essenzialmente limitato alla fase che si conclude con la concessione del brevetto europeo, i suoi effetti sono determinati in funzione del diritto nazionale dei brevetti di ciascuno Stato contraente designato. In caso di controversia, l'azione in giustizia dev'essere avviata anche dinanzi al tribunale nazionale competente. Tale situazione, nella quale il diritto di brevetto è concesso o produce i suoi effetti solo isolatamente in ciascuno Stato membro dell'Unione europea, espone il titolare al rischio di dover ricorrere a procedure diverse in più Stati membri per la stessa controversia, con il rischio ulteriore che tali procedure abbiano esisti divergenti. Da lungo tempo la situazione viene giudicata insoddisfacente e contraria alle esigenze delle imprese europee che operano nel mercato comune. In passato, gli Stati membri hanno già compiuto notevoli sforzi per rimediare al problema a livello comunitario. La Convenzione sul brevetto comunitario, destinata a creare un brevetto unico a livello della Comunità, è stata firmata il 15 dicembre 1975 a Lussemburgo ed è stata seguita dall'accordo del 15 dicembre 1989 in materia di brevetti comunitari comprendente, tra l'altro, un protocollo sul regolamento delle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari. Tuttavia, questi accordi non sono mai entrati in vigore.

2. Il brevetto comunitario

Nel marzo 2000, il Consiglio europeo ha lanciato a Lisbona un programma generale destinato ad aumentare la competitività dell'economia europea ed ha di nuovo esaminato la questione dei brevetti. Una delle misure concrete di miglioramento adottate dal Consiglio è stata di raccomandare la creazione di un sistema di brevetto comunitario al fine di rimediare alle carenze attuali della protezione giuridica delle invenzioni, oltre che di stimolare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo e di contribuire alla competitività dell'economia nel suo insieme. All'indomani del Consiglio europeo di Lisbona, la Commissione ha depositato, il 1° agosto 2000, una proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario (COM(2000) 412 definitivo) contenente le disposizioni pertinenti relative ai brevetti comunitari, ed in particolare quelle che prevedono la creazione di un brevetto comunitario unitario con i relativi diritti che esso attribuisce, le possibili vie di ricorso destinate a far rispettare tali diritti, le cause di nullità, nonché i meccanismi per la gestione dei brevetti comunitari concessi e il loro rinnovo annuale. Come prevede il testo, i brevetti comunitari sono rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB); a tal fine, la Comunità deve aderire alla Convenzione sul brevetto europeo per affidare la missione della concessione dei brevetti comunitari all'UEB. Di conseguenza, l'UEB rilascerà i brevetti europei e i brevetti comunitari in virtù delle stesse modalità della Convenzione sul brevetto europeo che garantiscono l'uniformità e la sicurezza giuridica del diritto dei brevetti in Europa. Parallelamente, le competenze tecniche dell'UEB in quanto organismo responsabile per l'esame delle domande di concessione dei brevetti possono essere messe a frutto per il rilascio del brevetto comunitario.

3. La giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario

La creazione di una giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario è uno dei pilastri del sistema del brevetto comunitario. Non solo il diritto di brevetto, protetto sul territorio dell'insieme degli Stati membri, sarà disciplinato dalle disposizioni uniformi di diritto comunitario contenute nel regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, ma tale diritto potrà inoltre essere fatto valere, al più tardi entro il 2010, al termine di un periodo transitorio durante il quale i tribunali nazionali continueranno ad essere competenti per le controversie in materia, dinanzi ad una giurisdizione comunitaria le cui decisioni saranno esecutive nell'insieme della Comunità.

La base giuridica utilizzabile per la creazione del Tribunale del brevetto comunitario è stata introdotta nel trattato CE dall'articolo 2 (paragrafo 26 e seguenti) del trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2003 ed ha inserito gli articoli 229a e 225a nel trattato CE. Si propone che la giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario sia istituita tramite due decisioni del Consiglio che si basano sugli articoli sopra menzionati.

Affinché la Corte di giustizia possa assumere le sue responsabilità giurisdizionali riguardanti il brevetto comunitario, essa dev'essere dichiarata competente in materia. L'articolo 229a del trattato CE permette al Consiglio di adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale. A tal fine, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta separata di decisione del Consiglio attributiva di competenza giurisdizionale in materia di brevetto comunitario. È opportuno che la Corte di giustizia sia competente per le azioni di contraffazione e di nullità di brevetti comunitari o di certificati complementari di protezione, per le azioni relative all'utilizzazione dell'invenzione dopo la pubblicazione della domanda di brevetto comunitario e al diritto fondato su un'utilizzazione precedente dell'invenzione, per le misure provvisorie e di protezione delle prove in materia, per le domande di risarcimento danni nelle situazioni sopra menzionate e per le ordinanze relative alle penalità in caso di inosservanza di una decisione o di un'ordinanza che prevedano un obbligo di agire o di astenersi dall'agire.

La presente proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, si basa sugli articoli 225a e 245 del trattato CE e propone la creazione di una camera giurisdizionale denominata "Tribunale del brevetto comunitario", nell'ambito della Corte di giustizia, che esaminerà in prima istanza le controversie riguardanti i brevetti comunitari. La decisione prevede inoltre le disposizioni necessarie affinché il Tribunale di primo grado possa esercitare questa nuova funzione ed avere giurisdizione, conformemente all'articolo 225, paragrafo 2 del trattato CE, sui ricorsi in appello presentati contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

4. Il Tribunale del brevetto comunitario

L'articolo 225a del trattato CE prevede la possibilità di creare camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. La presente proposta prevede la creazione del Tribunale del brevetto comunitario in quanto camera giurisdizionale ai sensi dell'articoli 225a del trattato CE. Tale tribunale sarebbe incaricato di esaminare in prima istanza le controversie collegate al brevetto comunitario per le quali la Corte di giustizia è dichiarata competente dalla decisione del Consiglio basata sull'articolo 229a del trattato CE.

Il trattato CE comprende già un certo numero di disposizioni relative alle camere giurisdizionali. Conformemente all'articolo 220, secondo capoverso, esse sono affiancate al Tribunale di primo grado. L'articolo 225a, quarto capoverso, precisa le competenze richieste per essere membri di una camera giurisdizionale, ed inoltre la procedura di nomina. I membri delle camere sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Contrariamente ai giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, che sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, i giudici che siedono in una camera giurisdizionale sono nominati con decisione del Consiglio adottata all'unanimità. Ai sensi dell'articolo 225a, quinto capoverso, sono le stesse camere giurisdizionali che stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Come prevede il sesto comma di tale articolo, le disposizioni del trattato CE relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali, a meno che la decisione recante creazione della camera giurisdizionale non stabilisca altrimenti. In applicazione degli articoli 225, paragrafo 2, e 225a, terzo capoverso del trattato CE, il Tribunale di primo grado sarà competente a conoscere dei ricorsi in appello presentati contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. Qualunque ricorso è limitato alle questioni di diritto, salva disposizioni contraria della decisione che istituisce la camera giurisdizionale.

Per quanto riguarda la struttura del Tribunale del brevetto comunitario, la proposta prevede di istaurare una giurisdizione comunitaria centralizzata e specializzata, che sarà meglio in grado di garantire la sicurezza giuridica riguardante il carattere unitario del brevetto comunitario. Non solo il diritto di brevetto comunitario comprendente il territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione europea dev'essere concesso conformemente alle norme uniformi stabilite nella Convenzione sul brevetto europeo e, dopo il rilascio del brevetto, essere disciplinato dalle disposizioni uniformi del diritto comunitario che figurano nel regolamento sul brevetto comunitario, ma tale diritto deve anche essere opponibile dinanzi a una giurisdizione comunitaria, per garantire che decisioni di elevata qualità siano adottate nel quadro di una procedura rapida, uniforme e poco onerosa. Composto da giudici provenienti da diverse tradizioni giuridiche e da Stati membri differenti, il Tribunale del brevetto comunitario darà origine ad una giurisprudenza comune in materia, garantendo in tal modo la certezza del diritto nella Comunità. Tali argomenti a favore di un Tribunale comunitario interamente centralizzato sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio dopo discussioni lunghe ed approfondite, come testimonia l'approccio politico comune del 3 marzo 2003. I giudici che siederanno nel Tribunale del brevetto comunitario in quanto giurisdizione comunitaria specializzata dovranno disporre di sufficiente esperienza in materia di brevetti, come ha espressamente stabilito il Consiglio che, nell'approccio politico comune, ha deciso che i candidati dovranno disporre di un livello elevato prestabilito di esperienza giuridica in materia di diritto dei brevetti e che i giudici saranno nominati sulla base delle loro competenze.

La presente proposta prevede che il Tribunale del brevetto comunitario sia composto da sette giudici, compreso il presidente. Essendo normalmente tre i magistrati giudicanti, la nomina di sei giudici permetterà di formare due sezioni nell'ambito del Tribunale del brevetto comunitario. È opportuno prevedere un settimo magistrato, che sostituirà eventualmente uno dei colleghi, ad esempio in caso di malattia, ovvero, per quanto riguarda la sezione nella quale siederà il presidente del Tribunale del brevetto comunitario, per consentirgli di assumere funzioni amministrative o di rappresentanza del Tribunale. In speciali circostanze previste dal regolamento di procedura, il Tribunale del brevetto comunitario potrebbe sedere in quanto sezione allargata, in particolare nei casi vertenti su punti fondamentali del diritto dei brevetti, o in sezione ristretta, in particolare per l'adozione di misure provvisorie o in casi semplici nell'ambito di procedimenti principali.

Esperti tecnici dovrebbero assistere i giudici per tutta la durata della trattazione di una causa, come ha stabilito il Consiglio nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003. A tal fine, si farà appello a "relatori aggiunti", come prevede l'articolo 13 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia. Tali relatori aggiunti, specializzati in settori tecnici diversi, dovrebbero partecipare attivamente alla preparazione delle cause, alle udienze e alle deliberazioni. Essi non avrebbero tuttavia il diritto di voto ai fini della decisione finale. Il loro intervento sarebbe tuttavia essenziale nella misura in cui aiuterebbe i giudici a concentrare la loro attenzione, sin dall'inizio della procedura, sulle questioni tecniche fondamentali che costituiscono il nucleo della controversia. Il loro ruolo non sarebbe di rendere completamente superfluo il ricorso ad esperti, ma di consentire all'insieme del Tribunale di comprendere rapidamente e correttamente i vari aspetti tecnici delle cause, al fine di consentire il trattamento efficace dei dossier e l'adozione di decisioni su basi giuridiche solide.

Anche se affiancato al Tribunale di primo grado, il Tribunale del brevetto comunitario disporrebbe di un proprio Cancelliere. Considerata la natura assolutamente particolare delle controversie e il numero dei casi che dovrà trattare il Tribunale del brevetto comunitario, sembra necessario prevedere un cancelliere separato per garantire la rapidità e il corretto svolgimento delle procedure avviate dinanzi al Tribunale.

Per quanto riguarda le procedure di prima istanza avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, l'articolo 4 della decisione crea l'Allegato [II] al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, comprendente un certo numero di disposizioni che adeguano lo statuto della Corte di giustizia, che si applica alle camere giurisdizionali conformemente all'articolo 225a, sesto comma del trattato CE. Considerata la particolare natura delle azioni dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario (vale a dire controversie tra privati in materia di brevetti), alcune disposizioni dello statuto della Corte di giustizia non possono essere applicate (come ad esempio quelle relative al riesame della legalità di atti comunitari) ed altre devono essere modificate (come ad esempio quelle relative alla procedura, alla produzione di prove o alla revisione di una sentenza), mentre è stato necessario aggiungere nuove disposizioni (come ad esempio quelle riguardanti l'esecuzione forzata delle decisioni del Tribunale del brevetto comunitario o le spese giudiziarie).

Ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione europea potrà, a seconda delle circostanze, divenire la lingua procedurale. La scelta di tale lingua dipenderà, in ciascuna causa, dal domicilio della parte convenuta nella Comunità. Il Tribunale del brevetto comunitario svolgerà la procedura nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale il convenuto è domiciliato, o in una delle lingue ufficiali, a scelta del convenuto, quando in uno Stato membro vi è più di una lingua ufficiale. Tuttavia, qualunque lingua ufficiale dell'Unione europea potrà essere scelta come lingua di procedura su richiesta delle parti con l'accordo del Tribunale del brevetto comunitario. Quando il convenuto non è domiciliato in uno degli Stati membri, la lingua procedurale sarà la lingua ufficiale nella quale il brevetto comunitario è stato concesso.

Come prevede la proposta, le azioni avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario non saranno gratuite. Il Tribunale sarà chiamato a conoscere di controversie tramite le quali i ricorrenti vogliono far valere i diritti loro spettanti in quanto privati contro loro concorrenti; essi dovranno conseguentemente versare un contributo adeguato alle spese giudiziarie. Pertanto il principio della gratuità delle procedure, enunciato all'articolo 72 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia e all'articolo 90 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, non sarà applicabile alle procedure in materia di brevetto comunitario. Sarà tuttavia opportuno inserire nel Regolamento di procedura del Tribunale del brevetto comunitario disposizioni che disciplinino un meccanismo di assistenza giudiziario di cui potrebbero beneficiare le parti che si trovano nell'impossibilità di far fronte alle spese dell'istanza, come prevedono l'articolo 76 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia e gli articoli 94 e seguenti di quello del Tribunale di primo grado.

5. I ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado

Essendo il Tribunale del brevetto comunitario creato quale camera giurisdizionale ai sensi dell'articolo 225a del trattato CE ed essendo affiancato al Tribunale di primo grado conformemente all'articolo 220, secondo comma, di tale trattato, il Tribunale di primo grado diviene competente, in applicazione dell'articolo 225, paragrafo 2 del trattato a conoscere dei ricorsi in appello presentati contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

A tal fine, viene suggerito di creare, nell'ambito del Tribunale di primo grado, una sezione speciale per i ricorsi in materia di brevetti, che sarebbe composta da tre giudici in possesso di competenze giuridiche di livello elevato in materia di diritto dei brevetti, nonché dell'esperienza necessaria in questo settore altamente specializzato. Tale specializzazione è necessaria non solo in prima istanza a livello del Tribunale del brevetto comunitario, ma anche in appello per garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure, nonché l'adozione di decisioni di elevata qualità degne della fiducia degli utilizzatori del sistema sin dalla sua creazione. Esperti tecnici assisteranno i giudici d'appello per tutta la durata della trattazione della causa. Tali relatori aggiunti saranno tenuti a partecipare alla preparazione delle cause, alle udienze e alle deliberazioni.

Dal momento che interverranno ciascuno in una delle due fasi di una procedura uniforme, il Tribunale del brevetto comunitario, in primo grado, e la sezione di appello in materia di brevetti del Tribunale di prima istanza, per gli appelli, sarà necessario applicare le stesse regole procedurali. Di conseguenza, le disposizioni particolari dello Statuto che devono essere adottate, considerando la natura specifica delle controversie in materia di brevetti, e che si discostano da quelle dello Statuto della Corte di giustizia così come dovrebbero applicarsi al Tribunale del brevetto comunitario conformemente all'articolo 225a, sesto capoverso, del trattato CE, devono essere rese applicabili anche alle procedure di appello dinanzi al Tribunale di primo grado.

In linea di principio, il Tribunale di primo grado conoscerà delle controversie relative ai brevetti comunitari in seconda e ultima istanza. Non è prevista la possibilità di appello dinanzi alla Corte di giustizia. Tuttavia, le decisioni del Tribunale di primo grado possono eccezionalmente, su richiesta del primo Avvocato generale, essere oggetto di un riesame da parte della Corte di giustizia conformemente all'articolo 225, paragrafo 2 del trattato CE, in caso di gravi rischi per l'unità o per la coerenza del diritto comunitario. La Corte di giustizia dovrebbe presentare una domanda di modifica del suo statuto, per aggiungervi le modalità particolareggiate di una simile procedura di riesame, come auspica la dichiarazione n. 13 adottata dalla Conferenza di Nizza.

Per quanto riguarda l'articolo 225, paragrafo 3 del trattato CE, secondo il quale il Tribunale di primo grado è statutariamente competente, in materie specifiche, a conoscere in merito alle questioni pregiudiziali presentate sulla base dell'articolo 234 di tale trattato, la presente proposta non prevede di attribuire tale competenza in materia di brevetti comunitari. Benché la possibilità sia stata presa in considerazione insieme alle sinergie potenziali che potrebbe generare un simile meccanismo, nel quale il Tribunale di primo grado sarebbe portato a decidere su questioni di merito sia come istanza d'appello per le controversie relative al brevetto comunitario, sia come giurisdizione competente per le questioni pregiudiziali presentate dalle giurisdizioni nazionali, si è deciso tuttavia di affidare per il momento tale competenza alla Corte di giustizia. L'instaurazione del Tribunale del brevetto comunitario, chiamato ad esaminare cause di un genere nuovo a livello dell'Unione europea, costituisce di per sé stessa un'innovazione considerevole per l'ordinamento giuridico comunitario, cosicché sembra preferibile acquisire una sufficiente esperienza pratica nello svolgimento delle nuove procedure istituzionali prima di adottare nuove misure.

6. Periodo transitorio

Come ha stabilito il Consiglio nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003, il Tribunale del brevetto comunitario dev'essere creato entro il 2010. Sino a quel momento, sono le giurisdizioni degli Stati membri ad essere competenti. Tali disposizioni si applicherebbero ai brevetti comunitari che entrano in vigore prima della creazione della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario. Il progetto di regolamento sul brevetto comunitario conterrà disposizioni specifiche relative a tale periodo transitorio. Secondo tali disposizioni, ciascuno Stato membro designerà a tal fine un numero limitato di giurisdizioni nazionali che eserciteranno le competenze che, al termine del periodo transitorio, saranno attribuite alla Corte di giustizia. Per quanto riguarda le vie di appello contro le decisioni adottate in prima istanza dai tribunali nazionali, sono applicabili le vie di appello vigenti in ciascuno Stato membro. Le giurisdizioni nazionali sono competenti sull'insieme del territorio comunitario, tranne quando la competenza di una giurisdizione dipende, in uno Stato membro, dal luogo nel quale la contraffazione è stata commessa, nel qual caso il tribunale è competente solo per gli atti commessi nello Stato membro in questione. Dinanzi ai tribunali nazionali, il brevetto comunitario beneficerà di un'ampia presunzione di validità, fatti salvi i casi di domande semplici di nullità in quanto strumenti di difesa in un'azione di contraffazione. Ai sensi dell'articolo 2 della proposta della Commissione di decisione del Consiglio volta ad attribuire alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, le giurisdizioni nazionali competenti decideranno in merito alle azioni giudiziarie di cui saranno state investite al momento dell'entrata in vigore dell'attribuzione di tale competenza alla Corte di giustizia.

7. Necessità dell'intervento comunitario

La presente decisione, relativa agli aspetti giurisdizionali del sistema di brevetto comunitario, intende colmare le attuali lacune del meccanismo di protezione dei brevetti esistente nell'Unione europea. Il fine è di porre in essere, a livello comunitario, una protezione dei brevetti in base alla quale ogni violazione possa essere sanzionata da una giurisdizione unica che applica regole uniformi. Tale obiettivo può essere realizzato solo a livello comunitario.

8. Disposizioni proposte

La presente proposta di decisione comprende tre capitoli: il primo verte sul Tribunale del brevetto comunitario, il secondo riguarda le procedure di appello dinanzi al Tribunale di primo grado contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario e il terzo contiene le disposizioni finali.

Capo I - Il Tribunale del brevetto comunitario

Il capo I, riguardante il Tribunale del brevetto comunitario, comprende due elementi principali. Gli articoli da 1 a 3 della decisione comprendono disposizioni che istituiscono il Tribunale del brevetto comunitario, determinano le disposizioni del trattato CE applicabili al Tribunale del brevetto comunitario e forniscono una base giuridica per un Allegato al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia contenente le disposizioni statutarie relative al Tribunale del brevetto comunitario. L'articolo 4 contiene le disposizioni specifiche relative al Tribunale del brevetto comunitario che devono essere allegate al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia.

Articolo 1 - Istituzione del Tribunale del brevetto comunitario

L'articolo 1 istituisce una camera giurisdizionale denominata "Tribunale del brevetto comunitario" e competente a decidere in prima istanza sulle controversie in materia di brevetti comunitari. La base giuridica della creazione del Tribunale del brevetto comunitario è l'articolo 225a del trattato CE, che autorizza la creazione di camere giurisdizionali incaricate di conoscere in prima istanza di talune categorie di ricorsi presentati in materie specifiche. Conformemente all'articolo 220, secondo comma, del trattato CE, il Tribunale del brevetto comunitario è affiancato al Tribunale di primo grado. La struttura del Tribunale del brevetto comunitario ha suscitato intense discussioni nell'ambito del Consiglio per quanto riguarda l'adeguato grado di centralizzazione. Nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003, il Consiglio ha optato all'unanimità per una giurisdizione di prima istanza interamente centralizzata. È su tale approccio che si basa la proposta di istituzione del Tribunale del brevetto comunitario, che avrà quindi la sua sede presso il Tribunale di primo grado, senza che prendano corpo altre possibilità che erano state prese in considerazione al Consiglio e che prevedevano in particolare la creazione di sezioni regionali permanenti del Tribunale del brevetto comunitario negli Stati membri.

Articolo 2 - Applicazione delle disposizioni del trattato CE

In conformità con l'articolo 225a, paragrafo 6, del trattato CE, le disposizioni del trattato CE relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia si applicano al Tribunale del brevetto comunitario, salvo ove diversamente disposto dalla decisione che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario. L'articolo 2 enumera gli articoli del trattato CE relativi alla Corte di giustizia che si applicheranno al Tribunale del brevetto comunitario, con riserva delle disposizioni enunciate al capo I della presente decisione. Lo stesso approccio era stato fatto proprio dall'articolo 4 della decisione del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom del 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado.

Le disposizioni del trattato CE relative alla Corte di giustizia non sembrano appropriate, nella loro integralità, se si considera la natura specifica delle controversie di cui sarà investito il Tribunale del brevetto comunitario. Naturalmente, quelle riguardanti direttamente la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado o procedure che sono loro proprie non sono applicabili nella fattispecie. Tra le disposizioni di ordine più generale, un certo numero di articoli che fanno riferimento ad atti comunitari, e in particolare al loro annullamento, come gli articoli 231, 233 e 242 del trattato CE, non possono applicarsi al Tribunale del brevetto comunitario, che è chiamato a conoscere delle controversie tra privati che non comportano l'annullamento di atti comunitari.

Gli articoli 241, 243, 244 e 256 del trattato CE saranno applicabili al Tribunale del brevetto comunitario. L'articolo 241 del trattato CE consente alle parti di invocare l'inapplicabilità di un regolamento per i motivi indicati all'articolo 230, secondo capoverso, del trattato. Attraverso tale disposizione, il trattato offre una tutela contro l'applicazione di atti illegali, garanzia che dovrebbe esistere anche in materia di brevetti. Le parti dovrebbero avere la possibilità di contestare indirettamente la legalità delle disposizioni del diritto dei brevetti. L'articolo 243 del trattato stabilisce che la Corte di giustizia può ordinare le misure provvisorie necessarie. Tale principio è valido anche per le controversie tra privati e dovrebbe quindi essere applicabile al Tribunale del brevetto comunitario. Gli articoli 244 e 256 del trattato riguardano l'esecuzione forzata delle sentenze, che è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale essa viene effettuata. Tale norma dev'essere in vigore anche per le sentenze emesse dal Tribunale del brevetto comunitario.

Per quanto riguarda le misure provvisorie (articolo 14 dell'Allegato [II] allo Statuto) e l'esecuzione forzata delle decisioni del Tribunale del brevetto comunitario (articolo 22 dell'Allegato [II] dello Statuto), la decisione tiene particolarmente conto della speciale natura delle controversie in materia di brevetto comunitario. Il potere del Tribunale del brevetto comunitario di prescrivere qualunque misura provvisoria necessaria non è subordinato alla condizione che tale Tribunale sia già stato investito del procedimento principale; inoltre, misure provvisorie considerate ingiustificate potranno dar luogo ad un'azione di risarcimento danni. Oltre a ciò, il meccanismo d'esecuzione forzata previsto all'articolo 256 del trattato CE non sembra adattarsi completamente alle decisioni del Tribunale del brevetto comunitario, in particolare per quanto riguarda le misure provvisorie, poiché stabilisce che una formula esecutiva sia apposta sulla decisione dall'autorità nazionale designata a tal fine dallo Stato membro nel quale l'esecuzione forzata viene effettuata. Anche se l'intervento dell'autorità nazionale si limitasse a verificare il carattere autentico della decisione in questione, tale sistema potrebbe comportare ritardi ingiustificati. Per questo motivo la proposta prevede che lo stesso Tribunale del brevetto comunitario si incarichi di far figurare la formula esecutiva sulla decisione. Infine, le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario dovrebbero anche essere opponibili agli Stati membri, considerando che essi devono essere considerati su un piede di eguaglianza con le altre parti quando sono titolari di un brevetto o commettono una contraffazione. Per concludere, il Tribunale del brevetto comunitario dovrebbe disporre del potere di garantire l'esecuzione forzata di talune decisioni imponendo un'ammenda.

Articolo 3 - Disposizioni statutarie per le camere giurisdizionali

Questo articolo contiene una disposizione che inserisce un nuovo titolo VI "Camere giurisdizionali" nello Statuto della Corte di giustizia con un nuovo articolo 65, il quale a sua volta crea una base giuridica per aggiungere disposizioni allo Statuto della Corte di giustizia relative alle camere giurisdizionali create in conformità con l'articolo 225a del trattato CE. Tale disposizione ha un carattere generale e si applica a qualunque altra camera giurisdizionale da istituire. In conformità con l'articolo 225a, sesto capoverso, del trattato CE, salva disposizione contraria della decisione che istituisce le camere giurisdizionali, ad esse si applicano le disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia. La maggior parte delle disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia possono applicarsi alle camere giurisdizionali, ma alcune disposizioni specifiche sono necessarie al fine di tenere conto delle circostanze particolari della camera giurisdizionale in questione, relative ad esempio all'organizzazione e alla composizione ed a specifici elementi procedurali di tale camera. Pertanto, per ciascuna camera giurisdizionale istituita in futuro, sarà creato un corrispondente allegato comprendente le disposizioni statutarie applicabili alla camera giurisdizionale in questione. Il nuovo articolo 65 dello Statuto della Corte di giustizia stabilisce pertanto che le disposizioni riguardanti la giurisdizione, la composizione e l'organizzazione delle camere giurisdizionali, nonché le relative procedure, devono essere determinate in un allegato allo Statuto della Corte di giustizia.

Articolo 4 - Allegato al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia

Sulla base del nuovo articolo 65 dello Statuto della Corte di giustizia, che sarà inserito in virtù dell'articolo 3 della presente decisione, secondo quanto precedentemente indicato, l'articolo 4 crea un Allegato [II] allo Statuto della Corte di giustizia, dal titolo "Il Tribunale del brevetto comunitario", comprendente i seguenti elementi:

L'articolo 1 dell'Allegato [II] stabilisce la giurisdizione del Tribunale del brevetto comunitario. Gli articoli 2 e 3 dell'Allegato [II] riguardano la nomina dei giudici; l'articolo 4 l'elezione del presidente del Tribunale del brevetto comunitario.

L'articolo 5 dell'Allegato [II] identifica le disposizioni dei titoli I e II dello Statuto che si applicano al Tribunale del brevetto comunitario, seguito da disposizioni specifiche che disciplinano l'organizzazione del Tribunale del brevetto comunitario (articoli da 6 a 9 dell'Allegato [II]). L'articolo 10 dell'Allegato [II] stabilisce che la procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario è disciplinata dal titolo III dello Statuto. Vengono quindi alcune disposizioni specifiche che sono necessarie in considerazione delle esigenze particolari proprie al tipo di controversie in questione (articoli da 11 a 25 dell'Allegato [II]). Gli articoli 47 e seguenti e 53 e seguenti del titolo IV dello Statuto della Corte di giustizia delineano una struttura parallela per quanto riguarda il Tribunale di primo grado.

Infine, l'Allegato [II] contiene disposizioni specifiche relative ai ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado (articoli da 26 a 28) e una base giuridica per stabilire, nell'ambito del regolamento di procedura, le disposizioni necessarie per l'applicazione e, se necessario, l'integrazione.

Articolo 1 dell'Allegato [II] allo Statuto - Giurisdizione

Conformemente all'articolo 229a del trattato CE, la competenza esclusiva in materia di brevetti comunitari è attribuita alla Corte di giustizia da una decisione separata del Consiglio, per consentire alla Corte di giustizia di assumere responsabilità giurisdizionali in questo settore.

Il presente articolo attribuisce, nell'ambito della Corte di giustizia, la competenza esclusiva a decidere sulle controversie relative all'applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. .../... del ... concernente il brevetto comunitario e del regolamento (CE) del Consiglio n. .../... del ... concernente il certificato comunitario complementare di protezione, da esercitare in prima istanza dal Tribunale del brevetto comunitario. La competenza del Tribunale del brevetto comunitario si basa sulla decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, che è oggetto di una proposta di decisione del Consiglio presentata separatamente dalla Commissione. Il Tribunale del brevetto comunitario sarebbe pertanto competente nel settore specificato all'articolo 1 della proposta della Commissione di decisione del Consiglio in materia, vale a dire le azioni di contraffazione e di nullità di brevetti comunitari o di certificati complementari di protezione, le azioni relative all'utilizzazione dell'invenzione dopo la pubblicazione della domanda di brevetto comunitario, al diritto basato su un'utilizzazione precedente dell'invenzione, alle misure provvisorie e di protezione delle prove in questa materia, alle domande di risarcimento danni nelle situazioni sopra menzionate e alle ammende in caso di inosservanza di una decisione o di un'ordinanza che prevedano un obbligo di agire o di astenersi dall'agire.

Durante il periodo transitorio che precede l'entrata in vigore dell'attribuzione di competenza alla Corte di giustizia, sono le giurisdizioni nazionali che decideranno sulle controversie conformemente alle disposizioni del regolamento sul brevetto comunitario. Come prevede l'articolo 2 della proposta del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, il Tribunale del brevetto comunitario non sarà competente ad esaminare le azioni di cui le giurisdizioni nazionali saranno già state investite durante il periodo transitorio, considerando che la decisione attributiva di competenza non verte su tali procedure.

Articolo 2 dell'Allegato [II] dello Statuto - Numero, nomina durata del mandato di giudici del Tribunale del brevetto comunitario

L'articolo 2 contiene disposizioni relative ai giudici del Tribunale del brevetto comunitario.

Il primo comma stabilisce il numero di membri del Tribunale del brevetto comunitario e la durata delle loro funzioni. Per quanto riguarda le dimensioni del Tribunale, viene proposto un numero totale di sette giudici, compreso il presidente. Conformemente all'articolo 8 dell'Allegato [II] allo Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale del brevetto comunitario siederà abitualmente in sezioni composte da tre giudici. Sei giudici consentiranno la formazione di due sezioni. Sembra necessario designare un settimo membro per rafforzare la sezione presieduta dal Presidente del Tribunale del brevetto comunitario, dal momento che quest'ultimo ha anche altre attribuzioni, in particolare d'ordine amministrativo o di rappresentanza del Tribunale del brevetto comunitario. Inoltre, un effettivo di sette giudici consentirebbe l'adozione di decisioni congiunte in conformità con l'articolo 17, 1° capoverso, dello Statuto della Corte di giustizia, il quale dispone che la Corte può deliberare validamente solo in numero dispari. Il numero di sette giudici sembra inoltre adeguato rispetto ai compiti da effettuare e al numero di dossier che dovrà molto probabilmente trattare il Tribunale del brevetto comunitario in un primo tempo. In applicazione dell'articolo 225a, quinto capoverso, del trattato CE, i giudici avranno come missione di stabilire il regolamento di procedura del Tribunale del brevetto comunitario, di sviluppare una prassi comune conformemente al regolamento adottato e di effettuare gli adeguamenti necessari sulla base dell'esperienza acquisita. Nella fase iniziale della sua esistenza, il Tribunale del brevetto comunitario dovrebbe trattare un numero di cause nuove stimato, per i primi tre anni consecutivi, a rispettivamente 50, 100 e 150 circa, e ciò rappresenterebbe circa 25,50 e 75 cause nuove all'anno per ciascuna sezione. Tale ipotesi si basa sulle stime seguenti: 100 000 brevetti concessi ogni anno dall'Ufficio europeo dei brevetti, di cui circa 50 000 designerebbero la Comunità, nonché un tasso di un'azione giudiziaria per ogni 1 000 brevetti. Per valutare il numero di procedimenti che possono ragionevolmente essere trattati, è opportuno tenere presente che il Tribunale del brevetto comunitario dovrà creare una giurisprudenza comune e dovrà per questo, soprattutto nei primi tempi, adottare un certo numero di decisioni fondamentali che richiederanno discussioni approfondite.

Per quanto riguarda la durata in funzione dei giudici, sembra opportuno per il Tribunale del brevetto comunitario un periodo rinnovabile di sei anni, come prevedono l'articolo 223, primo e quarto capoverso, del trattato CE per la Corte di giustizia, e l'articolo 224, secondo capoverso, per il Tribunale di primo grado. Un rinnovo parziale dei membri del Tribunale avrà luogo ogni tre anni, come avviene per il Tribunale di primo grado, conformemente all'articolo 224, secondo capoverso, del trattato CE. Tale rinnovo parziale garantirà il trasferimento delle competenze acquisite dal Tribunale tra i giudici già esperti e i nuovi venuti, in modo tale da contribuire alla stabilità della giurisprudenza e alla certezza giuridica. Per poter mettere in atto questo meccanismo di rinnovo parziale dei membri del Tribunale del brevetto comunitario, alcuni giudici dovranno all'inizio sedere per un periodo inferiore. A tal fine, la presente decisione contiene all'articolo 7, secondo capoverso, una disposizione transitoria secondo la quale il presidente del Consiglio designa, per estrazione a sorte, i giudici le cui funzioni prenderanno fino al termine del primo periodo di tre anni.

Il secondo comma prevede che i giudici siano scelti tra i candidati presentati dagli Stati membri; precisa inoltre le competenze specifiche dei membri del Tribunale del brevetto comunitario. All'articolo 225a, quarto capoverso, il trattato CE dispone già che i membri delle camere giurisdizionali siano "persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali". Il secondo comma precisa tale disposizione generale, che deve applicarsi ai vari tipi di camere giurisdizionali possibili, e definisce le esigenze professionali specifiche cui dovranno soddisfare i candidati alla funzione di giudice del Tribunale del brevetto comunitario. Come ha stabilito il Consiglio nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003, i membri del Tribunale saranno designati in funzione delle loro competenze e tenuto conto delle loro conoscenze linguistiche, tra i candidati in possesso di un livello elevato prestabilito di esperienza giuridica nel diritto dei brevetti. Questo elemento è particolarmente importante poiché la natura particolare del diritto dei brevetti esige una base di ricca esperienza. L'esperienza dei giudici nel diritto dei brevetti sarà un fattore essenziale dell'accettazione del sistema da parte degli utilizzatori e garantirà l'efficacia delle procedure e la qualità elevata delle decisioni. I giudici saranno nominati previa consultazione di un comitato da istituire in conformità con quanto disposto all'articolo 3.

Articolo 3 dell'Allegato [II] allo Statuto - Comitato consultivo

Il paragrafo 1 stabilisce che i giudici saranno nominati previa consultazione di un Comitato consultivo da istituire a tal fine, il quale dovrà fornire un parere sull'adeguatezza del profilo dei candidati alla nomina per il Tribunale del brevetto comunitario. Il parere espresso da questo Comitato sul profilo dei candidati presentati aiuterà il Consiglio, durante la procedura di nomina, a scegliere i candidati che siano meglio in grado di sedere nel Tribunale del brevetto comunitario. Per quanto riguarda le specifiche esigenze da rispettare, il Comitato potrà inoltre stabilire un elenco dei candidati che dispongono di un elevato livello di competenza giuridica. In tal caso, l'elenco dovrà comprendere un numero di candidati uguale al doppio del numero dei giudici da designare, al fine di evitare qualunque rischio che la decisione del Consiglio sia predeterminata dal parere del Comitato.

Il paragrafo 2 stabilisce che il Comitato consultivo è formato da sette membri scelti tra gli ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado, del Tribunale del brevetto comunitario o tra giuristi eminenti. Spetterà al Consiglio decidere, a maggioranza qualificata e su proposta del presidente della Corte di giustizia, sulla composizione del Comitato nonché sul suo regolamento interno.

Articolo 4 dell'Allegato [II] allo Statuto - Il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario

Questo articolo riguarda il presidente del Tribunale del brevetto comunitario, che i giudici eleggeranno tra di loro per un mandato rinnovabile di tre anni. Tale disposizione si ispira a quella applicata dal Tribunale di primo grado, enunciata all'articolo 224, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 7, 1° capoverso, della presente decisione stabilisce che il primo presidente del Tribunale del brevetto comunitario sarà tuttavia nominato nello stesso modo degli altri giudici, a meno che il Consiglio non decida che sarà da essi eletto. È lo stesso approccio che era stato prescelto per il Tribunale di primo grado, all'articolo 11, primo capoverso, della decisione del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom del 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado.

Articolo 5 dell'Allegato [II] allo Statuto - Applicabilità delle disposizioni dei titoli I e II dello Statuto al Tribunale del brevetto comunitario e ai suoi giudici

La prima frase dell'articolo enumera le disposizioni dei titoli I e II dello statuto che si applicheranno anche al Tribunale del brevetto comunitario. Una disposizione analoga per il Tribunale di primo grado figura all'articolo 47, primo capoverso, dello statuto.

Del titolo I dello Statuto sono dichiarati applicabili al Tribunale del brevetto comunitario gli articoli 2 (giuramento), 3 (immunità), 4 (altra funzione), 5 (dimissioni), 6 (revocabilità dalle funzioni) e 7 (mandato in caso di sostituzione). Il presente articolo non fa riferimento all'articolo 8 dello Statuto relativo all'Avvocato generale, considerando che non è previsto che quest'ultimo prenda parte alle procedure dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

Del titolo II sono dichiarati applicabili gli articoli 13 (relatori aggiunti), 14 (condizioni di residenza), 15 (vacanze giudiziarie), 17, primo, secondo e quinto comma (composizione e quorum) e 18 (eccezione di legittima suspicione). Il presente articolo non fa riferimento agli articoli 9 (numero di giudici da sostituire), 12 (personale addetto alla Corte di giustizia), 16 (sezioni della Corte di giustizia), 17, terzo e quarto comma (quorum della grande sezione e della seduta plenaria). Questi articoli sono specifici alla Corte di giustizia e non hanno ragione di applicarsi al Tribunale del brevetto comunitario.

La seconda frase del presente articolo prevede che, nel caso del Tribunale del brevetto comunitario, i giudici presteranno giuramento dinanzi alla Corte di giustizia, che è inoltre dichiarata competente per adottare le decisioni riguardanti l'immunità e le altre funzioni dei giudici, nonché per rilevarli dalle loro funzioni.

Articolo 6 dell'Allegato [II] allo Statuto - Cancelliere

La prima frase prevede la designazione di un cancelliere per il Tribunale del brevetto comunitario. Anche se quest'ultimo è affiancato al Tribunale di primo grado, sembra opportuno che esso disponga di un cancelliere proprio, considerando che il Tribunale del brevetto comunitario tratterà di un tipo di controversie completamente differente. Questa misura si giustifica inoltre considerando le stime del numero di cause che dovranno essere trattate. Sembra necessario inserire nello statuto una base giuridica per la nomina del cancelliere e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni. Il trattato CE non prevede disposizioni in questo senso per le camere giurisdizionali create in virtù dell'articolo 225a, mentre ne prevede per la Corte di giustizia (articolo 223, quinto capoverso) e per il Tribunale di primo grado (articolo 224, quarto capoverso).

La seconda frase dichiara che le disposizioni dello statuto relative al cancelliere della Corte di giustizia sono applicabili al cancelliere del Tribunale del brevetto comunitario, così come lo sono per il cancelliere del Tribunale di primo grado (articolo 47, secondo capoverso, dello statuto). Le disposizioni in questione sono le seguenti: l'articolo 3, quarto comma (immunità), l'articolo 10 (prestazione del giuramento e doveri del cancelliere), l'articolo 11 (sostituzione del cancelliere) e l'articolo 14 (condizione di residenza).

Articolo 7 dell'Allegato [II] allo Statuto - Relatori aggiunti

L'articolo determina in che modo il Tribunale del brevetto comunitario potrà garantirsi la collaborazione di esperti tecnici. Sembra essenziale prevedere modalità adeguate di ricorso alle competenze tecniche per garantire l'efficacia e la qualità delle procedure avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. I giudici che ne faranno parte saranno confrontati a cause vertenti su tecnologie estremamente complesse in una vasta gamma di settori tecnici. In questo contesto, la consulenza tecnica può costituire un aiuto essenziale affinché i giudici si concentrino, sin dall'inizio della procedura, sulle questioni tecniche essenziali in questione. La finalità non è di rendere completamente superfluo il ricorso ad esperti, ma di consentire all'insieme del Tribunale di comprendere rapidamente e correttamente i vari aspetti tecnici delle cause, al fine di permettere il trattamento efficace dei dossier e l'adozione di decisioni fondate su basi giuridiche solide. La questione è stata oggetto di intense discussioni al Consiglio, che ha convenuto, nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003, che esperti tecnici assisteranno i giudici durante tutta la durata della trattazione di una causa. Il presente articolo si basa su tale approccio.

Il primo comma prevede esperti tecnici per il Tribunale del brevetto comunitario e precisa il quadro di riferimento per l'esercizio delle loro funzioni. Tali esperti tecnici assisteranno i giudici durante tutta la durata della trattazione di una causa in qualità di relatori aggiunti. Saranno pertanto nominati dal Consiglio, deliberante all'unanimità, su proposta della Corte di giustizia. Saranno scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza e possiedono la capacità giuridica richiesta. In tale contesto, una solida esperienza del diritto dei brevetti sembra necessaria, considerando che il relatore aggiunto dev'essere in grado di individuare quali aspetti tecnici siano pertinenti affinché il Tribunale del brevetto comunitario emetta una sentenza basata su buone basi giuridiche. I relatori aggiunti presteranno giuramento dinanzi alla Corte di giustizia di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e coscienziosità, mantenendo il segreto delle deliberazioni.

Il secondo comma completa tali elementi precisando che i relatori aggiunti devono disporre di un livello elevato di competenza nel settore tecnico in questione. La proposta non prevede un numero fisso di relatori aggiunti, dal momento che si è ritenuto preferibile acquisire esperienza per decidere in merito. Al fine di perseguire l'obiettivo sopra definito, vale a dire fornire al Tribunale competenze tecniche di ordine generale, sembra sufficiente prevedere un numero limitato di relatori aggiunti in grado di coprire i grandi settori tecnologici, ad esempio uno per ciascuno dei sette settori seguenti: chimica inorganica e scienza dei materiali, chimica organica e dei polimeri, biochimica e biotecnologia, fisica generale, meccanica, tecnologia dell'informazione e della comunicazione ed elettrotecnica. Così come i giudici, i relatori aggiunti saranno nominati per un periodo di sei anni rinnovabile.

Il terzo comma precisa le funzioni dei relatori aggiunti nell'ambito del Tribunale del brevetto comunitario. Dal momento che la loro missione è di aiutare i giudici per tutta la durata della trattazione delle cause, è previsto che essi partecipino alla loro preparazione, alle udienze e alle deliberazioni. Le modalità precise del loro intervento saranno definite dal regolamento di procedura. I relatori aggiunti avranno il diritto di porre domande alle parti per chiarire alcuni punti tecnici. Prenderanno parte alle deliberazioni dei giudici, ma non disporranno del diritto di voto.

Articolo 8 dell'Allegato [II] allo Statuto - Composizione delle sezioni e attribuzione delle cause

Ai sensi del primo capoverso, il Tribunale del brevetto comunitario siederà, come regola generale, in sezioni composte da tre giudici. Questo numero di tre, che figura anche nell'approccio politico comune del Consiglio del 3 marzo 2003, sembra quello che si adegua meglio al tipo di controversie che dovranno essere esaminate, poiché fornisce il giusto equilibrio tra l'esaustività e l'efficacia per la trattazione delle cause ordinarie.

Il secondo comma fa riferimento a situazioni nelle quali potrebbe essere necessario discostarsi dalla composizione normale delle sezioni. Una sezione allargata potrebbe essere la più indicata, in particolare nelle cause vertenti su punti di diritto essenziali o quando le sezioni hanno una percezione diversa di una questione giuridica. Una composizione ristretta è possibile per l'adozione delle misure provvisorie o per deliberare in merito a cause semplici. Le condizioni da rispettare affinché le sezioni siedano in composizione allargata o ristretta saranno definite dal regolamento di procedura per garantire la necessaria flessibilità, comprese le disposizioni in materia di quorum, considerando che le disposizioni normali dell'articolo 17, terzo comma (grande sezione) e quarto comma (assemblea plenaria) dello statuto non sono applicabili al Tribunale del brevetto comunitario.

Secondo il terzo capoverso, il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario presiede d'ufficio una delle sezioni del Tribunale del brevetto comunitario. Presiede inoltre le sedute quando il Tribunale del brevetto comunitario siede in sezione allargata. I Presidenti delle altre sezioni sono eletti dai giudici tra di loro per un periodo di tre anni rinnovabile.

Il quarto comma prevede che la composizione delle sezioni e l'attribuzione delle cause alle sezioni sia disciplinata dal regolamento di procedura. Quest'ultimo definirà quindi le modalità della composizione delle sezioni e dell'attribuzione delle cause, prevedendo al tempo stesso una certa flessibilità al fine di poter adattare tali norme per garantire l'efficacia del trattamento dei dossier. Tale disposizione consente, ad esempio, di attribuire principalmente le cause alle sezioni in funzione del settore tecnologico in questione, e ciò consentirà alle sezioni di aumentare le loro competenze acquisendo l'esperienza necessaria nei settori trattati.

Articolo 9 dell'Allegato [II] allo Statuto - Accordo sui servizi del personale esecutivo

Conformemente all'articolo 12 dello statuto, i funzionari ed altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia. Essi dipendono dal cancelliere della Corte di giustizia sotto l'autorità del Presidente. Le modalità secondo le quali tali funzionari ed altri agenti prestano il loro servizio al Tribunale di primo grado sono, in applicazione dell'articolo 52 dello statuto, fissati di comune accordo dal Presidente della Corte e dal Presidente del Tribunale di primo grado.

Il presente articolo definisce in quale contesto i funzionari e gli altri agenti addetti alla Corte di giustizia presteranno i loro servizi al Tribunale del brevetto comunitario per consentirgli di svolgere la sua missione. Tale contesto sarà determinato dal Presidente della Corte di giustizia o, ove opportuno, dal Presidente del Tribunale di primo grado, di comune accordo con il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario. In linea generale, tale accordo sarà raggiunto tra il Presidente della Corte di giustizia e il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario. Vi potranno tuttavia essere situazioni nelle quali il Presidente della Corte di giustizia e il Presidente del Tribunale di primo grado hanno tenuto conto, adottando le modalità di comune accordo, delle esigenze del Tribunale del brevetto comunitario; in tal caso il Presidente del Tribunale di primo grado e il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario sono in grado di concordare disposizioni adeguate per il Tribunale del brevetto comunitario. Infine, alcuni funzionari o altri agenti che lavorano direttamente al servizio del Presidente, dei giudici o del cancelliere, come i referendari o i funzionari della cancelleria, dipenderanno dal cancelliere del Tribunale del brevetto comunitario sotto l'autorità del Presidente del Tribunale del brevetto comunitario. Una disposizione corrispondente per il Tribunale di primo grado figura all'articolo 52 dello statuto.

Articolo 10 dell'Allegato [II] allo Statuto - Applicabilità delle disposizioni del titolo III dello Statuto alla procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario

Il primo comma del presente articolo dichiara il titolo III dello Statuto applicabile alle procedure dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, come l'articolo 47 dello Statuto del Tribunale di primo grado. La maggior parte delle disposizioni che disciplinano le procedure dinanzi alla Corte di giustizia possono essere applicate anche al Tribunale del brevetto comunitario. Esse possono essere considerate come un insieme comune di principi che disciplinano le procedure giurisdizionali comunitarie. È tuttavia opportuno apportare alcune modifiche, in considerazione della natura particolare delle controversie di cui sarà investito il Tribunale del brevetto comunitario, vale a dire le controversie tra privati. La sua missione non sarà di pronunciarsi sulla legalità degli atti comunitari, ma di decidere in merito alle controversie tra privati. Di conseguenza, le disposizioni che figurano sotto il titolo III dello Statuto non possono applicarsi interamente al Tribunale del brevetto comunitario nella loro attuale formulazione. Per questo motivo, alcune disposizioni del titolo III dello Statuto che risultano inadeguate alla procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario vengono disapplicate (articoli 21, secondo capoverso, 22, 23, 40, primo e terzo capoverso, 42 e 43 dello Statuto). Nei casi in cui la specifica natura delle controversie dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario richiede adeguamenti delle disposizioni vigenti del titolo III dello Statuto, tale adeguamento viene apportato dagli articoli da 11 a 25 dell'Allegato [II] allo Statuto.

Le disposizioni del titolo III dello Statuto si applicano come sotto indicato al Tribunale del brevetto comunitario.

L'articolo 19 dello Statuto riguardante la rappresentanza dinanzi alla Corte si applica al Tribunale del brevetto comunitario, con riserva delle modifiche relative al ruolo dei mandatari specializzati in materia di brevetto europeo, che sono proposte all'articolo 11 dell'Allegato [II] allo Statuto e che attribuiscono ai mandatari il diritto di comparire dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

L'articolo 20 dello Statuto, che divide in due fasi la procedura, una scritta, l'altra orale, le disposizioni che esso contiene riguardanti le comunicazioni alle parti e il tenore della procedura orale sono applicabili al Tribunale del brevetto comunitario, mediante le modifiche proposte all'articolo 12 dell'Allegato [II] allo Statuto, secondo le quali è ad esempio possibile eccezionalmente derogare alla procedura orale, consentendo che l'azione sia condotta per via elettronica.

L'articolo 21, primo capoverso, dello Statuto enumera gli elementi che devono contenere le richieste scritte. Il secondo comma riguarda l'annullamento di atti adottati da un'istituzione comunitaria. Il Tribunale del brevetto comunitario non sarà tuttavia investito delle questioni di legalità degli atti comunitari e risulta per esso inopportuna la disponibilità di tale potere di annullamento.

Gli articoli 22 e 23 dello Statuto riguardano gli appelli presentati contro le sentenze arbitrali previste dal trattato CEEA e le pronuncie pregiudiziali. Dal momento che nessuna delle due situazioni può verificarsi dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, tali disposizioni non si applicano a tale Tribunale.

L'articolo 24 dello Statuto prevede, al primo capoverso, l'obbligo per le parti di presentare i documenti e di fornire le informazioni che la Corte ritiene necessari. Tale obbligo sembra troppo ampio per le controversie tra privati e dovrebbe pertanto applicarsi, per il Tribunale del brevetto comunitario, solo in un senso più ristretto, come propone l'articolo 13 dell'Allegato [II] allo Statuto. Il secondo comma dell'articolo 24 dello Statuto fa obbligo agli Stati membri e alle istituzioni di fornire tutte le informazioni necessarie.

Gli articoli da 25 a 30 dello Statuto riguardano l'audizione dei testimoni e dei periti e devono applicarsi al Tribunale del brevetto comunitario. L'articolo 25 (scelta di un perito da parte della corte), l'articolo 26 (audizione di testimoni), l'articolo 27 (poteri in caso di testimoni non comparsi), l'articolo 28 (prestazione di giuramento dei testimoni e dei periti), l'articolo 29 (audizione di un testimone o di un perito da parte dell'autorità giudiziaria del suo domicilio), l'articolo 30 (violazione del giuramento).

Gli elementi della procedura enunciati agli articoli da 31 a 38 dello Statuto possono inoltre applicarsi al Tribunale del brevetto comunitario: l'articolo 31 (principio delle udienze pubbliche), l'articolo 32 (interrogatorio dei periti, dei testimoni e delle parti), l'articolo 33 (verbale delle udienze), l'articolo 34 (fissazione del ruolo delle udienze), l'articolo 35 (segreto delle deliberazioni), l'articolo 36 (tenore delle sentenze), l'articolo 37 (firma delle sentenze e lettura in pubblica udienza) e l'articolo 38 (spese).

L'articolo 39 dello Statuto dà la possibilità di ordinare misure provvisorie secondo una procedura sommaria speciale. Esso dev'essere applicato nel caso del Tribunale del brevetto comunitario, con gli adattamenti indicati all'articolo 15 dell'Allegato [II] allo Statuto, che prevedono che il campo di applicazione dell'articolo 39 sia esteso alle misure di protezione delle prove e che il regolamento di procedura determinerà chi sarà competente per ordinare tali misure.

L'articolo 40 dello Statuto disciplina l'intervento di terzi nelle controversie a fini di sostegno delle conclusioni di una delle parti. Anche tale intervento dev'essere reso possibile nel caso del Tribunale del brevetto comunitario. L'articolo 40, primo e terzo capoverso, dello Statuto prevede un diritto speciale per le istituzioni comunitarie, per gli Stati membri ed altri Stati parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché per l'autorità di vigilanza EFTA, di intervenire nelle controversie senza richiedere di giustificare un interesse alla soluzione di una controversia in applicazione dell'articolo 40, secondo capoverso, dello Statuto. Tale diritto d'intervento incondizionato sembra eccessivamente ampio nel caso delle procedure avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, che riguardano controversie relative ai diritti dei privati.

L'articolo 41 dello Statuto prevede la possibilità di pronunciare le sentenze in contumacia e deve quindi essere applicabile, con le precisazioni introdotte dall'articolo 16 dell'Allegato [II] allo Statuto, per il Tribunale del brevetto comunitario.

Secondo l'articolo 42 dello Statuto, i terzi possono proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli per i loro diritti. Tale disposizione è incompatibile con il principio della certezza giuridica nel quadro delle controversie tra privati e non si applica quindi al Tribunale del brevetto comunitario. Quando la sentenza emessa dal Tribunale del brevetto comunitario acquisisce la forza di cosa giudicata, non dovrebbe più essere possibile riaprire la causa, salvo il caso molto raro della revocazione, conformemente agli articoli 44 dello Statuto e 17 dell'Allegato [II], per vizio procedurale fondamentale o fatto delittuoso. In tutti gli altri casi, le parti devono potersi basare su una sentenza passata in giudicato. Inoltre, la situazione prevista dall'articolo 42 non dovrebbe prodursi se non raramente nelle controversie tra privati, considerando che le sentenze che saranno emesse dal Tribunale del brevetto comunitario avranno effetti solo sulle parti della causa collegate dalla sentenza. Solo nei casi di annullamento di un brevetto comunitario i terzi aventi un diritto collegato al brevetto in questione potranno subire gli effetti della sentenza. In tali casi, il regolamento procedurale dovrà prevedere modalità adeguate per garantire che, se necessario, gli interessi di terzi siano già presi in considerazione durante la procedura che sfocia nella sentenza. Potrebbe quindi trattarsi di disposizioni le quali stabiliscono che, nel caso di una licenza di diritto, sia il titolare del diritto che il beneficiario della licenza debbono essere perseguiti insieme mentre, nel caso di una semplice licenza contrattuale, le conseguenze dell'annullamento pronunciato al termine di un'azione avviata contro il titolare del diritto potrebbero essere ridotte al rapporto giuridico tra il titolare del diritto e il beneficiario della licenza.

L'articolo 43 dello Statuto, che prevede un meccanismo per l'interpretazione del senso delle sentenze, non sembra adeguato alle controversie tra privati ed è quindi reso inapplicabile al Tribunale del brevetto comunitario. Le decisioni rese dal Tribunale del brevetto comunitario dovranno essere chiare e di natura tale da essere direttamente esecutive senza richiedere una più ampia interpretazione da parte del Tribunale. Inoltre, si potrebbe fraintendere che tale disposizione riservi qualunque interpretazione della sentenza al Tribunale del brevetto comunitario. Orbene, al momento dell'esecuzione forzata che, conformemente agli articoli 244 e 256 del trattato CE, è disciplinata dalla legislazione nazionale, l'autorità competente dovrà applicare i termini della sentenza e decidere, ad esempio, se una forma particolare di un'invenzione deve dar luogo ad un'ingiunzione volta a far cessare una contraffazione. Infine, tale disposizione, se applicata al Tribunale del brevetto comunitario rischia, nel caso in cui venga sistematicamente invocata dal convenuto in caso di esecuzione forzata, di paralizzare il sistema del contenzioso del brevetto comunitario.

L'articolo 44 dello Statuto, concernente la revocazione delle sentenze per la scoperta di fatti nuovi, sconosciuti al momento della pronuncia della sentenza, sembra incompatibile con il principio della certezza giuridica in materia di controversie tra privati. Modifiche di tale disposizione sono quindi previste nell'articolo 17 dell'Allegato [II] allo Statuto, per limitare la possibilità di revocazione ai casi di vizi procedurali fondamentali o di atti delittuosi commessi durante la procedura che precede la sentenza.

Infine, l'articolo 45 dello Statuto sulla fissazione di termini e l'articolo 46 che disciplina la prescrizione delle azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale sono applicabili per quanto riguarda il Tribunale del brevetto comunitario.

Il secondo comma del presente articolo prevede, nella prima fase, che la procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario è precisata dal suo regolamento di procedura che, conformemente all'articolo 225a, quinto capoverso, del trattato CE, è adottato dal Tribunale del brevetto comunitario in accordo con la Corte di giustizia e sottoposto all'approvazione del Consiglio. La seconda frase autorizza che le norme di procedura deroghino all'articolo 40 dello Statuto relativo all'intervento al fine di tenere conto delle particolarità delle controversie tra privati in materia di brevetti comunitari. Una disposizione analoga figura all'articolo 53, secondo capoverso, dello Statuto del Tribunale di primo grado.

Articolo 11 dell'Allegato [II] allo Statuto - Mandatari abilitati in materia di brevetti europei

Il presente articolo modifica l'articolo 19 dello Statuto relativo alla rappresentanza dinanzi al Tribunale ai fini delle procedure avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Nelle controversie in materia di brevetti, gli aspetti tecnologici svolgono un ruolo importante nell'adozione di decisioni basate su fondamenti giuridici solidi. Una serie di competenze tecniche in materia sono indispensabili non solo dalla parte del Tribunale del brevetto comunitario, in particolare grazie ai relatori aggiunti, ma anche dal lato delle parti.

Il primo e il secondo comma riconoscono l'importanza delle competenze tecniche per le parti e danno agli avvocati specializzati in materia di brevetti europei la possibilità di comparire dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. La menzione dell'elenco ottenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti ai fini della rappresentanza giuridica dinanzi al Tribunale garantirà l'applicazione di norme adeguate e uniformi alle persone che possono pretendere ad acquisire tale qualità, norme che devono essere rispettate nell'interesse del corretto svolgimento delle procedure.

Il terzo comma rende applicabile ai mandatari in brevetti europei l'articolo 19, quinto e sesto capoverso, dello Statuto. Quando comparirà dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, il mandatario godrà delle garanzie e dei diritti necessari e il Tribunale disporrà dei poteri normalmente riconosciuti ai tribunali, alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

Articolo 12 dell'Allegato [II] allo Statuto - Procedura orale e scritta

Il presente articolo modifica l'articolo 20 dello statuto concernente le parti orale e scritta delle procedure che saranno avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

Si propone di riformulare l'articolo 20, quarto capoverso, per quanto riguarda lo svolgimento della procedura orale. L'obbligo di "lettura della relazione" da parte del giudice relatore sembra troppo rigido per le controversie quotidiane dinanzi al Tribunale e dovrebbe essere sostituita da una formulazione più flessibile che faccia riferimento alla "presentazione delle caratteristiche principali della causa". Considerando che la formulazione dell'articolo 20, quarto capoverso, dello statuto non autorizza l'audizione di un mandatario in brevetti comunitari, come previsto dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario dal proposto articolo 11 dell'Allegato [II] allo Statuto, è opportuno che la formulazione in questione sia sostituita dai termini più generali "l'audizione delle parti". Non è necessario enumerare, come fa attualmente l'articolo 20, quarto capoverso, dello statuto, chi è ascoltato dal Tribunale; la possibilità di comparire dinanzi al Tribunale ha a che vedere piuttosto con la questione di un'adeguata rappresentanza giuridica. Infine, l'audizione di testimoni ed esperti è sostituita dalla più generale formulazione di "esame delle prove".

L'articolo 20, quinto capoverso, relativo all'Avvocato generale, non è applicabile al Tribunale del brevetto comunitario considerando che l'Avvocato generale non interverrà nella procedura. Viene invece proposta una disposizione che, in alcuni casi, dovrebbe consentire di passare ad una procedura scritta. Il primo comma dell'articolo 20 dello Statuto stabilisce il principio importante secondo il quale è possibile deliberare solo al termine di una procedura orale. Orbene, tale procedura orale potrebbe essere superflua, in particolare in cause semplici nelle quali i fatti non sono contestati o quando il convenuto riconosce il buon diritto del ricorrente. In cause di questo tipo, dovrebbe essere possibile derogare all'obbligo di procedura orale e deliberare eccezionalmente in procedura scritta. Il Tribunale del brevetto comunitario dovrebbe pertanto poter essere dispensato dalla procedura orale dopo aver ascoltato le parti e nel rispetto del regolamento di procedura.

Infine, è opportuno introdurre una clausola di abilitazione che consenta l'impiego di mezzi tecnici nel quadro delle procedure orali e scritte dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Ciò potrebbe riguardare, ad esempio, il deposito di documenti durante la procedura scritta o il ricorso alla videoconferenza durante la procedura orale. Il regolamento di procedura dovrà precisare le parti della procedura che potranno essere effettuate per via elettronica, nonché le modalità pratiche da rispettare. La prassi indicherà quando, in che misura e in quali condizioni dovranno essere utilizzati mezzi elettronici. È inoltre opportuno, considerando la costante evoluzione di tali tecnologie, che le regole in materia siano fissate dal regolamento di procedura, che permetterà di seguire meglio i progressi tecnologici introducendo le necessarie modifiche.

Articolo 13 dell'Allegato [II] allo Statuto - Produzione di prove

Il primo comma dell'articolo 24 dello Statuto prevede l'obbligo per le parti di produrre qualunque documento e di fornire qualunque informazione la Corte ritenga necessaria. Tale obbligo sembra eccessivamente ampio per le controversie tra privati e dovrebbe quindi applicarsi, per il Tribunale del brevetto comunitario, solo in senso più ristretto. In linea di principio, le parti delle controversie tra privati sono tenute a produrre gli elementi di prova necessari per appoggiare le loro affermazioni. Sembrerebbe tuttavia giustificato, in talune circostanze, costringere una parte a produrre prove favorevoli alla parte avversa. Tale disposizione dovrebbe consentire di trovare un equilibrio ragionevole tra gli interessi delle parti, come prevede l'articolo 43, paragrafo 1, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio (Accordo ADPIC) del 15 aprile 1994, nei casi in cui una parte ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili sufficienti ad appoggiare le proprie affermazioni ed abbia precisato gli elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni che si trovano sotto il controllo della parte. In tal caso, il Tribunale del brevetto comunitario sarà abilitato a ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla parte avversa, purché esistano condizioni tali da garantire la tutela delle informazioni confidenziali.

Articolo 14 dell'Allegato [II] allo Statuto - Misure provvisorie e di protezione delle prove

Il presente articolo contiene disposizioni speciali relative alle misure provvisorie e di protezione delle prove.

Il primo comma riguarda l'adozione delle misure provvisorie. Conformemente all'articolo 243 del trattato CE, la Corte può, nelle cause di cui è investita, ordinare le misure provvisorie necessarie. Tale disposizione, che è anche applicabile al Tribunale del brevetto comunitario in virtù dell'articolo 2 della presente decisione, non prevede l'adozione di misure provvisorie prima che la procedura sia in istanza. Orbene, è opportuno disporre di una simile possibilità nelle controversie in materia di brevetti per le quali un'ingiunzione di far cessare una contraffazione, ad esempio, è necessaria ancora prima che la causa principale sia iniziata. Allo stesso modo, l'articolo 50, paragrafo 6, dell'Accordo ADPIC presuppone la possibilità di prescrivere misure provvisorie se una procedura destinata a sfociare su una decisione di merito non è stata ancora avviata. Di conseguenza, il presente articolo mette a profitto la possibilità prevista all'articolo 225a, sesto capoverso, del trattato CE, secondo la quale è possibile derogare per le camere giurisdizionali alle disposizioni di tale trattato relative alla Corte di giustizia. Come proposto nel presente documento, le misure provvisorie potranno essere adottate anche se la causa principale non è ancora stata iniziata dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

Il secondo comma prevede l'adozione di misure di protezione delle prove, in virtù delle quali un'ordinanza potrebbe autorizzare la descrizione particolareggiata o il sequestro fisico di beni che costituiscono una contraffazione e dei relativi documenti in caso di contraffazione esistente o imminente. Tale misura, definita anche "saisie-contrefaçon" nel diritto dei brevetti, completa l'obbligo per le parti di produrre gli elementi di prova conformemente all'articolo 13 dell'Allegato [II] allo Statuto modificato; essa si è rivelata uno strumento prezioso per la difesa di diritti di proprietà intellettuale ed è stata pertanto ripresa anche all'articolo 8 della proposta di direttiva della Commissione relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, del 30 gennaio 2003 (COM (2003) 46 definitivo).

Il terzo comma introduce la possibilità di una domanda d'indennizzo per misure provvisorie o di protezione di prove quando tali misure sono abrogate. Le misure provvisorie e di protezione delle prove possono avere ripercussioni economiche notevoli sulla parte che se le vede imporre. È opportuno inoltre tenere presente che tali ordinanze sono emesse nel quadro di una procedura sommaria conformemente agli articoli 39 dello Statuto e 15 del suo Allegato [II], in un momento in cui il giudice non dispone ancora di tutti gli elementi necessari in termini di fatti o di prove per rendere la decisione definitiva. È quindi opportuno, per garantire un giusto equilibrio degli interessi legittimi delle parti, che il ricorrente che ha ottenuto l'ordinanza con la misura provvisoria o di protezione delle prove sia tenuto a concedere alla parte avversa un adeguato risarcimento in riparazione di qualunque danno causato da tali misure quando esse non sono confermate. La possibilità di ottenere riparazione è inoltre prevista all'articolo 50, paragrafo 7, dell'Accordo ADPIC nel caso delle misure provvisorie, oltre che all'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 10, paragrafo 5, della proposta di direttiva della Commissione relativa alle misure e alle procedure volte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, del 30 gennaio 2003, nel caso dei due tipi di misure in questione.

Articolo 15 dell'Allegato [II] allo Statuto - Ordinanze speciali

Questo articolo modifica l'articolo 39 dello Statuto sulle misure provvisorie e le misure di sospensione. Tale articolo offre una base che consente di prevedere una procedura sommaria per tali casi nel regolamento di procedura, derogando a talune regole contenute nello statuto. Questa disposizione tiene conto del carattere speciale e dell'urgenza delle misure in questione che giustificano, se necessario, il discostarsi dalle regole che disciplinano le azioni di merito. Ai fini delle procedure dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, le misure di protezione delle prove, disciplinate dall'articolo 14 dell'Allegato [II] allo Statuto, dovrebbero per la loro natura e soprattutto per il loro carattere urgente essere considerate come misure speciali che possono essere ordinate nel quadro di una procedura sommaria.

Una seconda modifica viene apportata ai fini delle procedure dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, e riguarda la persona abilitata ad emettere tali ordinanze. L'articolo 39 dello Statuto attribuisce tale competenza al Presidente della Corte. Questo approccio non sembra consentire la flessibilità necessaria per le controversie in materia di brevetti dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. La questione dell'opportunità di soprassedere all'esecuzione forzata di una sentenza è strettamente collegata alla causa propriamente detta e sarebbe di conseguenza regolata più efficacemente dalla sezione che ha pronunciato la sentenza o da uno dei giudici che la compongono. Inoltre, l'adozione di misure provvisorie o di protezione delle prove sarà una procedura assolutamente abituale delle controversie in materia di brevetti e sarebbe quindi decisa più efficacemente dalla sezione competente nel merito o da uno dei giudici che la compongono. Il fatto di lasciare al regolamento di procedura la determinazione di chi è competente per emettere tali ordinanze nel quadro di una procedura sommaria permette di mantenere la necessaria flessibilità finché sia individuata la soluzione più adeguata.

Articolo 16 dell'Allegato [II] allo Statuto - Sentenze pronunciate in contumacia

Il presente articolo modifica l'articolo 41 dello statuto relativo alle sentenze pronunciate in contumacia.

L'articolo 41 dello statuto prevede la possibilità di pronunciare una sentenza in contumacia quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte. Per quanto riguarda le controversie tra privati in materia di brevetti, è opportuno non limitare alla fattispecie in questione la possibilità per il Tribunale di decidere in contumacia. Il Tribunale deve poterlo fare anche quando il convenuto ha presentato conclusioni durante la fase scritta della procedura ma successivamente, dopo essere stato regolarmente chiamato in causa, non compare in udienza per difendersi. In una simile situazione, il Tribunale del brevetto comunitario dovrebbe essere in grado di emettere in contumacia una sentenza che ponga fine all'istanza, a meno che il convenuto non impugni tale sentenza entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notifica, conformemente all'articolo 41 dello Statuto.

Infine, dovrebbe anche essere possibile pronunziare in contumacia nei confronti di un ricorrente che, regolarmente chiamato in causa, si astiene dal comparire in udienza.

Articolo 17 dell'Allegato [II] allo Statuto - Revocazione di una sentenza

L'articolo 44, primo capoverso, dello Statuto prevede modalità di revocazione di una sentenza che non convengono alle controversie tra privati di cui sarà investito il Tribunale del brevetto comunitario. Conformemente all'articolo 44, una sentenza passata in giudicato può essere revocata solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che era ignoto prima della pronunzia della sentenza. Per garantire la certezza giuridica, tali motivi sono insufficienti a riaprire una causa nel caso di una controversia tra privati. Le parti devono potersi basare sulla sentenza emessa dal Tribunale del brevetto comunitario una volta che essa non possa più essere oggetto di ricorso, anche quando un fatto decisivo era ignoto al momento della pronuncia di tale sentenza. La revocazione delle sentenze deve rimanere eccezionale e dev'essere possibile solo in caso di scoperta di un fattore decisivo ignoto alla parte che invoca la revocazione e solo sulla base di un vizio di procedura fondamentale che è stato qualificato come fatto delittuoso da una decisione giudiziale avente la forza di cosa giudicata. La revocazione di una sentenza non suscettibile di ricorso è giustificabile solo in circostanze eccezionali.

Articolo 18 dell'Allegato [II] allo Statuto - Accordo tra le parti

Qualunque controversia tra le parti può essere risolta non solo da una decisione finale del Tribunale del brevetto comunitario sotto forma di sentenza, ma anche da un accordo tra le parti concluso dinanzi al Tribunale. Il presente articolo stabilisce la base giuridica per un accordo giudiziale, che può essere concluso dalle parti in qualunque momento durante la procedura. Tale accordo, confermato dal Tribunale del brevetto comunitario, produrrà due effetti importanti: porrà fine all'azione avviata dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario ed avrà valore di titolo esecutivo ai sensi degli articoli 244 e 256 del trattato CE per il caso in cui una delle parti non rispettasse le clausole di tale accordo. La seconda frase precisa che un accordo non intacca la validità di un brevetto comunitario, elemento che è disciplinato esclusivamente dal diritto e non dalla volontà delle parti. Naturalmente, le parti rimangono libere di concludere un accordo in merito alla rinuncia o alla volontaria limitazione del brevetto.

Articolo 19 dell'Allegato [II] allo Statuto - Deposito erroneo presso una giurisdizione comunitaria

L'articolo 54, primo capoverso, dello Statuto fa obbligo al Cancelliere della Corte di giustizia e a quello del Tribunale di primo grado di trasmettere i documenti che sono loro destinati ma che sono stati depositati per errore presso l'altro. Il secondo comma di tale articolo tratta della fattispecie in cui sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado siano investiti di un ricorso, mentre è l'altra giurisdizione ad essere competente a conoscere. In tal caso, la giurisdizione adita può rinviare il ricorso all'altra, che non può declinare la propria competenza. Queste due disposizioni si applicheranno per analogia nel caso del Tribunale del brevetto comunitario.

L'articolo 54, terzo capoverso, dello Statuto dà la possibilità di sospendere una procedura sino alla pronuncia della sentenza della Corte. Dal momento che è necessario apportare alcune modifiche, tale comma è oggetto del seguente articolo 20 dell'Allegato [II] allo Statuto.

Articolo 20 dell'Allegato [II] allo Statuto - Sospensione della procedura

Tale articolo enuncia le modalità della sospensione della procedura.

Così come l'articolo 54, terzo capoverso, dello Statuto, il primo comma tratta dei casi in cui il Tribunale del brevetto comunitario potrà, dopo aver ascoltato le parti, sospendere la procedura sino alla pronuncia della sentenza di un'altra giurisdizione comunitaria. Il Tribunale del brevetto comunitario deve avere la possibilità di sospendere la procedura quando esiste un rapporto sufficiente tra le questioni che gli sono sottoposte e quelle sollevate in un'azione avviata dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado. La sospensione della procedura può essere prevista quando la Corte di giustizia è investita di una causa che solleva la stessa questione di interpretazione nel quadro sia di una pronuncia pregiudiziale, sia di un riesame ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE. Una sospensione potrebbe pertanto intervenire quando il Tribunale di primo grado deve statuire sulla validità di un brevetto comunitario che è oggetto anche di un'azione avviata dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. In tali situazioni, la sospensione della procedura dev'essere prevista, per garantire l'uniformità della giurisprudenza e l'efficacia della trattazione delle cause.

Il secondo comma introduce la possibilità, per il Tribunale del brevetto comunitario, di sospendere la procedura quando è investito di un'azione di annullamento e una procedura di opposizione è in istanza dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Non è prevista alcuna sospensione automatica. Viene lasciato alla valutazione del Tribunale del brevetto comunitario di decidere considerando le circostanze della fattispecie. Il Tribunale del brevetto comunitario potrà, dopo aver ascoltato le parti, sospendere la procedura sino a che una decisione che mette fine all'istanza sia stata pronunciata sull'opposizione. Tale decisione, che non è quindi più suscettibile di ricorso giuridico dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, può essere adottata dalla divisione competente per l'opposizione o in caso di ricorso presentato dall'istanza competente per gli appelli dell'Ufficio.

Articolo 21 dell'Allegato [II] allo Statuto - Comunicazione delle decisioni

Il presente articolo rende applicabile l'articolo 55 dello Statuto, che stabilisce le decisioni che devono essere notificate e i destinatari di tali notifiche; comporta inoltre alcune modifiche specifiche per il Tribunale del brevetto comunitario. Il Cancelliere notificherà a tutte le parti le decisioni che mettono fine all'istanza, le decisioni che dispongono su questioni parziali di merito della controversia o che mettono fine a un incidente procedurale vertente su un'eccezione d'incompetenza o di irricevibilità. Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità che non sono intervenuti nella controversia e che non ne sono parti si vedranno inviare in modo informale le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario che mettono fine all'istanza a titolo d'informazione. La notifica ufficiale dell'insieme delle decisioni sembra inappropriata.

Articolo 22 dell'Allegato [II] allo Statuto - Esecuzione forzata delle decisioni del Tribunale del brevetto comunitario

Il presente articolo disciplina l'esecuzione forzata delle decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

Il primo comma stabilisce due principi che disciplinano il carattere esecutivo delle decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. Esse devono essere sempre esecutive dal momento in cui non sono più suscettibili di ricorso. L'esecuzione forzata inizia una volta che la decisione del Tribunale del brevetto comunitario è passata in giudicato. Di conseguenza, un ricorso contro una decisione del Tribunale del brevetto comunitario al fine di impedire che tale decisione passi in giudicato dovrebbe avere un effetto sospensivo per quando riguarda il carattere esecutivo della decisione. Tuttavia, la parte che ha avuto la meglio in prima istanza può avere un interesse legittimo a vedere iniziare l'esecuzione dei termini di una decisione, anche quando la parte avversa presenta appello. Rimandare qualunque forma di esecuzione sino al momento successivo alla decisione sull'appello rischierebbe di ridurre notevolmente il valore delle azioni avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, considerando che la sanzione effettiva potrebbe intervenire in un momento in cui la parte non sarebbe più in grado di ottenere i vantaggi economici che la procedura dovrebbe procurargli. Inoltre, occorre tenere presente che il Tribunale del brevetto comunitario non delibererà se non dopo un esame minuzioso e completo della causa. Al contrario, se l'esecuzione forzata è autorizzata prima che la decisione acquisti la forza di cosa giudicata, devono esistere garanzie al fine di proteggere come è opportuno la parte contro la quale l'esecuzione è diretta da qualunque danno, se la decisione non è mantenuta in esito al ricorso. Il presente articolo crea un giusto equilibrio tra gli interessi delle parti in causa, consentendo al Tribunale del brevetto comunitario di dichiarare le sue decisioni esecutive, subordinando al tempo stesso, per quanto è necessario, l'esecuzione alla costituzione di una cauzione. Quando il Tribunale del brevetto comunitario fa uso di questa possibilità, il convenuto che presenta un appello contro la decisione di prima istanza eseguita nei suoi confronti e vince il ricorso può sempre, ad esempio, recuperare un importo versato, eventualmente facendo appello alla cauzione, anche se la parte avversa è stata nel frattempo dichiarata insolvibile. Le situazioni che non richiedono la costituzione di una cauzione dovranno essere precisate dal Tribunale del brevetto comunitario. Ciò potrebbe in particolare applicarsi in caso di sentenza pronunciata in contumacia quando la parte contro la quale la decisione è adottata, anche se debitamente citata, non si presenta o quando una parte ha accettato una rivendicazione.

Il secondo comma semplifica il meccanismo di esecuzione forzata per le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. Conformemente all'articolo 225a, sesto capoverso, del trattato CE, l'esecuzione delle decisioni del Tribunale del brevetto comunitario è disciplinata dagli articoli 244 e 256 del trattato CE, a meno che la decisione recante creazione di tale tribunale non disponga altrimenti. Ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE, l'esecuzione forzata è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. Per poter avviare tale procedura di esecuzione forzata, l'autorità nazionale designata a tal fine dallo Stato membro deve apporre una formula esecutiva sulla decisione. In tal modo, essa può verificare solo l'autenticità della decisione. Anche se il ruolo dell'autorità nazionale si limita già al controllo formale dell'autenticità della decisione da eseguire, non sembra né necessario né opportuno mantenere tale ruolo per l'esecuzione delle decisioni che saranno adottate dal Tribunale del brevetto comunitario. Infatti è quest'ultimo ad essere meglio in grado di certificare l'autenticità della decisione da eseguire. Una procedura specifica volta ad ottenere una formula esecutiva di un'autorità nazionale avrebbe per effetto di prolungare indebitamente l'esecuzione e solleverebbe problemi particolari per l'esecuzione di misure provvisorie che, per loro natura, richiedono un intervento rapido, spesso nelle ore successive all'adozione. Viene dunque proposto che il Tribunale del brevetto comunitario sia esso stesso incaricato di apporre la formula esecutiva sulle sue decisioni, che la parte interessata potrebbe successivamente far eseguire direttamente in conformità con le regole della procedura civile vigente.

Il secondo comma autorizza inoltre l'esecuzione forzata di decisioni nei confronti degli Stati membri. Come qualunque altra persona o entità giuridica, gli Stati membri possono essere parti delle controversie dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Essi possono vedersi rilasciare un brevetto comunitario e possono essere oggetto di azioni di contraffazione avviate da altri titolari di diritti. Le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario debbono pertanto essere esecutive nei loro confronti.

Il paragrafo 3 contiene un ulteriore elemento specifico riguardante l'esecuzione forzata delle decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. Le decisioni che ordinano al convenuto di agire in un certo modo o di astenersi da taluni atti possono essere accompagnate da una sanzione pecuniaria (ammenda) in caso di mancato rispetto della decisione. Il Tribunale del brevetto comunitario dev'essere in grado di stabilire tale sanzione pecuniaria per il mancato rispetto delle proprie decisioni o ordinanze. Se ad esempio il Tribunale del brevetto comunitario ordina al convenuto di interrompere la violazione, dev'essere messo in condizione di emettere un'ordinanza in base alla quale il mancato rispetto è sanzionato dall'obbligo di pagare una certa somma di denaro. Se tale ordinanza richiedesse un'applicazione separata da parte dei tribunali degli Stati membri, potrebbe essere perso un tempo prezioso al fine di garantire il rispetto della decisione del Tribunale del brevetto comunitario. Il Tribunale del brevetto comunitario può ordinare il pagamento di un singolo importo in caso di mancato rispetto della decisione del Tribunale. L'ammenda può inoltre essere ricorrente nei casi in cui essa dipenda da circostanze destinate ad essere specificate dal Tribunale (ad esempio per ciascun caso di mancato rispetto della decisione del Tribunale o in caso di mancato rispetto entro un certo termine). Ciascuna ammenda dev'essere proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire e in ogni caso non può superare l'importo di 50.000 EUR.

Articolo 23 dell'Allegato [II] allo Statuto - Spese giudiziarie

Il presente articolo introduce il principio delle spese giudiziarie per le azioni avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

Il primo comma prevede che spese giudiziarie adeguate dovranno essere versate per le azioni avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Mentre le azioni dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado sono gratuite, sembra opportuno che, per le controversie in materia di brevetti comunitari, le parti contribuiscano in modo adeguato ai costi del Tribunale del brevetto comunitario. Infatti, le cause di cui quest'ultimo sarà investito riguarderanno controversie tra le parti riguardanti i loro diritti soggettivi. Sarebbe anomalo che le spese di tali controversie tra privati siano integralmente a carico del pubblico.

Il secondo comma riguarda l'adozione di una griglia di spese, che menzionerebbe i vari tipi di spese ed i relativi importi da imputare. Tale griglia sarebbe adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, ovvero su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione. L'importo dovuto dovrebbe costituire un giusto compromesso tra il principio di equo accesso alla giustizia e il contributo adeguato delle parti ai servizi resi al Tribunale del brevetto comunitario. Ciò significa, da un lato, che tali spese non possono essere tali da creare un effetto dissuasivo rendendo eccessivamente onerose le procedure destinate a sanzionare la contraffazione di brevetti comunitari. Inoltre, il rischio per i convenuti, e soprattutto per le PMI, di essere perseguiti dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario non può rappresentare una minaccia finanziaria che li spinga a dover abbandonare la loro posizione invece di fare in modo che si adotti una decisione in merito alla controversia. D'altro canto, le parti dovrebbero farsi carico di una parte equa dei costi occasionati dalla controversia che li riguarda. Oltre ad una griglia di spese equilibrata, il regolamento di procedura dovrebbe prevedere un meccanismo di assistenza giudiziaria per le parti che si trovano nell'incapacità di far fronte alle spese, sul modello di quello stabilito all'articolo 76 del regolamento di procedura della Corte di giustizia e agli articoli 94 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Il terzo comma precisa che le spese giudiziarie devono essere pagate in anticipo e che le parti che non abbiano effettuato il pagamento delle spese giudiziarie prescritte possono vedersi escludere da qualunque partecipazione ulteriore alla procedura. Le parti dovrebbero versare l'importo dovuto sulla base della griglia delle spese prima che il Tribunale del brevetto comunitario intraprenda una qualunque attività. Tale regola garantirà che il Tribunale percepisca le spese di giustizia senza dover mobilitare inutilmente risorse per raccogliere tali importi, compresa l'esecuzione in qualunque parte del mondo nei confronti di parti che non abbiano versato le spese giudiziarie. Il Tribunale del brevetto comunitario delibererà in merito alle spese conformemente all'articolo 38 dello statuto e alle relative disposizioni del regolamento di procedura, che definirà le modalità precise per determinare quale delle parti dovrà, in fin dei conti, sostenere le spese, come prevedono gli articoli 69 e seguenti del regolamento di procedura della Corte di giustizia e gli articoli 87 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. La parte che vincerà la causa ed avrà anticipato le spese sarà in grado di reclamare il rimborso alla parte soccombente. Infine, è opportuno notare che il Tribunale del brevetto comunitario "potrà" escludere parti dal seguito della procedura, e ciò consentirà al Tribunale di creare una prassi tale da consentire, in via eccezionale, di derogare al pagamento preventivo delle spese giudiziarie. Tale eccezione può essere necessaria, in particolare nel caso di misure provvisorie urgenti che non lasciano il tempo di pagare le spese.

Articolo 24 dell'Allegato [II] allo Statuto - Audizioni negli Stati membri

Questo articolo dispone che il Tribunale del brevetto comunitario possa procedere ad audizioni in Stati membri diversi da quelli nei quali ha sede, come ha stabilito il Consiglio nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003. Si lascia alla valutazione del Tribunale la decisione in merito all'opportunità di tali audizioni.

Articolo 25 dell'Allegato [II] allo Statuto - Regime linguistico

Il presente articolo enuncia i principi del regime linguistico dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

Il primo comma prevede che il Tribunale svolgerà la procedura nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale il convenuto è domiciliato, o in una delle lingue ufficiali, a scelta del convenuto, quando, in uno Stato membro, vi è più di una lingua ufficiale. Tale principio, già fatto proprio dall'approccio politico comune del Consiglio del 3 marzo 2003, garantirà che qualunque convenuto domiciliato nell'Unione europea che debba confrontarsi alle rivendicazioni del ricorrente possa difendersi in una lingua a lui nota o che si ritiene che egli conosca. Considerando che non è normalmente molto difficile determinare il domicilio del convenuto, tale regola è chiaramente un fattore di certezza giuridica per il ricorrente. Tuttavia, quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, il Tribunale del brevetto comunitario svolgerà la procedura nella lingua ufficiale nella quale il brevetto è stato rilasciato, e ciò costituisce una regola evidente per tutti gli altri casi possibili di convenuti domiciliati in un paese non membro dell'Unione europea.

Come stabilito dal Consiglio nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003, il secondo comma prevede che su richiesta delle parti e con l'accordo del Tribunale del brevetto comunitario, qualunque lingua ufficiale dell'Unione europea possa essere scelta come lingua procedurale, per tenere conto della loro situazione rispettiva. Tale accordo tra le parti è probabile, ad esempio, quando il convenuto, pur essendo domiciliato in un altro Stato membro, sia originario dello stesso Stato membro del ricorrente o quando alcune società comunicano nella stessa lingua degli affari di uso internazionale, che il convenuto preferirebbe utilizzare invece di quella collegata al suo domicilio. In circostanze normali, il Tribunale del brevetto comunitario dovrebbe acconsentire alla domanda congiunta delle parti di passare da una lingua procedurale ad un'altra. A titolo eccezionale, tuttavia, potrebbe essere abilitato a respingere la domanda, ad esempio nel caso di domanda tardiva che metta in difficoltà il Tribunale del brevetto comunitario (in particolare una domanda presentata poco tempo prima o in occasione di un'udienza, per la quale non può essere garantita l'interpretazione).

Il terzo comma precisa che il Tribunale del brevetto comunitario può, conformemente al regolamento di procedura, ascoltare le parti direttamente, i testimoni e gli esperti in qualunque lingua. Il Tribunale del brevetto comunitario dev'essere in grado di interrogare, quando lo ritenga necessario, qualunque persona, anche se non parla nessuna delle lingue ufficiali dell'Unione europea. In tal caso, il Cancelliere dovrà prevedere l'interpretazione nella lingua di procedura e, su richiesta di qualunque parte, nella lingua utilizzata da quest'ultima durante le udienze, conformemente al regolamento di procedura.

Infine, il paragrafo 4 prevede la possibilità per il Tribunale del brevetto comunitario di permettere il deposito di documenti d'accompagnamento redatti in una lingua diversa dalla lingua procedurale, al fine di evitare un ricorso inutile e costoso ad un traduttore. Tuttavia, il Tribunale del brevetto comunitario potrà, in qualunque momento, ordinare l'effettuazione di una traduzione.

Articolo 26 dell'Allegato [II] allo Statuto - Ricorsi in appello contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario

Questo articolo prevede la possibilità di impugnare le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

Come indica il primo capoverso, le decisioni del Tribunale che mettono fine all'istanza possono essere oggetto di un'impugnazione entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale decisione. Tale disposizione corrisponde all'articolo 56, primo capoverso, dello statuto, che tratta delle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale di primo grado. Il seguito della formulazione di tale articolo riguardante i poteri contro le pronunzie "che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità" non è stato mantenuto per il Tribunale del brevetto comunitario. Qualunque pronunzia che decida parzialmente la controversia nel merito costituirebbe una sentenza del Tribunale del brevetto comunitario e potrebbe quindi essere oggetto di un appello. Lo stesso si può dire per qualunque decisione relativa ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

Al secondo comma figura una disposizione che prevede specificamente la possibilità di appello contro le misure provvisorie adottate in applicazione dell'articolo 243 del trattato CE, le ordinanze volte a sospendere l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 256, quarto capoverso, di tale trattato e le misure di protezione delle prove di cui all'articolo 14 dell'Allegato [II] allo Statuto. L'appello contro tali decisioni dev'essere costituita entro un termine di due mesi a decorrere dalla loro notifica. L'articolo 57, secondo capoverso, dello Statuto comprende una disposizione analoga per il Tribunale di primo grado. Nei casi, evocati all'articolo 50, paragrafo 2, dell'accordo ADPIC, in cui tali misure saranno state adottate senza che l'altra parte sia stata ascoltata, la via di ricorso giuridico non sarà l'impugnazione diretta. La parte interessata potrà invece presentare, entro due mesi dalla notifica, opposizione alla decisione presso il Tribunale del brevetto comunitario che potrà in seguito, dopo aver debitamente pesato gli argomenti avanzati dalla parte che ha subito il pregiudizio, riesaminare e modificare, annullare o confermare le misure in questione. Tale decisione del Tribunale del brevetto comunitario potrebbe successivamente essere oggetto di appello. Tale procedura garantisce che l'appello serva unicamente quale via di ricorso giuridico contro una decisione lungamente riflessa del Tribunale, adottata al termine di una procedura contraddittoria.

Il terzo comma stabilisce che un appello può essere interposto contro le decisioni che respingono una richiesta di intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto (vedi anche l'articolo 57, primo capoverso, dello Statuto per il Tribunale di primo grado).

Il quarto comma dà la possibilità di proporre un appello contro altre decisioni adottate dal Tribunale del brevetto comunitario corso d'istanza. La possibilità di presentare appello contro qualunque decisione che ponga termine ad un incidente di procedura sembra di portata eccessivamente ampia e rischierebbe di paralizzare la procedura. Tali ricorsi devono essere possibili solo quando siano esplicitamente autorizzati dal regolamento interno. A meno che quest'ultimo non disponga altrimenti, qualunque errore di procedura dovrebbe essere trattato nel quadro dell'impugnazione contro la sentenza propriamente detta, al fine di garantire la rapidità della procedura in prima istanza offrendo al tempo stesso sufficienti garanzie alle parti. Una singola impugnazione contro decisioni di natura procedurale potrebbe essere ammessa nel caso in cui un'impugnazione immediata sia giustificata dall'importanza della decisione che ne è l'oggetto, ad esempio nel caso di una decisione del Tribunale del brevetto comunitario in caso di eccezione di legittima suspicione.

Il quinto paragrafo precisa che un appello, ai sensi dei primi quattro capoversi del presente articolo, può essere proposta solo dalla parte parzialmente o totalmente soccombente (vedi anche l'articolo 56, secondo capoverso, dello Statuto per il Tribunale di primo grado). In merito alle impugnazioni di cui al secondo e al terzo capoverso, si delibererà secondo la procedura sommaria prevista all'articolo 39 dello Statuto (vedi anche l'articolo 57, terzo capoverso, dello Statuto per il Tribunale di primo grado).

Articolo 27 dell'Allegato [II] allo Statuto - Mezzi di impugnazione

Il presente articolo descrive i mezzi di impugnazione. Conformemente all'articolo 225a, terzo capoverso, del trattato CE, le decisioni delle Camere giurisdizionali create in virtù di tale articolo possono essere oggetto di ricorso in appello per i soli motivi di diritto, a meno che la decisione recante creazione della Camera non disponga altrimenti.

Per quanto riguarda il Tribunale del brevetto comunitario, un'impugnazione può essere proposto, come prevede il primo capoverso, invocando questioni di diritto oltre che questioni di fatto.

Il secondo comma precisa su quali motivi può basarsi un'impugnazione riguardante questioni di diritto. L'impugnazione può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale del brevetto comunitario, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. Questo stesso elenco figura all'articolo 58, primo capoverso, dello Statuto, concernente le impugnazioni limitate alle questioni di diritto proposte dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale di primo grado.

Al terzo comma sono menzionati i motivi sui quali potrà essere fondato un ricorso in appello relativo a questioni di fatto. Mentre è auspicabile che, per le controversie tra privati, le impugnazioni non siano limitate alle questioni di diritto, è opportuno inoltre escludere qualunque possibilità di giudicare di nuovo completamente la causa in seconda istanza. Un nuovo processo ridurrebbe il valore delle procedure in prima istanza dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario e rischierebbe di portare il processo dinanzi all'istanza d'appello, vale a dire il Tribunale di primo grado. Quest'ultimo potrebbe in tal caso non essere più in grado di svolgere correttamente la sua missione di istanza d'appello, vale a dire focalizzarsi sulle questioni specifiche portate alla sua attenzione dalle parti affinché siano riesaminate ad un livello superiore. A tal fine, qualunque impugnazione basata su questioni di fatto può basarsi sui mezzi relativi ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove sottoposti al Tribunale del brevetto comunitario. Nel quadro della procedura d'appello, il Tribunale di primo grado sarebbe libero di valutare i fatti presentati dalle parti in prima istanza dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Inoltre, se alcuni fatti sono contestati, il Tribunale di primo grado potrebbe realizzare la propria valutazione delle prove prodotte in prima istanza. Tuttavia, la possibilità per le parti di sottoporre nuovi fatti o nuove prove per la prima volta durante la procedura di appello sarebbe limitata alle fattispecie nelle quali la parte interessata non avrebbe ragionevolmente potuto produrle durante la procedura avviata dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, ad esempio in caso di fatto che era ignoto ad una parte del quale essa non avrebbe potuto, neanche con la diligenza del buon padre di famiglia, aver avuto conoscenza o nel caso in cui il Tribunale del brevetto comunitario adottasse una posizione sulla causa tale da suggerire che alcuni fatti noti non sono pertinenti. Spetterà al Tribunale di primo grado determinare, attraverso la giurisprudenza, in quali circostanze la parte non avrebbe ragionevolmente potuto sottoporre tali fatti o prove in prima istanza, e ciò consente il margine di manovra necessario per tenere conto di tutte le situazioni che possono verificarsi nella pratica.

Il quarto comma stabilisce che le impugnazioni non possono avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese, così come l'articolo 58, secondo capoverso, dello statuto concernente le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale di primo grado.

Articolo 28 dell'Allegato [II] allo Statuto - Decisioni del Tribunale di primo grado e rinvio dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario

Questo articolo tratta della decisione adottata dal Tribunale di prima istanza e della possibilità di rinvio della causa dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

Come indica il primo capoverso, quando l'impugnazione è fondata, il Tribunale di primo grado annulla la decisione del Tribunale del brevetto comunitario ed emette la sentenza definitiva. Tuttavia, solo in casi eccezionali, il Tribunale di prima istanza può rinviare la causa dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario affinché sia decisa da quest'ultimo. Ai fini dell'efficacia e della rapidità delle procedure in materia di brevetti, sembra fondamentale evitare i rinvii inutili di cause da un'istanza all'altra. Contrariamente all'articolo 61 dello Statuto, che tratta delle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale di primo grado proposte dinanzi alla Corte di giustizia su questioni di diritto e secondo il quale la Corte può sia statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, sia rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado, il presente articolo stabilisce il principio che, nelle controversie in materia di brevetti, il Tribunale di primo grado deciderà in merito alla controversia. Questa regola deriva dalla natura stessa della procedura di ricorso in materia di brevetti, nella quale possono essere presi in considerazione anche elementi fattuali. Il Tribunale di primo grado potrà stabilire i fatti che, secondo lui, sono mancanti e deciderà quindi definitivamente, mentre la Corte gi giustizia può basarsi solo sui fatti stabiliti in prima istanza, di modo tale che un rinvio s'impone in questo caso affinché nuovi fatti possano essere stabiliti.

Tuttavia, sarebbe forse appropriato rinviare la causa dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, in particolare nel caso in cui questo Tribunale non abbia conosciuto del merito della causa ed una decisione diretta del Tribunale di primo grado priverebbe le parti di qualunque azione in prima istanza. Tale rinvio dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario potrebbe ad esempio intervenire in caso di impugnazione contro una sentenza del Tribunale che si dichiara incompetente o una sentenza che decide unicamente sulla responsabilità in quanto tale ma non sull'importo dei danni. Altra fattispecie nella quale il rinvio potrebbe essere previsto: se il Tribunale del brevetto comunitario ha commesso un vizio di procedura fondamentale che abbia un'incidenza sulla sentenza, ad esempio in caso di violazione del diritto di essere ascoltati. In questa fattispecie, la procedura in prima istanza potrebbe non essere considerata come una via di ricorso giuridico efficace.

Il secondo comma prevede che, in caso di rinvio, il Tribunale del brevetto comunitario sarà vincolato dai punti di diritto determinati dalla decisione del Tribunale di primo grado (vedi articolo 61, secondo capoverso, dello Statuto per il Tribunale di primo grado).

Articolo 29 dell'Allegato [II] allo Statuto - Regolamento di procedura

Il presente articolo stabilisce che il regolamento di procedura del Tribunale del brevetto comunitario contenga tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare l'Allegato [II] allo Statuto. Una disposizione corrispondente per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado è contenuta nell'articolo 63 dello Statuto.

Capo II - Procedure di ricorso in appello dinanzi al Tribunale di primo grado

Il capo II contiene gli emendamenti da apportare allo Statuto della Corte di giustizia per consentire al Tribunale di primo grado di agire quale istanza d'appello nel contenzioso del brevetto comunitario. Prevede la creazione di una sezione d'appello specializzata in materia di brevetti nell'ambito del Tribunale di primo grado, nonché le disposizioni specifiche che disciplinano la procedura dinanzi a tale sezione.

Articolo 5 - Numero di Giudici del Tribunale di primo grado

Questo articolo propone di portare da 15 a 18 il numero di giudici del Tribunale di primo grado. Le controversie relative ai brevetti comunitari saranno trattate da una sezione d'appello specializzata, che sarà creata nell'ambito del Tribunale di primo grado in applicazione dell'articolo 61bis dello statuto, così come modificato dall'articolo 6 della presente decisione. È opportuno che i tre giudici destinati a sedervi siano nuovi membri del Tribunale di primo grado, considerando il profilo professionale richiesto ai candidati e l'aumento del numero di cause che dovrà trattare il Tribunale di primo grado in conseguenza dei suoi poteri in materia di brevetti comunitari.

Articolo 6 - Procedura di ricorso in appello in materia di brevetti comunitari

Questo articolo introduce nello Statuto della Corte di giustizia un articolo 61 bis che prevede le modalità specifiche della procedura di ricorso in appello in materia di brevetto comunitario dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il primo comma del proposto articolo 61 bis dello Statuto modificato prevede la creazione di una sezione speciale nell'ambito del Tribunale di primo grado, che conoscerà dei ricorsi in appello presentati contro decisioni del Tribunale del brevetto comunitario; tale sezione sarà composta da tre giudici. La sezione specializzata sembra necessaria considerando il particolare tipo di cause che le saranno sottoposte. Le controversie in materia di brevetti comunitari oppongono privati in un settore che richiede un'esperienza specifica. Sarebbe difficile costituire e mantenere l'esperienza richiesta se i ricorsi fossero presentati dinanzi a sezioni diverse. Di fatto, è opportuno che una stessa sezione sia investita di tali poteri, affinché l'esperienza sia concentrata nell'ambito del Tribunale di primo grado.

Il secondo comma dell'articolo 61 bis dello Statuto modificato propone che i giudici che siedono nella sezione d'appello specializzata in materia di brevetti del Tribunale di primo grado debbano disporre di un elevato livello di competenza giuridica nel campo del diritto dei brevetti. Tale disposizione è conforme all'approccio generale seguito per la creazione di una giurisdizione competente in materia di brevetti comunitari, vale a dire la creazione di un sistema giurisdizionale specializzato nelle controversie in materia. Una delle esigenze essenziali espresse rispetto al sistema del brevetto comunitario era che esso rafforza la certezza giuridica nell'Unione grazie ad una giurisdizione centralizzata e specializzata, composta da giudici esperti. Essendo tale aspetto vitale per la riuscita del sistema nel suo insieme, è opportuno che i giudici di prima istanza e d'appello abbiano una notevole esperienza nel campo del diritto dei brevetti. La presente disposizione non modifica in nulla l'articolo 224 del trattato CE concernente la nomina dei giudici del Tribunale di primo grado. Questo articolo si applica evidentemente anche alla nomina dei giudici che devono far parte della sezione d'appello specializzata in materia di brevetti. Con la presente disposizione, il Consiglio accetterebbe unicamente di presentare candidati e di nominare giudici che dispongano di un certo profilo professionale.

Il riferimento all'articolo 17, quinto capoverso, e all'articolo 50 dello Statuto precisa che la creazione di una sezione d'appello specializzata in materia di brevetti nell'ambito del Tribunale di primo grado non si propone in alcun modo di separare tale sezione dal resto del Tribunale. Tale misura garantisce semplicemente che i ricorsi presentati in materia di brevetto comunitario saranno esaminati, in circostanze normali, da giudici specializzati e sperimentati nel settore giuridico in questione. Tuttavia, qualunque membro del Tribunale di primo grado potrà sedere nella sezione specializzata ogni volta che sia richiesta la presenza di un giudice supplementare. Ciò avverrà ogni volta che la sezione d'appello sarà composta, conformemente all'articolo 50 dello Statuto, da più di tre giudici, ad esempio per conoscere di cause che superano il contesto del diritto dei brevetti e riguardano l'unità e la coerenza del diritto comunitario. Inoltre, se uno dei giudici della sezione d'appello in materia di brevetti è impedito, si potrà ricorrere ad un giudice di un'altra sezione, in applicazione dell'articolo 17, quinto capoverso, dello statuto. Infine, nulla deve escludere che, se il numero di cause in istanza lo consente, la sezione d'appello in materia di brevetti si veda attribuire cause riguardanti materie diverse dal brevetto comunitario, ad esempio sul marchio comunitario o i disegni o modelli, conformemente all'articolo 50, secondo capoverso, dello Statuto.

Il terzo comma dell'articolo 61 bis dello Statuto modificato concerne la procedura di ricorso in appello dinanzi alla sezione specializzata in materia di brevetti del Tribunale di primo grado. Ha per oggetto di garantire che le disposizioni dello Statuto che disciplinano la procedura applicabile al contenzioso e al brevetto comunitario saranno le stesse per tutta la durata della controversia in prima istanza e in appello. Quando sono necessarie modalità particolari per la specificità di questo tipo di contenziosi (controversie tra privati), esse dovranno applicarsi in modo uniforme al Tribunale del brevetto comunitario e al Tribunale di primo grado in appello. Conformemente all'articolo 53 dello Statuto, la procedura dinanzi al Tribunale di primo grado è disciplinata dal titolo III dello statuto. Lo stesso avverrà per il Tribunale del brevetto comunitario, come prevede l'articolo 10 dell'Allegato [II] allo Statuto. Le disposizioni particolari che modificano il titolo III dello Statuto ai fini della procedura di prima istanza dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario sono rese applicabili anche alla procedura dinanzi alla sezione d'appello specializzata in materia di brevetti del Tribunale di primo grado. Sono interessate le seguenti disposizioni dell'Allegato [II] allo Statuto: i relatori aggiunti (articolo 7), le disposizioni del titolo III dello statuto non applicabili al contenzioso dei brevetti (articolo 10), il ruolo dei mandatari in brevetti europei in quanto rappresentanti delle parti (articolo 11), le fasi orali e scritta della procedura (articolo 12), la produzione di prove (articolo 13), le misure provvisorie e di protezione delle prove (articolo 14), le ordinanze speciali nel quadro di una procedura sommaria (articolo 15), le sentenze pronunziate in contumacia (articolo 16), la revocazione delle sentenze (articolo 17), le transazioni (articolo 18), l'obbligo fatto a tutte le giurisdizioni comunitarie di trasmettere i documenti che sono loro inviati per errore e di rinviare le cause dinanzi alla giurisdizione competente (articolo 19), la sospensione della procedura (articolo 20), la comunicazione delle decisioni (articolo 21), l'esecuzione forzata delle decisioni (articolo 22) e le spese di procedura (articolo 23). Per maggiori dettagli, è opportuno fare riferimento alle disposizioni sopra menzionate.

La seconda frase del terzo comma prevede che gli Stati membri e le istituzioni della Comunità europea potranno intervenire nelle controversie in materia di brevetti comunitari dinanzi al Tribunale di primo grado in applicazione dell'articolo 40, primo capoverso, dello statuto. Tale possibilità è esclusa dall'articolo 10 dell'Allegato [II] allo Statuto per le procedure in prima istanza dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Mentre tale intervento sembra eccessivamente ampio per l'insieme dei casi in prima istanza, sembra invece opportuno in appello, per consentire agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie di partecipare all'evoluzione delle questioni giuridiche in materia di legislazione sul brevetto comunitario.

Il quarto comma dell'articolo 61 bis dello Statuto modificato disciplina la scelta della lingua nelle procedure di ricorso in appello, che sarà la lingua procedurale nella quale l'istanza si sarà svolta dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Tale misura garantisce una trattazione uniforme dell'intera causa, in prima istanza e in appello. Le richieste, decisioni, contributi scritti, testimonianze e testimoni, perizie, ecc. potranno in tal modo essere esaminate direttamente in appello senza richiedere traduzioni. Inoltre, è possibile che le parti abbiano scelto il loro rappresentante legale in prima istanza in funzione in particolare della lingua di procedura e che intendano continuare a fare ricorso alla stessa persona per l'appello dinanzi al Tribunale di primo grado poiché conosce già gli elementi della causa. Non è possibile riprendere la regola enunciata all'articolo 25, primo capoverso, dell'Allegato [II] allo Statuto, secondo la quale la lingua di procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario è quella dello Stato membro nel quale il convenuto ha il proprio domicilio, poiché il ricorrente in prima istanza potrebbe divenire il convenuto in appello. D'altro canto, sono applicabili alle procedure in appello anche gli altri principi enunciati all'articolo 25, secondo, terzo e quarto capoverso, dell'Allegato [II] allo Statuto concernente un accordo tra le parti sulla lingua di procedura, l'audizione diretta delle parti, dei testimoni e degli esperti in una lingua diversa dalla lingua di procedura e la possibilità di produrre documenti di accompagnamento in una lingua diversa da quella di procedura.

Capo III - Disposizioni finali

Il capo III contiene le disposizioni finali riguardanti le disposizioni transitorie e l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

Il paragrafo 1 di questo articolo riguarda la nomina del presidente del Tribunale del brevetto comunitario. Il primo presidente del Tribunale del brevetto comunitario sarà nominato in base alle stesse modalità previste per gli altri membri, a meno che il Consiglio non decida che anche il primo presidente venga eletto dai giudici, in conformità con l'articolo 4 dell'Allegato [II] allo Statuto. Un approccio parallelo è stato adottato per il Tribunale di primo grado all'articolo 11, primo capoverso, della decisione del Consiglio n. 88/591/CECA, CEE, Euratom del 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado.

Il paragrafo 2 riguarda i primi giudici nominati quali membri del Tribunale del brevetto comunitario. Al fine di istituire un ciclo nell'ambito del quale il Tribunale del brevetto comunitario è rinnovato parzialmente dopo un periodo determinato, come previsto dall'articolo 2 dell'Allegato [II] allo Statuto, il mandato di alcuni membri del Tribunale del brevetto comunitario dovrà inizialmente essere più breve. Il presidente del Consiglio procederà alla scelta, per estrazione a sorte, dei giudici il cui mandato scadrà alla fine dei primi tre anni, così come è previsto anche per il Tribunale di primo grado all'articolo 12 della decisione del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom del 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado.

Articolo 8 - Entrata in vigore

Questo articolo disciplina l'entrata in vigore della presente decisione. Tale entrata in vigore dipende dall'adozione della decisione del Consiglio basata sull'articolo 229a del trattato CE e che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetti comunitari. Essa dipende anche dalla sua adozione da parte di tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive regole costituzionali. Una volta che siano state effettuate le notifiche richieste da parte degli Stati membri, possono iniziare le attività preparatorie necessarie all'istituzione del Tribunale del brevetto comunitario e della sezione d'appello specializzata in materia di brevetti nell'ambito del Tribunale di primo grado.

Tuttavia, l'articolo 1 dell'Allegato [II] allo Statuto, contenente la clausola attributiva di competenza al Tribunale del brevetto comunitario nell'ambito della Corte di giustizia, prenderà effetto solo alla data dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio che attribuisce la competenza alla Corte di giustizia, che dipenderà a sua volta dalla pubblicazione da parte del Presidente della Corte di giustizia di un parere indicante che il Tribunale del brevetto comunitario e la sezione d'appello specializzata in materia del Tribunale di primo grado sono stati regolarmente costituiti. Tale disposizione garantirà che le attribuzioni di competenza alla Corte di giustizia, da un lato, e al Tribunale del brevetto comunitario, dall'altro, prenderanno effetto alla stessa data, che segnerà la fine del periodo transitorio e l'inizio della competenza comunitaria.

2003/0324 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO Che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 225a e 245,

Vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

Visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

Visto il parere della Corte di giustizia [3],

[3] GU C

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [4],

[4] GU C

Considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, ha sollecitato l'adozione delle misure necessarie ad accrescere la competitività dell'Unione in un'economia moderna fondata sulla conoscenza sottolineando l'importanza di un'efficace tutela dei brevetti su scala comunitaria.

(2) Il sistema di tutela dei brevetti è stato caratterizzato dal rilascio degli stessi da parte di un ufficio nazionale dei brevetti in uno Stato membro, oppure da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti con validità in uno Stato membro e controllo dell'applicazione ad opera degli organi giudiziari nazionali dello Stato membro interessato.

(3) L'industria innovativa europea deve contare su un'efficace protezione giuridica delle invenzioni su scala comunitaria. La creazione di un sistema di brevetto comunitario, comprendente un titolo unitario di brevetto comunitario e la possibilità di far valere in giudizio i relativi diritti dinanzi ad una giurisdizione comunitaria, da istituire al più tardi entro il 2010, al termine di un periodo transitorio durante il quale i tribunali nazionali restano competenti, fornirà gli elementi mancanti per completare il sistema di tutela dei brevetti nell'Unione.

(4) Il regolamento (CE) n. ../2003 del Consiglio sul brevetto comunitario [5], istituisce un titolo comunitario per i brevetti. I titolari del brevetto feuiscono di una protezione dell' invenzione su scala comunitaria, in virtù delle norme uniformi fissate da tale regolamento.

[5] GU L

(5) Con decisione 2003/.../CE [6] il Consiglio ha conferito alla Corte di giustizia la competenza a conoscere di determinate controversie in materia di brevetti comunitari e ha raccomandato agli Stati membri l'adozione di tali disposizioni, secondo le loro rispettive norme costituzionali.

[6] GU L

(6) L'articolo 220, secondo comma, del trattato CE, dispone che camere giurisdizionali possono essere affiancate al Tribunale di primo grado, alle condizioni di cui all'articolo 225a del trattato, per esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal trattato stesso..

(7) La competenza attribuita alla Corte di giustizia in virtù dell'articolo 229a del trattato CE per le controversie relative ai brevetti comunitari deve essere esercitata in prima istanza da una camera giurisdizionale istituita in applicazione dell'articolo 225a del trattato e denominata "Tribunale del brevetto comunitario".

(8) L'articolo 225, paragrafo 2, del trattato stabilisce che il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi in appello proposti contro le decisioni delle Camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225a. A tal fine, una sezione d'appello specializzata in materia di brevetti deve essere istituita nell'ambito del Tribunale di primo grado. Le sentenze di appello emesse dal Tribunale di primo grado sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario devono eccezionalmente potere essere sottoposte a riesame da parte della Corte di giustizia, ove sussistano gravi rischi per l'unità o la coerenza del diritto comunitario.

(9) Per tenere conto della specificità delle controversie tra privati in materia di brevetti comunitari e per garantire l'uniformità dei procedimenti in prima istanza e in appello, è opportuno che talune regole di procedura enunciate nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia siano modificate per la procedura in prima istanza dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario e in appello dinanzi al Tribunale di primo grado.

(10) Un organo giudiziario comunitario centralizzato e specializzato, dotato di competenza esclusiva per determinate controversie in materia di brevetti comunitari, costituito in prima istanza dal Tribunale del brevetto comunitario e, in appello, dal Tribunale di primo grado, deve essere garanzia di capacità e di elevata qualità delle decisioni. Tale sistema deve garantire l'efficacia delle procedure di brevetto in tutta la Comunità, lo sviluppo di una giurisprudenza comune e l'applicazione uniforme della legislazione sul brevetto comunitario,

DECIDE:

Capo I Tribunale del brevetto comunitario

Articolo 1 Istituzione del Tribunale del brevetto comunitario

È affiancata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee una camera giurisdizionale denominata "Tribunale del brevetto comunitario".

Il Tribunale del brevetto comunitario ha la sua sede presso il Tribunale di primo grado.

Articolo 2 Applicazione delle disposizioni del trattato CE

Fatte salve le successive disposizioni del presente capo, gli articoli 241, 243, 244 e 256 del trattato CE si applicano al Tribunale del brevetto comunitario.

Articolo 3 Disposizioni statutarie per le camere giurisdizionali

Il seguente titolo VI è inserito nel Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia:

"Titolo VI

CAMERE GIURISDIZIONALI

Articolo 65

Le disposizioni relative alla giurisdizione, alla composizione e all'organizzazione delle camere giurisdizionali istituite a norma dell'articolo 225a del trattato e alla procedura dinanzi a tali camere giurisdizionali sono contenute negli allegati al presente Statuto."

Articolo 4 Allegato al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia

Il seguente Allegato [II] è aggiunto al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia:

"Allegato [II]

Tribunale del brevetto comunitario

Articolo 1

Il Tribunale del brevetto comunitario ha competenza esclusiva a conoscere, in prima istanza, delle controversie relative all'applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. .../... del ... sul brevetto comunitario e del regolamento (CE) n. .../... del ... sui certificati comunitari complementari di protezione, nei limiti in cui la Corte di giustizia è conferita giurisdizione in materia a norma dell'articolo 229a del trattato.

Articolo 2

Il Tribunale del brevetto comunitario è formato da sette giudici nominati per un periodo di sei anni. Un rinnovo parziale dei giudici ha luogo ogni tre anni e riguarda alternativamente quattro e tre giudici. I membri uscenti possono essere di nuovo nominati.

I giudici sono scelti tra i candidati presentati dagli Stati membri che siano in possesso di un elevato livello riconosciuto di competenza giuridica nel diritto dei brevetti. Sono nominati dal Consiglio sulla base della loro competenza e previa consultazione di un comitato istituito a norma dell'articolo 3.

Articolo 3

Un comitato consultivo da istituire a tal fine esprime parere, prima della decisione di nomina da parte del Consiglio, in merito all'adeguatezza del profilo dei candidati per l'esercizio della funzione di giudice nel Tribunale del brevetto comunitario. Può allegare al suo parere un elenco dei candidati che possiedono il più adeguato, elevato livello di competenza giuridica. Tale elenco comprende un numero di candidati che sia il doppio del numero di giudici da nominare da parte del Consiglio.

Il comitato consultivo è composto di sette membri scelti tra gli ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado, del Tribunale del brevetto comunitario o tra giuristi di riconosciuta competenza. La nomina dei membri del comitato consultivo ed il suo regolamento interno sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente della Corte di giustizia.

Articolo 4

I giudici eleggono tra di loro, per tre anni, il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario. Il Presidente può essere rieletto.

Articolo 5

Gli articoli da 2 a 7, gli articoli 13, 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma e l'articolo 18 dello Statuto si applicano al Tribunale del brevetto comunitario e ai suoi membri.

Il giuramento di cui all'articolo 2 dello Statuto viene prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto sono da questa adottate previa consultazione del Tribunale di primo grado e del Tribunale del brevetto comunitario.

Articolo 6

Il Tribunale del brevetto comunitario nomina il suo cancelliere, e stabilisce le regole che disciplinano la sua attività. L'articolo 3, quarto comma e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano per analogia al cancelliere del Tribunale del brevetto comunitario.

Articolo 7

Esperti tecnici assistono i giudici per tutta la durata della trattazione di una causa in qualità di relatori aggiunti. Si applicano l'articolo 3, quarto comma e l'articolo 13 e dello Statuto.

I relatori aggiunti devono possedere un elevato livello di competenza nel settore tecnico pertinente. Sono nominati per un periodo di sei anni su proposta della Corte di giustizia. I relatori aggiunti uscenti possono essere nuovamente nominati.

I relatori aggiunti sono tenuti, alle condizioni enunciate nel regolamento di procedura, a partecipare alla preparazione delle cause, alle udienze e alle discussioni. Hanno il diritto di interrogare le parti. Non hanno diritto di voto.

Articolo 8

Il Tribunale del brevetto comunitario si riunisce in sezioni composte da tre giudici.

In alcuni casi, determinati dal regolamento di procedura, il Tribunale del brevetto comunitario può riunirsi in sezione ampliata o statuire nella persona di un giudice unico. Il regolamento di procedura prevede disposizioni relative al quorum.

Il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario presiede una delle sezioni a tre giudici. Garantisce inoltre la presidenza quando il Tribunale del brevetto comunitario si riunisce in sezione ampliata. Il Presidente dell'altra sezione è eletto dai giudici tra di loro per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

La composizione delle sezioni e l'attribuzione delle cause alle sezioni sono disciplinate dal regolamento di procedura.

Articolo 9

Il Presidente della Corte di giustizia o, se del caso, il Presidente del Tribunale di primo grado stabiliscono, di comune accordo con il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario, le condizioni alle quali i funzionari ed altri agenti addetti alla Corte di giustizia prestano i loro servizi al Tribunale del brevetto comunitario onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal Cancelliere del Tribunale del brevetto comunitario sotto l'autorità del Presidente del Tribunale del brevetto comunitario.

Articolo 10

La procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario è disciplinata dal titolo III dello Statuto ad eccezione del secondo comma dell'articolo 21, degli articoli 22 e 23, del primo e del terzo comma dell'articolo 40, dell'articolo 42 e dell'articolo 43. È fatto salvo il disposto degli articoli da 11 a 25 del presente Allegato.

La procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Quest'ultimo può derogare all'articolo 40 dello Statuto per tenere conto delle specifiche caratteristiche del contenzioso del brevetto comunitario.

Articolo 11

L'avvocato di cui all'articolo 19 dello Statuto può essere assistito da un procuratore dei brevetti europei il cui nome figura sull'elenco tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti ai fini della rappresentanza giuridica dinanzi a tale Ufficio. Il procuratore è cittadino di uno Stato membro o di uno Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Egli è autorizzato a prendere la parola nelle udienze alle condizioni fissate dal regolamento di procedura.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 19 dello Statuto, si applicano per analogia.

Articolo 12

In deroga al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 20 dello Statuto, si applicano le disposizioni seguenti.

La procedura orale comprende la presentazione degli aspetti principali del caso da parte del giudice relatore, l'audizione delle parti da parte del Tribunale del brevetto comunitario e l'esame delle prove.

Il Tribunale del brevetto comunitario può, a norma del regolamento di procedura e dopo aver ascoltato le parti, deliberare senza procedura orale.

Il regolamento di procedura può prevedere che l'intera procedura, o parte di essa, possa svolgersi facendo uso di mezzi elettronici e stabilire a quali condizioni ciò possa avvenire.

Articolo 13

In deroga alla prima frase del primo comma dell'articolo 24 dello Statuto si applica la seguente disposizione.

Quando una parte ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili che siano sufficienti a fondare le proprie domande e precisato gli elementi di prova a sostegno delle stesse che si trovano nella disponibilità della controparte, il Tribunale del brevetto comunitario può ordinare che tali prove siano prodotte dalla controparte, a condizione che siano tutelate le informazioni confidenziali.

Articolo 14

Il Tribunale del brevetto comunitario può ordinare le misure provvisorie necessarie indipendentemente dal fatto che il procedimento principale dinanzi al Tribunale sia stato o non sia stato iniziato.

Quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova, anche prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il Tribunale del brevetto comunitario può autorizzare in qualunque luogo, in caso di violazione reale o imminente di un brevetto comunitario, sia la descrizione particolareggiata con o senza prelievo di campioni, sia il sequestro delle merci in violazione del brevetto e, se del caso, dei relativi documenti.

Nei casi in cui le misure provvisorie o di conservazione delle prove siano state revocate, il Tribunale del brevetto comunitario ordina al ricorrente, su richiesta del convenuto, di concedere a quest'ultimo un adeguato risarcimento danni in riparazione degli eventuali pregiudizi causati da tali misure.

Articolo 15

L'articolo 39 dello Statuto relativo ai provvedimenti speciali in una procedura sommaria si applica anche alle misure di conservazione delle prove. Il regolamento di procedura determina chi è abilitato ad emettere tali provvedimenti.

Articolo 16

Fatto salvo l'articolo 41 dello Statuto, una sentenza in contumacia può essere emessa nei confronti di una parte che, regolarmente citata, si astiene dal comparire in udienza.

Articolo 17

In deroga al primo comma dell'articolo 44 dello Statuto si applica la seguente disposizione.

La revocazione della sentenza può eccezionalmente essere richiesta al Tribunale del brevetto comunitario ove sia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, che era ignoto alla parte che richiede la revocazione al momento dell'emissione della sentenza e soltanto per motivo di vizi sostanziali della procedura o di un atto configurante reato, accertato con sentenza passata in giudicato.

Articolo 18

Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento della procedura porre fine ad una controversia mediante transazione convalidata da una decisione del Tribunale del brevetto comunitario. Tale transazione non può inficiare la validità di un brevetto comunitario.

Articolo 19

Il primo e secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto, si applicano per analogia al Tribunale del brevetto comunitario.

Articolo 20

Quando la Corte di giustizia è investita di una causa che solleva la stessa questione di interpretazione o quando il Tribunale di primo grado è investito di una causa che mette in questione la validità dello stesso brevetto comunitario, il Tribunale del brevetto comunitario può, sentite le parti, sospendere il procedimento, sino a quando la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado si siano pronunciati.

Quando viene presentata opposizione alla concessione di un brevetto comunitario che designa la Comunità presso l'Ufficio europeo dei brevetti, il Tribunale del brevetto comunitario, adito in azione di nullità, può, sentite le parti, sospendere la procedura sino a che sia stata adottata una decisione definitiva in merito all'opposizione.

Articolo 21

L'articolo 55 dello Statuto si applica con la limitazione che agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie che non siano intervenuti né siano parti della causa è trasmessa soltanto la decisione del Tribunale del brevetto comunitario che pone fine all'istanza.

Articolo 22

Le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario che pongono fine all'istanza sono esecutive dal momento in cui passano in giudicato. L'appello ha effetto sospensivo. Il Tribunale del brevetto comunitario può tuttavia dichiarare le sue decisioni immediatamente esecutive, subordinandone eventualmente l'esecuzione alla costituzione di una cauzione.

La formula esecutiva viene apposta dal Tribunale del brevetto comunitario. Le decisioni sono esecutive nei confronti degli Stati membri.

Il Tribunale del brevetto comunitario può ordinare che l'inosservanza delle sue decisioni o delle ordinanze che costituiscono un obbligo di agire o di astenersi dall'agire sia sanzionata da un'ammenda. La relativa ordinanza può prevedere un'ammenda singola o ripetuta. L'ammenda singola deve essere proporzionata e non può superare i 50 000 euro.

Articolo 23

Qualunque azione promossa dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario dà luogo al versamento di spese di procedura d'importo adeguato.

Un tariffario delle spese di procedura è adottato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia o su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione.

Le spese di procedura sono pagate in anticipo. Le parti che non abbiano effettuato il pagamento delle spese di procedura prescritte possono essere estromesse dal seguito del procedimento.

Articolo 24

Il Tribunale del brevetto comunitario può procedere ad audizioni in Stati membri diversi da quello in cui ha sede.

Articolo 25

Il Tribunale del brevetto comunitario celebra il procedimento nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha domicilio il convenuto, o in una delle lingue ufficiali dell'UE, a scelta del convenuto, quando in uno Stato membro vi è più di una lingua ufficiale dell'UE. Quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, il Tribunale del brevetto comunitario celebra il procedimento nella lingua ufficiale dell'UE nella quale il brevetto comunitario è stato rilasciato.

Su richiesta delle parti e nella misura in cui il Tribunale del brevetto comunitario lo autorizzi, qualunque lingua ufficiale dell'UE può essere scelta come lingua di procedura.

Il Tribunale del brevetto comunitario può, a norma del regolamento di procedura, ascoltare le parti che compaiono di persona, i testimoni e gli esperti in una lingua diversa dalla lingua di procedura. In tal caso, il Cancelliere fà sì che quanto detto nel procedimento orale sia tradotto nella lingua procedurale e, a richiesta di una delle parti, nella lingua utilizzata da quest'ultima in applicazione del regolamento procedurale.

Il Tribunale del brevetto comunitario può, a norma del regolamento di procedura, autorizzare il deposito di documenti d'accompagnamento redatti in una lingua diversa dalla lingua procedurale. In qualunque momento, può ordinare che la parte interessata produca una traduzione di tali documenti nella lingua procedurale.

Articolo 26

Contro una decisione definitiva del Tribunale del brevetto comunitario può essere interposto appello dinanzi al Tribunale di primo grado entro due mesi dalla notifica della decisione oggetto dell'appello stesso.

Contro una decisione del Tribunale del brevetto comunitario presa ai sensi dell'articolo 243 o dell'articolo 256, quarto comma del trattato o dell'articolo 14, secondo comma del presente Allegato, può essere interposto appello dinanzi al Tribunale di primo grado entro due mesi dalla notifica della decisione stessa. Se tuttavia la decisione è stata adottata senza aver ascoltato preliminarmente la parte soccombente, tale parte può impugnarla, entro due mesi dalla notifica, dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, la cui decisione è soggetta ad appello presso il Tribunale di primo grado.

L'appello contro una decisione del Tribunale del brevetto comunitario che respinge un'istanza di intervento può essere presentato entro due settimane dalla sua notifica.

Il regolamento di procedura può determinare le situazioni e le condizioni alle quali è possibile interporre appello contro decisioni di natura procedurale adottate dal Tribunale del brevetto comunitario nel corso del procedimento.

Tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, possono interporre appello a norma dei commi dal primo al quarto del presente articolo. Si delibera in merito ai ricorsi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo con la procedura di cui all'articolo 39 dello Statuto.

Articolo 27

L'appello può essere fondato su motivi di diritto e su elementi di fatto.

Un appello vertente su questioni di diritto è basato su mezzi tratti dall'incompetenza del Tribunale del brevetto comunitario, da irregolarità della procedura che arrecano pregiudizio agli interessi della parte ricorrente e dalla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale del brevetto comunitario.

Un ricorso vertente su elementi di fatto è basato su mezzi tratti da una nuova valutazione dei fatti e delle prove sottoposte al Tribunale del brevetto comunitario. Nuovi elementi di fatto o di prova possono essere introdotti solo se la parte interessata non era ragionevolmente in grado di produrli in prima istanza.

Un ricorso non può vertere unicamente sull'importo delle spese o sulla determinazione della parte a cui carico le spese sono poste.

Articolo 28

Se l'appello è fondato, il Tribunale di primo grado annulla la decisione del Tribunale del brevetto comunitario e statuisce in via definitiva in merito alla controversia. Il Tribunale di primo grado può, in circostanze eccezionali disciplinate dal regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario affinché esso decida.

In caso di rinvio dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, quest'ultimo è vincolato dai punti di diritto fissati dalla decisione del Tribunale di primo grado.

Articolo 29

Il regolamento di procedura del Tribunale del brevetto comunitario contiene tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente allegato."

Capo II Procedure di appello dinanzi al Tribunale di primo grado

Articolo 5 Numero di giudici del Tribunale di primo grado

L'articolo 48 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:

"Articolo 48

Il Tribunale di primo grado è composto da 18 giudici."

Articolo 6 Procedimento di appello in materia di brevetto comunitario

Il seguente articolo 61bis è inserito nel Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia:

"Articolo 61 bis

Una sezione specializzata in materia di brevetti del Tribunale di primo grado, formata da tre giudici, conosce degli appelli presentati contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 17, quinto comma, e dell'articolo 50, i giudici di tale sezione d'appello sono scelti tra candidati che possiedono un riconosciuto, elevato livello di competenza giuridica in diritto dei brevetti e sono nominati sulla base della loro competenza. L'articolo 7 e gli articoli da 10 a 23 dell'Allegato [II] dello Statuto si applicano per analogia alla procedura d'appello dinanzi alla sezione d'appello specializzata in materia di brevetti del Tribunale di primo grado.

Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità europea hanno il diritto di intervenire a norma del primo comma dell'articolo 40.

Il procedimento d'appello si svolge nella lingua procedurale nella quale la causa è stata condotta dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 dell'Allegato [II] dello Statuto."

Capo III Disposizioni transitorie e finali

Articolo 7 Disposizioni transitorie

Il primo Presidente del Tribunale del brevetto comunitario è nominato per un periodo di tre anni, con le stesse modalità previste per gli altri membri. Il Consiglio può tuttavia decidere che si applichi la procedura di cui all'articolo 4 dell'Allegato [II] al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia.

Immediatamente dopo che tutti i membri del Tribunale del brevetto comunitario hanno prestato giuramento, il Presidente del Consiglio procede alla scelta per estrazione a sorte dei giudici il cui mandato scade alla fine dei primi tre anni.

Articolo 8 Entrata in vigore

Previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla notifica, da parte dell'ultimo Stato membro, della sua accettazione delle disposizioni della decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 229a del trattato CE che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza giurisdizionale in materia di brevetto comunitario.

L'articolo 1 dell'Allegato [II] al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia si applica a decorrere dalla data in cui entra in vigore la decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza in materia di brevetto comunitario.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico: Proprietà industriale

Attività: Creazione di una giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario

Denominazione dell'azione: Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Sezione IV - Corte di giustizia

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

La creazione della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario ha un impatto finanziario sulla parte A del bilancio (risorse umane e altre spese di funzionamento). Le controversie in materia di brevetto comunitario porteranno dinanzi alla Corte di giustizia un nuovo tipo di cause ma anche un numero notevole di nuovi casi in un settore specialistico per il quale sarà necessario nuovo personale in grado di trattarli. Considerando il numero crescente di brevetti comunitari che sono concessi, il numero di nuovi casi portati dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario aumenterà notevolmente. L'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbe concedere ogni anno circa 50 000 nuovi brevetti comunitari; se si tiene conto di un tasso di controversie pari a circa l'1 per 1 000 dei brevetti esistenti, il numero di nuove cause trattate in prima istanza dovrebbe aumentare di circa 50 l'anno. Un appello dinanzi al Tribunale di primo grado sarà verosimilmente presentato per circa il 25% delle sentenze pronunciate dal Tribunale del brevetto comunitario. Le risorse considerate come indispensabili nella fase iniziale di funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario, che arriverà sino al 2014, potranno essere impegnate progressivamente in funzione del tipo e dell'ampiezza dei compiti da svolgere. In caso di reclutamento di personale supplementare, il calcolo dell'incidenza finanziaria delle risorse umane segue la prassi generale in materia, vale a dire che i posti di nuova creazione sono calcolati solo sulla base di un semestre dell'anno in cui sono stati creati.

- Risorse umane necessarie nel corso dei primi cinque anni di funzionamento (2010-2014)

A livello del Tribunale del brevetto comunitario, sette giudici (tra cui il presidente) sono stati previsti per garantire il funzionamento nella fase iniziale. Ma prima che la nuova giurisdizione cominci a funzionare, i giudici dovranno, conformemente all'articolo 225a, quinto capoverso, del trattato CE, redigere un primo codice comunitario di procedura civile, e ciò costituisce di per sé un compito particolarmente gravoso. Nel corso della fase iniziale, un certo numero di decisioni chiave su questioni fondamentali dovranno essere adottate da un tribunale allargato. Ciascun giudice dovrà essere assistito da un referendario e da un segretario amministrativo.

L'elevata tecnicità delle controversie in materia di brevetti comunitari avrà conseguenze sul lavoro del Tribunale di primo grado incaricato di decidere in merito ai ricorsi presentati. Considerando che si tratta di materia altamente specialistica e tecnica, una sezione d'appello specializzata in materia di brevetti dovrà essere creata con tre giudici specializzati supplementari nell'ambito del Tribunale di primo grado. Ciascun giudice dovrà essere assistito da almeno un referendario e da un segretario amministrativo.

Inoltre, la particolare natura delle controversie in materia di brevetti, un settore nel quale si affrontano le ultime evoluzioni tecnologiche, richiederà non solo una magistratura giudicante, ma anche l'assistenza di esperti tecnici. Il Consiglio, nel quadro del suo approccio comune del 3 marzo 2003, ha deciso che esperti tecnici avrebbero assistito i giudici per tutta la durata della trattazione di una causa. Per coprire i più di 70 settori tecnologici esistenti, il Tribunale del brevetto comunitario giudicante in prima istanza avrà a sua disposizione sette esperti tecnici (relatori aggiunti) nelle seguenti specialità: (1) chimica inorganica e scienza dei materiali, (2) chimica organica e dei polimeri, (3) biochimica e biotecnologia, (4) fisica generale, (5) ingegneria meccanica, (6) tecnologie dell'informazione e della comunicazione e (7) ingegneria elettrica. Per preparare le questioni tecniche sollevate al momento dell'esame di una causa in prima istanza, dovrebbe essere sufficiente, per gli appelli presentati dinanzi al Tribunale di primo grado, ricorrere all'assistenza di tre esperti tecnici nei settori più generali della chimica, della fisica e della meccanica.

Il Tribunale del brevetto comunitario avrà inoltre bisogno di un cancelliere che sarà assistito da sei funzionari addetti alla cancelleria. Il cancelliere dovrà lavorare in un ambiente particolarmente complesso. Sarà responsabile non solo della tenuta del registro, ma anche della corrispondenza con le parti e con i loro rappresentanti legali in qualunque parte del mondo, poiché le cause possono riguardare anche, ad esempio, due parti provenienti da paesi che non appartengono all'Unione. Il cancelliere dovrà essere in grado di trattare i fascicoli delle controversie tra privati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. Il cancelliere dovrà rispondere oralmente e per iscritto a richieste formulate dalle parti (ad esempio riguardanti lo stato d'avanzamento di una causa o il calendario delle udienze) o dai giudici (ad esempio domande d'informazioni supplementari o documenti mancanti). Per garantire il corretto funzionamento del Tribunale, i contatti quotidiani tra le parti e il Tribunale non potranno dipendere dai servizi di traduzione e di interpretazione, ma dovranno essere garantiti direttamente dalla cancelleria. Il cancelliere sarà inoltre responsabile della cooperazione con le autorità nazionali incaricate dell'applicazione delle sentenze del Tribunale del brevetto comunitario in virtù degli articoli 244 e 256 del trattato CE. Il Tribunale del brevetto comunitario emetterà unicamente le proprie sentenze, mentre i termini di tali sentenze dovranno essere attuati dalle autorità competenti negli Stati membri. La cancelleria dovrà assicurare la comunicazione nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la sentenza del Tribunale del brevetto comunitario dev'essere eseguita.

Un lecteur d'arrêt sarà necessario per verificare l'esattezza linguistica delle sentenze redatte dai giudici in una lingua che non è necessariamente la loro lingua madre. È pratica corrente alla Corte di giustizia garantire norme di qualità e si tratta di fare lo stesso per quanto riguarda le sentenze del nuovo Tribunale del brevetto comunitario e della sezione d'appello specializzata in materia di brevetti del Tribunale di primo grado. Un ricercatore sarà necessario per effettuare le ricerche nell'ambito della legislazione e della giurisprudenza degli Stati membri che consentiranno al Tribunale del brevetto comunitario di disporre delle informazioni necessarie alla creazione di una giurisprudenza comunitaria in questo settore. Dal momento che una giurisdizione competente per le controversie tra privati in materia di brevetti sarà qualcosa di completamente nuovo nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario, sarà opportuno disporre di ricercatori che saranno incaricati di analizzare i concetti esistenti negli Stati membri al fine di consentire al Tribunale di tenerne sufficientemente conto nella sua valutazione delle nuove cause. Un referendario supplementare affiancato all'Avvocato generale sarà necessario per i ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia in virtù dell'articolo 225, secondo capoverso, del trattato CE contro sentenze del Tribunale di primo grado. Tutte le sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado in materia di brevetti dovranno essere valutate per quanto riguarda i loro effetti sull'unità e sulla coerenza del diritto comunitario. Se esiste un rischio grave di pregiudizio per la normativa comunitaria, questo referendario assisterà l'Avvocato generale durante il necessario procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Oltre al personale necessario per far funzionare il Tribunale del brevetto comunitario in quanto tale, le proposte devono anche prevedere l'indispensabile rafforzamento del servizio di traduzione. Infine, la creazione di una biblioteca specializzata in materia di proprietà intellettuale sarà essenziale per il nuovo tribunale. Dovranno essere disponibili le pubblicazioni pertinenti (di tutti gli Stati membri), come i testi giuridici, i periodici e le collezioni di atti legislativi, nonché pubblicazioni in tutti i settori tecnologici e l'accesso alle basi di dati giuridiche e tecniche.

- Progressiva integrazione delle risorse umane

La nuova giurisdizione attraverserà necessariamente un periodo nel corso del quale il personale potrà essere reclutato progressivamente in funzione del tipo e dell'ampiezza dei compiti da svolgere.

Nell'anno precedente all'inizio delle attività della giurisdizione comunitaria, previsto per il 2010, i preparativi richiederanno solo un effettivo ridotto. Dovranno essere nominati unicamente i giudici e i referendari. È essenziale che tutti i giudici siano presenti a partire dalla loro nomina. Dovranno in effetti preparare il regolamento di procedura per il contenzioso dei brevetti, in virtù degli articoli 224, quinto capoverso, e 225a, quinto capoverso, e adottato dagli stessi giudici. In questa fase, un bibliotecario dovrà avviare i preparativi in vista della creazione della biblioteca. Di conseguenza, un effettivo ridotto di 14 persone è stato previsto per l'anno 2009 nelle tabelle 2.3 c), 7.1.

Un effettivo maggiore (ma non ancora completo), sarà necessario solo a partire dal momento in cui la giurisdizione entrerà in funzione nel 2010 (vedi l'aumento delle spese così come indicato alle tabelle 2.3.c) e7.2). Affinché la nuova giurisdizione possa funzionare correttamente in questa fase iniziale, sarebbe opportuno che essa disponesse di un totale di 70 persone. Si tratta in primo luogo di sette giudici del Tribunale del brevetto comunitario. In particolare nella fase iniziale, un certo numero di decisioni chiave su questioni fondamentali dovranno essere adottate dalla Corte che creerà in tal modo un'importante giurisprudenza. Tali decisioni devono essere adottate da un tribunale allargato piuttosto che da una sezione a tre giudici. Questo numero di giudici è anche necessario per garantire un buon funzionamento della giurisdizione in caso di malattia o di congedo di un giudice. Per quanto riguarda i tre giudici della sezione d'appello in materia di brevetti del Tribunale di primo grado, è importante rilevare che i ricorsi saranno formulati solo a partire dal momento in cui il sistema diverrà operativo, in particolare per quanto riguarda le misure provvisorie e di protezione delle prove. D'altro canto, tutti gli esperti tecnici - sette per il Tribunale del brevetto comunitario e tre per il Tribunale di primo grado - dovranno essere presenti sin dalle prime fase del funzionamento. Dal momento che le cause sono suscettibili di riguardare qualunque settore tecnologico, il numero precitato non può essere ridotto in questa fase iniziale. Il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario che, oltre alle sue funzioni giurisdizionali, dovrà anche trattare le materie amministrative e garantire la rappresentanza della prima giurisdizione comunitaria che tratta di controversie tra privati, dovrà sin dall'inizio essere assistito nei suoi lavori da chef de cabinet. Un lecteur d'arrêt per il Tribunale del brevetto comunitario e per il Tribunale di primo grado sarà necessario fin dal primo anno di funzionamento, poiché le sentenze saranno emesse sin dal momento in cui i due tribunali cominceranno a funzionare.

Tuttavia, cinque referendari per il Tribunale del brevetto comunitario e due per il Tribunale di primo grado, dieci segretari amministrativi e un ricercatore saranno sufficienti nella fase iniziale. Infine, considerando il carico di lavoro nel corso della fase iniziale, un primo (modesto) rafforzamento delle capacità di traduzione e di interpretazione della Corte di giustizia comprendente dieci traduttori e dieci interpreti sembra sufficiente.

Alcuni posti possono essere creati più tardi, in funzione del progressivo aumento del carico di lavoro (vedi l'aumento delle spese così come indicato nelle tabelle 2.3.c), 7.3 e 7.4 qui di seguito). Si tratta dei posti di segretariato per i quali undici persone supplementari sono previste per il 2012. Per il 2014, sono previsti tre referendari supplementari per i giudici del Tribunale del brevetto comunitario e del Tribunale di primo grado, cosicché in fin dei conti ciascun giudice sia assistito da un referendario. Nello stesso anno, l'Avvocato generale si vedrà affiancare un referendario supplementare per la procedura di riesame. Questo posto si giustifica con il fatto che le sentenze del Tribunale di primo grado riguardanti ricorsi in appello contro sentenze del Tribunale del brevetto comunitario avranno raggiunto un numero tale che dovranno essere studiate minuziosamente in vista di possibili procedure di riesame. Un secondo ricercatore sarà necessario solo a partire dal 2014, quando il carico di lavoro aumenterà ulteriormente. Infine, le capacità di traduzione e di interpretazione della Corte di giustizia potranno essere aumentate progressivamente seguendo l'aumento del carico di lavoro, ad esempio di dieci persone nel 2012 e di diciotto persone supplementari nel 2014. L'effettivo totale della giurisdizione sul brevetto comunitario raggiungerà quindi i 114 posti nel 2014.

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di EUR in stanziamenti d'impegno

Nessuno.

2.2. Periodo d'applicazione:

Inizio: 2009.

Scadenza: sine die.

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (vedi punto 6.1.1)

Non applicabile

(b) Assistenza tecnica e amministrativa(ata) e spese d'appoggio(sda) (vedi punto 6.1.2)

Non applicabile

(c) Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane e altre spese di funzionamento (vedi punto 7)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

Non applicabile.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

[...] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

OPPURE

[X] Incidenza finanziaria - conseguenza sulle entrate:

La proposta prevede che le parti saranno tenute a pagare spese di procedura di importo adeguato per le controversie in primo grado e in appello in materia di brevetti comunitari (vedi articolo 23 dell'Allegato [II] dello Statuto). Non è tuttavia possibile attualmente stimare l'importo delle entrate. L'importo delle spese dovrà rappresentare un buon compromesso tra il principio dell'accesso equo alla giustizia e la necessità che le parti contribuiscano in giusta misura ai servizi che renderà la giurisdizione comunitaria ai fini della risoluzione delle loro controversie di ordine privato. In ogni caso, le entrate ricavate dalle spese di procedura contribuiranno solo modestamente a coprire la totalità dei costi sostenuti e non possono in nessun caso essere considerate come in grado di garantire l'autofinanziamento del sistema. Una tabella delle spese procedurali, con l'indicazione degli importi esatti delle spese stesse, dovrà essere adottata dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione.

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articoli 225a e 245 del trattato CE.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

La proposta di decisione del Consiglio rientra nel progetto più generale volto a porre in essere il sistema del brevetto comunitario. Attraverso la revisione della convenzione sul brevetto europeo e l'adesione della Comunità a tale convenzione, l'Ufficio europeo dei brevetti sarà abilitato a concedere brevetti comunitari, che attribuiranno ai loro titolari i diritti previsti nel regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario. Le controversie riguardanti in particolare la contraffazione e la validità di tali diritti saranno, alla fine di un periodo transitorio, portate dinanzi ad una giurisdizione comunitaria. Tali misure modificheranno il sistema della protezione tramite brevetti in Europa, caratterizzata sino a quel momento dalla concessione di titoli di brevetto nazionali da far valere dinanzi a tribunali nazionali, e porranno in essere gli adeguamenti necessari a tenere conto dei bisogni delle imprese europee, che esercitano sempre più le loro attività a livello transnazionale nel mercato comune. Le misure previste sono volte ad aumentare la competitività delle imprese innovative dell'Unione europea, creando un sistema di protezione tramite brevetti valido su tutto il territorio della Comunità e tale da consentire che le controversie siano portate dinanzi ad una giurisdizione comunitaria unica che emetta decisioni esecutive in tutta la Comunità.

Nel quadro di questo progetto generale, l'obiettivo della presente proposta è di creare un Tribunale del brevetto comunitario chiamato a conoscere, in prima istanza, delle controversie in materia di brevetti comunitari e di prevedere le disposizioni necessarie a consentire al Tribunale di primo grado di esercitare la sua nuova funzione di istanza d'appello contro decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

La necessità di creare un sistema di brevetto che copra l'insieme del territorio comunitario è riconosciuta da decenni. La prima iniziativa in questo senso si è tradotta, il 5 ottobre 1973, nella Convenzione sul brevetto europeo, che ha armonizzato la concessione del brevetto europeo da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti; tuttavia tale convenzione non comprendeva disposizioni che precisavano i diritti conferiti da tale titolo, né creava una giurisdizione unica per decidere in merito alle controversie. Tutto ciò veniva lasciato alla legislazione nazionale e alle giurisdizioni degli Stati contraenti. A titolo di una seconda iniziativa, gli Stati membri della CE hanno iniziato a creare un brevetto comunitario basato su un accordo internazionale, che prevedeva una giurisdizione integrata. La Convenzione sul brevetto comunitario è stata firmata il 15 dicembre 1975 a Lussemburgo ed è stata seguita, il 15 dicembre 1989, dall'accordo in materia di brevetti comunitari che comportava, tra l'altro, un protocollo sul regolamento delle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari. Tuttavia, questa Convenzione non è mai entrata in vigore. Nel quadro del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 (piano d'azione per il mercato unico), la Commissione ha pubblicato un libro verde sulla promozione dell'innovazione attraverso il brevetto. Le consultazioni riguardanti questo libro verde, nonché i commenti formulati durante l'audizione dei giorni 25 e 26 novembre 1997, hanno mostrato un evidente sostegno a favore della creazione di un sistema di brevetto comunitario. Infine, il Consiglio europeo di Lisbona si è investito della questione nel marzo 2000 ed ha auspicato la creazione di un tale sistema. Nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003, il Consiglio si è messo d'accordo su un certo numero di punti essenziali del sistema del brevetto comunitario, tra cui gli aspetti giurisdizionali, ed ha raccomandato la creazione del Tribunale del brevetto comunitario sulla base dell'articolo 225 del trattato CE.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento finanziario

La proposta rappresenta un elemento essenziale del sistema di brevetto comunitario previsto. Essa contiene disposizioni legali necessarie per la creazione di un Tribunale del brevetto comunitario chiamato a conoscere delle controversie in materia di brevetti comunitari, per i quali la Corte di giustizia è stata dichiarata competente. Prevede inoltre le disposizioni necessarie per consentire al Tribunale di primo grado di esercitare la sua nuova funzione di istanza d'appello contro decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. Per poter lavorare correttamente, la giurisdizione comunitaria avrà bisogno di risorse sufficienti. È opportuno destinarle personale (giudici, cancellieri, relatori aggiunti, referendari, lettori, ricercatori, segretari, traduttori, interpreti e bibliotecari) e prevedere sale d'udienza nonché le attrezzature necessarie (materiale d'ufficio, attrezzature TIC, biblioteche).

5.3. Modalità di attuazione

Il personale richiesto identificato al punto 5.2. sarà personale impiegato normalmente dalla Corte di giustizia.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B - (per tutto il periodo di programmazione)

Non applicabile.

6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

Non applicabile.

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1 Anno precedente l'inizio del funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario (2009)

Le seguenti tabelle mostrano l'impatto sulle spese di personale e le spese amministrative nel 2009, vale a dire l'anno che precederà l'inizio del funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario.

7.1.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.1.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi.

7.1.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione nel 2009

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi.

1 Precisare il tipo di comitato nonché il gruppo al quale appartiene

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. I due primi anni di funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario (2010-2011)

Le seguenti tabelle mostrano l'impatto sulle spese di personale e le spese amministrative nel 2010-2011, vale a dire i primi due anni di funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario.

7.2.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

7.2.2.1. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane nel 2010

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi. I posti di nuova creazione nel 2010 sono calcolati per un periodo di sei mesi.

7.2.2.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane nel 2011

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi.

7.2.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

7.2.3.1. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione nel 2010

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per dodici mesi.

1 Precisare il tipo di comitato nonché il gruppo al quale appartiene

7.2.3.2. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione nel 2011

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per dodici mesi.

1 Precisare il tipo di comitato nonché il gruppo al quale appartiene

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3. Terzo e quarto anno di funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario (2012 - 2013)

Le seguenti tabelle mostrano l'impatto sulle spese di personale e sulle spese amministrative nel 2012-2013, vale a dire il terzo e il quarto anno di funzionamento della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario.

7.3.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

7.3.2.1. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane nel 2012

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi. I posti di nuova creazione nel 2012 sono calcolati per un periodo di sei mesi.

7.3.2.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane nel 2013

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per dodici mesi.

7.3.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione nel 2012 e nel 2013

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per dodici mesi.

1 Precisare il tipo di comitato nonché il gruppo al quale appartiene

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4. Fine della fase iniziale (2014)

Le tabelle seguenti mostrano l'impatto sulle spese di personale e sulle spese di funzionamento nel 2014, anno in cui si conclude la fase iniziale al termine della quale il personale della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario sarà al completo.

7.4.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per dodici mesi. I posti di nuova creazione nel 2014 sono calcolati per un periodo di sei mesi.

7.4.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per l'azione per 12 mesi.

1 Precisare il tipo di comitato nonché il gruppo al quale appartiene.

>SPAZIO PER TABELLA>

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003 (punto 5), il Consiglio prevede un meccanismo di riesame del sistema del brevetto comunitario, comprese le modalità giurisdizionali. Per quanto riguarda il tenore della presente decisione, il riesame dovrebbe vertere, in base all'esperienza acquisita, sull'organizzazione del Tribunale del brevetto comunitario e sulle disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia applicabili al Tribunale del brevetto comunitario, per la procedura in prima istanza, e al Tribunale di primo grado, per la procedura in appello. La Commissione dovrà consultare la Corte di giustizia e gli ambienti interessati per raccogliere dati sul funzionamento della giurisdizione specializzata in materia di brevetti comunitari; avrà la responsabilità di valutare i dati raccolti e, se necessario, di proporre modifiche della presente decisione.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione prevista

Sulla base dell'approccio politico comune adottato dal Consiglio il 3 marzo 2003, la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento di tutti gli aspetti del brevetto comunitario, comprese le modalità giurisdizionali, cinque anni dopo il rilascio del primo brevetto comunitario. Altri riesami saranno realizzati periodicamente.

9. MISURE ANTIFRODE

Non applicabile. La presente proposta intende creare il Tribunale del brevetto comunitario, nonché una procedura di appello dinanzi al Tribunale di primo grado e non rientra quindi in un settore politico che comporta un rischio di frode.

SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E, IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE( PMI)

Titolo della proposta

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello presentati dinanzi al Tribunale di primo grado.

Numero di riferimento del documento

La proposta

1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché una legislazione comunitaria è necessaria in questo settore e quali sono i suoi principali obiettivi?

L'obiettivo del sistema del brevetto comunitario è di creare una tutela attraverso i brevetti su tutto il territorio della Comunità, che i titolari potranno far valere dinanzi a una giurisdizione unica operante secondo regole uniformi le cui decisioni saranno esecutive in tutta la Comunità. Tale obiettivo può essere raggiunto solo a livello comunitario.

Impatto sulle imprese

2. Chi sarà interessato dalla proposta?

- quali settori di imprese

Il sistema del brevetto comunitario riguarda tutti i settori che lavorano con invenzioni tecniche suscettibili di essere oggetto di una protezione attraverso brevetti. In caso di controversie, le imprese potranno essere parti in azioni dinanzi alla giurisdizione comunitaria.

- quali dimensioni di imprese (qual è la concentrazione di piccole e medie imprese)?

Tutte le imprese, qualunque sia la loro dimensione, potranno potenzialmente essere parti nelle controversie in materia di brevetti comunitari dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Pertanto, qualunque titolare di un brevetto comunitario potrà, in quanto ricorrente, far valere dinanzi a questa giurisdizione diritti conferiti dal brevetto comunitario. Qualunque terzo potrà inoltre contestare, in quanto ricorrente, la validità di un brevetto comunitario che attribuisce al suo titolare una protezione esclusiva che ritiene non valida. In quanto convenuto, qualunque titolare di un brevetto potrà difendere la validità di quest'ultimo o qualunque terzo potrà difendersi contro un'accusa di contraffazione di un brevetto comunitario.

Il sistema del brevetto comunitario è volto a rendere la brevettabilità delle invenzioni più attraente, soprattutto per le PMI, e ciò aumenterebbe particolarmente l'impatto per questa categoria di imprese. Sino ad oggi, i brevetti sono rilasciati o producono i loro effetti solo isolatamente negli Stati membri e le controversie in materia devono essere portate dinanzi alle giurisdizioni nazionali degli Stati membri interessati, conformemente alle diverse legislazioni nazionali in materia di brevetti e di procedure giudiziarie, e ciò risulta particolarmente gravoso per le PMI. La giurisdizione comunitaria consentirà ai titolari di far valere un diritto di brevetto unitario valido in tutta la Comunità attraverso un'azione giudiziaria unica svolta secondo regole comuni.

3. Quali misure le imprese dovranno adottare per conformarsi alla proposta?

La proposta avrà impatto sulle imprese solo in caso di controversia vertente su un brevetto comunitario. Dovranno in tal caso familiarizzarsi con le procedure vigenti dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

4. Quali effetti economici è suscettibile di avere la proposta?

La proposta avrà un'incidenza economica solo in combinazione con gli altri strumenti giuridici che creano il sistema del brevetto comunitario e che, globalmente, produrrà effetti economici positivi. Tali effetti riguarderanno in particolare:

- gli investimenti e la creazione di nuove imprese

Il sistema del brevetto comunitario avrà un effetto positivo sugli investimenti grazie ad una migliore protezione giuridica delle invenzioni su tutto il territorio della Comunità. La redditività degli investimenti in tecnologie innovative sarà più sicura e ciò contribuirà a sviluppare questa categoria di investimenti. Inoltre, dal momento che questa più efficace protezione giuridica sarà anche meno costosa, le imprese saranno in grado di utilizzare al meglio il loro bilancio di ricerca e di sviluppo, e ciò porterà a nuove invenzioni e inciterà ad investire ancora per sfruttare economicamente tali invenzioni. Considerando che una protezione efficace attraverso il brevetto costituisce spesso la base giuridica della redditività delle imprese, un sistema di protezione più completo, di più semplice accesso e meno costoso non potrà che promuovere la creazione di nuove imprese.

- sulla competitività delle imprese

Il sistema del brevetto comunitario renderà non solo la protezione attraverso il brevetto più efficace, più agevole e meno costosa per le imprese che hanno già fatto ricorso ai brevetti per proteggere le loro invenzioni, ma consentirà anche alle altre imprese, e in particolare le PMI, di avere più facilmente accesso a questa protezione. La possibilità di proteggere un'invenzione e, in tal modo, gli investimenti consentiti per la sua messa a punto su tutto il territorio della Comunità, permetterà alle imprese che utilizzano questo sistema di sostenere meglio la concorrenza nel mercato comune. Inoltre, l'industria europea sarà più competitiva a livello mondiale rispetto ai suoi principali partner commerciali e concorrenti. Oggi la protezione attraverso il brevetto, ad esempio negli Stati Uniti e in Giappone, è nettamente meno costosa che in Europa secondo i sistemi nazionali e il sistema del brevetto europeo. Di conseguenza, le imprese stabilite in questi paesi possono fabbricare prodotti brevettati per un prezzo nettamente inferiore e successivamente commercializzarli su tutto il pianeta. Il sistema del brevetto comunitario è volto a sopprimere questo freno alla competitività dell'industria europea.

- sull'occupazione

L'aumento degli investimenti nelle tecnologie innovative e il rafforzamento della competitività dell'industria europea saranno fattori di sviluppo dell'occupazione. Ci si può aspettare la creazione di nuovi posti di lavoro in tutti i settori tecnici e in tutte le imprese che vi operano. Le tecnologie innovative moderne, che svolgono un ruolo sempre più determinante nell'economia della conoscenza mondiale, ne trarranno particolare vantaggio.

5. La proposta contiene misure volte a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.)?

Non applicabile. Non è possibile fare distinzioni basate sulla dimensione delle imprese per quanto riguarda la creazione, l'organizzazione e la procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario per i ricorsi diretti e dinanzi al Tribunale di primo grado per i ricorsi in appello.

Consultazione

6. Elenco delle organizzazioni che sono state consultate sulla proposta ed esposizione degli elementi essenziali della loro posizione.

La necessità di creare un sistema di brevetto che copra l'insieme del territorio comunitario è riconosciuta da decenni. La prima iniziativa in questo senso si è tradotta, il 5 ottobre 1973, nella Convenzione sul brevetto europeo, che ha armonizzato la concessione del brevetto europeo da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti; tuttavia tale convenzione non conteneva disposizioni che precisavano i diritti conferiti da tale titolo, né creava una giurisdizione unica per decidere sulle controversie. Tutto ciò era lasciato alla legislazione nazionale e alle giurisdizioni degli Stati contraenti. A titolo di una seconda iniziativa, gli Stati membri della CE hanno deciso di creare un brevetto comunitario basato su un accordo internazionale, che prevedeva una giurisdizione integrata. La Convenzione sul brevetto comunitario è stata firmata il 15 dicembre 1975 a Lussemburgo ed è stata seguita, il 15 dicembre 1989, dall'accordo in materia di brevetti comunitari comprendente, tra l'altro, un protocollo sul regolamento delle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari. Tuttavia, tale Convenzione non è mai entrata in vigore. Nel quadro del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1999 (piano d'azione per il mercato unico), la Commissione ha pubblicato un libro verde sulla promozione dell'innovazione attraverso il brevetto. Le consultazioni relative a questo libro verde, nonché i commenti formulati nel corso dell'audizione dei giorni 25 e 26 novembre 1997, hanno mostrato un sostegno evidente a favore della creazione di un sistema di brevetto comunitario. Infine, il Consiglio europeo di Lisbona si è autoinvestito della questione nel marzo 2000 ed ha auspicato la creazione di un tale sistema. Nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003, il Consiglio si è messo d'accordo su un certo numero di punti essenziali del sistema di brevetto comunitario, tra cui gli aspetti giurisdizionali, ed ha raccomandato la creazione del Tribunale del brevetto comunitario sulla base dell'articolo 225a del trattato CE.