52003PC0818

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 /* COM/2003/0818 def. - CNS 2003/0318 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello e degli stock di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica a seguito della comunicazione della Commissione e del Consiglio sull'attuazione di piani pluriennali al Consiglio "Pesca" del dicembre 2002 (SN 107/02, pag. 6). La proposta si ispira inoltre all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, per quanto riguarda i piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza.

Lo stock di nasello e gli stock di scampo interessati dalla presente proposta si sovrappongono a tal punto che è logico considerarli congiuntamente in un unico testo. L'obiettivo del presente piano è assicurare la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza in un arco di tempo compreso tra cinque e dieci anni.

La proposta si articola in sei capitoli.

Il capitolo I stabilisce quali stock sono interessati dalla presente proposta e fissa i criteri per conseguire gli obiettivi del piano, secondo i quali quando gli stock, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, possono essere considerati entro limiti biologici di sicurezza, il Consiglio, su proposta della Commissione, deciderà di sopprimere il piano.

Il capitolo II fissa, per lo stock di nasello, il tasso massimo di mortalità per pesca che dovrebbe consentirne la ricostituzione entro l'arco di tempo stabilito. Il totale ammissibile di catture sarà quindi calcolato sulla base di questo. Il totale ammissibile di catture per gli stock di scampo verrà fissato in modo che la riduzione delle attività di pesca che ne risulterà sia equivalente, in termini relativi, a quella riguardante il nasello.

Gli esperti scientifici hanno rilevato che, mentre la stima concernente l'evoluzione relativa dell'entità dello stock di nasello è molto accurata, le stime riguardanti le dimensioni assolute di questo stock sono estremamente incerte. Non esistono stime delle dimensioni assolute degli stock di scampo. Gli esperti consigliano pertanto di non utilizzare punti di riferimento della biomassa come obiettivi di ricostituzione e raccomandano invece di esprimere tali obiettivi in termini di tassi di mortalità per pesca.

Il punto di riferimento F0.1, della mortalità per pesca, che è basato sul criterio del rendimento per recluta ed è pertanto poco sensibile alle variazioni delle stime assolute dell'entità dello stock, è stato scelto come limite della ricostituzione. Il valore F0.1 è sufficientemente basso da dare, se conseguito, un'alta probabilità di ricostituzione. Si prevede di raggiungere i tassi di mortalità stabiliti riducendo gradualmente nel tempo lo sforzo di pesca e fissando i TAC di conseguenza, in modo che ci siano buone probabilità che gli stock si ricostituiscano nello stesso arco di tempo proposto nei piani per il merluzzo bianco, ossia all'incirca entro cinque-dieci anni. In ogni caso, F0.1 costituisce un limite, non un obiettivo. Questo significa che la ricostituzione può essere conseguita, e il piano di ricostituzione completato, quando gli stock sono considerati entro limiti biologici di sicurezza, indipendentemente dal raggiungimento del limite costituito da F0.1.

Quando la pesca è praticata a livello di F0.1, il rendimento per recluta a lungo termine è prossimo al rendimento massimo e, benché la riduzione della mortalità per pesca a valori vicini a F0.1 comporterà un calo a breve termine del rendimento, questo dovrebbe aumentare nel medio o lungo termine.

Il capitolo espone inoltre in dettaglio il principio secondo cui il cambiamento annuale più consistente, al rialzo o al ribasso, di ciascun TAC da un anno all'altro non dovrebbe superare il 15% dopo il primo anno di applicazione del piano di ricostituzione. Nel corso del primo anno questi limiti sono fissati al 25% per rendere possibile una prima fase di ricostituzione più elevata.

Il capitolo III illustra le proposte della Commissione in materia di gestione del regime di limitazione dello sforzo di pesca - ossia limitazione dei tempi in cui i pescherecci interessati possono pescare in base ai TAC. Si tratta dello stesso sistema proposto nel piano di ricostituzione del merluzzo bianco, che offre flessibilità agli Stati membri nella gestione dello sforzo di pesca e nella sua attribuzione ai singoli pescherecci.

Essenzialmente, il sistema funziona nel modo seguente:

* in primo luogo viene calcolato lo sforzo di pesca storico globale di tutte le navi che pescano nasello e/o scampo;

* poi si determina la riduzione dello sforzo di pesca, relativa allo sforzo nel periodo di riferimento, necessaria per corrispondere ai TAC scelti; tale riduzione è quindi ripartita fra gli Stati membri in proporzione della percentuale di catture totali di nasello di ciascuno Stato membro e tenendo conto delle differenze in termini di possibilità di cattura.

Tali limitazioni di sforzo, espresse in chilowatt-giorni, saranno ripartite dagli Stati membri fra i rispettivi pescherecci. Esse saranno interamente trasferibili e utilizzabili in ogni periodo dell'anno.

Il capitolo IV prevede misure concernenti il potenziamento della sorveglianza, dell'ispezione e del controllo dei pescherecci interessati dal regime di gestione dello sforzo. Le misure comprendono la notifica preliminare, il requisito di sbarcare il nasello e lo scampo in porti designati e le condizioni di stivaggio e di trasporto.

Il capitolo V descrive le misure tecniche che verranno attuate a complemento di quelle sopraindicate, quali le zone di divieto e una maggiore selettività degli attrezzi da pesca nelle principali attività di pesca. Si è inoltre tenuto conto della validità delle misure nazionali esistenti sul piano della conservazione.

Il capitolo VI contiene le disposizioni finali.

Le misure attuate dal presente regolamento in materia di ricostituzione degli stock di nasello e di scampo hanno conseguenze dirette sugli operatori che pescano le specie associate in relazione al regime proposto di limitazione dello sforzo. Va osservato che, benché il regolamento non vi faccia riferimento diretto, vi saranno ripercussioni anche sui totali ammissibili di catture per le altre specie e gli stock associati agli stock oggetto del presente regolamento.

2003/0318 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), gli stock di nasello e di scampo nelle acque delle divisioni CIEM VIIIc e IXa registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l'esaurimento.

(2) È necessario adottare misure per l'attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di tali stock, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [3].

[3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3) L'obiettivo di tali piani è la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza in un arco di tempo di cinque-dieci anni.

(4) L'obiettivo si ritiene conseguito quando gli stock sono considerati dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), alla luce del parere più recente del CIEM, entro limiti biologici di sicurezza.

(5) Le dimensioni assolute degli stock, stimate dal CSTEP e dal CIEM, sono troppo incerte per essere utilizzate come obiettivi di ricostituzione; è pertanto opportuno esprimere tali obiettivi in termini di tassi di mortalità per pesca.

(6) Per poter conseguire questo obiettivo, il livello della mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di riduzione dei tassi di anno in anno.

(7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che preveda zone di divieto e limitazioni dei chilowatt-giorni, limitando lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC.

(8) Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, è opportuno che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, le misure di gestione da attuare in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(9) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [4].

[4] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(10) Ai fini della ricostituzione degli stock di scampo, alcune zone di riproduzione di questa specie devono essere protette dalla pesca. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [5],

[5] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I Oggetto e obiettivo

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock (di seguito denominati "gli stock"):

a) lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM);

b) lo stock di scampo della divisione CIEM VIIIc;

c) lo stock di scampo della divisione CIEM IXa.

Articolo 2

Obiettivo del piano di ricostituzione

Il piano di ricostituzione è inteso a ricostituire gli stock entro limiti biologici di sicurezza.

Articolo 3

Valutazione delle misure di ricostituzione

1. Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere del CIEM e del CSTEP, valuta l'impatto delle misure di ricostituzione sugli stock e sulle attività di pesca ad essi correlate.

2. Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che per uno stock è stato conseguito l'obiettivo di cui all'articolo 2, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire per quello stock il piano di ricostituzione previsto dal presente regolamento con un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3. Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che uno stock non presenta segni di recupero, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adozione di misure supplementari e/o alternative intese ad assicurare la ricostituzione dello stock.

CAPITOLO II Totali ammissibili di catture

Articolo 4

Fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC)

1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC relativo all'anno successivo per ciascuno degli stock.

2. Il TAC per lo stock di nasello è fissato conformemente all'articolo 5.

3. Il TAC per gli stock di scampo è fissato conformemente all'articolo 6.

Articolo 5

Procedimento per la fissazione del TAC per lo stock di nasello

1. Ove il tasso di mortalità per pesca dello stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, superiore allo 0,17 annuo, il TAC non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l'anno precedente.

2. Ove il tasso di mortalità per pesca dello stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, pari o inferiore allo 0,17 annuo, il TAC è fissato al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere un tasso annuo di mortalità per pesca dello 0,15 nell'anno di applicazione.

Articolo 6

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di scampo

I TAC per gli stock di scampo sono fissati, sulla base della valutazione scientifica più recente del CSTEP, al livello considerato necessario per indurre lo stesso cambiamento relativo nel tasso di mortalità conseguito per il nasello in applicazione dell'articolo 5.

Articolo 7

Limiti alla variazione dei TAC

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:

a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 25% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 25% quello dell'anno interessato;

b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno interessato.

2. A decorrere dal secondo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:

a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15% quello dell'anno interessato;

b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno interessato.

CAPITOLO III Limitazione dello sforzo di pesca

Articolo 8

Fissazione del livello massimo ammissibile dei chilowatt-giorni

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni, che non può essere superiore a quello calcolato conformemente alle condizioni fissate nell'allegato, per i gruppi di pescherecci di ogni Stato membro che pescheranno gli stock nell'anno successivo.

Articolo 9

Creazione e composizione di una banca dati

1. Ciascuno Stato membro crea una banca dati contenente, per ciascuna delle zone geografiche definite all'articolo 1, per ciascun anno del periodo di riferimento di cui al paragrafo 2 e per ciascun peschereccio battente la propria bandiera, immatricolato nella Comunità e che ha sbarcato quantitativi di scampo e/o nasello nel periodo considerato, le seguenti informazioni:

a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

b) la potenza motrice installata del peschereccio in chilowatt, misurata conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio [6];

[6] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

c) il numero di giornate fuori dal porto quali definite all'articolo 13;

d) il quantitativo di nasello sbarcato in tonnellate;

e) il quantitativo di scampo sbarcato in tonnellate;

f) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt.

2. La banca dati è creata entro le seguenti date:

a) il 31 ottobre 2004 per il periodo di riferimento triennale 2001, 2002 e 2003;

b) il 15 luglio di ogni anno successivo al 2004 per il periodo di riferimento triennale precedente.

3. La banca dati è trasmessa alla Commissione su supporto cartaceo e in formato elettronico entro il 15 novembre 2004 per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), ed entro il 31 luglio dell'anno considerato per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 10

Calcoli che incombono agli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro calcola i quantitativi seguenti:

a) il numero medio di chilowatt-giorni nel periodo di riferimento per ciascun peschereccio incluso nella banca dati di cui all'articolo 9;

b) il totale del numero medio di chilowatt-giorni per i pescherecci inclusi nella banca dati di cui all'articolo 9, risultante dalla somma della media calcolata alla lettera a).

2. Gli Stati membri provvedono affinché il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), sia adeguato, ove necessario, per tener conto di eventuali limitazioni dello sforzo di pesca previste dalla decisione 97/413/CE del Consiglio [7].

[7] GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

3. I risultati di tali calcoli sono comunicati alla Commissione entro le stesse scadenze indicate all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 11

Ripartizione dei chilowatt-giorni

Ciascuno Stato membro decide ogni anno in merito alla ripartizione del numero massimo ammissibile di chilowatt-giorni fra i pescherecci battenti la propria bandiera e immatricolati nella Comunità.

Articolo 12

Elenco dei pescherecci

1. Entro due mesi dalla decisione del Consiglio di cui all'articolo 8 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per ognuna delle zone geografiche indicate all'articolo 1, un elenco contenente il nome e il numero di immatricolazione internazionale dei pescherecci cui sono stati assegnati dei chilowatt-giorni.

2. Fino a quando uno Stato membro trasmette alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 1, si considera valido l'elenco inviato più di recente.

Se tali elenchi non sono stati precedentemente trasmessi alla Commissione, si considera che l'elenco comprenda i pescherecci i cui nomi e numeri di immatricolazione internazionali figurano nella banca dati di cui all'articolo 9 per il periodo di riferimento più recente.

Articolo 13

Giorni fuori dal porto

1. I chilowatt-giorni assegnati ad un singolo peschereccio sono convertiti in un numero equivalente di giorni fuori dal porto dividendoli per la potenza motrice installata del peschereccio in chilowatt, aggiungendo 0,5 al risultato dell'operazione e ignorando eventuali decimali o frazioni del risultato finale.

2. Una giornata fuori dal porto è un periodo continuo di 24 ore a contare dall'entrata in una delle zone geografiche indicate all'articolo 1 o una qualsiasi parte di tale periodo.

Articolo 14

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun peschereccio figurante nell'elenco di cui all'articolo 12 trascorra un numero di giorni fuori dal porto in una delle zone geografiche indicate all'articolo 1 non superiore al numero di giorni calcolati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 15

Divieti di sbarco e di trasbordo

1. È vietato ad un peschereccio non compreso nell'elenco di cui all'articolo 12 sbarcare o trasbordare nasello o scampo catturati in una delle zone geografiche indicate all'articolo 1.

2. Fino a quando uno Stato membro crea una banca dati e la trasmette alla Commissione in conformità dell'articolo 9, a tutti i pescherecci di tale Stato membro è vietato sbarcare nasello o scampo catturati in una delle zone geografiche indicate all'articolo 1.

CAPITOLO IV Controllo, ispezione e sorveglianza

Articolo 16

Comunicazioni sullo sforzo di pesca

In deroga all'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 undecies di tale regolamento si applicano ai pescherecci inclusi nella banca dati di cui all'articolo 9 e operanti nelle zone geografiche elencate all'articolo 1.

Articolo 17

Margine di tolleranza

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri [8], la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, espresso in chilogrammi, è pari al 5% del quantitativo registrato nel giornale di bordo.

[8] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

Articolo 18

Pesatura degli sbarchi

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di nasello superiori a 50 chilogrammi e/o i quantitativi di scampo superiori a 50 chilogrammi pescati in una delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.

Articolo 19

Stivaggio separato del nasello e dello scampo

1. È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di nasello o scampo mescolati con altre specie di organismi marini in un unico recipiente.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di nasello e scampo detenute a bordo.

Articolo 20

Trasporto del nasello e dello scampo

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello superiori a 50 chilogrammi o di scampo superiori a 50 chilogrammi pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.

2. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di nasello o di scampo superiori a 50 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di queste specie. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.

Articolo 21

Programma di controllo specifico

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per gli stock può avere una durata superiore a due anni.

CAPITOLO V Modifiche al regolamento (CE) n. 850/98

Articolo 22

Restrizioni per la pesca dello scampo

Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue.

Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 29 bis:

"Articolo 29 ter

Restrizioni per la pesca dello scampo

La pesca con reti a strascico e nasse è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:

Box 1

43°35' latitudine nord e 4°45' longitudine ovest

43°45' latitudine nord e 4°45' longitudine ovest

43°37' latitudine nord e 5°20' longitudine ovest

43°55' latitudine nord e 5°20' longitudine ovest

Box 2:

43°37' latitudine nord e 6°15' longitudine ovest

43°50' latitudine nord e 6°15' longitudine ovest

44°00' latitudine nord e 6°45' longitudine ovest

43°34' latitudine nord e 6°45' longitudine ovest

Box 3:

42°00' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest

42°27' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest

42°27' latitudine nord e 9°30' longitudine ovest

42°00' latitudine nord e 9°30' longitudine ovest

Box 4:

37°45' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest

38°10' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest

38°10' latitudine nord e 9°15' longitudine ovest

37°45' latitudine nord e 9°20' longitudine ovest

Box 5:

36°05' latitudine nord e 7°00' longitudine ovest

36°35' latitudine nord e 7°00' longitudine ovest

36°45' latitudine nord e 7°18' longitudine ovest

36°50' latitudine nord e 7°50' longitudine ovest

36°25' latitudine nord e 7°50' longitudine ovest

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

La Commissione è incaricata di effettuare i calcoli descritti nel presente allegato.

Calcolo del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro in ciascuna zona geografica

Parte 1: Tasso previsto di mortalità per pesca associato ad un TAC

Il tasso previsto di mortalità per pesca associato ad un TAC per l'anno successivo è pari al valore del tasso di mortalità per pesca corrispondente all'utilizzazione di tale TAC conformemente alla relazione più recente del CIEM o sulla base di questa. Detto valore è di seguito indicato come "Ftac".

Parte 2: Calcolo del tasso medio di mortalità per pesca durante il periodo di riferimento

I valori del tasso globale, a livello internazionale, di mortalità per pesca forniti nella relazione più recente del CIEM in ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento sono addizionati e il risultato dell'operazione è diviso per tre. Detto valore è di seguito indicato come "Fref".

Parte 3: Calcolo del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro [9]

[9] I calcoli definiti nella parte 3 del presente allegato danno come risultato i valori del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro in rapporto alla proporzione di nasello sbarcato da ogni Stato membro durante il periodo di riferimento. In questi calcoli occorre in primo luogo valutare l'adeguamento totale in chilowatt-giorni in tutti gli Stati membri nel periodo di riferimento che è necessario per assicurare che i chilowatt-giorni associati all'utilizzazione del TAC, e pertanto il tasso di mortalità per pesca associato a tale TAC, non siano superati. Tale adeguamento totale (K) è ricavato dall'equazione seguente: K= (Ftac-Fref) / (ms(Fref x P ref,ms/Dref,ms) dove: Ftac è il tasso di mortalità per pesca necessario per utilizzare il TAC ottenuto nella parte 1; Fref è il tasso di mortalità per pesca nel periodo di riferimento calcolato nella parte 2; Pref,ms è la proporzione inerente a un singolo Stato membro degli sbarchi di nasello di tutti gli Stati membri nel periodo di riferimento; Dref,ms è il numero medio dei chilowatt-giorni per anno e per Stato membro durante il periodo di riferimento, calcolata dagli Stati membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); K è la riduzione totale in chilowatt-giorni in tutti gli Stati membri. Il punto a) calcola per ciascuno Stato membro il valore di P1ref,ms. Il punto b) calcola per ciascuno Stato membro il valore di P2ref,ms. Il punto c) calcola per ciascuno Stato membro il valore di Fref x P2ref,ms. Il punto d) calcola per ciascuno Stato membro il valore di Fref x P2ref,ms/Dref,ms. Il punto e) somma i valori relativi a ciascuno Stato membro ottenuti al punto d) come indicato dall'operatore dell'addizione ((ms) nell'equazione di cui sopra. Il punto f) divide la differenza tra Ftac e Fref per il risultato ottenuto al punto e). Il valore che ne risulta è K nell'equazione di cui sopra, che è pari all'adeguamento totale in chilowatt-giorni, rispetto ai chilowatt-giorni del periodo di riferimento, necessario per assicurare che il valore Ftac non sia superato. Occorre quindi ripartire l'adeguamento totale fra gli Stati membri in base alla proporzione utilizzata da ciascuno Stato membro rispetto agli sbarchi totali di nasello di tutti gli Stati membri nel periodo di riferimento. Il punto g) ripartisce l'adeguamento totale fra gli Stati membri in base alla proporzione degli sbarchi totali di nasello utilizzata da ciascuno Stato membro nel periodo di riferimento (tali proporzioni sono state calcolate al punto a)). Il punto h) adegua i chilowatt-giorni di ciascuno Stato membro con il quantitativo adeguato calcolato al punto g) per ricavare il livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ogni Stato membro e assicurare che il valore Ftac, e quindi il TAC, non siano superati.

a) La proporzione di sbarchi di nasello utilizzata da ciascuno Stato membro nel periodo di riferimento è calcolata come segue:

i) per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento e sulla base dei dati relativi agli sbarchi forniti dalla più recente relazione del CIEM, o, se questi ultimi quantitativi non sono disponibili, delle informazioni desunte dalla banca dati di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9, il quantitativo totale di nasello sbarcato da ogni Stato membro è diviso per il quantitativo totale di nasello sbarcato da tutti gli Stati membri;

ii) per ciascuno Stato membro i quantitativi calcolati al punto i) sono addizionati e il valore risultante è diviso per tre.

b) Si calcolano i valori al quadrato di ciascuno dei valori ottenuti al punto a) ii).

c) Ciascuno dei valori calcolati al punto b) è moltiplicato per Fref, che è ricavato nella parte 2.

d) I valori calcolati per ciascuno Stato membro al punto c) sono divisi per i chilowatt-giorni per lo Stato membro interessato, ottenuti come indicato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

e) I valori calcolati al punto d) sono addizionati.

f) Il valore di Ftac, ricavato nella parte 1, meno Fref, ricavato nella parte 2, è diviso per il valore calcolato al punto e).

g) Il valore ottenuto al punto f) è moltiplicato per il valore calcolato per ciascuno Stato membro al punto a) ii).

h) Ciascuno dei valori calcolati al punto g) è sommato ai chilowatt-giorni ottenuti da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

Parte 4: Raffronto della ripartizione dello sforzo di pesca con le precedenti limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali (POP)

Per gli Stati membri che, nell'ambito dei POP, gestiscono alcuni segmenti di flotta con limitazioni dello sforzo di pesca, tali limitazioni e i pescherecci da esse interessati saranno raffrontati con le nuove limitazioni e i pescherecci contemplati dal presente regolamento. Le nuove limitazioni devono essere inferiori o pari a quelle precedentemente stabilite.