52003PC0806

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) /* COM/2003/0806 def. - CNS 2003/0312 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'atto di adesione ha previsto per i nuovi Stati membri la misura "rispetto delle norme comunitarie" finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia per aiutarli a conformarsi alle norme stabilite dalla Comunità in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro fino a il momento in cui tali norme dovranno essere effettivamente applicate.

L'obiettivo consiste nel sostenere gli agricoltori che si adoperano per conformarsi alle norme durante il periodo di transizione loro accordato, tramite la concessione di un aiuto che compensi i costi della messa a norma.

La riforma della PAC ha introdotto la misura «rispetto delle norme» per aiutare gli agricoltori a sostenere le spese di funzionamento connesse al rispetto delle norme comunitarie recentemente introdotte.

La proposta della Commissione recante adattamento dell'atto di adesione alla riforma della PAC, trasmessa il 29 ottobre 2003 al Consiglio e al Parlamento europeo, sopprime la misura "rispetto delle norme comunitarie" per evitare doppioni e per mantenere le possibilità a disposizione dei nuovi Stati membri nell'ambito della nuova misura "rispetto delle norme".

Tuttavia, numerosi Stati membri hanno destinato ingenti importi a livello della loro dotazione per lo sviluppo rurale del FEAOG, sezione Garanzia, alla copertura degli investimenti realizzati nelle aziende per conformarsi alle norme comunitarie anziché prevedere lo stanziamento di tale spesa nella loro dotazione FEAOG, sezione Orientamento. Tenuto conto dei progressi realizzati nei dibattiti sull'utilizzo degli importi dei fondi strutturali, sembra difficile in questa fase accrescere le risorse disponibili dei nuovi SM per finanziare il processo di rispetto delle norme, processo che, soprattutto in materia ambientale, resta comunque una priorità per l'Unione.

Una deroga supplementare dovrebbe quindi essere introdotta nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per consentire ai nuovi Stati membri di tener conto dei costi relativi agli investimenti a certe condizioni allorché essi determinano il livello di sostegno annuo da accordare in base alla misura "rispetto delle norme".

Tale deroga temporanea è limitata al periodo di programmazione 2004-2006.

La misura proposta non comporta spese supplementari per il bilancio della Comunità. Essa consente l'applicazione delle disposizioni relative al "rispetto delle norme" nei nuovi Stati membri e sarà finanziata ricorrendo agli importi approvati a favore dei nuovi Stati membri per il periodo 2004-2006.

2003/0312 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Il capo V bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio [1] prevede una misura di sostegno per aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose di recente introdotte.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione ..... del ... recante adattamento dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L ... del ..., pag. ...)

(2) In seguito all'adesione, gli agricoltori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia debbono far fronte a un gran numero di nuove norme, basate sulla legislazione comunitaria, alle quali essi debbono conformarsi a decorrere dalla data di adesione oppure a una data ulteriore. Pare indispensabile destinare un sostegno alla copertura almeno parziale dei costi relativi agli investimenti necessari a garantire il rispetto delle norme. E' dunque opportuno prevedere disposizioni particolari derogatorie per l'attuazione della misura «rispetto delle norme» nei nuovi Stati membri.

(3) E' pertanto necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1257/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 33 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1257/1999, si inserisce il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter In deroga agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater, possono essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del livello del sostegno annuo, i costi relativi agli investimenti necessari per consentire il rispetto di una norma stabilita dalla Comunità anteriormente alla data di adesione e vincolante per l'agricoltore a decorrere da tale data oppure a una data ulteriore. Questa possibilità è circoscritta ai primi due anni del periodo di sostegno, entro i limiti del massimale annuo per azienda stabilito all'allegato I. Durante tale periodo d'investimento, la degressività prevista all'articolo 21 quater non si applica. Le perdite di guadagno ed i costi supplementari connessi al rispetto delle norme possono essere presi in considerazione unicamente dopo il periodo d'investimento.

Gli investimenti sostenuti a norma del primo comma non sono ammissibili al sostegno previsto al capo I."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente