Proposta di regolamento del Consiglio che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie della Bulgaria e del Sudafrica /* COM/2003/0804 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie della Bulgaria e del Sudafrica (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La Commissione ha avviato nel dicembre del 2001 un riesame intermedio relativo alle misure antidumping definitive istituite nel febbraio del 2000 sugli arrotolati laminati a caldo originari, tra l'altro, della Bulgaria e del Sudafrica. Parallelamente, essa ha anche avviato una nuova inchiesta riguardante le importazioni dello stesso prodotto originarie, tra l'altro, dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia. Al termine di dette inchieste, la Commissione ha accertato in entrambi i casi l'esistenza di dumping causa di pregiudizio determinato dalle importazioni in questione. Non vi erano motivi validi e convincenti che inducessero a ritenere che le misure fossero contrarie all'interesse della Comunità. Di conseguenza, la Commissione aveva presentato al Consiglio una proposta intesa, da un lato, a modificare le misure antidumping definitive in vigore nei confronti delle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica, e, dall'altro, a imporre dazi antidumping definitivi sulle importazioni dello stesso prodotto originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia. Tuttavia, dal momento che il Consiglio non ha adottato la proposta della Commissione, non sono stati istituiti dazi sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia, in quanto il termine prescritto per imporre tali misure era scaduto. Di conseguenza, conformemente del resto al principio fondamentale di non discriminazione del diritto comunitario nonché alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre chiudere il riesame intermedio relativo alle importazioni dello stesso prodotto originarie della Bulgaria e del Sudafrica senza istituire ulteriori misure. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie della Bulgaria e del Sudafrica IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] (di seguito denominato "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag.1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1). visto il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio, del 3 giugno 2002, che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti [2], [2] GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3 vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue: A. procedurA 1. Base giuridica (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA") è scaduto il 23 luglio 2002. Dal 24 luglio 2002 i prodotti contemplati precedentemente dal trattato CECA sono disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente al regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio, tutte le inchieste antidumping ancora pendenti a tale data sono pertanto disciplinate dal regolamento di base. 2. Misure in vigore e presente riesame (2) Nel febbraio 2000, con decisione n. 283/2000/CECA [3], la Commissione ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo (di seguito denominati "arrotolati laminati a caldo"), originari della Bulgaria, dell'India, di Taiwan, del Sudafrica e della Serbia e Montenegro [4], e ha altresì accettato un impegno relativi ai prezzi minimi offerto da alcuni produttori esportatori della Bulgaria, dell'India e del Sudafrica. [3] GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15, modificata da ultimo dalla decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45). [4] Nota in precedenza come "Repubblica federale di Iugoslavia". (3) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione n. 2277/96/CECA [5] (di seguito denominata "la decisione CECA"), e a seguito di una denuncia presentata nel novembre del 2001 dalla Eurofer (Associazione europea della siderurgia) (di seguito denominata "il denunziante"), il 20 dicembre 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee [6], la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame dei dazi antidumping definitivi e degli impegni istituiti con decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, modificata dalla decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione, sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica. [5] GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1000/1999/CECA della Commissione (GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35). [6] GU C 364 del 20.12.2001, pag. 8. 3. Inchiesta antidumping parallela (4) A seguito di una denuncia presentata dalla Eurofer, il 20 dicembre 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [7], la Commissione ha inoltre annunciato l'apertura, ai sensi dell'articolo 5 della decisione CECA, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità dello stesso prodotto (arrotolati laminati a caldo) originarie dell'Egitto, dell'Ungheria, dell'Iran, della Libia, della Slovacchia e della Turchia. [7] GU C 364 del 20.12.2001, pag. 5. B. CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI (5) Nell'inchiesta antidumping parallela relativa alle importazioni nella Comunità di arrotolati laminati a caldo originarie dell'Egitto, dell'Ungheria, dell'Iran, della Libia, della Slovacchia e della Turchia, la Commissione, al termine dell'inchiesta, ha proposto al Consiglio di istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia. Tuttavia, il Consiglio non ha adottato la proposta entro il termine stabilito nel regolamento di base. Di conseguenza, non sono state istituite misure definitive sulle importazioni in questione originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia. (6) Uno dei principi generali e fondamentali del diritto comunitario stabilisce che situazioni analoghe debbono essere trattate in modo non discriminatorio. Tale principio è riflesso nelle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, il quale prevede che i dazi antidumping vengono istituiti senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte. (7) Pertanto, si è concluso che, in assenza di misure sulle importazioni originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia, l'istituzione di qualsiasi misura sulle importazioni originarie della Bulgaria e del Sudafrica in conseguenza della presente inchiesta costituirebbe una discriminazione verso questi ultimi due paesi. (8) In considerazione di quanto suesposto, e al fine di garantire un'impostazione coerente nonché il rispetto del summenzionato principio di non discriminazione sotteso alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre chiudere i procedimenti relativi alle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica senza istituire dazi antidumping. (9) La nuova inchiesta riguardante le importazioni originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia doveva essere conclusa il 20 marzo 2003, o con l'istituzione delle misure o con la chiusura dei procedimenti. Poiché dall'inchiesta relativa alle importazioni originarie della Bulgaria e del Sudafrica sono emerse conclusioni simili, occorre che anche queste ultime importazioni ricevano lo stesso trattamento. Di conseguenza, i procedimenti relativi alle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica devono essere chiusi senza l'istituzione di ulteriori misure antidumping, con effetto retroattivo a decorrere dal 20 marzo 2003. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie della Bulgaria e del Sudafrica sono chiusi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente