52003PC0780

Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2003/0780 def. - COD 2002/0152 */


PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2002/0152 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Quello che segue è il parere della Commissione sui 3 emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

2. Cronologia

Trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2002)375 def. - 2002/0152 COD): // 11 luglio 2002

Parere del Comitato economico e sociale: // 11 dicembre 2002

Parere del Parlamento europeo, prima lettura: // 10 aprile 2003

Trasmissione della proposta emendata: // 16 maggio 2003

Adozione della posizione comune (all'unanimità): // 25 giugno 2003

Adozione da parte del Parlamento europeo della raccomandazione per la seconda lettura: // 22 ottobre 2003

3. Finalità della proposta

La proposta della Commissione è volta a adeguare la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari alla luce dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici. A questo fine essa contempla:

- l'autorizzazione di due nuovi edulcoranti, sucralosio e sale di aspartame e acesulfame, sulla base del parere favorevole del comitato scientifico dell'alimentazione umana;

- la riduzione della dose di ciclammato, edulcorante già autorizzato, sulla scorta di un parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana che ha ridotto la DGA (dose giornaliera ammissibile) per tale sostanza;

- il conferimento alla Commissione del potere di decidere se una sostanza sia un edulcorante ai sensi della direttiva.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

La Commissione accoglie tutti gli emendamenti del Parlamento europeo.

* L'emendamento 1 respinge la procedura del comitato per decidere se una sostanza vada considerata come edulcorante. La Commissione avrebbe preferito uno strumento formale per far rientrare talune sostanze nel campo di applicazione della normativa sugli additivi alimentari. In uno spirito di compromesso la Commissione può accettare tuttavia tale emendamento e ripresenterà la sua richiesta nel contesto della modifica della normativa quadro sugli additivi alimentari.

* L'emendamento 2 impone alla Commissione di presentare una relazione sullo stato d'avanzamento delle rivalutazioni di additivi in generale e dei due nuovi edulcoranti in particolare. Un emendamento simile è già stato accolto nel contesto dell'emendamento di un'altra direttiva sugli additivi alimentari. Per ragioni di coerenza la Commissione può pertanto accettare tale emendamento.

* L'emendamento 3 introduce una disposizione in merito all'esaurimento delle scorte dei prodotti che non sono più conformi alla direttiva. A tal fine è stabilito un termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. La Commissione può accettare tale disposizione e apprezza che sia posto un limite temporale. Tale limite assicura la certezza del diritto e facilita l'applicazione della normativa.

5. Conclusione

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta in base a quanto precede.