52003PC0762

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 /* COM/2003/0762 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I e per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene fissato un prezzo d'orientamento. Esso è calcolato in base alla media dei prezzi rilevati per una parte significativa della produzione comunitaria sui mercati all'ingrosso o nei porti nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti quella per la quale viene fissato il prezzo.

A tal fine si tiene conto anche conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda, nonché di criteri quali la stabilizzazione dei prezzi di mercato, il sostegno del reddito dei produttori e gli interessi dei consumatori.

Nel periodo 2001-2003 i prezzi medi del pesce bianco sono diminuiti notevolmente rispetto al periodo 2000-2002, con cali compresi tra -2% e -6% per la maggior parte delle specie e punte fino a -18%. Nel corso del primo semestre del 2003, il livello dei prezzi del pesce bianco era in genere inferiore rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Considerata la situazione globalmente sfavorevole del mercato, la Commissione propone di ridurre il prezzo di orientamento in misura compresa tra -0,5% e -6% per la maggior parte delle specie di pesce bianco. D'altra parte, la Commissione raccomanda lievi aumenti, compresi tra +1% e +1,5%, per passera di mare, rombo giallo, rana pescatrice intera e sogliola. Essa propone altresì di mantenere al livello attuale il prezzo dello spinarolo.

Per quanto concerne le specie pelagiche, la variazione dei prezzi medi nel periodo 2001-2003 rispetto al periodo 2000-2002 oscilla tra -7% e +16%. Mentre i prezzi delle sardine, degli sgombri e delle acciughe sono aumentati, è peggiorata la situazione delle aringhe, del lanzardo e del tonno bianco. La Commissione propone pertanto un aumento del prezzo di tali specie compreso tra +1,5% (sardine e sgombri) e +2,5% (acciughe), eccetto per l'aringa, il tonno bianco e il lanzardo (riduzioni tra -0,5% e -2%).

Per altre specie, in particolare per i crostacei, la recente situazione di mercato è meno favorevole. La Commissione propone quindi di ridurre i rispettivi prezzi.

I prezzi dei prodotti congelati hanno registrato una tendenza al ribasso sui mercati internazionali, fatta eccezione per seppie, polpi e gamberetti (altre specie della famiglia Penaeidae), per i quali la Commissione propone aumenti compresi tra +1% e +2%. La Commissione propone inoltre di mantenere gli attuali prezzi d'orientamento per calamari (Loligo), calamari mediterranei e totani.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio prevede inoltre all'articolo 26 che, per i tonni destinati all'industria di trasformazione, viene fissato un prezzo alla produzione comunitario. Esso è calcolato sulla base della media dei prezzi rilevati per una parte significativa della produzione comunitaria sui mercati all'ingrosso o nei porti nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti quella per la quale viene fissato il prezzo.

Nel periodo 2001-2003 il prezzo medio comunitario ha registrato un lieve aumento rispetto al periodo 2000-2002, anche se questa tendenza si è invertita nel corso del primo semestre del 2002. Considerata la situazione del mercato, la Commissione propone di mantenere il prezzo alla produzione comunitario per il 2004 al livello attuale.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1,

[1] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d'orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.

(2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.

(3) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire i prezzi di orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2004.

(4) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III dello stesso regolamento. È tuttavia sufficiente fissare un prezzo alla produzione comunitario solamente per uno dei prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, poiché i prezzi degli altri prodotti possono essere calcolati mediante coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3510/82 [2] della Commissione.

[2] GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).

(5) In base ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno mantenere il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, i prezzi d'orientamento per i prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, il prezzo alla produzione comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

I prezzi comunitari alla produzione per gli altri prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 sono determinati mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/82.

>SPAZIO PER TABELLA>