Proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra /* COM/2003/0733 def. - ACC 2003/0286 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 25 giugno 2001 è stato firmato l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (qui di seguito denominato "l'accordo di associazione"). L'accordo è stato ratificato dall'Assemblea del Popolo egiziana il 7 aprile 2003. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere conforme il 29 novembre 2001 e la procedura di ratifica è in corso negli Stati membri. La Comunità e l'Egitto hanno deciso di adottare le misure per l'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo di associazione, in attesa che siano completate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Le disposizioni commerciali e le misure di accompagnamento dell'accordo di associazione saranno applicate in via provvisoria attraverso un accordo in forma di scambio di lettere. Le disposizioni commerciali e le misure di accompagnamento applicate in via provvisoria sostituiranno le disposizioni corrispondenti dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto e dell'accordo firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto. Con la presente proposta si invita il Consiglio ad approvare l'accordo in forma di scambio di lettere per l'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo di associazione euromediterraneo concluso tra l'UE e l'Egitto. 2003/0286 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato il 25 giugno 2001, la Comunità e l'Egitto hanno deciso di adottare le procedure per l'applicazione provvisoria delle sue disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento. (2) Le disposizioni commerciali e le disposizioni di accompagnamento applicate in via provvisoria sostituiranno le disposizioni corrispondenti dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 [1] tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 [2]. [1] GU L 266 del 27.9.1978, pag. 2 [2] GU L 316 del 12.12.1979, pag. 2. (3) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3]. [3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (4) Deve essere, pertanto, approvato l'accordo in forma di scambio di lettere, DECIDE: Articolo 1 È approvato, in nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione adotta le misure necessarie all'attuazione dell'accordo, in particolare le dichiarazioni, gli allegati, i protocolli e lo scambio di lettere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3. Articolo 3 1. La Commissione è assistita da un comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/1993 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [4], dal Comitato di gestione per lo zucchero istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [5], modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, del 19 aprile 2002 [6] o, eventualmente, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 284 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [7]. [4] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. [5] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. [6] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26. [7] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000 pag. 17). 2. Se si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 4 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/e persona/e abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità per il periodo di applicazione provvisoria. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra A. Lettera della Comunità europea [Bruxelles, ....2003] Signor ..., mi pregio far riferimento all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (qui di seguito denominato "l'accordo di associazione"). In attesa dell'entrata in vigore del summenzionato accordo, mi pregio proporLe che la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto applichino in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli articoli 2, 6-28, 31, 33-37, 55, 82-84, 86-87, 90-91, le relative dichiarazioni [8], gli allegati 1-6, i protocolli 1-5 dell'accordo e lo scambio di lettere relativo ai fiori recisi, ai fiori e ai boccioli di fiori freschi classificati alla sottovoce 0603 10 della Tariffa doganale comune. [8] Dichiarazioni comuni relative agli articoli 14, 18, 34, 37 e all'allegato 6; dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati; dichiarazioni della Comunità europea sugli articoli 11, 19, 21, 34. Il Consiglio di cooperazione istituito nel quadro dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto eserciterà le sue funzioni mutatis mutandis fino all'istituzione del Consiglio di associazione e del comitato di associazione di cui al Titolo VIII dell'accordo di associazione. Esso adotterà il proprio regolamento interno e potrà istituire, eventualmente, comitati e sottocomitati a cui potrà delegare in parte o completamente le sue prerogative. Durante l'applicazione provvisoria degli articoli summenzionati e qualora sia necessario, i riferimenti al "Consiglio di associazione" e al "comitato di associazione" saranno intesi come riferimenti al Consiglio di cooperazione e ai comitati istituiti da quest'ultimo. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al presente accordo e l'applicazione successiva dell'accordo di associazione, è stato deciso che la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione sarà la data di entrata in vigore del presente accordo. Per il primo anno di applicazione, il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente accordo. Per quanto riguarda alcuni prodotti elencati nel protocollo 1 dell'accordo, si applicano le disposizioni seguenti: per i prodotti dei codici NC 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 9019, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703, 2302, la concessione accordata dovrebbe essere applicata anche ai dazi specifici. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione queste disposizioni continueranno ad essere applicate. Le disposizioni applicate in via provvisoria sostituiscono gli articoli 8-36, 43-46, 48-51 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto firmato il 18 gennaio 1977, compresi gli allegati A, B, C, D, il protocollo n. 2 e le relative dichiarazioni comuni, dichiarazioni e scambi di lettere, nonché l'accordo firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto. Se quanto precede è accettabile, la presente lettera e la Sua lettera di conferma costituiranno insieme un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto. Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Per la Comunità europea B. Lettera dell'Egitto [Bruxelles, ....2003] Signor ..., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: [lettera CE] Mi pregio confermarLe l'accordo della Repubblica araba d'Egitto sul contenuto della Sua lettera. Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Per la Repubblica araba d'Egitto