Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (Versione codificata) /* COM/2003/0732 def. - COD 2003/0285 */
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (Versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinch diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso [1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. [1] COM(1987) 868 PV. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre1992) hanno ribadito questa necessità [2], sottolineando l'importanza della codificazione, poich offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. [2] V. allegato 3, Parte A delle conclusioni. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della decisione78/774/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1978, riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile [3]. La nuova decisione sostituisce le varie decisioni che essa incorpora [4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato I della presente proposta. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della decisione 78/774/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, mediante un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della decisione codificata. 2003/0285 (COD) 78/774/CEE (adattato) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, visto il progetto della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5], [5] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [6], [6] GU C [...] del [...], pag. [...]. deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7], [7] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) La decisione 78/774/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1978, riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile [8], è stata modificata in modo sostanziale [9]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. [8] GU L 258 del 21.9.1978, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 89/242/CEE (GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 47). [9] Vedi allegato I. 78/774/CEE Considerando 1 (2) Occorre istituire sistemi d'informazione che consentano alle istituzioni della Comunità di essere tenute al corrente delle attività delle flotte di paesi terzi, le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorch tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali. Questi sistemi d'informazione devono inoltre facilitare la consultazione a livello comunitario. 78/774/CEE Considerando 2 (3) è necessario prevedere la possibilità di prendere a livello comunitario le misure necessarie per l'applicazione congiunta, da parte degli Stati membri, di contromisure nei confronti delle attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile, 78/774/CEE (adattato) HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ogni Stato membro prende le misure necessarie per istituire un sistema che gli consenta di raccogliere informazioni sulle attività delle flotte di paesi terzi le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorch tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali. Tale sistema deve permettere a ciascuno Stato membro di raccogliere, qualora sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma, informazioni: a) sul livello dei servizi di navigazione offerti ; b) sulla natura, il volume, il valore, l'origine e la destinazione delle merci caricate o scaricate negli Stati membri interessati dalle navi impegnate in tali servizi ; c) sul livello delle tariffe fissate per tali servizi. 78/774/CEE Articolo 2 89/242/CEE art. 1 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide quali sono i paesi terzi alle cui flotte viene applicato in comune il sistema d'informazione. 78/774/CEE (adattato) 2. La decisione di cui al paragrafo 1 deve specificare il tipo di navigazione mercantile cui si applica il sistema di informazione, la data di introduzione di quest'ultimo, la periodicità delle informazioni nonch il genere delle informazioni da raccogliere tra quelle enumerate all'articolo 1, secondo comma. 3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione periodicamente oppure su richiesta di quest'ultima le informazioni raccolte con il suo sistema d'informazione. 4. La Commissione redige un compendio delle informazioni relative alla Comunità nel suo insieme. L'articolo 4 della decisione 77/587/CEE del Consiglio [10] si applica a tali informazioni. [10] GU L 239 del 17.9.1977, pag. 23. Articolo 3 Gli Stati membri e la Commissione esaminano regolarmente, nell'ambito della procedura di consultazione prevista dalla decisione 77/587/CEE e sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 1, le attività delle flotte dei paesi terzi indicati nelle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Articolo 4 Il Consiglio può decidere, all'unanimità, che gli Stati membri applichino congiuntamente, nelle loro relazioni con un paese terzo o un gruppo di paesi terzi oggetto di una decisione prevista all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione, contromisure adeguate previste dalla loro legislazione nazionale. 78/774/CEE Articolo 5 Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare unilateralmente i sistemi di informazione e le contromisure nazionali. 78/774/CEE art. 6 (adattato) Article 6 La decisione 78/774/CEE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II. 78/774/CEE Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [...] [...] ALLEGATO I Decisione abrogata e relativa modificazione Decisione 78/774/CEE del Consiglio // (GU L 258 del 21.9.1978, pag. 35) Decisione 89/242/CEE del Consiglio // (GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 47) ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA Decisione 78/774/CEE // Presente decisione Articolo 1, paragrafo 1 // Articolo 1, primo comma Articolo 1, paragrafo 2, alinea // Articolo 1, secondo comma, alinea Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino // Articolo 1, secondo comma, lettera a) Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino // Articolo 1, secondo comma, lettera b) Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino // Articolo 1, secondo comma, lettera c) Articoli 2-5 // Articoli 2-5 Articolo 6 // __ __ // Articolo 6 Articolo 7 // Articolo 7 __ // Allegato I __ // Allegato II