52003PC0706

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri /* COM/2003/0706 def. - CNS 2003/0281 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'obiettivo precipuo della politica comune della pesca è di promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile. Ai fini della realizzazione di tale obiettivo, è necessario che le norme comunitarie siano applicate in modo efficace e uniforme. Benché spetti agli Stati membri provvedere efficacemente al controllo, all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca e affini, instaurando all'uopo le strutture amministrative e tecniche occorrenti, è nell'interesse della Comunità che gli Stati membri siano dotati di strutture che consentano loro di conformarsi alle prescrizioni della normativa comunitaria. E' quindi importante garantire che gli Stati membri dispongano di risorse umane e di mezzi tecnici idonei a fini di controllo.

Nel 1990, la Comunità ha istituito un regime di aiuto inteso ad offrire sostegno finanziario agli Stati membri per l'allestimento di strutture di controllo, in particolare al fine di promuovere certe forme di controllo che risultano particolarmente efficaci, come i sistemi di telesorveglianza delle attività di pesca. Alla luce dei risultati della misura e delle esigenze degli Stati membri in questo campo, le disposizioni in parola sono state modificate nel 1995 e, più recentemente, nel 2001 con la decisione 2001/431/CE [1].

[1] GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

La decisione 2001/431/CE scade il 31 dicembre 2003. Nel 2001 il Consiglio ha deciso di limitare la validità del regime a quella data, nell'intento di valutare i nuovi bisogni che sarebbero scaturiti dalla riforma della PCP, programmata per fine 2002 e entrata in vigore il 1° gennaio 2003.

Tenuto conto dei risultati della misura vigente e dei bisogni avvertiti sulla scia della riforma, la Commissione propone di prorogare le suddette disposizioni, in versione modificata, per altri due anni, adducendo i seguenti motivi:

il regolamento (CE) n. 2371/2002 [2] sottolinea la necessità di impiegare le tecnologie moderne per potenziare il sistema di controllo a distanza dei piccoli pescherecci e introdurre la trasmissione elettronica dei dati dalle navi nonché il telerilevamento delle navi presenti sui fondali di pesca;

[2] GU L 358, del 31.12.2002, pag. 59.

il 1° maggio 2004, dieci nuovi Stati membri entreranno a far parte dell'Unione europea. Le strutture di controllo di alcuni di questi paesi necessitano di un urgente adeguamento, per evitare che gli operatori approfittino delle lacune del sistema;

il Consiglio ha deciso di intensificare gradualmente la cooperazione tra gli Stati membri e il coordinamento delle loro attività d'ispezione mediante la creazione di una struttura ispettiva comune che si avvalga delle strutture, dell'attrezzatura e delle reti di comunicazione dei singoli Stati membri. Occorre pertanto, nella misura del possibile, integrare e adattare le risorse esistenti entro il 2006, anno in cui dovrebbe entrare in funzione la nuova struttura;

è stato rilevato, soprattutto attraverso le relazioni annuali sulle infrazioni gravi alle norme della PCP, che gli Stati membri reprimono le infrazioni con diligenza e severità variabili. Ciò dimostra la necessità di una maggiore sensibilizzazione circa l'importanza di sanzionare i comportamenti che nuocciono alla conservazione delle risorse alieutiche. A questo scopo occorre promuovere una cultura della protezione delle risorse naturali e sottoporre ad ispezione tutti i soggetti che contribuiscono all'attuazione della PCP, affinché possano essere comminate le opportune sanzioni.

Per questi motivi e a fini di maggiore chiarezza, si propone di ridefinire le misure che possono beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità, la maggior parte delle quali sono già contemplate dalle norme vigenti. Le misure proposte come sovvenzionabili sono le seguenti:

(1) acquisto di attrezzatura informatica e installazione di reti TI;

(2) acquisto di dispositivi di localizzazione dei pescherecci e di apparecchiature per la trasmissione elettronica dei dati;

(3) progetti pilota in materia di nuove tecnologie per il controllo delle attività di pesca;

(4) formazione e scambi di ispettori;

(5) progetti pilota in materia di piani d'ispezione e osservatori;

(6) analisi costi/benefici delle ispezioni;

(7) iniziative di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto delle disposizioni in materia di controllo delle attività di pesca;

(8) acquisto e ammodernamento di imbarcazioni e di velivoli adibiti alle ispezioni in mare.

E' previsto uno stanziamento annuo di EUR35 milioni per il 2004 e il 2005. Il normale contributo comunitario sarà pari al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri, ma potrebbe essere superiore per le spese di cui ai punti (2), (3) e (7). Per i progetti di cui al punto 8, il contributo può essere limitato al 35% della spesa e saranno ammessi a beneficiarne soltanto i nuovi Stati membri che entreranno il 1° maggio 2004.

Le disposizioni di carattere procedurale concernenti la domanda di aiuto e il pagamento dello stesso sono state modificate per renderle più chiare e precise. Nuove disposizioni specificano il contenuto della domanda di contributo comunitario per i progetti. Ogni domanda di rimborso dovrà essere corredata di una dichiarazione di spesa. E' introdotta una nuova disciplina per il disimpegno degli stanziamenti non utilizzati. Queste disposizioni sostituiscono quelle della decisione 2001/431/CE, che è abrogata.

2003/0281 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La politica comune della pesca (PCP) stabilisce norme generali in materia di conservazione, gestione e sfruttamento responsabile, nonché trasformazione e commercializzazione delle risorse acquatiche viventi.

(2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [5], fissa, in particolare, obiettivi e norme specifici.

[5] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3) Compete principalmente agli Stati membri garantire che le attività svolte nell'ambito della PCP ottemperino a tali norme.

(4) Gli Stati membri devono dotarsi delle necessarie risorse umane e finanziarie per espletare le proprie competenze in materia di controllo delle attività di pesca e di esecuzione delle norme della PCP.

(5) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 sottolinea la necessità di rendere più efficace il controllo delle attività di pesca al fine di combattere con ogni mezzo la pesca illegale e abusiva nelle acque comunitarie e al di fuori di esse. Esso indica le tecnologie di controllo a distanza come uno strumento atto a rispondere meglio agli obiettivi di controllo della PCP ed estende ai pescherecci di oltre 15 metri fuori tutto l'obbligo di telesorveglianza mediante sistemi di controllo dei pescherecci.

(6) A decorrere dalla data dell'adesione, le norme della PCP si applicheranno ai nuovi Stati membri, i quali dovranno essere in grado di conformarsi a tutte le prescrizioni della legislazione comunitaria, segnatamente in materia di controllo. Occorre conferire ai nuovi Stati membri i mezzi necessari perché possano adempiere ai propri obblighi.

(7) Dal 1990, la Comunità aiuta finanziariamente gli Stati membri a rendere i controlli più efficienti ed efficaci, in particolare ad introdurre e potenziare la tecnologia del controllo a distanza e le reti informatiche e telematiche, a migliorare la qualificazione del personale e a dotare le autorità competenti di navi pattuglia e di velivoli da sorveglianza.

(8) L'attuale regime finanziario istituito dalla decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [6], scade alla fine del 2003. Risulta peraltro che le risorse di cui dispongono gli Stati membri sono tuttora inadeguate.

[6] GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

(9) E' della massima importanza che le norme della PCP siano messe in esecuzione con efficacia nell'insieme della Comunità. Risulta talvolta che alcuni dei soggetti partecipanti alle procedure amministrative o penali non sono pienamente consapevoli della necessità di comminare sanzioni dissuasive allo scopo di evitare il sovrasfruttamento degli stock ittici. E' pertanto opportuno promuovere iniziative volte a richiamare l'attenzione su questo aspetto.

(10) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri e con la Commissione al fine di rafforzare il controllo e scoraggiare i comportamenti contrari alla normativa della PCP. Nel 2006 è prevista l'entrata in funzione di una nuova struttura preposta alla cooperazione e al coordinamento delle attività di controllo e dei mezzi a sussidio di tali attività.

(11) E' pertanto opportuno continuare ad erogare contributi finanziari agli Stati membri fino a quella data. E' necessario assicurare che i finanziamenti comunitari siano debitamente allocati in modo da colmare le carenze constatate. I fondi devono essere utilizzati in conformità con il principio della sana gestione finanziaria.

(12) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata della partecipazione finanziaria della Comunità, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [7].

[7] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(13) Gli Stati membri sono tenuti a valutare annualmente, per l'intero periodo coperto dalla presente decisione e dalla decisione 2001/431/CE, i loro programmi e l'impatto delle spese sostenute sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza.

(14) La decisione 2001/431/CE deve essere pertanto abrogata e sostituita dalle misure previste nella presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Oggetto

La presente decisione stabilisce le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca posti in essere dagli Stati membri.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

"partecipazione finanziaria", un contributo finanziario concesso dalla Comunità ad uno Stato membro ai sensi della presente decisione;

"programma di controllo delle attività di pesca", un programma definito da uno Stato membro in materia di controllo, ispezione e sorveglianza nei settori interessati dalla politica comune della pesca (PCP) a norma del regolamento (CE) n. 2371/2002;

"nuovo Stato membro", un paese che aderisce alla Comunità il 1° maggio 2004.

Articolo 3 Programmi annuali di controllo delle attività di pesca

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario presentano annualmente alla Commissione, entro il 31 gennaio, un programma annuale di controllo delle attività di pesca, indicante:

(a) gli obiettivi del programma;

(b) le risorse umane disponibili;

(c) le risorse finanziarie disponibili;

(d) il numero di imbarcazioni e di velivoli disponibili;

(e) un elenco di progetti per i quali è richiesta la partecipazione finanziaria della Comunità;

(f) la spesa totale preventivata per la realizzazione dei progetti;

(g) un calendario di esecuzione per ciascuno dei progetti elencati nel programma.

2. Per il 2004, i nuovi Stati membri presentano il loro programma annuale di controllo delle attività di pesca entro il 1° giugno 2004.

3. La parte A dell'allegato I contiene disposizioni particolareggiate sul contenuto dei programmi annuali di controllo delle attività di pesca.

Articolo 4 Azioni finanziabili

1. I progetti per i quali è richiesta una partecipazione finanziaria vertono su una o più delle seguenti azioni:

(a) acquisto e installazione di attrezzatura informatica e relativa assistenza tecnica, nonché allestimento di reti TI per uno scambio di dati efficiente e sicuro a fini di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca;

(b) acquisto e installazione a bordo dei pescherecci di:

(i) - dispositivi elettronici di localizzazione che permettano al centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (SCP);

(ii) - dispositivi elettronici di registrazione e trasmissione che consentano la comunicazione di dati dal peschereccio;

(c) progetti pilota per l'implementazione di nuove tecnologie di controllo delle attività di pesca;

(d) programmi di formazione e scambio di funzionari competenti per il controllo, l'ispezione e la sorveglianza nel settore della pesca;

(e) attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori;

(f) analisi costi/benefici e stima della spesa complessivamente sostenuta dalle autorità competenti per il controllo, l'ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca;

(g) iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e a incoraggiare l'applicazione della normativa della PCP.

(h) acquisto e ammodernamento di imbarcazioni e di velivoli adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti dei nuovi Stati membri.

2. La parte B dell'allegato I contiene disposizioni particolareggiate sulle azioni ammissibili.

Articolo 5 Stanziamenti comunitari

1. Il riferimento finanziario per la realizzazione delle azioni che beneficiano di una partecipazione finanziaria per il periodo 2004-2005 ammonta a 70 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Nella decisione con cui si concede una partecipazione finanziaria della Comunità, di cui all'articolo 6, la Commissione considera prioritarie le azioni che essa giudica più opportune in vista di una maggiore efficienza delle attività di controllo, ispezione e sorveglianza, tenuto conto anche dei risultati ottenuti dagli Stati membri nell'esecuzione dei programmi approvati in passato.

Articolo 6 Decisione relativa alla partecipazione finanziaria

1. Sulla base dei programmi di controllo delle attività di pesca presentati dagli Stati membri, la Commissione adotta ogni anno una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002. La decisione stabilisce:

a) l'importo globale della partecipazione finanziaria concessa a ciascuno Stato membro per le azioni di cui all'articolo 4;

b) l'aliquota della partecipazione finanziaria;

c) le eventuali condizioni cui è subordinata la partecipazione finanziaria.

2. L'aliquota della partecipazione finanziaria è limitata al 50% della spesa ammissibile. Tuttavia,

a) per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la Commissione può decidere di concedere un importo forfettario per ogni dispositivo di localizzazione o per ogni dispositivo di registrazione e trasmissione elettronica di dati;

b) per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e g), la Commissione può decidere di applicare un'aliquota di partecipazione superiore al 50% della spesa ammissibile;

c) per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), l'aliquota è limitata al 35% della spesa ammissibile.

Articolo 7 Anticipi

Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere un anticipo fino ad un massimo del 50% della partecipazione finanziaria annuale. L'importo dell'anticipo è detratto dal saldo finale del contributo corrisposto allo Stato membro interessato.

Se l'autorità competente non emette un impegno vincolante entro il termine specificato all'articolo 8, l'eventuale anticipo ricevuto è immediatamente rimborsato.

Articolo 8 Impegno di spesa

Gli Stati membri contraggono impegni legali e di bilancio al più tardi entro 12 mesi dalla fine dell'anno nel corso del quale è stata loro notificata la decisione di cui all'articolo 6.

Articolo 9 Esecuzione dei progetti

1. I progetti sono avviati secondo il calendario definito nel programma annuale di controllo delle attività di pesca e, in ogni caso, entro un anno dalla data dell'impegno.

2. Essi sono ultimati secondo lo stesso calendario.

Articolo 10 Mancata esecuzione dei progetti

Se uno Stato membro decide di non mettere in esecuzione la totalità o una parte dei progetti per i quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, esso ne informa immediatamente la Commissione, indicando le implicazioni di tale decisione per il proprio programma di controllo delle attività di pesca.

Articolo 11 Spese ammissibili

1. Sono rimborsabili le spese che:

a) figurano nel programma di controllo delle attività di pesca;

b) si riferiscono alle azioni di cui all'articolo 4;

c) riguardano progetti di costo superiore a 50 000 euro, tranne per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e g);

d) derivano dagli impegni legali e di bilancio contratti dagli Stati membri conformemente all'articolo 8;

e) riguardano progetti attuati conformemente all'articolo 9.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è rimborsabile.

3. Non sono ammissibili le spese relative a progetti che beneficiano già di altri contributi comunitari.

4. Per i nuovi Stati membri, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2004 sono rimborsabili purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione e dalla decisione menzionata all'articolo 6.

Articolo 12 Domande di rimborso

1. Gli Stati membri presentano le domande di rimborso alla Commissione entro 6 mesi dalla data in cui sono state sostenute le spese. Le domande vengono presentate per importi non inferiori a 25 000 euro. Le domande per un importo inferiore a 25 000 euro non sono prese in considerazione, salvo se debitamente giustificate.

La parte C dell'allegato I contiene disposizioni particolareggiate sul contenuto delle domande di rimborso.

2. Le domande di rimborso relative a progetti non ultimati secondo il calendario di cui all'articolo 3, lettera f) possono essere accolte solo se il ritardo è debitamente giustificato. Nel caso in cui tali domande non vengano accolte, gli stanziamenti comunitari possono essere disimpegnati. In ogni caso, gli stanziamenti comunitari derivanti dalla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2008.

3. Al momento di presentare le domande di rimborso, gli Stati membri verificano e certificano che le spese sono state sostenute in ottemperanza alle condizioni prescritte dalla presente decisione e dalla decisione di cui all'articolo 6, nonché alla normativa sui pubblici appalti. La domanda è corredata di una dichiarazione attestante l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, redatta secondo il modulo riportato nell'allegato II.

4. Se la Commissione ritiene che la domanda non risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, essa invita lo Stato membro a comunicare le proprie osservazioni in merito. Se l'esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese di cui trattasi e, se del caso, esige il rimborso di eventuali anticipi versati.

Articolo 13 Moneta

Tutti i programmi di controllo delle attività di pesca, le domande di rimborso e le domande di anticipo sono espressi in euro.

Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria specificano il tasso di cambio utilizzato.

I rimborsi sono effettuati in euro al tasso valido nel mese in cui la domanda è pervenuta alla Commissione.

Articolo 14 Informazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alla Corte dei conti qualsiasi informazione da queste richiesta riguardo all'applicazione della presente decisione e della decisione di cui all'articolo 6.

Essi tengono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti giustificativi per almeno cinque anni a decorrere dalla data del rimborso.

Articolo 15 Controlli

1. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto nazionale, i funzionari della Commissione e della Corte dei conti possono procedere a controlli in loco dei progetti che beneficiano di una partecipazione finanziaria.

La Commissione può anche chiedere agli Stati membri interessati di svolgere controlli in loco dei progetti che beneficiano di una partecipazione finanziaria. A questi controlli possono partecipare funzionari della Commissione e della Corte dei conti.

2. Se la Commissione ritiene che i fondi comunitari non siano stati utilizzati conformemente alle condizioni prescritte dalla presente decisione o dalla decisione di cui all'articolo 6, essa ne informa lo Stato membro interessato. Se le sue considerazioni non sono contestate, la Commissione riduce o annulla la partecipazione finanziaria ai progetti in questione. Qualsiasi somma indebitamente versata è rimborsata alla Commissione, maggiorata degli interessi.

Articolo 16 Relazioni degli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le consentano di verificare il modo in cui sono stati impiegati i contributi finanziari e di valutare l'impatto delle misure previste dalla presente decisione sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza.

A questo scopo, essi presentano alla Commissione:

(a) entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione valutativa intermedia sul loro programma di controllo delle attività di pesca dell'anno precedente, indicante:

(i) i progetti ultimati,

(ii) il costo dei progetti,

(iii) l'impatto sui programmi di controllo delle attività di pesca, valutato mediante appositi indicatori,

(iv) eventuali ritocchi al programma originario;

(b) entro e non oltre il 31 dicembre 2006, una relazione valutativa finale indicante:

(i) i progetti ultimati,

(ii) il costo dei progetti,

(iii) l'impatto sui programmi di controllo delle attività di pesca, valutato mediante appositi indicatori,

(iv) eventuali ritocchi al programma originario,

(v) l'impatto della partecipazione finanziaria sui programmi di controllo delle attività di pesca durante l'intero periodo 2001-2005.

Articolo 17 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Entro e non oltre il 30 giugno 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, una relazione sull'applicazione della presente decisione e della decisione 2001/431/CE.

Articolo 18 Misure di attuazione

Le modalità di applicazione della presente decisione sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 19 Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compreso l'annullamento totale o parziale, della partecipazione finanziaria approvata in virtù della decisione 2001/431/CE.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le domande di rimborso relative alla partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 sono presentate conformemente all'articolo 12, all'allegato I, parte C, e all'allegato II della presente decisione.

Articolo 20 Abrogazione

La decisione 2001/431/CE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2004.

Articolo 21 Applicazione

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2004.

Articolo 22 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Parte A

Requisiti minimi relativi alle informazioni da fornire nei programmi annuali di controllo delle attività di pesca di cui all'articolo 3

(1) Il programma annuale di controllo delle attività di pesca deve indicare, per ciascun progetto, una delle azioni elencate all'articolo 4, la finalità, la descrizione, l'armatore, l'ubicazione, il costo stimato, la procedura amministrativa da seguire e il calendario di esecuzione.

(2) Per quanto riguarda le imbarcazioni, i velivoli e gli elicotteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), il programma annuale di controllo delle attività di pesca deve inoltre specificare:

(a) in che misura essi saranno utilizzati dalle autorità competenti a fini di controllo (in percentuale rispetto all'attività complessiva di un anno);

(b) per quante ore o giorni all'anno essi saranno utilizzati a fini di controllo delle attività di pesca;

(c) in caso di ammodernamento, la loro speranza di vita.

(3) Per quanto possibile, deve essere data pubblicità alla partecipazione finanziaria della Comunità.

Parte B

Disposizioni particolareggiate sulle azioni ammissibili di cui all'articolo 4

(1) I dispositivi di localizzazione dei pescherecci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i) devono essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria.

(2) Le spese sostenute per l'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) sono rimborsate per la parte rimborsabile a norma delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.

(3) Le spese sostenute per l'acquisto della dotazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) sono rimborsabili nella misura in cui tale dotazione viene utilizzata a fini di controllo delle attività di pesca, secondo quanto attestato dallo Stato membro in questione.

Parte C

Disposizioni relative alle domande di rimborso di cui all'articolo 12

La domanda di rimborso contiene quanto segue:

1) un riferimento alla decisione di cui all'articolo 6 e alla tabella allegata indicante il contributo concesso;

2) un elenco di tutti i documenti giustificativi per progetto;

3) gli importi richiesti, al netto dell'IVA, per progetto;

4) una breve descrizione di ciascun progetto per il quale è richiesto il rimborso delle spese per la parte realizzata, corredata di una valutazione dell'impatto dell'investimento sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza e di una previsione del suo utilizzo.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI SPESA

SPESA PUBBLICA SOSTENUTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE RELATIVO AI REGIMI DI CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2003/.../CE del Consiglio

Decisione della Commissione del / n.

Riferimento nazionale (se del caso)___________________________________________

Il sottoscritto, _____________________________________ rappresentante l'autorità _____________________________________________ competente per le procedure finanziarie e di controllo applicabili, certifica, previa verifica, che tutti gli importi sotto indicati rappresentano la spesa totale, sostenuta nel 200_, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, per progetti approvati e relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2003/.../CE del Consiglio:

-a) attrezzatura informatica e reti TI______________________________________EUR [8]

[8] Importo esatto con due decimali.

-b) apparecchiatura per controllo a distanza (dispositivi di localizzazione

dei pescherecci e dispositivi di registrazione e trasmissione___________________EUR

-c) progetti pilota in materia di nuove tecnologie____________________-_______EUR

-d) programmi di formazione e scambio___________________________________EUR

di funzionari dei servizi di controllo

-e) progetti pilota in materia di ispezione e osservatori_______________________EUR

-f) valutazione della spesa pubblica nel settore del controllo___________________EUR

-g) seminari e mezzi di comunicazione ___________________________________EUR

-h) acquisto e ammodernamento di apparecchiatura

per controllo, ispezione e sorveglianza____________________________________EUR

_______________________________________________________===========EUR.

Il sottoscritto certifica altresì che le spese dichiarate sono esatte e che la domanda di pagamento tiene conto di eventuali recuperi effettuati.

Le operazioni sono state eseguite in conformità con gli obiettivi enunciati nella decisione 2003/.../CE del Consiglio e con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, in particolare per quanto riguarda:

- il rispetto delle condizioni stabilite dalla citata decisione e dalle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, nonché la conformità alle disposizioni particolareggiate di cui all'allegato I, parte C;

- l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo, in particolare allo scopo di verificare la consegna dei beni e servizi cofinanziati e la realtà delle spese dichiarate, nonché di prevenire, scoprire e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati.

Data / .. / ....

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) di intervento: PESCA

Attività: 11.07. Conservazione, controllo ed esecuzione nel settore della pesca

Denominazione dell'azione: partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

B2-901 (11.07.02) Partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri nel campo del controllo

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): milioni di euro in SI

EUR 70 milioni

2.2. Periodo d'applicazione:

2004 e 2005

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento( cfr. punti 7.2 e 7.3.)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate [9]:

[9] Per ulteriori informazioni, si veda la nota esplicativa distinta.

[X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

Oppure

Incidenza finanziaria - l'incidenza sulle entrate è la seguente:

(Nota bene: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio allegato a parte).

milioni di euro (al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Specificare ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo il numero di righe necessarie alla tabella se l'incidenza si manifesta su più di una linea di bilancio).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 37 trattato CE

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

1. Analisi del problema e valutazione del fabbisogno

L'obiettivo precipuo della politica comune della pesca è di promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile. Al fine di garantire l'effettiva attuazione della PCP, è necessario rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione nel settore della pesca e intensificare la cooperazione e il coordinamento tra tutte le autorità competenti. Questo obiettivo può essere realizzato principalmente per mezzo di controlli sul posto e ispezioni sui pescherecci, la raccolta e la diffusione in tempo reale di dati sulle attività di pesca, l'aggiornamento degli strumenti tecnologici di comunicazione e d'informazione, le necessarie interconnessioni tra i centri di controllo per la pesca, un più ampio uso dei sistemi di controllo a distanza (come il telerilevamento via satellite e i dispositivi di localizzazione dei pescherecci) e una migliore qualificazione del personale ispettivo (cfr. regolamento n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare i considerandi 19 e 25 e il capitolo V [10]).

[10] GU L 358, del 31.12.2002.

Provvedere ad un efficace controllo, ispezione ed esecuzione delle norme della PCP rientra tra le competenze degli Stati membri. E' tuttavia nell'interesse della Comunità che le attività di controllo vengano condotte in modo efficace e uniforme nell'insieme del suo territorio. Per questi motivi, dal 1990 la Comunità aiuta finanziariamente gli Stati membri in base a programmi nazionali di investimenti a fini di controllo delle attività di pesca.

Grazie a questo regime finanziario, disciplinato consecutivamente dalle decisioni 89/631 [11], 95/527 [12] e 2001/431 [13], gli Stati membri hanno indubbiamente migliorato le loro strutture di controllo e la qualificazione dei loro ispettori, come risulta dalle conclusioni delle varie relazioni valutative della Commissione sull'attuazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri, preziosa fonte di utili informazioni che consentono di valutare le strutture di controllo esistenti e i risultati ottenuti da ciascuno Stato membro nell'espletamento delle proprie funzioni di controllo. La più recente di tali relazioni, concernente gli anni 1996/1999, attesta (alla pagina 7) che "si è riusciti a ridurre la mancanza di mezzi di ispezione e di sorveglianza in mare nelle acque comunitarie... I contributi finanziari comunitari hanno considerevolmente facilitato le procedure di acquisizione e di ammodernamento delle attrezzature di ispezione e di controllo... [Tuttavia], nonostante gli innegabili progressi compiuti, permangono alcune carenze: ciò è dovuto in generale al fatto che i mezzi a disposizione delle autorità nazionali e le misure da esse adottate non rispondono adeguatamente alla necessità di creare un sistema globale di controllo" [14].

[11] GU L 364 del 14.12.1989.

[12] GU L 301 del 14.12.1995.

[13] GU L 154 del 9.6.2001.

[14] COM(2001) 526.

Una valutazione analoga, evidenziante gli effetti positivi ma anche la necessità di ulteriori progressi, compare nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della decisione 89/631 [15] e nella relazione del maggio 2000, elaborata da un consulente privato per conto della Commissione, sulla valutazione della partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di controllo e di sorveglianza degli Stati membri, che si riferisce in particolare alla decisione 95/527. Nella seconda di queste due relazioni si conclude che, benché alcuni obiettivi siano stati raggiunti, "data la responsabilità incombente agli Stati membri nell'ambito della politica comune della pesca, è auspicabile che la partecipazione finanziaria della Comunità sia mantenuta al fine di garantire un'adeguata protezione delle risorse alieutiche comunitarie" (pag. 53).

[15] COM(1995) 268.

E' attualmente disponibile, anche se per il momento solo in forma di progetto di relazione finale, una valutazione ex post della decisione 2001/431 [16] ad opera di un consulente privato, abbinata ad un'analisi (anch'essa ancora allo stadio di progetto), effettuata dallo stesso consulente, delle informazioni trasmesse dagli Stati membri sull'inventario e sull'uso dei mezzi di controllo, in riferimento alla decisione 2001/431 [17]. La maggior parte degli elementi di analisi della presente nota sono tratti da questi documenti.

[16] Valutazione della partecipazione finanziaria della Comunità all'applicazione dei sistemi di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della PCP (FISH/2002/12). La versione finale sarà pronta in autunno.

[17] FISH/2002/10

Infine, nel giugno 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul rispetto delle norme della PCP e ha stabilito una graduatoria in merito, portata a conoscenza del pubblico tramite il sito web della Commissione [18]. Questo documento denuncia le carenze manifestate dagli Stati membri nell'adempimento dell'obbligo di garantire un'applicazione efficace, equa ed uniforme delle norme della PCP. Esso ribadisce, nelle sue conclusioni, che un'attuazione mediocre delle norme della PCP inficia le misure di conservazione, che rappresentano una componente essenziale della PCP. Il documento sottolinea inoltre che la mancanza di uniformità per quanto riguarda le procedure e le sanzioni comporta una disparità di condizioni in materia di controllo ed esecuzione che, a sua volta, può indurre a comportamenti contrari agli interessi della Comunità. Non vi è dubbio, quindi, che senza ulteriori investimenti in materiale e formazione, il sistema di controllo degli Stati membri non potrà raggiungere il livello richiesto dalla normativa comunitaria.

[18] COM(2003) 344.

Inoltre, non va dimenticato che il 1° maggio 2004 la Comunità accoglie i nuovi Stati membri. Di questi, sette sono interessati, in varia misura, dalle attività alieutiche. Secondo le informazioni disponibili [19], nei primi tempi questi paesi avranno difficoltà a mettersi al passo con i requisiti dettati dalla normativa comunitaria in materia di controllo. Un contributo finanziario sarà quindi più che benvenuto per favorire e accelerare il processo di adeguamento in questo campo.

[19] Le missioni esplorative sono tuttora in corso. Si può tuttavia desumere un primo scorcio dai rapporti di missione [cfr. note DG/FISH n. 24178 (Polonia), n. 24134 (Estonia) e n. 24034 (Cipro)].

Giova altresì rilevare che, dal 1° gennaio 2005, la legislazione comunitaria [20] fa obbligo ad ogni peschereccio di lunghezza superiore a 15 metri fuori tutto, battente bandiera di uno Stato membro attuale o futuro dell'Unione europea, di dotarsi di dispositivi che ne consentano la localizzazione da parte dei centri di controllo per la pesca. Simili dispositivi sono stati finora installati a bordo dei pescherecci comunitari di lunghezza superiore a 24 metri [21], grazie ad un'ingente partecipazione finanziaria della Comunità. Senza un aiuto pecuniario, indubbiamente i pescatori sarebbero stati oltremodo riluttanti a sottomettersi a quest'obbligo. Di conseguenza, se la Comunità ritiene che questo dispositivo sia uno strumento essenziale di controllo, deve essere previsto un aiuto anche per i pescherecci più piccoli. Le cifre sono indicate in dettaglio nel capitolo Stanziamenti.

[20] Regolamento 2371/2002, articolo 22.

[21] Tranne i pescherecci esonerati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 2847/93.

2. Obiettivi

Le principali conclusioni desumibili dalle relazioni e dalle analisi summenzionate si possono riassumere come segue:

(a) per quanto riguarda l'acquisto e l'ammodernamento di velivoli e navi pattuglia, che rappresenta di gran lunga la voce di spesa più consistente [22], particolarmente in considerazione del costo unitario, gli Stati membri hanno accresciuto notevolmente il loro potenziale e, tranne alcune eccezioni, dispongono attualmente di una dotazione sufficiente rispetto alla flotta peschereccia e alle sue caratteristiche, alla ZEE e alla quantità di catture sbarcate [23].

[22] Pari al 74% della partecipazione finanziaria totale della Comunità nel periodo 1995/2000 (cfr. rapporto Nautilus, pag. 27). Nel quadro del regime attuale, questa percentuale è scesa a meno del 60% (dato provvisorio).

[23] « Gli Stati membri e la Comunità hanno speso per questo tipo di dotazione circa la metà dei fondi stanziati. Ciò non sembra sproporzionato, considerando il costo di queste voci. Benché sussistano disparità tra gli indicatori di capacità degli Stati membri (il che denota la necessità di ulteriori erogazioni), tali disparità sono attribuibili solo a pochi Stati membri.» (Relazione FISH/2002/12, pag. 103).

Inoltre, l'uso dei sistemi di controllo a distanza, come l'SCP, e la sua progettata estensione ad altri 6000 pescherecci (senza contare i paesi aderenti) riducono la necessità di perlustrare vaste zone di fondali di pesca, poiché i velivoli e le navi pattuglia possono essere immediatamente guidati verso i bersagli dai centri di controllo per la pesca.

La situazione è tuttavia diversa in alcuni dei paesi aderenti, nei quali l'inventario della capacità amministrativa ha rivelato lacune che occorre colmare con l'acquisto di velivoli e imbarcazioni, anche se l'esatto fabbisogno potrà essere determinato soltanto quando questi paesi avranno notificato i loro programmi di controllo;

(b) l'acquisto e l'installazione a bordo delle navi da pesca di dispositivi di localizzazione dei pescherecci (DLP), grazie ai quali i centri di controllo per la pesca possono sorvegliare le navi a distanza mediante il sistema di controllo dei pescherecci (SCP), hanno dato risultati molto positivi e, dal 1° gennaio 2000, tutti i pescherecci comunitari di lunghezza superiore a 24 metri - eccetto quelli esonerati [24] - sono stati dotati di simili dispositivi. Ciò è stato possibile grazie alla partecipazione finanziaria della Comunità, che ha concesso un contributo per ciascun dispositivo installato, in base ad un'aliquota mediamente pari al 50% del costo (la Comunità ha rimborsato tra i 4000 e i 2900 euro per unità, secondo gli stanziamenti disponibili in bilancio da un esercizio all'altro).

[24] Cfr. articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 2847/93. I dispositivi di localizzazione saranno comunque installati anche a bordo di questi pescherecci, poiché le esenzioni non sono più valide.

Il regolamento 2371/2002 del Consiglio impone, dal 1° gennaio 2005, l'obbligo di dotare di DLP tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri. Ciò significa che ne saranno provviste circa 6000 navi da pesca (senza contare le flotte dei paesi aderenti) [25]. Secondo le stime più attendibili, i pescherecci dei paesi aderenti che devono essere ancora attrezzati sono all'incirca un migliaio.

[25] Nel 2003 è stato erogato un contributo comunitario per l'installazione di DLP a bordo di circa 4000 navi.

L'SCP ha mostrato un buon rendimento economico, in quanto consente di gestire in modo più efficiente la sorveglianza aerea e navale [26]. Esso rappresenta anche un valido incentivo per i pescatori ad ottemperare alle norme della PCP, grazie al fatto che la posizione della nave è trasmessa praticamente in tempo reale e può essere registrata a fini amministrativi [27];

[26] « Sembra che, almeno per alcuni Stati membri, l'accertamento delle infrazioni sia stato nettamente stimolato dall'azione combinata dell'SCP e dei sistemi di sorveglianza, per cui andrebbe ulteriormente incoraggiata la messa a punto di sistemi integrati basati sull'SCP » (Relazione FISH/2002/12, pag. 103).

[27] Il costo di ogni trasmissione di dati varia secondo l'emittente, ma è comunque inferiore a 1EUR e tende ancora a ribassare.

(c) gli Stati membri si sono ampiamente avvalsi della partecipazione finanziaria della Comunità per dotarsi di tecnologie dell'informazione aggiornate e allestire reti TI [28]. Ciò ha consentito loro di raccogliere, elaborare, registrare e recuperare dati sulle attività di pesca in modo molto più rapido ed efficiente. I centri periferici possono comunicare con la sede centrale per mezzo di reti sicure. Anche i servizi della Comunità preposti alla gestione dei contingenti e dello sforzo di pesca hanno beneficiato della migliore qualità e disponibilità dei dati. Infatti, ora i dati arrivano tempestivamente e nel debito formato, sicché nel 2003 è stato possibile, per esempio, pubblicare le cifre definitive delle catture dell'anno precedente otto mesi prima del solito.

[28] L'aliquota della partecipazione comunitaria è stata del 19% nel periodo 1995-2000 (rapporto Nautilus, pag. 27). La percentuale rimane praticamente la stessa anche nell'attuale regime.

L'esperienza dimostra che, in generale, gli Stati membri sono attualmente in grado di espletare le funzioni amministrative in modo efficiente. La Comunità dovrebbe quindi stanziare per questa azione un importo più modesto (dal momento che il costo di rinnovo dell'apparecchiatura TI è a carico degli Stati membri). Si presentano tuttavia tre eccezioni rilevanti:

l'estensione dell'SCP a numerosi altri pescherecci (e il raddoppio dei messaggi proposto dalla Commissione) richiederà un adattamento dell'attrezzatura dei centri di controllo per la pesca, affinché questi siano in grado di elaborare, registrare e recuperare debitamente tutti i dati;

l'introduzione, nel 2004, al termine della fase sperimentale, della trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca (come dichiarazioni di cattura o dello sforzo di pesca) e dei dispositivi di localizzazione dei pescherecci richiederà la presenza di nuovi strumenti TI a bordo dei pescherecci (apparecchi trasmittenti elettronici, libro di bordo informatizzato) e presso i centri di controllo per la pesca (sia per la trasmissione elettronica dei dati che per i DLP);

i centri di controllo per la pesca dei nuovi paesi aderenti dovranno essere in grado di uniformarsi ai sistemi operativi degli altri centri, onde evitare possibili scappatoie nel sistema di controllo comunitario. Saranno quindi necessari investimenti in apparecchiatura informatica e reti TI;

(d) le moderne tecnologie di controllo sono in costante evoluzione. Per poterle valutare e favorirne l'introduzione, la Comunità ha finanziato progetti pilota inerenti alle attività di pesca, ad un'aliquota superiore al 50% dei costi sostenuti. Giova ricordare che lo stesso SCP è stato introdotto per la prima volta a seguito di progetti pilota. Sarebbe auspicabile proseguire questa azione nei prossimi anni, dato che probabilmente verranno concepite nuove tecnologie per il controllo delle attività di pesca (per esempio al fine di accertare se un peschereccio sta pescando o pesando le catture a bordo);

(e) tutte le analisi e le relazioni sopra menzionate sottolineano il ruolo essenziale dei programmi di formazione e di scambio di funzionari competenti per il controllo, l'ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca [29]. Queste azioni si sono infatti dimostrate estremamente proficue dal punto di vista di una migliore qualità del controllo, come testimonia, tra l'altro, il numero crescente di infrazioni sanzionate in sede giudiziaria [30]. Altrettanto importante è il fatto di allacciare buoni rapporti di collaborazione tra funzionari dei vari Stati membri, con la possibilità di condurre campagne di controllo coordinate, che a loro volta costituiscono la premessa per azioni più complesse ed elaborate di controllo in mare da parte di un'équipe internazionale di ispettori.

[29] « Un contributo del 50% per la formazione sembra ragionevole e, a giudicare dall'esperienza italiana, può risultare estremamente proficuo. Ne raccomandiamo il proseguimento. » (Relazione FISH/202/12, pag. 103).

[30] L'esperienza scozzese rappresenta un esempio particolarmente riuscito di formazione specializzata in materie giuridiche per gli ispettori della pesca.

La Commissione ha espresso l'intenzione di sostenere risolutamente tali iniziative, che essa considera come l'embrione del futuro ispettorato comune della pesca preannunciato dalla comunicazione sulla riforma della PCP (calendario) [31]. Questa azione è quindi considerata prioritaria anche per il nuovo periodo di validità del regime. Gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute per la formazione, ma non nella misura auspicata dalla Commissione, la quale intende perciò incoraggiare un ricorso massiccio da parte degli Stati membri ai finanziamenti disponibili per l'addestramento dei nuovi funzionari, la riqualificazione periodica e gli scambi di ispettori. Va rilevato che l'introduzione di nuove tecnologie e la messa in rete di molteplici basi di dati richiedono competenze specialistiche che possono essere acquisite soltanto con un'apposita formazione. Si capisce inoltre che i programmi di formazione saranno particolarmente utili e necessari per i funzionari dei paesi aderenti;

[31] COM(2002) 181. Cfr. anche la "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP"(COM(2003)130, in particolare punto 9 dell'azione.

(f) l'analisi costi/benefici e la valutazione generale della spesa sostenuta dalle autorità competenti per il controllo, l'ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca rappresentano un mezzo per individuare le modalità di controllo economicamente più convenienti e misurare l'impegno finanziario assunto da ciascuno Stato membro per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria. Purtroppo, solo pochi Stati membri hanno deciso di intraprendere una simile analisi. La Commissione cercherà di convincere gli Stati membri attuali e futuri ad avvalersi di questa azione, per la quale si possono ottenere finanziamenti comunitari, dal momento che i risultati presentano un interesse comune;

(g) nessun investimento è stato finora realizzato per l'attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori. Ciò è dovuto al fatto che erano sovvenzionabili soltanto piani sperimentali adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca, ma non ne è stato programmato nessuno. La Commissione intende mantenere questa azione, ma senza più vincolarla a piani d'ispezione o di osservatori adottati dalle ORP. In effetti, l'imbarco di osservatori a bordo dei pescherecci con compiti di registrazione e segnalazione delle attività del peschereccio è considerato utile dalla Commissione per favorire il rispetto della normativa quando altri sistemi risultino inadeguati (per esempio divieto di rigetto, riduzione delle catture accessorie o delle catture di specie non bersaglio, impiego di attrezzi proibiti) [32]. Gli osservatori possono anche intervenire nel quadro di piani di ricostituzione degli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza [33]. Una funzione analoga possono svolgere anche i piani d'ispezione.

[32] Cfr. COM(2002) 181.

[33] Cfr. articolo 5 del regolamento 2371/2002.

In entrambi i casi, la partecipazione finanziaria è limitata ai progetti pilota. Quando un piano non è più attuato in via sperimentale, gli Stati membri devono assumerne il costo a proprio carico;

(h) l'esperienza insegna che i pescatori ed altri soggetti coinvolti nelle attività di controllo, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, non sono pienamente consapevoli della necessità di rispettare le misure di conservazione per garantire uno sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse naturali [34]. Al fine di sensibilizzare maggiormente tutti gli interessati a questo aspetto fondamentale, la Commissione propone di finanziare iniziative quali seminari e sussidi mediali in materia. La Commissione intende invitare gli Stati membri a lanciare iniziative del genere, possibilmente in collaborazione con gli operatori del settore e con le autorità esecutive. Le organizzazioni dei consumatori possono svolgere un ruolo importante nel convincere i consumatori ad acquistare solo pesce catturato secondo le regole di una pesca responsabile e sostenibile. Anch'esse devono quindi essere associate, per quanto possibile, a tali iniziative.

[34] Cfr. le conclusioni delle relazioni della Commissione sulle infrazioni gravi (COM(2001)650 e (2002)687).

3. Opzioni

Sin dall'esordio del presente regime nel 1990, la Comunità partecipa finanziariamente agli investimenti nel settore del controllo delle attività di pesca rimborsando agli Stati membri le spese sostenute. L'aliquota di rimborso varia dal 35% al 100% dei costi reali ammissibili.

Questa forma di intervento è stata ritenuta la più idonea in quanto la maggior parte degli Stati membri si mostra poco propensa a destinare fondi a questo ramo di attività, considerato di importanza trascurabile rispetto ad altri settori dell'economia nazionale. Infatti, tranne alcune eccezioni, il contributo della pesca al PNL non è tale da giustificare, in termini puramente economici, un esborso pubblico in questo campo. Tuttavia, come abbiamo osservato, è nel comune interesse che le attività di pesca vengano controllate sia all'interno che all'esterno della ZEE europea, dato che gli stessi fondali di pesca sono sfruttati da pescherecci battenti bandiera di diversi Stati e la Comunità, dal canto suo, ha il dovere di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

Nel momento in cui presentano una domanda di partecipazione finanziaria, gli Stati membri sono costretti ad iscrivere nel bilancio nazionale gli stanziamenti corrispondenti al contributo comunitario. Poiché il programma di controllo è di competenza delle autorità nazionali, queste sono le uniche beneficiarie dell'aiuto. Beninteso, le uniche autorità ammesse a beneficiare dell'aiuto sono quelle responsabili del controllo delle attività di pesca.

Va altresì precisato che i Fondi strutturali non sono abilitati ad intervenire in questo campo, eccetto per le spese d'installazione dei dispositivi di localizzazione a bordo dei pescherecci [35]. Nell'ambito dei regimi precedenti, come anche di quello attuale, sono state applicate aliquote differenziate di partecipazione comunitaria. Ora è previsto di semplificare il regime fissando un'unica aliquota pari ad un massimo del 50% dei costi reali, con tre eccezioni:

[35] Per il momento nessuno Stato membro si è avvalso di questa possibilità.

per i progetti pilota e le iniziative di sensibilizzazione, il rimborso può raggiungere il 100%, in quanto occorrono iniziative risolute, atte a produrre effetto a breve termine;

per i DLP, il rimborso può superare il 50% per unità installata, senza però raggiungere il 100%, in modo da contenere i costi;

per i velivoli e le imbarcazioni da ricognizione, il rimborso non può superare il 35% dei costi ed è limitato ai nuovi Stati membri che entrano a far parte dell'Unione il 1° maggio 2004. Pertanto, anche se i costi sono molto elevati, occorre tener presente che, secondo recenti constatazioni, gli attuali Stati membri appaiono sufficientemente attrezzati.

4. Impatto e possibili indicatori

Lo scopo generale del regime di controllo è di assecondare la politica di conservazione perseguita dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri nel quadro della PCP. Le misure di conservazione possono raggiungere il loro scopo solo se le disposizioni sono rispettate dalla grande maggioranza degli operatori economici. E' ovvio che, senza un efficiente sistema di controllo applicato in maniera ineccepibile nell'insieme della Comunità, non è possibile obbligare i pescatori ed altri operatori a rispettare le norme, tenuto conto in particolare della situazione economica strutturale del settore e della concorrenza tra pescatori sugli stessi fondali di pesca.

E' quindi della massima importanza che gli Stati membri allochino congrue risorse all'attività di controllo. La Comunità sgrava gli Stati membri da una parte dell'onere finanziario e promuove l'introduzione di quegli strumenti di controllo che giudica più opportuni.

Inoltre, quando un sistema di controllo è considerato efficiente dagli stessi operatori interessati, esso produce un effetto dissuasivo sui potenziali trasgressori. In un mondo ideale, l'assenza di infrazioni sarebbe segno di perfetto funzionamento del sistema. Nella realtà, però, il numero di infrazioni constatate dalle autorità nazionali rappresenta un valido indicatore dell'efficienza dei controlli. Pertanto, il numero di infrazioni riscontrate in un certo periodo può essere assunto come indicatore dell'impatto del regime. Un numero elevato di infrazioni può essere considerato indice di controllo efficiente. Al contrario, poche infrazioni rilevate in un determinato periodo, specialmente in un paese con un'importante industria peschereccia, denotano un'esecuzione carente. La relazione annuale sulle infrazioni gravi fornisce un quadro della situazione.

Un altro indicatore di un'amministrazione efficiente è costituito dalla percentuale di procedure ultimate rispetto a quelle avviate. Confrontando le cifre nell'arco di più anni consecutivi, è possibile valutare se l'efficienza tenda ad aumentare o a diminuire, tenendo debitamente conto dell'effetto dissuasivo summenzionato.

Possono essere utilizzati come indicatori anche il numero di ispezioni in mare o nei porti oppure il numero di avvistamenti registrati dagli aerei di ricognizione, in confronto al numero di ispettori in azione e al numero di ore di pattugliamento o di volo, da un lato, e al numero di infrazioni constatate, dall'altro. Combinando insieme questi indicatori, si può ottenere una misura indicativa dell'impatto degli investimenti in attrezzatura, telerilevamento e formazione.

Le risorse marine vengono gestite tramite l'assegnazione di contingenti di pesca agli Stati membri. Se non si registrano superamenti dei contingenti, significa che questi sono gestiti correttamente. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri dispongono di sistemi informatici capaci di raccogliere dati dai diversi punti di sbarco disseminati lungo la costa e di elaborarli, convertirli e trasmetterli in modo rapido e sicuro ai destinatari, tra cui i servizi della Commissione.

La variazione del numero di catture eccessive può servire da indicatore per valutare l'impatto degli investimenti in apparecchiature e reti TI, osservatori e formazione. Per i progetti pilota si prenderà come indicatore la fattibilità, mentre le analisi costi/benefici saranno valutate in base ai risultati ottenuti.

Un indicatore generale può essere la variazione dello stato degli stock sottoposti a particolari misure di gestione.

5. Procedure di verifica e di valutazione dei rischi

Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione il loro piano di controllo delle attività di pesca, indicando per quali azioni essi richiedono la partecipazione finanziaria della Comunità. I servizi della Commissione esaminano la richiesta alla luce degli obiettivi fissati e dei criteri di ammissibilità delle azioni. La Commissione, sentito il parere del comitato di gestione, adotta una decisione con la quale stabilisce l'importo massimo del contributo concesso. Al momento di presentare le domande di rimborso, gli Stati membri verificano e certificano (mediante apposita dichiarazione firmata) che le spese sono state sostenute conformemente alla condizione generale statuita dalla decisione del Consiglio e alle condizioni specifiche eventualmente stabilite dalla decisione della Commissione che fissa l'importo della partecipazione finanziaria.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad informare regolarmente la Commissione dell'uso che essi fanno dei finanziamenti comunitari. La Commissione può anche chiedere agli Stati membri di effettuare controlli in loco dei progetti, o può decidere di farli effettuare da propri funzionari.

Qualsiasi somma indebitamente versata è rimborsata alla Commissione, maggiorata degli interessi. Va precisato che la Commissione rimborsa agli Stati membri unicamente le fatture pagate dalle amministrazioni nazionali. Finora non si sono mai verificate irregolarità in sede di rimborso.

Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione dei rispettivi programmi, indicando eventuali variazioni apportate al programma e stimando l'impatto degli investimenti effettuati sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza. Nel 2006 dovrà essere presentata una valutazione globale e conclusiva dell'intero programma 2001-2005.

La Commissione redigerà allora una relazione sull'esito del regime, che presenterà nel 2007 al Parlamento europeo e al Consiglio. Questa valutazione finale si servirà dei suddetti indicatori per misurare l'impatto del regime.

6. Valore aggiunto dell'intervento comunitario

Come è chiaramente affermato [36], gli Stati membri controllano le attività esercitate nell'ambito della PCP nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da navi comunitarie battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini. Essi sono responsabili dell'invio di osservatori a bordo dei pescherecci e dell'adozione delle decisioni appropriate, compreso il divieto di attività di pesca.

[36] Cfr. articolo 23, paragrafo 2 del regolamento 2371/2002.

Tuttavia, senza una costante pressione e sorveglianza da parte della Commissione, gli Stati membri probabilmente non adempirebbero ai loro obblighi secondo i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria. Del resto, senza adeguati incentivi, sarebbe difficile ottenere progressi sulla via dell'instaurazione di un efficiente sistema di controllo nell'insieme della Comunità, soprattutto quando si tratta di sperimentare e introdurre nuove e costose tecnologie.

Alla luce dell'esperienza e delle raccomandazioni formulate nelle suddette relazioni, sembra comprovato che l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine possa essere raggiunto efficacemente soltanto con un sostegno finanziario che consenta di effettuare gli investimenti necessari, accompagnato da una supervisione permanente dei sistemi di controllo nazionali ad opera dei servizi della Commissione.

7. Esperienza acquisita e prospettive

L'interesse della Comunità a rafforzare il controllo delle attività di pesca ha indotto la Commissione ad adottare sin dal 1978 una serie di disposizioni che prevedono una partecipazione finanziaria alle spese degli Stati membri. La prima decisione del Consiglio in materia, adottata nel 1978, riguardava misure a sostegno delle attività della Danimarca e dell'Irlanda. Essa è stata sostituita nel 1987 da una nuova decisione con cui si concedeva un contributo finanziario a tutti gli Stati membri per sviluppare il loro potenziale e la loro capacità di controllo, ispezione e sorveglianza in particolari ambiti. Non esistono valutazioni di questi regimi.

Successivamente, la decisione 89/631 ha istituito un quadro per la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri, con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro da erogare nell'arco del quinquennio 1991-1995.

Un nuovo programma quinquennale per il periodo 1996-2000 è stato adottato con la decisione 95/527 del Consiglio. Esso metteva a disposizione 205 milioni di euro nel quadro di una disciplina simile alla precedente.

Infine, il Consiglio ha adottato la decisione 2001/431, che scade alla fine del 2003 e che istituisce un programma triennale (2001-2003) dotato di 105 milioni di euro.

Alla luce dell'esperienza acquisita e delle conclusioni della relazione valutativa ex post, si può affermare che, in generale, i finanziamenti sono stati utilizzati per cercare di colmare le principali lacune (in termini di media UE [37]) di ciascuno Stato membro. Nonostante gli sforzi compiuti, le disparità tra gli Stati membri in fatto di capacità di controllo non sono state completamente eliminate, per cui vi sarebbe ancora spazio per ulteriori investimenti [38].

[37] Il consulente ha calcolato la media UE in base ai dati comunicati dagli Stati membri ai sensi della decisione 2001/431. La media così ottenuta ha, naturalmente, un valore puramente relativo.

[38] Relazione FISH/2002/12, pagg. 101-102.

Benché la valutazione sia fortemente influenzata dalle singole strategie di controllo, ispezione e sorveglianza adottate dagli Stati membri, le quali sono a loro volta condizionate dalle caratteristiche della flotta, dall'estensione dei fondali di pesca, dalla quantità e dal valore degli sbarchi, si può nondimeno affermare quanto segue:

- per quanto riguarda la dotazione di velivoli e navi pattuglia, gli Stati membri si trovano ormai in condizioni di parità, eccettuati il Regno Unito e la Spagna. Non sembra tuttavia necessario aiutare questi Stati a potenziare la loro dotazione, in quanto tale carenza può essere facilmente colmata estendendo la copertura del telerilevamento;

- tutti gli Stati membri hanno perfezionato notevolmente i loro sistemi e le loro reti TI. Il rimanente fabbisogno riguarda il potenziamento dei sistemi per far fronte al considerevole aumento della quantità di dati (conseguente al raddoppio sia del numero di pescherecci che dei messaggi), nonché l'intensificazione dei collegamenti con gli uffici periferici, le navi pattuglia e gli aerei, gli altri Stati membri e i servizi della Commissione. E' inoltre raccomandata l'introduzione di un sistema di trasmissione elettronica, che consentirebbe di effettuare un controllo di qualità sui dati man mano che vengono trasmessi dagli Stati membri, per cui, in caso di errore, gli operatori non avrebbero altra scelta che correggerlo immediatamente in tempo reale, prima della trasmissione. Ciò consentirebbe anche alla Commissione di risparmiare sui costi amministrativi;

- l'SCP è in funzione in tutti gli Stati membri, ma dal 1° gennaio 2005 sarà esteso ai pescherecci di oltre 15 metri. I nuovi Stati aderenti si adegueranno a partire dal 1° maggio 2004;

- la formazione si è dimostrata estremamente proficua e continuerà ad essere sovvenzionata, particolarmente negli Stati membri che non si sono ancora avvalsi pienamente di questa possibilità. Ciascuno Stato membro dovrebbe prevedere per i propri ispettori una riqualificazione periodica e un perfezionamento in discipline giuridiche. I paesi aderenti istituiranno appositi corsi di approfondimento della normativa comunitaria;

- per stare al passo con l'innovazione nel campo delle tecnologie di controllo, la Comunità continuerà a finanziare progetti pilota. Si ricorderà che l'SCP è stato inizialmente sperimentato negli anni '90 come progetto pilota;

- l'analisi costi/benefici delle attività di controllo non ha ancora dato risultati, pur rappresentando un importante strumento di valutazione. Gli Stati membri sono pertanto invitati ad elaborare progetti specifici in materia.

8. Durata

La decisione 2001/431 è stata prorogata di soli tre anni, fino al 31 dicembre 2003, in modo che il Consiglio possa decidere sulla futura partecipazione finanziaria in funzione della riforma della PCP.

Tenuto conto del tenore della riforma e delle esigenze dei paesi aderenti, alcuni dei quali sono interessati dal settore alieutico, si è ritenuto opportuno prorogare ulteriormente il regime finanziario in questione.

Quanto alla durata di questa nuova proroga, va presa in considerazione la proposta della Commissione di istituire una struttura ispettiva comune, incaricata di mettere insieme i mezzi di ispezione e di sorveglianza nazionali al fine di organizzarne l'impiego coordinato a beneficio di tutti gli Stati membri o, se necessario, acquisire nuovi mezzi [39]. Poiché questa struttura, che si farà carico di tutta una serie di attività in materia di controllo, ispezione e sorveglianza, dovrebbe entrare in funzione nel 2006, sembra indicato prorogare il regime finanziario soltanto fino al 31 dicembre 2005, cioè per altri due anni.

[39] Cfr. COM(2003) 130.

9. Valutazioni previste

Gli Stati membri presenteranno annualmente una relazione intermedia, che consentirà alla Commissione di valutare l'attuazione dei programmi di controllo nazionali ed intervenire eventualmente per riorientare gli investimenti programmati, secondo le necessità.

Entro il 31 dicembre 2006, gli Stati membri devono stendere una relazione finale. Quest'ultima dovrà permettere di effettuare una valutazione ex post completa del regime, che la Commissione presenterà l'anno seguente al Parlamento europeo e al Consiglio.

In materia di controllo, non è facile quantificare i risultati, specialmente nel breve periodo. Con questa iniziativa si vuole innanzitutto promuovere una "mentalità di controllo" tra i soggetti operanti nel settore della pesca, nell'intento di addivenire ad un'osservanza incondizionata delle norme della PCP. Senza un controllo efficace, le norme in materia di conservazione rimangono lettera morta; d'altra parte, senza una volontà di aderire alle norme, qualsiasi controllo è destinato al fallimento.

10. Stanziamenti

Oltre ad adeguare l'aliquota della partecipazione finanziaria per tener conto dell'esperienza acquisita e delle raccomandazioni formulate nella valutazione ex post, la ripartizione delle spese preventivate tra le diverse azioni rispecchia l'ordine di priorità stabilito dalla Commissione. Una quota relativamente alta rispetto ai costi è pertanto allocata alle azioni relative all'attrezzatura informatica e alle reti TI, ai DLP e alla formazione.

5.1. Modalità di attuazione

Gestione diretta da parte della Commissione tramite personale di ruolo.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue deve essere esplicitato mediante la ripartizione nella tabella 6.2)

6.1.1. Intervento finanziario

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) [40]

[40] Per ulteriori informazioni, si veda la nota esplicativa distinta.

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi assegnati alla DG responsabile della gestione, nel quadro della procedura di allocazione.

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

1 Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

>SPAZIO PER TABELLA>

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Modalità di controllo

Sono stati definiti appositi indicatori, descritti al punto 5.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

Come esposto esaurientemente al punto 5, gli Stati membri presentano relazioni intermedie annuali e una relazione finale entro il 31 dicembre 2006. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

9. MISURE ANTIFRODE

Gli Stati membri verificano e certificano che le spese di cui viene chiesto il rimborso sono state sostenute conformemente alle disposizioni della decisione. Se la Commissione giudica che la domanda di rimborso non risponde alle condizioni prescritte, essa rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese di cui trattasi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione da essa richiesta e tengono a disposizione della Commissione i documenti giustificativi per almeno cinque anni a decorrere dalla data del rimborso.

Verifiche ex post possono essere effettuate da funzionari della Commissione o con la partecipazione di questi ultimi.

In caso di irregolarità, qualsiasi somma indebitamente versata è rimborsata alla Commissione, maggiorata degli interessi.