52003PC0682

Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1.1.2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonchè i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni /* COM/2003/0682 def. */


Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua a decorrere dal 1.1.2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonchè i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE (Sintesi della relazione Eurostat)

1. PREAMBOLO

Conformemente all'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio il 29 settembre 2003, l'adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2003 sulla base del metodo attuale deve eccezionalmente applicarsi a decorrere dall'1.1.2004.

La Commissione ha pertanto preparato una proposta [1] di regolamento che proroga l'allegato XI fino al 30 giugno 2004. In attesa dell'adozione di tale proroga, la proposta allegata si fonda sugli articoli 64 e 65 dello statuto.

[1] COM (2003)612

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto, il Consiglio procede annualmente all'esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità sulla base di una relazione presentata dalla Commissione.

Questa relazione stabilisce i diversi parametri ai quali ci si deve riferire per l'esame annuale e, in particolare, l'evoluzione del costo della vita per Bruxelles (indice comune e indice Bruxelles-capitale), l'evoluzione del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali (indicatore specifico) e le parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.

I calcoli di questa proposta si basano sui risultati della proposta COM (2003) 580 e rettificano dell'1% le retribuzioni e le pensioni.

2. EVOLUZIONE DEL POTERE D'ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI NAZIONALI

2.1. Indicatore specifico

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri Eurostat ha determinato l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali nei dodici mesi precedenti l'1.7.2003 per ciascuno degli Stati membri e per categoria di funzionari.

L'indicatore specifico, che misura l'evoluzione reale netta delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali per il periodo di 12 mesi precedente l'1.7.2003, è pari al 1,1 %.

Gli andamenti dei singoli Stati membri sono riportati nella tabella A.

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2.1. Indicatori di controllo

A titolo di indicatori di controllo Eurostat presenta l'evoluzione in termini reali, pro capite, della massa salariale nell'insieme delle amministrazioni pubbliche 2,7 % e nelle amministrazioni centrali 2,5 %.

Questi indicatori sono raffrontati all'indicatore specifico, reale, lordo di 1,1 %.

3. EVOLUZIONE DEL COSTO DELLA VITA PER BRUXELLES

L'indice comune che misura l'evoluzione del costo della vita a Bruxelles per i dodici mesi precedenti l'1.7.2003, calcolato dall'Eurostat, è pari a 102,3. Per lo stesso periodo, l'indice belga relativo alla sua componente Bruxelles-capitale è pari a 102,1.

4. PARITÀ ECONOMICHE (articolo 1, paragrafo 3, dell'allegato XI)

Le parità economiche che stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto all'1.7.2003 fra la città di riferimento Bruxelles e le altre sedi di servizio sono indicate nella tabella B.

L'evoluzione del costo della vita nel corso del periodo di riferimento compreso fra le date d'effetto delle parità economiche (colonna 4) è derivata indirettamente dal prodotto fra l'indice comune di Bruxelles e la variazione della parità economica della sede considerata.

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1. ADEGUAMENTO INTERMEDIO

Una prima compensazione del costo della vita è stata decisa dal Consiglio [2] per il periodo di riferimento dell'ultimo semestre 2002, con effetto dall'1.1.2003, per i paesi qui di seguito menzionati:

[2] il ...

- senza oggetto

L'adeguamento da operare a titolo dell'evoluzione del costo della vita tiene quindi conto dell'adeguamento intermedio per questi paesi.

2. ADEGUAMENTO PROPOSTO

È previsto un adeguamento delle retribuzioni a decorrere dal 1.1.2004 in funzione dell'evoluzione del costo della vita registrato in ciascuna delle sedi di servizio nel corso del periodo di riferimento.

Poiché la componente Bruxelles capitale dell'indice belga presenta un'evoluzione del 2,1 % e l'indice comune è pari al 2,3 % sul periodo 1.7.2002-1.7.2003, il coefficiente d'aumento a titolo del costo della vita da incorporare nella tabella degli stipendi per Bruxelles è quindi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato XI dello statuto, del 2,3 % (25 % x 2,1 % + 75 % x 2,3 %).

L'evoluzione del potere d'acquisto dei funzionari delle amministrazioni centrali, constatata negli Stati membri nel corso del periodo dall'1.7.2002 all'1.7.2003 ed espressa dall'indicatore specifico, è del 1,1 %.

Ne risulta in totale un adeguamento nominale netto del 3,4 %(102,3x 101,1/100) delle retribuzioni per i funzionari in servizio a Bruxelles e Lussemburgo.

Per le altre sedi di servizio, gli adeguamenti derivano indirettamente dal risultato di questo adeguamento e dalla variazione della parità economica.

Per il presente esame la data d'effetto è l'1.1.2004 per tutte le sedi di servizio salvo quelle di seguito menzionate:

- senza oggetto

3. Evoluzione cumulata delle retribuzioni dei funzionari nazionali e comunitari

Dal luglio 1990 sino al luglio 2002 l'evoluzione cumulata del potere d'acquisto dei funzionari nazionali è stata pari allo 2,0%, evoluzione che il metodo ha corrispondentemente ripercosso sulle retribuzioni dei funzionari comunitari.

In pratica, se a questa evoluzione si aggiunge l'aumento del costo della vita a Bruxelles del 28,1%, si ottiene un adeguamento cumulato della retribuzione del 30,7% sino al luglio 2002.

Tra il luglio 2002 e il luglio 2003 la variazione del potere d'acquisto dei funzionari nazionali è stata pari allo 1,1%.

Il risultato rappresenterà quindi un'evoluzione cumulata del potere d'acquisto pari allo 3,1% [3] per i funzionari comunitari in 13 anni di applicazione del metodo 1991.

[3] Senza tener conto della diminuzione del potere d'acquisto dovuta al contributo temporaneo.

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4. COEFFICIENTI CORRETTORI

a) Incorporando nella tabella degli stipendi il valore dell'adeguamento riguardante Bruxelles per il periodo 1.7.2002-1.7.2003 (3,4 %), i coefficienti correttori per Bruxelles/Lussemburgo sono riportati a livello 100.

I coefficienti correttori applicabili alle altre sedi di servizio sono determinati direttamente dai rapporti fra le parità economiche calcolate dall'Eurostat e i tassi di cambio applicabili all'1.7.2003. Al tempo stesso, in conformità dell'articolo 63 dello statuto, i tassi di cambio sono aggiornati (Tabella C).

b) Nel corso del 2004 il Consiglio potrebbe decidere la fissazione di nuovi coefficienti correttori, che potrebbero avere effetto retroattivo all'1.7.2004.

I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2004 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base dell'esercizio 2003.

In tal caso, si dovrà procedere o al versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o al ricupero dell'indebito versato fino a tale data, in caso di diminuzione.

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Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua a decorrere dal 1.1.2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonchè i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [4] e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom,) n. ... [5], in particolare gli articoli 63, 64, 65, e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

[4] GU n. L 56 del 4.3.68, pag. 1.

[5] GU ...del ..., pag. 1

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU C [...]

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio il 29 settembre 2003, l'adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2003 sulla base del metodo attuale deve eccezionalmente applicarsi a decorrere dall'1.1.2004. La Commissione ha pertanto preparato una proposta [7] di regolamento che proroga l'allegato XI fino al 30 giugno 2004.

[7] COM (2003)612

(2) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2003.

(3) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2004 potrebbe comportare entro il 31 dicembre 2004 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 2004.

(4) I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2004 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.

(5) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2004.

(6) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1.1.2004:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

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b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 186,14 EUR è sostituito dall'importo di 192,47 EUR,

- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 239,71 EUR è sostituito dall'importo di 247,86 EUR,

- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 428,22 EUR è sostituito dall'importo di 442,78 EUR,

- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 214,22 EUR è sostituito dall'importo di 221,50 EUR.

Articolo 2

Con effetto al 1.1.2004, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

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Articolo 3

Con effetto al 1.1.2004, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 115,51 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;

- a 177,10 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1.1.2004 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1.1.2004, la data "1° luglio 2002" figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data "1° luglio 2003".

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 2003 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue: - senza oggetto

2. Con effetto al 1.1.2004 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

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3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi [8] restano applicabili.

[8] GU n. L 191 del 22.7.88, pag. 1.

4. Questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 2004, che fissasse nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 2004. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2004, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto. L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2004.

Articolo 7

Con effetto al 1.1.2004, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

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Articolo 8

Con effetto al 1.1.2004 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 [9], sono fissate a 334,82, 505,36, 552,55,e 753,31 EUR.

[9] Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni. (GU n. L 38 del 13.2.76, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU n. L 124 del 13.5.87, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n°... (GU n. ... del ..., pag. 1).

Articolo 9

Con effetto al 1.1.2004, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 [10], si applica il coefficiente 4,833264.

[10] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4.3.68, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. ... (GU n. ... del ..., pag. 1).

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

Previsione dell'incidenza di bilancio, su 12 mesi, dovuta all'adeguamento annuo delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e altri agenti.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

L'effetto per l'esercizio 2003 è nullo in quanto eccezionalmente non è prevista alcuna retroattività.

I calcoli di questa proposta si basano sui risultati della proposta COM (2003) 580 e rettificano dell'1% le retribuzioni e le pensioni.