Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune /* COM/2003/0664 def. - CNS 2003/0258 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. INTRODUZIONE L'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea comporta delle norme in materia di ingresso, soggiorno di breve durata e circolazione dei cittadini di paesi terzi, in particolare agli articoli 5, 20 e 23 della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Tali disposizioni prevedono che i cittadini di paesi terzi, entrati regolarmente nel territorio degli Stati membri, e fintantoché soddisfano le condizioni richieste a tal fine, hanno diritto di soggiornare all'interno dello spazio Schengen per una durata massima di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso. È d'altra parte previsto che i cittadini di paesi terzi che non soddisfino più le condizioni per beneficiare di questo diritto di soggiorno debbano lasciare immediatamente il territorio degli Stati membri. Dall'insieme di queste disposizioni deriva la necessità di procedere al controllo delle date in cui un cittadino di un paese terzo ha attraversato le frontiere esterne degli Stati membri, per calcolare la durata totale del soggiorno e per poter verificare se la sua situazione è regolare rispetto a tale condizione. Il Manuale comune prevede, al punto 2.1. della parte II, l'apposizione di timbri, con la data e l'indicazione del valico di frontiera interessato, sui documenti di viaggio che consentono ai cittadini di paesi terzi l'attraversamento delle frontiere esterne. Queste disposizioni stabiliscono che sui documenti di viaggio di tutti i cittadini di paesi terzi, tranne qualche caso eccezionale esplicitamente menzionato, deve essere apposto un timbro al momento dell'ingresso nello spazio Schengen, e ciò indipendentemente dal fatto che tali persone siano soggette o esenti dall'obbligo del visto. Queste stesse disposizioni sono invece meno rigide quanto all'obbligo del timbro sui documenti di viaggio al momento dell'uscita. Solo il punto 2.1.2. fa in effetti riferimento all'apposizione di un timbro di uscita, e solo per i documenti che contengono un visto per più ingressi con una durata totale del soggiorno limitata. Inoltre, il punto 1.3.5. della parte II del Manuale comune, in base all'articolo 6, lettera e) della Convenzione, prevede la possibilità di uno snellimento dei controlli alle frontiere terrestri per circostanze particolari, legate in particolare all'intensità del traffico. Viene indicato che in tali circostanze i funzionari responsabili devono dare la priorità ai controlli della circolazione in ingresso rispetto ai controlli su quella in uscita. 2. PERCHÉ UNA NUOVA PROPOSTA LEGISLATIVA E CON QUALE CONTENUTO? L'ambiguità delle disposizioni dell'acquis di Schengen in questo campo ha portato a procedure divergenti negli Stati membri. Nel corso delle visite di valutazione Schengen e dei dibattiti in seno ai gruppi e alle istanze competenti del Consiglio è stato in effetti constatato che in moltissimi casi i cittadini di paesi terzi entrano legalmente nello spazio Schengen senza che sul loro documento di viaggio venga apposto alcun timbro d'ingresso al momento dell'attraversamento della frontiera esterna. Questo avviene ad esempio: - quando, in certi aeroporti, per alcune specifiche nazionalità non è prevista l'apposizione del timbro sul documento di viaggio in virtù del debole rischio di immigrazione illegale rappresentato da tali nazionalità; - quando a certe frontiere esterne terrestri, per evitare lunghe file d'attesa, vengono introdotti regolarmente snellimenti nei controlli; - quando i controlli sono affidati a squadre mobili a bordo di treni, e queste non hanno la possibilità di controllare i documenti di tutti i passeggeri. La situazione descritta consente difficilmente di controllare l'osservanza delle condizioni relative al soggiorno di breve durata da parte dei cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio degli Stati membri. Per questo motivo è apparso necessario, da un lato, chiarire le norme esistenti in materia di apposizione dei timbri sui documenti di viaggio, e, dall'altro, stabilire in quali condizioni l'assenza del timbro d'ingresso sui documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi può far presumere l'irregolarità del soggiorno. Nel contesto dell'armonizzazione e del rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e della lotta contro l'immigrazione illegale, il Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 19 dicembre 2002 ha adottato delle conclusioni miranti all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini stranieri al momento dei controlli effettuati ai valichi delle frontiere esterne. A tal fine ha invitato la Commissione a riflettere su proposte che potrebbero portare a un'armonizzazione delle prassi per l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio - anche nella prospettiva dell'allargamento -, e a esaminare le conseguenze della mancanza di timbri d'ingresso sui documenti di viaggio, compresa la questione della presunzione di soggiorno irregolare. In risposta a questo invito la Commissione ha proposto al Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 27 e 28 febbraio 2003 un insieme di misure concrete da adottarsi gradualmente in modo da tenere conto di eventuali difficoltà pratiche d'adeguamento da parte dei servizi nazionali. Fra queste misure, che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare nell'insieme, la Commissione ha indicato l'esigenza di stabilire con un regolamento comunitario gli obblighi degli Stati membri in materia di apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi in occasione dell'attraversamento delle frontiere esterne, a partire dal 1° maggio 2004, e di definire le conseguenze della mancanza del timbro d'ingresso su tali documenti. Parallelamente, le caratteristiche di sicurezza dei timbri uniformi di ingresso e di uscita utilizzati dagli Stati membri ai valichi delle frontiere esterne, risultanti dalle conclusioni del Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 5 e 6 giugno 2003, costituiscono una misura che garantisce il controllo dell'autenticità dei timbri apposti sui documenti di viaggio dei cittadini dei paesi terzi, permettendo di presumere in base ad essi che l'ingresso nel territorio sia avvenuto legalmente. La presente iniziativa è diretta a dare forma concreta all'obbligo di apposizione dei timbri da parte degli Stati membri ora che ricorrono le condizioni per attenuare le difficoltà pratiche sopra menzionate, e questo grazie al fatto che sono già state adottate, o saranno adottate a breve termine, diverse misure in materia di gestione delle frontiere esterne che potranno permettere una maggiore fluidità nei controlli dei viaggiatori. L'obbligo, ad esempio, per gli Stati membri, di predisporre alle frontiere delle corsie separate, e debitamente segnalate, in funzione del tipo di controllo cui sono soggetti in linea di massima i viaggiatori a seconda della loro nazionalità, e le norme in materia di piccolo traffico di frontiera, renderanno più agevole l'attuazione dell'obbligo di apposizione dei timbri sui documenti di viaggio. Inoltre, a partire dal 1° maggio 2004, la proporzione di cittadini di paesi terzi che attraverseranno, in particolare, le frontiere terrestri, diminuirà considerevolmente per l'adesione dei nuovi Stati membri, i cui cittadini diventeranno a pieno titolo cittadini dell'Unione europea. Vi saranno quindi meno documenti di viaggio da timbrare a queste frontiere. A seguito degli orientamenti adottati dal Consiglio, l'iniziativa in oggetto è presentata anticipatamente rispetto alla rielaborazione del Manuale comune, e questo in virtù della sua importanza intrinseca e del calendario delle nuove adesioni. La rielaborazione del Manuale comune costituisce in effetti un'operazione necessariamente complessa che richiede lavori preparatori e negoziati la cui durata è ancora difficile da prevedere. Il fatto che le due questioni siano affrontate separatamente non pregiudica la loro stretta complementarità né la necessità di tenerne conto al momento dell'adozione di ogni nuovo testo. La priorità accordata al presente regolamento trova inoltre giustificazione nel fatto che alcuni Stati membri, in assenza del timbro d'ingresso sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi, traggono già le loro conseguenze e riconducono tali cittadini alla frontiera. L'obbligo di apposizione sistematica dei timbri previsto dal presente regolamento non costituisce in alcun caso una nuova condizione per l'ingresso, il soggiorno di breve durata o la circolazione dei cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri. Esso mira invece a rafforzare gli strumenti a disposizione degli Stati membri per controllare l'osservanza della condizione relativa alla durata del soggiorno breve. La sua attuazione richiederà da parte degli Stati membri sforzi logistici non indifferenti, cosa che giustifica il fatto che l'obbligo di apposizione sistematica dei timbri sia stabilito per il momento solo nell'ambito dei controlli d'ingresso. In seguito sarà tuttavia necessario prendere in considerazione, in funzione della valutazione dell'impatto del regolamento, l'opportunità di prevedere lo stesso obbligo per i controlli all'uscita. L'osservanza dell'obbligo di apposizione dei timbri e le conseguenze - per quanto riguarda la valutazione della legalità del soggiorno - derivanti dall'assenza del timbro sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi impongono una revisione delle condizioni a cui possono essere adottate misure di snellimento dei controlli delle persone alle frontiere esterne. Misure di questo tipo non potranno più essere prese se non in circostanze eccezionali e impreviste, che richiedono un'azione immediata da parte delle autorità competenti. Lo Stato membro interessato dovrà informarne il Consiglio e la Commissione il più rapidamente possibile: questa notificazione servirà a verificare la veridicità dell'eventuale dichiarazione della persona che, fermata per la mancanza del timbro sul suo documento di viaggio, affermi di avere attraversato la frontiera in un momento in cui erano state adottate tali misure di snellimento dei controlli. In ogni caso, i cittadini dei paesi terzi devono essere avvertiti delle difficoltà che potranno incontrare successivamente per giustificare la regolarità della durata del loro soggiorno sul territorio degli Stati membri, se il loro documento di viaggio non reca il timbro d'ingresso indicante la data del loro arrivo su tale territorio. Essi dovranno inoltre poter domandare espressamente, ed ottenere, l'apposizione del timbro sul loro documento di viaggio anche in caso d'applicazione di una misura di snellimento dei controlli alle frontiere esterne. 3. BASE GIURIDICA Nella sua decisione (1999/436/CE) del 20 maggio 1999 che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, il Consiglio ha individuato nell'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE la base giuridica appropriata dei trattati per le disposizioni del capitolo "Passaggio delle frontiere esterne". Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di condizioni di ingresso, soggiorno di breve durata e circolazione dei cittadini di paesi terzi previste in tale capitolo. Tenuto conto di quanto precede, risulta opportuno prendere come base giuridica del presente regolamento l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE. 4. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ L'articolo 5 del trattato CE stabilisce che "[l']azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato". Per raggiungere l'obiettivo delle proposte e per attuarle nel modo più efficace, la forma dell'azione comunitaria deve essere la più semplice possibile. La presente proposta di regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Essa è diretta a precisare gli obblighi già esistenti per gli Stati membri in materia di apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Per la sua stessa natura, questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso un'azione comunitaria. In effetti, azioni esclusivamente nazionali non potrebbero portare a stabilire norme d'applicazione in tutti gli Stati membri. In questo contesto lo strumento scelto è un regolamento, per assicurare un'attuazione armonizzata degli obblighi che esso comporta senza lasciare margini di valutazione agli Stati membri. 5. CONSEGUENZE DERIVANTI DAI VARI PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO La base giuridica del presente regolamento rientra nel titolo IV del trattato e costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il regolamento deve pertanto essere proposto e adottato nel rispetto dei protocolli allegati al trattato di Amsterdam sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. Conseguenze derivanti da questi protocolli: Regno Unito e Irlanda Conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, "l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis". Il regolamento proposto rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell''acquis di Schengen, e alla decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano quindi all'adozione del regolamento, che non vincola detti Stati e non è ad essi applicabile. Danimarca Tenuto conto del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato CE, tale Stato non partecipa all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato CE, ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri", e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti" (ex articolo 100 C). Tuttavia, come avviene nella fattispecie, quando le proposte costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, e conformemente all'articolo 5 del protocollo, "la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno". Norvegia e Islanda Conformemente all'articolo 6, primo paragrafo, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen, il 18 maggio 1999 è stato concluso un accordo fra il Consiglio, la Norvegia e l'Islanda sull'associazione di questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. L'articolo 1 di tale accordo stabilisce che la Norvegia e l'Islanda sono associate alle attività della CE e dell'UE nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano l'allegato A (disposizioni dell'acquis di Schengen) e B (disposizioni degli atti della Comunità europea che hanno sostituito le corrispondenti disposizioni della Convenzione di Schengen o sono stati adottati in base ad essa) dell'accordo e al loro ulteriore sviluppo. In applicazione dell'articolo 2 dell'accordo, la Norvegia e l'Islanda attuano e applicano gli atti e i provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare l'acquis di Schengen integrato (allegati A e B). La proposta presentata sviluppa l'acquis di Schengen quale definito all'allegato A dell'accordo. La questione deve quindi essere esaminata in seno al "comitato misto", come prevede l'articolo 4 dell'accordo, per dare la possibilità alla Norvegia e all'Islanda "di illustrare i problemi da [esse] riscontrati riguardo a [questo] provvedimento", e di "pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che [le] riguardano e alla relativa attuazione". 6. COMMENTO DEGLI ARTICOLI Articolo 1 L'articolo 1 definisce gli obiettivi del regolamento, ossia: - stabilire l'obbligo, per gli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'ingresso alle frontiere esterne degli Stati membri; - stabilire le condizioni in cui la mancanza del timbro di ingresso sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi può dar luogo a una presunzione di soggiorno irregolare sul territorio degli Stati membri. Articolo 2 Tale articolo modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Esso modifica, al primo paragrafo, la lettera e) del paragrafo 2 dell'articolo 6 per limitare a circostanze eccezionali e impreviste, e che richiedono misure immediate, le situazioni suscettibili di giustificare uno snellimento dei controlli. Esso prevede peraltro che lo Stato membro interessato informi in merito il Consiglio e la Commissione il più rapidamente possibile. Il secondo paragrafo aggiunge un articolo 6 bis che enuncia l'obbligo di apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi in ingresso, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Il terzo paragrafo aggiunge un articolo 23 bis che, al primo paragrafo, prevede che in assenza del timbro d'ingresso sul documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo si possa presumere che la durata autorizzata per un soggiorno breve sia stata superata. Il secondo paragrafo di questo nuovo articolo prevede, per l'interessato, la possibilità di confutare la presunzione di cui al paragrafo precedente facendo valutare prove e indicazioni - di cui vengono forniti alcuni esempi - sulla durata reale del suo soggiorno. L'ultimo paragrafo dell'articolo 23 bis conferisce alle autorità nazionali competenti, nel caso in cui la presunzione non venga confutata, la possibilità di applicare le disposizioni dei paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 23. Articolo 3 Questa disposizione introduce le necessarie modifiche al Manuale comune, ai punti 1.3.5., 1.3.5.4., 2.1.1., 2.1.5. e 3.4.2.3. della parte II. Al punto 1.3.5. viene stabilito che gli snellimenti dei controlli alle frontiere terrestri possono essere applicati per circostanze eccezionali e impreviste. Ciò può accadere, ad esempio, se un grosso incidente blocca le normali vie di circolazione o se scioperi improvvisi dei trasporti internazionali provocano un afflusso di persone impossibile da controllare anche ricorrendo a tutte le risorse e a tutti i mezzi disponibili. L'introduzione del nuovo punto 1.3.5.4. serve a permettere ai cittadini di paesi terzi che lo chiedono espressamente, di ottenere l'apposizione del timbro sul loro documento di viaggio anche in caso di snellimento dei controlli. Le modifiche apportate al punto 2.1.1 precisano il principio dell'apposizione sistematica di un timbro d'ingresso e i casi in cui tale apposizione non si effettua (cittadini dell'Unione europea e altre persone che beneficiano dello stesso diritto di libera circolazione). Il punto 2.1.5. viene modificato al secondo trattino per eliminare il riferimento ai cittadini della Svizzera; vi viene inoltre aggiunto un quinto trattino per esentare dall'obbligo del timbro i beneficiari del regime di piccolo traffico di frontiera. Il terzo paragrafo aggiunto al punto 3.4.2.3. estende l'obbligo di timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che lo chiedono, alle autorità di controllo localmente responsabili anche alle frontiere esterne marittime. Articolo 4 L'articolo tiene conto della necessità di garantire l'informazione corretta e adeguata delle persone interessate dal presente regolamento, ai fini di un'applicazione equa delle misure che esso comporta. Articolo 5 I paragrafi 1 e 3 sono disposizioni finali standard. Il paragrafo 2 stabilisce che il regolamento è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004, data prevista per l'adesione dei nuovi Stati membri. 2003/0258 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C del , pag. . considerando quanto segue: (1) Il Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha sollecitato un rafforzamento della cooperazione per lottare contro l'immigrazione illegale, e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure di natura operativa per garantire un livello equivalente di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne. (2) Le disposizioni della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [3], e del Manuale comune [4] riguardante l'attraversamento delle frontiere esterne mancano di chiarezza e di precisione per quanto riguarda l'obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento del passaggio di tali frontiere esterne. Esse portano di conseguenza a prassi diverse negli Stati membri e rendono difficile controllare il rispetto delle condizioni del soggiorno di breve durata di questi cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, ossia un massimo di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi. [3] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata in ultimo dalla decisione 2003/170/GAI (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27) [4] GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. (3) Il Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 27 e 28 febbraio 2003 ha accolto l'intenzione della Commissione di chiarire le norme esistenti in materia, in particolare quella di fissare in un regolamento comunitario l'obbligo, per gli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. La Commissione è stata quindi invitata a prendere le iniziative adeguate, e a prevedere inoltre le conseguenze dell'assenza del timbro d'ingresso su questi documenti. (4) Le conclusioni adottate dal Consiglio "Giustizia e Affari interni" dell'8 maggio 2003 relative all'introduzione di corsie separate, e debitamente segnalate, alle frontiere esterne, in funzione della nazionalità dei viaggiatori, così come la presentazione di una proposta volta a stabilire norme specifiche in materia di piccolo traffico di frontiera, apporteranno miglioramenti nella gestione delle frontiere esterne da parte dei servizi responsabili, cosa che permetterà di superare più facilmente le eventuali difficoltà pratiche derivanti dall'obbligo di procedere all'apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Queste misure contribuiranno inoltre a rendere del tutto eccezionale l'adozione di eventuali misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne. (5) In virtù dell'obbligo impartito agli Stati membri di procedere all'apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, e della limitazione delle circostanze in cui potranno essere adottate misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, l'assenza del timbro d'ingresso su tali documenti di viaggio può far presumere che il loro detentore si trovi in una situazione irregolare per quanto riguarda la durata del soggiorno breve. Tale presunzione deve tuttavia poter essere confutata con ogni mezzo di prova atto a dimostrare la regolarità della durata del soggiorno. (6) Occorre che gli Stati membri applichino in modo uniforme l'obbligo di apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. A tal fine è necessario stabilire una data a partire dalla quale tutti gli Stati membri dovranno ottemperare a quest'obbligo in maniera sistematica. (7) La Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune devono essere modificati di conseguenza. (8) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del citato protocollo, decide, entro un termine di sei mesi dopo che il Consiglio avrà adottato questo regolamento, se recepirlo nel diritto interno. (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen come inteso nell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [5] rientrante nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo [6]. [5] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [6] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. (10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell''acquis di Schengen [7]. Di conseguenza il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, e non è vincolato dalla sua applicazione né ad essa soggetto. [7] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43. (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [8]. Di conseguenza l'Irlanda non partecipa alla sua adozione, e non è vincolata dalla sua applicazione né ad essa soggetta. [8] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. (12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'Atto di adesione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Scopo del presente regolamento è: - stabilire l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; - stabilire le condizioni in cui la mancanza del timbro di ingresso sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi può far presumere che il soggiorno di breve durata di tali cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri abbia superato la durata autorizzata. Articolo 2 La Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen è modificata come segue: 1. All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente: "e) Se per circostanze eccezionali e impreviste, che richiedono misure immediate, non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita. Lo Stato membro interessato informa in merito il Consiglio e la Commissione il più rapidamente possibile." 2. È inserito il seguente articolo 6 bis: "Articolo 6 bis Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso." 3. È inserito il seguente articolo 23 bis: "Articolo 23 bis: " 1. Se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che vi sia inosservanza della condizione applicabile relativa al soggiorno di breve durata. 2. Questa presunzione può essere confutata dal cittadino del paese terzo dimostrando in qualsiasi modo che egli rispetta la condizione relativa al soggiorno di breve durata. A tal fine egli può in particolare apportare indicazioni come biglietti di viaggio, giustificativi della sua presenza all'estero o dichiarazioni ai sensi degli articoli 22 e 45. 3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono applicare le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5." Articolo 3 La parte II del Manuale comune è modificata come segue: 1. Il punto 1.3.5. è sostituito dal testo seguente: "In circostanze eccezionali e impreviste i controlli alle frontiere terrestri possono essere snelliti. Queste circostanze ricorrono quando eventi imprevisti provocano un'intensità del traffico che rende eccessivi i tempi di attesa per raggiungere i posti di controllo, sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale." 2. È aggiunto il seguente punto 1.3.5.4.: "Anche in caso di snellimento dei controlli, i funzionari locali responsabili dei controlli di frontiera sono tenuti a timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che lo richiedono." 3. Il punto 2.1.1. è modificato come segue: a) La frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dal testo seguente: "Al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro si appone sistematicamente un timbro:" b) Il secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente: "Non si appone un timbro d'ingresso sui documenti dei cittadini dell'Unione europea, dei cittadini dei paesi dello Spazio economico europeo, dei cittadini della Confederazione elvetica e dei cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'Unione, che esercitano il loro diritto di libera circolazione." 4. Il punto 2.1.5. è modificato come segue: a) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera dei cittadini di Andorra, di Malta, di Monaco e di San Marino," b) viene aggiunto il seguente quinto trattino: "- nel caso di persone che beneficiano del regime di piccolo traffico di frontiera." 5. Al punto 3.4.2.3., è aggiunto il terzo paragrafo seguente: "Anche in caso di snellimento dei controlli, gli agenti responsabili sono tenuti a procedere conformemente al punto 1.3.5.4." Articolo 4 Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per informare i cittadini dei paesi terzi dell'applicazione del presente regolamento. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente