52003PC0639

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamenta e del regolamento (CE) n. 976/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi {SEC(2003)1170} /* COM/2003/0639 def. - COD 2003/0250 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamenta e del regolamento (CE) n. 976/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi {SEC(2003)1170}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Per creare la base giuridica necessaria alle azioni esterne di promozione dei diritti umani e dei principi democratici nonché all'utilizzo dei fondi stanziati al capitolo B7-7 del bilancio, il 29 aprile 1999 il Consiglio ha adottato, sulla base dell'articolo 130 W (ora articolo 179) e 235 (ora articolo 308) del trattato che istituisce la Comunità europea, due regolamenti [1] che stabiliscono le modalità e le condizioni di attuazione delle azioni comunitarie a sostegno dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi terzi. Nel 1994 è stata istituita, su iniziativa del Parlamento europeo, la linea di bilancio B7-7 intitolata Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (IEDDU), che riunisce tutte le linee di bilancio relative specificamente ai diritti umani. La validità di entrambi i regolamenti termina il 31 dicembre 2004.

[1] Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, GU L 120 dell'8.5.1999, pag.1; Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi, GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8.

2. Basandosi sull'articolo 179, paragrafo 1 del trattato CE [2], che prevede misure nel campo della cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo, e sull'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato CE [3], che prevede azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, il proposto regolamento di modificazione è inteso ad assicurare la continuità della base giuridica e del quadro finanziario fino alla fine del 2006 per le azioni che difendono e promuovono i diritti umani e i principi democratici nei paesi in via di sviluppo e in paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo e sono finanziate sulla linea di bilancio B7-7 (ormai 19.04 "Diritti umani e democratizzazione"). Il regolamento proposto modifica i regolamenti (CE) nn. 975/1999 e 976/1999 del Consiglio. Per garantire la necessaria coerenza, i due regolamenti sono modificati da un unico regolamento, soggetto alla procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE.

[2] Ex articolo 130 W del trattato CE che è alla base del regolamento (CE) 975/1999 del Consiglio.

[3] Il regolamento (CE) 976/1999 del Consiglio si basava originariamente sull'articolo 235 del trattato CE.

3. La Commissione, appoggiata dal comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia istituito a norma dei regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999 del Consiglio, ritiene che detti regolamenti si siano dimostrati strumenti giuridici idonei ad attuare il sostegno tecnico e finanziario della Comunità alle attività a favore dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi terzi nel perseguimento degli obiettivi globali in questo campo. I regolamenti hanno inoltre agevolato la messa a punto di una programmazione mirata e di procedure di attuazione affinate. La Commissione e il comitato per i diritti umani e la democrazia sono pertanto del parere che non sia attualmente necessaria una grande revisione dei regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999 del Consiglio. Tuttavia, sarà rafforzato il ruolo del comitato nelle questioni di programmazione e sarà migliorato il suo funzionamento.

4. La proposta di prorogare il periodo di validità dei regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999 del Consiglio è stata oggetto di una valutazione d'impatto estesa (VIE) [4] (SEC(2003)1170). La VIE conferma che i regolamenti in questione sono adeguati e che la scelta strategica sulla quale si fondano è appropriata.

[4] Cfr. comunicazione della Commissione in materia di Valutazione d'impatto, COM(2002)276 definitivo.

Le valutazioni svolte in passato di elementi dei programmi IEDDU riconoscono in generale che la Comunità ha dato un contributo positivo alla tutela dei diritti umani e allo sviluppo dei processi democratici in paesi terzi. Si giunge a questa conclusione tenendo in considerazione non solo che è di per sé difficile valutare l'impatto delle attività che promuovono i diritti umani e la democrazia, ma anche che il sostegno IEDDU rappresenta solo un modesto fattore d'incidenza sulla situazione relativa ai diritti umani e alla democrazia nei paesi destinatari, date le dimensioni ridotte dei fondi disponibili rispetto all'entità dei problemi e la portata della partecipazione di altri donatori. Inoltre, gli effetti dei progetti relativi ai diritti umani e alla democratizzazione divengono spesso visibili solo a medio e lungo termine.

La VIE rileva in particolare che il sostegno IEDDU ha avuto un significativo impatto positivo sullo sviluppo delle capacità delle ONG attive nel campo dei diritti dell'uomo e delle organizzazioni della società civile. L'incidenza dei microprogetti è considerata di gran lunga più importante di quanto la portata finanziaria di questo strumento lascerebbe supporre. Il successo delle missioni di osservazione e delle azioni di assistenza in occasione delle elezioni accresce la fiducia nel e la trasparenza del processo elettorale democratico nei paesi beneficiari. La VIE conclude che l'impatto complessivo della politica comunitaria è stato in passato sensibilmente positivo e che il miglioramento della programmazione e delle procedure di attuazione potrà accrescerlo in futuro.

Nel giugno 2003 è stata condotta un'indagine tra i beneficiari dell'iniziativa IEDDU e le parti interessate dei paesi terzi nella quale si chiedeva agli interpellati se reputavano l'assistenza fornita nel quadro dell'iniziativa pertinente, efficace e incisiva. Il 45% delle organizzazioni che hanno risposto si è espressa a favore della continuazione di IEDDU senza modifiche e il 55% ha propugnato una continuazione associata a miglioramenti della programmazione e delle procedure di attuazione.

5. La vie espone possibili alternative politiche all'iniziativa IEDDU, ma le esclude a causa della loro impraticabilità. Il particolare "valore aggiunto" dell'opzione politica prescelta rispetto ad altri strumenti comunitari e al sostegno di altri donatori è determinante.

6. Le modifiche prolungano il periodo di validità dei regolamenti 975/1999 e 976/1999 di due anni, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006. In conformità del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [5], gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione devono comprendere una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma per tutta la sua durata. Per preservare la coerenza, si propone di inserire un riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale anche nel regolamento 976/1999, che non è soggetto alla procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE.

[5] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

7. Tra gli emendamenti proposti vi sono adeguamenti delle misure necessarie all'attuazione dei regolamenti 975/1999 e 976/1999 in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6], degli orientamenti per la riforma dell'aiuto esterno della Commissione e del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [7]. Determinate modifiche delle disposizioni dei regolamenti in questione relative alle procedure di attuazione degli aiuti erano necessarie per adeguare i dispositivi di selezione degli osservatori elettorali e dei membri del nucleo centrale nelle azioni comunitarie di osservazione di elezioni al nuovo regolamento finanziario.

[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[7] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Conformemente ai criteri fissati nella suddetta decisione del Consiglio, il comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia, previsto nei regolamenti 975/1999 e 976/1999, delibererà conformemente alla procedura di gestione stabilita all'articolo 4 della decisione del Consiglio.

8. In base all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo dei lavori del comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia relativi all'attuazione del regolamento 975/1999. Ai sensi dell'articolo 8 della stessa decisione, il Parlamento europeo può rivolgersi alla Commissione con una risoluzione motivata, qualora ritenga che una misura proposta ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento 975/1999. Per preservare la coerenza, tali disposizioni si applicano anche all'attuazione del regolamento 976/1999.

9. Negli orientamenti per la riforma dell'aiuto esterno la Commissione raccomanda che il contributo dei comitati si concentri sulla fase di programmazione piuttosto che su progetti specifici. È infatti nella fase di programmazione che vanno affrontate le questioni politiche e strategiche decisive. Pertanto, il comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia sarà consultato sui programmi pluriennali e sugli aggiornamenti annuali della programmazione nonché sul programma di lavoro annuale definito in conformità dell'articolo 110, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Il parere del comitato sul programma di lavoro annuale copre tutti i progetti e i programmi in esso indicati.

10. La semplificazione del contesto nel quale hanno luogo la consultazione sui programmi pluriennali e sugli aggiornamenti annuali e l'approvazione dei programmi di lavoro annuali dovrebbe determinare una sensibile riduzione del numero di decisioni di finanziamento approvate dal comitato e adottate dalla Commissione, liberando in tal modo risorse da riassegnare a compiti prioritari quali l'assicurazione di una fornitura efficace e tempestiva dell'assistenza esterna.

11. Si propone pertanto che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino l'annessa proposta di regolamento.

2003/0250 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamenta e del regolamento (CE) n. 976/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179, paragrafo 1, e 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C...

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [9],

[9] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) L'azione della Comunità per la promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, illustrata nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'8 maggio 2001 intitolata "Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi" [10], deve proseguire oltre il 2004. Il regolamento n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [11] e il regolamento (CE) 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi [12] si sono dimostrati strumenti giuridici idonei ad attuare il sostegno tecnico e finanziario della Comunità alle attività a favore dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi terzi nel perseguimento degli obiettivi globali in questo campo. Poiché però la validità di detti regolamenti termina il 31 dicembre 2004, è necessario prorogarla.

[10] COM (2001)252definitivo.

[11] GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1.

[12] GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8.

(2) In base al rapporto tra gli importi di riferimento finanziario figuranti nei regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999 e gli stanziamenti indicativi per i diritti dell'uomo e la democrazia fino al 2006, nei regolamenti in questione dovrebbe essere inserita, per il periodo di proroga del programma, una dotazione finanziaria estesa ai sensi dei punti 33 e 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [13].

[13] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(3) Le disposizioni dei regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999 relative alle procedure di attuazione dell'aiuto dovrebbero essere conformate ai requisiti giuridici previsti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [14] per quanto riguarda la realizzazione delle missioni di osservazione elettorale dell'UE.

[14] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4) La tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità sono parte integrante dei regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999. In particolare, gli accordi e i contratti conclusi in applicazione di detti regolamenti devono autorizzare la Commissione ad eseguire le misure previste nel regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [15].

[15] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(5) Devono essere adottate le misure necessarie all'attuazione dei regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999, conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [16]; i regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999 devono pertanto essere modificati di conseguenza,

[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio è modificato come segue:

1) All'articolo 4, alla fine del primo paragrafo è aggiunta la frase seguente:

" In casi debitamente motivati le persone fisiche possono essere ammesse al sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento ".

2) All'articolo 5, la prima fase è sostituita dal testo seguente:

" Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità ".

3) All'articolo 7, il terzo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

" 3. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di sovvenzioni o di contratti. Nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 i membri delle missioni di osservazione elettorale dell'UE retribuiti sugli stanziamenti relativi ai diritti dell'uomo e alla democratizzazione sono selezionati in conformità di procedure stabilite dalla Commissione ".

4) All'articolo 10, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

" L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è di 134 milioni di euro ".

5) Il testo degli articoli 11 e 12 è sostituito dal testo seguente:

" Articolo 11

1. La Commissione adotta il quadro di programmazione e identificazione delle attività della Comunità.

Tale quadro consiste in particolare in

(a) programmi indicativi pluriennali e aggiornamenti annuali di tali programmi,

(b) programmi di lavoro annuali.

In situazioni particolari, possono essere approvate misure non previste nel programma di lavoro annuale.

2. La Commissione attua le azioni comunitarie di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ".

" Articolo 12

1. Gli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1 sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Qualora le modifiche dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) non superino il 20% dell'importo totale assegnato ai programmi o non cambino sostanzialmente la natura dei progetti o programmi in essi contenuti, tali modifiche sono adottate dalla Commissione, che ne informa il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

2. Fatto salvo l'articolo 14, le decisioni di finanziamento di progetti e programmi non figuranti nei programmi di lavoro annuali e relative ad un importo superiore a 1 milione di euro sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 ".

6) All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni ".

7). Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

" Articolo 17

Ogni accordo o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede espressamente che la Commissione e la Corte dei conti possano esercitare i loro poteri di controllo relativi ai documenti e alle sedi nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Si applica il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 [17] ".

[17] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

8) All'articolo 20, secondo comma, la data del "31 dicembre 2004" è sostituita con la data "31 dicembre 2006".

9) La seconde frase dell'articolo 15 è stata soppressa.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio è modificato come segue:

1) All'articolo 5, alla fine del primo paragrafo è aggiunta la frase seguente:

" In casi debitamente motivati le persone fisiche possono essere ammesse al sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento ".

2) All'articolo 6, la prima fase è sostituita dal testo seguente:

" Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità ".

3) All'articolo 8, il terzo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

"3. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di sovvenzioni o di contratti. Nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 i membri delle missioni di osservazione elettorale dell'UE retribuiti sugli stanziamenti relativi ai diritti dell'uomo e alla democratizzazione sono selezionati in conformità di procedure stabilite dalla Commissione ".

4) All'articolo 11, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

" L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è di 78 milioni di euro ".

5) Il testo degli articoli 12 e 13 è sostituito dal testo seguente:

" Articolo 12

1. La Commissione adotta il quadro di programmazione e identificazione delle attività della Comunità. Tale quadro consiste in particolare in

(a) programmi indicativi pluriennali e aggiornamenti annuali di tali programmi,

(b) programmi di lavoro annuali.

In situazioni particolari, possono essere approvate misure non previste nel programma di lavoro annuale.

2. La Commissione attua le azioni comunitarie di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ".

" Articolo 13

1. Gli strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Qualora le modifiche dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) non superino il 20% dell'importo totale assegnato ai programmi o non cambino sostanzialmente la natura dei progetti o programmi in essi contenuti, tali modifiche sono adottate dalla Commissione, che ne informa il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. Fatto salvo l'articolo 15, le decisioni di finanziamento di progetti e programmi non figuranti nei programmi di lavoro annuali e relative ad un importo superiore a 1 milione di euro sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 ".

6) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7, paragrafi 1, 2 e 4 della decisione 1999/468/CE [18] del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima decisione.

[18] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni ".

7) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 18

Ogni accordo o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede espressamente che la Commissione e la Corte dei conti possano esercitare i loro poteri di controllo relativi ai documenti e alle sedi nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Si applica il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 [19] ".

[19] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

8) All'articolo 21, secondo comma, la data del "31 dicembre 2004" è sostituita con la data "31 dicembre 2006".

9) La seconde frase dell'articolo 16 è stata soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Attuazione di azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppare e consolidare la democrazia e lo stato di diritto nonché all'obiettivo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. Linee di bilancio

- 19.04.03 (ex B7-7010) " Sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto - Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali "

- 19.04.04 (ex B7-702) " Sostegno alle attività dei tribunali penali internazionali e al Tribunale penale internazionale "

- 19.01.04.11 (ex B7-7010A) " Sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto - Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Spese di gestione amministrativa "

3. Base giuridica

Articolo 179, paragrafo 1 del trattato CE, per la modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio. La proposta è soggetta alla procedura di codecisione ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE. Articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato CE, per la modifica del regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio. La proposta è soggetta alla procedura di consultazione.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

Contribuire all'attuazione di azioni intese a sviluppare e a consolidare la democrazia, lo stato di diritto e il buon governo, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in paesi terzi. In base alla comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2001 sul Ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi, le operazioni condotte nel quadro dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (IEDDU) privilegiano quattro priorità tematiche: (i) sostegno al rafforzamento della democratizzazione, del buon governo e dello stato di diritto, (ii) attività a sostegno dell'abolizione della pena di morte, (iii) sostegno alla lotta contro la tortura e l'impunità, ai tribunali penali internazionali e al Tribunale penale internazionale e (iv) lotta contro il razzismo e la xenofobia, la discriminazione delle minoranze e delle popolazioni indigene. Il sostegno IEDDU è concentrato su un numero limitato di "paesi prioritari", ma può andare anche a progetti globali e regionali e a missioni di osservazione e assistenza per elezioni in paesi terzi selezionati.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

Le modifiche riguardano il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006. Per la continuazione delle azioni relative ai diritti umani e alla democratizzazione oltre il 2006 saranno presentate nuove proposte.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese obbligatorie/non obbligatorie

Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti differenziati/non differenziati

Stanziamenti non differenziati

5.3 Tipo di entrate previste

Non pertinente

6. Natura delle spese/entrate

- Sovvenzione al 100% : sì

- Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico e/o privato

- Abbuono di interessi : no

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)

Il costo totale dell'azione per il periodo di proroga dei regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999 del Consiglio è dato dalla somma degli importi iscritti nelle linee di bilancio interessate (cfr. punto 2) per il 2005 e il 2006. In base agli importi disponibili per ciascun anno, i servizi competenti della Commissione decidono gli impegni annuali per le azioni condotte nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi terzi, tenendo conto della programmazione pluriennale e degli aggiornamenti della programmazione annuale.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Stanziamenti di impegno milioni di EUR (a prezzi attuali)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, riunioni di esperti, ecc., comprese nella parte B

Stanziamenti di impegno milioni di EUR (a prezzi attuali)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Non pertinente

8. Disposizioni antifrode

La tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità sono parte integrante dei regolamenti (CE) 975/1999 e 976/1999 del Consiglio.

Ciascuna delle azioni IEDDU sarà controllata in ogni fase del ciclo di progetto dalla delegazione della Commissione nel paese beneficiario, nei casi di azioni IEDDU deconcentrate, e dall'Ufficio di cooperazione EuropeAid per tutte le altre azioni. I controlli terranno conto degli obblighi contrattuali, nonché dei principi dell'analisi costo/efficacia e di una sana gestione finanziaria.

Inoltre, il nuovo testo dell'articolo 17 del regolamento 975/1999 e dell'articolo 18 del regolamento 976/1999 stabilisce che ogni accordo o contratto concluso ai sensi del regolamento preveda espressamente il controllo della spesa autorizzata ai sensi dell'accordo o del contratto, la corretta esecuzione delle attività e il controllo finanziario della Commissione, in particolare dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e verifiche contabili della Corte dei conti, eseguite se necessario sul posto. Gli accordi o i contratti conclusi ai sensi dei suddetti regolamenti autorizzano la Commissione (OLAF) ad eseguire controlli e ispezioni sul posto conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 [20].

[20] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Un'attenzione particolare sarà rivolta alla natura della spesa (ammissibilità della spesa), al rispetto delle dotazioni convenute (spesa effettiva) e alla verifica delle informazioni d'appoggio e della documentazione pertinente (prova della spesa).

9. Elementi di analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Gli obiettivi specifici sono descritti nei regolamenti 975/1999 e 976/1999:

- la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, in particolare:

(a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici;

(b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali;

(c) la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo per coloro che sono oggetto di discriminazioni o che si trovano in condizioni di povertà e svantaggio, in modo da contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale;

(d) il sostegno alle minoranze etniche, religiose o linguistiche e alle popolazioni indigene;

(e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

(f) il sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo o l'aiuto al miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi in cui le persone sono private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e i maltrattamenti;

(g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;

(h) il sostegno alle azioni volte all'osservazione nel settore dei diritti dell'uomo, inclusa la formazione degli osservatori;

(i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia;

(j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali contemplate nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare la libertà di opinione, di parola e di coscienza, nonché il diritto ad utilizzare la propria lingua;

- il sostegno al processo di democratizzazione, in particolare:

(a) la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e, in particolare, il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché ad un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative; il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;

(b) la promozione della separazione dei poteri, in particolare quella dei poteri giudiziario e legislativo rispetto al potere esecutivo, e il sostegno alle riforme istituzionali;

(c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, sia sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidare le istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché a quello del rispetto dei diritti alla libertà sindacale e di riunione;

(d) la promozione di una corretta gestione pubblica, in particolare tramite il sostegno alla trasparenza nell'amministrazione e alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione;

(e) la promozione della partecipazione delle popolazioni all'iter decisionale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare mediante la promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile, alla vita economica e alla politica;

(f) il sostegno ai processi elettorali, in particolare tramite l'appoggio alle commissioni elettorali indipendenti, la concessione di un'assistenza materiale, tecnica e giuridica alla preparazione delle elezioni, tra l'altro alla compilazione delle liste elettorali, misure volte a favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali, nonché la formazione di osservatori;

(g) il sostegno alle iniziative nazionali intese a separare nettamente responsabilità civili e militari e la sensibilizzazione e la formazione del personale civile e militare al rispetto dei diritti dell'uomo;

- il sostegno alle azioni di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione intese ad appoggiare la prevenzione dei conflitti e il trattamento delle loro ripercussioni, in stretto collegamento con gli organismi competenti in materia, in particolare:

(a) il sostegno allo sviluppo di capacità, compresa l'istituzione di sistemi di allarme rapido a livello locale;

(b) il sostegno a misure di riequilibrio delle opportunità e di superamento delle divisioni fra gruppi aventi identità diverse;

(c) il sostegno alle misure atte ad agevolare la conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi, comprese le misure volte a creare fiducia in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione, ai fini della prevenzione dei conflitti e del ripristino della pace civile;

(d) la promozione del diritto internazionale umanitario e del suo rispetto da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto;

(e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui le ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché in materia di sostegno ed assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo.

9.2 Giustificazione dell'azione

Il trattato sull'Unione europea ha rafforzato l'azione della Comunità nel campo dei diritti umani e dei principi democratici precisando che la politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo contribuisce agli obiettivi generali di sviluppare e consolidare la democrazia e lo stato di diritto e all'obiettivo di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali. La politica di aiuto allo sviluppo della Comunità è incentrata sull'essere umano ed è perciò strettamente legata al beneficio di diritti e libertà fondamentali, al riconoscimento e all'applicazione di principi democratici, al consolidamento dello stato di diritto e del buon governo. Questo approccio si fonda su un dialogo aperto e costruttivo con i governi dei paesi interessati e sull'attuazione di misure positive intese a promuovere la conoscenza e l'applicazione dei diritti umani e della democrazia. Esso mira a rafforzare il collegamento tra aiuto allo sviluppo, rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, stato di diritto e buon governo.

Le azioni di cui al capitolo 19.04 sono uno dei pochi esempi di cooperazione diretta tra la Commissione e la società civile all'interno e all'esterno della Comunità. La valutazione di impatto estesa eseguita nel quadro della proposta di prorogare il periodo di validità dei regolamenti 975/1999 e 976/1999 ha confermato l'impatto complessivamente positivo del sostegno IEDDU sullo sviluppo delle capacità delle ONG attive nel campo dei diritti dell'uomo e delle organizzazioni della società civile, l'incidenza dei microprogetti, considerata di gran lunga più importante dell'entità finanziaria di questo strumento, il buon esito delle missioni di osservazione e di assistenza elettorale, che hanno accresciuto la fiducia nelle e la trasparenza delle elezioni democratiche nei paesi beneficiari.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Tutte le proposte di progetto sono valutate in termini di capacità tecnica, logistica, amministrativa e finanziaria delle organizzazioni che le presentano. In base agli indicatori di rendimento e di impatto, le valutazioni verificheranno: (i) la conformità con gli obiettivi generali della Comunità nonché del titolo e del capitolo di bilancio interessati, (ii) realizzazione degli obiettivi del progetto, (iii) rapporto costi-efficacia, (iv) qualità dell'organizzazione, (v) pertinenza con la situazione sul terreno, (vi) impatto ed effetti derivati del progetto, (vii) visibilità del contributo comunitario. Le valutazioni saranno eseguite dall'Ufficio di cooperazione EuropeAid e dalle delegazioni nei paesi prioritari. Le relazioni annuali preparate da EuropeAid riferiranno dell'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate alla linea 19.04.

10. Spese amministrative (Sezione III, parte A del bilancio) [21]

[21] I dati forniti si riferiscono all'attuazione di azioni iscritte nelle linee di bilancio 19.04.03 e 19.04.04 coperte dal regolamento (CE) 975/1999 e dal regolamento (CE) 976/1999 del Consiglio.

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisone annuale della Commissione sulla ripartizione delle risorse, tenuto conto del numero del personale impiegato e degli importi aggiuntivi autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sul numero di posti di lavoro

Il fabbisogno in termini di risorse umane ed amministrative è coperto dallo stanziamento assegnato alla DG competente nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane [22]

[22] Comprese le necessarie risorse supplementari (deconcentrazione verso le delegazioni); gli importi sono calcolati su base annuale.

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi si riferiscono alla spesa per 12 mesi.

10.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi si riferiscono alla spesa per 12 mesi.