Proposta di regolamento del Consiglio che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento /* COM/2003/0634 def. - ACC 2003/0259 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel quadro degli orientamenti stabiliti nel giugno 1994 per il periodo 1995 - 2004, alla fine del 2001 la Comunità ha adottato il regolamento n. 2501/2001 relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004. Questa data corrisponde quindi ad una duplice scadenza per l'SPG: quella degli orientamenti decennali applicabili per il periodo 1995 - 2004 e quella del suo ultimo regolamento d'applicazione per gli anni 2002-2004. 2. I nuovi orientamenti decennali e il primo dei relativi regolamenti d'applicazione sarebbero dovuti entrare in vigore il 1° gennaio 2005. Per poter rispettare tali scadenze, è necessario che la Commissione presenti la sua proposta di regolamento quest'anno affinché sia adottata entro il 2004. Poiché il contesto dell'SPG è quello stabilito dall'OMC, e vista l'impossibilità di concludere il ciclo dei negoziati multilaterali, lanciato a Doha nel novembre 2001 entro scadenze compatibili con il calendario suddetto, si propone di rinviare a una data successiva l'adozione di orientamenti per il decennio e di limitarsi a rinnovare l'attuale regolamento n. 2501/2001 per il solo 2005. 3. Il rinnovo richiede un certo numero di modifiche dell'SPG, che devono comunque rimanere compatibili con gli orientamenti decennali del 1994, vale a dire: - mantenimento del livello dell'offerta, - distinzione tra prodotti sensibili e non sensibili e conseguente modulazione tariffaria, - stabilità e prevedibilità mediante l'elaborazione di regolamenti d'applicazione pluriennali, - adeguamento annuale dell'offerta attraverso la graduazione (esclusione dei paesi/settori il cui livello di competitività non richiede più la concessione di preferenze, reinclusione nel caso contrario), - esclusione dall'SPG dei paesi con un alto livello di sviluppo, sospensione dell'SPG in caso di frodi o di pratiche sociali e commerciali sleali, - nel contesto definito dall'OMC, mantenimento degli incentivi sociali e ambientali, di un regime specifico volto a promuovere la lotta contro la produzione e il traffico di droga e di un regime speciale per i paesi meno progrediti. 4. La principale modifica proposta riguarda l'adeguamento annuale dell'offerta mediante la graduazione. La graduazione paesi/settori, in vigore dal 1996, è stata applicata per la prima volta su base annuale solo nel 2003. L'esperienza acquisita finora suggerisce di non applicare la graduazione ai paesi più piccoli, concentrandosi invece sui beneficiari più grandi. 5. Il meccanismo della graduazione può quindi essere modificato onde escludere in modo non discriminatorio tutti i paesi beneficiari che rappresentano meno dell'1% delle importazioni dei prodotti cui si applica l'SPG. In pratica, ciò permetterà di concentrare gli effetti della graduazione sui principali paesi beneficiari dell'SPG, una dozzina dei quali rappresentano la maggior parte del volume commerciale del sistema [1]. Il nuovo meccanismo non preclude eventuali altre modifiche nel quadro del nuovo regime SPG, il cui obiettivo sarà limitare le preferenze ai paesi più vulnerabili. Questa concentrazione della graduazione sui principali beneficiari dell'SPG costituisce un ritorno alle origini conformemente a quelli che erano i principi stessi della graduazione come annunciato negli orientamenti del 1994. In tali orientamenti si constatava infatti che questi paesi beneficiari avevano una posizione privilegiata nell'SPG comunitario, in parte a scapito dei paesi che avrebbero più bisogno di usufruire del sistema. [1] In base alle ultime statistiche disponibili, si è compilato il seguente elenco dei paesi « graduabili » con la prossima mandata (1° gennaio 2006 o 1° gennaio 2005 se si decidesse l'applicazione anticipata di questa nuova clausola): Cina, Russia, India, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brasile, Pakistan, Arabia saudita, Filippine, Vietnam. I principali beneficiari di questo adeguamento (paesi diventati « non graduabili ») sarebbero tutti i paesi « droga » (tranne il Pakistan), l'Argentina (che nel 2005 non beneficerà più della clausola « di crisi » introdotta nel 2003), lo Sri Lanka, l'Iran e il Kuwait. 6. La seconda modifica sostanziale riguarda le condizioni per la concessione del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori. L'esperienza acquisita via le domande presentate da alcuni paesi beneficiari dimostra che, per le loro caratteristiche specifiche, i paesi in via di sviluppo devono affrontare problemi particolari di integrazione e di applicazione delle norme sociali riconosciute a livello internazionale (norme OIL). Occorre quindi rafforzare gli incentivi propri di questo regime, che potrà essere concesso in via provvisoria riservandosi di valutare i progressi dei paesi beneficiari per quanto riguarda l'integrazione delle norme nella loro legislazione e la loro applicazione concreta. 7. Si propone altresì di sopprimere la pubblicazione annuale sulla Gazzetta ufficiale di un avviso relativo alla graduazione annuale in preparazione. Più che dare informazioni, infatti, questa pubblicazione è fonte di incertezze e di confusione, poiché riguarda paesi/settori che non saranno necessariamente « graduati » (o « degraduati ») quando la Commissione adotterà effettivamente una decisione in base ai dati statistici disponibili per gli ultimi tre anni. Anche la valutazione del regime « droga », che inizialmente era programmata per l'ultimo anno di applicazione dell'SPG (2004), dovrà essere rinviata al 2005, ultimo anno di applicazione del regime istituito dal presente regolamento. 2003/0259 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [4], [4] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) la Comunità concede dal 1971 preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate; (2) la politica commerciale comune della Comunità deve tener conto degli obiettivi della politica di sviluppo a cui deve contribuire, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo; (3) poiché i negoziati commerciali multilaterali avviati in occasione della quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio tenutasi a Doha nel novembre 2001 non si sono ancora conclusi, è troppo presto per definire gli orientamenti per l'applicazione del sistema nel periodo 2005-2014; ciò giustifica il rinnovo del sistema attuale per un altro anno, conformemente agli orientamenti contenuti nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 1° giugno 1994 [5]; [5] COM(1994) 212 def. (4) l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio [6] ha dimostrato la necessità di modificare alcune sue disposizioni; [6] GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1686/2003 della Commissione (GU L 240 del 26.9.2003, pag. 8). (5) nell'aprile 2003, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad esaminare tutte le modifiche opportune del meccanismo annuale relativo all'esclusione dei paesi/settori beneficiari per motivi connessi al loro sviluppo (graduazione), il che giustifica l'adeguamento delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 2501/2001. Occorre pertanto modificare l'articolo 12 onde evitare ripercussioni negative per i beneficiari che il modesto volume degli scambi commerciali cui si applica l'SPG rende vulnerabili a qualsiasi modifica delle preferenze tariffarie; (6) per tener conto delle caratteristiche particolari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate, occorre rafforzare gli incentivi propri del regime speciale per la tutela dei diritti dei lavoratori onde favorire l'integrazione progressiva delle norme contenute nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro; (7) occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 2501/2001, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2501/2001 è così modificato: 1) all'articolo 1, paragrafo 1, le parole "e 2004" sono sostituite da "2004 e 2005". 2) All'articolo 6, alla fine della lettera a), l'espressione "contingenti tariffari" è sostituita da "contingenti tarrifari adottati a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87". 3) L'articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Sulla base dei dati più recenti disponibili il 1° settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i settori che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 1 e 2. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, tuttavia, non si applicano ai paesi beneficiari le cui importazioni nella Comunità per almeno uno dei tre anni di cui ai paragrafi 1 e 2 rappresentano meno dell'1% delle importazioni comunitarie totali dei prodotti a cui si applica il sistema comunitario di preferenze. Analogamente, vengono ripristinate le preferenze tariffarie che erano state abolite conformemente alla colonna D dell'allegato I". b) Il paragrafo 4 è soppresso. 4) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal paragrafo seguente: "2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori può essere concesso ad un paese : (a) la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le norme delle convenzioni OIL n. 29 e n. 105 concernenti il lavoro forzato, n. 87 e n. 98 concernenti la libertà di associazione e il diritto alla negoziazione collettiva, n. 100 e n. 111 concernenti l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e di professioni e n. 138 e n. 182 concernenti il lavoro minorile e che applichi in effetti tale legislazione o (b) che si adoperi attivamente per recepire e applicare gradualmente gli elementi sostanziali di queste norme. Nel caso di cui alla lettera b), il regime può essere concesso solo per un periodo limitato. Per ottenerne l'eventuale rinnovo, il paese beneficiario deve dimostrare di aver compiuto progressi in materia. La valutazione dei progressi fatti sarà effettuata in base alle disposizioni del "memorandum d'intesa" che devono essere accettate dalle autorità del paese beneficiario." 5) All'articolo 25, paragrafo 4, la data "2004" è sostituita da "2005". 6) All'articolo 41, paragrafo 2, la data "2004" è sostituita da "2005". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente [...] SCHEDA FINANZIARIA // [...] // DATA: 9 ottobre 2003 1. // DENOMINAZIONE DELLA MISURA: Proposta di regolamento del Consiglio che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 (SPG), e che modifica detto regolamento. 2. // BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato. 3. // OBIETTIVI DELLA MISURA: Si propone di rinnovare per un anno l'attuale regolamento SPG applicabile nel periodo 2002 - 2004, in attesa che sia data veste definitiva alla « Agenda sviluppo di Doha ». OSSERVAZIONI: Il presente regolamento non dà luogo a spese supplementari per il bilancio comunitario, ma comporta una perdita di entrate doganali. Le importazioni comunitarie che hanno effettivamente beneficiato delle preferenze sono ammontate nel 2002, ultimo anno per il quale si dispone di dati, a 52,503 miliardi di euro, con un margine preferenziale medio (ponderato in base al volume degli scambi) del 4,31%. La perdita di entrate è ammontata pertanto a 2,262 miliardi di euro su un anno intero. Il progetto in questione riguarda il rinnovo per il 2005 dell'attuale regolamento n. 2501/2001 del Consiglio, applicabile nel periodo 2002-2004. Su queste basi, quindi, si può ipotizzare il mantenimento della perdita di entrate ad un massimale annuo di 2,262 miliardi di euro nel 2005. Con l'applicazione del nuovo paragrafo 3 dell'articolo 12 tale perdita aumenterebbe solo di 0,146 miliardi di euro. Questa perdita di entrate è destinata a ridursi a mano a mano che procede l'erosione tariffaria, che di fatto esclude dall'SPG i prodotti che non sono più imponibili (ad esempio, l'abolizione dei dazi doganali per i prodotti dell'industria elettronica alla fine degli anni '90 in seguito alla decisione della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Singapore nel 1996). È troppo presto, tuttavia, per definire questo adeguamento che sarà stabilito in base ai dazi doganali applicabili nel 2005, attualmente in fase di negoziato (Agenda sviluppo di Doha).