52003PC0633

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio /* COM/2003/0633 def. - CNS 2003/0251 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento del Consiglio è intesa a stabilire la percentuale della ritenuta sul premio per il raccolto 2004 destinata a finanziare il fondo comunitario del tabacco.

Questa misura è proposta a titolo transitorio in attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'OCM nel settore del tabacco greggio.

In tale contesto, il livello proposto è identico a quello fissato per il raccolto 2003, pari al 3% del premio.

2003/251 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3],

[3] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

[4] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio [5], il fondo comunitario del tabacco è finanziato mediante una ritenuta pari rispettivamente al 2% e al 3% del premio per i raccolti 2002 e 2003.

[5] GU L 215 del 30.7.1992, pag.70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) La riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, che riguarda anche il fondo comunitario del tabacco, è in via di elaborazione. La nuova normativa non dovrebbe entrare in applicazione prima del 2005. Di conseguenza, risulta indispensabile fissare la percentuale della ritenuta per il 2004 e, data la situazione di transizione, mantenerla allo stesso livello del 2003.

(3) Conformemente alle conclusioni della relazione sull'utilizzazione del fondo comunitario del tabacco [6] presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92, la ritenuta del 3% potrà coprire adeguatamente le prospettive di utilizzo del fondo.

[6] SEC(2003) XXXX.

(4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2075/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato 'fondo') finanziato mediante una ritenuta pari a:

- 2 % del premio per il raccolto 2002,

- 3 % del premio per i raccolti 2003 e 2004.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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