Proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca /* COM/2003/0607 def. - CNS 2003/0238 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Per migliorare la gestione della politica comune della pesca (PCP) nel contesto della riforma della PCP il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, prevede agli articoli 31 e 32 l'istituzione di consigli consultivi regionali. L'articolo 32 specifica che il Consiglio deciderà in merito alla creazione di un consiglio consultivo regionale. I consigli consultivi regionali offrono la possibilità di rispondere all'esigenza espressa dalle parti interessate di essere più strettamente coinvolte nell'elaborazione della PCP. L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio stabilisce alcuni principi che dovranno essere ulteriormente sviluppati in modo da avere un quadro generale di riferimento sulla cui base le parti interessate potranno procedere alla costituzione dei consigli consultivi regionali. Anche se del funzionamento dei consigli consultivi regionali saranno responsabili le parti interessate, è necessario che essi rispettino questo quadro generale di riferimento al fine di garantire nel loro complesso un approccio coerente ed equilibrato. La decisione si concentra sui principali aspetti che dovranno essere precisati a livello comunitario: la definizione delle zone da coprire, la struttura di base dei consigli consultivi regionali, la loro composizione, il loro funzionamento, la procedura di nomina dei loro membri e il loro finanziamento. Sulla base dei criteri stabiliti nella decisione le parti interessate presenteranno una domanda per la creazione di un consiglio consultivo regionale agli Stati membri interessati dal consiglio consultivo di cui trattasi e alla Commissione, per verifica e approvazione. Per poter offrire una consulenza significativa alla Commissione e agli Stati membri, i consigli consultivi regionali dovrebbero essere sufficientemente vasti per inglobare unità di gestione basate su criteri biologici. In linea con questo tipo di approccio, nell'allegato I della decisione sono elencati i consigli consultivi regionali che la Commissione propone di istituire. In questo modo si garantirà che tutte le zone di pesca facciano capo ad un consiglio consultivo regionale, evitando nel contempo che vi siano più consigli consultivi competenti per le stesse zone. Le restrizioni esistenti a livello organizzativo e finanziario rendono preferibile la creazione di un numero limitato di consigli consultivi regionali. Al tempo stesso il regolamento lascia aperta la possibilità di creare all'interno di un consiglio consultivo regionale delle sottodivisioni che coprano tipi particolari di pesca. I consigli consultivi regionali saranno inoltre chiamati a promuovere il dialogo tra i diversi settori interessati dalla PCP. La creazione di un rapporto di fiducia reciproca tra scienziati e pescatori dovrebbe certamente contribuire a migliorare la trasparenza dei pareri scientifici. Nello stabilire la struttura dei consigli consultivi regionali occorre trovare un giusto equilibrio tra l'esigenza di garantire l'efficacia del dibattito e quella di consentire la partecipazione di tutte le parti portatrici di un interesse reale. La Commissione propone che i consigli consultivi regionali siano costituiti da un'assemblea generale, che nominerà un comitato esecutivo, di dimensioni ristrette ma in cui sia garantita la rappresentanza equilibrata di tutti gli interessi toccati dalla PCP. Gli Stati membri sono i soggetti più adatti a nominare i rappresentanti delle diverse parti interessate che faranno parte dell'assemblea generale. Ai consigli consultivi regionali si potrà partecipare in qualità di membri, di osservatori o di esperti. Un altro aspetto importante è il fatto che alcune riunioni saranno pubbliche. Per evitare di ripetere lavori già svolti da altri organismi consultivi esistenti, come il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), è essenziale stabilire gli opportuni collegamenti. I consigli consultivi regionali prepareranno una relazione annuale che trasmetteranno al CCPA. Il CCPA potrà inviare un suo rappresentante alle riunioni dei consigli consultivi regionali. Parallelamente, quando vi sono questioni che interessano più consigli consultivi regionali, si prevede di coordinare i lavori dei consigli interessati nella prospettiva di adottare raccomandazioni comuni. Per quanto riguarda il finanziamento dei consigli consultivi regionali, l'obiettivo a lungo termine è quello dell'autofinanziamento. Tuttavia, per garantire la credibilità di questa nuova struttura, i consigli consultivi regionali devono ricevere adeguati finanziamenti pubblici, soprattutto nella loro fase di avviamento. I consigli consultivi regionali devono essere considerati una struttura in evoluzione che si svilupperà nel corso del tempo, sulla base dell'esperienza maturata. La Commissione propone di procedere ad un riesame tre anni dopo la loro istituzione, indicando i cambiamenti eventualmente necessari per migliorarne il funzionamento. 2003/0238 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [1] [1] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Parlamento europeo [2] [2] GU C ... del ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [3] prevede, in particolare agli articoli 31 e 32, nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali. [3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. (2) Affinché l'istituzione dei consigli consultivi regionali rispetti una certa coerenza, è opportuno che detti consigli corrispondano ad unità di gestione basate su criteri biologici e che il loro numero sia limitato, in modo che sia loro possibile offrire una consulenza significativa. (3) I consigli consultivi regionali sono organizzazioni dirette dalle parti interessate e devono quindi adattare la loro struttura alle caratteristiche specifiche delle zone di pesca e delle regioni di cui trattasi. La loro istituzione richiede nondimeno un quadro di riferimento generale. (4) Ai fini di una maggiore efficienza, occorre limitare le dimensioni dei consigli consultivi regionali, pur garantendo che in essi siano rappresentati tutti gli interessi toccati dalla politica comune della pesca. (5) È indispensabile stabilire collegamenti tra i diversi consigli consultivi regionali per evitare sovrapposizioni su questioni che risultano di comune interesse per più consigli. (6) Tenuto conto dei compiti affidati al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, rinnovato ai sensi della decisione 1999/478/CE della Commissione [4] e in seno al quale è rappresentato un ampio ventaglio di organizzazioni e di interessi europei, l'attività dei consigli consultivi regionali deve essere coordinata con quella di detto comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura. [4] GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70. (7) Per garantire che i consigli consultivi regionali siano effettivamente istituiti è indispensabile prevedere un contributo pubblico alle spese a cui essi dovranno far fronte nella loro fase di avviamento, DECIDE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni: (1) "Stato membro interessato": uno Stato membro che detiene diritti di pesca per specie regolamentate nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale; (2) "Settore della pesca": armatori, pescatori artigianali, pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili; (3) "Altri gruppi di interesse": gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi; (4) "Settore delle catture": armatori, pescatori artigianali, pescatori dipendenti e organizzazioni di produttori. Articolo 2 Istituzione di consigli consultivi regionali È istituito un consiglio consultivo regionale per ciascuna delle seguenti zone: (a) Mar Baltico (b) Mare Mediterraneo (c) Mare del Nord (d) Acque nordoccidentali (e) Acque sudoccidentali (f) Stock pelagici Le zone geografiche di competenza di ciascun consiglio consultivo regionale sono indicate nell'allegato I. Ciascun consiglio consultivo regionale può creare suddivisioni per trattare questioni concernenti specifiche zone di pesca e regioni biologiche. Articolo 3 Procedura 1. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse che desiderino lavorare nell'ambito di uno dei consigli consultivi regionali presentano una domanda in tal senso agli Stati membri interessati e alla Commissione. La domanda deve contenere: (a) una dichiarazione di obiettivi, (b) i principi operativi, (c) il regolamento interno, (d) il bilancio stimato. 2. Gli Stati membri interessati accertano se la domanda è conforme alle disposizioni contenute nella presente decisione e inviano una raccomandazione alla Commissione relativa al consiglio consultivo regionale di cui trattasi. 3. Previo esame della raccomandazione ed eventuale modifica della domanda, la Commissione adotta una decisione in cui è indicata la data a partire dalla quale il consiglio consultivo regionale comincia ad esercitare le sue funzioni. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 Struttura 1. Ogni consiglio consultivo regionale è costituito da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo. 2. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare l'attività svolta dal consiglio consultivo regionale. 3. L'assemblea generale nomina un comitato esecutivo composto da un numero di membri compreso tra dodici e diciotto. Il comitato consultivo gestisce le attività del Consiglio consultivo regionale e ne adotta le raccomandazioni e i suggerimenti. Articolo 5 Membri 1. I consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca e da altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca. 2. I membri dell'assemblea generale sono nominati di comune accordo dagli Stati membri interessati. Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte al riguardo agli Stati membri interessati. 3. Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo due terzi dei seggi sono attribuiti a rappresentanti del settore della pesca e un terzo a rappresentanti degli altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca. 4. Il comitato esecutivo deve comprendere almeno un rappresentante del settore delle catture di ciascuno Stato membro interessato. Articolo 6 Partecipazione 1. Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali sono invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi regionali in qualità di esperti. 2. Le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri interessati possono assistere alle riunioni in qualità di osservatori per esprimere i loro pareri sulle raccomandazioni o i suggerimenti che devono essere adottati dal consiglio consultivo regionale. Possono inoltre partecipare in qualità di osservatori gli Stati membri che non detengono diritti di pesca per specie regolamentate nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza del consiglio consultivo regionale ma che dichiarano un interesse in materia di pesca. 3. La Commissione può assistere alle riunioni dei consigli consultivi regionali. 4. Un rappresentante del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura può partecipare come osservatore ai consigli consultivi regionali. 5. Rappresentanti di paesi terzi che hanno un interesse in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale possono partecipare come osservatori al consiglio consultivo regionale di cui trattasi quando sono discusse questioni che li riguardano. 6. Le riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo sono pubbliche. Articolo 7 Funzionamento 1. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per la loro organizzazione. 2. Le raccomandazioni e i suggerimenti sono adottati dai membri del comitato esecutivo per quanto possibile per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni e nei suggerimenti adottati dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi. 3. Ogni consiglio consultivo regionale nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale. 4. Gli Stati membri interessati forniscono tutto l'aiuto necessario, anche sul piano logistico, per agevolare il funzionamento dei consigli consultivi regionali. Articolo 8 Coordinamento tra i consigli consultivi regionali Se una questione interessa due o più consigli consultivi regionali, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi. Articolo 9 Finanziamento 1. I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere di beneficiare di un aiuto finanziario comunitario. 2. L'aiuto comunitario all'avviamento può essere concesso per le spese di funzionamento dei consigli consultivi regionali nei primi tre anni successivi alla loro istituzione, secondo le condizioni stabilite nell'allegato II, parte I. 3. Può essere concesso un aiuto comunitario per le spese di interpretazione e di traduzione delle riunioni dei consigli consultivi regionali, secondo le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 2. Articolo 10 Relazione annuale e audit 1. Ogni consiglio consultivo regionale redige una relazione annuale sulle sue attività che trasmette alla Commissione, agli Stati membri interessati e al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione. 2. La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare un audit che sarà effettuato da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi. 3. Ogni consiglio consultivo regionale nomina un auditor certificato per il periodo durante il quale esso beneficia di un aiuto comunitario. Articolo 11 Riesame Tre anni dopo l'istituzione dei consigli consultivi regionali la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul loro funzionamento e sulla loro realizzazione. Articolo 12 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Consigli consultivi regionali di cui all'articolo 2 Denominazione dei consigli consultivi regionali // Divisioni CIEM, zone COPACE e CGPM Mar Baltico // IIIb, IIIc e IIId Mare Mediterraneo // Acque comunitarie Mare del Nord // IV, IIIa, VIId (Manica orientale) Acque nordoccidentali // V (esclusa la Va e nella Vb solo le acque comunitarie), VI, VII (escluse la VIId e la VIIe) Acque sudoccidentali // VIIe (Manica occidentale), VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zona COPACE 34.1.2 (acque intorno a Madeira e alle isole Canarie) Stock pelagici (melù, sgombro, suro, aringa dell'Atlantico) // Tutte le zone ALLEGATO II Spese sostenute dai consigli consultivi regionali Parte 1. Partecipazione alle spese di avviamento dei consigli consultivi regionali (CCR) La Commissione contribuirà in parte alle spese di funzionamento dei CCR per un periodo di tre anni a partire dal loro anno di istituzione. Per il primo anno l'importo concesso sarà limitato per ciascun CCR ad un massimo dell'85% delle spese di funzionamento previste e non potrà superare i 100 000 EUR. Per i due anni successivi il contributo sarà decrescente e in funzione della dotazione disponibile. La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una « Convenzione di sovvenzione per il funzionamento » in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione. Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei CCR consentendo loro di perseguire gli obiettivi prefissati. Sono ammissibili le seguenti spese dirette: - spese di personale (costo del personale per giorno di lavoro dedicato al progetto); - attrezzature (nuove o usate); - costi per materiali e forniture; - spese per l'invio di informazioni ai membri; - spese di viaggio e di soggiorno degli esperti scientifici che parteciperanno alle riunioni dei comitati (conformemente ai criteri stabiliti dai servizi della Commissione); - audit; - un « accantonamento per imprevisti », per un massimo del 5% delle spese dirette ammissibili. Parte 2 Assunzione delle spese di interpretazione e di traduzione La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una « Convenzione di sovvenzione dell'azione » in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore o settori politici: PESCA Attività: 1104 : GOVERNO DELLA PCP Denominazione dell'azione: Partecipazione alle spese di funzionamento dei consigli consultivi regionali e assunzione di una parte delle loro spese di interpretazione e traduzione 1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONI B2-903 (110401) Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B) : Stima delle spese per il periodo 2004-2009 = 2,278 milioni di euro in SI 2.2 Periodo di applicazione: Azione annuale 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: a) Scadenzario degli stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di supporto (SDS) ( >SPAZIO PER TABELLA> cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie |X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente | | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. | | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale. 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate |X| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura) OPPURE | | Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate: - Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria. milioni di euro (al primo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione) 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articolo 37 del Trattato CE 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Necessità di un intervento comunitario 5.1.1 Obiettivi perseguiti Uno dei principali obiettivi della riforma della politica comune della pesca (PCP) è quello di promuovere una maggiore partecipazione delle parti interessate all'elaborazione e all'attuazione di tale politica, anche a livello regionale e locale. È in questa prospettiva che il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio prevede agli articoli 31 e 32 la creazione dei consigli consultivi regionali (CCR), il cui compito essenziale sarà quello di fornire consulenza alla Commissione in materia di gestione delle risorse. Più in particolare, questi consigli potranno presentare alla Commissione e/o allo Stato membro interessato raccomandazioni, suggerimenti o pareri sulle proposte relative alle misure, quali i piani di ricostituzione, le misure tecniche o altre misure riguardanti le zone di pesca di cui trattasi. Per permettere a questi consigli di esercitare pienamente la loro funzione consultiva e di rispondere quindi ai bisogni della Commissione è indispensabile un finanziamento pubblico, senza il quale essi rischiano di non essere affatto istituiti o di non funzionare correttamente. È dunque previsto da un lato un cofinanziamento delle spese di funzionamento dei CCR sotto forma di un aiuto all'avviamento di durata triennale, avente carattere decrescente, e dall'altro l'assunzione delle spese di interpretazione e traduzione dei consigli, in considerazione della loro natura multilingue. 5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante Il Libro verde sul futuro della politica comune della pesca ha messo in evidenza il fatto che le parti interessate non si sentono sufficientemente coinvolte nell'elaborazione della PCP, il che finisce per ripercuotersi in modo negativo sul rispetto della normativa. Tale politica interessa non solo gli armatori, i marinai, le organizzazioni di produttori, trasformatori e rappresentanti del settore commerciale (aste), ma anche i gruppi di difesa dell'ambiente, il settore della pesca sportiva, gli acquacoltori, i consumatori e le reti associative femminili. Tutte queste categorie sono interessate, in maniera più o meno diretta, dallo sviluppo e dall'attuazione della PCP. È dunque importante che si ascolti e si tenga conto del loro punto di vista nell'elaborazione dei pareri che i CCR sono chiamati a formulare. Gli obiettivi generali che i CCR dovranno aiutare a raggiungere riguardano la gestione sostenibile delle risorse alieutiche, implicante un approccio basato sugli ecosistemi e sul principio di precauzione. Oltre agli obiettivi specifici dei CCR già menzionati al punto 5.1.1., occorre sottolineare la necessità di migliorare la trasparenza dei pareri scientifici, favorendo il dialogo tra esperti scientifici e pescatori. A breve termine il principale obiettivo operativo è l'istituzione di CCR dotati di regole di funzionamento trasparenti. La loro composizione deve essere rappresentativa di tutte le parti interessate e dovrebbe coprire tutte le zone di pesca dell'Unione europea poste sotto la giurisdizione di almeno due Stati membri. La Commissione presenterà ai CCR delle proposte di misure che essa intende adottare e che riguardano le zone di pesca di loro competenza. I CCR sono invitati ad esprimere pareri che la Commissione esaminerà al momento della messa a punto definitiva della proposta; se del caso, essa motiverà il suo rifiuto di tenere conto di tali pareri. La Commissione prevede inoltre che i CCR presentino di propria iniziativa raccomandazioni/suggerimenti su aspetti relativi alla gestione delle risorse nella zona di loro competenza. Essi informeranno la Commissione in merito ai problemi di attuazione delle norme comunitarie e presenteranno raccomandazioni e suggerimenti al riguardo. Sono stati individuati alcuni indicatori connessi agli obiettivi suddetti: - il numero di zone di pesca dell'Unione europea sotto la giurisdizione di almeno due Stati membri coperte da CCR in attività; - la loro composizione in termini di rappresentatività geografica e settoriale; - il tasso di partecipazione delle parti interessate, e in particolare degli esperti scientifici, ai gruppi di lavoro dei CCR; - la percentuale dei pareri ottenuti rispetto alle proposte sottoposte a consultazione (un tasso soddisfacente si aggira intorno all'80%); il numero di raccomandazioni e suggerimenti eventualmente presentati di loro iniziativa; - il numero di riunioni tenute ogni anno (sono considerate indispensabili almeno tre riunioni all'anno); - la qualità dei pareri espressi; - il totale delle spese di funzionamento annue ammissibili nei tre anni successivi alla loro istituzione. Per conseguire gli obiettivi stabiliti, sono state considerate diverse opzioni, compreso l'ampliamento del ruolo e delle funzioni del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura. Questo comitato si occupa tuttavia di questioni abbastanza generali e difficilmente può riferire sulle caratteristiche specifiche di determinate zone di pesca e/o stock ittici o rappresentare i soggetti locali/regionali che siederanno nei CCR. Occorre sottolineare che nel settore della pesca europea i CCR, grazie alla loro dimensione transnazionale, apporteranno un valore aggiunto alla qualità della consultazione. Per quanto riguarda il rapporto costi-efficacia, i CCR sono uno strumento nuovo e gli effetti attesi difficilmente potrebbero essere ottenuti ad un costo minore. D'altro canto l'aiuto all'avviamento è decrescente e copre un periodo di tre anni, al termine del quale i CCR dovrebbero autofinanziarsi. 5.1.3 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex post / 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento finanziario La dotazione totale annua sarà ripartita in due parti: una servirà a finanziare il contributo alle spese di avviamento e l'altra coprirà le spese di interpretazione e traduzione. Per calcolare gli importi annui relativi ci si è basati su una stima secondo cui nel 2004 saranno istituiti tre CCR, nel 2005 due e nel 2006 uno (vedi allegato). 5.2.1. Partecipazione alle spese di avviamento dei consigli consultivi regionali A decorrere dal loro anno di istituzione la Commissione contribuirà in parte alle spese di funzionamento per un periodo di tre anni. L'importo concesso sarà limitato per ciascun CCR ad un massimo dell'85% delle spese di funzionamento previste per il primo anno e non potrà superare i 100 000 EUR. Per i due anni successivi il contributo sarà decrescente e in funzione della dotazione disponibile. La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una « Convenzione di sovvenzione per il funzionamento » in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione. Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei CCR. Sono ammissibili le seguenti spese dirette: - spese di personale (costo del personale per giorno di lavoro dedicato al progetto); - attrezzature (nuove o usate); questi costi devono corrispondere a quelli di mercato; - costi per materiali di consumo e forniture; - spese per l'invio di informazioni ai membri; - spese di viaggio e di soggiorno degli esperti scientifici che parteciperanno alle riunioni dei comitati (conformemente ai criteri stabiliti dai servizi della Commissione); - spese di audit; - un « accantonamento per imprevisti », limitato ad un massimo del 5% delle spese dirette ammissibili. Conformemente alle norme vigenti in materia di sovvenzioni all'avviamento, i consigli consultivi regionali devono presentare la loro domanda nel corso del primo semestre del loro esercizio finanziario. 5.2.2. Assunzione delle spese di interpretazione e di traduzione Vista la natura multilinguistica dei consigli consultivi regionali e nell'intento di rispondere efficacemente ai bisogni di concertazione e di comunicazione dei loro membri, l'Unione europea assumerà le spese di interpretazione e di traduzione nel modo seguente: La dotazione annuale complessiva prevista per l'azione è stimata a 100 000 EUR per il 2004, a 166 665 EUR per il 2005 e a 200 000 EUR per gli anni successivi (vedi allegato). La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una « Convenzione di sovvenzione dell'azione » in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione. 5.3 Modalità di attuazione L'attuazione delle azioni è di esclusiva competenza della Commissione. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo diprogrammazione) (Il metodo di calcolo degli importi totali riportati nella tabella che segue deve essere deducibile dalla ripartizione che figura nella tabella 6.2.) 6 >SPAZIO PER TABELLA> .1.1 Intervento finanziario SI in milioni di euro (al terzo decimale) 6.2. Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) (Qualora siano previste più azioni, occorre fornire, sulle misure concrete da prendere per ciascuna azione, le precisazioni necessarie alla stima del volume e del costo delle realizzazioni) SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> Se necessario, spiegare il metodo di calcolo 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. (1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte. >SPAZIO PER TABELLA> Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto utilizzando la dotazione concessa alla DG responsabile della gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale. 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di controllo I servizi della Commissione faranno precisare nelle convenzioni di sovvenzione per il funzionamento l'obbligo per ciascun CCR di presentare una relazione annuale, indispensabile per procedere al pagamento finale annuale e al rinnovo della sovvenzione per l'anno successivo. Nella relazione figurerà un modello di tabella predefinito dalla Commissione in cui saranno riportati alcuni degli indicatori menzionati nella rubrica 5.1.2. La qualità dei pareri emessi dai CCR e la partecipazione di funzionari della DG FISH - come osservatori - alle riunioni dei CCR attesteranno il buon funzionamento e il livello qualitativo della consulenza fornita. 8.2 Modalità e periodicità della valutazione prevista Come previsto dall'articolo 11 del presente regolamento, la Commissione elaborerà una relazione sul funzionamento di ciascun CCR tre anni dopo la sua istituzione. Per gli anni successivi, la DG FISH si impegna a riferire sul funzionamento di ciascun CCR con periodicità triennale. 9. MISURE ANTIFRODE Per prevenire i rischi di frode, ciascun CCR dovrà designare un revisore certificato. Inoltre la Commissione può richiedere in qualsiasi momento l'audit di un CCR. Allegato della scheda finanziaria (simulazione) >SPAZIO PER TABELLA>