52003PC0594

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine (presentata dalla Commissione in forza dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2003/0594 def. - COD 2003/0047 */


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine (presentata dalla Commissione in forza dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2003/0047 (COD)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine

1. Premesse

12 marzo 2003: trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(2003) 109 definitivo - 2003/0047 (COD)].

2 settembre 2003: prima lettura del Parlamento europeo.

2. Obiettivo della proposta della Commissione

L'indagine sulle forze di lavoro costituisce una fonte essenziale di informazioni comparabili sulla partecipazione al lavoro nell'Unione europea. I risultati vengono ampiamente utilizzati e sono importanti ai fini dell'elaborazione delle politiche.

L'organizzazione dell'indagine sulle forze di lavoro nell'UE allo scopo di fornire risultati trimestrali, cosí come l'elenco delle caratteristiche dell'indagine, sono stati istituiti nel 1998 in forza del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio. Negli ultimi cinque anni il mercato del lavoro è cambiato e numerose misure sono entrate in vigore nel contesto del processo coordinato della Strategia Europea per l'Occupazione. Per seguire tali sviluppi occorre adeguare ed aggiornare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine. Vengono aggiunte sei nuove variabili e le cinque variabili sugli orari atipici vengono inserite come modulo standard, in sostituzione dell' attuale gentleman's agreement. Alcune delle nuove variabili vengono già rilevate negli Stati membri, pur non essendo ancora disponibili per tutti.

Nel 2000 sono state apportate soltanto modifiche secondarie alla codificazione delle variabili (ad esempio, aggiunta di ulteriori motivi di assenza dal lavoro; regolamento n. 1575/2000 della Commissione), anche il recente regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione si limita a miglioramenti delle variabili relative all'istruzione.

Per bilanciare l'introduzione delle nuove variabili e limitare l'onere delle risposte la proposta della Commissione é di selezionare variabili strutturali che richiedono solo un'indagine continua all'anno per calcolare medie annue. Per queste variabili, essendo sufficiente disporre di informazioni su base annuale anziché trimestrale, la raccolta di dati può essere limitata ad un sotto-campione. La ricerca di questo equilibrio fra variabili addizionali, volte a migliorare la comprensione del mercato del lavoro, e la riduzione dell'onere delle risposte, senza compromettere l'impiego dei risultati a fini di monitoraggio o analisi delle politiche, costituisce una caratteristica essenziale della proposta.

3. Opinione della Commissione sull'emendamento adottato dal Parlamento

3.1. Emendamento accettato dalla Commissione

La Commissione accetta di tenere conto nella sua proposta modificata dell'unico emendamento adottato dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del 2 settembre 2003. L'emendamento concede una deroga a Spagna, Finlandia e Regno Unito che vengono autorizzati a rilevare le variabili strutturali relative ad un unico trimestre per un periodo transitorio fino alla fine del 2007. Questo consentirà a tali Stati membri di adattare le proprie procedure d'indagine, basate da molti anni su una struttura trimestrale. Questo emendamento è in linea con il compromesso della presidenza all'interno del gruppo di lavoro del Consiglio. La Commissione accetta tale emendamento in quanto tale deroga riguarda unicamente la procedura di indagine, mentre le nuove variabili di cui al regolamento proposto saranno disponibili per tutti gli Stati membri.

4. Conclusione

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta iniziale di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.