52003PC0570

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE . /* COM/2003/0570 def. - CNS 2003/0224 */


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE .

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le epidemie che hanno colpito l'Unione europea in questi ultimi anni, in particolare l'afta epizootica e la peste suina classica, hanno indotto i responsabili a rivedere radicalmente le misure comunitarie destinate a prevenire e lottare contro queste malattie degli animali. Contro il rischio di una nuova insorgenza delle epidemie, la Commissione ha proposto inoltre di razionalizzare, rafforzare e adeguare la legislazione relativa all'importazione nella Comunità di animali selvatici e domestici appartenenti alle specie sensibili all'afta epizootica o alla peste suina classica o a entrambe.

La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi, assicura un elevato livello di protezione della salute animale stabilendo requisiti sanitari generali che vanno rispettati nelle importazioni provenienti dai paesi terzi.

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE, fissa le condizioni di importazione nella Comunità di ungulati diversi dagli animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e prevede che sia stilato un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare tali animali, nonché dei requisiti sanitari da rispettare.

In applicazione della direttiva 90/426/CEE, del 24 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, le importazioni di equidi destinate alla Comunità sono autorizzate solo se provenienti da paesi terzi che figurano su un elenco stilato conformemente alla direttiva 72/462/CEE. È opportuno includere nella direttiva 90/426/CEE le norme relative alla redazione degli elenchi dei paesi terzi per quanto riguarda le importazioni di equidi. Tale direttiva va pertanto modificata di conseguenza.

Va tenuto conto, in particolare per quanto riguarda l'abbeveraggio e l'alimentazione, dei requisiti generali di cui alla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

Inoltre, la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sostituisce la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda i requisiti applicabili alla carne e ai prodotti a base di carne; è opportuno pertanto stabilire in una nuova direttiva misure di polizia sanitaria equivalenti, ma aggiornate per gli ungulati vivi.

Vanno adottate le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlmento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare stabilisce nuove procedure di comitato e fissa la terminologia da prendere in considerazione.

La proposta presenterà in un unico testo le condizioni e i requisiti di importazione relativi alle specie sensibili all'afta epizootica che figurano attualmente in due diverse direttive, una relativa alle specie domestiche (direttiva 72/462/CEE del Consiglio) e l'altra le specie selvatiche (92/65/CEE del Consiglio). S'impone pertanto una modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE. Nella proposta va inoltre tenuto conto della decisione 1999/468/CE e va pertanto modificata di conseguenza.

La nuova base giuridica provvederà a un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni comunitarie fondamentali con le nuove raccomandazioni dell'Office International des Epizooties (OIE).

Riassumendo, la proposta allegata

* consolida, in un unico atto legislativo, le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione di tutte le specie degli ungulati,

* spiega quali siano le condizioni per il rilascio di autorizzazioni a paesi terzi all'esportazione di equidi (quali i cavalli) nell'UE e

* modifica di conseguenza le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE.

2003/0224 (CNS)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE

(Testo rilevante ai fini dell'SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3],

[3] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi, al fine di integrarvi gli animali delle specie ovina e caprina [5] assicura un elevato livello di protezione della salute animale introducendo requisiti sanitari generali che determinate importazioni in provenienza dai paesi terzi devono rispettare.

[5] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2) È necessario razionalizzare e adeguare le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi internazionali di animali, previste dalla direttiva 72/462/CEE, a seguito dell'evoluzione delle norme internazionali dell'Office International des Epizooties (OIE) e dell'adozione di nuove norme ad opera dello stesso, nonché delle loro implicazioni nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

(3) Inoltre, la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [6] sostituisce la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda i requisiti applicabili alla carne e ai prodotti a base di carne. Pertanto, è necessario e opportuno prevedere, nella presente direttiva, norme di polizia sanitaria equivalenti, ma aggiornate, per l'importazione di ungulati vivi nella Comunità.

[6] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4) Al fine di proteggere la salute degli animali, è necessario estendere tali nuove disposizioni anche alle altre specie di ungulati potenzialmente esposti allo stesso rischio di trasmissione delle malattie. Tuttavia, la loro applicazione a tali animali deve lasciare impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [7].

[7] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3).

(5) In applicazione della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [8], le importazioni di equidi destinati alla Comunità sono autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che figurano su un elenco elaborato conformemente alla direttiva 72/462/CEE. La direttiva 90/426/CEE deve contenere le disposizioni relative alla redazione degli elenchi dei paesi terzi per quel che riguarda le importazioni di equidi nella Comunità.

[8] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, p. 1).

(6) Le conoscenze scientifiche riguardo alla sensibilità di determinati animali alle malattie e i test da effettuare evolvono regolarmente. Va pertanto prevista una procedura che consenta di aggiornare rapidamente, in risposta a tale evoluzione, il contenuto della lista di specie animali e le malattie alle quali esse sono ricettive.

(7) Per garantire il benessere degli animali e assicurare la coerenza delle disposizioni comunitarie, va tenuto conto, nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e di cibo, dei requisiti generali contenuti nella direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE [9].

[9] GU L 340 del 11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(8) Ai fini di proteggere la salute degli animali e assicurare la coerenza delle disposizioni comunitarie, va inoltre tenuto conto della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [10].

[10] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 del 1.7.1996, pag. 1).

(9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva vanno adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11].

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10) Conformemente al principio della proporzionalità è necessario e opportuno, ai fini della realizzazione dell'obiettivo fondamentale della protezione della salute animale, stabilire norme relative alle condizioni di importazione degli ungulati vivi. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi prefissati conformemente al terzo capoverso dell'articolo 5 del trattato.

(11) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlmento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [12], stabilisce nuove procedure in materia di comitatologia e terminologia. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria, nella presente direttiva occorre tenere conto di tali procedure e terminologia.

[12] GU L 31, del 1.2.2002, pag. 1.

(12) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda la condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [13], fissa le condizioni di importazione, nella Comunità, degli ungulati diversi dagli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, e prevede l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare tali animali, nonché i requisiti sanitari da rispettare. È necessario modificare tale direttiva al fine di escludere dal suo campo d'applicazione le specie animali considerate dal presente atto.

[13] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

(13) È opportuno inoltre provvedere all'aggiornamento o alla fissazione, tramite la procedura di comitatologia, dei requisiti in materia di test applicabili all'importazione degli animali vivi che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 92/65/CEE.

(14) Vanno pertanto modificate di conseguenza le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce norme sanitarie applicabili all'importazione nella Comunità di ungulati vivi delle specie elencate all'allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "paesi terzi": i paesi diversi dagli Stati membri nonché i territori degli Stati membri ai quali non si applicano le direttive 89/662/CEE [14] e 90/425/CEE [15];

[14] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

[15] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

b) "paesi terzi autorizzati": i paesi terzi o parte dei paesi terzi in provenienza dai quali è ammessa l'importazione nella Comunità di ungulati vivi che figurano nell'allegato I conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;

c) "veterinario ufficiale": i veterinari autorizzati dall'amministrazione veterinaria di un paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere a una certificazione ufficiale.

Capitolo II Norme sanitarie applicabili alle importazioni nella comunità di determinati ungulati vivi

Articolo 3

Paesi terzi autorizzati

1. L'importazione nella Comunità di ungulati vivi appartenenti alle specie elencate nell'allegato I è autorizzata unicamente in provenienza da paesi terzi che figurano su un elenco o su elenchi da stilare o modificare conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Alla luce della situazione sanitaria nel paese terzo interessato e delle garanzie fornite da quest'ultimo per quanto riguarda gli animali elencati all'allegato I, si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2, che l'autorizzazione a cui fa riferimento il primo capoverso si applichi all'intero territorio di un paese terzo autorizzato o a una parte di questo.

A tale scopo e sulla base delle norme internazionali pertinenti, sarà tenuto conto delle modalità di applicazione e di attuazione di tali norme da parte del paese terzo autorizzato, segnatamente il principio della regionalizzazione del proprio territorio, tenuto conto delle norme sanitarie relative alle importazioni provenienti da altri paesi terzi e dalla Comunità.

2. L'autorizzazione all'importazione di ungulati vivi nella Comunità prevista al paragrafo 1 e le condizioni sanitarie particolari stabilite all'articolo 6, paragrafo 3, possono essere sospese o revocate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2, qualora lo giustifichi la situazione zoosanitaria del paese terzo autorizzato.

Articolo 4

Elaborazione degli elenchi dei paesi terzi autorizzati

Nell'elaborare o modificare gli elenchi di paesi terzi autorizzati quali previsti all'articolo 3, paragrafo 1, va tenuto conto in particolare:

a) dello stato di salute del bestiame, degli altri animali domestici e della fauna selvatica dei paesi terzi, prestando particolare attenzione alle malattia animali esotiche e a tutti gli aspetti della situazione sanitaria e ambientale generale del paese, nella misura in cui essa possa presentare un rischio per la situazione sanitaria e ambientale della Comunità;

b) della legislazione del paese terzo in materia di salute e benessere degli animali;

c) dell'organizzazione dell'autorità veterinaria competente e dei suoi servizi ispettivi, dei poteri di questi ultimi, della sorveglianza a cui essi sono soggetti, nonché dei mezzi di cui essi dispongono, anche sul piano del personale e delle capacità di laboratorio, al fine di applicare correttamente la legislazione nazionale;

d) delle garanzie che l'autorità veterinaria competente del paese terzo può dare per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di polizia sanitaria corrispondenti in vigore nella Comunità o all'applicazione di condizioni equivalenti;

e) dell'appartenenza del paese terzo all'OIE, nonché della regolarità e rapidità delle informazioni fornite da tale paese circa l'esistenza di malattie animali infettive o contagiose sul suo territorio, in particolare le malattie registrate dall'OIE;

f) delle garanzie fornite dal paese terzo di informazione diretta della Commissione e degli Stati membri:

i) entro le 24 ore, della conferma della presenza di qualsivoglia malattia menzionata nell'allegato II e di qualsivoglia cambiamento nella politica di vaccinazione contro tali malattie;

ii) entro un termine adeguato, di ogni modifica proposta delle norme sanitarie nazionali riguardanti gli ungulati vivi, in particolare per quanto concerne l'importazione;

iii) a intervalli regolari, dello statuto zoosanitario del suo territorio;

g) di ogni esperienza in materia di importazioni di animali vivi provenienti dai paesi terzi e dei risultati dei controlli all'importazione;

h) dei risultati delle ispezioni e/o degli audit comunitari realizzati nel paese terzo, in particolare dei risultati della valutazione delle autorità competenti o, su richiesta della Commissione, della relazione presentata dalle autorità competenti sulle ispezioni da loro condotte;

i) delle norme in vigore nei paesi terzi in materia di prevenzione e di lotta contro le malattie animali infettive o contagiose e della loro applicazione, ivi comprese le disposizioni relative alle importazioni di provenienza da altri paesi terzi.

Articolo 5

Pubblicazione da parte della Commissione degli elenchi dei paesi terzi autorizzati

La Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché le versioni aggiornate di tutti gli elenchi redatti o modificati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, siano accessibili al pubblico.

Tali elenchi possono essere combinati con altri redatti per proteggere la salute degli animali e la salute pubblica e possono includere anche modelli di certificati sanitari.

Articolo 6

Condizioni di polizia sanitaria particolari per l'importazione di ungulati vivi nella Comunità

1. Per l'importazione nella Comunità di ungulati vivi sono fissati condizioni sanitarie particolari conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Tali condizioni possono tener conto dei seguenti elementi:

a) la specie animale interessata;

b) l'età degli animali;

c) la destinazione o l'utilizzo previsto degli animali;

d) le misure da applicarsi una volta che gli animali sono importati nella Comunità;

e) ogni disposizione speciale applicabile nel quadro degli scambi intracomunitari.

2. Le condizioni di polizia sanitaria particolari previste al paragrafo 1 si basano sulle norme definite dalla legislazione comunitaria per quanto riguarda le malattie alle quali gli animali sono sensibili.

3. Tuttavia, qualora la Comunità riconosca ufficialmente l'equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali fornite dal paese terzo interessato, le condizioni particolari di polizia sanitaria possono basarsi su tali garanzie.

Articolo 7

Garanzie fornite dai paesi terzi quanto all'importazione di ungulati vivi nella Comunità

L'importazione di ungulati vivi nella Comunità è consentita solo nel caso in cui il paese terzo autorizzato fornisca le seguenti garanzie:

a) gli animali provengono da un territorio esente da ogni malattia, conformemente alle condizioni enunciate all'allegato II, nel quale è vietato l'ingresso di animali vaccinati contro le malattie elencate in tale allegato;

b) gli animali soddisfano alle condizioni di polizia sanitaria particolari previste all'articolo 6;

c) prima del giorno del loro imbarco per essere spediti a destinazione della Comunità, gli animali hanno soggiornato nel territorio del paese terzo autorizzato per un periodo da definirsi nelle condizioni di polizia sanitaria particolari di cui all'articolo 6;

d) prima della loro spedizione a destinazione della Comunità, gli animali sono stati sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale per verificare il rispetto delle condizioni di trasporto previste nella direttiva 91/628/CEE, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo;

e) gli animali sono accompagnati da un certificato veterinario conforme alle disposizioni dell'articolo 11 e a un modello di certificato veterinario stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2. Può essere previsto il ricorso a documenti elettronici nel quadro della stessa procedura;

f) una volta arrivati nella Comunità, gli animali sono sottoposti a un controllo presso un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto conformemente all'articolo 11 della direttiva 91/496/CEE.

Articolo 8

Deroga alle garanzie fornite da paesi terzi autorizzati

In deroga agli articoli 6 e 7, possono essere stabilite disposizioni particolari, ivi compresi i modelli di certificati veterinari, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per l'importazione di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, qualora tali animali:

a) siano destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro, a titolo provvisorio, in prossimità delle frontiere della Comunità;

b) siano importati a scopi di manifestazioni sportive, spettacoli di circo, rappresentazioni e mostre, ma non a fini di transazioni commerciali riguardanti gli animali stessi, a titolo permanente o provvisorio;

c) siano destinati a zoo, a un parco di divertimenti, a un laboratorio sperimentale oppure a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, quale definito all'articolo 2, punto c), della direttiva 92/65/CEE;

d) siano solo di transito sul territorio della Comunità con l'accordo e sotto la supervisione dei servizi doganali, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali;

e) accompagnino i loro proprietari come animali da compagnia;

f) siano presentati alla frontiera comunitaria

- entro i 30 giorni successivi alla data della loro partenza dalla Comunità per uno dei fini indicati ai punti (a), (b) ed (e)

- o per il transito in un paese terzo.

Articolo 9

Deroga all'articolo 7, punto a), per quanto riguarda le importazioni provenienti da paesi terzi autorizzati in caso di presenza di malattie enunciate all'allegato II e/o di vaccinazioni

In deroga all'articolo 7, punto a), e conformemente alla procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere stabilite disposizioni per l'importazione nella Comunità di ungulati vivi provenienti da un paese terzo autorizzato, nel quale siano presenti determinate malattie elencate nell'allegato II e/o nel quale siano state praticate vaccinazioni contro tali malattie.

Articolo 10

Deroga all'articolo 7, punto a), per quanto riguarda le importazioni provenienti dai paesi terzi in cui sono state sospese o vietate le importazioni

In deroga all'articolo 7, punto a), e conformemente alla procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2, può essere stabilito un periodo specifico al termine del quale possono essere riprese le importazioni di ungulati vivi provenienti da un paese terzo autorizzato dopo essere state sospese o vietate a causa di un cambiamento nella situazione sanitaria; si possono prevedere inoltre condizioni supplementari da soddisfare dopo la ripresa delle importazioni.

Nel decidere la ripresa delle importazioni di tali animali, va tenuto conto

- delle norme internazionali,

- della presenza di un focolaio epidemico o di più focolai epidemiologicamente correlati di una delle malattie elencate all'allegato II entro un'area geografica limitata in una regione o paese terzo autorizzato,

- dell'effettiva eradicazione del focolaio o dei focolai entro un periodo relativamente breve.

Articolo 11

Certificati veterinari

1. Un certificato veterinario conforme ai requisiti previsti all'allegato III è presentato con ogni partita di animali dal momento del loro ingresso nella Comunità.

2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti della presente direttiva e di altri atti comunitari riguardanti la salute animale o, se del caso, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, le disposizioni equivalenti a tali requisiti sono state rispettate.

3. Il certificato veterinario può comprendere dichiarazioni richieste in materia di certificazione da altri atti comunitari relativi alla salute pubblica, la salute animale e il benessere degli animali.

4. L'utilizzo del certificato veterinario previsto al paragrafo 1 può essere sospeso o vietato conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, qualora la situazione zoosanitaria del paese terzo autorizzato lo giustifichi.

Articolo 12

Ispezioni e controlli nei paesi terzi

1. Nei paesi terzi possono essere realizzate ispezioni e/o controlli ad opera di esperti della Commissione per verificare la conformità o l'equivalenza con le norme di polizia sanitaria comunitaria.

Gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da esperti degli Stati membri autorizzati dalla Commissione a realizzare tali ispezioni e/o controlli.

2. Le ispezioni e/o i controlli previsti al paragrafo 1 sono realizzati a nome della Comunità e la Commissione copre le spese sostenute.

3. La procedura da seguire per la realizzazione delle ispezioni e/o dei controlli nei paesi terzi autorizzati, prevista al paragrafo 1, può essere stabilita o modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4. Qualora nel corso di un'ispezione e/o di un controllo quali previsti al paragrafo 1, si accerti la presenza di un grave rischio per la salute animale, anche se non direttamente connesso con gli obiettivi dell'ispezione/del controllo, la Commissione adotta immediatamente le necessarie misure per preservare la salute animale conformemente alla direttiva 91/496/CEE, ivi comprese misure di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previste all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 13

Attribuzioni delle competenze

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere stabilite:

a) modalità d'applicazione della presente direttiva;

b) norme relative all'origine degli animali;

c) i criteri di classificazione dei paesi terzi o regioni autorizzate per quanto riguarda le malattie degli animali;

d) disposizioni relative all'utilizzo di documenti elettronici per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari, come previsti all'articolo 7, punto e);

e) modelli di certificati veterinari previsti all'articolo 11, paragrafo 1;

f) norme e requisiti di certificazione per il transito di ungulati vivi nella Comunità.

2. Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di tener conto in particolare:

a) dei pareri e delle conoscenze scientifiche riguardanti in particolare le nuove valutazioni dei rischi;

b) dei progressi tecnici e/o delle modifiche apportate alle norme internazionali;

c) della fissazione di obiettivi di sicurezza per la salute animale.

Articolo 14

Procedura del Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Laddove si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro [inserire gg/mm/aaaa]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché un quadro della corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Capitolo III Disposizioni finali

Articolo 16

Misure transitorie

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere stabilite misure transitorie.

Articolo 17

Modifica della direttiva 90/426/CEE

La direttiva 90/426/CEE è modificata come segue:

L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 12

1. Per poter essere importati, gli equidi devono provenire unicamente da paesi terzi figuranti in un elenco o in elenchi da elaborarsi o modificarsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 2.

Alla luce della situazione sanitaria del paese terzo e delle garanzie fornite da questo per quanto riguarda gli equidi, può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che l'autorizzazione prevista al primo capoverso si applichi all'intero territorio del paese terzo o solo a una parte di questo.

Allo scopo sarà tenuto conto delle modalità di applicazione e dell'osservanza da parte del paese terzo delle norme internazionali corrispondenti, in particolare il principio della regionalizzazione nell'ambito del suo territorio per quanto riguarda i requisiti sanitari relativi alle importazioni provenienti da altri paesi terzi e dalla Comunità.

2. Nell'elaborare o modificare gli elenchi previsti al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

a) dello stato di salute degli equidi, di altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, prestando particolare attenzione alle malattie animali esotiche e a tutti gli aspetti della situazione sanitaria e ambientale generale del paese, nella misura in cui questa possa rappresentare un rischio per la situazione sanitaria e ambientale della Comunità;

b) della legislazione del paese terzo in materia di salute e di benessere degli animali;

c) dell'organizzazione dell'autorità veterinaria competente e dei suoi servizi ispettivi, dei poteri di questi ultimi, della sorveglianza a cui essi sono soggetti, nonché ai mezzi di cui essi dispongono, anche sul piano del personale e delle capacità di laboratorio, ai fini della corretta applicazione della legislazione nazionale;

d) delle garanzie che l'autorità veterinaria competente del paese terzo può dare per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di polizia sanitaria corrispondenti in vigore nella Comunità o per quanto riguarda l'applicazione di condizioni equivalenti;

e) dell'appartenenza del paese terzo all'Office International des Epizooties (OIE), nonché della regolarità e rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda l'esistenza di malattie equine infettive o contagiose sul suo territorio, in particolare di malattie registrate dall'OIE ed elencate nell'allegato A della presente direttiva;

f) delle garanzie fornite dal paese terzo circa l'informazione diretta della Commissione e degli Stati membri:

i) entro 24 ore della conferma della presenza di una malattia equina infettiva e in particolare di quelle elencate nell'allegato A e di ogni cambiamento nella politica di vaccinazione contro tali malattie;

ii) entro un termine appropriato di ogni modifica proposta delle norme sanitarie nazionali e relative agli equidi, in particolare per quanto riguarda le importazioni;

iii) a intervalli regolari, della situazione zoosanitaria del suo territorio per quanto riguarda gli equidi;

g) di ogni esperienza in materia di importazioni di equidi vivi provenienti dal paese terzo e dei risultati di eventuali controlli effettuati all'importazione;

h) dei risultati delle ispezioni e/o dei controlli comunitari realizzati nel paese terzo, in particolare dei risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti o, su richiesta della Commissione, della relazione presentata dalle autorità competenti sulle ispezioni effettuate;

i) delle norme in vigore nel paese terzo in materia di prevenzione e di lotta contro le malattie animali infettive o contagiose nonché della loro applicazione, ivi comprese le disposizioni relative alle importazioni di equidi provenienti da altri paesi terzi.

3. La Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché siano accessibili al pubblico versioni aggiornate di tutti gli elenchi redatti o modificati conformemente al paragrafo 1.

Tali elenchi possono essere combinati con altri stilati al fine di proteggere la salute animale e la salute pubblica e possono includere anche modelli di certificati sanitari.

4. Le condizioni particolari di importazione per ciascun paese terzo o gruppo di paesi terzi, alla luce della situazione zoosanitaria, per quanto riguarda gli equidi, del paese terzo o dei paesi terzi interessati, sono stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 2.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché i criteri di iscrizione dei paesi terzi o di parte dei paesi terzi sugli elenchi previsti al paragrafo 1 possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18

Modifica della direttiva 92/65/CEE

La direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente testo:

"La presente direttiva stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F".

2. L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al punto A(1), il punto (e) è soppresso;

b) al punto A(2) il punto (b), secondo trattino, è soppresso;

c) al punto A(3), i punti (e), (f) e (g) sono soppressi;

d) viene aggiunto il punto (A) (4) seguente:

"4. I requisiti in materia di test previsti dal presente articolo e i criteri corrispondenti possono essere stabiliti conformemente alla procedura prevista all'articolo 26".

3. L'articolo 17 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 3, i punti (a) e (b) sono sostituiti dal seguente testo:

"a) un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi in grado di offrire agli Stati membri e alla Commissione garanzie equivalenti a quelle previste al capitolo II per quanto riguarda gli animali e

b) lasciando impregiudicata la decisione 94/63/CE* della Commissione, un elenco dei centri di raccolta per i quali sono in grado di fornire tali garanzie.

La Commissione informa gli Stati membri in merito ad eventuali modifiche proposte agli elenchi dei centri e gli Stati membri dispongono di dieci giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricevimento delle modifiche proposte, , per trasmettere osservazioni scritte alla Commissione.

In assenza di osservazioni scritte degli Stati membri entro 10 giorni lavorativi, le modifiche proposte sono considerate accettate dagli Stati membri e le importazioni sono autorizzate conformemente agli elenchi modificati quando la Commissione notifica alle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati che le modifiche sono pubblicate sul sito web della Commissione.

Se anche un solo Stato membro formuli osservazioni scritte entro il periodo di dieci giorni, la Commissione ne informa gli Stati membri e il Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali in occasione di una successiva riunione di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

* GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47".

4. All'articolo 23, viene soppresso "all'articolo 6, parte A punto 1, lettera e) e".

5. L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 26

La Commissione è assistita da un Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

In caso di riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di 15 giorni.

* GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1."

6. Il testo dell'allegato IV della presente direttiva viene aggiunto come allegato F.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicabilità

La presente direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Essa è applicabile a partire dal gg/mm/aaaa.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Specie animali di cui all'articolo 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Malattie previste all'articolo 4, punto (f)(i) e all'articolo 6 e condizioni nelle quali un territorio può essere considerato indenne di malattia conformemente all'articolo 7, punto (a)

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) conformemente al capitolo 2.1.1 del manuale dell'OIE

ALLEGATO III

Requisiti applicabili ai certificati veterinari di cui all'articolo 11

1. Il rappresentante dell'autorità competente per la spedizione responsabile del rilascio del certificato veterinario che accompagna una partita di animali deve firmare il certificato e verificare che su ogni suo foglio, qualora composto da più pagine, sia apposto il timbro ufficiale.

2. I certificati veterinari devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quelle dello Stato membro nel quale viene effettuata l'ispezione alla frontiera o essere corredati di una traduzione certificata in questa o queste lingue. Tuttavia, gli Stati membri possono acconsentire all'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla propria .

3. La versione originale del certificato veterinario deve accompagnare le partite di animali al loro ingresso nella Comunità.

4. I certificati veterinari devono consistere:

a) in un unico foglio o

b) in due o più pagine facenti parte di un unico foglio indivisibile o

c) in una serie di pagine numerate a indicazione del fatto che si tratta di una pagina particolare di una serie finita (ad esempio "pagina 2 su 4").

5. I certificati veterinari devono riportare un unico numero di identificazione. Qualora il certificato veterinario consista in una serie di pagine, ciascuna di esse deve indicare tale numero.

6. Il certificato veterinario dev'essere rilasciato prima che la partita a cui esso si riferisce cessi di essere soggetta al controllo dell'autorità competente del paese d'invio.

ALLEGATO IV

"ALLEGATO F

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura.

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

Direttiva --/2003/CE del Consiglio, del ..........., che stabilisce le norme di politica saniaria relative all'importazione nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE."