52003PC0558(02)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi /* COM/2003/0558 def. - CNS 2003/0218 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

All'indomani dei tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001 gli Stati membri chiesero alla Commissione di adottare misure urgenti per accrescere la sicurezza dei documenti. Apparve allora chiara l'importanza di poter individuare le persone che tentano di entrare nel territorio dell'Unione europea utilizzando documenti falsificati. Il metodo migliore per prevenire l'utilizzazione di false identità è rendere più sicuri i controlli miranti a verificare che le persone che presentano un documento siano le stesse a cui il documento sia stato rilasciato.

Una delle debolezze del sistema allora in uso era data dal fatto che né il visto né il permesso di soggiorno, in forma di vignetta autoadesiva, includeva una fotografia o altro elemento sicuro di identificazione del titolare. Si ritenne pertanto urgente prevedere come minimo l'inserimento in entrambi i documenti di una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza.

Nel settembre 2001 furono presentate le relative proposte al Consiglio e al Parlamento europeo. Il 18 febbraio 2002 il modello uniforme per i visti venne modificato con l'adozione del regolamento (CE) n. 334/2002 [1] del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, mentre il 13 giugno 2002 venne adottato il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi [2]. Il 3 giugno 2002 la Commissione adottò le specifiche tecniche complementari relative ai visti e il 14 agosto 2002 quelle relative al permesso di soggiorno [3]. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare le nuove specifiche prima del termine fissato rispettivamente per il 3 giugno 2007 e per il 14 agosto 2007.

[1] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.

[2] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

[3] Decisioni della Commissione C(2002) 2002 e C(2002) 3069 non pubblicate.

Gli Stati membri si sono detti tuttavia a favore di un ulteriore rafforzamento dei requisiti di sicurezza del modello uniforme per i visti e dei documenti di viaggio in generale. Si sono chiaramente espressi per l'introduzione di identificatori biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, in modo da creare un legame più sicuro tra i passaporti e i visti e i loro titolari.

In occasione di una riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni tenutasi a Veria il 28 e 29 marzo 2003, gli Stati membri hanno nuovamente invitato la Commissione a presentare una proposta mirante ad integrare gli identificatori biometrici nel modello uniforme per i visti e per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi. Il commissario Vitorino si è impegnato a presentare una proposta in tal senso, sottolineando nel contempo la necessità di adottare un approccio coerente per tutti i documenti di viaggio, ivi compresi i passaporti rilasciati ai cittadini dell'UE. Ciò è reso ancora più urgente dalla necessità di adottare un approccio comune nei riguardi della nuova legislazione statunitense che impone, a partire dal 26 ottobre 2004, l'introduzione di elementi biometrici nei passaporti dei cittadini dei paesi non soggetti all'obbligo del visto.

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha confermato che "(...) occorre un approccio coerente a livello dell'UE per quanto riguarda gli elementi di identificazione o dati biometrici, il che porterebbe a soluzioni armonizzate per i documenti dei cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell'UE e i sistemi d'informazione (VIS e SIS II)", e ha invitato la Commissione a "elaborare le proposte appropriate, iniziando dai visti".

Viene quindi creato un collegamento diretto tra modello uniforme per i visti, permesso di soggiorno per i cittadini dei paesi terzi e il sistema di informazione sui visti (Visa Information System (VIS)).

I Consigli europei di Laeken e di Siviglia e il piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea hanno dato la massima priorità all'attuazione di un sistema comune di informazione sui visti. Nel giugno 2002 il Consiglio ha adottato gli orientamenti per l'introduzione di un tale sistema, invitando la Commissione a realizzare uno studio di fattibilità sulla base degli orientamenti adottati. Tra gli obiettivi del VIS fissati negli orientamenti del Consiglio figurano in particolare: semplificare la lotta contro la frode, contribuire a prevenire il "visa shopping", migliorare la consultazione dei visti, facilitare l'identificazione dei soggetti per agevolare l'applicazione del regolamento Dublino II e le procedure di rimpatrio, migliorare la gestione della politica comune in materia di visti e contribuire alla sicurezza interna e alla lotta contro il terrorismo. Il VIS dovrà comprendere un sistema centrale (C-VIS: Central Visa Information System - Sistema centrale di informazione sui visti) e un sistema nazionale in ciascuno Stato (N-VIS: National Visa Information System - Sistema nazionale di informazione sui visti). Lo studio di fattibilità contenente l'analisi degli aspetti tecnici e finanziari del VIS è ora disponibile. Occorre sottolineare l'importante contributo che la biometria apporta all'efficacia generale del sistema, in particolare in quanto il ricorso alla biometria su una scala così vasta avrà un'incidenza considerevole sul sistema, sia in termini tecnici che finanziari.

Le presenti proposte sono determinanti per la scelta degli identificatori biometrici da utilizzare nel VIS, i quali dovrebbero essere identici in modo da garantire la coerenza del sistema. Inoltre la registrazione iniziale degli identificatori biometrici deve essere conforme alle caratteristiche del VIS, in modo da permettere l'identificazione delle persone (ricerca uno su molti).

2. L'obiettivo delle proposte

La Commissione presenta ora, come prima tappa, le proposte miranti a modificare il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti e il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Nel corso di quest'anno seguirà la seconda tappa relativa ai documenti rilasciati ai cittadini dell'UE.

Con le presenti proposte la Commissione si prefigge un duplice obiettivo:

- anticipare dal 2007 al 2005 il termine per l'introduzione della fotografia, e nel contempo

- chiedere agli Stati membri di procedere in maniera armonizzata all'introduzione di identificatori biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi, in modo da garantire l'interoperabilità.

La fotografia digitale dovrebbe essere non solo integrata nel visto, ma altresì utilizzata per integrare l'immagine del volto come principale identificatore biometrico interoperativo, il quale dovrà essere memorizzato assieme ad altre informazioni su un supporto dotato di capacità sufficiente. L'anticipazione del termine di attuazione è una conseguenza logica. Alcuni Stati membri hanno già anticipato l'attuazione del regolamento a prima del termine ultimo, ossia a prima del 2007.

3. La scelta dei dati biometrici

Le proposte della Commissione prevedono l'obbligo di memorizzare l'immagine del volto come principale identificatore biometrico, al fine di garantire l'interoperabilità. Occorre prevedere un secondo identificatore biometrico rappresentato dalle impronte digitali, le quali costituiscono la soluzione migliore per l'effettuazione dei controlli dei precedenti, ossia l'identificazione delle persone tramite banche dati (ricerche uno su molti). Con la scelta di tali identificatori si mira a offrire una soluzione che garantisca un livello molto elevato di sicurezza e consenta risultati migliori a livello tecnico. Si ritiene che le attuali norme di sicurezza potrebbero essere ulteriormente migliorate con l'integrazione dei due identificatori biometrici, introducendo in tal modo tecnologie moderne di lotta non solo contro la falsificazione dei documenti ma anche contro la loro utilizzazione fraudolenta, grazie alla creazione di un legame più sicuro tra il visto, o il permesso di soggiorno, e il suo titolare.

Nella scelta degli identificatori biometrici più adeguati si è tenuto conto dei risultati dei lavori dell'ICAO (Organizzazione internazionale per l'aviazione civile), cui si deve lo sviluppo delle prime norme internazionali in materia, e dello studio di fattibilità sul VIS. Occorre inoltre non perdere di vista l'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra il rafforzamento della sicurezza e il rispetto dei diritti individuali delle persone interessate.

L'ICAO ha scelto come primo identificatore biometrico interoperativo l'immagine del volto e come identificatori biometrici opzionali le impronte digitali e/o l'immagine dell'iride, per i paesi che richiedono tali elementi per le ricerche nelle banche dati.

Nello studio di fattibilità sul VIS si suggerisce di utilizzare le impronte digitali delle dieci dita di ogni soggetto richiedente il visto (cfr. punti 3.3.5.1., pag. 45), in quanto solo le impronte digitali consentono un livello di accuratezza elevato e comprovato. Si tratta dell'identificatore impiegato da più lunga data e il più sperimentato, oltre ad essere già utilizzato in tutti gli Stati membri per le rispettive banche dati nazionali.

Il primo identificatore biometrico, ossia l'immagine elettronica del volto ad alta risoluzione, è già disponibile, dato che ne è prevista la stampa sul visto a partire dal 2007. Si tratta di un ulteriore argomento a favore della proposta di anticipare il termine previsto per l'introduzione della fotografia nel visto e nel permesso di soggiorno, così che la sicurezza del modello uniforme ne risulti accresciuta. Alle frontiere, le informazioni memorizzate in formato elettronico consentirebbero di visualizzare l'immagine sullo schermo e di procedere all'ulteriore controllo visivo, anche senza ricorrere a tecnologie di riconoscimento del volto. Ciò costituisce l'utilizzazione di base della fotografia digitale. Applicazioni più avanzate prevedono l'utilizzo della fotografia digitale con sistemi di riconoscimento del volto. A tale scopo, tuttavia, i posti di frontiera dovrebbero essere dotati della tecnologia e delle attrezzature necessarie. Spetterà agli Stati membri scegliere tra le semplice visualizzazione della fotografia sullo schermo o il ricorso a programmi di riconoscimento del volto. Occorre inoltre attenersi agli standard di qualità della fotografia digitale definiti dall'ICAO al fine di garantire l'interoperabilità. La Commissione lascia agli Stati membri la scelta della tecnologia da utilizzare.

Al contrario, la decisione sull'adozione del secondo identificatore biometrico non dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, in quanto occorrono come minimo due identificatori per ottenere un tasso di corrispondenza soddisfacente. Un secondo identificatore biometrico sarebbe in ogni modo necessario nel caso in cui per diverse ragioni l'acquisizione di uno degli identificatori dovesse rivelarsi impossibile. L'inserimento delle impronte digitali consentirà un tasso di concordanza superiore e renderà possibile la ricerca nelle banche dati.

Le proposte prevedono di limitare a due il numero di impronte digitali da memorizzare sul documento. In una prima fase, le impronte digitali verrebbero utilizzate solo per le verifiche (controlli uno su uno) senza procedere a ricerche nel VIS. Se l'esperienza dovesse dimostrare una percentuale di errori troppo elevata, il numero di impronte digitali dovrebbe essere riesaminato. Inoltre la capacità di memoria di un microprocessore di tipo senza contatto è limitata - almeno al momento - alle immagini di due impronte digitali.

Le specifiche di qualità delle immagini di impronte digitali dovranno essere fissate dal comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95. Occorre comunque che le immagini delle impronte digitali siano prese a dita "piatte" e non a dita "rollate". Il prelievo delle impronte digitali "rollate" richiede l'intervento di una seconda persona. Esse vanno pertanto escluse per evitare il contatto fisico tra personale consolare e il richiedente il visto.

Tuttavia, nell'attuazione pratica gli Stati membri dovrebbero poter godere di una maggiore flessibilità. Per ragioni di interoperabilità, l'immagine del volto dovrebbe costituire il principale identificatore biometrico. Non è necessario prevedere l'introduzione contestuale dell'obbligo delle impronte digitali, dato che non è stato ancora deciso se il VIS includerà dati biometrici sin dalla sua entrata in funzione. L'obbligo relativo alle impronte digitali dovrebbe essere introdotto progressivamente in parallelo con lo sviluppo del VIS, dato che l'infrastruttura necessaria potrebbe non essere disponibile allo stesso tempo in tutte le sedi consolari.

Si è deciso di non adottare il riconoscimento dell'iride come identificatore biometrico, in quanto si tratta di una tecnologia brevettata appartenente da un'unica società statunitense. Trattandosi di una tecnologia recente (sviluppata a partire dal 1992) non appare sufficientemente matura per essere utilizzata in banche dati di grandi dimensioni.

4. Le autorità di controllo della protezione dei dati

I due regolamenti creano solo la base giuridica per permettere agli Stati membri di memorizzare dati biometrici sui modelli uniformi per i visti e per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. L'attuazione viene lasciata agli Stati membri conformemente alle specifiche tecniche fissate dal comitato creato dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti. Gli Stati membri saranno responsabili del trattamento dei dati biometrici.

La direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali [4] si applica al trattamento dei dati personali - ivi compresi i dati biometrici - da parte delle autorità degli Stati membri nel quadro del diritto comunitario.

[4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri hanno istituito autorità di controllo incaricate di sorvegliare, nel loro territorio, l'applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione della direttiva 95/46/CE. Tali autorità agiscono in piena indipendenza nell'esercizio delle funzioni loro attribuite

Esse sono competenti per il trattamento delle domande in materia di protezione dei dati presentate da qualsiasi soggetto, o dalle associazione che li rappresentano.

Ogni autorità di controllo dispone:

* di poteri investigativi, come

- il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e

- il diritto di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;

* di poteri effettivi d'intervento, come

- il diritto di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, e

- di dar loro adeguata pubblicità,

- di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati,

- di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento,

- di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;

* il potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

È ammesso il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

Inoltre, ciascuna autorità di controllo è tenuta a redigere ad intervalli regolari una relazione sulla sua attività e può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro.

Come emerge dalla prima relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 95/46/CE [5], le autorità di controllo non dispongono al momento delle risorse necessarie per assolvere ai molti compiti loro assegnati. Dato che il controllo sul trattamento dei dati biometrici ne accrescerà il carico di lavoro, sarà necessario dotarle di ulteriori risorse.

[5] COM(2003)265 definitivo, del 15.5.2003.

Nella relazione si legge: "Le stesse autorità di controllo in molti Stati membri esprimono preoccupazione a questo riguardo, in particolare per la mancanza di risorse. La scarsità di risorse può incidere sull'indipendenza e l'autonomia nell'adottare decisioni è una condizione sine qua non per il corretto funzionamento del sistema. Tale aspetto necessita di essere ulteriormente approfondito ma, se le tendenze dovessero trovare conferma, vi è ragione di essere seriamente preoccupati e occorrerà avviare tra la Commissione e gli Stati membri e le autorità di controllo una riflessione per determinarne le cause e individuare soluzioni fattibili. Il fatto che i tre aspetti siano collegati tra loro significa che il trattamento con successo di uno di essi può avere effetti positivi sugli altri. Un'applicazione più vigorosa ed efficace della legislazione migliorerebbe la conformità. Una maggiore ottemperanza permetterebbe ai responsabili del trattamento di fornire informazioni maggiori e migliori alle persone interessate in merito all'esistenza del trattamento e ai loro diritti in forza della legge, con un effetto positivo sul grado di sensibilizzazione in tema di tutela dei dati dei cittadini in generale".

"I prodotti tecnologici dovrebbero essere sempre sviluppati in conformità alle norme applicabili in materia di tutela dei dati. L'ottemperanza a tali norme è tuttavia soltanto il primo passo. L'obiettivo dovrebbe essere quello di realizzare prodotti che non solo siano conformi e rispettosi dei principi di tutela della vita privata ma, se possibile, anche li garantiscano". "[...] I prodotti ottemperanti ai principi di tutela della vita privata sono i prodotti sviluppati in piena conformità alla direttiva. I prodotti rispettosi della vita privata compiono un passo avanti grazie all'introduzione di alcuni elementi che rendono gli aspetti della tutela della vita privata più facilmente accessibili agli utenti, ad esempio fornendo informazioni alla persona interessata o soluzioni molto semplici per far valere i propri diritti. I prodotti che garantiscono la tutela della vita privata sono quelli che sono stati concepiti in modo tale da consentire il più ampio uso possibile di dati realmente anonimi".

Il 1° agosto 2003 il gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE con il compito di fornire pareri alla Commissione in materia di protezione dei dati personali ha adottato un documento di lavoro sulla biometria (documento di lavoro n. WP 80). Il documento tratta del principio di finalità e di proporzionalità, nonché delle informazioni da trasmettere alla persona interessata, della notificazione, delle misure di sicurezza e dei regimi applicabili ai dati sensibili.

Nell'introdurre gli identificatori biometrici, conformemente ai due regolamenti, gli Stati membri dovranno tener conto delle considerazioni illustrate in alto. Le misure miranti a rafforzare la sicurezza pubblica devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate. Ciò comporta, oltre al rafforzamento dell'organico delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati, in modo da garantire un controllo efficace, anche la scelta di tecnologie conformi alla disposizioni della direttiva 95/46/CE.

La Commissione intende pertanto trasmettere le proposte anche al gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, chiedendone un parere ai sensi dell'articolo 30 della stessa direttiva.

Sarebbe comunque auspicabile che in futuro il trattamento delle questioni relative alla protezione dei dati personali venisse centralizzato. Se nel quadro del VIS e del SIS dovesse essere decisa la creazione di un'agenzia a livello comunitario, l'autorità di controllo indipendente istituita dal regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe assumerne le funzioni attinenti alla protezione dei dati personali.

5. Struttura delle proposte

I presenti regolamenti modificano i due regolamenti in vigore in modo da creare le basi giuridiche per consentire agli Stati membri di integrare l'immagine del volto e le impronte digitali nel modello uniforme per i visti e per i permessi di soggiorno.

Le proposte stabiliscono unicamente gli identificatori biometrici, senza addentrarsi nei dettagli tecnici.

Le competenze di esecuzione a livello tecnico in relazione ad entrambe le proposte devono essere conferite alla Commissione che si avvarrà dell'assistenza del comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, in applicazione della procedura stabilita all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE [6] e conformemente all'articolo 7 della stessa. Sulla base di detta procedura dovranno essere fissate le specifiche tecniche per far sì che i documenti rispondano ai requisiti di sicurezza richiesti. Il comitato dovrà in particolare adottare una decisione per quanto riguarda la definizione di una norma per la scelta del supporto di memorizzazione, della capacità dello stesso e della protezione delle informazioni memorizzate, tramite il ricorso ad esempio all'infrastruttura a chiave pubblica (ICP) e alla firma digitale. Esso dovrebbe inoltre avere il compito di fissare le specifiche per il prelievo delle due impronte digitali che dovranno essere memorizzate sui modelli uniformi. Tale procedura presenta il vantaggio di lasciare agli esperti il compito di determinare i bisogni e consente di accelerare l'adozione delle relative decisioni. Il comitato può inoltre reagire in maniera più rapida ai nuovi sviluppi sul piano tecnico.

[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

6. Base giuridica

La proposta relativa ai visti si basa sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del trattato CE, che autorizza la Commissione a presentare proposte su un modello uniforme per i visti.

La proposta relativa al permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini dei paesi terzi si basa sull'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

Le modifiche a entrambe le proposte devono basarsi sulle stesse disposizioni.

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi è considerato uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Lo stesso vale per il regolamento che lo modifica.

7. Conseguenze che discendono dai vari protocolli allegati al trattato

Le basi giuridiche delle proposte riguardanti i documenti rilasciati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi, ossia il modello uniforme per i visti e per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini dei paesi terzi, sono fissate dal titolo IV del trattato. Ciò determina una struttura a geometria variabile derivante dall'applicazione del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca.

7.1 Regno Unito e Irlanda

A norma dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, "...nessuna disposizione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, ...., è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda".

Tuttavia, l'articolo 3 del protocollo recita: "Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare".

Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 3 luglio 2001, il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini dei paesi terzi.

7.2 Danimarca

a) Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea in virtù del trattato di Amsterdam, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato CE, ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ... [e delle] misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti" (ex articolo 100 C).

Questo passaggio del protocollo è espressione della volontà della Danimarca di rispettare gli impegni assunti a livello comunitario con il trattato di Maastricht (articolo 100 C del trattato e regolamenti (CE) n. 1683/95 e n. 574/99). Sulla base della sua interpretazione dell'articolo 100 C, la Commissione ritiene che l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del trattato CE non costituisca un'innovazione rispetto all'articolo 100 C, ma semplicemente una riaffermazione e un chiarimento del suo obiettivo. La Danimarca è pertanto chiamata a prendere pienamente parte al procedimento legislativo che segue alla presentazione di una proposta di regolamento basata sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii), quale ad esempio la modifica del regolamento (CE) n. 1683/95.

b) Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

Quando però, come nel presente caso, le proposte di regolamento costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo, la "Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno".

7.3 Norvegia e Islanda

In conformità dell'articolo 6, primo comma, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il 18 maggio 1999 è stato firmato un accordo tra il Consiglio, la Norvegia e l'Islanda, per associare questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [7].

[7] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.

L'articolo 1 dell'accordo stabilisce che la Norvegia e l'Islanda siano associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A (disposizioni dell'acquis di Schengen) e B (disposizioni degli atti della Comunità europea che hanno sostituito le corrispondenti disposizioni della convenzione di Schengen o sono stati adottati in virtù di tale convenzione) dell'accordo, nonché da quelle che ad esse faranno seguito.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo, l'Islanda e la Norvegia attuano e applicano gli atti o provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare l'acquis integrato di Schengen (allegati A e B).

Nell'allegato B è incluso il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti. Il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi si basa sull'acquis di Schengen come definito nell'allegato A all'accordo.

Di conseguenza, la questione deve essere discussa in sede di "comitato misto", come previsto dall'articolo 4 dell'accordo, per dare la possibilità alla Norvegia e all'Islanda di "illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo" alla misura e di "pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione".

8. Sussidiarietà e proporzionalità

L'articolo 5 del trattato CE stabilisce che: "La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato". L'azione della Comunità deve assumere la forma più semplice che consenta di raggiungere gli obiettivi delle proposte e di attuarle nel modo più efficiente possibile.

Dato che le iniziative proposte, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, mirano a modificare due regolamenti, si è scelto come strumento legislativo il regolamento, in modo da assicurare un'applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen.

L'armonizzazione dei modelli di documenti e delle loro caratteristiche di sicurezza costituirà una garanzia contro le contraffazioni. Grazie alla prevenzione della falsificazione e della contraffazione dei documenti di viaggio e di soggiorno, la Commissione intende accrescere il livello di sicurezza, un obiettivo fissato dal trattato e ribadito dal Consiglio europeo di Salonicco. Un tale grado di armonizzazione può essere conseguito solo con un'azione a livello comunitario, come è già stato dimostrato con l'adozione di vari altri strumenti volti a rendere più sicuri i documenti.

Le proposte relative all'integrazione di dati biometrici nei modelli uniformi per i visti e per i permessi di soggiorno sono volte a rendere questi documenti più sicuri, giuridicamente vincolanti e facilmente adattabili a nuove circostanze dato il rischio di contraffazione e di falsificazione dei due documenti. Essi dovrebbero essere adatti a situazioni particolari di attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione europea e, di conseguenza, dovrebbero essere gli stessi in tutto il territorio dell'UE. Inoltre essi creano un legame sicuro tra il documento e il suo titolare. La ragione principale che ha portato a preferire il regolamento rispetto alla direttiva risiede nel fatto che le proposte mirano ad un'armonizzazione totale dell'aspetto di tali documenti e degli indicatori biometrici, senza lasciare alcun spazio alla discrezione degli Stati membri.

9. Impatto finanziario

È piuttosto difficile determinare con esattezza l'impatto finanziario delle presenti misure legislative, in quanto le caratteristiche precise non sono ancora note e verranno fissate dal comitato creato dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

Occorre ricordare in ogni caso che dovranno essere installati i dispositivi tecnici necessari sia per l'inserimento della fotografia nel visto e nel permesso di soggiorno rilasciati ai cittadini dei paesi terzi, conformemente ad elevati requisiti di sicurezza, che per il sistema VIS. Occorre che tali dispositivi presentino le seguenti caratteristiche tecniche:

- Supporto di memorizzazione

Al momento, il supporto di memorizzazione più appropriato è costituito da un microprocessore di tipo senza contatto. Il microprocessore è necessario per la memorizzazione delle informazioni biometriche e del codice di sicurezza (firma digitale nel quadro dell'infrastruttura a chiave pubblica). L'ICAO raccomanda come minimo un chip di 32 K. Tuttavia, data l'esigenza di memorizzare un'immagine del volto e le immagini di due impronte digitali, sarebbe più indicato un chip a 64 K, in particolare nel caso in cui gli Stati membri intendano aggiungere anche dati alfanumerici.

Non si conosce ancora il prezzo di un microprocessore di questo tipo. La tecnologia è in rapida evoluzione e con la domanda di microprocessori necessari per 25 Stati membri, il prezzo dovrebbe diminuire sensibilmente. La Commissione potrebbe anche presentare un "ordine unico", a seguito di una procedura di gara, in modo da ottenere un prezzo migliore.

- Dispositivo per la registrazione iniziale

Gli Stati membri devono installare dispositivi per la registrazione iniziale nei locali in cui i dati saranno generati. La scelta di due dati biometrici (l'immagine del volto e le impronte digitali) comporta o due sistemi separati di registrazione iniziale ovvero un sistema unico combinato (ad esempio una soluzione desktop con apparecchio fotografico e dispositivo di prelievo delle impronte digitali). Il prezzo del dispositivo di prelievo di un'impronta digitale è inferiore rispetto al dispositivo per il prelievo delle impronte digitali di più dita. Perché i dati possano essere utilizzati per un lungo periodo di tempo (fino a 10 anni), occorre che il dispositivo sia di buona qualità.

- Sistemi di verifica

I sistemi di verifica devono essere installati ai posti di frontiera. Devono essere progettati e costruiti in modo da consentire una gestione "veloce" delle informazione, in quanto gli Stati membri vogliono evitare che si creino code di attesa di ore ai posti di controllo. I dispositivi devono essere progettati in modo tale da consentire di gestire non solo le situazioni positive (in cui tutto funziona) ma anche le situazioni difficili.

- Gestione dei dati

Determinanti per il successo e l'accettazione del sistema sono gli aspetti legati alla sicurezza.

10. Commento degli articoli

10.1 Articolo 1

Il paragrafo 1 aggiunge due nuove lettere all'articolo 2 di entrambi i regolamenti, conferendo così al comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti il potere di fissare specifiche tecniche complementari per quanto riguarda l'integrazione degli identificatori biometrici.

Il paragrafo 2 introduce una modifica all'articolo 4 di entrambi i regolamenti. Essa si rende necessaria per consentire l'integrazione degli elementi biometrici, limitando nel contempo la quantità di dati personali memorizzati sul visto ai dati indicati nello stesso regolamento e nell'allegato, nonché sullo stesso passaporto del titolare. Occorre evitare la memorizzazione di ulteriori informazioni.

Il paragrafo 3 aggiunge un articolo 4 bis che stabilisce gli identificatori biometrici e ne autorizza l'integrazione nei due modelli uniformi. Esso specifica inoltre che gli indicatori biometrici sono memorizzati su un supporto dotato di capacità sufficiente. Sarà compito degli esperti del comitato competente stabilire se adottare un microprocessore di tipo senza contatto o un altro supporto dotato delle capacità necessarie. Il nuovo articolo attribuisce inoltre al comitato il potere di stabilire le specifiche tecniche per l'acquisizione delle immagini di due impronte digitali.

Il paragrafo 4 introduce una modifica del testo dei regolamenti in vigore intesa ad anticipare il termine per l'attuazione della fotografia. La Commissione aveva adottato la decisione sull'integrazione della fotografia il 3 giugno 2002 per quanto riguarda il visto e il 14 agosto 2002 per quanto riguarda il permesso di soggiorno. Il termine per l'attuazione viene pertanto fissato per i visti al 3 giugno 2005 e per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi al 14 agosto 2005.

Dato che gli Stati membri intendono applicare le misure con urgenza, il termine per l'attuazione dell'immagine del volto viene fissato a due anni dall'adozione delle rispettive specifiche tecniche e quello per le impronte digitali a tre anni dall'adozione delle specifiche tecniche, in modo da garantire un po' più di flessibilità.

10.2 Articolo 2

Contiene il testo standard per l'entrata in vigore.

Glossario

Biometria

// (International Scientific Vocabulary, 1831): dal greco bios (vita) e metron (misura). L'analisi statistica delle osservazioni e dei fenomeni biologici. Un elemento biometrico è un tratto fisiologico o comportamentale misurabile di una persona vivente, in particolare un tratto utilizzabile per l'identificazione della persona o per la verifica dell'identità dichiarata. Dato il legame univoco con la persona, gli elementi biometrici costituiscono il più potente elemento di autenticazione degli utenti.

Registrazione iniziale delle impronte digitali // Operazione di prelievo delle impronte digitali in forma di dati biometrici per il loro successivo utilizzo nei sistemi biometrici.

Immagine del volto

// Fotografia del volto in formato digitale - si distingue dal modello.

Riconoscimento del volto

// Il sistema individua il volto umano in un'immagine ripresa da una telecamera o in una fotografia digitale e lo isola dagli altri oggetti che figurano nell'immagine. Il software analizza quindi le immagini raccolte alla ricerca di elementi generali del volto quali occhi e naso, e misura e determina le altre aree del volto. Tra le altre tecniche di immagine rientrano la mappatura tridimensionale (che si avvale di uno scanner a raggio laser invece che della telecamera) e l'immagine termica dei vasi sanguini sottostanti l'epidermide. I risultati vengono successivamente confrontati con il volto della persona. Lo stesso sistema di acquisizione dell'immagine viene utilizzato anche per la verifica dell'identità dichiarata.

Immagine elettronica del volto ad alta risoluzione // Fotografia digitale di qualità molto elevata

Interoperabilità

// I diversi sistemi sono in grado di operare con la stessa immagine digitale (l'immagine digitale di un'impronta digitale acquisita in Germania può essere letta in Francia e vice versa), in modo da essere indipendente dal dispositivo impiegato.

Controllo uno su molti

// Anche, Identificazione: operazione che consente di determinare l'identità di una persona tramite la ricerca in una banca dati tra molti modelli e immagini.

Controllo uno su uno

// Anche, Verifica: confronto di due modelli o di due immagini per la verifica dell'identità dichiarata. L'operazione consistente nella dichiarazione di una data identità e nella sua successiva verifica.

Infrastruttura a chiave pubblica (ICP)

// I sistemi crittografici asimmetrici utilizzano due chiavi per garantire la sicurezza: una chiave pubblica e una privata. Il rapporto matematico tra le due chiavi è tale da impedire che si possa ricavarne una dall'altra. Pertanto una chiave può essere resa pubblica (chiave pubblica) e l'altra viene tenuta segreta (chiave privata).

Modello

// File criptato distintivo creato a partire dalle caratteristiche proprie di un campione biometrico o da dati biometrici (dipendente dal software utilizzato).

2003/0218 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [9],

[9] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il potere d'iniziativa in vista dell'adozione di misure volte all'armonizzazione della politica in materia di immigrazione.

(2) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e risponda ad elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello uniforme deve essere tale da poter essere utilizzato da tutti gli Stati membri.

(3) L'inserimento di identificatori biometrici costituisce una tappa importante verso l'utilizzazione di nuovi elementi che consentano di creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal modo un notevole contributo alla protezione del permesso di soggiorno contro una sua utilizzazione fraudolenta. Occorre tener conto delle specifiche tecniche definite nel documento n. 9303 dell'ICAO relativo ai visti a lettura ottica.

(4) Il presente regolamento fissa esclusivamente le specifiche non segrete. Tali specifiche devono essere completate da ulteriori specifiche tecniche che rimarranno segrete al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione e che non possono contenere dati personali o riferimenti a dati personali. Occorre conferire il potere di adozione delle specifiche complementari alla Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti [10].

[10] GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

(5) Al trattamento dei dati personali nel quadro del rilascio del modello uniforme per i permessi di soggiorno si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [11]. Occorre garantire che sul modello uniforme per i permessi di soggiorno non siano memorizzate informazioni diverse dalle informazioni previste nel regolamento, nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.

[11] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6) In applicazione del principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale costituito dall'introduzione di identificatori biometrici interoperativi, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che attuano la convenzione di Schengen. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

(7) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen a norma delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel suo diritto interno.

(8) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen nei settori di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo [12].

[12] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(9) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'Atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere d) e e):

"d) specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle informazioni biometriche e alla loro protezione;

e) specifiche di qualità delle immagini delle impronte digitali".

2. Il testo dell'articolo 4, secondo comma è sostituito come segue:

"Il modello uniforme per i permessi di soggiorno non contiene informazioni predisposte per la lettura ottica diverse da quelle previste nel presente regolamento e nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio".

3. È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno contiene un'immagine del volto, che funge da identificatore biometrico interoperativo, nonché le immagini di due impronte digitali del titolare. Le immagini delle impronte digitali sono immagini delle dita piatte.

Le informazioni biometriche sono memorizzate su un supporto altamente protetto e dotato di sufficiente capacità".

4. Il testo dell'articolo 9, terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'inserimento della fotografia di cui al punto 14 dell'allegato è attuato entro il 14 agosto 2005. La memorizzazione dell'immagine del volto come principale identificatore biometrico è attuata entro due anni, la memorizzazione delle immagini delle due impronte digitali è attuata entro tre anni dall'adozione delle relative specifiche tecniche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e e)".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente