52003PC0540

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sulla modifica delle appendici 1, 2 e 6 dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli /* COM/2003/0540 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità sulla modifica delle appendici 1, 2 e 6 dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato "l'accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

Con una dichiarazione comune acclusa all'accordo agricolo e riguardante l'allegato 11 dell'accordo medesimo, relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, la Commissione si è impegnata a seguire da vicino, in collaborazione con gli Stati membri interessati, l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e le relative misure di lotta poste in essere dalla Svizzera, al fine di trovare una soluzione adeguata.

Per poter revocare le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera, è stato deciso di estendere l'applicazione del summenzionato allegato 11 in modo da tener conto delle legislazioni comunitaria e svizzera in materia di BSE.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo, le legislazioni comunitaria e svizzera in materia di lotta contro le epizoozie e di notifica delle stesse formano oggetto dell'appendice 1 del menzionato allegato; la loro applicazione è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo, gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni, tra la Comunità e la Svizzera si effettuano conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2 del menzionato allegato; la loro applicazione è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Risulta pertanto opportuno accludere alle appendici 1 e 2 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo le legislazioni comunitaria e svizzera in materia di BSE, nonché le loro modalità particolari di applicazione in materia di scambi di animali vivi e di relativi sperma, ovuli ed embrioni della specie bovina.

L'appendice 6, capitolo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo riconosce reciprocamente l'equivalenza nel settore dei rifiuti animali, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del succitato allegato. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti legislativi comunitari e svizzeri ivi acclusi. A tale scopo, si è convenuto di fare riferimento alla legislazione in vigore dal 1° luglio 2003.

L'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle parti, incaricato di esaminare le questioni attinenti al suddetto allegato e alla relativa applicazione, nonché di assumere i compiti ivi contemplati. Il Comitato misto veterinario gode, in particolare, di un potere decisionale per i casi di cui all'allegato 11.

L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell'allegato medesimo, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

La Comunità deve definire la propria posizione nell'ambito del Comitato misto veterinario per quanto attiene alle modifiche delle appendici 1, 2 e 6 dell'allegato 11, necessarie affinché l'accordo si applichi anche all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione.

* * *

Il progetto di modifica prevede segnatamente l'aggiornamento delle appendici 1, 2 e 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità sulla modifica delle appendici 1, 2 e 6 dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,

[1] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato "l'accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) L'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti al suddetto allegato e alla relativa applicazione, nonché di assumere tutti i compiti ivi contemplati. Il paragrafo 3 del menzionato articolo autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell'allegato 11, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

(3) Con una dichiarazione comune acclusa all'accordo agricolo e riguardante l'allegato 11 dell'allegato medesimo, relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, la Commissione si è impegnata a seguire da vicino, in collaborazione con gli Stati membri interessati, l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e le relative misure di lotta poste in essere dalla Svizzera, al fine di trovare una soluzione adeguata.

(4) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo, le legislazioni comunitaria e svizzera in materia di lotta contro le epizoozie, e di notifica delle stesse, formano oggetto dell'appendice 1 del menzionato allegato; la loro applicazione è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

(5) Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo, gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni, tra la Comunità e la Svizzera si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2 del menzionato allegato; la loro applicazione è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

(6) Per tener conto dell'evoluzione della BSE e delle relative misure di lotta poste in essere dalla Svizzera, è opportuno modificare le appendici 1 e 2 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo al fine di accludervi le legislazioni comunitaria e svizzera in materia di BSE, nonché le loro modalità particolari di applicazione in materia di scambi di animali vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie bovina.

(7) Tenuto conto dell'evoluzione delle legislazioni degli Stati membri e della Svizzera in materia di misure sanitarie relative ai prodotti di origine animale dal momento della redazione dell'allegato 11 dell'accordo agricolo al 1° luglio 2003, è inoltre opportuno modificare conseguentemente l'appendice 6 del menzionato allegato.

(8) La Comunità deve definire la propria posizione nell'ambito del Comitato misto veterinario relativa all'adozione delle modifiche necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nell'ambito del Comitato misto veterinario, istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto concerne la modifica delle appendici 1, 2 e 6 di detto allegato, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto veterinario allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto veterinario n. 3/2003 relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non appena adottata.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE N. 3/2003 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo

(.../.../...)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato "l'accordo agricolo"), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) È opportuno modificare il testo delle appendici 1 e 2 dell'allegato 11 dell'accordo per tener conto delle legislazioni comunitaria e svizzera in materia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nonché delle relative modalità particolari di applicazione in materia di scambi di animali vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie bovina.

(3) L'articolo 2.3.13.8 del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) statuisce quanto segue: "Indipendentemente dalla situazione del paese esportatore riguardo l'encefalopatia spongiforme bovina, le amministrazioni veterinarie devono autorizzare senza restrizioni l'importazione o il transito sul territorio nazionale" dello sperma e degli embrioni di bovini.

(4) È inoltre opportuno modificare il testo dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo per tener conto dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni comunitaria e svizzera tra la data di entrata in vigore del menzionato accordo e il 1° luglio 2003,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo di cui all'allegato I della presente decisione sostituisce le parti VII e VIII dell'appendice 1 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Articolo 2

Il testo seguente è inserito al termine della parte "B. Modalità di applicazione particolari" del capitolo "I. Bovini e suini" dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli:"12. "Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti attestazioni sanitarie:

- "I bovini:

- sono identificati tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;

- non provengono da allevamenti in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;

- sono nati dopo il 1° giugno 2001."."

Articolo 3

Il testo seguente è inserito al termine del punto 2 della parte "B. Modalità di applicazione particolari" del capitolo "VI. Embrioni bovini" dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli:

"c) Per gli embrioni bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina."

Articolo 4

Il testo seguente è inserito al termine del punto 4 della parte "B. Modalità di applicazione particolari" del capitolo "VII. Sperma bovino" dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli:

"c) Per lo sperma bovino oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina."

Articolo 5

Il testo di cui all'allegato II della presente decisione sostituisce il testo dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Articolo 6

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle Parti.

Essa diviene effettiva alla data dell'ultima firma.

Firmato a Berna, il Firmato a Bruxelles, il

In nome della Confederazione svizzera In nome della Commissione europea

Il capo della delegazione Il capo della delegazione

ALLEGATO I

"VII. Encefalopatia spongiforme bovina

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea // Svizzera

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali (GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6) // 1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1), in particolare l'articolo 64f (Procedimenti di stordimento)

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 3 (Ufficio federale di veterinaria), da 25 a 58 (Importazione) e da 64 a 77 (Esportazione)

3. Ordinanza (1/90) del 13 giugno 1990 concernente un divieto temporaneo per ruminanti nonché per prodotti derivanti da tali animali provenienti dalla Gran Bretagna (RS 916.443.39)

4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (Ispezione e campionatura) e 40 (Controllo delle derrate alimentari)

5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sull'igiene delle carni (OIgC), modificata da ultimo il 28 marzo 2001 (RS 817.190), in particolare gli articoli da 31 a 33 (Controllo degli animali da macello), 48 (Compiti degli ispettori delle carni), e da 49 a 54 (Compiti dei controllori delle carni)

6. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 27 marzo 2002 (RS 817.02), e in particolare l'articolo 122 (Parti del corpo di animali improprie al consumo)

7. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (Definizioni e abbreviature), 36 (Patente), 61 (Obbligo di notifica), 130 (Sorveglianza del bestiame svizzero), da 175 a 185 (Encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (Esecuzione all'interno del Paese), 301 (Compiti del veterinario cantonale), 303 (Formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (Laboratori di diagnostica)

8. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, (OLAIA), modificata da ultimo il 17 ottobre 2002 (RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (Trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (Prodotti di animali terrestri), parte 10 (Pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (Lista delle sostanze vietate)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro la BSE.

3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da TSE sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono uccisi per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione dell'articolo 177 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta l'uccisione o la macellazione dell'animale in caso di sospetto di BSE. L'animale sospetto deve essere ucciso in modo incruento e la sua carcassa deve essere incenerita; il cervello dell'animale deve essere inviato al laboratorio svizzero di riferimento per la BSE.

In applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione degli articoli 178 e 179 dell'Ordinanza sulle epizoozie, in caso di diagnosi di BSE, in Svizzera vengono uccisi tanto gli animali infetti quanto i loro discendenti diretti. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all'uccisione dell'intera coorte (l'uccisione della mandria è stata in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Gli Stati membri della Comunità applicano un divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

Ai sensi dell'articolo 183 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto totale di somministrazione di proteine animali agli animali di allevamento.

5. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità attuano un programma annuale per la sorveglianza della BSE. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi in seguito a macellazione speciale d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione post mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 175a dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi in seguito a macellazione speciale d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione post mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

6. Il Comitato misto veterinario è destinatario delle informazioni di cui all'articolo 6, al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.II) del regolamento (CE) n. 999/2001.

7. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Dal 1° gennaio 2003, in applicazione dell'Ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempreché essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR). La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 12 mesi è annoverata tra detti materiali.

In applicazione degli articoli 181 e 182 dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 122 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari, la Svizzera ha adottato una politica di rimozione dei MSR dalla catena alimentare animale e umana. La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 30 mesi è annoverata tra gli MSR.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili agli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 4a dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale, in Svizzera devono essere inceneriti gli scarti di prodotti animali, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

VIII. Altre malattie

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea // Svizzera

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27) // 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose) e 57 (disposizioni esecutive a carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), da 77 a 98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), da 103 a 105 (disposizioni specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)

3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (Org-DFE) (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, lo scambio di informazioni avverrà nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IX. Notifica delle malattie

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea // Svizzera

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2002/788/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 33) // 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (annuncio e notificazione delle malattie) e 57 (disposizioni esecutive a carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli da 2 a 5 (epizoozie prese ad oggetto), da 59 a 65 e 291 (obblighi di denuncia, notifica), da 292 a 299 (vigilanza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, incorpora la Svizzera al sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.".

ALLEGATO II

«Appendice 6

Prodotti animali

Capitolo 1

Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I

I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera

Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

Ove necessario, i modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

CAPITOLO III

Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa a suo avviso equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato."