Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento /* COM/2003/0534 def. - AVC 2003/0209 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il regime internazionale esistente Il risarcimento dei danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi è disciplinato da due convenzioni internazionali. La convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (Civil Liability Convention, convenzione CLC) e la convenzione internazionale del 1971 costitutiva di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (International Oil Pollution Compensation Fund, convenzione IOPC o convenzione Fondo) istituiscono un sistema di responsabilità a due livelli fondato su una responsabilità oggettiva ma limitata del proprietario della nave registrato e su un fondo finanziato dai destinatari degli idrocarburi che eroga un risarcimento complementare alle vittime di inquinamento da idrocarburi che non possono ottenere un risarcimento completo del danno dal proprietario della nave. La convenzione CLC e la convenzione Fondo sono entrate in vigore rispettivamente nel 1975 e 1978. Questo regime è stato riveduto nel 1992, quando le due convenzioni sono state modificate mediante protocolli. I protocolli del 1992 allegati alle convenzioni CLC e Fondo sono entrati in vigore nel 1996. Tutti gli Stati membri costieri dell'Unione europea sono parti dei due protocolli. Il primo livello di responsabilità, la responsabilità del proprietario della nave registrato, è disciplinato dalla convenzione CLC. Si tratta di una responsabilità oggettiva, non condizionata quindi da un comportamento dovuto a colpa o negligenza del proprietario. Il proprietario è di norma autorizzato a limitare la propria responsabilità a un importo che dipende dal tonnellaggio della nave, che attualmente ammonta a un massimo di 72 milioni di euro per le navi di maggiori dimensioni. Il diritto alla limitazione della responsabilità viene meno solo se si dimostra che l'inquinamento è "dovuto a un atto od omissione del proprietario, commesso nell'intento di causare danni, o a un suo comportamento imprudente, nonché consapevole del fatto che avrebbe causato con ogni probabilità un danno". La convenzione CLC obbliga altresì i proprietari delle navi ad assicurare tale responsabilità e autorizza i soggetti lesi ad agire direttamente contro l'assicuratore, entro i limiti della responsabilità del proprietario. Il regime della convenzione CLC è integrato dal fondo IOPC, istituito con la convenzione Fondo per risarcire le vittime quando la responsabilità del proprietario della nave non consente di coprire i danni. È possibile ricorrere al fondo IOPC in tre casi: quando il danno supera il massimale di responsabilità del proprietario (caso più frequente); quando il proprietario può far valere una delle eccezioni stabilite dalla convenzione CLC [1] e infine quando il proprietario (e il suo assicuratore) non sono finanziariamente in grado di adempiere ai loro obblighi. Attualmente il risarcimento massimo erogabile dal fondo IOPC è di circa 162 milioni di euro. Il fondo è finanziato dai contributi di imprese e di altri soggetti destinatari degli idrocarburi trasportati per mare. In caso di marea nera, pertanto, tutti i destinatari di idrocarburi con sede negli Stati aderenti alla convenzione IOPC contribuiscono al risarcimento e alle spese amministrative sostenute dal fondo, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato l'inquinamento. Il fondo IOPC non versa risarcimenti se l'inquinamento è dovuto ad atti di guerra o è stato causato da una nave da guerra. È inoltre necessario dimostrare che la fuoriuscita di idrocarburi è dovuta a una nave cisterna. [1] Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 2 della CLC, il proprietario può esimersi dall'obbligo risarcitorio se dimostra che il danno: Le vittime delle fuoriuscite di petrolio possono presentare le loro richieste direttamente al fondo IOPC e, nella misura in cui esse siano giustificate e soddisfino i criteri previsti, il fondo indennizza direttamente il richiedente. Se il totale delle richieste accolte supera il massimale del fondo, tutte le richieste sono ridotte in proporzione. I richiedenti possono anche adire gli organi giurisdizionali dello Stato in cui si è verificato il danno. Da quando è stato sua costituito nel 1978, il fondo IOPC ha trattato oltre 100 casi, la maggior parte dei quali rientrava nei massimali di risarcimento, fornendo pertanto un indennizzo integrale sulla base della valutazione di ammissibilità delle domande effettuata dal fondo stesso. Tuttavia, di recente l'adeguatezza dei massimali previsti dal fondo del 1992 è stata messa in discussione. A seguito dell'incidente dell'Erika nel dicembre del 1999, è stato avviato un processo teso ad aumentare gli attuali massimali delle convenzioni CLC e Fondo, secondo una procedura specifica di modifica semplificata prevista nelle convenzioni. Nel quadro di questa procedura l'aumento massimo dipende da una serie di elementi e attualmente non prevede un aumento superiore al 50% circa dei limiti in vigore. Gli emendamenti entreranno in vigore il 1° novembre 2003. Il punto di vista della Commissione La Commissione ha ritenuto che un aumento del 50% dei massimali attuali, corrispondente a un totale di circa 250 milioni di euro, non fosse sufficiente per garantire una protezione adeguata alle vittime di un'eventuale grave fuoriuscita di idrocarburi in Europa. Pertanto, nel dicembre del 2000 ha proposto un regolamento per integrare il regime internazionale esistente creando un fondo europeo complementare per indennizzare le vittime di inquinamento da idrocarburi nelle acque europee (Fund for Compensation for Oil Pollution in European waters, fondo COPE) [2]. Il fondo COPE indennizzerebbe soltanto le vittime le cui richieste di risarcimento sono state giudicate ammissibili ma che non hanno ottenuto un completo risarcimento dal regime internazionale, a causa dei massimali insufficienti. Il risarcimento erogato al fondo COPE si baserebbe pertanto sugli stessi principi e regole che disciplinano l'attuale regime internazionale, ma disporrebbe di un massimale stabilito ad un livello considerato sufficiente per qualsiasi catastrofe prevedibile, vale a dire un miliardo di euro. [2] COM(2000)802 def., 6.12.2000. Sviluppi nelle istituzioni comunitarie Finora la proposta della Commissione è stata approvata dal Parlamento europeo con alcuni emendamenti [3], ma il Consiglio non ha raggiunto una posizione al riguardo. Sebbene la maggioranza degli Stati membri sia d'accordo sull'obiettivo di aumentare la copertura massima mediante un meccanismo integrativo e sui principi alla base del regolamento proposto, l'opinione generale diffusa tra gli Stati membri è che sarebbe opportuno trattare la questione a livello internazionale, se possibile. Il Consiglio "Trasporti" del dicembre 2000 ha adottato una serie di conclusioni sulla necessità di migliorare il regime internazionale esistente, incluso "un aumento sostanziale dei massimali di responsabilità e di risarcimento". Nel giugno 2001 il Consiglio ha adottato un approccio comune in base al quale gli Stati membri si sono impegnati a sostenere e a partecipare a un regime complementare di risarcimento per i danni da inquinamento da idrocarburi che dovrebbe "fornire un risarcimento completo". [3] Gli emendamenti proposti sono stati adottati dal Parlamento europeo il 13 giugno 2001. A seguito dell'incidente della Prestige nel novembre 2002, il Consiglio ha assunto una posizione più forte sulla necessità di un meccanismo di indennizzo integrativo. Più di recente, il vertice europeo del 21 marzo 2003 ha confermato le opinioni espresse in occasione di varie riunioni del Consiglio tenutesi a dicembre, affermando quanto segue: "in termini di indennizzo delle vittime dell'inquinamento, ivi compreso il danno ambientale, gli Stati membri sono sollecitati a perseguire, nell'ambito della prossima conferenza diplomatica in sede IMO che si terrà in maggio, un aumento dell'attuale massimale di indennizzo, fino ad un miliardo di euro; qualora non si raggiunga un risultato positivo in sede IMO, a lavorare sulla proposta esistente di regolamento che istituisce un Fondo speciale europeo con una dotazione di un miliardo di euro, nella prospettiva di creare il Fondo prima della fine dell'anno e facendo ricorso il più possibile a finanziamenti privati". Quanto ai tempi di attuazione, il paragrafo 12 delle conclusioni del Consiglio "Trasporti" del 6 dicembre 2002, successivamente approvato al vertice di Copenaghen una settimana dopo, è ancora più chiaro: RIBADISCE il sostegno degli Stati membri all'istituzione di un fondo complementare di risarcimento, sviluppato nell'ambito dell'IMO, a beneficio delle vittime dell'inquinamento da idrocarburi, che dovrebbe essere in grado di coprire futuri spandimenti di idrocarburi nelle acque degli Stati membri dell'UE fino a 1 000 milioni di euro, preveda un meccanismo rapido per i pagamenti e sia operativo dalla fine del 2003; RIBADISCE inoltre l'intenzione degli Stati membri, che sono parti dei regimi di risarcimento globali esistenti, di ratificare il nuovo fondo complementare. CONVIENE, nel caso in cui il fondo complementare di risarcimento non venga istituito, di esaminare immediatamente un regolamento sull'istituzione di un fondo per il risarcimento di danni dell'inquinamento da idrocarburi in acque europee, con l'intenzione di istituire detto fondo entro il 2003. Sviluppi internazionali Nel febbraio del 2000 il fondo IOPC ha istituito un gruppo di lavoro intersessioni per discutere della necessità di migliorare l'attuale regime internazionale di responsabilità e risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi. Fin dall'inizio, l'idea di istituire un fondo complementare opzionale si è imposta quale una delle priorità del programma del gruppo di lavoro. Il 19 ottobre 2001 l'Assemblea del fondo istituito dalla convenzione del 1992 ha approvato un protocollo in merito. Il protocollo alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (qui di seguito denominato "il protocollo per il fondo complementare") è stato infine adottato da una conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale il 16 maggio 2003. In sostanza, il nuovo fondo complementare è molto simile al fondo COPE proposto dalla Commissione. Sebbene le soluzioni amministrative siano diverse, l'obiettivo, vale a dire fornire un risarcimento complementare per le richieste di risarcimento giudicate ammissibili dal fondo del 1992 è identico. Il fondo complementare è quindi strettamente collegato al regime del fondo del 1992 e l'adesione a quest'ultimo è un requisito fondamentale per l'accettazione del protocollo per il fondo complementare. I massimali di risarcimento previsti dal fondo complementare sono stati fissati a 750 milioni di SDR (special drawing rights, diritti speciali di prelievo), che al momento dell'adozione corrispondevano a circa 920 milioni di euro o 1 miliardo di dollari. È probabile che il numero dei membri sarà molto più ristretto rispetto al fondo del 1992, in quanto attualmente molti Stati che hanno aderito al regime del 1992 non ritengono necessaria una protezione complementare. Legislazione comunitaria Attualmente, il risarcimento dei danni provocati da idrocarburi è disciplinato solo da convenzioni internazionali e dalla legislazione nazionale. La Comunità non ha adottato norme che disciplinino in modo specifico la questione del risarcimento dei danni da idrocarburi. Come illustrato prima, tuttavia, a livello comunitario si registra un forte interesse per gli aspetti legati al risarcimento supplementare dei danni da inquinamento da idrocarburi. Inoltre, il protocollo per il fondo complementare include disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e applicazione di sentenze connesse all'applicazione della convenzione. Questi articoli influiscono sulle disposizioni del diritto comunitario, in particolare il regolamento n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [4]. [4] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento n. 44/2001 del Consiglio Il regolamento n. 44/2001 del Consiglio stabilisce regole comuni concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. La convenzione di Bruxelles del 1968 resta in vigore per le relazioni tra la Danimarca e gli altri Stati membri. Le disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale del regolamento (CE) n. 44/2001 si applicano quando il convenuto è domiciliato in uno degli Stati membri tenuti ad applicare il regolamento, mentre le persone non domiciliate in uno Stato membro possono essere convenute davanti ai tribunali di ciascuno Stato membro conformemente alle norme nazionali in materia di competenza. Il regime di competenza è basato in primo luogo sul domicilio del convenuto. Inoltre, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta nello Stato membro dove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. In materia di assicurazioni, l'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto a) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato, b) in un altro Stato membro dove è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario, o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore titolare della delega del contratto di assicurazione. Con riferimento all'assicurazione della responsabilità, l'assicuratore può inoltre essere convenuto davanti ai giudici del luogo dove si è verificato l'evento dannoso nonché, qualora la legge del giudice lo consenta, può essere chiamato in causa nell'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato. Il regolamento (CE) n. 44/2001 stabilisce che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Sono tuttavia previsti alcuni motivi di non riconoscimento per tener conto di considerazioni di ordine pubblico, rispetto dei diritti di difesa e presenza di talune decisioni non conciliabili. Il regime in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni del protocollo complementare A differenza del regolamento (CE) n. 44/2001, che prevede molteplici criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, l'articolo 7 del protocollo per il fondo complementare stabilisce come regola generale la giurisdizione esclusiva dello Stato contraente nel quale si è verificato il danno da inquinamento, tramite un riferimento ai corrispondenti articoli delle convenzioni CLC e Fondo del 1992. Quanto alle azioni che riguardano il fondo complementare, l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 prevede un analogo regime restrittivo della competenza giurisdizionale. Il protocollo per il fondo complementare dispone inoltre che i tribunali dello Stato dove l'armatore o l'assicuratore hanno costituito un fondo per beneficiare del diritto di limitare la responsabilità hanno competenza esclusiva per decidere su tutte le questioni attinenti alla ripartizione e distribuzione del fondo. L'articolo 8 del protocollo per il fondo complementare, facendo riferimento all'articolo X della convenzione CLC, impone inoltre il riconoscimento di una sentenza emessa da un tribunale competente che non può più essere oggetto di ricorso ordinario, tranne se la sentenza è stata ottenuta in virtù di frode processuale oppure se il convenuto non ne è stato informato in tempo ragionevole o non ha avuto giuste possibilità di presentare la sua difesa. Le decisioni sono esecutive in ciascuno Stato parte non appena sono state completate le formalità prescritte nello Stato dove è stata pronunciata la sentenza. Una volta adempiute queste formalità, non è più possibile sottoporre il caso a un giudizio di merito. Competenza comunitaria rispetto al protocollo per il fondo complementare Le questioni disciplinate dal progetto di protocollo rientrano fra le competenze esclusive della Comunità. Le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione contenute negli articoli 7 e 8 del protocollo, influiscono sulle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri, che agiscano individualmente o collettivamente, perdono il diritto di assumere obblighi nei confronti di paesi terzi quando entrano in vigore disposizioni comuni sulle quali questi obblighi potrebbero incidere. Ne consegue che soltanto la Comunità è competente per la negoziazione, la conclusione e l'adempimento di tali impegni internazionali. Secondo la Commissione, gli articoli in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni devono inoltre essere per quanto possibile compatibili con la legislazione comunitaria pertinente. Al riguardo si deve tuttavia riconoscere la natura molto specifica del protocollo complementare. Come indicato sopra, il protocollo ha unicamente l'obiettivo di completare un preesistente regime di compensazione e di erogare fondi supplementari per soddisfare le richieste di risarcimento che non sono state pienamente soddisfatte in base alla convenzione Fondo del 1992. Il protocollo non tratterà mai richieste di risarcimento che non sono state trattate nell'ambito della convenzione Fondo del 1992. Circa la competenza giurisdizionale, il fondo complementare è quindi intrinsecamente connesso con il regime del 1992. Per motivi pratici, le disposizioni sulla competenza giurisdizionale dovrebbero pertanto corrispondere a quelle della convenzione Fondo del 1992 di cui non è attualmente prevista una revisione. Le differenze tra il regime internazionale di risarcimento dei danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi e il regime comunitario per quanto riguarda la competenza giurisdizionale non vanno quindi trattate nel contesto del protocollo complementare. Quanto alle disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, è essenziale che il capitolo III del regolamento (CE) n. 44/2001 continui a essere applicato tra gli Stati membri per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni pronunciate da un tribunale di uno Stato membro in un altro Stato membro. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha chiesto al Consiglio un mandato di negoziazione per determinate parti del protocollo complementare. Il mandato proposto include la negoziazione di un articolo che preveda per la Comunità la possibilità di diventare parte del protocollo. Inoltre, secondo la Commissione occorre un meccanismo per garantire che si possano ancora applicare le disposizioni comunitarie sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni. Non vanno invece alterate nel protocollo per il fondo complementare le disposizioni sulla giurisdizione. Tuttavia, la Commissione ha aggiunto che se le convenzioni CLC e Fondo dovessero essere sottoposte a revisione, un'ipotesi non improbabile per i prossimi anni, sarà necessario analizzare accuratamente la compatibilità tra il regolamento n. 44/2001 e il regime internazionale di risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi e le relative ragioni. Il 19 dicembre 2002 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha adottato un mandato di negoziazione in merito al protocollo per il fondo complementare. Contrariamente a quanto proposto dalla Commissione, il mandato non includeva la negoziazione di una clausola di accesso per la Comunità, tuttavia affermava quanto segue: "la Commissione dovrebbe assicurare che il regime per il riconoscimento e l'esecuzione dei giudizi, stabilito dal regolamento n. 44/2001, continui a essere applicato quando i giudizi emessi da un tribunale di uno Stato membro sono riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro. Al riguardo la Commissione dovrebbe instaurare i necessari contatti con gli Stati terzi con largo anticipo rispetto alla conferenza diplomatica del 12-16 maggio 2003". A seguito di discussioni con gli Stati membri e con Stati terzi, la Commissione ha presentato alla conferenza diplomatica una proposta per aggiungere un nuovo paragrafo 2 al progetto di articolo 8 del protocollo per il fondo complementare [5]. Il nuovo paragrafo proposto è formulato come segue: [5] Documento IMO LEG/CONF.14/7 "2. Uno Stato parte del Protocollo può applicare norme diverse per il riconoscimento e l'esecuzione dei giudizi, a condizione che il loro effetto sia di assicurare che i giudizi siano riconosciuti ed eseguiti almeno nella stessa misura di cui al paragrafo 1". La conferenza diplomatica ha accettato l'aggiunta di questo paragrafo. Di conseguenza, il testo del protocollo complementare non consente alla Comunità in quanto tale di sottoscrivere il protocollo. Per tutelare gli interessi della Comunità in vista della sua competenza esterna, consentendo al contempo agli Stati membri di ratificare il protocollo, viene proposta una decisione del Consiglio di autorizzare gli Stati membri a sottoscrivere il protocollo. In via eccezionale, il Consiglio ha potuto autorizzare gli Stati membri, esclusa la Danimarca, a firmare e ratificare il protocollo per il fondo complementare nell'interesse della Comunità. Questa misura dovrebbe essere ritenuta una soluzione temporanea. A lungo termine, il protocollo per il fondo complementare e i relativi strumenti dovrebbero essere riveduti alla prima occasione opportuna per consentire alla Comunità europea di adottare detti strumenti. Alla luce dell'impegno assunto dai ministri dei Trasporti così come dai capi di Stato e di governo dell'Unione europea per dotarsi di un nuovo fondo pienamente operativo prima della fine del 2003, occorre rispettare un calendario con scadenze molto ravvicinate per la ratifica del nuovo protocollo. Ai sensi dell'articolo 21, il protocollo per il fondo complementare entra in vigore tre mesi dopo che otto paesi, rappresentanti un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributo, sono diventati parti contraenti. Pertanto, è sufficiente l'iniziativa degli Stati membri dell'UE per attivare il protocollo. Il caso speciale di Austria e Lussemburgo Due Stati membri non sono ancora parti contraenti delle convenzioni CLC e Fondo, requisito fondamentale per aderire al protocollo per il fondo complementare. Le convenzioni CLC e Fondo sollevano questioni simili rispetto al rapporto con il regolamento n. 44/2001. Il 19 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione a preparare quanto prima un documento che autorizzi Austria e Lussemburgo ad aderire a detti strumenti. Pertanto, si propone che la presente decisione includa anche disposizioni che autorizzino questi due Stati membri ad aderire alle convenzioni CLC e Fondo. Poiché la procedura di adesione richiederà inevitabilmente del tempo, si propone che Austria e Lussemburgo firmino, ratifichino o aderiscano al protocollo per il fondo complementare entro il 31 dicembre 2005. Conclusione Alla luce di quanto precede, la Commissione raccomanda al Consiglio di adottare la decisione allegata. La decisione e la conclusione proposta dagli Stati membri del protocollo per il fondo complementare non incidono sul bilancio comunitario. 2003/0209 (AVC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 67, paragrafo 5 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, vista la proposta della Commissione [6], [6] GU C [...], [...], pag. [...] vista l'approvazione del Parlamento europeo [7], [7] GU C [...], [...], pag. [....] considerando quanto segue: (1) Il protocollo alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (in appresso "il protocollo per il fondo complementare") è finalizzato a garantire risarcimenti adeguati, rapidi ed efficaci alle persone che subiscono un danno causato da inquinamento da idrocarburi provocato da petroliere. Aumentando sensibilmente i massimali di risarcimento previsti dall'attuale meccanismo internazionale, il protocollo per il fondo complementare affronta una delle principali carenze della regolamentazione internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi. (2) Gli articoli 7 e 8 del protocollo per il fondo complementare incidono sulla normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, come stabilito nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [8]. [8] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. (3) La competenza per i settori contemplati dal protocollo per il fondo complementare è condivisa tra la Comunità e gli Stati membri; tuttavia, la Comunità ha competenza esclusiva in relazione agli articoli 7 e 8. (4) Conformemente al protocollo per il fondo complementare, solo gli Stati sovrani possono parteciparvi; pertanto, la Comunità non può ratificare il protocollo o aderirvi né potrà farlo nel futuro immediato. (5) Il Consiglio dovrebbe quindi autorizzare gli Stati membri a firmare e concludere il protocollo per il fondo complementare nell'interesse della Comunità, alle condizioni stabilite nella presente decisione. (6) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca annesso al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione, (7) Solo le parti contraenti degli strumenti di riferimento possono diventare parti contraenti del protocollo per il fondo complementare. Austria e Lussemburgo non sono attualmente parti di questi strumenti di riferimento. Considerando che gli strumenti di riferimento contengono disposizioni che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001, Austria e Lussemburgo dovrebbero essere autorizzati ad aderire a detti strumenti. (8) Gli Stati membri firmano, ratificano o aderiscono al protocollo quanto prima e in ogni caso entro la fine del 2003. (9) La situazione di Austria e Lussemburgo è diversa in quanto questi due Stati non possono diventare parti contraenti del protocollo per il fondo complementare finché non hanno aderito agli strumenti di riferimento. Per questo motivo, dovrebbero firmare, ratificare o aderire al protocollo per il fondo complementare entro il 31 dicembre 2005. DECIDE: Articolo 1 1. Con la presente decisione gli Stati membri sono autorizzati a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (il "protocollo per il fondo complementare") alle condizioni specificate nei seguenti articoli. Il testo del protocollo per il fondo complementare è allegato alla presente decisione (allegato 1). 2. Inoltre, l'Austria e il Lussemburgo sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento. Il testo degli strumenti di riferimento è allegato alla presente decisione (allegati 2 e 3). 3. Ai fini della presente decisione, l'espressione "strumenti di riferimento" indica il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile in caso di danni da inquinamento da idrocarburi e il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1971 che istituisce un fondo per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi. Articolo 2 Nel firmare, ratificare o aderire agli strumenti di cui all'articolo 1, gli Stati membri informano il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale per iscritto che la firma, ratifica o adesione è avvenuta ai sensi della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per firmare, ratificare ovvero esprimere il loro consenso a essere vincolati dal protocollo per il fondo complementare quanto prima e in ogni caso entro la fine del 2003. Austria e Lussemburgo adottano le misure necessarie per firmare, ratificare ovvero esprimere il loro consenso a essere vincolati dal protocollo per il fondo complementare entro il 31 dicembre 2005. Articolo 4 Alla prima occasione opportuna, gli Stati membri si impegnano a garantire che il protocollo per il fondo complementare e gli strumenti di riferimento siano modificati per consentire alla Comunità di divenirne parte contraente. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO 1 PROTOCOLLO DEL 2003 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1992 SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI [9] [9] Il testo del protocollo riprodotto nel presente allegato, adottato dalla conferenza diplomatica il 16 maggio 2003, non è tuttavia quello ufficiale, non ancora disponibile al momento dell'adozione della presente proposta. Non appena disponibile, il testo ufficiale sostituirà quello riprodotto nel presente allegato. GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, TENENDO PRESENTE la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito "la convenzione CLC del 1992"), CONSIDERATA la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito "la convenzione Fondo del 1992"), AFFERMANDO l'importanza di mantenere l'applicabilità del regime internazionale di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi e del sistema di risarcimento, RILEVANDO che il risarcimento massimo previsto dalla convenzione Fondo del 1992 potrebbe risultare insufficiente per soddisfare le esigenze di indennizzo in determinate circostanze in alcuni Stati contraenti della convenzione, RICONOSCENDO che un certo numero di Stati contraenti della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 ritengono che sia urgentemente necessario stanziare fondi integrativi destinati al risarcimento tramite l'istituzione di un meccanismo complementare al quale gli Stati possano accedere se lo desiderano, RITENENDO che il meccanismo complementare debba cercare di garantire che le vittime di inquinamento da idrocarburi siano risarcite pienamente per le perdite o i danni subiti e che dovrebbe inoltre attenuare le difficoltà incontrate dalle vittime nei casi in cui l'ammontare del risarcimento disponibile nel quadro della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 sia insufficiente per soddisfare integralmente le richieste ricevibili, con la conseguenza che il fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ha deciso in via provvisoria che pagherà solo una parte delle richieste dichiarate ricevibili, CONSIDERANDO che l'accesso al meccanismo complementare sarà aperto soltanto agli Stati contraenti della convenzione Fondo del 1992, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: Disposizioni generali Articolo 1 Ai fini del presente Protocollo: 1. "convenzione CLC del 1992" indica la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi; 2. "convenzione Fondo del 1992" indica la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi; 3. "fondo del 1992" indica il fondo del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, istituito nel quadro della convenzione Fondo del 1992; 4. "Stato contraente" indica uno Stato contraente del presente protocollo, salvo indicazione contraria; 5. Quando il presente protocollo fa rinvio a disposizioni della convenzione Fondo del 1992, il termine "fondo" nella convenzione indica il "fondo complementare", salvo indicazione contraria; 6. "nave", "persona", "proprietario", "idrocarburi", "danni da inquinamento", "misure preventive" e "incidente" hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992; 7. "idrocarburi assoggettati a contributi", "unità di conto", "tonnellata", "garante" e "terminal" hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992; 8. "richiesta dichiarata ricevibile" indica una richiesta che è stata accettata dal fondo del 1992 o è stata dichiarata ricevibile tramite decisione di un tribunale competente vincolante in base al fondo del 1992, che non può essere soggetta a forme ordinarie di ricorso e che sarebbe stata completamente risarcita se il limite stabilito all'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992 non fosse stato applicato a quell'incidente; 9. "assemblea" indica l'assemblea del fondo internazionale complementare del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi, salvo indicazione contraria; 10. "organizzazione" indica l'organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO); 11. "Segretario generale" indica il segretario generale dell'organizzazione. Articolo 2 1. Con il presente protocollo è istituito un fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento, denominato "fondo complementare internazionale del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi" (di seguito "il fondo complementare"). 2. In ogni Stato contraente il fondo complementare è riconosciuto come persona giuridica avente la capacità di assumere diritti e obblighi secondo il diritto di tale Stato, nonché di stare in giudizio. Ogni Stato contraente riconosce il direttore del fondo complementare quale rappresentante legale del fondo. Articolo 3 Il presente protocollo si applica esclusivamente: (a) ai danni da inquinamento causati: (i) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali, e (ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali; (b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni. Risarcimento complementare Articolo 4 1. Il fondo complementare risarcisce i soggetti che hanno subito un danno da inquinamento e non hanno potuto ottenere un risarcimento completo e adeguato per una richiesta di indennizzo per danni dichiarata ricevibile ai sensi della convenzione Fondo del 1992, perché il danno totale supera o rischia di superare il limite del risarcimento applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992, rispetto a qualsiasi incidente. 2(a) L'importo complessivo del risarcimento pagabile dal fondo complementare ai sensi del presente articolo è limitato rispetto a ogni incidente, in modo tale che la somma totale di questo importo e l'ammontare del risarcimento effettivamente pagato ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 nell'ambito di applicazione del presente protocollo non ecceda 750 milioni di unità di conto. (b) L'importo di 750 milioni di unità di conto di cui alla lettera a) è convertita in valuta nazionale sulla base del valore della valuta in oggetto, in riferimento al diritto speciale di prelievo alla data determinata dall'assemblea del fondo del 1992 per la conversione dell'importo massimo pagabile ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992. 3. Quando l'ammontare delle richieste dichiarate ricevibili nei confronti del fondo complementare supera l'ammontare complessivo del risarcimento pagabile a norma del paragrafo 2, la somma disponibile è distribuita in modo tale che la proporzione tra la richiesta ricevibile e l'ammontare del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente ai sensi del presente protocollo sia identica per tutti i ricorrenti. 4. Il fondo complementare risarcisce soltanto le richieste dichiarate ricevibili nei modi definiti all'articolo 1, paragrafo 8. Articolo 5 Il fondo complementare effettua un versamento quando l'assemblea del fondo del 1992 ritiene che l'ammontare totale delle richieste dichiarate ricevibili superi o rischi di superare l'ammontare complessivo del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992 e, di conseguenza, l'assemblea decide in via provvisoria o definitiva che saranno effettuati pagamenti solo per una porzione delle richieste dichiarate ricevibili. L'assemblea del fondo complementare stabilisce quindi se e in quale misura il fondo complementare paga la proporzione delle richieste dichiarate ricevibili e non soddisfatte ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992. Articolo 6 1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, i diritti di risarcimento nei confronti del fondo complementare si estinguono solo se si estinguono nei confronti del fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 6 della convenzione Fondo del 1992. 2. Una richiesta presentata al fondo del 1992 è considerata come presentata dallo stesso ricorrente al fondo complementare. Articolo 7 1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, della convenzione Fondo del 1992 si applicano alle azioni per risarcimento intentate nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente protocollo. 2. In caso di un'azione di risarcimento per danni da inquinamento intentata presso un tribunale competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione del 1992 sulla responsabilità contro il proprietario di una nave o il suo garante, il tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in qualsiasi azione di risarcimento nei confronti del fondo complementare in relazione allo stesso danno ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo. Tuttavia, nel caso di azione di risarcimento per danni da inquinamento ai sensi della convenzione CLC del 1992 intentata presso un tribunale in uno Stato contraente della stessa convenzione ma non del presente protocollo, qualsiasi azione nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo può essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente del presente protocollo competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione CLC del 1992. 3. In deroga al paragrafo 1, quando un'azione di risarcimento per danni da inquinamento è stata intentata nei confronti del fondo del 1992 presso un tribunale di uno Stato firmatario della convenzione CLC del 1992 ma non del presente protocollo, qualsiasi azione collegata nei confronti del fondo complementare può essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente competente ai sensi del paragrafo 1. Articolo 8 1. Con riserva della decisione concernente la ripartizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo, qualsiasi sentenza emessa nei confronti del fondo complementare da un tribunale competente conformemente all'articolo 7, è riconosciuta e diventa esecutiva in ogni Stato contraente alle stesse condizioni di cui all'articolo X della convenzione CLC del 1992, quando la sentenza è divenuta esecutiva nello Stato di origine e nel relativo Stato non può più essere soggetta alle forme ordinarie di ricorso. 2. Uno Stato contraente può applicare regole diverse per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, a condizione che abbiano l'effetto di assicurare che le sentenze siano riconosciute ed eseguite almeno nella stessa misura di cui al paragrafo 1. Articolo 9 1. In merito a qualsiasi risarcimento per danni da inquinamento pagato dal fondo complementare in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così risarcito può beneficiare nei confronti del proprietario o del suo garante ai sensi della convenzione CLC del 1992. 2. Il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto risarcito può beneficiare ai sensi della convenzione CLC del 1992 nei confronti del fondo del 1992. 3. Nessuna disposizione del presente protocollo osta al diritto di ricorso o di surrogazione del fondo complementare nei confronti di soggetti diversi da quelli citati ai precedenti paragrafi. In ogni caso, il diritto di surrogazione del fondo complementare nei confronti di tali soggetti non può essere meno favorevole di quello di un assicuratore del soggetto al quale è stato versato il risarcimento. 4. Fatti salvi eventuali altri diritti esistenti di surrogazione o ricorso nei confronti del fondo complementare, uno Stato contraente o una sua amministrazione che abbia versato un risarcimento per danni da inquinamento in conformità con le leggi nazionali acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così risarcito avrebbe beneficiato ai sensi del presente protocollo. Contributi Articolo 10 1. In relazione a ogni singolo Stato contraente, i contributi annui al fondo complementare sono versati da qualunque soggetto, nell'anno di calendario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) o b), abbia ricevuto in totale quantità superiori a 150 000 tonnellate di: (a) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare ai porti o ai terminal situati nel territorio dello Stato; e (b) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare, scaricati in un porto o in un terminal di uno Stato non contraente, in impianti situati nel territorio dello Stato contraente, a condizione che gli idrocarburi assoggettati a contributi siano presi in considerazione solo in virtù del presente comma al primo ricevimento in uno Stato contraente dopo lo scarico nello Stato non contraente. 2. In relazione all'obbligo di versare contributi al fondo complementare si applica l'articolo 10, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1992. Articolo 11 1. Per valutare l'ammontare degli eventuali contributi annui dovuti e tenere conto della necessità di disporre di fondi liquidi sufficienti, per ogni anno di calendario l'assemblea elabora una stima di bilancio strutturata come segue: (i) Spese (a) costi e spese legati all'amministrazione del fondo complementare nell'anno di riferimento e l'eventuale disavanzo dovuto a operazioni negli anni precedenti; (b) pagamenti da effettuare dal fondo complementare nell'anno di riferimento per soddisfare le richieste risarcitorie nei confronti del fondo complementare di cui all'articolo 4, inclusi rimborsi di prestiti precedentemente ottenuti dal fondo complementare per soddisfare dette richieste; (ii) Entrate (a) fondi eccedentari derivanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi; (b) contributi annui, se necessari per mantenere il bilancio in equilibrio; (c) altre entrate. 2. L'assemblea decide l'ammontare totale dei contributi da imporre. In base a questa decisione, per ogni Stato contraente il direttore del fondo complementare calcola per ogni soggetto di cui all'articolo 10 l'ammontare del relativo importo annuo: (a) se il contributo è destinato a soddisfare i pagamenti di cui al paragrafo 1(i)(a) sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta nel relativo Stato dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente; e (b) se il contributo è destinato a soddisfare i pagamenti di cui al paragrafo 1(i)(b) sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente quello in cui si è verificato l'incidente in oggetto, a condizione che lo Stato fosse uno Stato contraente del presente protocollo al momento dell'incidente. 3. Le somme di cui al paragrafo 2 sono ottenute dividendo l'ammontare totale dei contributi richiesti per l'ammontare totale degli idrocarburi soggetti a contributo ricevuto in tutti gli Stati contraenti nell'anno di riferimento. 4. Il contributo annuo è dovuto alla data da stabilire nel regolamento interno del fondo complementare. L'assemblea può scegliere una data diversa per il pagamento. 5. L'assemblea può decidere, secondo modalità da stabilire nel regolamento finanziario del fondo complementare, di effettuare trasferimenti tra fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera a) e fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera b). Articolo 12 1. Ai contributi al fondo complementare si applica l'articolo 13 della convenzione Fondo del 1992. 2. Uno Stato contraente può assumere l'obbligo di versare contributi al fondo complementare secondo la procedura indicata all'articolo 14 della convenzione Fondo del 1992. Articolo 13 1. Gli Stati contraenti comunicano al direttore del fondo complementare le informazioni sugli idrocarburi ricevuti ai sensi dell'articolo 15 della convenzione Fondo del 1992, a condizione che, tuttavia, le comunicazioni trasmesse al direttore del fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1992 si presumano effettuate anche in virtù del presente protocollo. 2. Se uno Stato contraente non adempie agli obblighi relativi alla presentazione della comunicazione di cui al paragrafo 1 e se tale omissione genera una perdita finanziaria per il fondo complementare, lo Stato contraente in questione è tenuto a risarcire il fondo complementare per tale perdita. L'assemblea decide, su raccomandazione del direttore del fondo complementare, se detto risarcimento deve essere versato dallo Stato contraente di cui trattasi. Articolo 14 1. Fatto salvo l'articolo 10, ai fini del presente protocollo si presume che ogni Stato contraente riceva almeno 1 milione di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi. 2. Se la somma complessiva degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente è inferiore a 1 milione di tonnellate, lo Stato contraente assume gli obblighi applicabili ai sensi del presente protocollo a qualsiasi soggetto che sarebbe tenuto a contribuire al fondo complementare in relazione agli idrocarburi ricevuti nel territorio di detto Stato nella misura in cui non esistono soggetti responsabili per la quantità complessiva degli idrocarburi ricevuti. Articolo 15 1. Se in uno Stato contraente non esiste un soggetto che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, ai fini del presente protocollo detto Stato contraente informa al riguardo il direttore del fondo complementare. 2. Il fondo complementare non effettua risarcimenti per danni da inquinamento nel territorio, nelle acque territoriali o nella zona economica esclusiva o nell'area determinata ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto ii) del presente protocollo, di uno Stato contraente in relazione a un determinato incidente o per misure preventive, adottate per prevenire o ridurre al minimo il danno, finché gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti in relazione a detto Stato contraente per tutti gli anni precedenti all'incidente. L'assemblea determina nel regolamento interno le circostanze in cui si ritiene che uno Stato contraente non abbia ottemperato ai propri obblighi. 3. Se un risarcimento è stato temporaneamente rifiutato ai sensi del paragrafo 2, il risarcimento è negato permanentemente in merito all'incidente in questione se gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti entro un anno dalla notifica da parte del direttore del fondo complementare agli Stati contraenti dell'omissione della comunicazione. 4. Dai contributi dovuti al fondo complementare è dedotto il risarcimento dovuto al debitore o ai suoi agenti. Organizzazione e amministrazione Articolo 16 1. Il fondo complementare dispone di un'assemblea e di un segretariato presieduto da un direttore. 2. Gli articoli dal 17 al 20 e dal 28 al 33 della convenzione Fondo del 1992 si applicano all'assemblea, al segretariato e al direttore del fondo complementare. 3. L'articolo 34 della convenzione Fondo del 1992 si applica al fondo complementare. Articolo 17 1. Il segretariato del fondo del 1992, presieduto dal direttore del fondo, può anche svolgere le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare. 2. Se, in conformità con il paragrafo 1, il segretariato e il direttore del fondo del 1992 svolgono anche le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare, quest'ultimo è rappresentato, in caso di conflitto di interesse tra il fondo del 1992 e il fondo complementare, dal presidente dell'assemblea. 3. Nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente protocollo e della convenzione Fondo del 1992, il direttore del fondo complementare, nonché il personale e gli esperti da lui designati, non sono ritenuti inadempienti alle disposizioni dell'articolo 30 della convenzione Fondo del 1992 applicato dall'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo nelle misura in cui svolgano i loro compiti conformemente al presente articolo. 4. L'assemblea si adopera per non prendere decisioni incompatibili con le decisioni prese dall'assemblea del fondo del 1992. In caso di divergenze di opinione rispetto a questioni amministrative comuni, l'assemblea cerca di ottenere un consenso con l'assemblea del fondo del 1992, in uno spirito di collaborazione reciproca e tenendo presente gli obiettivi comuni delle due organizzazioni. 5. Il fondo complementare rimborsa al fondo del 1992 tutti i costi e tutte le spese derivanti da servizi amministrativi svolti dal fondo del 1992 per conto del fondo complementare. Articolo 18 Disposizioni transitorie 1. Fermo restando il paragrafo 4, l'ammontare complessivo dei contributi pagabili in relazione agli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente in un anno di calendario non supera il 20% dell'ammontare totale dei contributi annui ai sensi del presente Protocollo in relazione all'anno di calendario di riferimento. 2. Se a seguito dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 l'ammontare complessivo dei contributi pagabili dai contribuenti in un unico Stato contraente in relazione a un determinato anno di calendario dovesse risultare superiore al 20% dei contributi totali annui, i contributi pagabili da tutti i contribuenti in detto Stato sono ridotti proporzionalmente in modo che i loro contributi complessivi siano uguali al 20% dei contributi totali annui al fondo complementare nell'anno di riferimento. 3. Se i contributi pagabili dai soggetti in un determinato Stato contraente sono ridotti ai sensi del paragrafo 2, i contributi pagabili dai soggetti in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati in proporzione per garantire che l'ammontare totale dei contributi pagabili da tutti i soggetti tenuti a versare contributi al fondo complementare in relazione all'anno di calendario in questione raggiunga l'ammontare totale dei contributi deciso dall'assemblea. 4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano finché la quantità totale degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta in tutti gli Stati contraenti in un anno di calendario, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non raggiunge 1 miliardo di tonnellate o fino alla scadenza di un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, se questa scadenza è più ravvicinata. Clausole finali Articolo 19 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Londra dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004. 2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente protocollo mediante: (a) firma senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; o (b) firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o (c) adesione. 3. Possono diventare Stati contraenti del presente protocollo soltanto gli Stati contraenti della convenzione Fondo 1992. 4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano tramite il deposito di uno strumento formale idoneo presso il segretario generale. Articolo 20 Informazioni sugli idrocarburi assoggettati a contributi Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo nei confronti di uno Stato, detto Stato, quando firma il presente protocollo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), o quando deposita lo strumento di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e successivamente a scadenza annuale alla data stabilita dal Segretariato generale, comunica al Segretario generale il nome e l'indirizzo degli eventuali soggetti che, per quanto concerne lo Stato in questione, sarebbero tenuti a contribuire al fondo complementare ai sensi dell'articolo 10, nonché i dati sulle relative quantità di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da eventuali soggetti nel suo territorio nell'anno di calendario precedente. Articolo 21 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui sono soddisfatti i seguenti requisiti: (a) almeno otto Stati hanno firmato il protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale; e (b) il segretario generale ha ricevuto informazioni dal direttore del fondo 1992 in base alle quali i soggetti che sarebbero tenuti a contribuire ai sensi dell'articolo 10 hanno ricevuto nell'anno di calendario precedente un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 2. Nei confronti di ogni Stato che firma il presente protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 1 per l'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo non entra in vigore nei confronti degli Stati per i quali non si applica la convenzione Fondo del 1992. Articolo 22 Prima sessione dell'assemblea Il segretario generale convoca la prima sessione dell'assemblea. La sessione si svolge appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore. Articolo 23 Revisione e modifica 1. L'organizzazione può convocare una conferenza per rivedere o modificare il presente protocollo. 2. L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare il presente protocollo su richiesta di almeno un terzo di tutti gli Stati contraenti. Articolo 24 Modifica del massimale per il risarcimento 1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, il segretario generale trasmette a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti le proposte di modifica del massimale per il risarcimento stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). 2. Gli emendamenti proposti e trasmessi come sopra sono sottoposti all'attenzione del comitato giuridico dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data della loro trasmissione. 3. Tutti gli Stati contraenti del presente protocollo, indipendentemente dal fatto che essi siano membri dell'organizzazione, hanno diritto di partecipare ai lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione degli emendamenti. 4. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti nel comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che almeno la metà degli Stati contraenti sia presente alla votazione. 5. Quando si pronuncia su una proposta intesa a modificare il massimale di risarcimento, il comitato giuridico prende in considerazione l'esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, l'ammontare dei danni da essi derivanti e le modifiche del valore monetario. 6(a) Non possono essere prese in considerazione modifiche del massimale di risarcimento di cui al presente articolo prima della data di entrata in vigore del presente protocollo o prima di tre anni dall'entrata in vigore di un emendamento adottato precedentemente in virtù del presente articolo. (b) Il massimale non può essere aumentato fino a superare un importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo maggiorato del 5% all'anno calcolato su una base composta dalla data in cui il presente protocollo è aperto alla firma alla data in cui la decisione del comitato giuridico prende effetto. (c) Il massimale non può essere aumentato fino a superare l'importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo moltiplicato per tre. 7. Gli emendamenti adottati ai sensi del paragrafo 4 sono notificati dall'organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento è ritenuto accettato al termine di un periodo di dodici mesi dopo la data di notifica, a meno che entro questa scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato giuridico abbia comunicato all'organizzazione di non accettare l'emendamento. In questo caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore. 8. Un emendamento ritenuto accettato ai sensi del paragrafo 7 entra in vigore dodici mesi dopo la sua accettazione. 9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dello stesso. Tale denuncia prende effetto quando l'emendamento entra in vigore. 10. Quando un emendamento è stato adottato dal comitato giuridico ma il periodo di dodici mesi per la sua accettazione non è ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente in questo periodo è vincolato dall'emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente dopo questo periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato ai sensi del paragrafo 7. Nei casi citati al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando lo stesso entra in vigore, o quando il presente protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato, se tale data è successiva alla precedente. Articolo 25 Protocolli alla convenzione Fondo del 1992 1. Se i massimali stabiliti nella convenzione Fondo del 1992 sono stati innalzati da un protocollo ad essa allegato, il massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) può essere maggiorato dello stesso importo tramite la procedura indicata all'articolo 24. Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 6 non si applicano a tali casi. 2. Se la procedura di cui al paragrafo 1 è stata applicata, eventuali successive modifiche del massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24, ai fini dell'articolo 24, paragrafo 6, lettere b) e c), sono calcolate sulla base del nuovo massimale maggiorato in conformità con il paragrafo 1. Articolo 26 Denuncia 1. Il presente protocollo può essere denunciato da qualsiasi Stato contraente in qualunque momento dopo la data di entrata in vigore nei suoi confronti. 2. La denuncia si effettua tramite il deposito di uno strumento presso il Segretario generale. 3. La denuncia è efficace dodici mesi dopo il deposito presso il Segretario generale o dopo un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia. 4. La denuncia della convenzione Fondo 1992 comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo. Tale denuncia è efficace il giorno in cui la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione Fondo del 1971 prende effetto ai sensi dell'articolo 34 del protocollo in oggetto. 5. Nonostante l'avvenuta denuncia del presente protocollo da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente protocollo relative agli obblighi di effettuare contributi al fondo complementare per un incidente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) e che avviene prima dell'entrata in vigore della denuncia. Articolo 27 Sessioni straordinarie dell'assemblea 1. Uno Stato contraente può, entro novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia il cui effetto è giudicato suscettibile di aumentare sensibilmente il livello di contributi per i restanti Stati contraenti, chiedere al direttore del fondo complementare di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. Il direttore del fondo complementare convoca l'Assemblea non oltre sessanta giorni dopo il ricevimento della richiesta. 2. Il direttore del fondo complementare può prendere l'iniziativa di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, qualora ritenga che detta denuncia generi un aumento significativo del livello di contributi degli altri Stati contraenti. 3 Se in occasione di una sessione straordinaria convocata ai sensi del paragrafo 1 o 2 l'assemblea decide che la denuncia implica un aumento considerevole del livello di contributi per gli altri Stati contraenti, qualunque di questi Stati può, non oltre centoventi giorni prima della data di entrata in vigore della denuncia, denunciare il presente protocollo con effetto a partire dalla stessa data. Articolo 28 Cessazione 1. Il presente protocollo cessa di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati contraenti è inferiore a sette o in cui la quantità totale di idrocarburi soggetti a contributi ricevuta negli altri Stati contraenti, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è inferiore a 350 milioni di tonnellate, se questa data è posteriore alla precedente. 2. Gli Stati che sono vincolati dal presente protocollo il giorno prima della data in cui esso cessa di essere in vigore consentono al fondo complementare di esercitare le sue funzioni di cui all'articolo 29 e, solo a tal fine, restano vincolati dal presente protocollo. Articolo 29 Liquidazione del fondo complementare 1. Qualora il presente protocollo cessi di essere in vigore, in ogni caso il fondo complementare: (a) adempie agli obblighi relativi agli incidenti avvenuti prima che il protocollo cessi di essere in vigore; (b) ha diritto di esercitare i suoi diritti in materia di contributi nella misura in cui detti contributi sono necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), incluse le spese di amministrazione del fondo complementare necessarie a tal fine. 2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie per completare la liquidazione del fondo complementare, inclusa la ripartizione equa dei beni rimanenti tra i soggetti che hanno contribuito al fondo complementare. 3. Ai fini del presente articolo il fondo complementare resta una persona giuridica. Articolo 30 Depositario 1. Il presente protocollo e gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 24 sono depositati presso il segretario generale. 2. Il segretario generale: (a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito: (i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento e della relativa data; (ii) della data di entrata in vigore del presente protocollo; (iii) di proposte concernenti la modifica del massimale per il risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1; (iv) di emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4; (v) di emendamenti ritenuti accettati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, unitamente alla data in cui gli emendamenti in questione entrano in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dello stesso articolo; (vi) del deposito di uno strumento di denuncia del presente protocollo e della data del deposito e della data di entrata in vigore; (vii) delle comunicazioni previste dagli articoli del presente protocollo; (b) trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al protocollo. 3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Articolo 31 Lingue Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede. FATTO A LONDRA il sedici maggio, duemilatre. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo. ALLEGATO 2 PROTOCOLLO DEL 1992 RECANTE MODIFICA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1969 SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI DOVUTI A INQUINAMENTO DA IDROCARBURI LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, CONSIDERANDO la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi e il relativo protocollo del 1984, PRENDENDO ATTO del fatto che il protocollo del 1984 alla convenzione, che prevede un ambito di applicazione più ampio e un risarcimento maggiore, non è entrato in vigore, AFFERMANDO l'importanza di mantenere in vigore un sistema internazionale che preveda la responsabilità e il risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi, CONSAPEVOLI della necessità di garantire l'entrata in vigore quanto prima del contenuto del protocollo del 1984, RICONOSCENDO che sono necessarie disposizioni speciali per introdurre gli emendamenti corrispondenti alla convenzione internazionale del 1971 per l'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Articolo 1 La convenzione che è modificata dalle disposizioni del presente protocollo è la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage), in appresso "convenzione CLC del 1969". Per gli Stati parti del protocollo del 1976 alla convenzione CLC del 1969, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione CLC del 1969 quale modificata da tale protocollo. Articolo 2 L'articolo I della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 1. "Nave" indica ogni nave d'alto mare e ogni imbarcazione marittima di qualunque tipo costruita o adibita al trasporto di grandi quantità di idrocarburi, a condizione che una nave in grado di trasportare idrocarburi e altri carichi sia considerata tale solo quando trasporta effettivamente grandi quantità di idrocarburi come carico e mentre viaggia per effettuare tale trasporto, a meno che non sia accertato che non vi siano residui di tale carico di idrocarburi in grande quantità a bordo di essa. 2. Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: 5. "Idrocarburi" indica gli idrocarburi minerali persistenti quali petrolio greggio, olio combustibile pesante, diesel pesante e olio lubrificante, trasportato come carico a bordo o nei serbatoi di una nave. 3. Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: 6. "Danno dovuto a inquinamento" indica: (a) perdita o danno provocati al di fuori della nave da contaminazione dovuta alla fuoriuscita o allo scarico di idrocarburi dalla nave, ovunque tali fuoriuscite o scarichi si verifichino, a condizione che il risarcimento per il deterioramento dell'ambiente, diverso dalle perdite di utili dovute a tale deterioramento, si limiti ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere; (b) i costi di misure preventive e ulteriori perdite o danni dovuti a misure preventive 4. Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: 8. "Incidente" indica qualsiasi circostanza o serie di circostanze aventi la stessa origine, che provocano danni dovuti a inquinamento o costituiscono una minaccia grave ed imminente di provocare tali danni. 5. Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente: 9. "Organizzazione" indica l'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO). 6. Dopo il paragrafo 9 è inserito un nuovo paragrafo con il seguente testo: 10. La "convenzione CLC del 1969" indica la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati che sono parti del protocollo del 1976 alla convenzione CLC del 1969, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione CLC del 1969 quale modificata da tale protocollo. Articolo 3 L'articolo 2 della convenzione CLC del 1969 è sostituito dal seguente testo: La presente convenzione si applica esclusivamente: (a) ai danni dovuti a inquinamento che si verificano: (i) nel territorio di uno Stato contraente, ivi compreso il mare territoriale, e (ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali; (b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni. Articolo 4 L'articolo 3 della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: 1. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il proprietario di una nave al momento dell'incidente o, nel caso in cui l'incidente consista in una serie di circostanze, al momento della prima di esse, è responsabile di ogni danno dovuto a inquinamento provocato dalla nave a seguito nell'incidente. 2. Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: 4. Al proprietario può essere chiesto il risarcimento per danni dovuti a inquinamento solo in conformità con la presente convenzione. Fermo restando il paragrafo 5, il risarcimento per danni dovuti a inquinamento ai sensi della presente convenzione o di altro genere non può essere chiesto: (a) al personale di servizio o agli agenti del proprietario, ovvero ai membri dell'equipaggio (b) al pilota o a qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell'equipaggio, svolga servizi per la nave; (c) a qualsiasi noleggiatore (in qualunque modo descritto, ivi compresi i noleggiatori di navi non equipaggiate), gestore o operatore della nave; (d) a chiunque svolga operazioni di salvataggio con il consenso del proprietario o dietro istruzioni delle autorità pubbliche competenti; (e) a chiunque adotti misure preventive; (f) a tutto il personale di servizio o gli agenti delle persone di cui alle lettere (c), (d) ed (e); tranne nel caso in cui il danno sia dovuto a loro atti o omissioni personali, commessi con l'intento di provocare tali danni, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare tali danni. Articolo 5 L'articolo 4 della convenzione CLC del 1969 è sostituito dal seguente testo: Quando si verifica un incidente che coinvolge due o più navi e ne conseguono danni dovuti a inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate, tranne nel caso in cui siano esonerate ai sensi dell'articolo 3, sono congiuntamente e solidalmente responsabili di tutti i danni che non possono essere ragionevolmente separati. Articolo 6 L'articolo 5 della convenzione CLC del 1969 è sostituito dal seguente testo: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: 1. Il proprietario di una nave è autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun incidente per un importo aggregato calcolato come segue: (a) 3 milioni di unità di conto per le navi che non superino le 5 000 unità di tonnellaggio; (b) per le navi di tonnellaggio superiore a quello indicato, per ogni unità addizionale di tonnellaggio, 420 unità di conto, oltre all'importo di cui alla lettera a), a condizione tuttavia che tale importo aggregato non superi in ogni caso 59,7 milioni di unità di conto. 2. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: 2. Il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente convenzione se è dimostrato che il danno dovuto a inquinamento è conseguenza di un suo atto ovvero omissione personale, commessi con l'intento di provocare tale danno, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare danni. 3. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: 3. Per usufruire del beneficio della limitazione previsto al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario costituisce un fondo per la somma totale corrispondente al limite della sua responsabilità presso il tribunale o altra autorità competente di ciascuno degli Stati contraenti in cui si intenta una causa, ai sensi dell'articolo 9 o, se non viene intenta alcuna causa, presso qualsiasi tribunale o altra autorità competente in ciascuno degli Stati contraenti in cui può essere intentata causa, ai sensi dell'articolo 9. Il fondo può essere costituito depositando la somma o producendo una garanzia bancaria o altra garanzia, accettabile ai sensi della legislazione dello Stato contraente in cui viene costituito il fondo, e considerata adeguata dal tribunale o da altra autorità competente. 4. Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente testo: 9 (a). L'"unità di conto" di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo Monetario Internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale divisa con riferimento al diritto speciale di prelievo della data di costituzione del fondo di cui al paragrafo 3. Il valore della divisa nazionale, in termini di diritto speciale di prelievo, di uno Stato contraente membro del Fondo Monetario Internazionale, è calcolato in conformità con il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale in vigore alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore della divisa nazionale, in termini di diritto speciale di prelievo, di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale, è calcolato in un modo determinato da quello Stato. 9 (b). Tuttavia, uno Stato contraente che non è membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non consente l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 9, lettera a) può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, ovvero in qualunque momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9, lettera a) è pari a 15 franchi d'oro. Il franco d'oro di cui al presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo d'oro di finezza millesimale novecento. La conversione del franco d'oro nella valuta nazionale avviene in conformità con la legge dello Stato interessato 9 (c). Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 9, lettera a) e la conversione di cui al paragrafo 9, lettera b) sono effettuati in modo da esprimere nella valuta nazionale dello Stato contraente, per quanto possibile, lo stesso valore reale degli importi di cui al paragrafo 1 che risulterebbero dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 9, lettera a). Gli Stati contraenti comunicano al depositario il metodo di calcolo previsto al paragrafo 9, lettera a), ovvero il risultato della conversione del paragrafo 9, lettera b), a seconda dei casi, al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione ed ogni qualvolta vi sia una modifica nell'uno o nell'altra. 5. Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente testo: 10. Ai fini del presente articolo, il tonnellaggio della nave è il tonnellaggio lordo calcolato in conformità con le norme per la misurazione del tonnellaggio di cui all'allegato I della convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi (International Convention on Tonnage Measurement of Ships). 6. La seconda frase del paragrafo 11 è sostituita dal seguente testo: Tale fondo può essere istituito anche se, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità, ma la sua costituzione, in tal caso, non pregiudica i diritti dei querelanti nei confronti del proprietario. Articolo 7 L'articolo 7 della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue: 1. Le prime due frasi del paragrafo 2 sono sostituite dal seguente testo: Dopo che le autorità competenti di uno Stato contraente hanno appurato che le disposizioni del paragrafo 1 sono state rispettate, a ciascuna nave viene rilasciato un certificato in cui si attesta che l'assicurazione e le altre garanzie finanziarie sono in vigore, in conformità con le disposizioni della presente convenzione. Per quanto riguarda le navi registrate in uno Stato contraente, tale certificato è rilasciato o convalidato dalle autorità competenti dello Stato in cui è registrata la nave; per quanto riguarda le navi non registrate in uno Stato contraente, esso può essere rilasciato o convalidato dalle autorità competenti di un qualunque Stato contraente. 2. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: 4. Il certificato è conservato a bordo della nave e una sua copia è depositata presso le autorità in possesso della documentazione relativa alla registrazione della nave o, nel caso in cui la nave non sia stata registrata in uno Stato contraente, presso le autorità dello Stato che rilascia o convalida il certificato. 3. La prima frase del paragrafo 7 è sostituita dal seguente testo: I certificati rilasciati o convalidati sotto l'autorità di uno Stato Contraente in conformità con il paragrafo 2 sono accettati dagli altri Stati contraenti ai fini della presente convenzione e sono considerati in vigore come i certificati rilasciati o convalidati da altri Stati contraenti, anche se rilasciati o convalidati per una nave che non è stata registrata in uno Stato contraente. 4. Nella seconda frase del paragrafo 7 la dicitura "presso lo Stato in cui è stata registrata la nave" è sostituita dalla dicitura "presso lo Stato che rilascia o convalida il certificato". 5. La seconda frase del paragrafo 8 è sostituita dal seguente testo: In tal caso il convenuto, anche se il proprietario non è autorizzato a limitare la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, può avvalersi dei limiti di responsabilità previsti dall'articolo 5, paragrafo 1. Articolo 8 L'articolo 9 della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue: Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: 1. Nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti a inquinamento nel territorio di uno o più Stati contraenti, ivi compreso il mare territoriale o l'area di cui all'articolo 2, ovvero siano stati adottati provvedimenti atti a prevenire o ridurre al minimo i danni dovuti a inquinamento in tale territorio, ivi compresi il mare territoriale o la suddetta area, le istanze di risarcimento possono essere presentate solo dinanzi ai tribunali degli Stati contraenti in questione. Il convenuto è informato di tale azione entro termini ragionevoli. Articolo 9 Dopo l'articolo 12 della convenzione CLC del 1969 sono stati inseriti i seguenti due nuovi articoli: Articolo 12 bis Disposizioni transitorie Le seguenti disposizioni transitorie si applicano nel caso di uno Stato che, al momento dell'incidente, è parte sia alla presente convenzione che alla convenzione CLC del 1969: (a) quando un incidente ha provocato danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito della presente convenzione, si ritiene che sia stata assunta la responsabilità di cui alla presente convenzione se e nella misura in cui tale responsabilità deriva anche dalla convenzione CLC del 1969; (b) quando un incidente ha provocato danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito della presente convenzione e lo Stato è parte sia alla presente convenzione che alla convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, la responsabilità che deve essere ancora assunta dopo l'applicazione della lettera a) del presente articolo in base alla presente convenzione subentra solo nella misura in cui il danno dovuto a inquinamento non sia stato risarcito dopo l'applicazione di detta convenzione del 1971; (c) ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 della presente convenzione l'espressione "la presente convenzione" indica la presente convenzione o la convenzione CLC del 1969, a seconda dei casi; (d) ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente convenzione dal totale del fondo da costituire viene dedotto l'importo per il quale si ritiene che sia stata assunta la responsabilità di cui alla lettera a) del presente articolo. Articolo 12 ter Clausole finali Le clausole finali della presente convenzione sono gli articoli dal 12 al 18 del protocollo del 1992 che modifica la convenzione CLC del1969. I riferimenti contenuti nella presente convenzione agli Stati contraenti si intendono fatti agli Stati contraenti di detto protocollo. Articolo 10 Il modello di certificato allegato alla convenzione CLC del 1969 è sostituito con il modello allegato al presente protocollo. Articolo 11 1. Per le parti al presente protocollo, la convenzione CLC del 1969 e il presente protocollo sono letti e interpretati insieme come un unico strumento. 2. Gli articoli dall'1 al 12ter, incluso il modello di certificato, della convenzione CLC del 1969, modificata dal presente protocollo, sono noti come la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento da idrocarburi (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, convenzione CLC del 1992). CLAUSOLE FINALI Articolo 12 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994 per tutti gli Stati. 2. Fermo restando il paragrafo 4, ogni Stato può diventare parte al presente protocollo tramite: (a) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguiti da ratifica, accettazione o approvazione; o (b) adesione. 3. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione avvengono tramite deposito del relativo strumento formale presso il segretario generale dell'organizzazione. 4. Ciascuno Stato contraente alla convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata convenzione fondo del 1971, può ratificare, accettare, approvare o aderire al presente protocollo solo nel caso in cui esso contemporaneamente ratifichi, accetti, approvi o aderisca al protocollo del 1992 che modifica tale convenzione, a meno che non denunci la convenzione del fondo del 1971, con effetto alla data in cui il presente protocollo entra in vigore per quello Stato. 5. Uno Stato che è parte al presente protocollo ma non alla convenzione CLC del 1969 è vincolato dalle disposizioni della convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo nei confronti degli altri Stati parte ad esso, ma non è vincolato dalle disposizioni della convenzione CLC del 1969 nei confronti degli Stati parte ad esso. 6. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo si ritiene applicabile alla convenzione in tal modo emendata e modificata da tale emendamento. Articolo 13 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo entra in vigore dodici mesi dalla data in cui dieci Stati, ivi compresi quattro Stati aventi ciascuno una capacità di serbatoio non inferiore a un milione di unità di tonnellaggio lordo, hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale dell'organizzazione. 2. Tuttavia, ogni Stato contraente alla convenzione del fondo del 1971, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione rispetto al presente protocollo, può dichiarare che tale strumento si considera privo di efficacia ai fini del presente articolo fino alla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 31 del protocollo del 1992 che modifica la convenzione del fondo del 1971. Uno Stato che non sia uno Stato contraente alla convenzione del fondo del 1971, ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al protocollo del 1992 che modifica la convenzione del fondo del 1971, può anche rilasciare contemporaneamente una dichiarazione in conformità con il presente paragrafo. 3. Ogni Stato che abbia formulato una dichiarazione in conformità con il paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento per mezzo di una notifica al segretario generale dell'organizzazione. Ogni rinuncia entra in vigore alla data di ricezione della notifica, a condizione che si ritenga che lo Stato in questione abbia depositato per quella data il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente protocollo. 4. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, esso entra in vigore dodici mesi dopo la data di deposito del relativo strumento da parte di tale Stato. Articolo 14 Revisione ed emendamento 1. L'organizzazione può convocare una conferenza allo scopo di rivedere o emendare la convenzione CLC del 1992. 2. L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti allo scopo di rivedere o emendare la convenzione CLC del 1992 su richiesta di non meno di un terzo degli Stati contraenti. Articolo 15 Modifiche dei massimali 1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, le proposte di emendamento ai limiti di responsabilità enunciati all'articolo 5, paragrafo 1 della Convenzione CLC del 1969, modificata dal presente protocollo, sono comunicate dal segretario generale a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti. 2. Gli emendamenti proposti e comunicati come descritto precedentemente sono sottoposti all'esame del comitato legale dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data di divulgazione. 3. Tutti gli Stati contraenti alla convenzione CLC del 1969, modificata dal presente protocollo, che siano membri dell'organizzazione o no, hanno diritto a partecipare ai lavori del comitato legale per esaminare e adottare gli emendamenti. 4. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che, al momento della votazione, sia presente almeno la metà degli Stati contraenti. 5. Nell'esaminare una proposta di emendamento dei limiti, il comitato giuridico tiene conto dell'esperienza maturata in relazione agli incidenti passati, e in particolare dell'importo del danno da essi provocato, delle modifiche ai valori monetari e dell'effetto degli emendamenti proposti sul costo dell'assicurazione. Il comitato prende altresì in considerazione il rapporto fra i limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione CLC del 1969, emendata dal presente protocollo, e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. 6 (a) Nessun emendamento ai limiti di responsabilità di cui al presente articolo può essere esaminato prima del 15 gennaio 1998, né meno di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento precedente di cui al presente articolo. Nessun emendamento di cui al presente articolo è esaminato prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. (b) Nessun limite può essere incrementato in modo da superare un importo che corrisponda al limite enunciato alla convenzione CLC del 1969, emendato dal presente protocollo, incrementato del 6% annuo, calcolato su base composta dal 15 gennaio 1993 (c) Nessun limite può essere incrementato in modo che superi un importo corrispondente al limite enunciato nella convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo, moltiplicato per tre. 7. Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 è notificato dall'organizzazione a tutti gli Strati contraenti. L'emendamento si ritiene accettato alla fine di un periodo di diciotto mesi dalla data di notifica, a meno che entro tale scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato legale "Affari Giuridici" non comunichi all'organizzazione di non accettare l'emendamento, nel qual caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore. 8. Un emendamento ritenuto accettato in conformità con il paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione. 9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo, in conformità con l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dell'emendamento. Tale denuncia ha effetto quando l'emendamento entra in vigore. 10. Nel caso in cui un emendamento sia stato adottato dal comitato giuridico, ma il periodo di diciotto mesi valido perché possa essere accettato non sia ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente nel periodo in questione è vincolato dall'emendamento qualora quest'ultimo entri in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente successivamente a tale periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato in conformità con il paragrafo 7. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando esso entra in vigore, ovvero quando il presente protocollo entra in vigore per quello Stato, se tale data è successiva. Articolo 16 Denuncia 1. Il presente protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle parti in qualunque momento successivo alla data in cui entra in vigore per la parte in oggetto. 2. La denuncia avviene con il deposito di uno strumento presso il segretario generale dell'organizzazione. 3. Una denuncia ha effetto dopo dodici mesi, ovvero dopo un periodo più lungo, eventualmente specificato nello strumento di denuncia, a decorrere dal deposito presso il segretario generale dell'organizzazione. 4. Fra le parti al presente protocollo, la denuncia della convenzione CLC del 1969 per opera di una di esse, in conformità con l'articolo 16, non è interpretata in alcun modo come denuncia della convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo. 5. La denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione del fondo del 1971 da parte di uno Stato che resta parte alla convenzione fondo del 1971 è considerata come una denuncia del presente protocollo. Tale denuncia ha effetto alla data in cui ha effetto la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione fondo del 1971, in conformità con l'articolo 34 del protocollo in questione. Articolo 17 Depositario 1. Il presente protocollo e tutti gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 15 sono depositati presso il segretario generale dell'organizzazione. 2. Il segretario generale dell'organizzazione: (a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito circa: (i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento, insieme con la relativa data; (ii) ogni dichiarazione e notifica di cui all'articolo 13 e ogni dichiarazione e comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione sulla responsabilità del 1992; (iii) la data di entrata in vigore del presente protocollo; (iv) qualunque proposta di emendamento dei limiti di responsabilità avanzata in conformità con l'articolo 15, paragrafo 1; (v) qualunque emendamento adottato in conformità con l'articolo 15, paragrafo 4; (vi) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, insieme con la data in cui tale emendamento entra in vigore, in conformità con i paragrafi 8 e 9 di quell'articolo; (vii) il deposito di qualunque strumento di denuncia del presente protocollo, insieme con la data del deposito e quella in cui ha effetto; (viii) qualunque denuncia considerata avanzata in base all'articolo 16, paragrafo 5; (ix) qualunque comunicazione prevista da no qualunque degli articoli del presente protocollo; (b) trasmette copie autenticate del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al presente protocollo. 3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale dell'organizzazione al segretario delle Nazioni Unite, che lo registra e lo pubblica, in conformità con l'articolo 102 della carta delle Nazioni Unite. Articolo 18 Lingue Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede. FATTO A LONDRA, il ventisette novembre millenovecentonovantadue. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo. ALLEGATO CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE O ALTRA GARANZIA FINANZIARIA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI DOVUTI A INQUINAMENTO DA IDROCARBURI rilasciato in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 della convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi Nome della nave Numero distintivo delle lettere Porto di registrazione Nome e indirizzo del proprietario Si certifica che la nave summenzionata è coperta da una polizza di assicurazione o altra garanzia finanziaria conforme al disposto dell'articolo 7 della convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. Tipo di garanzia ............................................................................................................. ............................................................................................................................................ Durata della garanzia ............................................................................................... ................................................................................................................................... Nome e indirizzo dell'assicuratore/degli assicuratori e/o del garante/dei garanti Nome ....................................................................................................................... Indirizzo....................................................................................................................... Il presente certificato è valido fino al ................................................................................... Rilasciato o convalidato dal governo ............................................................. .................................................................................................................................. (designazione dello Stato per esteso) Lì ................................................... il .................................................................. (luogo ) (data) ............................................................................ Firma e titolo dell'ufficiale che rilascia o convalida il certificato Note esplicative: 1. Qualora lo si desideri, la designazione dello Stato può comprendere il riferimento all'autorità pubblica competente del paese in cui viene rilasciato il certificato. 2. Quando l'importo totale della garanzia sia stato fornito da più di una fonte, deve essere indicato l'importo di ciascuna di esse. 3. Nel caso in cui la garanzia sia fornita in varie forme, queste devono essere elencate. 4. La voce "Durata della garanzia" deve indicare la data in cui tale garanzia entra in vigore. ALLEGATO 3 PROTOCOLLO DEL 1992 RECANTE MODIFICA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1971 SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI A INQUINAMENTO DA IDROCARBURI LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, CONSIDERANDO la convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi e il relativo protocollo del 1984, PRENDENDO ATTO del fatto che il protocollo del 1984 alla convenzione, che prevede un ambito di applicazione più ampio e risarcimenti più elevati, non è entrato in vigore, AFFERMANDO l'importanza di mantenere un sistema internazionale di responsabilità civile e di risarcimento in caso di inquinamento da idrocarburi, CONSAPEVOLI della necessità di garantire quanto prima l'entrata in vigore del contenuto del protocollo del 1984, RICONOSCENDO i vantaggi derivanti agli Stati parte dal fatto che la convezione modificata coesista con la convenzione originaria e la integri per un periodo transitorio, CONVINTI che le conseguenze economiche dei danni dovuti a inquinamento derivanti dal trasporto via mare di grandi quantità di idrocarburi dovrebbero continuare a essere ripartite fra i proprietari delle navi e coloro che hanno interessi finanziari nel carico di idrocarburi, TENENDO PRESENTE l'adozione del protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: Articolo 1 La convenzione modificata dalle disposizioni del presente protocollo è la convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, qui di seguito definita "la convenzione Fondo del 1971". Per gli Stati parte al protocollo del 1976 alla convenzione Fondo del 1971, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione Fondo del 1971 quale modificata da tale protocollo. Articolo 2 L'articolo 1 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: 1. "convenzione CLC del 1992" indica la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. 2. Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente nuovo paragrafo: 1 bis. "convenzione Fondo del 1971" indica la convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati parte al protocollo del 1976 alla convenzione Fondo del 1971, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione Fondo del 1971 quale modificata da tale protocollo. 3. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: 2. "nave", "persona", "proprietario", "idrocarburi", "danni da inquinamento", "misure preventive", "incidente" e "organizzazione" hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992. 4. Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: 4. "Unità di conto" ha lo stesso significato di cui all'articolo V, paragrafo 9 della convenzione CLC del 1992. 5. Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo: 5. "Tonnellaggio della nave" ha lo stesso significato di cui all'articolo V, paragrafo 10 della convenzione CLC del 1992. 6. Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo: 7. "Garante" indica chiunque fornisca un'assicurazione o altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità di un proprietario, in conformità con l'articolo VII, paragrafo 1 della convenzione CLC del 1992. Articolo 3 L'articolo 2 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: 1. È istituito un fondo internazionale per il risarcimento di danni dovuti a inquinamento, denominato "il fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dell'inquinamento da idrocarburi" e in appresso definito "il fondo", con i seguenti obiettivi: (a) fornire risarcimento per danni da inquinamento, nella misura in cui la protezione accordata dalla convenzione CLC del 1992 sia inadeguata; (b) conseguire gli obiettivi correlati indicati nella presente convenzione. Articolo 4 L'articolo 3 della convenzione Fondo del 1971 è sostituito dal seguente testo: La presente convenzione si applica esclusivamente: (a) ai danni da inquinamento causati: (i) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali, e (ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali; (b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni. Articolo 5 Il titolo degli articoli da 4 a 9 della convenzione Fondo del 1971 è modificato sopprimendo le parole "e indennizzo". Articolo 6 L'articolo 4 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Al paragrafo 1, i cinque riferimenti alla "convenzione CLC" sono sostituiti con riferimenti alla "convenzione CLC del 1992". 2. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: 3. Qualora il fondo dimostri che il danno dovuto a inquinamento è conseguenza in tutto o in parte di un atto o di un'omissione compiuti con l'intento di provocare il danno dalla persona che ha subito il danno, ovvero di negligenza di tale persona, il fondo può essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo di versare il risarcimento a tale persona. In ogni caso, il fondo è esentato nella misura in cui il proprietario della nave può essere stato esentato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della convenzione CLC. Tuttavia, l'esonero del fondo non si applica alle misure preventive. 3. Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: 4. a) Tranne nei casi in cui diversamente previsto alle lettere b) e c) del presente paragrafo, l'importo aggregato del risarcimento che il fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo è limitato per ogni incidente, in modo tale che la somma totale di detto importo e dell'importo del risarcimento effettivamente corrisposto in base alla convenzione CLC del 1992 per danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione, come definito all'articolo 3, non sia superiore a 135 milioni di unità di conto. b) Tranne nei casi in cui diversamente previsto alla lettera c), l'importo aggregato del risarcimento che il fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo per i danni dovuti a inquinamento provocati da un fenomeno naturale di natura eccezionale, inevitabile ed irresistibile, non è superiore ai 135 milioni di unità di conto. c) L'importo massimo del risarcimento di cui alle lettere a) e b) è pari a 200 milioni di unità di conto per ogni incidente verificatosi in un periodo in cui la presente convenzione sia sottoscritta da tre parti per le quali la quantità combinata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta da soggetti nei territori di tali parti, durante l'anno solare precedente, era pari a o superiore ai 600 milioni di tonnellate. d) Eventuali interessi maturati in relazione a un fondo istituito in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3 della convenzione CLC del 1992 non sono presi in considerazione per il computo dell'importo massimo di risarcimento che il fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo. e) Gli importi di cui al presente articolo sono convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al diritto speciale di prelievo relativo alla data della decisione dell'assemblea del fondo in merito alla prima data di versamento del risarcimento. 4. Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo: 5. Nei casi in cui l'importo delle richieste di risarcimento dichiarate ricevibili nei confronti del fondo supera l'importo aggregato del risarcimento che può essere corrisposto ai sensi del paragrafo 4, l'importo disponibile è ripartito in modo tale che la proporzione fra ogni richiesta e l'importo del risarcimento effettivamente ottenuto dal richiedente in base alla presente convenzione sia uguale per tutti i richiedenti. 5. Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo: 6. L'assemblea del fondo può decidere che, in casi eccezionali, il risarcimento di cui alla presente convenzione può essere corrisposto anche se il proprietario della nave non ha istituito il fondo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione CLC del 1992. In tal caso si applica pertanto il paragrafo 4, lettera e) del presente articolo. Articolo 7 L'articolo 5 della convenzione Fondo del 1971 è soppresso. Articolo 8 L'articolo 6 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Al paragrafo 1 il numero del paragrafo e le parole "o indennizzo ai sensi dell'articolo 5" sono soppressi. 2. Il paragrafo 2 è soppresso. Articolo 9 L'articolo 7 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Ai paragrafi 1, 3, 4 e 6 i sette riferimenti alla "convenzione CLC" sono sostituiti dai riferimenti alla "convenzione CLC del 1992". 2. Al paragrafo 1 le parole "o indennizzo ai sensi dell'articolo 5" sono soppresse. 3. Nella prima frase del paragrafo 3 le parole "o indennizzo" e "o 5" sono soppresse. 4. Nella seconda frase del paragrafo 3 le parole "o ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1," sono soppresse. Articolo 10 All'articolo 8 della convenzione Fondo del 1971 il riferimento alla "convenzione CLC" è sostituito dal riferimento alla "convenzione CLC del 1992". Articolo 11 L'articolo 9 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: 1. Per quanto riguarda gli importi per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento corrisposto dal fondo in base all'articolo 4, paragrafo 1 della presente convenzione, il fondo acquisisce per surrogazione i diritti di cui la persona in tal modo risarcita può usufruire ai sensi della convenzione CLC del 1992 nei confronti del proprietario o del suo garante. 2. Al paragrafo 2 le parole "o indennizzo" sono soppresse. Articolo 12 L'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: La frase di apertura del paragrafo 1 è sostituita dal seguente testo: I contributi annui al fondo sono corrisposti per ogni Stato contraente da qualunque soggetto, nell'anno di calendario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) o b), abbia ricevuto in totale quantità superiori a 150 000 tonnellate: Articolo 13 L'articolo 11 della convenzione Fondo del 1971 è soppresso. Articolo 14 L'articolo 12 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Nella frase di apertura del paragrafo 1 le parole "per ogni soggetto di cui all'articolo 10" sono soppresso. 2. Al paragrafo 1, punto i), commi b) e c), le parole "o 5" sono soppresse e le parole "15 milioni di franchi" sono sostituite dalle parole "quattro milioni di unità di conto". 3. Il comma 1, punto ii), lettera b) è soppresso. 4. Al paragrafo 1, punto ii), il comma c) diventa b) e il comma d) diventa c). 5. La frase di apertura del paragrafo 2 è sostituita dal seguente testo: L'assemblea decide l'importo totale dei contributi da riscuotere. In base a tale decisione, il direttore, per ciascuno Stato contraente, calcola l'importo del contributo annuo per ogni soggetto di cui all'articolo 10: 6. Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: 4. Il contributo annuo deve essere corrisposto alla data indicata nel regolamento interno del fondo. L'assemblea può stabilire una data di pagamento diversa. 7. Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo: 5. Alle condizioni che devono essere enunciate nel regolamento finanziario del fondo, l'assemblea può decidere di effettuare trasferimenti tra i fondi ricevuti in base all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) e i fondi ricevuti in base all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b). 8. Il paragrafo 6 è soppresso. Articolo 15 L'articolo 13 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: 1. L'importo dei contributi dovuti in base all'articolo 12 e che risultano in arretrato fruttano interessi a un tasso stabilito in conformità con il regolamento interno del fondo, restando inteso che possano essere applicati tassi diversi in circostanze diverse. 2. Al paragrafo 3 le parole "articoli 10 e 11" sono sostituiti dalle parole "articoli 10 e 12" e le parole "per un periodo superiore a tre mesi" sono soppresse. Articolo 16 Un nuovo paragrafo 4 è aggiunto all'articolo 15 della convenzione Fondo del 1971: 4. Nel caso in cui uno Stato contraente non ottemperi all'obbligo di presentare al direttore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e ciò comporti una perdita finanziaria per il fondo, lo Stato contraente in questione è tenuto a risarcire al fondo tale perdita. L'assemblea, previo parere del direttore, decide se tale risarcimento debba essere corrisposto da detto Stato contraente. Articolo 17 L'articolo 16 della convenzione Fondo del 1971 è sostituito dal seguente testo: Il fondo dispone di un'assemblea e di un segretariato presieduto da un direttore. Articolo 18 L'articolo 18 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Nella frase di apertura dell'articolo le parole "ferme restando le disposizioni dell'articolo 26" sono soppresse. 2. Il paragrafo 8 è soppresso. 3. Il paragrafo 9 è sostituito con il seguente testo: 9. Per istituire un ente sussidiario temporaneo o permanente eventualmente ritenuto necessario, definirne il mandato e conferirgli il potere necessario per svolgere le funzioni ad esso affidate; al momento della nomina dei membri di tale ente, l'assemblea cerca di garantire un'equa distribuzione geografica dei membri e di assicurare che gli Stati contraenti che versano le quantità maggiori di idrocarburi assoggettate a contributi siano rappresentati adeguatamente; le norme procedurali dell'assemblea possono essere applicate, mutatis mutandis, ai lavori di tale ente sussidiario; 4. Al paragrafo 10 le parole "il comitato esecutivo" sono soppresse. 5. Al paragrafo 11 le parole "il comitato esecutivo" sono soppresse. 6. Il paragrafo 12 è soppresso. Articolo 19 L'articolo 19 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: 1. L'assemblea svolge sessioni periodiche una volta ogni anno di calendario, su convocazione del direttore. 2. Al paragrafo 2 le parole "del comitato esecutivo o" sono soppresse. Articolo 20 Gli articoli dal 21 al 27 della convenzione Fondo del 1971 e il titolo di questi articoli sono soppressi. Articolo 21 L'articolo 29 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: 1. Il direttore è il principale amministratore del fondo. Ferme restando le istruzioni impartitegli dall'assemblea, svolge le funzioni che gli vengono assegnate dalla presente convenzione, dal regolamento interno del fondo e dall'assemblea. 2. Al paragrafo 2, lettera e) le parole "o del comitato esecutivo" sono soppresse. 3. Al paragrafo 2, lettera f) e parole "o del comitato esecutivo, a seconda dei casi" sono soppresse. 4. Il paragrafo 2, lettera g) è sostituito dal seguente testo: g) preparare, di concerto con il presidente dell'assemblea, e pubblicare una relazione sulle attività del fondo relative all'anno solare precedente; 5. Al paragrafo 2, lettera h) le parole "il comitato esecutivo" sono soppresse. Articolo 22 All'articolo 31, paragrafo 1 della convenzione Fondo del 1971 le parole "al comitato esecutivo e" sono soppresse. Articolo 23 L'articolo 32 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Nella frase di apertura le parole "e il comitato esecutivo" sono soppresse. 2. Al comma b) le parole "e il comitato esecutivo" sono soppresse. Articolo 24 L'articolo 33 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è soppresso. 2. Al paragrafo 2 il numero del paragrafo è soppresso. 3. Il comma c) è sostituito dal seguente testo: c) l'istituzione di organi sussidiari, di cui all'articolo 18, paragrafo 9, e questioni relative a tale istituzione. Articolo 25 L'articolo 35 della convenzione Fondo del 1971 è sostituito dal seguente testo: Le richieste di risarcimento, di cui all'articolo 4, per incidenti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione non possono essere presentate al fondo prima del centoventesimo giorno successivo a tale data. Articolo 26 Dopo l'articolo 36 della convenzione Fondo del 1971 sono inseriti quattro nuovi articoli come segue: Articolo 36 bis Nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la data in cui prendono effetto le denunce previste all'articolo 31 del protocollo che modifica la convenzione Fondo del 1971, qui di seguito denominato periodo transitorio, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 2 della presente convenzione, il riferimento alla convenzione CLC del 1992 comprende il riferimento alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, nella sua versione originale, ovvero con gli emendamenti di cui al relativo protocollo del 1976 (nel presente articolo, "la convenzione CLC del 1969"), come pure il riferimento alla convenzione Fondo del 1971. b) Nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione, il fondo risarcisce ogni soggetto che ha subito danni dovuti a inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non abbiano potuto ricevere pieno e adeguato risarcimento di detto danno, come previsto dalla convenzione CLC del 1969, dalla convenzione Fondo del 1971 e dalla convenzione CLC del 1992; tuttavia, per quanto riguarda i danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione e relativi a una parte alla presente convenzione, ma non alla convenzione Fondo del 1971, il fondo risarcisce ogni soggetto che ha subito danni dovuti a inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non avrebbero potuto ricevere pieno e adeguato risarcimento qualora lo Stato fosse stato parte di ciascuna delle convenzioni summenzionate. c) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente convenzione, l'importo da prendere in considerazione per stabilire l'importo aggregato del risarcimento che il fondo è tenuto a corrispondere comprende anche l'eventuale importo del risarcimento effettivamente versato in base alla convenzione CLC del 1969, e quello del risarcimento effettivamente versato o considerato come versato in base alla convenzione Fondo del 1971. d) il paragrafo 1 dell'articolo 9 della presente convenzione si applica altresì ai diritti di cui alla convenzione CLC del 1969. Articolo 36 ter 1. Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l'importo aggregato dei contributi annui erogabili relativamente agli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da un singolo Stato contraente in un anno di calendario non può essere superiore al 27,5% dell'importo totale dei contributi annui relativi a detto anno di calendario, in conformità con il protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione Fondo del 1971. 2. Se, applicando le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, risulta che l'importo aggregato dei contributi erogabili da parte dei contribuenti in un singolo Stato contraente relativamente a un determinato anno di calendario è superiore al 27,5% del totale dei contributi annui, i contributi erogabili da parte di tutti i contribuenti in detto Stato sono ridotti proporzionalmente, in modo tale che i contributi aggregati corrispondano al 27,5% del totale dei contributi annui versati al fondo relativamente all'anno di riferimento. 3. Nel caso in cui i contributi erogabili da parte di soggetti in un determinato Stato contraente vengano ridotti in base al paragrafo 2 del presente articolo, i contributi erogabili da parte dei soggetti in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati proporzionalmente al fine di garantire che l'importo totale dei contributi erogabili da parte di tutti i soggetti che partecipano al fondo nell'anno di calendario in questione sia pari all'importo totale dei contributi fissato dall'assemblea. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono valide fino a quando la quantità totale di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da tutti gli Stati contraenti in un anno di calendario non è pari a 750 milioni di tonnellate, ovvero fino a quando non è trascorso un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore di detto protocollo del 1992, se tale data è anteriore. Articolo 36 quater Nonostante le disposizioni della presente convenzione, le disposizioni seguenti si applicano all'amministrazione del fondo nel periodo in cui sono in vigore sia la convenzione Fondo del 1971 che la presente convenzione: a) il segretariato del fondo, istituito dalla convenzione Fondo del 1971 (qui di seguito denominato «il fondo del 1971»), e il suo direttore possono anche svolgere le funzioni di segretariato e direttore del fondo. b) nel caso in cui, in conformità con il punto a), il segretariato e il direttore del fondo del 1971 svolgano anche le funzioni di segretariato e direttore del fondo, in caso di conflitto di interessi fra il fondo del 1971 e il fondo, quest'ultimo è rappresentato dal presidente dell'assemblea del fondo; c) il direttore, il personale e gli esperti da lui nominati, che espletano le loro mansioni ai sensi della presente convenzione e della convenzione Fondo del 1971, non violano le disposizioni le disposizioni dell'articolo 30 della presente convenzione, nella misura in cui assolvono i loro doveri in conformità con il presente articolo. d) l'assemblea del fondo cerca di non adottare decisioni incompatibili con quelle adottate dall'assemblea del fondo del 1971. Nel caso in cui dovessero insorgere divergenze di opinione su questioni amministrative comuni, l'assemblea del fondo cerca di giungere a un accordo con l'assemblea del Fondo del 1971, in uno spirito di reciproca collaborazione e tenendo presenti gli obiettivi comuni delle due organizzazioni. e) il fondo può subentrare nei diritti, doveri e beni del fondo del 1971, qualora l'assemblea del fondo del 1971 decida in tal senso, in conformità con l'articolo 44, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1971. f) il fondo rimborsa al fondo del 1971 tutti i costi e le spese per servizi amministrativi svolti dal fondo del 1971 per conto del fondo. Articolo 36 quinquies Clausole finali Le clausole finali della presente convenzione sono gli articoli dal 28 al 39 del protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione Fondo del 1971. Nella presente convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti si intendono fatti agli Stati contraenti del protocollo in oggetto. Articolo 27 1. La convenzione Fondo del 1971 e il presente protocollo, fra le parti al presente protocollo, sono letti e interpretati insieme come un unico strumento. 2. Gli articoli dall'1 al 36 quinquies della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo sono noti come la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi (convenzione Fondo del 1992). CLAUSOLE FINALI Articolo 28 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994 rispetto a ogni Stato che ha firmato la convenzione CLC del 1992. 2. Fermo restando il paragrafo 4, il presente protocollo è ratificato, accettato o approvato dagli Stati che lo hanno firmato. 3. Fermo restando il paragrafo 4, il presente protocollo è aperto all'adesione degli Stati che lo hanno firmato. 4. Solo gli Stati che hanno ratificato, accettato, approvato alla convenzione CLC del 1992 o che vi hanno aderito possono ratificare, accettare e approvare il presente protocollo o aderirvi. 5. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione avvengono mediante deposito presso il segretario generale dell'organizzazione di uno strumento formale avente tale effetto. 6. Uno Stato che è parte al presente protocollo ma non alla convenzione Fondo del 1971, è vincolato dalle disposizioni della convenzione Fondo del 1971 modificate dal presente protocollo, nei confronti delle altre parti ad esso, ma non è vincolato dalle disposizioni della convenzione Fondo del 1971 nei confronti delle parti alla sola convenzione. 7. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo è ritenuto applicabile alla convenzione in tal modo emendata, modificata da tale emendamento. Articolo 29 Informazioni sugli idrocarburi assoggettati a contributi 1. Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo per uno Stato, detto Stato, quando deposita lo strumento di cui all'articolo 28, paragrafo 5, e successivamente a scadenza annuale alla data stabilita dal segretario generale dell'organizzazione, comunica al segretario generale il nome e l'indirizzo degli eventuali soggetti che, rispetto allo Stato in questione, sarebbero tenuti a contribuire al fondo ai sensi dell'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo nonché i dati sulle relative quantità di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da eventuali soggetti nel territorio dello Stato in questione nell'anno di calendario precedente. 2. Durante il periodo transitorio, il direttore, per le parti, comunica annualmente al segretario generale dell'organizzazione i dati relativi alle quantità di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da eventuali soggetti tenuti a contribuire al fondo ai sensi dell'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo. Articolo 30 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui sono soddisfatti i seguenti requisiti: (a) almeno otto Stati hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale dell'organizzazione; e (b) il segretario generale dell'organizzazione ha ricevuto informazioni ai sensi dell'articolo 29 in base alle quali i soggetti che sarebbero tenuti a versare contributi ai sensi dell'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo hanno ricevuto nell'anno di calendario precedente un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi. 2. Tuttavia, il presente protocollo non entra in vigore prima dell'entrata in vigore della convenzione CLC del 1992. 3. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 1 per l'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione. 4. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativamente al presente protocollo, uno Stato può dichiarare che tale strumento non ha effetto ai fini del presente articolo fino al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 31. 5. Lo Stato che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo precedente può revocarla mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'organizzazione. La revoca entra in vigore alla data di ricevimento di detta notifica e lo Stato che presenta detta revoca è reputato aver depositato in tale data lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativamente al presente protocollo. 6. Lo Stato che ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione CLC del 1969 è reputato aver presentato ugualmente una dichiarazione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La revoca di una dichiarazione ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 2 è ritenuta equivalente a un ritiro ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Articolo 31 Denuncia delle convenzioni del 1969 e 1971 Fermo restando l'articolo 30, entro i sei mesi successivi alla data in cui sono state soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno otto Stati sono diventati parti al presente protocollo o hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale dell'organizzazione, fermo restando quanto disposto all'articolo 30, paragrafo 4 o meno, e b) il segretario generale dell'organizzazione, in conformità con l'articolo 29, ha ricevuto l'informazione che coloro che dovrebbero versare contributi in base all'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971, modificata dal presente protocollo, nell'anno di calendario precedente hanno ricevuto una quantità totale di almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi; tutte le parti al presente protocollo e tutti gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, fermo restando quanto disposto all'articolo 30, paragrafo 4 o meno, se sono parti ad esso denunciano la convenzione Fondo del 1971 e la convenzione CLC del 1969, con effetto dodici mesi dopo la scadenza del summenzionato periodo di sei mesi. Articolo 32 Revisione e modifica 1. L'organizzazione può convocare una conferenza per rivedere o modificare la convenzione Fondo del 1992. 2. L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare la convenzione Fondo del 1992 su richiesta di almeno un terzo di tutti gli Stati contraenti. Articolo 33 Modifica dei massimali di risarcimento 1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, il segretario generale trasmette a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti le proposte di modifica del massimale per il risarcimento stabilito all'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo. 2. Gli emendamenti proposti e trasmessi come sopra sono sottoposti all'attenzione del comitato giuridico dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data della loro trasmissione. 3. Tutti gli Stati contraenti della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo, indipendentemente dal fatto che essi siano membri dell'organizzazione, hanno diritto di partecipare ai procedimenti del comitato giuridico per l'esame e l'adozione degli emendamenti. 4. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti nel comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che almeno la metà degli Stati contraenti sia presente alla votazione. 5. Quando il comitato giuridico si pronuncia su una proposta per modificare il massimale di risarcimento, prende in considerazione l'esperienza acquisita in materia di incidenti e in particolare l'ammontare dei danni da essi derivanti e le modifiche del valore monetario. Inoltre prende in considerazione il rapporto tra i massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo e quelli all'articolo 5, paragrafo 1 della convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. 6 (a) Non possono essere prese in considerazione modifiche del massimale di risarcimento di cui al presente articolo prima del 15 gennaio 1998 o prima di cinque anni dall'entrata in vigore di un emendamento adottato precedentemente in virtù del presente articolo. Ai sensi del presente articolo non sono prese in considerazione modifiche prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. (b) Il massimale non può essere aumentato fino a superare un importo corrispondente al massimale stabilito nella convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo maggiorato del 6% annuo calcolato su una base composta dal 15 gennaio 1993. (c) Il massimale non può essere aumentato fino a superare l'importo corrispondente al massimale stabilito nella convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo moltiplicato per tre. 7. Gli emendamenti adottati ai sensi del paragrafo 4 sono notificati dall'organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento è ritenuto accettato al termine di un periodo di diciotto mesi dopo la data di notifica, a meno che entro questa scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato giuridico abbia comunicato all'organizzazione di non accettare l'emendamento. In questo caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore. 8. Un emendamento ritenuto accettato ai sensi del paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione. 9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dello stesso. Tale denuncia prende effetto quando l'emendamento entra in vigore. 10. Quando un emendamento è stato adottato dal comitato giuridico ma il periodo di diciotto mesi per la sua accettazione non è ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente in questo periodo è vincolato dall'emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente dopo questo periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato ai sensi del paragrafo 7. Nei casi citati al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando lo stesso entra in vigore, o quando il presente protocollo entra in vigore per lo Stato in questione, se tale data è successiva alla precedente. Articolo 34 Denuncia 1. Il presente protocollo può essere denunciato da qualsiasi parte in qualunque momento dopo la data di entrata in vigore nei confronti di tale parte contraente. 2. La denuncia si effettua tramite il deposito di uno strumento presso il segretario generale dell'organizzazione. 3. La denuncia acquista efficacia dodici mesi dopo il deposito presso il segretario generale dell'organizzazione o dopo un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia. 4. La denuncia della convenzione CLC del 1992 comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo. Tale denuncia acquista efficacia il giorno in cui la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione CLC del 1969 prende effetto ai sensi dell'articolo 16 del protocollo in oggetto. 5. Si ritiene che gli Stati contraenti del presente protocollo che non hanno denunciato la convenzione Fondo del 1971 e la convenzione CLC del 1969, come richiesto dall'articolo 31, abbiano denunciato il presente protocollo; la denuncia ha effetto dodici mesi dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui a detto articolo. A partire dalla data in cui prendono effetto le denunce di cui all'articolo 31, si presume che le parti al presente protocollo che depositano uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in relazione alla convenzione CLC del 1969 abbiano denunciato il presente protocollo, a decorrere dalla data in cui tale strumento ha effetto. 6. Fra le parti al presente protocollo, la denuncia da parte di una di esse della convenzione Fondo del 1971, in conformità con il relativo articolo 41, non è interpretata in alcun modo come denuncia della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo. 7. Nonostante l'avvenuta denuncia del presente protocollo da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente protocollo relative agli obblighi di versare contributi ai sensi dell'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo in merito a un incidente di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della convenzione modificata e che avviene prima dell'entrata in vigore della denuncia. Articolo 35 Sessioni straordinarie dell'assemblea 1. Uno Stato contraente può, entro novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia il cui effetto è giudicato suscettibile di aumentare sensibilmente il livello di contributi per i restanti Stati contraenti, chiedere al direttore di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. Il direttore convoca l'assemblea non oltre sessanta giorni dopo il ricevimento della richiesta. 2. Il direttore può prendere l'iniziativa di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, qualora ritenga che detta denuncia generi un aumento significativo del livello di contributi degli altri Stati contraenti. 3. Se in occasione di una sessione straordinaria convocata ai sensi del paragrafo 1 o 2 l'assemblea decide che la denuncia implica un aumento considerevole del livello di contributi per gli altri Stati contraenti, qualunque di questi Stati può, non oltre centoventi giorni prima della data di entrata in vigore della denuncia, denunciare il presente protocollo con effetto a partire dalla stessa data. Articolo 36 Cessazione 1. Il presente protocollo cessa di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati contraenti è inferiore a tre. 2. Gli Stati che sono vincolati dal presente protocollo il giorno prima della data in cui esso cessa di essere in vigore consentono al fondo di esercitare le sue funzioni di cui all'articolo 37 del presente protocollo e, solo a tal fine, restano vincolati dal presente protocollo. Articolo 37 Liquidazione del fondo 1. Qualora il presente protocollo cessi di essere in vigore, in ogni caso il fondo: (a) adempie agli obblighi relativi agli incidenti avvenuti prima che il protocollo cessi di essere in vigore; (b) ha diritto di esercitare i suoi diritti in materia di contributi nella misura in cui detti contributi sono necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), incluse le spese di amministrazione del fondo necessarie a tal fine. 2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie per completare la liquidazione del fondo, inclusa l'equa ripartizione dei beni rimanenti tra i soggetti che hanno versato contribuiti. 3. Ai fini del presente articolo il fondo resta una persona giuridica. Articolo 38 Depositario 1. Il presente protocollo e gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 33 sono depositati presso il segretario generale dell'organizzazione. 2. Il segretario generale dell'organizzazione: (a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito: (i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento e della relativa data; (ii) di ogni dichiarazione e notifica di cui all'articolo 30, ivi comprese le dichiarazioni e i ritiri ritenuti eseguiti in base a detto articolo; (iii) della data di entrata in vigore del presente protocollo; (iv) della data entro cui devono essere presentate le denunce di cui all'articolo 31; (v) di proposte concernenti la modifica dei massimali di risarcimento presentate in conformità con l'articolo 33, paragrafo 1; (vi) di emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4; (vii) di emendamenti ritenuti accettati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, unitamente alla data in cui gli emendamenti in questione entrano in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dello stesso articolo; (viii) del deposito di uno strumento di denuncia del presente protocollo nonché della data del deposito e di entrata in vigore; (ix) delle denunce ritenute presentate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5; (x) delle comunicazioni previste dagli articoli del presente protocollo; (b) trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al protocollo. 3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale dell'organizzazione al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Articolo 39 Lingue Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede. FATTO A LONDRA il ventisette novembre millenovecentonovantadue. IN FEDE DEL QUALE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.