Proposta di decisione del Consiglio che adotta misure in un caso di urgenza particolare e che modifica la decisione 2002/274/CE del Consiglio  /* COM/2003/0513 def. */  
 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta misure in un caso di urgenza particolare e che modifica la decisione 2002/274/CE del Consiglio (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. La situazione in materia di sicurezza in Liberia si è rapidamente deteriorata negli ultimi due mesi. Il gruppo ribelle "Liberiani uniti per la riconciliazione e la democrazia" (LURD), attivo nel nord-est del paese dal 1999, nel luglio 2003 è giunto alla periferia di Monrovia, impegnandosi in feroci combattimenti con le forze governative per il controllo della città. I ribelli del LURD hanno ricevuto il sostegno di una nuova organizzazione ribelle, il Movimento per la democrazia in Liberia (MODEL), nato nel primo trimestre 2003 nel sud-est del paese. Il MODEL ha partecipato anche a combattimenti per il controllo del porto di Buchanan, a sud-est di Monrovia. 2. I combattimenti in Liberia e in particolare a Monrovia e nei dintorni hanno avuto catastrofiche conseguenze umanitarie e hanno mietuto un numero imprecisato di vittime innocenti. La popolazione della città è aumentata in seguito all'arrivo di decine di migliaia di sfollati ed è intrappolata, dato che le vie d'uscita e di rifornimento sono interrotte. Scarseggia il cibo, non vi è acqua potabile e con le piogge tropicali vi è un notevole rischio di un'epidemia di colera e altre malattie. 3. Un accordo di cessate il fuoco fra i belligeranti mediato dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) durante i negoziati di pace ad Accra e firmato il 17 giugno è stato violato poco dopo la sua entrata in vigore. L'imposizione dell'accordo di cessate il fuoco mediante lo spiegamento di una forza di mantenimento della pace dovrebbe far cessare le ostilità e consentirebbe alle agenzie umanitarie di fornire assistenza alla popolazione. Ciò aumenterebbe inoltre le possibilità di giungere a un accordo su un pacchetto di pace globale che viene ancora negoziato ad Accra tra il governo liberiano, i ribelli, la società civile e i partiti politici e che dovrebbe portare alla formazione di un'amministrazione di transizione. 4. L'ECOWAS ha offerto di spiegare tale forza. In questo contesto, la Nigeria era pronta ad inviare a Monrovia una forza di avanguardia di 1.500 soldati. I successivi rinforzi dovrebbero fare salire il numero di uomini a 2.795. A una data ancora da precisare, la forza ECOWAS sarà sostituita da una forza di stabilizzazione dell'ONU, conformemente alla risoluzione 1497 del Consiglio di Sicurezza. L'ECOWAS non è in grado di farsi carico delle operazioni dal punto di vista finanziario e ha bisogno del sostegno della comunità internazionale. 5. L'Unione europea potrebbe contribuire al processo di pace mediante i fondi destinati alla Liberia nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo, compresi il sostegno finanziario a un'operazione di mantenimento della pace, un programma di smobilitazione e reinserimento, il potenziamento istituzionale e il ripristino di strutture democratiche efficienti. I fondi potrebbero essere messi a disposizione a medio termine. A tal fine occorre modificare la decisione del Consiglio che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE e in particolare le misure appropriate da essa previste, riguardanti le condizioni e la destinazione dell'assegnazione dell'8° FES per la Liberia. 6. La Commissione propone pertanto al Consiglio di modificare la citata decisione del 25 marzo 2002 e di adottare la decisione allegata. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta misure in un caso di urgenza particolare e che modifica la decisione 2002/274/CE del Consiglio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE [1], in particolare l'articolo 3, [1]  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376. vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La decisione 2002/274/CE del Consiglio, del 25 marzo 2002, che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE, prevede l'adozione di misure appropriate a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 97, paragrafo 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE. (2) Il governo liberiano continua a violare gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e l'attuale situazione in Liberia non garantisce il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. (3) La situazione politica e di sicurezza in Liberia si è deteriorata drammaticamente dopo l'adozione della decisione 2002/274/CE del Consiglio del 25 marzo 2002; questa condizione costituisce un caso di urgenza particolare ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo di partenariato ACP-CE. (4) È pertanto necessario riesaminare le condizioni in cui possono essere messi a disposizione i fondi destinati alla Liberia al fine di permettere di sostenere il processo di pace nel paese, in particolare attraverso un eventuale sostegno alle operazioni di mantenimento della pace, a un programma di smobilitazione e reinserimento, al potenziamento istituzionale e al ripristino delle strutture democratiche, DECIDE: Articolo 1 Le misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/274/CE del Consiglio del 25 marzo 2002 sono sostituite dalle misure specificate nell'allegato progetto di lettera indirizzata al ministro degli Affari esteri della Liberia. Dette misure scadono il 31 dicembre 2004. Questa data non preclude eventuali date di scadenza specifiche contenute negli strumenti finanziari contemplati dalla presente decisione. Articolo 2 La decisione 2002/274/CE è modificata come segue: La seconda frase dell'articolo 2 è sostituita dal testo seguente: Dette misure scadono il 31 dicembre 2004. Questa data non preclude eventuali date di scadenza specifiche contenute negli strumenti finanziari contemplati dalla presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO PROGETTO DI LETTERA AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI S.E. sig. Monie CAPTAN Ministro degli Affari esteri Liberia Signor Ministro, L'Unione europea è profondamente preoccupata per la situazione di sicurezza predominante nel Suo paese e desidera contribuire al ritorno della pace e della stabilità. Ha pertanto l'intenzione di fornire sostegno finanziario a un'operazione di mantenimento della pace in Liberia. L'Unione europea desidera inoltre mettere a disposizione fondi per altre misure per contribuire al processo di pace una volta che sarà stato raggiunto e firmato un accordo di pace globale. La Comunità ha pertanto deciso di sostituire le misure a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 97, paragrafo 3 di cui alla lettera dell'Unione europea n. SGS27 2745 del 27 marzo 2002 con le nuove misure seguenti, basate sugli stessi articoli, per quanto riguarda l'attuazione degli aiuti: - sarà assicurato un monitoraggio periodico attraverso un dialogo politico approfondito, al quale parteciperanno la presidenza dell'Unione europea e la Commissione europea, con un riesame semestrale della situazione politica, - continuerà l'attuazione dei progetti in corso finanziati ai sensi dell'articolo 72 dell'accordo di partenariato ACP-CE, attualmente pari a 25 milioni di euro, volti a sovvenire alle necessità degli sfollati, - i contributi ai progetti regionali, le operazioni di carattere umanitario, la cooperazione commerciale e le preferenze connesse al commercio non sono interessati, - può essere fornito un sostegno istituzionale per permettere l'attuazione delle misure intese al rispetto degli impegni assunti nel quadro delle consultazioni, - viene sospeso il capitolo 1 dell'allegato 4 dell'accordo di partenariato ACP-CE. Le rimanenze dell'8° FES per la Liberia saranno messe a disposizione immediatamente per essere impiegate. I fondi sono destinati al sostegno al processo di pace, che potrebbe includere sostegno a un'operazione di pace in Liberia, a un programma di smobilitazione e reinserimento, al potenziamento istituzionale e al ripristino di strutture democratiche efficienti, - la presente sospensione terminerà e l'assegnazione del 9° FES sarà effettuata quando sarà raggiunto e firmato da tutte le parti un accordo di pace globale, - la Commissione continuerà a svolgere il ruolo di ordinatore nazionale per conto di quest'ultimo per l'impiego delle rimanenze dell'8° FES, come previsto dal paragrafo 5. L'Unione europea continuerà a seguire da vicino l'evolversi della situazione in Liberia. Proponiamo di portare avanti il dialogo politico approfondito in corso, in base all'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-CE. Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Per il Consiglio