Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limitazioni alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2003/0473 def. - COD 98/0096 */
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limitazioni alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE A. Principi 1. Il 25 maggio 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limiti alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali (COM(1998)115 def. -98/0096 (SYN)). [1] [1] GU C 198 del 24.6.1998, pag. 17 2. Il 9 settembre 1999 il Comitato economico e sociale ha espresso un parere moderatamente positivo in merito alla proposta. 3. Il 16 settembre 1999 il Comitato delle regioni ha espresso parere negativo sulla proposta della Commissione, sostenendo che i diritti dei cittadini devono prevalere su quelli del settore dei trasporti su strada. 4. La proposta ha suscitato forti controversie. Il 22 novembre 2000 la Commissione ha pertanto adottato una proposta che modifica quella del 25 maggio 1998 (COM(2000)759 definitivo) [2]. [2] GU C 120E del 24.4.2001, pag. 3 5. La proposta modificata conteneva i seguenti nuovi elementi: * vi si affermava anzitutto in maniera più esplicita che essa riguardava soltanto i trasporti internazionali effettuati con autocarri sulla rete stradale transeuropea (TEN). Gli Stati membri avrebbero mantenuto il diritto di fissare divieti di circolazione illimitati su tutte le strade che non fanno parte della rete TEN, nonché sulla totalità dei trasporti nazionali; * in secondo luogo, il periodo durante il quale i divieti alla circolazione sarebbero stati automaticamente autorizzati sulla rete stradale transeuropea veniva portato a 24 ore. Tale periodo sarebbe stato esteso nei mesi estivi per consentire agli Stati membri di vietare la circolazione sulla rete stradale transeuropea a partire dalle ore 7 del sabato e, se lo avessero desiderato, di mantenere un divieto ininterrotto fino alle ore 22 della domenica. Adottando tali limitazioni, secondo la Commissione, si sarebbe evitato che la proposta entrasse in conflitto con la maggior parte dei divieti di circolazione nazionali e si sarebbe inoltre stabilizzata la situazione in materia di divieti alla circolazione nell'Unione europea. La proposta evidenziava inoltre la necessità di esaminare i divieti di circolazione in sede di negoziati di adesione con i futuri Stati membri; * in un allegato della proposta modificata venivano inoltre chiaramente precisati i giorni festivi nazionali ai quali si applicano automaticamente i divieti di circolazione. Ovviamente, non veniva rimessa in questione la competenza esclusiva degli Stati membri nella scelta delle festività nazionali. L'allegato verrebbe modificato automaticamente previa notifica da parte degli Stati membri. 6. Il 2 luglio il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura, concordando con i principali elementi della proposta modificata della Commissione. La Commissione a sua volta ha espresso la propria posizione sugli emendamenti, indicando quali gruppi di emendamenti poteva accogliere integralmente o in linea di principio (in alcuni casi con modeste modifiche testuali) e quali avrebbe respinto. Le modifiche apportate alla presente proposta modificata rispecchiano la posizione della Commissione. B Emendamenti del Parlamento europeo La Commissione ha accolto 16 dei 18 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, recependoli nel testo della proposta modificata come qui di seguito indicato: I Emendamenti accolti Considerando L'emendamento 1 si sofferma sulle conseguenze negative dell'attuale situazione e rende più chiaro il testo (considerando 3). L'emendamento 3 fornisce un'ulteriore motivazione a favore della necessità di una direttiva, dichiarando che è in pericolo la certezza giuridica dei principi comunitari di libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi di trasporto (considerando 5). L'emendamento 5 descrive in maniera più dettagliata il tipo di sistema di informazione istituito dalla proposta di direttiva (considerando 12). L'emendamento 6 si sofferma sulla necessità di ricorrere a statistiche comparate sul livello di utilizzazione della rete stradale transeuropea per facilitare l'elaborazione della relazione annuale della Commissione. Le statistiche consentirebbero inoltre alla Commissione di avere una visione completa della situazione della rete (considerando 13). L'emendamento 7 riconosce i costi sociali dei divieti alla circolazione per i conducenti provenienti dagli Stati membri periferici, senza precisare le misure da prendere. La Commissione accoglie in linea di principio la ratio dell'emendamento (considerando 17). L'emendamento 8 riconosce esplicitamente le difficoltà che i divieti di circolazione possono rappresentare per i trasporti intracomunitari e fornisce una soluzione pratica per quello che è un problema di crescente entità. La Commissione ritiene inoltre che tali misure favorirebbero l'osservanza delle norme comunitarie in materia di periodi di guida e di riposo (considerando 18). Articolo 1 L'emendamento 9 si sofferma sulla finalità della proposta coerentemente con l'obiettivo da raggiungere, cioè la necessità di fornire informazioni a coloro che saranno interessati dai divieti alla circolazione. Articolo 2 L'emendamento 10 completa e chiarisce la definizione di veicoli commerciali pesanti per contrastare l'effetto perverso di alcuni divieti nazionali di circolazione durante il fine settimana, evitando che i rimorchi vengano abbandonati in parcheggi non sorvegliati durante il fine settimana mentre il trattore rientra al luogo di partenza e ritorna a prelevare il rimorchio solo dopo la fine del divieto (primo trattino). L'emendamento 11 definisce in maniera più dettagliata il sistema di informazione da istituire e prevede collegamenti con i sistemi nazionali. Dal momento che l'emendamento introduce una definizione che viene in gran parte ripresa nell'emendamento 17, anch'esso accolto dalla Commissione, la Commissione ha deciso di riunirli entrambi in un unico articolo, l'articolo 5. La Commissione prevede di creare un sito web che verrà regolarmente aggiornato e al quale potranno accedere tutte le parti interessate. In questo modo verrebbe favorita e promossa la trasparenza. Articolo 3 L'emendamento 14 precisa nuovamente che l'ambito di applicazione della proposta e le eventuali deroghe riguardano solo la rete stradale transeuropea (paragrafo 7, primo comma). L'emendamento 15 amplia e precisa opportunamente il concetto di densità di traffico eccezionalmente elevata che appare nel testo della Commissione (paragrafo 7, lettera a)). L'emendamento 16 aggiunge due circostanze specifiche - calamità naturali e esigenze imperative di pubblica sicurezza - alla categoria "particolari condizioni meteorologiche". L'emendamento rende più chiaro il testo e può quindi essere accolto (paragrafo 7, lettera d)). Articolo 5 L'emendamento 17 precisa quale sia la funzione del sistema europeo di informazione stradale e riprende la definizione dell'emendamento 11. Come precisato in precedenza, l'articolo 5 contempla ora il sistema proposto dagli emendamenti del PE. La Commissione ha tuttavia delimitato le funzioni del sistema di informazione al campo di applicazione della direttiva per evitare il notevole carico di lavoro supplementare a cui altrimenti potrebbe essere sottoposto il sistema. Articolo 10 (attualmente articolo 11) Gli emendamenti 19 e 20 modificano i termini previsti per il recepimento e l'entrata in vigore della direttiva. La Commissione accoglie gli emendamenti in linea di principio (paragrafi 1 e 3). Allegato I L'emendamento 21 inserisce nell'allegato sulle operazioni di trasporto escluse dalle limitazioni alla circolazione il trasporto di alcune merci deperibili, cioè i fiori e i prodotti ortofrutticoli freschi. È evidente infatti che il trasporto di tali merci non deve essere ostacolato dai divieti alla circolazione. II Emendamenti respinti La Commissione non ha accolto l'emendamento 2, che non appare pertinente. L'emendamento inserisce nel considerando 4 un commento sugli Stati membri che subiscono in modo sproporzionato il traffico di transito. Si tratta di un commento che non ha nessun collegamento con il principio che ispira il considerando e con la motivazione della proposta. La Commissione inoltre non può accogliere l'emendamento 18, che inciderebbe in misura eccessiva sulle risorse finanziarie della Commissione, poiché le imporrebbe di redigere un elenco delle violazioni della direttiva e delle sanzioni applicate dagli Stati membri. Se si accogliesse tale suggerimento, si sottoporrebbe la Commissione ad un onere di lavoro permanente di notevole entità, costringendola a coordinare un grande volume di statistiche eterogenee, e si obbligherebbero gli Stati membri a raccogliere le statistiche necessarie. 1998/0096 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limitazioni alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [4], [4] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [5], [5] GU C [...] del [...], pag. [...]. deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [6] [6] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Attualmente non esistono regole armonizzate in tutta la Comunità che limitino la circolazione, la domenica e giorni festivi, dei veicoli commerciali pesanti. (2) L'assenza di tali regole implica differenze nella durata delle limitazioni alla circolazione e nella definizione dei veicoli esenti. (3) Ciò si ripercuote negativamente sulla libera prestazione dei servizi di trasporto e sull'informazione dei trasportatori e dei conducenti nella Comunità. (4) L'esistenza di divieti alla circolazione diversi nei vari Stati membri impone interruzioni eccessive per le lunghe percorrenze di andata e ritorno; le regioni periferiche della Comunità, a causa della loro ubicazione geografica, risultano penalizzate in modo sproporzionato dalle limitazioni alla circolazione. (5) Inoltre, l'esistenza di divieti alla circolazione diversi da uno Stato membro all'altro è fonte di incertezza giuridica in ordine al principio di libera circolazione delle merci nonché alle disposizioni comunitarie che garantiscono la libera prestazione dei servizi di trasporto. La prospettiva dell'allargamento e il probabile aumento del traffico di veicoli commerciali pesanti che ne risulterà non potranno che aggravare la situazione. (6) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo d'istituire il presente sistema trasparente e armonizzato di limitazioni alla circolazione, riducendo per quanto possibile gli effetti negativi sulla libera prestazione dei servizi di trasporto, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni di tale intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario; la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo. (7) È auspicabile, soprattutto nel caso dei trasporti internazionali, ridurre al minimo l'impatto negativo delle limitazioni alla circolazione e lasciare aperte al traffico internazionale determinate strade, indicate all'allegato I, sezione 2 della decisione n.1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [7]. Tali strade devono pertanto essere soggette a nuovi divieti di circolazione esclusivamente in certe fasce orarie dei fine settimana, dei giorni festivi e della vigilia delle festività; tali limitazioni alla circolazione devono essere notificate alla Commissione. Gli attuali divieti di circolazione che si prolungano oltre i limiti proposti possono restare in vigore. [7] GU L 228 del 9.9.1996, pag.1, e rettifica in GU L 15 del 17.1.1997, pag. 1. (8) La durata massima autorizzata può essere prolungata in casi eccezionali se ciò è giustificato da motivi ambientali, sociali e di sicurezza stradale; le domande di prolungamento devono essere esaminate senza indugio dalla Commissione, assistita da un comitato. (9) Gli Stati membri devono poter limitare la circolazione dei veicoli commerciali pesanti nelle ore notturne, qualora le emissioni sonore dei veicoli superino i livelli ammessi dalla legislazione comunitaria. Gli Stati membri devono poter limitare la circolazione dei veicoli commerciali pesanti anche nei casi in cui si preveda un'elevata intensità di traffico, ad esempio in corrispondenza dei periodi delle ferie estive. Tali limitazioni alla circolazione devono essere notificate alla Commissione. (10) In particolari situazioni ambientali o meteorologiche, gli Stati membri devono poter limitare la circolazione dei veicoli commerciali pesanti per ragioni di protezione dell'ambiente o di sicurezza stradale. Per motivi pratici, devono poter adottare tali limitazioni senza notificarle alla Commissione. (11) Occorre armonizzare in tutti gli Stati membri i tipi di veicoli o di operazioni di trasporto esenti dai divieti. (12) Attualmente le limitazioni alla circolazione a livello nazionale, regionale e locale sono introdotte in modo non coordinato. È pertanto necessario istituire un sistema europeo di informazione stradale, accessibile in tempo reale per l'insieme degli operatori del trasporto su strada e dei conducenti professionisti. Tale sistema consentirà di fornire all'insieme degli utenti professionali della strada informazioni affidabili sulle fasce orarie e sull'estensione di tali limitazioni. Sulla base delle informazioni raccolte nel quadro di tale sistema, la Commissione deve elaborare una relazione annuale destinata agli Stati membri e al Parlamento europeo. (13) Sono necessarie statistiche comparate sul livello di utilizzazione degli assi internazionali per poter avere una visione completa del traffico nell'Unione e nei paesi candidati, nonché per poter valutare, in base alle stesse, l'impatto delle limitazioni alla circolazione sulle politiche di regolamentazione ed organizzazione del trasporto stradale. (14) Poiché le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 99/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8], esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della medesima decisione. [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 (15) Gli Stati membri devono determinare le sanzioni per le violazioni delle norme di attuazione della presente direttiva. (16) Per motivi di trasparenza è opportuno pubblicare in allegato un elenco dei giorni festivi nazionali in cui sono attualmente applicati divieti di circolazione. La Commissione modificherà tale allegato su richiesta degli Stati membri. (17) Affinché i divieti alla circolazione dei veicoli commerciali pesanti non aggravino le disparità sociali e le condizioni di lavoro per i conducenti, risulta necessario adottare misure di accompagnamento di carattere sociale, che tengano conto in particolare dell'origine geografica dei flussi di traffico. (18) Gli Stati membri che impongono limitazioni alla circolazione, costringendo i conducenti a trascorrere il fine settimana o parte di esso in un'area di sosta, devono provvedere affinché siano disponibili parcheggi e servizi igienici sufficienti. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva istituisce un sistema armonizzato e trasparente di informazioni e di limitazioni alla circolazione dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali, in determinati periodi e su determinate strade della Comunità europea. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, si intende per: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 1. La presente direttiva si applica esclusivamente alla rete stradale TEN. 2. Gli Stati membri non impongono ai veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto internazionale limitazioni più severe di quelle applicate ai medesimi veicoli adibiti al trasporto nazionale. 3. Gli Stati membri possono imporre limitazioni alla circolazione di tutti i veicoli commerciali pesanti: * dal 16 settembre al 14 giugno, tra le ore 22.00 del sabato e le ore 22.00 della domenica, e tra le ore 22.00 della vigilia del giorno festivo e le ore 22.00 del giorno festivo medesimo; * dal 15 giugno al 15 settembre, tra le ore 7.00 del sabato e le ore 22.00 della domenica, e tra le ore 22.00 della vigilia del giorno festivo e le ore 22.00 del giorno festivo medesimo. 4. Gli Stati membri possono imporre limitazioni alla circolazione durante le ore notturne (dalle 22.00 alle 5.00) di tutti i veicoli commerciali pesanti non conformi alle norme sulle emissioni sonore prescritte dalla direttiva 96/20/CE [9]. [9] GU L 92 del 13.4.1996, pag. 23 4bis. Gli Stati membri in cui, alla data del 1° novembre 2000, siano in vigore restrizioni che si prolungano oltre i limiti di cui al precedente punto 3 possono continuare ad applicarle. Se uno Stato membro intende modificare le restrizioni al traffico in questione può farlo solo allineandole a quelle di cui al punto 3.5. Gli Stati membri possono imporre limitazioni alla circolazione supplementari rispetto a quelle di cui ai paragrafi 3 e 4, purché i veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali ne siano esenti. 6. In deroga al paragrafo 5, in casi eccezionali e col previo assenso della Commissione ottenuto secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 9, gli Stati membri possono imporre ai veicoli commerciali pesanti, compresi quelli adibiti ai trasporti internazionali, limitazioni alla circolazione che prolungano quelle di cui ai paragrafi 3 e 4 purché provino che la misura è giustificata da motivazioni di carattere ambientale, sociale o di sicurezza stradale. Gli elementi di prova comprendono un'analisi da cui risulti che le limitazioni rappresentano un intervento proporzionato agli obiettivi rispetto ad altre misure di gestione del traffico. Essi indicano una quantificazione dell'effetto delle misure supplementari in base ad uno o più dei criteri seguenti: a) statistiche e/o stime, effettuate comprendendo e poi escludendo la circolazione dei veicoli commerciali pesanti, relative alla densità del traffico nei fine settimana in diversi periodi dell'anno (estate, inverno, periodi di ferie) e dei possibili effetti sul congestionamento stradale; b) statistiche e/o stime, effettuate comprendendo e poi escludendo la circolazione dei veicoli commerciali pesanti, relative al tasso di incidenti durante i periodi in cui si applicherebbero le limitazioni supplementari e in quelli senza restrizioni; c) dati e/o stime relativi alla riduzione delle emissioni gassose o sonore ottenuta mediante le limitazioni supplementari, tenendo conto del possibile aumento delle emissioni causato dal traffico deviato o concentrato nei giorni della settimana liberi da restrizioni; d) un'analisi dell'impatto sociale delle limitazioni supplementari sulle normali condizioni di lavoro dei conducenti di veicoli commerciali pesanti, immatricolati sia negli Stati membri in cui vigono tali limitazioni che negli altri Stati membri, tenendo conto della normativa comunitaria vigente in questo settore. 7. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare limitazioni speciali ai veicoli commerciali pesanti, compresi quelli adibiti al trasporto internazionale sulla rete stradale transeuropea, sulle strade e nei giorni in cui: a) si prevede una densità di traffico eccezionalmente elevata, per esempio in corrispondenza dei giorni festivi e del traffico di uscita e di rientro dei periodi di ferie o delle ore di punta; b) sono applicati divieti provvisori di circolazione per le autovetture, generalmente per motivi di carattere ambientale; c) sono ritenute necessarie limitazioni per permettere lavori di manutenzione dell'infrastruttura; d) sono necessarie limitazioni a causa di particolari condizioni meteorologiche, di calamità naturali o di esigenze imperative di pubblica sicurezza. Articolo 4 I veicoli commerciali pesanti e le particolari operazioni di trasporto di cui all'allegato I sono esenti dalle limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 5, 6 e 7, lettera a). Articolo 5 1. È istituito presso la Commissione un sistema europeo d'informazione stradale, con la funzione di: - raccogliere, facendo capo ai centri d'informazione stradale degli Stati membri, tutti i dati concernenti la regolamentazione, la regolazione e le caratteristiche delle limitazioni alla circolazione sulla rete stradale transeuropea; - elaborare e diffondere tali dati in tempo reale agli operatori dei trasporti su strada e ai conducenti professionisti nel territorio dell'Unione europea; - costituire un osservatorio della circolazione sulla rete stradale transeuropea a fini statistici ed analitici. Articolo 6 1. Gli Stati membri che intendono imporre limitazioni più estese in virtù dell'articolo 3, paragrafo 6, presentano una domanda alla Commissione. La Commissione decide entro due mesi dalla ricezione di ciascuna domanda, secondo la procedura di cui all'articolo 9 . 2. Gli Stati membri che intendono applicare le limitazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 o 7, lettera a), li notificano alla Commissione con un preavviso di almeno 60 giorni, precisandone la portata esatta. 3. Gli Stati membri che intendono modificare l'elenco dei giorni festivi nazionali durante i quali applicano le limitazioni alla circolazione, di cui all'allegato II, lo notificano alla Commissione con un preavviso di almeno 60 giorni. La Commissione modifica in conseguenza l'allegato II. Articolo 7 Sulla base delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6, la Commissione redige ogni anno, entro il 30 novembre, una relazione sulle limitazioni alla circolazione consentite per l'anno successivo in forza dell'articolo 3, paragrafi 3, 4, 6 e 7, lettera a) e relative ai veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali sulla rete TEN. Articolo 8 La Commissione adotta le eventuali modificazioni dell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 9. Articolo 9 1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 99/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8. 3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 99/468/CE è di tre [3] mesi. Articolo 10 Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 11, primo comma, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano. Articolo 11 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al più tardi il [31 dicembre 2004]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri applicano le tali disposizioni a decorrere dal [1º luglio 2005]. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 12 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea. Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO I Operazioni di trasporto / tipi di veicoli esclusi dalle limitazioni alla circolazione Veicoli che effettuano le operazioni di trasporto combinato di cui alla direttiva 92/106/CEE del Consiglio; Veicoli per il trasporto di carichi di derrate deperibili conformemente all'accordo ATP [10]; [10] Conformemente all'accordo UN/ECE sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da impiegare per tali trasporti (ATP). Veicoli a cisterna adibiti al trasporto di latte liquido a temperatura controllata conformemente all'accordo ATP; Veicoli per il trasporto di carichi di ortofrutticoli deperibili; Veicoli per il trasporto di carichi eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 96/53/CE del Consiglio [11]; [11] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59 Veicoli per il trasporto di carichi di fiori e di prodotti orticoli freschi. ALLEGATO II Giorni festivi nazionali durante i quali gli Stati membri applicano i divieti di circolazione Festività nazionali in Austria Capodanno Epifania Lunedì di Pasqua Festa del Lavoro Ascensione Lunedì di Pentecoste Corpus Domini Assunzione Festa nazionale (26 ottobre) Ognissanti Immacolata concezione Natale Santo Stefano Festività nazionali in Francia Capodanno Lunedì di Pasqua Anniversario della Liberazione (8 maggio) Ascensione Lunedì di Pentecoste Anniversario della presa della Bastiglia (14 luglio) Assunzione Ognissanti Armistizio (11 novembre) Natale Festività nazionali in Germania Capodanno Venerdì santo Lunedì di Pasqua Festa del Lavoro Ascensione Lunedì di Pentecoste Giorno dell'unificazione tedesca (3 ottobre) Natale Santo Stefano Festività nazionali in Italia Capodanno Epifania Venerdì santo Lunedì di Pasqua Anniversario della liberazione (25 aprile) Festa del Lavoro Ognissanti Immacolata concezione Natale Festività nazionali in Lussemburgo Capodanno Lunedì di Pasqua Festa del Lavoro Ascensione Lunedì di Pentecoste Festa nazionale (23 giugno) Assunzione Ognissanti Natale Santo Stefano Festività nazionali in Spagna Capodanno Epifania Giovedì santo Venerdì santo Festa del Lavoro Ognissanti Giorno della Costituzione (6 dicembre) Immacolata concezione Natale