Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea /* COM/2003/0472 def. - CNS 2003/0182 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il campo di osservazione del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea è suddiviso in circoscrizioni (regioni). Conformemente all'articolo 2, lettera d), ai fini del regolamento con "circoscrizione" si intende il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini delle scelta delle aziende contabili; l'elenco delle circoscrizioni figura nell'allegato del regolamento. Attualmente, quando è necessario adeguare l'elenco delle circoscrizioni per riflettere con maggiore esattezza le diverse condizioni dell'agricoltura negli Stati membri, occorre modificare il regolamento del Consiglio. Poiché tale tipo di adeguamento deve essere considerato parte della gestione corrente della rete contabile, occorre poter aggiornare l'elenco delle circoscrizioni tramite la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento n. 79/65/CEE. A norma dell'articolo 22 del regolamento n. 79/65/CEE, gli stanziamenti corrispondenti alle spese specifiche della rete d'informazione risultanti dalle retribuzioni forfettarie degli uffici contabili per l'esecuzione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 sono iscritti nel bilancio della Comunità, sezione Commissione. La rete contabile istituita dal regolamento n. 79/65/CEE fornisce alla Commissione informazioni obiettive e pertinenti sulla politica agricola comune. Essa costituisce pertanto un utile strumento per lo sviluppo da parte della Comunità di tale politica e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. Il finanziamento dei sistemi computerizzati su cui la rete è basata, come pure degli studi relativi alle iniziative per lo sviluppo di altri aspetti della rete, richiede un'opportuna base giuridica. Tali azioni sono state finora previste nei commenti della linea di bilancio B2-5120 relativa al finanziamento della rete d'informazione contabile agricola. La finalità è di includere tali iniziative nel regolamento n. 79/65/CEE al fine di istituire un'adeguata base giuridica per il loro finanziamento. 2003/0182 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo trattino, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... del ..., p. ... visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C ... del ..., p. ... visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3], [3] GU C ... del ..., p. ... visto il parere del Comitato delle Regioni [4], [4] GU C ... del ..., p. ... considerando quanto segue: (1) La rete contabile istituita dal regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio [5] fornisce alla Commissione informazioni obiettive e pertinenti sulla politica agricola comune. [5] GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7). (2) Per motivi di gestione, è opportuno autorizzare la Commissione a modificare l'elenco delle circoscrizioni degli Stati membri, stabilito nell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE, su richiesta di uno Stato membro. (3) La rete contabile è un utile strumento che consente alla Comunità di sviluppare tale politica e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. E' dunque opportuno che i costi dei sistemi computerizzati su cui la rete è basata, come pure degli studi e le attività per lo sviluppo di altri aspetti della rete siano ammissibili ai finanziamenti comunitari. (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento n. 79/65/CEE. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento n. 79/65/CEE è modificato nel seguente modo: 1. Nel capitolo I è aggiunto il seguente articolo 2 bis: "Articolo 2 bis Su richiesta di uno Stato membro, l'elenco delle circoscrizioni è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 19, sempre ché la richiesta riguardi le circoscrizioni di detto Stato membro." 2. Il testo dell'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, riguardano a) le spese della rete d'informazione risultanti dalle retribuzioni forfettarie degli uffici contabili per l'esecuzione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14; b) tutte le spese concernenti i sistemi computerizzati utilizzati dalla Commissione per la raccolta, la verifica, l'elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri. Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi concernenti la divulgazione dei risultati di tali iniziative nonché i costi relativi agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore politico: Agricoltura - Altre azioni agricole Attività: Strategia e Coordinamento delle Politiche per la DG Agricoltura Denominazione dell'azione: Rete d'informazione contabile agricola 1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE B2-5120 Rete d'informazione contabile agricola 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): 4,7 milioni di euro in SI 2.2 Periodo d'applicazione 2003-2006 2.3 Stima globale pluriennale delle spese a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane Nessuna incidenza. 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Paragrafo 2, terzo trattino, del articolo 37 del trattato. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Necessità di un intervento comunitario 5.1.1 Obiettivi perseguiti Le necessarie informazioni di base della Rete d'informazione contabile agricola (RICA) raccolte tramite un sistema di indagini annue basato su un campione di contabilità agricole in ciascuno Stato membro hanno le seguenti finalità: * mettere a disposizione dei servizi della Commissione in generale, e dei funzionari incaricati della Politica agricola comune (PAC) (incluso lo sviluppo rurale) in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione economica delle aziende agricole in tutti gli Stati membri e regioni dell'Unione europea; * essere in grado di rispondere a richieste d'informazioni quantitative e specifiche riguardanti: - la valutazione dell'impatto dell'attuale politica agricola sul comportamento economico degli agricoltori e sul reddito dell'azienda, e - la simulazione dell'impatto prevedibile delle diverse alternative esistenti di riforma della PAC. Per assicurare una base informativa a disposizione di tutti gli Stati membri e dell'Unione europea, che fornisca informazioni confrontabili, l'amministrazione europea deve detenere tutti gli elementi ed i mezzi che consentono di rispondere con precisione e rapidità a domande specifiche sulla situazione economica delle aziende. A tal fine, è necessario sviluppare sistemi informatici, inclusi quelli relativi agli studi su tali sistemi, utilizzati dalla Commissione per ricevere i dati contabili degli Stati membri, verificarli, trattarli e analizzarli nonché, eventualmente, divulgare i risultati di tali attività e degli studi concernenti lo sviluppo di altri aspetti della rete informatica di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio La rete informatica istituita dal regolamento n. 79/65/CEE fornisce alla Commissione le informazioni obiettive e adeguate concernenti la politica agricola comune. La rete è pertanto uno strumento utile che consente alla Comunità di sviluppare tale politica e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. I costi dei sistemi informatici nonché degli studi e delle attività intese a sviluppare altri aspetti su cui la rete è basata, richiedono pertanto una base giuridica adeguata per essere ammissibili ai finanziamenti comunitari. 5.3 Modalità d'attuazione Gestione diretta da parte della Commissione. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1 Intervento finanziario SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE Nessuna 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di controllo La realizzazione dell'azione è sottoposta ai controlli ex-ante e ex-post da parte dei servizi competenti della DG AGRI. DG AGRI.G3 segue e sorveglia la realizzazione degli obiettivi dell'azione per tutto il periodo di realizzazione. 9. MISURE ANTIFRODE La Commissione, in quanto destinataria dell'azione, eserciterà un controllo diretto su di questa.