52003PC0460

Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2003/0460 def. - CNS 2001/0257 */


PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2001/0257 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Di seguito la Commissione esprime pertanto il proprio parere sugli 11 emendamenti presentati dal Parlamento.

2. Iter procedurale

- Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2001) 624 def. - 2001/0257 (COD)): 10 dicembre 2001.

- Data di adozione del parere del Comitato economico e sociale europeo: 24 aprile 2002.

- Data di formulazione del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 3 luglio 2002.

- Data di adozione, da parte della Commissione, della proposta modificata (COM (2002) 540 def. - 2001/0257 (COD)): 26 settembre 2002.

- Data di adozione della posizione comune del Consiglio: 20 febbraio 2003.

- Data di comunicazione del parere della Commissione sulla posizione comune: 5 marzo 2003.

- Data di ricevimento della posizione comune da parte del Parlamento europeo: 13 marzo 2003.

Il 19 giugno 2003 il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, 11 emendamenti, molti dei quali identici a quelli già presentati in prima lettura.

3. Finalità della direttiva

La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996 [1], sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (la cosiddetta direttiva Seveso II) ha l'obiettivo di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per le persone e per l'ambiente, al fine di garantire un livello elevato di protezione in tutta la Comunità, all'insegna della coerenza e dell'efficacia.

[1] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

La proposta fa seguito alla comunicazione "Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti" (COM(2000)664 def.), nella quale la Commissione stabilisce tre azioni principali per aumentare la sicurezza delle operazioni estrattive (modifica della direttiva Seveso II, iniziativa sulla gestione dei rifiuti di estrazione ed elaborazione di un documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) nel contesto della direttiva 96/61/CE, nota come direttiva IPPC), e intende includere alcune attività delle industrie estrattive, in particolare le strutture per lo smaltimento degli sterili.

La proposta tratta anche l'incidente avvenuto a Enschede nel maggio 2000 con l'esplosione di materiale pirotecnico e propone una definizione più precisa dei termini "esplosivo" e "sostanze pirotecniche", oltre che una riduzione delle quantità limite per tali sostanze. Inoltre, a seguito delle raccomandazioni contenute in due studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente, nel testo si propone di inserire un numero maggiore di sostanze cancerogene e di ridurre le quantità limite per le sostanze tossiche per l'ambiente acquatico.

Si è infine valutata l'opportunità di modificare nell'immediato la direttiva Seveso II a seguito dell'esplosione avvenuta nell'impianto chimico AZF di Tolosa, il 21 settembre 2001. La proposta originaria non conteneva misure legislative supplementari al riguardo, mentre nella proposta modificata sono state introdotte alcune modifiche, riguardo alla definizione di nitrato di ammonio (e alle quantità limite applicabili), alla pianificazione dell'urbanizzazione e all'informazione del pubblico.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

Il 19 giugno 2003 il Parlamento europeo ha adottato 11 emendamenti. La Commissione può accogliere gli emendamenti nn. 8-11, mentre non ritiene accettabili gli emendamenti nn. 1, 2, 4-7 e 12.

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

L'emendamento n. 8 intende rafforzare la necessità di formazione per le emergenze, facendo espressamente riferimento alla formazione nella parte dedicata alla pianificazione delle situazioni di emergenza, nell'ambito della descrizione degli elementi costitutivi di un sistema di gestione della sicurezza di cui all'allegato III della direttiva.

L'emendamento n. 9 propone di inserire, tra le informazioni da comunicare al pubblico, una pianta che indichi le zone suscettibili di essere colpite dalle conseguenze di un incidente rilevante. Il testo proposto dal Parlamento è uguale al testo adottato dalla Commissione nella proposta modificata.

Gli emendamenti nn. 10 e 11 prevedono l'inserimento di due nuove voci relative al nitrato di potassio, con relative definizioni e quantità limite. La Commissione ha già integrato i due emendamenti nella proposta modificata.

La Commissione ritiene che, accogliendo questi quattro emendamenti, in futuro sarà più agevole raggiungere un compromesso tra colegislatori.

4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

Con gli emendamenti nn. 1 e 2 il Parlamento propone di ampliare l'ambito di applicazione delle attività minerarie disciplinate dalla direttiva Seveso II eliminando l'espressione "chimica o termica", facendo così rientrare anche la preparazione meccanica e fisica dei minerali. La Commissione continua a ritenere che la direttiva Seveso II debba applicarsi unicamente quando in un sito vengano conferite e stoccate sostanze pericolose o quando vengano effettuate preparazioni chimiche o termiche dei minerali. Se invece la preparazione è di tipo meccanico o fisico, le uniche sostanze pericolose presenti nel sito saranno, in genere, quelle contenute nei minerali estratti. A questo proposito, la Commissione desidera attirare l'attenzione del Parlamento sulla proposta di direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (COM(2003)319 def.) adottata il 2 giugno 2003. Le misure proposte nel testo in questione vanno ad integrare quelle contenute nella direttiva Seveso II e prevedono anche l'istituzione di una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza. Tali misure si applicano alle strutture di gestione dei rifiuti che presentano un rischio di incidente ma che non rientrano nella direttiva Seveso II modificata. La Commissione respinge inoltre la proposta, contenuta nell'emendamento n. 2, di sostituire il termine "attivi", riferito agli impianti, con "operativi".

L'emendamento n. 4 stabilisce l'obbligo, per i gestori, di informare le autorità competenti in caso di modifica sostanziale di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito. Questa prassi comporterebbe ulteriori incombenze burocratiche senza migliorare la sicurezza, dal momento che l'articolo 6 già impone ai gestori l'obbligo di notificare ogni aumento significativo della quantità della sostanza pericolosa o qualsiasi modifica dei processi in cui tale sostanza è utilizzata.

L'emendamento n. 5 propone di imporre agli Stati membri l'obbligo di ravvicinare le differenti metodologie impiegate per l'elaborazione dei rapporti di sicurezza. Tuttavia, non viene proposta alcuna definizione di "metodologia" e non risulta chiaro cosa s'intenda esattamente con questo termine. I rapporti di sicurezza divergeranno per definizione, vista l'ampia varietà di impianti chimici esistenti, ed è difficile immaginare come una metodologia unica possa essere utilizzata in tutte le circostanze. La Commissione incoraggia comunque la convergenza e ha pubblicato un documento di orientamento sulle modalità di elaborazione dei rapporti di sicurezza (http://mahbsrv.jrc.it/ GuidanceDocs-SafetyReport.html).

L'emendamento n. 6 reintroduce l'emendamento n. 30 adottato in prima lettura, che impone alla Commissione di elaborare orientamenti per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva e le zone sensibili. La Commissione ha già accolto questo emendamento in via di principio, proponendone una diversa formulazione. Più precisamente, non può accettare che gli orientamenti riguardino solo gli stabilimenti "esistenti".

L'emendamento n. 7 impone alla Commissione l'obbligo di mettere a punto "un regime di incentivi e/o finanziamenti per il trasferimento degli stabilimenti". Tuttavia, partendo dal principio di sussidiarietà, la Commissione è sempre del parere che tale compito spetti agli Stati membri. La Commissione verificherà la compatibilità di un eventuale regime di questo tipo con il diritto comunitario in materia di concorrenza.

L'emendamento n. 12 propone di introdurre un riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e alla direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. La Commissione ritiene che tali riferimenti non siano necessari. La direttiva Seveso II, infatti, contiene già disposizioni in caso di sostanze e preparati non classificati e i rifiuti pericolosi possono pertanto rientrare, sulla base delle loro caratteristiche, come preparati. La Commissione sottolinea inoltre che la nuova proposta di direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (COM(2003)319 def.) fa riferimento alla direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi.

5. Conclusioni

Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come fin qui indicato.