52003PC0455

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga talune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2003/0455 def. - COD 2000/0182 */


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga talune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

NOTA ESPLICATIVA

I. PROCEDURA

1. Il 14 luglio 2000 la Commissione ha adottato un pacchetto di cinque proposte destinato a riformulare la normativa comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari [documento COM (2000) 438]. Il pacchetto è stato presentato al Consiglio e al Parlamento europeo il 24 luglio 2000 per essere adottato mediante codecisione.

(Ad eccezione della quarta proposta del pacchetto basata sull'articolo 37 del trattato e già adottata come direttiva 2002/99/CE del Consiglio).

2. Il 3 giugno 2003 il Parlamento europeo ha formulato un parere favorevole in prima lettura sulla quinta proposta [2000/0182(COD)] del pacchetto, con una modifica accettata dalla Commissione.

(Un parere favorevole sulla prima e seconda proposta è già stato formulato nel maggio 2002 e sulla terza proposta il 5 giugno 2003).

3. La presente proposta modifica la quinta proposta del pacchetto tenendo conto della modifica del Parlamento europeo.

II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

4. La proposta intende abrogare 17 direttive del Consiglio oltre a riformulare le norme comunitarie sull'igiene alimentare.

La proposta contiene anche una clausola di standstill che deve garantire che le decisioni di attuazione basate su queste 17 direttive rimangono in vigore.

III. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE DEL PARLAMENTO EUROPEO

5. La proposta prevede che:

"Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione."

La modifica del Parlamento europeo afferma che:

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [inserire data: (un anno dopo l'entrata in vigore della direttiva)]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quest'approccio pare ragionevole, poiché l'adozione del pacchetto di proposte avverrà dopo il 1° gennaio 2004.

IV. CONCLUSIONE

6. Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica le sue proposte in conformità con le linee indicate sopra.