Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 /* COM/2003/0451 def. - CNS 2003/0163 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce alcune misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La cattura e l'uccisione accidentali di piccoli cetacei nel corso delle attività di pesca costituiscono una grave minaccia per la conservazione delle popolazioni interessate. La normativa ambientale comunitaria, e segnatamente la direttiva "Habitat" (92/43/CEE), prevedono per i cetacei misure rigorose di tutela allo scopo di mantenere o ristabilire condizioni favorevoli alla conservazione di tali specie. La direttiva suindicata stabilisce all'articolo 11 che gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione di dette specie e all'articolo 12 che gli stessi adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela di questi animali, incluso un sistema di sorveglianza continua delle loro catture o uccisioni accidentali, affinché sia possibile adottare le misure eventualmente necessarie in materia di ricerca o di conservazione. Per quanto riguarda la normativa in materia di pesca, il Consiglio ha adottato nel 1997 e quindi emendato nel 1998 le cosiddette "limitazioni per le reti da posta derivanti" (regolamenti (CE) n. 894/97 e n. 1239/98), in considerazione, tra l'altro, del pericolo che tali attrezzi possono rappresentare per le popolazioni di alcune specie in termini di catture accessorie. Sulla base dei dati scientifici attualmente in suo possesso, la Commissione ha tuttavia giudicato carenti a livello di contenuto o di coordinamento le misure finora adottate. Occorrono ulteriori iniziative della Comunità nel settore della pesca per migliorare, in modo coerente e partecipativo, le misure intese a tutelare i piccoli cetacei. Questa impostazione è peraltro perfettamente conforme all'obbligo previsto nel quadro della politica comune della pesca di ridurre al minimo l'impatto delle attività alieutiche sui sistemi ecomarini, come stabilito segnatamente all'articolo 2 del regolamento (CE) 2371/2002. La Commissione ha chiesto al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) di preparare uno studio ricapitolativo sulle attività di pesca che hanno un impatto significativo sui piccoli cetacei, una valutazione del rischio rappresentato da tali attività per le popolazioni in questione e, infine, un parere su eventuali azioni correttive per ridurre gli effetti negativi della pesca. Essa ha inoltre invitato il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in particolare tramite il contributo del suo sottogruppo "Pesca e ambiente", a valutare le informazioni fornite dal CIEM, ad integrarle con eventuali informazioni supplementari sulle catture accessorie nelle attività alieutiche europee (in particolare quelle non coperte dal CIEM) ed a fornire se possibile alla Commissione un parere in materia di gestione della pesca [1]. [1] Relazione 2002 del Comitato consultivo sugli ecosistemi (disponibile su http://www.ices.dk/committe/ace/2002/ Section-2.pdf) e relazione sulle catture accidentali di piccoli cetacei del sottogruppo "Pesca e ambiente" (SEC(2002)1134), quale riveduta e commentata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per industrie della pesca (STCEF) nel mese di novembre 2002 (SEC(2003)550). Dalle relazioni di questi organismi scientifici risulta che la maggior parte degli attrezzi da pesca comunemente utilizzati in Europa provoca catture accessorie di cetacei, anche se le più temibili in tal senso sembrano essere le reti da posta e le reti da traino pelagiche. Per dare un'idea delle dimensioni raggiunte dalle catture accessorie di cetacei, si ritiene che ogni anno nel Mare del Nord diverse migliaia di focene siano catturate da reti da posta calate sul fondo. Anche se i dati relativi alle catture secondarie di altri cetacei, come i delfini, sono discontinui, le prove di pesca condotte da alcuni Stati membri dimostrano che talvolta le catture secondarie di queste specie possono raggiungere livelli elevati (per maggiori dettagli vedere le relazioni suindicate). Gli esperti ritengono che al fine di diminuire le catture accessorie di cetacei siano necessarie soprattutto una riduzione globale della pressione di pesca e alcune misure supplementari di tipo tecnico. Per avere pareri più validi su ulteriori misure di questo tipo, è necessario anche un sistema di sorveglianza globale che presenti una buona copertura geografica e temporale. Finora sono stati effettuati soltanto controlli occasionali e non coordinati, sulla cui base non è possibile elaborare modelli spazio-temporali di distribuzione delle catture secondarie. Le altre misure comunitarie intese ad assicurare la sostenibilità delle attività alieutiche dovrebbero comportare una riduzione complessiva della pressione di pesca. La presente proposta di regolamento costituisce un nuovo elemento del seguito dato ai pareri scientifici, in quanto prevede ulteriori misure intese ad ovviare alle catture accidentali di cetacei nel corso delle attività di pesca. Tali misure comprendono: (1) limitazioni all'uso delle reti da posta derivanti nel Mar Baltico (lunghezza massima di 2,5 km e graduale eliminazione entro il 1° gennaio 2007), (2) utilizzazione obbligatoria di dispositivi acustici di allontanamento in alcuni tipi di pesca, e (3) controllo coordinato delle catture accessorie di cetacei, prevedendo per determinate attività alieutiche la presenza obbligatoria a bordo di osservatori. Restrizioni all'uso delle reti da posta derivanti nel Mar Baltico Il diritto comunitario ha stabilito rigorose limitazioni all'impiego delle reti da posta derivanti, tra l'altro a causa delle conseguenze che ne derivano per i piccoli cetacei, ma tali restrizioni non riguardano il Mar Baltico [2]. [2] Cfr. regolamento (CE) n. 894/97, modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98 Il sottogruppo "Pesca e ambiente" raccomanda che anche alle reti da posta derivanti per il salmone sia imposta la lunghezza massima prevista per le altre attività alieutiche comunitarie che ancora possono utilizzare tali reti, cioè 2,5 km. Occorre inoltre elaborare uno scadenzario che porti al divieto di impiegare le reti in questione. I motivi di tale raccomandazione vanno ricercati nel fatto che le focene (Phocoena phocoena), gli unici cetacei per i quali esistono registrazioni delle catture con le reti da posta derivanti nel Baltico, sono le più minacciate tra i piccoli cetacei in Europa. Poiché di questa popolazione restano pochissimi esemplari, le catture accidentali anche se rare hanno conseguenze significative per la conservazione di tale specie. Pertanto, occorre prevedere l'immediata applicazione nel Mar Baltico di una limitazione sistematica della lunghezza delle reti da posta derivanti a 2,5 km, seguita da una graduale diminuzione della loro utilizzazione in questa zona per giungere ad un divieto totale a decorrere dal 1° gennaio 2007. Anche se queste misure compromettono la redditività della pesca al salmone, l'impegno della Comunità a tutelare la biodiversità e ad impedire l'estinzione della popolazione di focene nella zona del Baltico prevale a breve e a medio termine su tali considerazioni. Da tale impegno deriva anche la necessità di prestare particolare attenzione all'utilizzazione di qualsiasi altro attrezzo che notoriamente comporta rischi di cattura accidentale delle focene, segnatamente le reti da posta calate sul fondo (vedere più avanti). Utilizzazione obbligatoria di dispositivi acustici di allontanamento I dispositivi acustici di allontanamento (o pingers) sono stati ampiamente collaudati e utilizzati nel mondo per le attività di pesca che utilizzano reti da posta. Grazie ad essi sono state ridotte le catture accessorie di alcuni piccoli cetacei, in particolare dei delfini comuni (Delphinus delphis), delle stenelle striate (Stenella coeruleoalba) e delle focene. L'utilizzazione obbligatoria di tali dispositivi dovrebbe, pertanto, essere imposta in tutte le attività di pesca che possono comportare catture accessorie significative e nel cui ambito è possibile prevedere una notevole riduzione delle catture accidentali di cetacei. Questo è il caso segnatamente delle attività alieutiche che utilizzano le reti da posta fisse nelle zone in cui sono presenti le focene (in particolare il Mare del Nord, la Manica e il mar Celtico). Poiché in queste zone i piccoli pescherecci contribuiscono in modo significativo allo sforzo di pesca complessivo con le reti da posta calate sul fondo e data la distribuzione delle focene vicino alle coste, la Commissione propone che tutte le imbarcazioni siano fornite di pingers, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla lunghezza totale delle reti utilizzate. Tuttavia, in considerazione delle inquietudini provocate dal fatto che sono non state effettuate ricerche sufficienti per valutare gli eventuali effetti negativi di tali dispositivi, a livello di popolazione, sugli animali che dovrebbero allontanare, è necessario sorvegliare accuratamente l'impiego su vasta scala dei pingers. Inoltre, per verificare il rispetto di tali disposizioni tramite un monitoraggio affidabile, è estremamente importante approvare la regolamentazione comunitaria relativa alla marcatura e all'identificazione degli attrezzi da pesca fissi. La Commissione intende approvare prossimamente le modalità d'applicazione di cui agli articoli 5, lettera c), e 20bis, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2847/93 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 36 di tale regolamento. Monitoraggio delle catture accessorie Le suindicate misure di attenuazione sono considerate come una prima e breve fase verso la risoluzione del problema delle catture secondarie. La Commissione è consapevole della necessità di sviluppare misure più ambiziose che rientrano in un autentico disegno strategico. Tuttavia, l'elaborazione di tale strategia richiede una migliore conoscenza del problema, che può essere conseguita tramite un adeguato controllo delle attività di pesca ed azioni intese a valutare e sorvegliare con maggiore accuratezza le popolazioni di cetacei. Un'efficace elaborazione delle misure di attenuazione dipende in larga misura dall'esistenza di un programma di controllo che assicuri una sufficiente copertura geografica e temporale. L'indipendenza e la rappresentatività delle osservazioni relative alle attività di pesca sono essenziali per fornire stime adeguate sulle catture accessorie. La Commissione propone pertanto agli Stati membri di stabilire, con procedura urgente, programmi che prevedano la presenza a bordo di osservatori incaricati di controllare le catture e le uccisioni accidentali di cetacei in diverse attività di pesca "ad alto rischio" che utilizzano reti da traino o reti da posta pelagiche. Il sottogruppo "Pesca e ambiente" ha identificato un certo numero di attività alieutiche per cui sarebbe necessario istituire programmi di controllo e che rientrano perlopiù nel campo d'applicazione della proposta di regolamento. In linea di massima, il livello di copertura da parte degli osservatori dovrebbe dipendere dal grado di precisione ricercato nella stima delle catture accessorie e dalle proprietà statistiche che tali catture presentano nel quadro di una particolare attività di pesca. In mancanza di dati sufficienti per definire un livello statisticamente significativo di copertura, detto sottogruppo ha raccomandato di effettuare controlli sul 5-10% dello sforzo complessivo e la Commissione, nella maggior parte dei casi, ha deciso di proporre la percentuale più bassa. Se possibile, i programmi per il monitoraggio delle catture accidentali di cetacei dovrebbero beneficiare degli esistenti programmi che prevedono l'intervento di osservatori per altre finalità (ad esempio la raccolta di dati sui rigetti). Per le imbarcazioni che non consentono di tenere a bordo di un'altra persona in qualità di osservatore (ad esempio per mancanza di spazio o per motivi di sicurezza), gli Stati membri dovrebbero stabilire altri metodi adeguati di controllo indipendente in mare. Controllo e valutazione delle presenti disposizioni Le misure proposte per quanto riguarda l'impiego di pinger ed i programmi per gli osservatori a bordo devono essere accuratamente controllate e valutate, al fine di potervi apportare entro alcuni anni gli adeguamenti eventualmente necessari. E' necessario prevedere a livello comunitario l'elaborazione regolare di relazioni in materia, per valutare i progressi complessivamente realizzati e consentire al Comitato scientifico, tecnico ed economico di presentare nuove raccomandazioni, se necessario. Le informazioni ottenute con il controllo dell'utilizzazione di pingers e i dati raccolti grazie ai programmi di osservatori indipendenti dovrebbero essere completati con le altri elementi pertinenti, incluse le ricerche di nuove misure di mitigazione (ad esempio test di dispositivi acustici di allontanamento in reti da traino pelagiche o di possibili materiali alternativi per le reti da posta). Gli oneri imposti al settore della pesca da alcune delle misure proposte saranno tuttavia difficilmente giustificabili sul lungo termine se ad essi non si accompagnano iniziative intese a migliorare le informazioni generali sulla tutela dei cetacei e le conoscenze in materia. Parallelamente a questa sorveglianza, gli Stati membri devono assicurare un monitoraggio completo e adeguato dello stato di conservazione dei cetacei, conformemente alla direttiva "Habitat". L'elaborazione di una strategia a lungo termine, ambiziosa ed affidabile per la conservazione di queste specie sarà possibile soltanto se tutte queste condizioni sono soddisfatte. 2003/0163 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce alcune misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, Vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C [...] del [...], pag.[...] Visto il parere del Parlamento europeo [4], [4] GU C [...] del [...], pag.[...] Considerando quanto segue: (1) L'obiettivo della politica comune della pesca, quale è definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio [5], è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine la Comunità provvede, tra l'altro, a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini mentre la politica comune della pesca deve essere coerente con altre politiche comunitarie, in particolare in materia di ambiente. [5] GU L 358, del 31.12.2002, pag. 59. (2) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [6] garantisce ai cetacei una rigorosa protezione e impone agli Stati membri di sorvegliare lo stato di conservazione di queste specie. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad introdurre un sistema per sorvegliare la cattura e l'uccisione accidentali di queste specie, a intraprendere ulteriori ricerche e ad adottare le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto significativo sulle specie in questione. [6] GU L 206, del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE, GU L 305, dell'8.11.1997, pag. 42. (3) In considerazione dei dati scientifici disponibili e delle tecniche messe a punto per ridurre la cattura e l'uccisione accidentale di cetacei nel corso delle attività di pesca è necessario adottare ulteriori misure per promuovere la tutela dei piccoli cetacei, in modo coerente e mediante la cooperazione a livello comunitario. (4) Per tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca sono stati messi a punto dispositivi acustici, grazie ai quali si è riusciti a ridurre le catture accessorie di cetacei nella pesca con reti fisse. È pertanto necessario imporre l'uso di questi dispositivi nelle zone e nelle attività di pesca per le quali si registra o si prevede un alto livello di catture accessorie di piccoli cetacei. Occorre inoltre stabilire le specifiche tecniche necessarie per garantire l'efficacia dei dispositivi acustici di dissuasione da utilizzare per tali attività di pesca. (5) Il presente regolamento non deve impedire la ricerca scientifica e tecnica, in particolare per quanto riguarda nuove forme di dispositivi di dissuasione. Occorre pertanto che gli Stati membri possano autorizzare, a titolo temporaneo, nuovi ed efficaci tipi di dispositivi acustici di dissuasione che non sono conformi alle specifiche tecniche stabilite dal presente regolamento, mentre è altresì necessario aggiornare, non appena possibile, le specifiche tecniche relative a tali dispositivi, conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7]. [7] GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23. (6) È fondamentale prevedere osservatori indipendenti per le attività di pesca, nell'intento di fornire stime attendibili sulla cattura accidentale di cetacei e di migliorare le conoscenze sugli effetti del ricorso su ampia scala a dispositivi acustici di dissuasione. È pertanto necessario introdurre sistemi di sorveglianza, con la presenza a bordo di osservatori indipendenti, e designare le attività di pesca da privilegiare nel coordinare tale sorveglianza. Per poter fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca interessate, gli Stati membri debbono predisporre ed attuare programmi adeguati di sorveglianza per le navi battenti la loro bandiera e impegnate in tali attività. Per le imbarcazioni da pesca più piccole, occorre stabilire modalità adeguate diverse per la sorveglianza in mare. E' necessario inoltre stabilire le attività comuni di sorveglianza e di presentazione dei rapporti. (7) Per consentire di far regolarmente il punto a livello comunitario e di effettuare una valutazione approfondita a medio termine, gli Stati membri debbono riferire annualmente sull'impiego dei pinger e sull'applicazione dei programmi che prevedono la presenza a bordo degli osservatori, accludendo tutte le informazioni raccolte sulla cattura e l'uccisione accidentali dei cetacei durante la pesca. (8) Considerando i rischi che presenta la pesca con reti da posta derivanti per le popolazioni di focene del Baltico, che sono gravemente in pericolo, è necessario mettere fine all'utilizzazione delle reti da posta derivanti in questa zona. Occorre ridurre immediatamente la lunghezza delle reti da posta derivanti tenute a bordo o utilizzate da una nave. Le navi comunitarie che praticano in questa zona la pesca con reti da posta derivanti saranno soggette a vincoli economici e tecnici, con l'eliminazione progressiva di tali attrezzi, prima che essi vengano totalmente vietati a partire dal 1° gennaio 2007. Occorre modificare il regolamento (CE) n. 88/98 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund [8], [8] GU L 9, del 15.1.1998 pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.48/99, GU L 103, del 18.1.1999, pag. 1. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei da parte di pescherecci nelle zone di cui agli allegati I e III. Articolo 2 Impiego di dispositivi acustici di dissuasione 1. Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, è vietato utilizzare gli attrezzi da pesca di cui all'allegato I nelle zone e nei periodi indicati dallo stesso, salvo qualora vengano simultaneamente impiegati dispositivi acustici di dissuasione. 2. I comandanti dei pescherecci comunitari si accertano che i dispositivi acustici di dissuasione siano pienamente operativi al momento di calare gli attrezzi. 3. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente ai fini della ricerca scientifica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei. Articolo 3 Specifiche tecniche dei dispositivi acustici e modalità di impiego 1. I dispositivi acustici di dissuasione utilizzati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 sono conformi ad una delle serie di specifiche tecniche e di modalità di impiego stabilite nell'allegato II. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione temporanea di dispositivi acustici di dissuasione che non sono conformi alle specifiche tecniche o alle modalità di impiego stabilite all'allegato II, purché i loro effetti sulla riduzione delle catture accidentali di cetacei siano stati sufficientemente comprovati. L'autorizzazione è valida per due anni al massimo. 3. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni concesse conformemente al paragrafo 2 entro due mesi dalla data del rilascio. Essi forniscono alla Commissione le informazioni tecniche e scientifiche relative al dispositivo acustico di dissuasione autorizzato e ai suoi effetti sulle catture accidentali di cetacei. Articolo 4 Obbligo di osservatori a bordo 1. Gli Stati membri elaborano ed attuano programmi di sorveglianza delle catture accidentali di cetacei inviando osservatori a bordo delle navi battenti la loro bandiera per quanto concerne le attività di pesca e alle condizioni stabilite all'allegato III. I programmi di sorveglianza sono concepiti in modo da fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca considerate. 2. Se, per poter fornire dati rappresentativi sull'attività di pesca interessata, il programma di sorveglianza interessa piccoli pescherecci per i quali considerazioni di natura tecnica o di sicurezza impediscono la presenza a bordo di un osservatore, lo Stato membro adotta le misure necessarie per realizzare un'osservazione indipendente in mare con altre modalità, come ad esempio navi di accompagnamento o una sorveglianza specifica delle reti utilizzate da parti di navi d'ispezione. Articolo 5 Osservatori 1. Gli Stati membri adempiono all'obbligo di fornire osservatori designando a tal fine persone indipendenti, adeguatamente qualificate e provviste di esperienza. Per poter svolgere il loro compito, le persone designate devono possedere le seguenti qualifiche: (a) un'esperienza sufficiente che consenta loro di identificare le specie di cetacei e i metodi di pesca; (b) una conoscenza di base della navigazione marittima e una formazione adeguata in materia di sicurezza; (c) la capacità di eseguire compiti scientifici elementari, come ad esempio il prelievo di campioni, se necessario, e di svolgere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati; (d) una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione. 2. Il compito principale degli osservatori consiste nello sorvegliare le catture accidentali di cetacei e nel raccogliere i dati necessari per estrapolare le catture accessorie registrate all'intera attività di pesca considerata. Gli osservatori designati devono in particolare: (a) sorvegliare le operazioni di pesca delle navi interessate e registrare i dati necessari sullo sforzo di pesca (attrezzo, posizione e ora d'inizio e fine dell'operazione di pesca vera e propria...); (b) sorvegliare le catture accidentali di cetacei; (c) sorvegliare l'utilizzazione di dispositivi acustici di dissuasione, qualora si tratti di un peschereccio soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. 3. L'osservatore invia alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato un rapporto in cui figurano tutti i dati raccolti sullo sforzo di pesca e le osservazioni relative alle catture accidentali di cetacei, con un resoconto delle principali constatazioni. Il rapporto contiene in particolare le seguenti informazioni relative al periodo considerato: (a) l'identità della nave; (b) il nome dell'osservatore e il periodo di permanenza a bordo; (c) il tipo di attività di pesca (comprese le caratteristiche dell'attrezzo, le zone con riferimento agli allegati I e III e le specie bersaglio); (d) la durata della bordata e il corrispondente sforzo di pesca (calcolato moltiplicando la lunghezza totale della rete per le ore di pesca dell'attrezzo fisso o per le ore di pesca dell'attrezzo da traino); (e) il numero di cetacei accidentalmente catturati, con l'indicazione della specie e, se possibile, ulteriori informazioni sulla taglia o il peso, il sesso, l'età e, se del caso, indicazioni sugli animali sfuggiti durante il recupero dell'attrezzo o rigettati vivi in mare; (f) qualsiasi altra informazione che l'osservatore ritenga utile ai fini del presente regolamento, comprese eventuali avarie del dispositivo acustico di dissuasione durante un'operazione di pesca, oppure eventuali constatazioni supplementari relative alla biologia dei cetacei (come ad esempio l'avvistamento di cetacei o comportamenti particolari in relazione all'operazione di pesca). Il comandante della nave può chiedere una copia del rapporto dell'osservatore. 4. Lo Stato membro di bandiera conserva i rapporti dell'osservatore per almeno cinque anni dopo la fine del periodo oggetto del rapporto. Articolo 6 Relazioni annue 1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 1° giugno di ogni anno, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 nel corso dell'anno precedente. La prima relazione si riferisce alla parte dell'anno trascorsa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e all'intero anno successivo. 2. Basandosi sui rapporti degli osservatori trasmessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 e su tutti gli altri dati necessari, compresi quelli sullo sforzo di pesca raccolti in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 [9], la relazione annua fornisce tra l'altro una stima delle catture accidentali di cetacei in ognuna delle attività di pesca considerate. Nella relazione figura inoltre una valutazione delle conclusioni contenute nei rapporti degli osservatori e tutte le eventuali informazioni pertinenti, comprese le ricerche condotte dagli Stati membri per ridurre le catture accidentali di cetacei nel corso della pesca. [9] GU L 176, del 15.7.2000, pag. 1. Articolo 7 Bilancio globale e valutazione Entro un anno dalla presentazione, da parte degli Stati membri, della seconda relazione annua, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento in base alla valutazione delle relazioni degli Stati membri effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. Articolo 8 Adeguamento al progresso tecnico e altri orientamenti di natura tecnica 1. Conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono adottate le seguenti disposizioni: (a) orientamenti di natura operativa e tecnica sui compiti degli osservatori, quali sono definiti all'articolo 6; (b) modalità d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 in materia di relazioni. 2. Le eventuali modifiche da apportare all'allegato II per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Articolo 9 Modifica del regolamento (CE) n. 88/98 Nel regolamento (CE) n. 88/98 sono inseriti i seguenti articoli 8bis e 8ter: "Articolo 8bis Restrizioni relative alle reti da posta derivanti 1. Dal 1° gennaio 2007 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca. 2. Fino al 31 dicembre 2006 una nave può tenere a bordo o utilizzare per la pesca reti da posta derivanti la cui lunghezza singola o totale non supera i 2,5 km, purché sia autorizzata in tal senso dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. 3. Per il 2005 e il 2006, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a utilizzare per la pesca reti da posta derivanti non deve superare il 60% dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti; per il 2004 tale informazione è inviata entro il 31 agosto 2004. Articolo 8ter Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti 1. Tutti i pescherecci che utilizzano reti da posta derivanti operano nelle seguenti condizioni: (a) durante l'attività di pesca la nave deve tenere sotto costante osservazione visuale la rete; (b) all'estremità di ogni pezza di rete devono essere ormeggiate boe galleggianti dotate di riflettori radar per poterne determinare in qualsiasi momento la posizione. Le boe devono essere contrassegnate in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere d'immatricolazione e dal numero della nave alla quale appartengono. 2. Il comandante di un peschereccio che utilizza reti da posta derivanti tiene un giornale di bordo nel quale registra giornalmente le seguenti informazioni: (a) la lunghezza totale delle reti a bordo; (b) la lunghezza totale delle reti utilizzate per ogni operazione di pesca; (c) il quantitativo di catture accessorie di cetacei; (d) la data e la posizione di tali catture. 3. Ogni peschereccio che utilizza reti da posta derivanti tiene a bordo l'autorizzazione di cui all'articolo 8bis, paragrafo 2. Articolo 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO I Attività di pesca per le quali è obbligatorio l'impiego di dispositivi acustici di dissuasione >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Specifiche tecniche e modalità d'impiego dei dispositivi acustici di dissuasione Tutti i dispositivi acustici di dissuasione utilizzati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 debbono essere conformi a una delle seguenti serie di specifiche relative al segnale e all'utilizzazione: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Attività di pesca da sorvegliare e livello minimo dello sforzo di pesca soggetto a controllo da parte degli osservatori a bordo I programmi di sorveglianza sono concepiti e applicati in modo da coprire, in maniera rappresentativa: a) almeno il 5% dello sforzo di pesca totale di ogni attività di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e di cui all'allegato I, e, b) per ogni attività di pesca, la percentuale minima dello sforzo di pesca definita nella seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO Titolo della proposta Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 Numero di riferimento del documento La proposta 1. Considerato che esiste il principio della sussidiarietà, per quale motivo la legislazione comunitaria è necessaria in questo settore e quali sono i suoi obiettivi principali? La legislazione comunitaria, ossia la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la cosiddetta direttiva sugli habitat) impone già agli Stati membri l'obbligo di istituire un sistema atto a sorvegliare le catture e le uccisioni accidentali di cetacei e di effettuare ulteriori ricerche o adottare misure di conservazione, alla luce delle informazioni raccolte, volte ad assicurare che tali catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie interessate. Esiste inoltre il chiaro impegno politico e giuridico ad integrare le preoccupazioni di carattere ambientale nella politica comune della pesca (cfr. regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, in particolare l'articolo 2). Numerose indagini e indagini pilota sulle catture accidentali sono state intraprese e ricerche sono state effettuate su misure di riduzione nell'ambito di alcune attività di pesca, ma ciò è stato generalmente fatto dagli Stati membri in maniera separata e senza coordinamento. Uno Stato membro ha adottato misure legislative aggiuntive (applicabili alle navi che battenti la propria bandiera) al fine di ridurre le catture accidentali di focene nel Mare del Nord. Tuttavia, in materia di catture accidentali di cetacei in seguito ad attività di pesca nelle acque che circondano la Comunità, occorre potenziare le misure di conservazione di cui trattasi in maniera coerente e coordinata a livello comunitario. Al fine di disporre di una solida base scientifica e tecnica su cui impostare la propria azione, la Commissione ha chiesto al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e al Comitato tecnico, scientifico ed economico per la pesca (CSTEP) di fornire informazioni e pareri su una serie di questioni, tra cui un'indagine generale sulle attività di pesca che hanno un impatto significativo sui piccoli cetacei, una valutazione dei rischi causati dalla pesca su determinate popolazioni e, infine, un parere sulla possibilità di rimediare alla situazione con un'azione intesa a ridurre l'impatto della pesca. Le misure di contenimento dello sforzo di pesca, già in atto o previste nell'ambito della gestione e dello sfruttamento sostenibile degli stock ittici commerciali, dovrebbero ridurre le catture accidentali di cetacei e, in questo senso, rappresentano un provvedimento efficace. Esse sono tuttavia insufficienti per assicurare alle popolazioni di cetacei la protezione di cui hanno bisogno. Il regolamento proposto presenta pertanto una serie di misure aggiuntive da adottare a breve termine per far fronte al problema delle catture accidentali di cetacei nell'ambito della pesca. Le misure proposte mirano a conseguire i seguenti obiettivi: a) limitare l'impiego delle reti da posta derivanti nel Mar Baltico nella prospettiva di un'eliminazione progressiva. Misure analoghe sono già state sancite dal diritto comunitario in tutte le altre acque. Le riduzioni proposte per il Mar Baltico consistono nella limitazione immediata delle reti da posta derivanti ad una lunghezza massima di 2,5 km e nella loro graduale eliminazione, con divieto totale di impiego a partire dal 1° gennaio 2007. Tali misure sono raccomandate a causa della situazione estremamente grave in cui versa la popolazione di focene del Baltico e del fatto che anche livelli bassi di catture accidentali di tali cetacei con questo tipo di rete non sono compatibili con una condizione favorevole alla conservazione di questa popolazione. b) rendere obbligatorio l'impiego di dispositivi acustici di dissuasione (i cosiddetti "pinger") nelle attività di pesca in cui è stata confermata l'efficacia di tali strumenti nel ridurre le catture accidentali di cetacei. Considerato l'attuale stadio di sviluppo tecnico dei pinger, tali disposizioni riguardano unicamente il loro impiego negli attrezzi fissi, con l'obiettivo primario di ridurre le catture accidentali di focene. A causa del loro particolare comportamento, infatti, questi animali tendono a impigliarsi più facilmente nelle reti da posta calate sul fondo, ma anche le reti derivanti non sono prive di rischi. Se si impone l'obbligo di impiego dei dispositivi acustici di dissuasione, occorre anche stabilire disposizioni generali relative non solo alle loro caratteristiche tecniche, ma anche al loro impiego e alla loro sorveglianza. c) realizzare programmi di sorveglianza che prevedono l'intervento di osservatori indipendenti per raccogliere maggiori informazioni sulle catture accidentali di cetacei nelle numerose attività di pesca potenzialmente ad alto rischio. Le attività di pesca interessate sono soprattutto quelle che utilizzano reti da traino pelagiche o simili reti trainate, senza tuttavia escludere quelle che impiegano reti da posta derivanti. Occorre inoltre sorvegliare e valutare l'uso dei dispostivi acustici, in quanto la loro efficacia e gli effetti sul comportamento e la distribuzione dei cetacei non sono ancora accertati. Se si impone la presenza di osservatori a bordo, occorre al tempo stesso stabilire disposizioni generali che definiscano compiti e responsabilità dei pescherecci (o dei loro capitani) e degli osservatori. Le misure sopra descritte rendono necessarie anche disposizioni generali sulle relazioni da redigere e sulla valutazione globale al fine di consentire, se del caso, una revisione delle misure proposte. L'impatto sulle imprese 2. Chi risentirà della proposta? - Settori economici Le misure proposte interessano principalmente il settore della pesca propriamente detta, ossia i pescatori e i proprietari di pescherecci. Non c'è motivo di ritenere che il settore della trasformazione e i mercati del pesce subiranno ripercussioni, tranne forse in modo molto marginale per il salmone baltico in funzione di come i pescatori reagiranno alle restrizioni imposte all'uso delle reti da posta derivanti (conversione ad altre tecniche di pesca, cattura di altre specie, ecc.). Esse potrebbero interessare anche i produttori e i fornitori dei dispositivi acustici di dissuasione o pinger. Attualmente esistono sul mercato solo alcuni tipi di pinger di provata efficacia nel ridurre le catture accidentali di cetacei. Essi sono prodotti su piccola scala da un numero limitato di aziende, che hanno già segnalato la loro disponibilità ad aumentare la produzione nell'eventualità di un'espansione del mercato conseguente all'obbligo di impiegare i dispositivi acustici. - Dimensioni delle imprese (proporzione di piccole e medie imprese) Le misure proposte sono essenzialmente incentrate sul tipo di attrezzi utilizzati piuttosto che sulle dimensioni dell'impresa, espresse in termini di entità dell'equipaggio dei pescherecci interessati. Nel settore della pesca gran parte dell'attività è svolta da piccole e medie imprese. - Queste imprese sono concentrate in particolari zone geografiche della Comunità? Le misure proposte dovrebbero essere attuate in particolari zone delle acque comunitarie o delle acque limitrofe. Le proposte di limitazione dell'impiego delle reti da posta derivanti nel Mar Baltico (inclusi i Belt e l'Øresund) possono essere considerate un'estensione a questa zona delle misure restrittive già applicate a tali attrezzi in tutte le altre acque. L'uso obbligatorio dei pinger riguarderebbe principalmente le coste dell'Europa occidentale che si affacciano sull'Atlantico nordorientale (compreso il Mare del Nord e una piccola parte del Baltico meridionale). I programmi di sorveglianza proposti che prevedono l'intervento di osservatori riguardano la maggioranza delle acque del litorale europeo (Atlantico nordorientale, compreso il Mare del Nord e una piccola parte meridionale del Baltico, e il Mar Mediterraneo). 3. Che cosa si dovrà fare per conformarsi al regolamento? - Che cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta? Per uniformarsi alle nuove misure tecniche proposte, i pescherecci interessati dovranno adeguare i loro metodi di pesca. Nel Mar Baltico, in particolare, i pescherecci dediti alla pesca del salmone con reti da posta derivanti dovranno ridurre la lunghezza massima delle reti da 21 km a 2,5 km e cessare di utilizzare questo attrezzo entro la fine del 2006. Il numero di pinger che i pescatori dovranno procurarsi dipenderà dalla lunghezza totale delle reti impiegate e dal tipo di pesca praticato. Qualora sia interessato da un programma obbligatorio con presenza di osservatori a bordo, il settore della pesca dovrebbe contribuire, in coordinamento e collaborazione con le competenti autorità nazionali, a stabilire le modalità più idonee di attuazione del programma, dal momento che gli osservatori saranno imbarcati soltanto su alcuni dei pescherecci dediti ad una delle attività di pesca. - Che cosa dovranno fare le amministrazioni nazionali (regionali) per conformarsi alla proposta? Il compito principale delle autorità competenti degli Stati membri, oltre ad assicurare un'adeguata attuazione e controllo delle misure di cui trattasi, compresa l'applicazione di sanzioni appropriate in caso di infrazioni, consisterà nell'elaborare e porre in atto programmi di sorveglianza basati sulla presenza di osservatori a bordo, destinati a coprire in modo rappresentativo le diverse attività di pesca interessate dalla presente proposta. Nei casi in cui non è possibile imbarcare osservatori (ad esempio sui piccoli pescherecci), gli Stati membri dovranno ricorrere ad altri mezzi di sorveglianza in mare (ad esempio utilizzando imbarcazioni di accompagnamento). A questo fine, e nel rispetto del principio della sussidiarietà, agli Stati membri verrà data completa libertà nell'attuazione di tali programmi secondo le modalità ritenute più idonee per conseguire i risultati richiesti, siano esse applicate a livello nazionale o regionale. Tali programmi potranno essere fondati sugli elementi di informazione in possesso degli stessi Stati riguardo i settori della pesca interessati, le strutture esistenti e le organizzazioni di pesca, la disponibilità di programmi di sorveglianza che prevedono la presenza di osservatori, i costi, l'efficienza, ecc. La presente proposta individua le attività di pesca per le quali è prioritario raccogliere dati sulle catture accidentali di cetacei con un'azione coordinata a livello comunitario, ricorrendo ad osservazioni effettuate in mare. Essa non limita le modalità con cui gli Stati membri adempiono agli obblighi generali in materia di sorveglianza delle catture e delle uccisioni accidentali di cetacei o, più globalmente, dello stato di conservazione di queste specie secondo quanto previsto dalla direttiva sugli habitat (92/43/CEE). Spetterà infine alle autorità competenti organizzare la raccolta dei dati e la loro analisi e redigere le relazioni per la Commissione. 4. Quali saranno i probabili effetti economici della proposta? a) Limitazione a 2,5 km della lunghezza delle reti da posta derivanti per peschereccio nel Mar Baltico e successivo divieto del loro impiego Le reti da posta derivanti nel Mar Baltico sono utilizzate principalmente per la cattura del salmone; si tratta di un'attività di pesca stagionale, con picchi in settembre-ottobre e aprile-maggio. Secondo i dati disponibili del CIEM [10], negli ultimi anni lo sforzo di pesca per il salmone è imputabile, in modo molto approssimativo, per metà alle reti da posta derivanti e per metà ai palangari [11]. [10] Si veda in particolare la relazione del 2002 del gruppo di lavoro del Comitato consultivo per la gestione della pesca (ACFM) incaricato di valutare la situazione del salmone baltico e della trota (Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group) (ACFM) (Riga, 3-12 aprile 2002). [11] Si veda in particolare il capitolo 3.3 e le tabelle 3.3.1e 3.3.2. Nel 2001 il numero di pescherecci impegnati nella pesca d'altura del salmone (233 fra navi comunitarie e di paesi terzi che utilizzano reti da posta derivanti e palangari) è diminuito del 24 % rispetto al 2000. Di questi 233 pescherecci, 131 hanno pescato per meno di 20 giorni (Finlandia: 35; Svezia: 33; Danimarca: 11) e 59 per più di 40 giorni (Danimarca: 9 ; Finlandia: 8; Svezia: 7; Polonia: 34). Sembra probabile che soltanto i pescherecci che pescano per più di 40 giorni all'anno possano ricavare oltre il 50% del loro reddito annuale da questa attività. Secondo i dati del CIEM, inoltre, nel Baltico si è verificata una diminuzione dello sforzo totale di pesca per il salmone dall'inizio degli anni '90 al 1997, con una successiva stabilizzazione dello sforzo di pesca con reti da posta derivanti a partire dal 1998; si osserva tuttavia che nel 2001 è stato registrato un calo dell'11% della pesca con reti da posta derivanti e un contemporaneo aumento del 25% dello sforzo di pesca con palangari. Già alcuni anni fa il Comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca aveva considerato le conseguenze di una possibile limitazione delle reti da posta derivanti nel Mar Baltico [12]. Benché i dati particolareggiati sulla pesca con reti da posta derivanti siano un po' cambiati da allora, le tendenze generali documentate dal CIEM e sopra descritte confermano l'attualità delle seguenti osservazioni e conclusioni generali del CSTEP. [12] Sottogruppo del CSTEP sulla pesca con reti da posta derivanti dei salmonidi e di altre specie, doc. SEC(95)550 del 31.3.1995. Nel Mar Baltico i pescatori professionisti si servono in gran parte di reti con una lunghezza totale di 15 - 21 km. Se la lunghezza delle reti verrà limitata a 2,5 km per peschereccio, la pesca al salmone con reti da posta derivanti non sarà più redditizia, per il semplice fatto che le catture potrebbero ridursi nella stessa proporzione delle reti (ossia fino all'88%) e sarebbero pertanto insufficienti a coprire i costi di esercizio e anche i costi fissi per i pescherecci maggiormente dipendenti dalla pesca d'altura del salmone con reti da posta derivanti. Questo causerebbe probabilmente un calo delle attività di pesca per tali pescherecci e forse anche dell'occupazione, soprattutto per i pescherecci che dipendono in maniera critica dalla pesca d'altura con reti da posta derivanti. L'effetto principale sarebbe tuttavia una ridistribuzione dello sforzo di pesca verso stock ittici alternativi (già completamente o eccessivamente sfruttati) o verso attività alternative di pesca al salmone, quali la pesca con i palangari (di durata stagionale limitata) o, ove possibile, la pesca costiera (ad esempio, utilizzando trappole). Il costo dell'adeguamento tecnico riconducibile alle restrizioni proposte circa l'impiego delle reti da posta derivanti nel Baltico può beneficiare del sostegno comunitario, in quanto lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/99) concede agli Stati membri la possibilità di accordare una compensazione finanziaria ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio. L'effetto economico netto della restrizione proposta per le reti da posta derivanti potrebbe essere positivo o negativo, in funzione dei seguenti elementi: - i vantaggi derivanti direttamente dalla limitazione proposta della lunghezza delle reti da posta derivanti, che potrebbe rendere economicamente più interessante la pesca sportiva del salmone e più redditizia la pesca commerciale del salmone utilizzando attrezzi diversi dalle reti da posta derivanti (ad esempio, palangari e reti a trappola). A questi si potrebbero aggiungere benefici sociali indiretti, soprattutto quelli risultati dall'attesa riduzione della mortalità accidentale dei piccoli cetacei; - i costi, compresi la perdita di profitti legati all'uso delle reti da posta derivanti ed eventualmente di occupazione, almeno per i pescherecci che non possono dotarsi di altri attrezzi da pesca, e gli scarsi profitti ricavati dalla pesca di altre specie (mediante il trasferimento dello sforzo di pesca ad altre specie ittiche). Al momento, tuttavia, non si può procedere a una valutazione più approfondita e affidabile di tutti questi fattori e della loro importanza relativa, in quanto mancano la conoscenza, o almeno qualche indicazione, di come i singoli operatori economici, tra cui i capopesca e i proprietari delle navi, si adatteranno o reagiranno alle misure proposte, nonché le stime dei benefici o dei costi indiretti legati ad altre attività (ad esempio, pesca sportiva del salmone, protezione dei piccoli cetacei e sviluppo del turismo correlato, ...). b) Uso obbligatorio dei pinger Sulla base degli elementi disponibili, l'uso dei pinger non incide sull'efficienza degli attrezzi da pesca, anche se sono state espresse alcune preoccupazioni riguardo all'ulteriore manipolazione necessaria per attrezzare le reti e ad alcune possibili conseguenze pratiche all'atto di calare o salpare le reti. In generale, tuttavia, tali dispositivi sono concepiti in modo da tener conto di questi aspetti tecnici. Il costo di attrezzare le reti con i pinger è spesso stato considerato come l'onere forse maggiore nel settore della pesca. Esso è determinato principalmente dal prezzo di acquisto dei pinger, dal numero totale di pinger necessari per ogni peschereccio (direttamente proporzionale alla lunghezza totale delle reti utilizzate) e dalla durata della batteria (che dipende a sua volta dallo sviluppo tecnologico e dal tipo di segnale emesso). I produttori dovranno adeguare la capacità di produzione all'aumento della domanda da parte dei pescatori tenuti ad uniformarsi alle misure proposte, ciò che potrebbe intensificare la concorrenza, stimolare lo sviluppo tecnologico e ridurre i costi di fabbricazione per unità; il costo globale di attrezzare le reti dovrebbe così calare. Un altro possibile beneficio della misura è la riduzione dei danni agli attrezzi dovuti alle catture accidentali di cetacei . Il costo iniziale di acquisto dei pinger potrebbe essere in parte sovvenzionato dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che consente di cofinanziare l'adozione di metodi di pesca più selettivi. Fra i vari tipi di pinger disponibili e considerati idonei all'uso (ossia, allo stadio attuale, principalmente per ridurre le catture accidentali di focene con reti da posta derivanti), quello più costoso ha un prezzo di circa 100 EUR, ma anche la durata più lunga (funziona per circa 10 000 ore, che corrispondono approssimativamente a 18 mesi-2 anni, prima di essere rinnovato) [13]. La distanza consigliata tra due pinger è 200 m. [13] Si veda la relazione sulle catture accidentali di piccoli cetacei del sottogruppo "Pesca e ambiente" (SEC(2002)1134 del 22.10.2002) e la relazione del 2002 del Comitato consultivo del CIEM sugli ecosistemi . Teoricamente, quindi, per attrezzare un peschereccio che utilizza da 5 a 20 km di reti si dovrebbe affrontare un costo iniziale di circa 2500-10000 EUR (pari a un costo aggiuntivo di 0,05 EUR per km di reti e ora di pesca). Tale spesa, che rappresenterebbe un costo variabile aggiuntivo compreso tra 1250 e 6700 EUR per nave all'anno, va raffrontata con il totale dei costi variabili per nave per anno. A titolo indicativo sono forniti alcuni dati economici relativi ai pescherecci finlandesi che praticavano la pesca del salmone e del merluzzo con reti da posta derivanti nel 2001 e 2001 [14]. [14] Estratto dalla relazione annuale per il 2002 del progetto CA-2001-01502: "Economic performance of selected European fishing fleets". >SPAZIO PER TABELLA> c) Osservatori a bordo Come sopra descritto, si propone che le autorità competenti degli Stati membri assicurino l'attuazione e l'elaborazione, sulla base dei criteri ritenuti più appropriati, di programmi adeguati che prevedano l'intervento di osservatori. Per i servizi della Commissione non è pertanto possibile valutare i diversi scenari che le autorità competenti possono prevedere, a livello nazionale o regionale, né gli effetti che ne potranno derivare quando si tratterà di ottimizzare tali regimi per conseguire gli obiettivi proposti dal presente regolamento. Va tuttavia sottolineato che generalmente non si ritiene che i programmi esistenti relativi agli osservatori a bordo abbiano un impatto economico diretto sul settore della pesca. È inoltre probabile che, ove possibile, i programmi di osservazione delle catture accidentali di cetacei beneficeranno dei programmi esistenti, in particolare quelli realizzati nell'ambito del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca. Questo consentirebbe anche il ricorso ai finanziamenti comunitari disponibili per l'attuazione del presente regolamento. Sembra improbabile che la realizzazione di programmi di osservazione da parte degli Stati membri possa incidere direttamente sull'occupazione nel settore produttivo o avere un impatto significativo sulla redditività della pesca o sulla concorrenza nello stesso settore. Tali regimi potrebbero però avere un impatto positivo sull'occupazione, in quanto creerebbero almeno alcuni posti di lavoro per gli osservatori a bordo. Quanto a valutare i costi globali che comportano tali programmi di osservazione, le informazioni disponibili a livello comunitario sulle flotte e le loro attività non consentono ai servizi della Commissione di produrre stime attendibili, dal momento che la banca dati sulla flotta da pesca europea non contiene informazioni sui livelli di sforzo, la loro distribuzione nello spazio e nel tempo e gli attrezzi impiegati. Alcuni cifre indicative sono tuttavia disponibili tramite il sottogruppo dello CSTEP [15]. Se poniamo, ad esempio, che il costo di un osservatore in mare sia di 500 EUR al giorno, risulta che sorvegliare il 10% dei pescherecci francesi che usano reti da traino pelagiche operanti nelle zone CIEM VII, VIII e IX (pesca della spigola, del tonno bianco o dell'acciuga) costerebbe circa 462.000 EUR. Sorvegliare il 10 % della flotta britannica che utilizza reti da traino pelagiche nelle stesse zone (principalmente le zone CIEM VIII) avrebbe un costo indicativo di 75.000 EUR. Considerato il numero di attività di pesca che si ritiene abbiano una necessità prioritaria di sorveglianza nella fase attuale, il costo globale per alcuni Stati membri potrebbe essere dell'ordine di 1 o più milioni di euro all'anno. [15] SEC(2002)1134 Va evidenziato che questo onere economico non è una conseguenza "ex novo" della presente proposta di regolamento, in quanto l'obbligo di sorvegliare le catture accidentali di cetacei è già contenuto nella direttiva sugli habitat 92/43/CEE. 5. La proposta contiene provvedimenti che tengano conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (requisiti ridotti o differenziati, ecc.)? Il rischio di catture accidentali non dipende dalle dimensioni dell'impresa di pesca, ma dall'attività di pesca di cui trattasi (zona, attrezzi, stagioni, specie bersaglio, ...). La proposta non contiene pertanto provvedimenti specifici per le piccole e medie imprese. In media, i pescherecci baltici con reti da posta derivanti dispongono di un equipaggio di 2-3 persone, che possono arrivare fino a 5 su navi più grandi [16]. Le attività di pesca con reti da posta calate sul fondo per le quali si propone di rendere obbligatorio l'uso dei pinger sono in gran parte svolte da una vasta flotta di pescherecci di piccole dimensioni, che in alcune zone rappresentano un'importante proporzione dello sforzo di pesca, in particolare nelle zone costiere dove la densità delle focene è particolarmente elevata. Imbarcare un osservatore su un piccolo peschereccio, tuttavia, è di solito praticamente impossibile, in quanto queste imbarcazioni non dispongono né della capacità né dei livelli di sicurezza necessari per ospitare un'altra persona a bordo. Per risolvere questo problema la proposta contiene pertanto disposizioni specifiche, che prevedono l'obbligo per gli Stati membri di istituire sistemi diversi di sorveglianza in mare. [16] Cfr. SEC(95)550 Consultazione 6. Elencare le organizzazioni che sono state consultate in merito alla proposta e riportare a grandi linee i loro pareri. La presente proposta si basa sui pareri scientifici più recenti e sulle raccomandazioni del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) [17] in merito all'impatto della pesca sui piccoli cetacei. [17] Si veda la relazione per il 2002 del Comitato consultivo per gli ecosistemi (Advisory Committee on Ecosystems) disponibile sul sito http://www.ices.dk/committe/ace/2002/ Section-2.pdf e la relazione sulle catture accidentali dei piccoli cetacei del sottogruppo su pesca e ambiente (Subgroup on Fishery and Environment) (SEC(2002)1134), riveduta e commentata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel novembre 2002 (SEC(2003)550). Tali raccomandazioni, e soprattutto quelle che fanno parte della presente proposta di regolamento, sono state discusse varie volte con le parti interessate. Una prima consultazione/riunione di esperti si è svolta l'11 dicembre 2002 per esaminare la possibilità di tali misure con rappresentanti del settore della pesca, delle organizzazioni non governative (ONG), delle autorità competenti degli Stati membri e in associazione con esperti scientifici che avevano collaborato alla preparazione del parere. Le proposte sono state ulteriormente discusse nell'ambito del Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA). I pareri delle diverse parte interessate, tra cui varie organizzazioni rappresentanti del settore della pesca, non hanno permesso di giungere a un consenso. Mentre alcune organizzazioni professionali hanno riconosciuto l'esigenza di adottare ulteriori provvedimenti sulle catture accidentali di cetacei, in particolare per raccogliere informazioni più precise al riguardo, e hanno confermato gli effetti positivi dell'impiego dei pinger in considerazione della situazione attuale, tutte hanno espresso preoccupazione sul possibile impatto e i costi di tali misure per il settore. Le ONG, in generale favorevoli alle proposte, erano solitamente del parere che fossero necessari ulteriori provvedimenti, in particolare l'elaborazione di una strategia a lungo termine intesa a far fronte con soluzioni tempestive e specifiche ai problemi delle catture accidentali, quando questi si presentano. La Commissione riconosce la necessità di un quadro di gestione, ma ritiene che nella fase attuale non sia possibile mettere insieme una strategia solida e globale, in quanto mancano dati precisi sull'andamento delle catture accidentali e non si dispone di un'idonea valutazione e sorveglianza dello stato di conservazione delle popolazioni di cetacei. La Commissione è del parere che le misure proposte nel presente regolamento serviranno a fornire le informazioni adeguate per l'elaborazione futura di una tale strategia.