Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2003/0421 def. - CNS 2002/0189 */
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE La Comunità europea fa parte di organizzazioni regionali di pesca (ORP) che prevedono un quadro normativo per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche. Dal 14 novembre 1997 la Comunità europea è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata "convenzione ICCAT". La Comunità ha inoltre approvato l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano, qui di seguito denominata "IOTC". Le misure tecniche adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e quelle adottate dall'IOTC sono state recepite nel regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori. Nel 2001 l'ICCAT ha adottato nuove misure tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo. La proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 973/2001, che stabilisce alcune misure tecniche per taluni stock di grandi migratori, è volta a recepire nel diritto comunitario le misure tecniche adottate dall'ICCAT ma non è stata ancora adottata dal Consiglio [1]. [1] COM (2002) 420 def. Nel corso della sua tredicesima riunione straordinaria, tenutasi a Bilbao (Spagna) dal 28 ottobre al 4 novembre 2002, l'ICCAT ha adottato nuove misure tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo e tali misure devono essere recepite nel diritto comunitario. La presente proposta modificata, presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato, ha quindi lo scopo di recepire nel diritto comunitario le raccomandazioni adottate nel 2001 e nel 2002 modificando il regolamento (CE) n. 973/2001. La Commissione propone al Consiglio di adottare la presente proposta modificata. 2002/0189 (CNS) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C ... del ..., pag. visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] GU C ... del ..., pag. considerando quanto segue: (1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata "ICCAT", ha adottato diverse raccomandazioni, e la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano, qui di seguito denominata "IOTC", ha adottato diverse risoluzioni che stabiliscono obblighi in materia di misure tecniche; tali raccomandazioni e risoluzioni sono state recepite nel diritto comunitario mediante il regolamento (CE) n. 973/2001 [4]. [4] GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. (2) Nel corso della sua diciassettesima riunione nel 2001 e della sua tredicesima riunione straordinaria nel 2002, l'ICCAT ha raccomandato l'adozione di alcune nuove misure tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo. Queste raccomandazioni sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle. (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 973/2001, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 973/2001 è modificato come segue. 1. All'articolo 3, paragrafo 4, i termini "fino al 31 dicembre 2002" sono soppressi. 2. All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. È vietata la pesca del tonno rosso con reti da circuizione nel Mediterraneo durante il periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 agosto di ogni anno." 3. Sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter: "Articolo 5 bis 1. Gli Stati membri stabiliscono ogni anno un programma nazionale di osservatori scientifici riguardante almeno il 10% delle navi battenti la loro bandiera che effettuano operazioni di trasferimento di tonno rosso destinato all'ingrasso durante l'anno in corso. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il suddetto programma sia concepito in modo da identificare gli elementi seguenti: - i quantitativi totali di tonno rosso destinati all'ingrasso; - le taglie dei tonni rossi messi in gabbia; - la data, l'ora, la zona di cattura dei tonni rossi messi in gabbia nonché il metodo di pesca utilizzato. 3. Ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento ai fini dell'applicazione di quanto disposto ai paragrafi 1 e 2 menzionando il numero di navi interessate nonché il numero di osservatori e lo comunica alla Commissione entro il 1° aprile di ogni anno. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per nominare alcuni osservatori scientifici e per imbarcarli sui pescherecci assegnati al programma mettendoli in condizioni di attuare il piano di campionamento di cui al paragrafo 3. 5. Il comandante di un peschereccio comunitario designato per ricevere un osservatore a bordo accoglie quest'ultimo e collabora con lui nell'esercizio delle sue funzioni durante la sua permanenza a bordo. 6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 1° luglio di ogni anno una relazione che valuta i risultati del programma di cui al paragrafo 2 attuato nel corso dell'anno precedente." "Articolo 5 ter 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per attuare nel 2003 e nel 2004 un piano specifico volto a ridurre le catture di novellame di tonno rosso nel Mediterraneo ed assicurare il rispetto della taglia minima applicabile al tonno rosso di cui all'articolo 6. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per attuare nel 2003 e nel 2004 un programma scientifico per l'identificazione dei diversi tipi di pesca del tonno rosso nonché la composizione in termini di taglia delle loro catture rispettive, includendo nelle loro stime i dati storici disponibili. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, le misure da essi adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2 nonché i risultati dell'attuazione del piano specifico." 4. All'articolo 7, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "Il comma precedente non si applica tuttavia alle specie di cui all'allegato IV, catturate accidentalmente ed entro un massimo del 15%, espresso in numero d'individui, dei quantitativi sbarcati. Nel caso del tonno rosso, tale margine di tolleranza è fissato al 10% del numero di individui per sbarco delle catture totali di tonno rosso o al suo equivalente in percentuale di peso e non si applica ai tonni rossi catturati nel Mediterraneo che pesano meno di 4,8 kg e ai tonni rossi catturati nell'Atlantico che pesano meno di 3,2 kg". All'articolo 9, i paragrafi 5 e 6 sono soppressi. All'articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: "Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 maggio di ogni anno." 7. È inserito l'articolo 12 bis seguente: "Articolo 12 bis 1. Gli Stati membri auspicano che, nella misura del possibile, gli squali vivi catturati accidentalmente, e in particolare il novellame, siano rimessi in acqua. 2. Gli Stati membri auspicano la riduzione dei rigetti in mare degli squali." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente