52003PC0389

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) /* COM/2003/0389 def. - CNS 2003/0143 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'Unione europea svolge un ruolo guida nel patto di stabilità per l'Europa sudorientale (PS), che è un quadro regionale istituito dalla comunità internazionale il 10 giugno 1999 a Colonia per sostenere gli sforzi dei paesi della regione verso la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la prosperità economica e al fine di conseguire la stabilità per l'intera regione. Il coordinatore speciale del PS è nominato dall'UE previa consultazione con il Presidente in carica dell'OSCE ed altri partecipanti, nonché previa approvazione da parte del Presidente in carica dell'OSCE. L'attuazione tempestiva e il regolare funzionamento del PS possono risultare fattori importanti per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea nella regione, in particolare per assicurare la stabilità nella regione stessa. Fino a questo momento il Consiglio ha nominato un rappresentante speciale dell'UE (RSUE) in veste di coordinatore speciale del PS e gli ha fornito i mezzi necessari ad adempiere il suo mandato adottando nuove azioni congiunte [1] in ossequio alla PESC.

[1] 99/523/PESC GU L 201 (29.07.1999); 99/822/PESC GU L 337 (09.12.1999); 00/793/PESC GU L 318 (14.12.2000); 01/915/PESC GU L 337 (19.12.2001); 02/964/PESC GU L 334 (10.12.2002).

Nel contesto della revisione da parte del Consiglio e della Commissione degli strumenti della PESC si è convenuto di trasferire il sostegno finanziario dell'UE PESC al primo pilastro e di escludere il coordinatore speciale del PS dall'elenco dei RSUE. Ciò rifletterà il fatto che, dato che il mandato del PS è stato confermato con un obiettivo a medio termine, non appare appropriato che il PS continui a sottostare alle norme applicate ai RSUE, in particolare a quella che prevede il rinnovo semestrale del mandato. In linea di massima, l'attuale proposta finanziaria non incide sul bilancio del capitolo IV "Azione esterna". La Commissione propone di trasferire il finanziamento dell'operazione dalla linea 19 03 03 (ex B8-012) "Soluzione dei conflitti, verifica, sostegno al processo di pace e stabilizzazione " alla linea 19 07 04 (ex B7-547) "Amministrazioni civili transitorie". La linea di bilancio 19 07 04 dovrà coprire anche le spese finanziate nel 2003 dalla linea di bilancio amministrativa del Consiglio 1133 "Consulenti speciali".

Dato che la proposta di modifica del regolamento è stata adottata dalla Commissione dopo il progetto preliminare di bilancio 2004, l'incremento collegato di 2 milioni di euro sulla linea specifica 19 07 04 (B7-547) per le amministrazioni civili transitorie dovrà essere garantito nella procedura di bilancio 2004 per mezzo di un emendamento da parte dell'autorità di bilancio.

È, pertanto, necessario istituire un quadro giuridico nell'ambito del primo pilastro per coprire, a partire dal 1.1.2004, l'assistenza finanziaria della Comunità al PS. Tale obiettivo è meglio realizzato modificando il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, [2] relativo al sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR), al fine di estenderne la portata per includere il PS.

[2] GU L 122, del 24.5.2000, pag. 27

Tale quadro giuridico garantirà la trasparenza del finanziamento comunitario del PS che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile, soggetto alla conclusione annuale di un accordo finanziario, basato su un bilancio dettagliato presentato dal PS. L'accordo finanziario sarà concluso dalla Commissione, che agisce per conto della Comunità, con il PS. Essa determinerà l'importo dell'aiuto non rimborsabile, la spesa ammissibile, il periodo coperto, le procedure di attuazione e le procedure per la verifica della gestione e della destinazione finale dell'aiuto non rimborsabile comunitario. Per quanto riguarda l'articolo 2 del regolamento n. 1080/2000 relativo a un'equa ripartizione degli oneri con gli altri attori della Comunità internazionale, sarà esplicitamente ammesso il cofinanziamento in natura. Tale quadro giuridico fisserà inoltre una procedura per la nomina del coordinatore speciale del PS, in ossequio al documento di Colonia che ha istituito il patto di stabilità il 10 giugno 1999.

Tale assistenza finanziaria da parte della Comunità consentirà al coordinatore speciale del PS di adempiere al suo mandato e, in particolare: di promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all'interno dei singoli paesi e tra un paese e l'altro, ove il patto dia prova di apportare un valore aggiunto; di presiedere il tavolo regionale dell'Europa sudorientale; di mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, le organizzazioni e le istituzioni che partecipano al patto, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di potenziare la titolarità regionale; di cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell'Unione europea e con gli Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell'Unione europea nel patto e di assicurare una complementarità tra l'azione del patto e il processo di stabilizzazione e di associazione; di riunirsi periodicamente e collettivamente con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell'Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti; di operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo su base annuale e in consultazione con i partecipanti al patto, di azioni prioritarie per il patto da realizzare, riesaminando i metodi e la struttura del patto e garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse.

2003/0143 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 bis, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C [...], del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] GU C [...], del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea svolge un ruolo guida nel patto di stabilità per l'Europa sudorientale (PS) che è un quadro di politica regionale transitorio istituito dalla comunità internazionale il 10 giugno 1999 a Colonia per sostenere gli sforzi dei paesi della regione verso la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la prosperità economica, al fine di conseguire la stabilità per l'intera regione.

(2) Il paragrafo 13 del documento approvato a Colonia recita che il patto di stabilità avrà un coordinatore speciale, nominato dall'Unione europea, previa consultazione con il Presidente in carica dell'OSCE ed altri partecipanti, nonché previa approvazione da parte del Presidente in carica dell'OSCE. Il coordinatore speciale presiede il tavolo regionale dell'Europa sudorientale ed è assistito da tre tavoli di lavoro. Il coordinatore speciale promuove in conseguimento degli obiettivi del patto ove il patto dia prova di apportare un valore aggiunto, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di potenziare la titolarità regionale, nonché di garantire la complementarità tra il lavoro del patto e il processo di stabilizzazione e di adesione dell'Unione europea.

(3) La tempestiva attuazione e il regolare funzionamento del patto di stabilità sono fattori importanti per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea nella regione, in particolare per conseguire la stabilizzazione della regione e ottimizzare l'efficacia dell'aiuto comunitario nell'ambito di tale politica.

(4) Di conseguenza, deve essere istituito un quadro giuridico, analogo a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio per il sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR), al fine di assicurare la copertura dell'assistenza finanziaria della Comunità al patto di stabilità.

(5) Tale obiettivo è meglio realizzato modificando il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, al fine di estenderne la portata per includere il patto di stabilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1080/2000 è modificato come segue:

(1) Il titolo è sostituito da quanto segue:

"Regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno "alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) e al patto di stabilità per l'Europa sudorientale (PS)".

(2) L'articolo 1 è sostituito da quanto segue:

"Articolo 1

1. Nel quadro della sua politica di ricostruzione, di assistenza al ritorno dei profughi e degli sfollati e di cooperazione economica e regionale con il Kosovo e la Bosnia- Erzegovina, nonché della sua strategia per l'intera regione, la Comunità contribuisce finanziariamente all'insediamento e al funzionamento della MINUK (quarto pilastro), dell'OHR e del PS."

2. Il finanziamento avviene in forma di sovvenzione a favore del bilancio della MINUK, dell'OHR e del PS."

(3) È inserito il seguente articolo 1bis:

"Articolo 1bis

La Commissione nominerà il coordinatore speciale del patto di stabilità, previa consultazione del presidente dell'OSCE in carica e di altri partecipanti e approvazione del presidente dell'OSCE in carica."

(4) All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

"È ammesso il cofinanziamento in natura."

Articolo 2

Il presente regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore(i) di intervento: relazioni esterne

Attività: relazioni con i Balcani occidentali

Denominazione dell'azione: proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio al fine di conferire una base giuridica per il sostegno finanziario della Comunità al patto di stabilità per l'Europa sudorientale

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

19 07 "Cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali"

(ex Capitolo B7-5 4)

Articolo 19 07 04 "Amministrazioni civili transitorie" (ex articolo B7-547)

Capitolo PESC 1903 "Politica estera e di sicurezza comune" (ex B8-01)

Articolo: 19 03 03 "Soluzione dei conflitti, verifica, sostegno al processo di pace e di stabilizzazione" (ex B8-02)

Voce 1113 "Consulenti speciali" del bilancio amministrativo del Consiglio

2. DATI COMPLESSIVI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 6 milioni di euro in Stanziamenti di Impegno (SI)

2.2. Periodo d'applicazione:

A partire dal 1.1.2004 e per una durata indefinita, soggetta a una revisione annuale del mandato del patto di stabilità, che si riflette in un accordo di finanziamento annuale che la Commissione e il patto di stabilità devono concludere.

2.3. Stima complessiva pluriennale delle spese:

(a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

|X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

|X| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio al fine di conferire una base giuridica al sostegno finanziario della Comunità al patto di stabilità per l'Europa sudorientale

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

L'attuazione tempestiva e il regolare funzionamento del PS possono risultare fattori importanti per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea nella regione, in particolare per assicurare la stabilità della regione stessa. L'Unione europea svolge un ruolo guida nel patto di stabilità per l'Europa (PS), che è un quadro di politica regionale istituito dalla comunità internazionale il 10 giugno 1999 a Colonia per sostenere gli sforzi dei paesi della regione verso la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la prosperità economica e per conseguire la stabilità per l'intera regione.

Il coordinatore speciale del PS, nominato dall'EU, svolge i compiti di seguito indicati, previsti dal patto di stabilità per l'Europa sudorientale:

(a) promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all'interno dei singoli paesi dell'Europa sudorientale e tra un paese e l'altro, ove il patto dia prova di apportare un valore aggiunto;

(b) presiedere il tavolo regionale dell'Europa sudorientale;

(c) mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, le organizzazioni e le istituzioni che partecipano al patto, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di potenziare la titolarità regionale;

(d) cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell'Unione europea e con gli Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell'Unione europea nel patto in ossequio ai paragrafi 18, 19 e 20 del documento del patto di stabilità e di assicurare una complementarità tra l'azione del patto e il processo di stabilizzazione e di associazione;

(e) riunirsi periodicamente e collettivamente con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell'Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti;

(f) operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto, di azioni prioritarie per il patto da realizzare nel corso del 2003, riesaminando i metodi e la struttura del patto e garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante/ex post

Nella sua posizione comune del 17 maggio 1999, il Consiglio dell'Unione europea ha delineato le motivazioni e le procedure per l'istituzione di un patto di stabilità per l'Europa sudorientale:

- una soluzione politica alla crisi del Kosovo deve essere integrata in uno sforzo risoluto per la stabilizzazione dell'intera regione;

- si deve preparare un patto di stabilità per l'Europa sudorientale, fondato sulla Carta dell'ONU, sui princìpi e gli impegni dell'OSCE, nonché sui trattati e sulle convenzioni pertinenti del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione europea sui diritti umani;

- l'UE deve ricoprire il ruolo guida nel patto di stabilità, mentre l'OSCE svolge un ruolo chiave nella promozione della sicurezza e della stabilità e il patto di stabilità deve essere sviluppato e attuato in stretta associazione con l'OSCE;

- il presente patto di stabilità mira in particolare a garantire la cooperazione tra i paesi della regione verso misure complessive per il processo di stabilizzazione, sicurezza, democratizzazione, ricostruzione e sviluppo economico a lungo termine della regione e per l'istituzione di relazioni durature di buon vicinato tra i paesi e con la comunità internazionale.

Il patto di stabilità per l'Europa sudorientale (SP) è stato istituito dalla comunità internazionale durante il vertice di Colonia, il 10 giugno 1999.

L'UE ha rinnovato il suo sostegno finanziario al patto di stabilità adottando quattro azioni congiunte, rispettivamente nel dicembre 1999, dicembre 2000, dicembre 2001 e dicembre 2002.

Gli Stati membri e la Commissione hanno redatto un documento intitolato "Priorità dell'Unione europea nell'ambito del patto di stabilità", che è stato adottato dal Consiglio Affari generali in data 11 giugno 2001. Il Consiglio Affari generali del 19 novembre 2001 ha adottato conclusioni circa il futuro orientamento del patto di stabilità, tra cui (1) la necessità di concentrare le attività sulle aree prioritarie, (2) il rilievo dato alla cooperazione regionale e (3) la complementarità con il processo di stabilizzazione e associazione dell'UE. A tali obiettivi è stato dato seguito durante il CAG dell'11 marzo 2002, mentre l'assegnazione delle priorità è stata avviata sotto la direzione del nuovo coordinatore speciale.

Il CSPS ha realizzato una revisione interna ed ha presentato gli obiettivi fondamentali e quelli conseguibili entro il 2003 al fine di concentrare meglio le attività e dare un seguito ai risultati ottenuti nel 2002.

È, pertanto, possibile assicurare il futuro finanziamento del patto di stabilità, in base ad un esame regolare ed esauriente nel passato del suo mandato.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

I principali beneficiari sono i paesi e le popolazioni dell'Europa sudorientale. I tavoli di lavoro del patto di stabilità coordinano gli obiettivi e le azioni intraprese dai partecipanti e promuovono la cooperazione regionale nel campo della democrazia e dei diritti umani, dello sviluppo economico e della ricostruzione, della sicurezza, della giustizia e degli affari interni. Il patto di stabilità integrerà efficacemente i processi di stabilizzazione e di associazione e porterà ad un ruolo guida per l'Europa sudorientale attraverso la promozione della titolarità regionale delle attività nell'ambito del patto di stabilità.

Il finanziamento comunitario avverrà sotto forma di aiuto non rimborsabile al bilancio del PS.

È inoltre contemplata un'equa ripartizione dei costi con altri membri della comunità internazionale (cfr. sezione 6.2 in seguito). Nel 2002, il contributo dell'UE era stimato al 40% del bilancio del PS, il contributo degli Stati membri dell'UE era stimato al 21%, mentre quello degli Stati non UE era stimato al 39% del bilancio del PS. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE e i membri non UE del patto di stabilità, è previsto il cofinanziamento in natura, in ossequio agli accordi esistenti.

5.3. Modalità d'attuazione

La gestione sarà operata dalla Commissione in modo centrale e diretto ricorrendo al personale statutario.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B - (per tutto il periodo di programmazione)

(Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue è esplicitato mediante la ripartizione fornita nella tabella 6.2.)

Progetto finanziato da contributi non rimborsabili CE e da contributi in natura da parte degli Stati membri del patto di stabilità.

Nel 2000 il contributo dell'UE ammontava a 2 485 000 euro interamente finanziati a titolo della linea di bilancio B8-012. Negli anni successivi, il contributo è stato finanziato a titolo sia della linea di bilancio PESC B8-012, sia della linea 1113 del bilancio amministrativo del Consiglio per un totale di 2 6110 824 euro nel 2001 (PESC: 1 862 824 euro, Consiglio 748 000 euro) e 2 142 290 euro nel 2002 (PESC: 1 420 290 euro, Consiglio 772 000 euro).

Per il 2003 le stime sono di 1 903 631 euro (di cui PESC: 1 583 631 euro; Consiglio: 320 000 euro).

In linea di massima, l'attuale proposta finanziaria non incide sul bilancio del capitolo IV "Azione esterna". La Commissione propone di trasferire il finanziamento dell'operazione dalla linea 19 03 03 (ex B8-012) "Soluzione dei conflitti, verifica, sostegno al processo di pace e stabilizzazione " alla linea 19 07 04 (ex B7-547) "Amministrazioni civili transitorie". La linea di bilancio 19 07 04 dovrà coprire anche le spese finanziate nel 2003 dalla linea di bilancio amministrativa del Consiglio 1133 "Consulenti speciali"

Dato che la proposta di modifica al regolamento è stata adottata dalla Commissione dopo il progetto preliminare di bilancio 2004, l'aumento collegato di 2 milioni di euro sulla linea specifica 19 07 04 (B7-547) per le amministrazioni civili transitorie dovrà essere garantito nella procedura di bilancio 2004 per mezzo di un emendamento dell'autorità di bilancio.

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo e ripartizione delle spese

L'importo dell'aiuto non rimborsabile, la spesa ammissibile, il periodo coperto, le procedure di attuazione e le procedure per verificare la gestione e la destinazione finale dell'aiuto comunitario sono coperti da un accordo finanziario tra la Commissione, che agisce per conto della Comunità, e gli enti destinatari.

L'intesa consiste nel mantenere la struttura corrente del sostegno EU, nonché l'attuale ripartizione delle spese con gli altri membri della comunità internazionale. Per illustrare l'intesa sono riportate in seguito le cifre rispettive per il contributo UE per il 2003, nonché l'elenco dei contributi in natura registrati degli altri membri della comunità internazionale nell'anno 2002:

- CONTRIBUTO FINANZIARIO ue ESISTENTE (stime per il 2003)

1. Linea di billancio UE (PESC) (B8-012):

- Stipendi per 4 segretari, 2 esperti, 1 addetto al settore finanziario; 1 funzionario per le finanze e 1 ragioniere: 589 174 euro

- Spese per missioni relative al personale UE del segretariato del patto di stabilità (albergo, viaggi, spese): 191 488 euro

- Attrezzature, comunicazioni, servizi e altre forniture: 247 500 euro

- Assicurazione: 4000 euro

- Canone d'affitto dell'ufficio: 429 010 euro

- Spese contingenti: 122 459 euro

TOTALE (primo semestre 2003) Bilancio della PESC per le spese operative: 1 583 631 euro

2. Bilancio amministrativo del Consiglio

Spesa amministrativa compreso il distacco del RSUE quale coordinatore speciale (salari, spese per missioni, assicurazioni) : 320.000 euro

TOTALE (primo semestre 2003) bilancio amministrativo del segretariato del Consiglio: 1 903 631 euro

CONTRIBUTO TOTALE DELL'UE (stime per il 2003): 1.000.631 euro

- COFINANZIAMENTO IN NATURA (2002)

1. Stati membri dell'UE

- 10 membri del personale di grado A della PESC: 4 membri di gabinetto (Capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, 2 membri di gabinetto), 2 capi unità e 4 esperti. Nel 2002, tali assegnazioni provvisorie sono state compiute da A [2], S, D, NL, B, IRL, I [2]

- 1 assistente personale al RSUE, distaccato dall'A

- 3 segretari, distaccati dall'A

- Le spese per le missioni dei membri del gabinetto sono sostenuti dagli Stati membri che distaccano il personale.

- 1 riunione del tavole regionale a Tessalonicco, ospitata da EL

- 2 presidenti di tavolo (EL, I) e 1 vicepresidente di tavolo (S)

- Ufficio a Tessalonicco (EL)

- Presidente e assistente (DK) del comitato direttivo dell'iniziativa di rientro regionale (IRR) e dell'iniziativa per la migrazione e l'asilo

2. Partecipanti non UE

- 9 membri del personale di grado A della PESC: 1 vice coordinatore speciale con sostegno logistico, 1 membro di gabinetto, 1 portavoce, 1 capo unità e 5 esperti - tutti con le relative spese di missione. Nel 2002, gli Stati Uniti hanno messo a disposizione un vice coordinatore speciale a livello di ambasciatore, sostegno logistico e missioni e 1 membro di gabinetto. La Svizzera ha messo a disposizione 1 portavoce, mentre il Canada ha fornito 1 capo unità. Nel 2002 i paesi dell'Europa sudorientale che hanno fornito esperti erano: Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Ungheria, Turchia e Repubblica ceca.

- 3 copresidenti di tavolo (principalmente missioni). Rotazione annuale tra gli Stati dell'Europa sudorientale.

- 1 presidente di tavolo + assistente (principalmente missioni) (Croazia).

- 1 riunione del tavolo regionale a Bucarest, ospitata dalla Romania.

- 12 riunioni collegate al patto di stabilità (tavoli di lavoro, task force, ecc.) in vari paesi dell'Europa sudorientale.

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1 Effetti in termini di risorse umane: nessuno

7.2 Incidenza delle spese per risorse umane: nessuna

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione: nessuna

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

La Commissione è responsabile dell'attuazione delle azioni coperte dal presente regolamento.

L'importo dell'aiuto non rimborsabile, la spesa ammissibile, il periodo coperto, le procedure di attuazione e le procedure per verificare la gestione e la destinazione finale dell'aiuto comunitario sono coperti da un accordo finanziario tra la Commissione, che agisce per conto della Comunità, e gli enti destinatari.

I termini dell'accordo di finanziamento garantiranno una ripartizione equa delle spese tra l'Unione europea e gli altri membri della comunità internazionale. La Commissione verificherà l'attuazione del presente regolamento e riferirà a scadenze regolari al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il patto di stabilità deve rispondere alla Commissione delle spese sostenute in relazione alle sue attività. Il rappresentante speciale redigerà una relazione complessiva annuale circa l'attuazione del mandato che presenterà alla Commissione.

Per garantire la coerenza dell'azione esterna dell'UE, le attività del PS saranno coordinate con quelle dell'Alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. In tale campo sarà mantenuta una stretta relazione con la presidenza, la Commissione e i capi della missione, nonché con gli altri attori internazionali.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

La Commissione può condurre una valutazione della presente azione nel quadro delle sue prerogative in materia di bilancio.

9. MISURE ANTIFRODE

Gli accordi di finanziamento e qualsiasi contratto o strumento di attuazione da essi derivanti devono contemplare espressamente che la Commissione o gli organi autorizzati dalla Commissione, la Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) condurranno ispezioni in loco, se necessario.

Nel 2001 la Commissione ha organizzato un audit esterno che ha analizzato i conti del PS per gli anni 1999 e 2000, con risultati soddisfacenti.