Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale /* COM/2003/0374 def. - CNS 2003/0137 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La presente proposta di istituire misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale fa seguito a quelle fatte precedentemente per il merluzzo bianco e il nasello nel dicembre 2001 e 2002 (COM(2001) 724 definitivo e COM(2002) 773 definitivo) Una proposta per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco è elaborata separatamente. L'obiettivo globale della presente proposta è assicurare che, entro un arco di tempo di cinque-dieci anni, lo stock di nasello settentrionale venga riportato ai livelli di precauzione consigliati dagli esperti scientifici. La proposta si articola in quattro capitoli. Il capitolo I stabilisce quali zone sono interessate dalla presente proposta e quale dovrebbe essere la consistenza minima dello stock di nasello settentrionale per essere conforme alla strategia precauzionale. Questo capitolo è per lo più invariato rispetto alla proposta più recente. La zona interessata è quella in cui è localizzato lo stock di nasello settentrionale e comprende le acque comunitarie del Mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat, della Scozia occidentale, della Manica, del Mare d'Irlanda, del Mar Celtico, dell'Irlanda dell'ovest e del golfo di Biscaglia. Il capitolo II definisce le dimensioni minime assolute dello stock, al di sotto delle quali gli esperti scientifici ritengono che sussista il pericolo di esaurimento totale. Esso illustra inoltre le linee guida per fissare il livello del totale ammissibile di catture (TAC) in base alle stime della consistenza effettiva dello stock effettuate dagli esperti. Se la stima dell'entità dello stock è inferiore al livello consigliato, ma superiore o solo leggermente inferiore al livello minimo, il TAC sarà fissato con l'obiettivo di un incremento del 10% del volume dello stock nell'anno successivo. Se invece la stima del volume dello stock è molto inferiore al livello minimo, sono proposte misure più rigorose. Il capitolo espone quindi in dettaglio il principio secondo cui il cambiamento annuale più consistente, al rialzo o al ribasso, per ciascun TAC da un anno all'altro non dovrebbe superare il 15% dopo il primo anno di applicazione del piano di ricostituzione. Tali norme sulla fissazione dei TAC sono tuttavia soggette a una condizione: i tassi precauzionali di mortalità per pesca consigliati dagli esperti - ossia il tasso massimo di mortalità per pesca correlato con uno sfruttamento sostenibile - non possono essere superati. La Commissione ritiene che il superamento di questi tassi sarebbe incompatibile con la strategia precauzionale. Il capitolo III illustra le proposte della Commissione in materia di gestione del regime di limitazione dello sforzo di pesca - ossia limitazione dei tempi in cui i pescherecci interessati possono pescare in base ai TAC. Per lo stock di nasello settentrionale il regime di limitazione riguarderà unicamente le zone in cui è localizzata la maggior parte dello stock, ossia ovest dell'Irlanda, il Mare Celtico, il golfo di Biscaglia e la Manica occidentale. La Commissione ritiene che le misure adottate a tutela del merluzzo bianco saranno sufficienti a proteggere i modesti quantitativi di nasello che si trovano nelle zone escluse dal piano di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale. Queste proposte sono notevolmente semplificate rispetto a quelle precedenti. Il sistema consente agli Stati membri e ai pescatori di gestire e attribuire lo sforzo di pesca ai singoli pescherecci con maggior flessibilità. Esso assicura riduzioni efficaci e proporzionate dello sforzo di pesca per ciascuno Stato membro e può essere sorvegliato e controllato in modo efficace. In termini semplici, il sistema funziona nel modo seguente: * in primo luogo viene calcolato lo sforzo di pesca storico globale di tutte le navi che pescano nasello settentrionale; * poi si determina la riduzione dello sforzo di pesca necessaria per corrispondere al TAC scelto; * tale riduzione è infine ripartita fra gli Stati membri in proporzione dei quantitativi di nasello settentrionale da essi sbarcati nel periodo di riferimento rispetto al totale degli sbarchi comunitari. Tali limitazioni di sforzo, espresse in chilowatt-giorni, saranno ripartite dagli Stati membri fra i rispettivi pescherecci entro la zona geografica a cui esse si applicano. I chilowatt-giorni saranno interamente trasferibili e utilizzabili entro la zona suddetta in ogni periodo dell'anno. Altre caratteristiche del sistema, come l'esatta definizione di una giornata fuori dal porto e l'esenzione dal conteggio dei giorni in circostanze eccezionali , sono altresì illustrate in questo capitolo e sono basate sulle consultazioni relative all'applicazione delle misure temporanee di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco attuate nel dicembre 2002. Il capitolo IV prevede misure concernenti il potenziamento della sorveglianza, dell'ispezione e del controllo dei pescherecci interessati dal regime di gestione dello sforzo. Le misure comprendono la notifica preliminare, il requisito di sbarcare il nasello settentrionale in porti designati e le condizioni di stivaggio e di trasporto. Il capitolo è per lo più inalterato rispetto alle precedenti proposte; fanno eccezione le norme relative all'impiego del sistema VMS, che sono state soppresse in quanto saranno inserite in un nuovo regolamento al riguardo che verrà adottato nell'ambito della riforma della PCP. Le misure tecniche di conservazione non sono contemplate dal presente regolamento. Alcune misure tecniche volte a favorire la ricostituzione degli stock di nasello settentrionale sono già state incluse in una proposta della Commissione (COM(2002)672 definitivo) intesa a modificare e sostituire il regolamento del Consiglio (850/1998). Ulteriori misure tecniche di conservazione relative alla ricostituzione dello stock di nasello settentrionale sono tuttora all'esame e la Commissione potrà presentare proposte in una fase successiva. Le misure attuate dal presente regolamento in materia di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale hanno conseguenze dirette sugli operatori che pescano le specie associate per quanto riguarda il regime proposto di limitazione dello sforzo. Va osservato che, benché il regolamento non vi faccia riferimento diretto, vi saranno ripercussioni anche sui totali ammissibili di cattura per le altre specie e gli stock associati al nasello settentrionale. La presente proposta sostituisce le disposizioni contemplate nella proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e di nasello (COM(2002) 773 definitivo). 2003/0137 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di nasello settentrionale delle acque comunitarie ha subito, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter comprometterne la ricostituzione mediante la riproduzione; esso rischia quindi l'esaurimento. (2) Lo stock di cui trattasi è localizzato nel Kattegat, nello Skagerrak, nel Mare del Nord, nella Manica, nelle acque della Scozia occidentale e intorno all'Irlanda e nel golfo di Biscaglia. (3) È necessario adottare provvedimenti per l'attuazione di un piano pluriennale finalizzato alla ricostituzione di questo stock. (4) Si prevede che per la ricostituzione di questo stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni. (5) Si considera che l'obiettivo del piano è conseguito per questo stock quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza. (6) Per poter conseguire questo obiettivo, il livello della mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare. (7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) dello stock ed un sistema che limiti lo sforzo di pesca su tale stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC. (8) Lo stock di nasello settentrionale è localizzato principalmente nella zona geografica ad ovest e a sud dell'Irlanda, nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia ed è pertanto in tali zone che occorre contenere i livelli dello sforzo di pesca. Inoltre, limitazioni analoghe adottate per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco favoriranno anche la ricostituzione di quella parte dello stock di nasello settentrionale situata al di fuori di tali zone. (9) Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, il Consiglio decide le misure da attuare successivamente, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [3]. [3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. (10) Per ridurre la probabilità di superamento del TAC è necessario limitare gli sbarchi e i trasbordi di nasello settentrionale e delle specie pescate come catture accessorie ai pescherecci interessati dal regime adottato per il contenimento dello sforzo di pesca. (11) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [4], [4] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I OGGETTO Articolo 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento istituisce un programma per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale situato nelle divisioni CIEM IIIa, sottozona CIEM IV, divisioni CIEM V (b) (acque comunitarie), VIa (acque comunitarie), sottozona CIEM VII e divisioni CIEM VIIIa,b,d,e (di seguito denominato "lo stock di nasello settentrionale"). CAPITOLO II LIVELLI DA CONSEGUIRE Articolo 2 Obiettivo del piano di ricostituzione L'obiettivo del piano di ricostituzione di cui all'articolo 1 è portare i quantitativi di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale a valori pari o superiori a 143 000 tonnellate. Articolo 3 Conseguimento dei livelli Qualora la Commissione constati, in base al parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e in seguito all'accordo su tale parere in seno al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per lo stock di nasello settentrionale è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire il piano di ricostituzione con un piano di gestione dello stock, in conformità dell'articolo 6 del regolamento 2371/2002. CAPITOLO III TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE Articolo 4 Fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC) Un TAC per lo stock di nasello settentrionale viene fissato conformemente all'articolo 5 qualora il CSTEP ritenga, in base alla relazione più recente del CIEM, che i quantitativi di pesci adulti siano pari o superiori a 103 000 tonnellate. Articolo 5 Procedura della fissazione dei TAC 1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per l'anno successivo relativamente allo stock di nasello settentrionale. 2. Il TAC non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del 10% del quantitativo di pesci adulti in mare rispetto alle stime del quantitativo presente in mare all'inizio dello stesso anno. 3. Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa provocare nell'anno di applicazione un tasso di mortalità per pesca superiore allo 0,24. 4. Ove si preveda che la fissazione del TAC per un determinato anno conformemente al paragrafo 2 dia come risultato, alla fine di quell'anno, un quantitativo di pesci adulti superiore al livello da conseguire indicato all'articolo 2, il TAC non è fissato in conformità del paragrafo 2, ma al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario affinché il quantitativo previsto di pesci adulti alla fine dell'anno sia pari al livello da conseguire specificato all'articolo 2. 5. Ad eccezione del primo anno di applicazione del presente regolamento, si applicano le seguenti norme: a) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15% quello dell'anno precedente; b) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente. 6. I paragrafi 4 o 5 non si applicano qualora la loro applicazione comporterebbe il superamento del valore indicato al paragrafo 3. Articolo 6 Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali Se il quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore a 103 000 tonnellate, si applicano le seguenti norme: a) si applica l'articolo 5 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo di 103 000 tonnellate; b) qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 5 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo di 103 000 tonnellate, il Consiglio, con decisione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, provvede affinché il quantitativo di pesci adulti alla fine dell'anno di applicazione del TAC sia pari o superiore a 103 000 tonnellate. CAPITOLO IV LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA Articolo 7 Fissazione del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni, che non può essere superiore a quello calcolato conformemente alle condizioni fissate nell'allegato I, per i gruppi di pescherecci di ogni Stato membro che pescheranno lo stock di nasello settentrionale nell'anno successivo. Articolo 8 Creazione e composizione di una base dati 1. Ogni Stato membro crea una base dati contenente, per la zona geografica definita al paragrafo 2, per ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui al paragrafo 3 e per ciascun peschereccio battente la propria bandiera, immatricolato nella Comunità e che ha sbarcato quantitativi di nasello settentrionale nel suddetto periodo, le seguenti informazioni: a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio; b) la potenza motrice totale installata del peschereccio in chilowatt, misurata conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86; c) il numero di giornate fuori dal porto; d) il quantitativo di nasello settentrionale sbarcato in tonnellate; e) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice totale installata in chilowatt. 2. La base dati fa riferimento alla zona geografica compresa nella sottozona CIEM VII, escluse le divisioni CIEM VIIa e VIId, e le sottozone CIEM VIIIa,b,d,e. 3. La base dati è creata entro le seguenti date: (a) 31 ottobre 2003 per il periodo di riferimento triennale 2000, 2001 e 2002; (b) 15 luglio di ogni anno successivo al 2003 per il periodo di riferimento triennale precedente. 4. La base dati è trasmessa alla Commissione su supporto cartaceo e in formato elettronico entro il 15 novembre 2003 per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 3, lettera a), ed entro il 30 luglio dell'anno considerato per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 3, lettera b). Articolo 9 Calcoli che incombono agli Stati membri 1. Per la zona geografica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ciascuno Stato membro calcola i seguenti quantitativi: a) la media di chilowatt-giorni nel periodo di riferimento per ciascun peschereccio incluso nella base dati di cui all'articolo 8; (b) il totale della media dei chilowatt-giorni dei pescherecci risultante dalla somma della media dei chilowatt-giorni calcolati alla lettera a). 2. Gli Stati membri provvedono affinché il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), sia adeguato, ove necessario, per tener conto di eventuali limitazioni dello sforzo di pesca risultati dagli obblighi assunti a norma della decisione 97/413/CE del Consiglio. 3. I risultati di tali calcoli sono comunicati alla Commissione entro le stesse scadenze indicate all'articolo 8, paragrafo 4. Articolo 10 Assegnazione dei chilowatt-giorni Per la zona geografica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ciascuno Stato membro decide in merito alla ripartizione del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni fra i pescherecci battenti la propria bandiera e immatricolati nella Comunità. Articolo 11 Elenco dei pescherecci 1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per la zona geografica definita all'articolo 8, paragrafo 2, un elenco completo dei pescherecci a cui sono stati assegnati dei chilowatt-giorni. L'elenco è redatto secondo le seguenti modalità: a) l'elenco contiene il nome e il numero di immatricolazione internazionale di ciascun peschereccio autorizzato a sbarcare nasello settentrionale; b) tutti i pescherecci che figurano nella base dati di cui all'articolo 8 sono compresi nell'elenco. Anche i pescherecci che non figurano nella base dati possono essere inclusi nell'elenco. 2. Fino a quando uno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco di cui al paragrafo 1, continua ad essere valido l'elenco trasmesso più di recente alla Commissione. Qualora tali elenchi non siano stati trasmessi alla Commissione, si considera che l'elenco comprende i pescherecci i cui nomi e numeri di immatricolazione internazionali sono inclusi nella base dati di cui all'articolo 8 per il periodo di riferimento più recente. Articolo 12 Giorni fuori dal porto 1. I chilowatt-giorni assegnati ad un singolo peschereccio sono convertiti in un numero equivalente di giorni fuori dal porto dividendoli per la potenza motrice totale installata del peschereccio in chilowatt, aggiungendo 0,5 al risultato della divisione e ignorando eventuali decimali o frazioni del risultato finale. 2. Una giornata fuori dal porto è un periodo continuo di 24 ore a contare dall'entrata nella zona geografica definita all'articolo 8, paragrafo 2, o una qualsiasi parte di tale periodo. Articolo 13 Obblighi degli Stati membri Gli Stati membri provvedono affinché ciascun peschereccio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, non trascorra un numero di giorni fuori dal porto e nella zona geografica definita all'articolo 8, paragrafo 2, superiore al numero di giorni calcolati a norma dell'articolo 12. Articolo 14 Divieti di sbarco e di trasbordo 1. È vietato ad un peschereccio non compreso nell'elenco di cui all'articolo 11 sbarcare o trasbordare nasello settentrionale, rombo giallo o rana pescatrice catturati nella zona geografica definita all'articolo 8, paragrafo 2, come pure sbarcare o trasbordare scampi catturati nella suddetta zona, tranne qualora la cattura sia avvenuta mediante l'impiego di nasse. 2. Fino a quando uno Stato membro crea una base dati e la trasmette alla Commissione in conformità dell'articolo 8, a tutti i pescherecci di tale Stato membro è vietato sbarcare nasello settentrionale, rombo giallo, rana pescatrice o scampi catturati nella zona geografica definita all'articolo 8, paragrafo 2. CAPITOLO V CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA Articolo 15 Comunicazioni sullo sforzo Le disposizioni di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai pescherecci inclusi nell'elenco di cui all'articolo 11 e operanti nella zona geografica definita all'articolo 8, paragrafo 2. Articolo 16 Notifica preliminare 1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre 1 tonnellata di nasello settentrionale a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare: a) il porto o luogo di sbarco; b) l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco; c) i quantitativi di nasello settentrionale detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo, d) i quantitativi di nasello settentrionale, in chilogrammi di peso vivo, da sbarcare, scaricare o trasbordare. 2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di nasello settentrionale possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. 3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che intende trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 1 con un preavviso di almeno 24 ore. Articolo 17 Porti designati 1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre 2 tonnellate di nasello settentrionale nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati. 2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di nasello settentrionale superiori a 2 tonnellate. 3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di nasello settentrionale di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri. Articolo 18 Stivaggio separato del nasello settentrionale 1. È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di nasello settentrionale mescolati con altre specie di organismi marini in un'unica cassa o altro recipiente. 2. I comandanti dei pescherecci comunitari prestano l'assistenza necessaria agli ispettori degli Stati membri per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di nasello settentrionale detenute a bordo. Articolo 19 Trasporto del nasello settentrionale 1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello settentrionale pescati nella zona geografica definita all'articolo 8, paragrafo 2, e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco. 2. In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di nasello settentrionale trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia della dichiarazione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento citato, indicante i quantitativi trasportati. Articolo 20 Programma di controllo specifico In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per lo stock di nasello settentrionale può avere una durata superiore a due anni dall'entrata in vigore. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente Allegato I La Commissione è incaricata di effettuare i calcoli descritti nel presente allegato. Calcolo del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro in ciascuna zona geografica Parte 1: Tasso previsto di mortalità per pesca associato ad un TAC Il tasso previsto di mortalità per pesca associato ad un TAC per l'anno successivo è pari al valore del tasso di mortalità per pesca corrispondente all'utilizzazione di tale TAC conformemente alla relazione più recente del CIEM o sulla base di questa. Detto valore è di seguito indicato come "Ftac". Parte 2: Calcolo del tasso medio di mortalità per pesca durante il periodo di riferimento I valori del tasso globale, a livello internazionale, di mortalità per pesca forniti nella relazione più recente del CIEM in ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento sono addizionati e il risultato dell'operazione è diviso per tre. Detto valore è di seguito indicato come "Fref". Parte 3: Calcolo del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro [5] [5] I calcoli definiti nel presente allegato danno come risultato i valori del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro in rapporto alla proporzione di nasello sbarcato da ogni Stato membro durante il periodo di riferimento. a) La proporzione di sbarchi di nasello settentrionale utilizzata da ciascuno Stato membro nel periodo di riferimento è calcolata come segue: i) per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento e sulla base dei dati relativi agli sbarchi forniti dalla più recente relazione del CIEM, o, se questi ultimi quantitativi non sono disponibili, delle informazioni desunte dalla base dati di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 8, il quantitativo totale di nasello settentrionale sbarcato da ogni Stato membro è diviso per il quantitativo totale di nasello settentrionale sbarcato da tutti gli Stati membri; ii) per ciascuno Stato membro i quantitativi calcolati al paragrafo i) sono addizionati e il valore risultante è diviso per tre. b) Si calcolano i valori al quadrato di ciascuno dei valori ottenuti al punto a). c) Ciascuno dei valori calcolati al punto b) è moltiplicato per Fref, che è stato ricavato nella parte 2. d) I valori calcolati per ciascuno Stato membro al punto c) sono divisi per i chilowatt-giorni per quello Stato membro, ottenuti come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). e) I valori calcolati al punto d) sono addizionati. f) Il valore di Ftac, ricavato nella parte 1, meno Fref, ricavato nella parte 2, è diviso per il valore calcolato al punto e). g) Il valore ottenuto al punto f) è moltiplicato per il valore calcolato per ciascuno Stato membro al punto a) ii). h) Ciascuno dei valori ottenuti al punto g) è sommato ai chilowatt-giorni calcolati da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Parte 4: Raffronto della ripartizione dello sforzo di pesca con le precedenti limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali (POP) Per gli Stati membri che, nell'ambito dei POP, hanno gestito alcuni segmenti di flotta con limitazioni dello sforzo di pesca, tali limitazioni e i pescherecci da esse interessati saranno raffrontati con le nuove limitazioni e i pescherecci contemplati dal presente regolamento. Le nuove limitazioni devono essere inferiori o pari a quelle precedentemente stabilite. Parte 5: Osservazioni conclusive I quantitativi di chilowatt-giorni calcolati al punto h) della parte 3 rappresentano i livelli massimi ammissibili di chilowatt-giorni per i pescherecci che figurano nell'elenco previsto all'articolo 11.