52003PC0366

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità /* COM/2003/0366 def. - CNS 2003/0131 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta ha lo scopo di aggiornare la regolamentazione finanziaria in relazione alla nuova decisione del Consiglio del 29 settembre 2000 [1] ed a taluni protocolli allegati al trattato di Amsterdam. Mira anche a migliorare la gestione delle risorse proprie tradizionali il cui recupero è effettuato dagli Stati membri.

[1] Decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee 2000/597/CE, Euratom, GU L 253 del 7 ottobre 2000, pag. 42.

Gli emendamenti proposti dalla Commissione sono i seguenti:

1. Disposizioni da modificare a seguito della decisione 2000/597/CE, EURATOM

Spese di riscossione delle risorse proprie tradizionali (articolo 10, paragrafo 1)

A norma della nuova decisione sulle risorse proprie (articolo 2, paragrafo 3) il tasso della trattenuta da utilizzare passa dal 10% al 25 % per i diritti accertati dopo il 31 dicembre 2000. L'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio n. 1552/1989 [2], nella versione codificata del regolamento del Consiglio n. 1150/00 del 22 maggio 2000 [3], è adattato di conseguenza.

[2] GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1

[3] GU L 130/1 del 31.5.2000, pag. 1

La nuova decisione è entrata in vigore il 1° marzo 2002. Tuttavia, la disposizione relativa al tasso di trattenuta applicabile ha preso effetto il 1° gennaio 2001 e riguarda i versamenti delle risorse effettuati a partire da marzo 2001, esclusi gli importi che avrebbero dovuto essere liberati prima di tale data. L'articolo 3 della presente proposta prevede dunque l'applicazione retroattiva del suddetto articolo 10, paragrafo 1.

2. Nuove disposizioni

Modalità da applicare nei casi d'opzione di non partecipazione (articolo 10 bis)

Ai sensi dei protocolli per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito, allegati al trattato di Amsterdam, relativi al titolo IV del TCE (visti, asilo, immigrazione ed altre politiche legate alla libera circolazione delle persone), questi Stati membri possono non partecipare alle suddette azioni e non sono dunque obbligati a sostenere le conseguenze finanziarie, diverse dalle spese amministrative, delle misure adottate a questo titolo. Essi potranno, quindi, ottenere un adeguamento corrispondente dei versamenti effettuati a titolo delle risorse proprie.

Questa situazione ha già avuto un precedente recente nel protocollo per il Regno Unito, allegato al capitolo sociale del trattato di Maastricht. In tale occasione è stato introdotto un meccanismo di bilancio che permette di esonerare questo Stato membro dalla partecipazione finanziaria a queste azioni. In seguito al cambiamento intervenuto nella posizione britannica sulla questione, questo dispositivo di bilancio non è mai stato applicato.

Poiché l'adeguamento in questione è effettuato sulle risorse proprie, è logico che il metodo di calcolo e la tecnica d'iscrizione in bilancio per tenere conto di quest'esenzione hanno la sede regolamentare specifica nel nuovo regolamento d'applicazione sulle risorse proprie. Il meccanismo proposto prevede che la Commissione procederà al calcolo dell'adeguamento nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nel momento in cui determina i saldi PNL di detto esercizio. L'adeguamento ed il suo finanziamento da parte degli altri Stati membri sono stabiliti sulla base dei criteri PNL dello stesso esercizio.

Tasso unico per gli interessi di mora (articolo 11)

Attualmente, qualsiasi ritardo nelle iscrizioni al conto della Commissione dà luogo al pagamento di un interesse, il cui tasso è uguale a quello applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine. Questo tasso di base, che nella maggior parte dei casi è rappresentato dal tasso dei buoni del tesoro, è aumentato di due punti ed ulteriormente aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo.

Il metodo attuale di calcolo degli interessi di mora incontra difficoltà pratiche, principalmente dovute al fatto che il tasso d'interesse a prendere in considerazione come tasso di base non è disponibile.

Infatti, a causa della situazione del mercato di alcuni Stati membri, le autorità nazionali competenti non hanno talvolta proceduto all'emissione dei buoni del tesoro che dovrebbero essere presi come riferimento.

Per superare queste difficoltà e uniformare il trattamento degli interessi di mora all'interno della zona euro, si propone di utilizzare il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento per i 12 Stati membri che partecipano già all'Unione economica e monetaria (UEM) e per quelli che potrebbero parteciparvi ulteriormente. Questo tasso è pubblicato ogni mese sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Per gli Stati membri che non partecipano all'UEM, il tasso di base sarà determinato dal tasso applicato dalla Banca centrale nazionale alle sue operazioni di rifinanziamento.

Appuramento della contabilità separata (articolo 17, paragrafo 2)

Il regolamento n. 1552/89 ha introdotto il principio della doppia contabilità (contabilità normale, cosiddetta A, e contabilità separata, detta B) che stabilisce la distinzione tra i debiti recuperati e quelli in sospeso. La contabilità separata permette agli Stati membri di differire la messa a disposizione dei diritti accertati fino al momento del loro recupero effettivo. Sono stati previsti metodi di appuramento della contabilità separata, per garantirne una buona gestione: procedura di correzione/annullamento (parziale), da un lato, procedura specifica d'inesigibilità (nei casi in cui il recupero risultasse impossibile), dall'altro.

Per la Commissione, la contabilità separata costituisce uno strumento per il monitoraggio della situazione di recupero dei crediti in sospeso e per valutare l'operato degli Stati membri nel processo di recupero.

Tuttavia, i controlli della Corte dei conti europea e della Commissione hanno rilevato un certo numero di anomalie, in particolare al livello dell'appuramento della contabilità separata, che impediscono di riflettere la realtà della situazione in materia di recupero. Il mantenimento di importi il cui recupero appare più che mai aleatorio impedisce una buona leggibilità della contabilità separata. Il saldo ha continuato ad aumentare, in particolare negli ultimi anni, anche se gran parte degli importi iscritti in questa contabilità può essere considerata irrecuperabile. La Corte dei conti ha richiamato l'attenzione della Commissione su questo punto invitandola a prendere le misure opportune affinché il saldo rifletta in modo più realistico la situazione di bilancio. La Commissione vi ha dato seguito in occasione degli ultimi esercizi finanziari [4].

[4] Al 31.12.2000, il saldo della contabilità B è di 2 035,407 milioni di EUR (Doc SEC (2001) 528 BUDG/C/2). È stato costituito un accantonamento di 1 286,812 milioni di EUR (Doc SEC (2001) 531 Volume IV).

Tuttavia, poiché si tratta di una valorizzazione dei crediti in sospeso gestiti dagli Stati membri, spetta a questi, al posto della Commissione, fare una stima dell'importo il cui recupero è poco probabile. Così, occorre che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, con l'ultimo estratto trimestrale di ciascun esercizio, una stima della somma totale dei diritti, il cui recupero risulta aleatorio, iscritti nella contabilità separata alla fine di ogni esercizio. La Commissione potrà allora disporre annualmente di un panorama più realistico della situazione di bilancio.

La pratica dimostra che gran parte gli Stati membri ricorre più o meno regolarmente alla procedura d'inesigibilità per importi di risorse proprie superiori a 10 000 EUR che risultano irrecuperabili. Gli altri non applicano questa procedura, giudicando impossibile dichiarare un importo irrecuperabile a titolo definitivo.

Nel 1997, la Commissione aveva presentato una proposta intesa a migliorare la procedura d'inesigibilità. Ai termini di questa proposta, gli Stati membri dovevano togliere dalla contabilità separata tutti i debiti d'importo superiore a 50 000 EUR, non recuperati dopo la scadenza irrevocabile di cinque anni dalla data alla quale l'avviso di recupero era diventato esecutorio a titolo definitivo. Allo stesso tempo, era prevista la comunicazione alla Commissione di tutti questi casi, per permetterle di valutare la diligenza dimostrata dagli Stati membri nel processo di riscossione.

Benché avesse manifestato un'opinione favorevole sulla nuova procedura d'inesigibilità, il Consiglio non ha definitivamente deliberato sulla proposta, poiché un altro punto della proposta non era ancora stato oggetto di un accordo.

La Commissione ritiene utile riprendere le disposizioni previste nella sua proposta iniziale per la procedura d'inesigibilità, affinché il saldo della contabilità separata rifletta una situazione più conforme alla realtà. Il dispositivo previsto è organizzato nel modo seguente.

- Per importi superiori a 50 000 EUR, gli Stati membri cancellano dalla contabilità separata tutti i debiti non recuperati dopo la scadenza irrevocabile di cinque anni dalla data alla quale l'avviso di recupero è diventato esecutorio a titolo definitivo, se necessario, dopo il ricorso amministrativo o giudiziario, e procedono alla comunicazione alla Commissione, entro tre mesi, di tutti gli importi inesigibili o non recuperati entro il termine di cinque anni. Questa comunicazione, debitamente accompagnata dai motivi del mancato recupero, viene fatta tramite il formulario d'inesigibilità stabilito dalla Commissione, previa consultazione del Comitato consultivo per le risorse proprie. La comunicazione deve permettere alla Commissione di esaminare i motivi che hanno impedito allo Stato membro di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure da questo adottate per garantire il recupero.

Entro un termine di sei mesi dalla ricezione, la comunicazione dello Stato membro dà luogo ad una decisione motivata della Commissione, qualora questa ritenga che il definitivo mancato recupero non derivi da cause di forza maggiore o da altri motivi non imputabili allo Stato membro in questione. In questo caso, lo Stato membro è obbligato a mettere a disposizione della Commissione l'importo interessato al più tardi il primo giorno lavorativo dopo il 19 del secondo mese che segue quello durante il quale la decisione gli è stata notificata.

- Per importi inferiori a 50 000 EUR, la responsabilità del recupero spetta agli Stati membri, che sono inoltre dispensati dall'obbligo di metterli a disposizione della Commissione qualora fossero recuperati ulteriormente. La Commissione si riserva tuttavia la possibilità di controllare, nel corso delle verifiche in loco, il metodo di appuramento dei casi d'importo inferiore alla soglia di 50 000 EUR.

Considerando il fatto che alcune di queste disposizioni - quelle relative alla procedura d'inesigibilità - sono integrate nella proposta attuale, la proposta del 1997 dev'essere ritirata.

Soppressione degli estratti annuali (articolo 7)

L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce l'estratto mensile come il documento centrale del sistema di contabilità delle risorse proprie tradizionali. Di conseguenza, questo documento è alla base dei controlli della Commissione sull'esattezza della tenuta della contabilità. È risultato, in pratica, che i conti riepilogativi annuali trasmessi dagli Stati membri costituiscono soltanto la somma degli estratti mensili. Occorre, quindi, liberare gli Stati membri dall'obbligo di trasmettere conti riepilogativi annuali. Gli estratti mensili resteranno l'unica dichiarazione formale ai fini di eventuali rettifiche.

Correzione degli squilibri di bilancio (articoli 6 e 10)

In applicazione della decisione sulle risorse proprie (articoli 4 e 5) una correzione degli squilibri di bilancio è accordata al Regno Unito il cui onere finanziario è assunto dagli altri Stati membri, con la concessione contemporanea di un adeguamento del contributo finanziario della Germania, dell'Austria, dei Paesi Bassi e della Svezia. Questo meccanismo è già disciplinato in dettaglio nella suddetta decisione, ma questa correzione dev'essere menzionata nelle disposizioni che ne tengono conto.

Relazione annuale nel quadro dell'articolo 17, paragrafo 5

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro attività di controllo in materia di riscossione delle risorse proprie tradizionali mediante una relazione annuale [5]. La Commissione elabora una sintesi dell'insieme delle relazioni annuali nazionali per l'autorità di bilancio.

[5] Questa relazione riporta anche i risultati dei controlli e le questioni di principio relative ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento.

Nel 1999, allo scopo di migliorare l'informazione del Parlamento e del Consiglio, la Commissione ha adottato un nuovo approccio stabilendo un bilancio globale in base agli elementi fattuali raccolti presso gli Stati membri. A questo titolo, ha ritenuto opportuno integrare la sintesi delle relazioni annuali d'attività nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la frode, prevista dall'articolo 280, paragrafo 5, del trattato.

Per motivi di calendario, le relazioni annuali degli Stati membri devono essere inviate alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno che segue l'esercizio interessato.

2003/0131 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [6], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

[6] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [7],

[7] GU -- del , pag. .

visto il parere della Corte dei conti [8],

[8] GU -- del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunito a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 ha emesso un insieme di conclusioni che riguardano il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all'adozione, in data 29 settembre 2000, della decisione 2000/597/CE, Euratom.

(2) In base all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2000/597/CE, Euratom, la percentuale trattenuta dagli Stati membri, a titolo di spese di riscossione, deve essere fissata al 25% degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del suddetto articolo, che sono accertati dopo 31 dicembre 2000, ad eccezione degli importi che avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle Comunità prima del 28 febbraio 2001 conformemente alle norme comunitarie, per i quali si applica il tasso di trattenuta del 10%.

(3) Il Consiglio europeo di Berlino ha deciso che, in occasione della ripartizione dell'onere finanziario per la correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a carico degli altri Stati membri, la parte della Germania, dell'Austria, dei Paesi Bassi e della Svezia, sarà adeguata in modo da limitare il loro contributo finanziario ad un quarto del loro contributo normale.

(4) In applicazione del trattato di Amsterdam e dei protocolli 4 e 5 ivi allegati, la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda possono non partecipare a misure che dipendono dal titolo IV del trattato CE (visti, asilo, immigrazione ed altre politiche legate alla libera circolazione delle persone), e non sono dunque obbligati a sostenere le conseguenze finanziarie diverse dalle spese amministrative che ne risultano. A questo titolo, potranno beneficiare di un adeguamento delle risorse proprie versate per ogni esercizio in cui non partecipano.

(5) Per garantire la parità di trattamento degli Stati membri a titolo dell'obbligo di versare interessi di mora in caso d'iscrizione tardiva delle risorse proprie e considerando che attualmente la determinazione del tasso degli interessi da applicare incontra talune difficoltà che, in pratica, determinano differenze difficilmente giustificabili tra i tassi comunicati dagli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria, è necessario omogeneizzare il tasso di riferimento per questi Stati in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, tasso che è comparabile con quello proposto come tasso di riferimento per gli Stati membri fuori della zona euro.

(6) Il sistema di una doppia contabilità, introdotto nel 1989, mirava a stabilire una distinzione a livello del recupero effettivo dei diritti. Questo sistema ha risposto soltanto parzialmente ai suoi obiettivi quanto al modo di appuramento della contabilità separata. I controlli della Corte dei conti europea e della Commissione hanno infatti rilevato anomalie ricorrenti nella tenuta della contabilità separata, che impediscono a detta contabilità di riflettere la realtà della situazione in materia di recupero. Occorre in particolare eliminare dalla contabilità separata gli importi il cui recupero risulta aleatorio ed il cui mantenimento falsa il saldo. Inoltre, in termini di costo/efficacia, gli Stati membri saranno liberati dalle spese amministrative sostenute per garantire il seguito di tali importi.

(7) Basandosi sulla richiesta formulata dalla Corte dei conti, e affinché la contabilità separata rifletta meglio la realtà del bilancio, è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad ogni esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla fine di ogni esercizio, il cui recupero risulta aleatorio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è modificato come segue:

1. All'articolo 1:

Il riferimento alla "decisione 94/728/CE, Euratom" è sostituito con "decisione 2000/597/CE, Euratom".

2. All'articolo 2:

Il riferimento alla "decisione 94/728/CE, Euratom" è sostituito con "decisione 2000/597/CE, Euratom".

3. All'articolo 5:

Il riferimento alla "decisione 94/728/CE, Euratom" è sostituito con "decisione 2000/597/CE, Euratom".

4. All'articolo 6:

4.1. Il testo del paragrafo 3, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

"c) Le risorse IVA, il finanziamento della correzione a titolo degli squilibri di bilancio e la risorsa complementare sono iscritti nella contabilità di cui alla lettera a):

- il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

- annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 7, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 6, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione."

4.2. Alla fine del paragrafo 4, lettera b), è aggiunto il testo seguente:

"Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad ogni esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio, ed il cui recupero risulta aleatorio."

5. All'articolo 7, il primo paragrafo è soppresso e il testo del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7

Dopo il 31 dicembre del terzo anno che segue un dato esercizio, l'importo totale ripreso dallo Stato membro negli estratti mensili di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), e relativo a tale esercizio, non è più rettificato, tranne per i punti notificati prima di detta scadenza, sia dalla Commissione, sia dallo Stato membro interessato. "

6. All'articolo 9:

6.1. Dopo il paragrafo 1, è inserito il nuovo paragrafo 2:

"2. Un estratto conto che riprende le iscrizioni delle risorse proprie deve pervenire alla Commissione per via elettronica il giorno stesso dell'iscrizione."

6.2. L'attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3 e si legge:

"3. Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi dell'articolo 16 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 [9] applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità d'esecuzione, qui di seguito denominato "regolamento finanziario"."

[9] GU L 248 del 16.9.02, pag. 1.

7. All'articolo 10:

7.1. Il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

"1. Dopo la deduzione del 25% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2000/597/CE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato in conformità dell'articolo 2 del presente regolamento. "

7.2. Il paragrafo 3, primo e secondo comma, sono sostituiti dal testo seguente:

"3. L'iscrizione delle risorse IVA, del finanziamento della correzione a titolo degli squilibri di bilancio, della risorsa complementare, escluso un importo corrispondente alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti ed alla riserva per gli aiuti d'urgenza, ed, eventualmente, dei contributi finanziari PNL, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a tale titolo dal bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, sezione "garanzia", a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92 e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA, del finanziamento della correzione a titolo degli squilibri di bilancio e/o della risorsa complementare, escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria FEAOG, per la riserva per le garanzie ai prestiti e per la riserva per gli aiuti d'urgenza".

7.3. Nel testo del paragrafo 3, sesto comma, il riferimento alla "decisione" 94/728/CE, Euratom" è sostituito con "decisione 2000/597/CE, Euratom" e dopo il riferimento alla decisione 94/729/CE è aggiunto il testo seguente: "abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio del 26.9.2000 [10]".

[10] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

7.4. Nel testo del paragrafo 3, settimo comma, il testo "l'articolo 6 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), qui di seguito denominato "regolamento finanziario" è sostituito con "l'articolo 8 del regolamento finanziario".

7.5. Il testo del paragrafo 3, nono comma, è sostituito dal testo seguente:

"Ogni modifica del tasso uniforme delle risorse IVA, della correzione a titolo degli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom, nonché del tasso della risorsa complementare o, se del caso, dei contributi finanziari PNL, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo al ritocco dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio."

7.6. Il testo del paragrafo 3, decimo comma, è sostituito dal testo seguente:

"Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 8 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione. "

7.7. Il testo del paragrafo 3, undicesimo comma, è sostituito dal testo seguente:

"I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA, ad esclusione di quelle destinate al finanziamento della riserva monetaria FEAOG, e convertite in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo."

7.8. Il testo del paragrafo 3, dodicesimo comma, è sostituito dal testo seguente:

"Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti, nell'ultimo bilancio definitivamente adottato, a titolo delle risorse IVA, del finanziamento della correzione a titolo degli squilibri di bilancio e della risorsa complementare - ad esclusione degli importi destinati al finanziamento della riserva monetaria FEAOG - ed eventualmente dei contributi finanziari PNL. La regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio."

7.9. Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditate le dodici iscrizioni effettuate nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso, non può superare il 50% del suo PNL, di cui al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno."

7.10. Il paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

"Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate agli articoli 2, paragrafo 1, lettera c) e 10, paragrafo 2, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche "... (il seguito rimane invariato)

7.11. Il paragrafo 6, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

"Le modifiche del PNL di cui al paragrafo 8 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, viene livellata alle percentuali fissate agli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 10, paragrafo 2, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom. Le rettifiche da effettuare sui saldi IVA fino al primo giorno feriale del mese di dicembre di ogni anno, in virtù del primo comma del presente paragrafo, danno parimenti luogo a rettifiche supplementari dei contributi finanziari PNL ad opera della Commissione. I tassi di cambio da utilizzare per il calcolo di dette rettifiche supplementari sono quelli adottati per il calcolo iniziale di cui al paragrafo 5".

8. È inserito l'articolo 10 bis, con il testo seguente:

"Articolo 10 bis

1. Quando uno Stato membro, in applicazione del trattato, non partecipa al finanziamento di un'azione specifica o di una politica dell'Unione, ha diritto ad un adeguamento, calcolato secondo il paragrafo 2, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa. Tale adeguamento ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore del PNL preso in considerazione.

2. La Commissione procede al calcolo dell'adeguamento nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi PNL di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi all'esercizio considerato:

- dell'aggregato PNL ai prezzi di mercato e delle sue componenti quali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 89/130/CEE/EURATOM;

- dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.

Per il calcolo dell'adeguamento, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da Stati terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il PNL dello Stato membro che ha diritto all'adeguamento rispetto al PNL dell'insieme degli Stati membri. L'adeguamento è finanziato dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo PNL è diviso per il PNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo dell'adeguamento, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.

Nessuna revisione di quest'adeguamento sarà effettuata ulteriormente, indipendentemente da una modifica ulteriore del PNL preso in considerazione.

3. La Commissione comunica l'importo dell'adeguamento agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, il primo giorno lavorativo del mese di dicembre."

9. L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 11

1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

2. Per gli Stati membri dell'Unione economica e monetaria, il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, aumentato di due punti. Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.

3. Per gli Stati membri non che partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese di scadenza dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti. Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.

4. L'articolo 9 paragrafi 2 e 3, si applica mutatis mutandis."

10. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:

"Gli Stati membri o l'organismo da essi designato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, sono tenuti a eseguire gli ordini di pagamento della Commissione quanto prima, comunque non oltre i tre giorni feriali successivi alla ricezione degli ordini, ed a inviare un estratto conto alla Commissione per via elettronica entro un termine di tre giorni feriali da ciascuna operazione".

Il resto del paragrafo rimane invariato

11. Nel titolo VI ed all'articolo 15:

Nel primo comma, il riferimento alla "decisione 94/728/CE, Euratom" è sostituito con "decisione 2000/597/CE, Euratom" e quello all'articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario con "articolo 9 del regolamento finanziario".

Nel secondo comma, il riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento finanziario è sostituito con "l'articolo 9, paragrafi 2 e 4 del regolamento finanziario".

12. All'articolo 16:

12.1. Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste possono costituire oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo all'esercizio in corso."

13. All'articolo 17:

13.1. Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Gli Stati membri sono dispensati dal mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili:

a. o per cause di forza maggiore,

b. o per altri motivi che non sono loro imputabili.

Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione motivata dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.

Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla notifica della decisione definitiva.

In caso di pagamento scaglionato, il periodo di cinque anni inizia a decorrere dall'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.

Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Sono segnalati nell'allegato all'estratto trimestrale di cui al paragrafo 4, lettera b) dello stesso articolo e, se necessario, nell'estratto trimestrale di cui al paragrafo 5 di tale articolo. L'estratto distingue gli importi defalcati a seconda che siano stati dichiarati o considerati irrecuperabili."

13.2. È inserito il nuovo paragrafo 3, con il testo seguente:

"3. Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del suddetto paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati interessati superi 50 000 EUR.

Questa comunicazione, effettuata su un modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, deve permettere a quest'ultima di valutare i motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione l'importo in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero."

13.3. È inserito il nuovo paragrafo 4, con il testo seguente:

"4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 dà luogo, entro sei mesi a partire dalla ricezione, ad una decisione motivata della Commissione, quando questa ritiene che non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma. In questo caso, lo Stato membro interessato è obbligato ad iscrivere nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), l'importo corrispondente ai diritti non recuperati ed a metterlo a disposizione della Commissione al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese che segue quello durante il quale la decisione è stata notificata.

La Commissione, quando ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma sono soddisfatte, dispone di un termine di sei mesi per notificare allo Stato membro il suo accordo sulla dispensa dalla messa a disposizione degli importi in causa.

Quando la Commissione ha chiesto informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari sollecitate."

13.4. Il paragrafo 3 diventa paragrafo 5, con il testo seguente:

"5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, l'attività e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. La sintesi delle comunicazioni degli Stati membri ai sensi del presente articolo è ripresa nella relazione elaborata dalla Commissione e di cui all'articolo 280, paragrafo 5 del trattato.

Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, è definito dalla Commissione previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di applicazione."

14. All'articolo 18:

14.1. Nel testo del paragrafo 1, il riferimento alla "decisione 94/728/CE, Euratom" è sostituito con "decisione 2000/597/CE, Euratom".

15. All'articolo 21:

15.1. Il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

"i controlli e le verifiche previsti all'articolo 18, paragrafi 2 e 3."

16. È inserito il titolo IX, con il testo seguente:

"TITOLO IX

Disposizioni transitorie:

Articolo 21 bis

Il tasso di cui all'articolo 11 del regolamento n. 1150/2000/CE, Euratom resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese nel quale entra in vigore il presente regolamento."

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 restano in vigore nella misura in cui non sono state espressamente modificate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Prende effetto alle condizioni di cui all'articolo 10 della decisione 2000/597/CE, Euratom.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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