Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri /* COM/2003/0364 def. - COD 2003/0126 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO Il sistema di rilevazione di dati statistici sugli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione europea, denominato sistema Intrastat, è stato creato con il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio [1] applicabile a partire dal 1993, data del completamento del mercato interno e della soppressione delle frontiere fisiche tra gli Stati membri. [1] GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Fino a tale data i dati statistici relativi agli scambi di beni, con i paesi terzi ma altresì tra gli Stati membri, erano rilevati attingendo alle dichiarazioni doganali. La scomparsa di tale fonte d'informazione, completa e al tempo stesso molto controllata, rendeva necessario concepire un nuovo sistema suscettibile di mantenere un livello d'informazione soddisfacente. La realizzazione del mercato interno, infatti, non metteva in discussione l'utilità di statistiche intese a consentire di valutare i progressi dell'integrazione delle economie europee e ad aiutare le imprese europee a realizzare studi di mercato e a definire la propria strategia commerciale e che continuano a costituire una fonte d'informazione indispensabile per le statistiche della bilancia dei pagamenti, la contabilità nazionale o gli studi congiunturali. Fin dall'avvio il sistema Intrastat presentava le seguenti principali caratteristiche: -mantenimento di un'informazione statistica dettagliata sugli scambi; -rilevazione diretta delle informazioni presso le imprese che sono tenute a inviare mensilmente al servizio statistico competente una dichiarazione ricapitolativa comprendente le informazioni del mese precedente; -stretta connessione con il sistema IVA relativo agli scambi intracomunitari al fine di consentire di verificare l'esaustività e la qualità dei dati statistici; -massimo alleggerimento dell'onere gravante sulle imprese mediante un sistema di soglie di esenzione o di semplificazione. Fin dall'inizio, seppure in misura diversa, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà per conformarsi alle norme comunitarie. Tenuto conto dei problemi cui erano confrontate talune imprese, in particolare le più piccole, Intrastat è stato scelto nel 1996 come progetto pilota nel quadro dell'iniziativa SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market) lanciata dai ministri del Mercato interno. I lavori hanno dimostrato che gli interessi dei fornitori dei dati, che ovviamente aspirano a una semplificazione delle formalità, mal si accordano con quelle degli utilizzatori i quali, da parte loro, auspicano la rapida disponibilità di informazioni dettagliate. In tale difficile contesto la Commissione e gli Stati membri sono tuttavia riusciti a raggiungere un accordo per modificare a due riprese il sistema di rilevazione, riducendo il numero di variabili statistiche, da una parte, e semplificando le modalità di fornitura della nomenclatura dei prodotti, dall'altra. Nel 1999 Eurostat, dopo un'ampia consultazione delle amministrazioni nazionali e degli ambienti professionali, ha adottato un piano strategico a lungo termine riguardante l'insieme delle statistiche sugli scambi di beni (e non soltanto Intrastat) e mirante in particolare a migliorare l'attendibilità dei risultati, ad accelerare la disponibilità delle statistiche e a completare l'offerta statistica per rispondere meglio a una domanda in evoluzione. Questa nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, diretta a sostituire la normativa in vigore a partire dal 2005, s'inquadra in tale contesto di miglioramento e di adeguamento del sistema statistico per tener meglio conto tanto delle esigenze degli utilizzatori, quanto dell'onere per i fornitori delle informazioni. È stata preparata da un gruppo di lavoro composto da sei Stati membri e presieduto da Eurostat. Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri è stato regolarmente informato sui lavori del gruppo ed è stato consultato a due riprese sulla proposta. Il comitato del programma statistico è stato a sua volta informato. 2. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO Le principali caratteristiche della nuova normativa sono le seguenti: *il contenuto del regolamento di base è stato focalizzato meglio ed esposto in modo da fornire norme più chiare e più semplici, quindi comprensibili anche da non esperti, ma comunque precise per evitare ogni confusione nell'applicazione del regolamento e nella definizione di misure di esecuzione; *la nuova regolamentazione delimita più chiaramente il suo campo d'applicazione, strettamente limitato alle statistiche comunitarie, lasciando agli Stati membri la possibilità di elaborare liberamente statistiche nazionali più dettagliate per soddisfare esigenze nazionali; *conformemente al principio di sussidiarietà, la nuova regolamentazione dà più libertà agli Stati membri per l'organizzazione della rilevazione dei dati e consente di tener meglio conto dell'organizzazione amministrativa specifica di ciascuno Stato membro; *il contenuto dei dati da rilevare che era già stato adattato nel quadro dell'iniziativa SLIM resta invariato; è stato convalidato dopo l'analisi dei risultati di tre studi (un sondaggio d'opinione presso i fornitori d'informazioni in sei Stati membri, uno studio su un campione di utilizzatori delle statistiche comunitarie, uno studio sulla problematica della nomenclatura dei prodotti in Svezia); *il meccanismo delle soglie è stato mantenuto, in maniera semplificata, allo scopo di rispondere in modo soddisfacente alle esigenze degli utilizzatori, pur limitando l'onere della risposta gravante sui fornitori d'informazioni statistiche, in particolare le piccole e medie imprese; *la nuova normativa include disposizioni riguardo ai termini di trasmissione dei dati e di copertura totale del commercio, volte a rispondere in maniera più adeguata alle necessità per i fini della politica macroeconomica e congiunturale, in particolare quelli indicati dalla Banca centrale europea; *una interdipendenza è stata mantenuta tra il sistema di rilevazione di dati statistici e le formalità fiscali esistenti nell'ambito degli scambi di beni tra Stati membri: tale connessione consente di verificare la qualità dell'informazione rilevata; *sono state introdotte disposizioni relative alla qualità dell'informazione statistica; in particolare esse prevedono una valutazione della qualità dei dati secondo indicatori comuni e relazioni regolari per garantire la trasparenza nel settore; *le disposizioni in merito alla riservatezza stabiliscono che i risultati non sono diffusi oppure sono resi non identificabili, su richiesta dei fornitori d'informazioni, in modo da tener conto dell'onere causato dal trattamento dei dati riservati da parte delle amministrazioni nazionali e salvaguardare la pertinenza delle statistiche al livello dettagliato per prodotti; tali disposizioni sono state uniformate a quelle già in vigore nel quadro di Extrastat; *in applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2], il comitato istituito per assistere la Commissione nell'applicazione della nuova normativa è un comitato di regolamentazione mentre il comitato esistente è un comitato di gestione. [2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 2003/0126 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...] visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [4], [4] GU C [...] del [...], pag. [...] deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [5], [5] GU C [...] del [...], pag. [...] considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri [6] ha realizzato un sistema di raccolta dei dati totalmente nuovo, semplificato a due riprese. Allo scopo di migliorare la trasparenza di tale sistema e di facilitarne la comprensione è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3330/91 con il presente regolamento. [6] GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. (2) Tale sistema deve essere mantenuto in quanto le politiche comunitarie connesse con lo sviluppo del mercato interno e l'analisi dei propri mercati specifici da parte delle imprese europee continuano a richiedere un livello d'informazione statistica sufficientemente dettagliato. Inoltre, l'analisi dell'evoluzione dell'unione economica e monetaria esige la rapida disponibilità di dati aggregati e agli Stati membri deve essere concesso di raccogliere informazioni che soddisfano loro esigenze specifiche. (3) Occorre tuttavia migliorare la formulazione delle norme relative all'elaborazione di statistiche degli scambi di beni tra Stati membri al fine di facilitarne la comprensione da parte delle imprese incaricate di fornire i dati, dei servizi nazionali responsabili della raccolta e degli utenti. (4) È necessario mantenere un sistema di soglie, ma in forma semplificata al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti, limitando tuttavia l'onere di risposta gravante sui fornitori delle informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese. (5) Va mantenuto uno stretto legame tra il sistema di raccolta delle informazioni statistiche e le formalità fiscali in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare di verificare la qualità delle informazioni raccolte. (6) La qualità dell'informazione statistica prodotta, la sua valutazione in base a indicatori comuni e la trasparenza in questo settore rappresentano obiettivi importanti che richiedono una disciplina a livello comunitario. (7) Poiché gli obiettivi dell'iniziativa prevista, ossia l'istituzione di un quadro giuridico per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, non possono essere sufficientemente raggiunti a livello nazionale e si possono conseguire meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in conformità al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo citato il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di questi obiettivi. (8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie [7] costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni del presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell'ambito delle statistiche sugli scambi di beni richiede tuttavia norme specifiche in tema di riservatezza. [7] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. (9) È importante garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di definirne le modalità d'applicazione in tempi adeguati e di procedere agli adeguamenti tecnici necessari. (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8], [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "merci": tutti i beni mobili, compresa la corrente elettrica; b) "merci o movimenti particolari": le merci o movimenti particolari che per la loro natura giustifichino l'adozione di disposizioni specifiche, quali gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, le parti di veicoli e di aeromobili, i rifiuti; c) "autorità nazionali": istituti nazionali di statistica e altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri; d) "merci comunitarie": i) merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, ii) merci provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, che sono in libera pratica in uno Stato membro, iii) merci ottenute, nel territorio doganale della Comunità, dalle merci di cui al punto ii) oppure dalle merci di cui al punto i) e al punto ii); e) "Stato membro di spedizione": lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, dal quale le merci sono spedite a una destinazione in un altro Stato membro; f) "Stato membro d'arrivo": lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, nel quale arrivano merci provenienti da un altro Stato membro; g) "merci in semplice circolazione tra Stati membri": merci comunitarie spedite da uno Stato membro ad un altro, che nel viaggio verso lo Stato membro destinatario attraversano direttamente un altro Stato membro o vi sostano per ragioni legate unicamente al trasporto delle merci. Articolo 3 Campo d'applicazione 1. Le statistiche degli scambi tra Stati membri rilevano le spedizioni e gli arrivi di merci. 2. Le spedizioni riguardano le seguenti merci in uscita dallo Stato membro di spedizione e destinate a un altro Stato membro: a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri; b) merci collocate nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale. 3. Gli arrivi riguardano le seguenti merci in entrata nello Stato membro d'arrivo e inizialmente spedite da un altro Stato membro: a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri; b) merci collocate precedentemente nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in regime di trasformazione sotto controllo doganale, che sono mantenute in regime doganale di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale oppure che sono immesse in libera pratica nello Stato membro d'arrivo. 4. Disposizioni diverse o specifiche stabilite dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono applicarsi a merci o a movimenti particolari. 5. Sono escluse dalle statistiche alcune merci il cui elenco è definito dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Articolo 4 Territorio statistico 1. Il territorio statistico degli Stati membri coincide con il loro territorio doganale quale definito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [9]. [9] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. 2. In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Germania include l'isola di Helgoland. Articolo 5 Fonti dei dati 1. Un sistema particolare di raccolta dei dati, in prosieguo sistema Intrastat, si applica per la rilevazione di informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci comunitarie non facenti oggetto di un Documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali. 2. Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di altre merci sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali. 3. Per le merci o i movimenti particolari possono essere utilizzate fonti d'informazione diverse dal sistema Intrastat o dalle dichiarazioni doganali. 4. Ogni Stato membro definisce le modalità di trasmissione dei dati Intrastat da parte dei soggetti obbligati a fornire le informazioni. Per facilitare il compito di questi ultimi la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri provvedono a creare le condizioni per un maggiore ricorso al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati. Articolo 6 Periodo di riferimento Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 5 coincide con il mese di calendario di spedizione o di arrivo delle merci. Il periodo di riferimento può essere modificato per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), in virtù delle disposizioni adottate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Articolo 7 Soggetti obbligati a fornire le informazioni nell'ambito del sistema Intrastat 1. Sono obbligati a fornire le informazioni per Intrastat: a) le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di spedizione che: i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci oppure ii) provvedono o fanno provvedere alla spedizione delle merci oppure iii) sono in possesso delle merci oggetto della spedizione; b) le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di arrivo che: i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci oppure ii) provvedono o fanno provvedere alla consegna delle merci oppure iii) sono in possesso delle merci oggetto della consegna. 2. I soggetti obbligati a fornire le informazioni possono delegare il compito a terzi, tuttavia tale delega non riduce in alcun modo la loro responsabilità. 3. I soggetti obbligati a fornire le informazioni che non adempiono agli obblighi imposti a norma del presente regolamento sono passibili di sanzioni fissate dagli Stati membri. Articolo 8 Registri 1. Le autorità nazionali istituiscono e gestiscono un registro di operatori intracomunitari che contenga almeno gli speditori, alla spedizione, e i destinatari, all'arrivo. 2. Al fine di identificare i soggetti obbligati a fornire le informazioni di cui all'articolo 7 e di verificare le informazioni fornite, le amministrazioni fiscali competenti di ogni Stato membro trasmettono alle autorità nazionali: a) almeno una volta al mese, gli elenchi delle persone fisiche o giuridiche che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascuna persona fisica o giuridica a fini fiscali; b) di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, qualsiasi informazione fornita per adempiere agli obblighi fiscali che possa migliorare la qualità delle statistiche. Le modalità della trasmissione delle informazioni sono precisate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Le autorità nazionali trattano le informazioni che sono loro comunicate a norma delle disposizioni applicate in materia dall'amministrazione fiscale. 3. L'amministrazione fiscale ricorda agli operatori assoggettati all'IVA gli obblighi ai quali possono essere tenuti in quanto soggetti obbligati a fornire le informazioni richieste da Intrastat. Articolo 9 Dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat 1. Le autorità nazionali rilevano le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), nella versione di cui all'articolo 28 nonies della direttiva 77/388/CEE del Consiglio [10]; [10] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. b) il periodo di riferimento; c) il flusso (arrivi o spedizioni); d) l'identificazione delle merci con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata quale definito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [11]; [11] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. e) lo Stato membro associato; f) il valore delle merci; g) la quantità delle merci; h) la natura della transazione. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da e) a h) sono definite nell'Allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, segnatamente i codici da utilizzare, sono precisate dalla Commissione, ove necessario, con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri possono anche raccogliere informazioni aggiuntive, quali: a) l'identificazione delle merci secondo un livello più dettagliato di quello della nomenclatura combinata; b) il paese d'origine all'arrivo; c) la regione d'origine, alla spedizione, e la regione di destinazione, all'arrivo; d) le condizioni di consegna; e) il modo di trasporto; f) il regime statistico. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da b) a f) sono definite nell'Allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, segnatamente i codici da utilizzare, sono precisate dalla Commissione, ove necessario, con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Articolo 10 Semplificazione del sistema Intrastat 1. Per soddisfare le esigenze degli utenti in merito alla disponibilità di informazioni statistiche, senza imporre eccessivi oneri agli operatori economici, gli Stati membri fissano ogni anno soglie espresse in valori annuali di scambi intracomunitari, al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat o possono fornire informazioni semplificate. 2. Ciascuno Stato membro fissa le soglie, separatamente per gli arrivi e per le spedizioni. 3. Per definire le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat, gli Stati membri si assicurano che le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f), siano fornite dai fornitori di informazioni in modo da comprendere almeno il 98% del totale degli scambi dei pertinenti Stati membri espresso in valore. 4. Gli Stati membri possono definire altre soglie al di sotto delle quali gli operatori beneficiano delle seguenti semplificazioni: a) esenzione dall'indicare la quantità delle merci; b) esenzione dall'indicare la natura della transazione; c) possibilità di dichiarare un massimo di dieci delle sottovoci dettagliate della nomenclatura combinata più utilizzate in termini di valore e di raggruppare gli altri prodotti secondo disposizioni fissate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Ciascuno Stato membro che applica tali soglie verifica che gli scambi di questi operatori rappresentino al massimo il 6% dei suoi scambi totali. 5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni definite dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le informazioni richieste per singole transazioni minori. 6. Le informazioni relative alle soglie applicate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione (Eurostat) al più tardi il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione. Articolo 11 Riservatezza dei dati In caso di richiesta alle autorità nazionali da parte dei fornitori di informazioni, i risultati statistici che consentono un'identificazione indiretta non vengono diffusi oppure vengono modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico. Articolo 12 Trasmissione dei dati alla Commissione 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili delle statistiche sugli scambi tra Stati membri non oltre: a) 40 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire; b) 70 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati dettagliati contenenti le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a h). Per quanto concerne il valore delle merci, questi risultati si riferiscono unicamente al valore statistico, secondo quanto definito all'Allegato. I dati riservati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat). 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati in forma elettronica, in conformità a una norma d'interscambio. Le modalità pratiche della trasmissione dei dati alla Commissione sono stabilite da quest'ultima con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Articolo 13 Qualità 1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati trasmessi in base agli indicatori di qualità e alle norme vigenti. 2. Gli Stati membri inviano alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi. 3. Gli indicatori e le norme di valutazione della qualità dei dati, la struttura delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a fornire e tutti i provvedimenti necessari alla valutazione e al miglioramento della qualità dei dati sono stabiliti dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Articolo 14 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ("comitato Intrastat"), in prosieguo "il comitato". 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 15 Disposizioni finali Il regolamento (CEE) n. 3330/91 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a partire Sdall'1 gennaio 2005d. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il F.... Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente .... .... ALLEGATO Definizioni dei dati statistici 1. Stato membro associato a) All'arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato membro di provenienza. Si tratta dello Stato membro di spedizione nei casi in cui le merci entrano direttamente da un altro Stato membro. Se, prima di raggiungere lo Stato membro d'arrivo, le merci sono transitate in uno o più Stati membri intermedi nei quali sono intervenute soste o atti giuridici non inerenti al trasporto (per esempio, trasferimento della proprietà), viene considerato Stato membro di provenienza l'ultimo Stato membro nel quale hanno avuto luogo tali soste o atti. b) Alla spedizione, lo Stato membro associato è lo Stato membro di destinazione. Si tratta dell'ultimo Stato membro verso il quale le merci devono essere spedite sulla base delle informazioni disponibili al momento della spedizione. 2. Quantità delle merci La quantità delle merci può essere indicata in due modi: a) la massa netta, ossia la massa effettiva delle merci senza alcun imballaggio; b) le unità supplementari, ossia le unità di misura di quantità diverse dalla massa netta, quali sono menzionate nel regolamento della Commissione che aggiorna annualmente la nomenclatura combinata. 3. Valore delle merci Il valore delle merci può essere indicato in due modi: a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali in conformità alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio; b) il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione) che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all'esterno del territorio dello Stato membro d'arrivo. Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi. 4. Natura della transazione Per natura della transazione s'intendono le diverse caratteristiche (acquisto/vendita, lavorazioni conto terzi, ecc.) giudicate utili per distinguere le transazioni tra loro. 5. Paese d'origine Il paese d'origine corrisponde, unicamente all'arrivo, al paese del quale le merci sono originarie. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute o prodotte in tale paese. Le merci nella cui produzione è intervenuto più di un paese sono considerate originarie del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione. 6. Regione d'origine o di destinazione a) Alla spedizione, per regione d'origine s'intende la regione dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione d'origine è la regione da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività di commercializzazione. b) All'arrivo, per regione di destinazione s'intende la regione dello Stato membro d'arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione di destinazione è la regione verso cui le merci sono spedite, oppure la regione in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione. 7. Condizioni di consegna Per condizioni di consegna si intendono le disposizioni del contratto di vendita che specificano i rispettivi obblighi del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterm della Camera di commercio internazionale (cif, fob, ecc.). 8. Modo di trasporto Il modo di trasporto è determinato, alla spedizione, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio statistico dello Stato membro di spedizione e, all'arrivo, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo. 9. Regime statistico Per regime statistico si intendono le diverse caratteristiche giudicate utili per distinguere arrivi e spedizioni a fini statistici.