Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee e per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Slovenia /* COM/2003/0351 def. - CNS 2003/0123 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure particolari e temporanee e per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Slovenia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'imminente allargamento dell'Unione Europea pone alle istituzioni numerose sfide, in particolare nel campo della gestione delle risorse umane. L'accluso progetto di regolamento riguarda le assunzioni connesse all'allargamento. In occasione dei precedenti ampliamenti erano state adottate misure specifiche per l'assunzione dei cittadini dei paesi che aderivano all'Unione. Tali misure avevano richiesto l'adozione di un regolamento del Consiglio recante deroga temporanea [1] alle disposizioni dello statuto in materia di assunzioni. [1] nel caso dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia cfr. GU L 66 del 24.3.1995, pag. 1 L'allargamento in corso è il più vasto che l'Unione abbia mai affrontato: ci si aspetta infatti che il 1° maggio 2004 entrino a far parte dell'Unione dieci nuovi Stati membri. L'allargamento in corso è diverso dei precedenti, non foss'altro che per le sue dimensioni. Di conseguenza, l'accluso progetto di regolamento comprende vari elementi nuovi rispetto agli analoghi regolamenti adottati in precedenza. I principali elementi della proposta sono i seguenti: 1. la deroga allo statuto proposta scade il 31 dicembre 2010, ossia ha una durata superiore a quella degli ampliamenti precedenti. Nel caso dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia la deroga era prevista per cinque anni. Dall'esperienza è emerso tuttavia che un periodo transitorio di cinque anni è insufficiente ed in questo caso si propone pertanto di periodo di sette anni; 2. il regolamento prevede l'organizzazione di concorsi per la selezione di funzionari dei nuovi Stati membri su base nazionale. I cittadini degli Stati membri attuali saranno esclusi da tali concorsi; 3. i concorsi riservati ai cittadini dei nuovi Stati membri possono essere organizzati e le relative liste di idoneità possono essere finalizzate prima dell'adesione degli stessi all'Unione, ma uno Stato deve aver aderito all'Unione prima che i suoi cittadini possano essere nominati a un posto di funzionario all'interno delle istituzioni; 4. le istituzioni hanno la possibilità di derogare all'obbligo di pubblicazione interna di tutti i posti vacanti, ferma restando comunque la facoltà di pubblicare al loro interno i posti vacanti, ove lo desiderino; 5. il periodo transitorio di cui al punto 1 è di sette anni. Nel corso di tale periodo sarà necessario sostituire anche i funzionari degli attuali Stati membri che cessano il loro servizio. Il regolamento prevede pertanto la possibilità di organizzare concorsi per selezionare i cittadini dei quindici Stati membri attuali nel corso del periodo transitorio, concorsi dai quali saranno esclusi i cittadini dei futuri Stati membri. Ogni istituzione fisserà il numero di funzionari originari dei paesi candidati da assumere in virtù delle disposizioni del presente regolamento di deroga. 2003/0123 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure particolari e temporanee e per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Slovenia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283, vista la proposta della Commissione, sottoposta previo parere del comitato dello statuto, visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...] vista parere della Corte di giustizia [3], [3] Parere reso il visto il parere della Corte dei conti [4], [4] Parere reso il considerando quanto segue: (1) In occasione della prevista adesione di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Slovenia, occorre adottare al titolo temporaneo misure particolari di deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee. (2) Dato il numero di Stati che aderiranno alla Comunità e il numero di persone potenzialmente interessate è opportuno che tali misure, pur se temporanee, si applichino per un congruo periodo vista la particolare situazione venutasi a creare. A tal fine appare idoneo un periodo che scade il 31 dicembre 2010. (3) Date queste circostanze del tutto eccezionali appare giustificato, ove necessario, prevedere la possibilità di organizzare concorsi generali riservati ai cittadini dei quindici Stati membri attuali, in modo garantire il rispetto del principio enunciato all'articolo 27 dello statuto secondo cui i funzionari devono essere assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile. (4) La portata eccezionale dell'attuale adesione giustifica anche l'adozione del presente regolamento prima della data prevista per l'adesione, in modo da poter adottare tutte le misure preparatorie intese a consentire la realizzazione delle assunzioni previste il più rapidamente possibile dopo la data effettiva dell'adesione, HA ADOTTATO PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Fino al 31 dicembre 2010 i posti vacanti possono essere coperti mediante nomina, dopo l'adesione dei rispettivi paesi, di cittadini di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Slovenia, in deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in appresso "lo statuto"), limitatamente ai posti previsti a tale scopo, eventualmente tenendo conto delle decisioni in materia di bilancio. 2. Le nomine ai posti saranno decise: 2.1. per tutti i gradi, dopo l'adesione dei rispettivi paesi e 2.2. esclusi i gradi A1 e A2, in esito a concorsi per titoli ed esami organizzati alle condizioni previste nell'allegato III dello statuto. Articolo 2 Fino al 31 dicembre 2010 possono essere organizzati concorsi generali riservati ai cittadini dei quindici Stati membri attuali. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente