Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, ovvero ad aderirvi nell'interesse della Comunità europea (Convenzione dell'Aja del 1996) /* COM/2003/0348 def. - CNS 2003/0127 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, ovvero ad aderirvi nell'interesse della Comunità europea (Convenzione dell'Aja del 1996) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Finalità della proposta 1. Con la presente proposta la Commissione chiede al Consiglio di autorizzare eccezionalmente gli Stati membri a ratificare la Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori ("la Convenzione"), ovvero ad aderirvi. Sviluppo di uno spazio giudiziario comune nella Comunità 2. La Comunità europea sta lavorando alla creazione di uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. A questo proposito, il Consiglio e la Commissione hanno adottato nel dicembre 2000 un programma di misure per l'abolizione progressiva dell'exequatur in quattro settori [1]. Con riguardo alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, che rientrano nel secondo settore del programma, il regolamento n. 1347/2000 (Bruxelles II) dispone attualmente il riconoscimento reciproco delle decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di procedimenti matrimoniali [2]. Il 3 maggio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori [3]. Tale progetto di regolamento estende il principio del riconoscimento reciproco a tutte le decisioni in materia di responsabilità dei genitori e abrogherà e sostituirà, una volta adottato, il regolamento n. 1347/2000 del Consiglio. [1] Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. [2] Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19. [3] Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari, COM(2002) 222 def. del 3.5.2002. Convenzione dell'Aja del 1996 3. La Convenzione conclusa il 19 ottobre 1996 nel quadro della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato è entrata in vigore il 1° gennaio 2002. Essa stabilisce norme sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di misure relative alla responsabilità dei genitori e alla tutela dei minori. Avendo la Convenzione un campo di applicazione assai simile a quello del futuro regolamento del Consiglio sulla responsabilità dei genitori, l'applicazione parallela dei due strumenti risulterà agevolata. 4. La Comunità non è membro, al momento, della Conferenza dell'Aja e quindi non ha partecipato alla negoziazione della Convenzione. La possibilità di aderirvi è data solo ai singoli Stati. Secondo gli Stati membri che hanno negoziato la Convenzione questa potrebbe apportare un valido contributo alla protezione dei minori in situazioni che trascendono le frontiere comunitarie, costituendo un utile complemento alla pertinente legislazione comunitaria presente e futura. Quegli Stati membri hanno quindi sollecitato un'azione comunitaria che ne consentisse un'entrata in vigore immediata. Firma e ratifica degli Stati membri nell'interesse della Comunità 5. Conformemente alla sentenza AETS [4] della Corte di giustizia sulla competenza esterna, gli Stati membri non hanno più il potere di aderire individualmente alla Convenzione poiché le sue disposizioni in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione interessano norme di diritto comunitario, così come stabilite dal regolamento n. 1347/2000. La Convenzione, inoltre, riguarda una materia che è già oggetto del futuro regolamento sulla responsabilità dei genitori. La competenza a ratificare la Convenzione è pertanto condivisa dalla Comunità e dagli Stati membri. [4] Commissione contro Consiglio, Causa 22/70 ("AETS", Raccolta della giurisprudenza 1971, pag. 263. 6. Il 20 novembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio per autorizzare gli Stati membri vincolati da norme comuni in questo settore a firmare la Convenzione nell'interesse della Comunità. Secondo la proposta, questa deroga al modo in cui viene di norma esercitata la competenza comunitaria ai sensi dell'articolo 300 del trattato poteva giustificarsi eccezionalmente nel caso specifico per l'importanza della Convenzione con riguardo alla protezione dei minori e per l'esigenza di garantirne un'entrata in vigore rapida. 7. Il 19 dicembre 2002 il Consiglio ha deciso di autorizzare gli Stati membri a firmare la Convenzione nell'interesse della Comunità. Tale decisione era parte di un accordo politico globale sul problema della sottrazione dei minori nel quadro del futuro regolamento del Consiglio in materia di responsabilità dei genitori. Il Consiglio e la Commissione hanno concordato in quell'occasione che sarebbe seguita alla decisione una proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione, ovvero ad aderirvi, nell'interesse della Comunità a tempo debito, al più tardi entro sei mesi dall'adozione della decisione che autorizza la firma. 8. Premessa necessaria per la creazione di uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie è che tutte le decisioni pronunciate dai giudici di uno Stato membro siano riconosciute e eseguite in un altro Stato membro secondo norme comuni. Per questo motivo, l'articolo 2 della decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 fa obbligo agli Stati membri di dichiarare, al momento della firma, che qualunque decisione giudiziaria pronunciata dal giudice di uno Stato membro e attinente a un aspetto della Convenzione è riconosciuta e eseguita in un altro Stato membro in applicazione delle pertinenti norme interne di diritto comunitario. Questa dichiarazione è formulata anche al momento della ratifica della Convenzione. 9. Gli Stati membri, salvo i Paesi Bassi, hanno firmato simultaneamente la Convenzione all'Aja, Paesi Bassi, il 1° aprile 2003. I Paesi Bassi avevano firmato la Convenzione già il 1° settembre 1997, ossia prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Al momento della firma, gli Stati membri hanno formulato la dichiarazione di cui al paragrafo 8. 10. La presente decisione autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione, o ad aderirvi, nell'interesse della Comunità. 11. Conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dal regolamento n. 1347/2000 né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca è pertanto libera di decidere se aderire o meno alla Convenzione dell'Aja del 1996. Il dovere di cooperazione sancito dall'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea le impone tuttavia l'obbligo di consultare gli altri Stati membri su questo punto in sede di Consiglio. 2003/0127 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, ovvero ad aderirvi nell'interesse della Comunità europea (Convenzione dell'Aja del 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c), 65, 67, paragrafo 1, e 300, paragrafi 2, primo comma, e 3, primo comma, vista la proposta della Commissione [5], [5] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [6], [6] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) La Comunità sta lavorando alla creazione di uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. (2) La Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, conclusa il 19 ottobre 1996 nel quadro della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, apporta un valido contributo alla tutela dei minori a livello internazionale ed è pertanto auspicabile che sia applicata quanto prima. (3) Taluni articoli della Convenzione interessano il diritto comunitario derivato sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, in particolare il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi [7]. La Convenzione, inoltre, riguarda una materia che è già oggetto del futuro regolamento sulla responsabilità dei genitori [8]. Gli Stati membri conservano la competenza nei settori oggetto della Convenzione che non interessano la legislazione comunitaria presente e futura. La Comunità e gli Stati membri condividono pertanto la competenza a ratificare la Convenzione. [7] Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19. [8] Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari, COM(2002) 222 def. del 3.5.2002. (4) La Convenzione dispone che possano esserne parte solo gli Stati sovrani. Per questo motivo la Comunità non può al momento né ratificarla, né aderirvi. (5) Il Consiglio deve quindi autorizzare eccezionalmente gli Stati membri a ratificare la Convenzione o ad aderirvi nell'interesse della Comunità, alle condizioni stabilite dalla presente decisione. (6) La presente decisione fa seguito alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 che autorizza gli Stati membri a firmare la Convenzione nell'interesse della Comunità. All'epoca, il Consiglio e la Commissione avevano concordato che sarebbe seguita alla decisione una proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione, ovvero ad aderirvi, nell'interesse della Comunità a tempo debito, al più tardi entro sei mesi dall'adozione della decisione che autorizza la firma. (7) Per garantire l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni all'interno della Comunità, l'articolo 2 della decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 impone agli Stati membri di formulare la dichiarazione allegata, al momento della firma della Convenzione. (8) Gli Stati membri, salvo i Paesi Bassi, hanno firmato la Convenzione all'Aja il 1° aprile 2003. I Paesi Bassi avevano firmato la Convenzione già il 1° settembre 1997, ossia prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. In quell'occasione gli Stati membri hanno formulato la dichiarazione di cui in allegato. (9) Gli Stati membri dovranno formulare la dichiarazione di cui in allegato anche al momento della ratifica della Convenzione. (10) Gli Stati membri devono ratificare la Convezione ovvero aderirvi simultaneamente. È opportuno quindi che si scambino informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica così da predisporre il deposito degli strumenti di ratifica della Convenzione. (11) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e applicazione della presente decisione. (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione della presente decisione, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.. DECIDE: Articolo 1 1. Il Consiglio autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, ovvero ad aderirvi nell'interesse della Comunità europea, nel rispetto delle condizioni stabilite nei seguenti articoli. 2. Il testo della Convenzione è allegato alla presente decisione. 3. Ai fini della presente decisione, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri salvo la Danimarca. Articolo 2 Ratificando la Convenzione, ovvero aderendovi, gli Stati membri formulano la dichiarazione in allegato. Articolo 3 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica o adesione alla Convenzione presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, entro il 1° gennaio 2005. 2. Gli Stati membri convengono, entro il 1° luglio 2004, con il Consiglio e la Commissione la data in cui prevedono di depositare gli strumenti di ratifica. Su questa base saranno determinate la data e le modalità per il deposito simultaneo. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Dichiarazione degli Stati membri da formulare al momento dell'adesione alla Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, ovvero al momento della sua ratifica. "Gli articoli 23, 26 e 52 della Convenzione lasciano alle Parti contraenti una certa flessibilità affinché istituiscano un sistema semplice e rapido per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Il diritto comunitario contempla un sistema di norme sul riconoscimento e l'esecuzione che sono almeno altrettanto favorevoli quanto quelle della Convenzione. Ne discende che qualunque decisione giudiziaria pronunciata dal giudice di uno Stato membro e attinente a un aspetto della Convenzione è riconosciuta e eseguita in... [9] in applicazione delle pertinenti norme interne di diritto comunitario [10]." [9] Stato membro che sottoscrive la dichiarazione. [10] Un ruolo di spicco spetta al regolamento (CE) n. 1347/2000 che riguarda, per lappunto, la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.