Proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di calzature originarie del Vietnam /* COM/2003/0339 def. - ACC 2003/0121 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al regime comune da applicare alle importazioni di calzature originarie del Vietnam (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il progetto allegato di regolamento del Consiglio riguarda l'inserimento nel diritto comunitario dello scambio di lettere tra la Comunità e il Vietnam che proroga la sorveglianza delle importazioni di calzature dal Vietnam, siglato il 28 novembre 2002 e approvato dal Consiglio il 17 marzo 2003. Si continueranno quindi a sorvegliare per altri due anni, cioè fino al 31 dicembre 2004, le importazioni dal Vietnam per scongiurare le frodi potenziali in materia di origine e i rischi di deviazioni degli scambi dovuti, in particolare, alle restrizioni applicate alle importazioni di calzature dalla Cina. Il precedente regolamento (CE) n. 1/2000 del Consiglio, ora scaduto, ha costituito il modello del presente regolamento, che riflette lo scambio di lettere per garantire la certezza del diritto e consentire agli Stati membri di prolungare la sorveglianza fino al 31 dicembre 2004. A livello pratico ciò non pone nessun problema, poiché le autorità vietnamite continueranno a rilasciare le licenze di esportazione ai sensi dello scambio di lettere che proroga l'intesa. Naturalmente, però, si deve adottare un regolamento che costituisca formalmente la base giuridica necessaria. 2003/0121 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al regime comune da applicare alle importazioni di calzature originarie del Vietnam IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi; (2) i servizi antifrode della Commissione hanno riscontrato che sono state importate nella Comunità calzature spedite in base a dichiarazioni fraudolente dell'origine vietnamita; (3) la Comunità e il governo del Vietnam hanno negoziato un memorandum di intesa sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature (qui di seguito denominato il "memorandum"), che istituisce un sistema di duplice controllo sulle calzature contemplate dal capitolo 64 del sistema armonizzato/della nomenclatura combinata esportate nella Comunità [1]; [1] GU L 1 del 4.1.2000, pag. 13. (4) la validità del memorandum d'intesa era stata inizialmente limitata al 31 dicembre 2002; considerato tuttavia il rischio persistente di dichiarazioni fraudolente dell'origine, l'applicazione del memorandum d'intesa è stata prorogata di altri due anni, fino al 31 dicembre 2004, mediante uno scambio di lettere tra il governo del Vietnam e la Comunità. Lo scambio di lettere, che autorizza altresì il rilascio elettronico delle licenze, è stato siglato il 28 novembre 2002 e adottato dal Consiglio il 17 marzo 2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti contemplati dal capitolo 64 del sistema armonizzato/della nomenclatura combinata originari del Vietnam e importati nella Comunità. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (a) per "prodotti originari" e per modalità di verifica dell'origine di tali prodotti si intende quanto definito nelle pertinenti disposizioni comunitarie in vigore. (b) per "autorità competenti" degli Stati membri si intendono quelle designate a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 [2], elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94 [3] della Commissione. [2] GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. [3] GU L 87 del 31.3.1994, p. 47. L'elenco delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 è stato pubblicato da ultimo nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1369/99 [4] della Commissione. [4] GU L 162 del 26.6.1999, pag. 35. Articolo 3 L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione rilasciato dalle autorità degli Stati membri di cui all'articolo 11 conformemente alla procedura indicata nel presente regolamento. Articolo 4 1. Il certificato di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 è rilasciato dalle competenti autorità vietnamite. 2. Il certificato di esportazione deve essere conforme al modello in allegato. 3. Per ottenere il certificato di importazione di cui all'articolo 6, l'importatore deve presentare l'originale del certificato di esportazione. Le autorità competenti di uno Stato membro non rilasciano certificati di importazione per prodotti non coperti da certificati di esportazione rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Articolo 5 L'anno di registrazione delle importazioni è quello durante il quale sono stati spediti i prodotti coperti dal certificato di esportazione. Articolo 6 1. I formulari utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio dei certificati di importazione devono essere conformi al modello del documento di vigilanza di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio [5]. [5] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. 2. Le autorità degli Stati membri notificano alla Commissione le richieste di certificati di importazione ricevute. 3. La Commissione conferma, tramite notifica alle autorità degli Stati membri, che i dati contenuti nelle richieste di certificati di importazione sono conformi a quelli indicati dalle competenti autorità vietnamite. 4. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 vengono trasmesse per via elettronica attraverso la rete integrata creata per la gestione delle licenze per i prodotti tessili (SIGL), a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso temporaneo ad altri mezzi di comunicazione. Articolo 7 1. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un certificato di importazione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'importatore ha presentato l'originale del corrispondente certificato di esportazione. Il certificato deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello durante il quale sono state spedite le merci corrispondenti. I certificati di importazione sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità. Si considera che i dati trasmessi per via elettronica dalle autorità vietnamite alla Comunità sostituiscano l'originale del certificato di esportazione. 2. I certificati di importazione sono validi per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio, con possibilità di una proroga di tre mesi concessa dalle competenti autorità dello Stato membro interessato. 3. Sulla richiesta di rilascio del certificato di importazione, presentata dall'importatore alle autorità competenti degli Stati membri, devono figurare: (a) il nome dell'importatore, l'indirizzo completo (inclusi, eventualmente, numero di telefono e di fax), il numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali e il numero di partita IVA, se soggetto ad IVA; (b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante; (c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; (d) il paese di origine dei prodotti e il paese di spedizione; (e) una descrizione dei prodotti corrispondente a quella del certificato di esportazione; (f) i quantitativi di ciascuna spedizione; (g) la data e il numero del certificato di esportazione; (h) la firma dell'importatore e la data. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni da esse stabilite, la presentazione delle richieste mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tutti i documenti e le prove devono comunque essere tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. 4. Gli importatori non sono tenuti ad importare in un'unica spedizione l'intero quantitativo coperto da un certificato di importazione. Articolo 8 La validità dei certificati di importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri è subordinata a quella dei certificati di esportazione rilasciati dalle competenti autorità vietnamite sulla base dei quali sono stati emessi. Articolo 9 I certificati di importazione devono essere rilasciati, senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal punto della Comunità in cui è stabilito. Articolo 10 1. I moduli dei certificati di importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata "esemplare per il titolare" e recante il numero 1, viene rilasciata al richiedente; la seconda, denominata "esemplare per l'autorità competente" e recante il numero 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato il certificato. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare numero 2 per scopi amministrativi. 2. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m . Il formato è di 210 × 297 mm; l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Sulle due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce il certificato propriamente detto, è inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 3. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono anche essere stampati da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. 4. Al momento del rilascio i certificati di importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero del certificato di importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [6]. [6] GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. 5. I certificati e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati. 6. Le sigle degli organismi preposti al rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenuto mediante perforazione o impronta sul certificato. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni, in particolare di asterischi o simboli analoghi per riempire gli spazi vuoti (ad esempio *EUR*1*000*). 7. Qualora lo spazio riservato alle imputazioni su un certificato o su un estratto risulti insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive contenenti riquadri equivalenti a quelli che figurano sul retro degli esemplari n. 1 e 2 del certificato o dell'estratto. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso si trovi per metà sul certificato o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente. 8. I certificati di importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri. 9. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto dei certificati o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali. 10. Il certificato di importazione può essere rilasciato con mezzi elettronici, purché gli uffici doganali interessati possano consultarlo attraverso una rete informatica. Articolo 11 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di esportazione, di un certificato di importazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati devono recare la dicitura "duplicata" o "duplicate" o "duplicado" I duplicati devono recare la data del certificato originale. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso cessa di applicarsi il 31 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente