52003PC0330

Proposta di regolamento del Consiglio relativa a talune misure restrittive nei confronti della Liberia /* COM/2003/0330 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) Con le risoluzioni 1343(2001) e 1408(2002), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di applicare fino all'8 maggio 2003 un divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Liberia unitamente ad altre misure restrittive nei confronti di questo paese.

(2) Con la risoluzione 1478 (2003) del 6 maggio 2003, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso di prorogare le misure restrittive istituite nei confronti della Liberia a norma della risoluzione UNSC 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e la risoluzione UNSC 1408 (2002) del 6 maggio 2002 e di aggiungere un divieto su tutte le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia per un periodo di 10 mesi a decorrere dal 7 luglio 2003.

(3) A norma delle risoluzioni 1343 e 1408 il divieto di fornire assistenza tecnica e formazione in relazione alle attività militari e il divieto di importare diamanti grezzi originari della Liberia o provenienti dalla Liberia è sancito dal regolamento (CE) n. 1318 del Consiglio del 22 luglio 2002. Essendo tale regolamento giunto a scadenza l'8 maggio 2003, è necessario adottare un nuovo regolamento che proroghi le suddette misure restrittive.

(4) Ai sensi della risoluzione 1478, il nuovo regolamento deve anche introdurre un divieto su tutte le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia per un periodo di 10 mesi.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune del Consiglio n. 2001/357/PESC del 7 maggio 2001 concernente misure restrittive nei confronti della Liberia [1], modificata dalla posizione comune del Consiglio n. 2003/365/PESC del 19 maggio 2003 [2]

[1] GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1.

[2] GU L 124, del 20.5.2003, pag.49.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e 1408 (2002) del 6 maggio 2002 istituivano delle misure restrittive nei confronti del governo nella Liberia per il sostegno da esso fornito ai gruppi di ribelli armati nella regione. Con la risoluzione 1478 (2003) del 6 maggio 2003, il Consiglio di sicurezza ha deciso di prorogare tali misure restrittive per un periodo di 12 mesi a partire dal 7 maggio 2003. Esso ha inoltre deciso di proibire tutte le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia per un periodo di 10 mesi a decorrere dal 7 luglio 2003.

(2) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari.

(3) Il regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio del 22 luglio 2002 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia [3] dava attuazione alle risoluzioni 1343 (2001) e 1408 (2002) del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Tale regolamento è giunto a scadenza l'8 maggio 2003. È ora necessario attuare la risoluzione 1478 (2003). Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

[3] GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

(4) Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere adeguate, efficaci e dissuasive.

(5) In vista della scadenza del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, prevista per l'8 maggio 2003, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione ed essere applicabile conformemente alle date previste dalla posizione comune 2003/365/PESC del 19 maggio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione vengono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato II, a prescindere se siano originari o meno di tale paese.

2. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato III.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a:

(1) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri

(2) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che potrebbero essere apportati alla nomenclatura combinata.

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti e obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 7

1. Gli Stati membri fissano le norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere adeguate, efficaci e dissuasive. In attesa dell'adozione di tali norme, le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri per applicare l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002 [4].

[4] GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

2. Ciascuno Stato membro sarà responsabile dell'avvio di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, qualora tale persona, entità o organismo abbia violato i divieti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica

(1) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

(2) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

(3) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,

(4) a tutte le persone giuridiche e organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. L'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1 e gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dall'8 maggio 2003. L'articolo 2, paragrafo 2 si applica a decorrere dal 7 luglio 2003.

3. Il presente regolamento scade l'8 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

(da rivedere ove opportuno)

BELGIO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Egmont 1,

rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),

Tel. (32-2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40)

Tél.: (32-2) 501 83 20

c) Service transports (B.42)

Tél.: (32-2) 501 37 62

Fax (32-2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques

ARE 4 o division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32-2) 206 58 16/27

Fax (32-2) 230 83 22

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK - 1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

GRECIA

Ministry of National Economy

General Secretariat for International Economic Relations

General Directorate for Policy Planning and Management

1 Kornarou str.

GR - 105 63 Athens

Tel. (30) 210 328 64 01-3

Fax (30) 210 328 64 04

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí

ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò

ÊïñíÜñïõ 1

GR - 105 63 ÁèÞíá

Ôçë.: (30) 210 328 64 01-3

Öáî: (30) 210 328 64 04

SPAGNA

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopieur: (33) 1 44 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur: (33) 1 43 17 46 91

IRLANDA

Department of Enterprise

Trade and Employment Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Ireland

Tel. (353) 1 631 2121

Fax (353) 1 631 2562

ITALIA

Ministero degli Affari esteri

D.G.A.E.-Uff. X

Roma

Tel. (39) 06 36 91 37 50

Fax (39) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères

Office des Licences

21, rue Philippe II

L - 2340 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke Zaken

2594 AC Den Haag

Nederland

Tel. (31) 70 348 42 06

Fax (31) 70 348 67 49

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung C/2/2

Landstraßer Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P - 1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

SVEZIA

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

S-103 39 Stockholm

Tel: (46) 8 405 10 00

Fax: (46) 8 723 11 76

REGNO UNITO

Foreign and Commonwealth Office Sanctions Unit

United Nations Department

King Charles Street

London SW1A 2AH

United Kingdom

Tel. (44) 207 72 70 36 39

Fax (44) 207 72 70 14 73

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

United Kingdom

Tel. (44) 171 215 6740

Fax (44) 171 222 0612

ALLEGATO II

Diamanti grezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Codice NC // Designazione delle merci

Ex 7102 10 00 // Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati

7102 21 00 // Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7102 31 00 // Diamanti non industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7105 10 00 // Residui e polveri di diamanti

ALLEGATO III

Legname rotondo e prodotti del legno di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Codice NC // Designazione del prodotto

ex 4401 // Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 // Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403 // Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4404 // Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

4405 // Lana (paglia) di legno; farina di legno

4406 // Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 // Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 // Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4409 // Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 // Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 // Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412 // Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 // Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 // Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 // Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 // Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 // Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418 // Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4419 // Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420 // Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421 // Altri lavori di legno

4701 // Paste meccaniche di legno

4702 // Paste chimiche di legno, per dissoluzione

4703 // Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

4704 // Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

4705 // Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

9401 61 // Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

9403 30 // Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9403 40 // Mobili di legno dei tipi utilizzati nele cucine

9403 50 // Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403 60 // Altri mobili di legno

9406 00 10 // Costruzioni prefabbricate di legno