52003PC0278

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità /* COM/2003/0278 def. - COD 2003/0152 */


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Introduzione

Con il progressivo ampliamento delle competenze della Comunità e dei mezzi finanziari per attuarle, la necessità di proteggere il bilancio comunitario contro la frode e altre attività illegali è diventata una priorità politica sempre più importante. Ad esempio, il trattato di Maastricht ha introdotto nel trattato CE una disposizione specifica sulla tutela degli interessi finanziari comunitari, successivamente rafforzata dal trattato di Amsterdam. Il vigente articolo 280 del trattato CE dispone, in particolare, che la tutela degli interessi finanziari comunitari, di cui la Comunità e gli Stati membri condividono la competenza e la responsabilità, deve essere effettiva ed uniforme su tutto il territorio dell'Unione.

Negli ultimi quindici anni, la Comunità e gli Stati membri hanno moltiplicato i loro sforzi per migliorare la lotta contro la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità. Da parte sua, la Comunità ha contribuito in particolare con la costituzione nel 1988, in seno alla Commissione, dell'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF), trasformata in Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel 1999 [1] e con l'adozione di tutta una serie di atti normativi relativi alla tutela degli interessi finanziari comunitari. In particolare essi mirano a migliorare le normative comunitarie e nazionali sul piano preventivo e repressivo, a rafforzare i mezzi di controllo della Commissione e a facilitare la cooperazione tra tutte le autorità competenti in materia di lotta antifrode.

[1] Cfr. la decisione 1999/352 della Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il regolamento (CE) 1073/99 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) 1074/99 del Consiglio, adottati il 25 maggio 1999 e relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), tutti pubblicati nella GU L 136 del 31.5.1999.

Parallelamente a questi sforzi, la Comunità sovvenziona anche varie attività nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari. Così, la Commissione da molti anni sostiene finanziariamente il funzionamento di organismi creati nei vari Stati membri per promuovere la tutela degli interessi finanziari comunitari e il bilancio comunitario ha finanziato numerosi studi, conferenze e attività di formazione su quest'argomento. Soprattutto grazie al lavoro preparatorio realizzato nel quadro di queste attività sovvenzionate la Commissione è stata in grado di presentare il suo progetto di istituzione di una procura europea per la tutela degli interessi finanziari comunitari [2].

[2] Cfr. la comunicazione della Commissione del 29 settembre 2000 relativa alla tutela degli interessi finanziari comunitari: un procuratore europeo (COM (2000) 608 def.), come pure il Libro verde della Commissione dell'11 dicembre 2001 sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e la creazione di una procura europea (COM(2001) 715 def.).

Obiettivo della proposta di decisione

L'attuale processo di riforma della Commissione ed in particolare l'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 recante regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [3], presuppone l'esistenza di atti di base per una serie di sovvenzioni che fino ad oggi sono state erogate senza che la loro attribuzione fosse ricollegabile ad un atto di base specifico [4]. Fra le sovvenzioni che richiedono d'ora in poi un atto di base ve ne sono anche alcune assegnate fino ad oggi dalla Commissione nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari.

[3] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[4] Per maggiori informazioni si veda la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del (...).

L'obiettivo della presente proposta è la creazione di atto di base mediante l'istituzione di un programma d'azione comunitario per la concessione di sovvenzioni da parte della Commissione in questo settore. Ovviamente, tali sovvenzioni dovranno continuare ad essere assegnate nel pieno rispetto della responsabilità primaria degli Stati membri in materia, come è avvenuto fino ad oggi. Le sovvenzioni comunitarie non mirano a sostituirsi a quelle degli Stati membri ma, al contrario, ad apportare il valore aggiunto necessario affinché sia tenuta in considerazione la dimensione europea della tutela degli interessi finanziari comunitari. La grande criminalità economica e finanziaria richiede un approccio comunitario che prenda in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Tale approccio deve preoccuparsi principalmente di garantire la convergenza delle attività sovvenzionate, per assicurare un grado di protezione equivalente nei diversi Stati membri, rispettando la particolarità delle loro tradizioni.

Base giuridica della proposta di decisione

La Commissione propone l'adozione di una decisione fondata sull'articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE, che autorizza il legislatore comunitario ad adottare "le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri." Considerando il suo obiettivo e la necessità di garantire la continuità del flusso attuale di sovvenzioni ad attività in questo settore, la proposta di decisione appare come una misura necessaria ai sensi dell'articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE e rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Principali caratteristiche della proposta di decisione

La proposta di decisione mira ad istituire un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma "HERCULE" [5]). Questo programma copre da un lato sovvenzioni concesse ad azioni specifiche, come ad esempio studi, conferenze o attività di formazione, e dall'altro lato le sovvenzioni di funzionamento accordate ad organismi attivi in questo settore, quali quelli creati per promuovere la tutela degli interessi finanziari comunitari.

[5] La designazione del programma, HERCULE, si rifà alla leggenda dell'eroe greco conosciuto per le sue imprese straordinarie. Obbligato a compiere le famose dodici fatiche, Ercole trionfa su nemici ritenuti invincibili.

I beneficiari di queste sovvenzioni dovranno soddisfare alcuni requisiti precisati nella presente proposta di decisione e nel suo allegato. Devono in particolare avere sede in uno degli Stati membri dell'Unione o in altri paesi europei o vicini, con cui la Comunità ha concluso accordi suscettibili di incidere sugli interessi finanziari comunitari. Questa copertura è giustificata e necessaria per soddisfare i bisogni di protezione effettiva degli interessi finanziari comunitari anche al di fuori degli attuali Stati membri, nella misura in cui l'impegno dell'Unione è particolarmente intenso in altri paesi, specie nell'ambito dell'allargamento. La selezione dei beneficiari sarà effettuata mediante invito a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste in ogni programma annuale di sovvenzioni, che tradurrà in disposizioni specifiche i criteri generali del programma d'azione comunitaria istituito dalla presente proposta di decisione.

Si propone che questo programma d'azione comunitaria copra il periodo dall'inizio del mese di gennaio 2004 fino alla fine del mese di dicembre 2008. Gli importi previsti per questo programma sono basati sugli importi stanziati nel quadro del bilancio delle Comunità europee a titolo dell'esercizio 2003, che ammontano in totale a 3 375 000 EUR. Per tenere conto dell'allargamento, che dovrebbe avere per conseguenza l'aumento delle azioni e degli organismi suscettibili di essere sovvenzionati, la decisione propone di indicare importi annuali medi di 4 297 000 EUR all'anno, per una dotazione finanziaria totale di 21 485 000 EUR in cinque anni.

2003/0152 (COD)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 280, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU C (...) del (...), pag. (...).

visto il parere della Corte dei conti [7],

[7] GU C (...) del (...), pag. (...).

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [8],

[8] GU C (...) del (...), pag. (...).

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità. È necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare quest'obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale ed il livello comunitario.

(2) Le azioni e gli organismi aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un'assistenza tecnica o scientifica nel settore della lotta antifrode contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(3) Occorre pertanto promuovere azioni specifiche in questo settore nonché sostenere gli organismi attivi in questo settore mediante sovvenzioni di funzionamento. Le esperienze già acquisite dimostrano l'utilità, riguardo alle attività di promozione intraprese a livello nazionale, di prevedere un sostegno a livello comunitario.

(4) Il sostegno ad organismi ed azioni è stato dato fino al 2003 a carico delle linee di bilancio A03600 A03010 "Conferenze, congressi e riunioni connessi alle attività delle associazioni di giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari della Comunità", e B5-910 "Azioni generali di lotta contro la frode" del bilancio generale dell'Unione europea.

(5) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 [9] che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti.

[9] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6) Pertanto è necessario adottare tale atto di base e razionalizzare e completare tutte le misure di sostegno attualmente esistenti mediante l'adozione della presente decisione, che istituisce un programma d'azione comunitaria strutturato, specifico e pluridisciplinare protratto nel tempo.

(7) Occorre garantire che la copertura del presente programma sia estesa all'insieme degli Stati membri e dei paesi vicini, considerando l'importanza di garantire una tutela effettiva ed equivalente degli interessi finanziari della Comunità al di là dei soli Stati membri.

(8) Occorre tenere anche conto della natura particolare degli organismi attivi nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità nello stabilire le modalità di concessione del sostegno.

(9) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio [10].

[10] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1

(10) È necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del presente programma.

(11) La presente decisione rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(12) La presente decisione non pregiudica le sovvenzioni assegnate nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità sulla base di programmi riguardanti l'azione repressiva giudiziaria,

DECIDONO:

Articolo 1 - [Obiettivo del programma]

1. La presente decisione stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il programma è denominato programma HERCULE.

2. Il programma mira a contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la promozione di azioni ed il sostegno di organismi secondo i criteri generali che figurano nell'allegato e precisati in ciascun programma annuale di sovvenzione. Esso tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Si preoccupa, in modo prioritario, di assicurare la convergenza del contenuto delle azioni per garantire, sulla base di una riflessione sulle migliori pratiche, una tutela effettiva ed equivalente, pur rispettando le particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro.

Articolo 2 - [Accesso al programma]

1. Per beneficiare di una sovvenzione comunitaria a favore di un'azione nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, il destinatario di tale sovvenzione deve rispettare le disposizioni che figurano nell'allegato alla presente decisione. L'azione deve essere conforme ai principi che sottendono l'attività comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità e tenere conto dei criteri specifici fissati negli inviti a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma annuale di sovvenzioni, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato.

2. Per potere beneficiare di una sovvenzione comunitaria al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'organismo richiedente deve rispettare i criteri generali contenuti nell'allegato.

Articolo 3 - [Partecipazione di paesi non membri della Comunità]

Oltre a quelli aventi sede negli Stati membri, la partecipazione al programma d'azione comunitaria è aperta ai destinatari ed agli organismi che hanno sede:

a) nei paesi di cui al vertice di Copenaghen del 2002 è stata decisa l'adesione all'Unione europea nel 2004;

b) nei paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

c) in Romania e Bulgaria, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei consigli di associazione rispettivi;

d) in Turchia;

e) nei paesi dei Balcani che fanno parte del processo di stabilizzazione e d'associazione per i paesi del sud-est d'Europa [11];

[11] 1 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia.

f) in alcuni paesi della Comunità degli Stati indipendenti [12].

[12] Bielorussia, Moldavia, Federazione russa, Ucraina.

Articolo 4 - [Selezione dei beneficiari]

1. Gli organismi beneficiari delle sovvenzioni destinate ad azioni sono selezionati mediante un invito a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma di sovvenzioni annuale, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato. Per la concessione di una sovvenzione per un'azione che entra nel quadro del presente programma si applicano i criteri generali precisati nell'allegato.

2. La selezione degli organismi beneficiari di sovvenzioni al funzionamento deve essere svolta mediante un invito a presentare proposte. Per la concessione di una sovvenzione al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente di un organismo beneficiario si applicano i criteri generali che figurano nell'allegato. Sulla base dell'invito a presentare proposte la Commissione decide ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 l'elenco degli organismi beneficiari e l'ammontare assegnato.

Articolo 5 - [Concessione della sovvenzione]

1. La sovvenzione destinata ad azioni non può finanziare la totalità dei costi. L'importo di una sovvenzione per un'azione concessa ai sensi del presente programma non può superare il 90% dei costi ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è assegnata.

2. L'importo di una sovvenzione al funzionamento assegnata ai sensi del presente programma non può superare il 70% dei costi ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è assegnata.

Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, la sovvenzione al funzionamento così assegnata, in caso di rinnovo, ha carattere degressivo. In caso di concessione di una sovvenzione ad un organismo che ha già beneficiato l'anno precedente di una sovvenzione al funzionamento, la nuova sovvenzione corrisponde ad una percentuale di cofinanziamento comunitario inferiore di almeno 10 punti alla percentuale di cofinanziamento comunitario cui corrispondeva la sovvenzione dell'anno precedente.

Articolo 6 - [Disposizioni finanziarie]

1. Il presente programma inizia il 1° gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2008.

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo 2004 2008, è di 21,485 milioni di EUR.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.

Articolo 7 - [Controllo e valutazione]

Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del presente programma. Questa relazione si fonda sui risultati ottenuti dai beneficiari e valuta in particolare l'efficienza di cui questi ultimi danno prova quanto al conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 1 e nell'allegato.

Articolo 8 - [Entrata in vigore]

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, (...)

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[...] [...]

ALLEGATO

1. ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

L'obiettivo generale definito all'articolo 1 consiste nel rafforzare l'azione comunitaria nel settore della prevenzione e della lotta alla frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, promuovendo le azioni e il funzionamento degli enti che operano in questo settore.

Le azioni suscettibili di contribuire al rafforzamento ed all'efficacia dell'attività comunitaria, ai sensi dell'articolo 2 della decisione, sono in particolare le seguenti:

- organizzazione di seminari e conferenze;

- promozione di studi scientifici e di dibattiti sulle politiche comunitarie nel settore;

- coordinamento delle attività che riguardano la tutela degli interessi finanziari della Comunità;

- formazione e sensibilizzazione;

- divulgazione di conoscenze scientifiche che riguardano l'azione comunitaria;

- sviluppo e messa a disposizione di strumenti informatici specifici;

- assistenza tecnica;

- promozione e rafforzamento dello scambio di dati.

2. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

Le attività realizzate dai soggetti che possono ricevere una sovvenzione comunitaria ai sensi del programma sono rappresentate in particolare da azioni specifiche orientate al rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari e che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo in questo settore o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in materia.

Ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione gli enti interessati sono:

- ogni amministrazione nazionale o regionale degli Stati membri o dei paesi esterni all'Unione, come definiti nell'articolo 3 della presente decisione, che promuova l'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari;

- tutti gli istituti di ricerca e d'insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati ed attivi negli Stati membri o nei paesi esterni all'Unione, come definiti nell'articolo 3 della presente decisione, che promuovono il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari;

- ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno all'Unione, come definito all'articolo 3 della presente decisione, che promuove il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari.

Una sovvenzione annuale al funzionamento può essere accordata per sostenere la realizzazione delle attività permanenti di uno degli enti sopra indicati.

3. SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione per un'azione o di funzionamento di cui all'articolo 2 dell'allegato al presente programma sono scelti mediante inviti a presentare proposte.

4. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

Le domande di sovvenzione per azioni specifiche o, se del caso, di sovvenzioni al funzionamento, sono valutate secondo i seguenti criteri:

- la coerenza dell'azione proposta in relazione agli obiettivi del presente programma;

- la complementarità dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate;

- la fattibilità dell'azione proposta, cioè le possibilità concrete di realizzazione con i mezzi proposti;

- la proporzionalità tra costi e benefici dell'azione proposta;

- il valore aggiunto dell'attività proposta;

- l'ambito dei destinatari dell'azione proposta;

- gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta;

- la dimensione geografica dell'attività proposta.

5. COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi del punto 2 del presente programma, per la determinazione della sovvenzione sono presi in considerazione solo i costi ammissibili necessari per la corretta realizzazione dell'azione considerata.

6. CONTROLLI E AUDIT

6.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale questa è stata accordata, in particolare i conti sottoposti a revisione, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione provvede a che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.

6.2. La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo che è stato fatto della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.

6.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un accesso appropriato, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per effettuare gli audit.

6.4. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispongono degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.

6.5. Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità nel quadro del programma, la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e audit in loco, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio [13]. Se necessario, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [14].

[13] GU L 292 DEL 15.11.1996, PAG. 2.

[14] GU L 136 DEL 31.5.1999, PAG. 1.

7. GESTIONE DEL PROGRAMMA

In base ad un'analisi in termini di rapporto costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare interamente o in parte i compiti di gestione del programma ad un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; può anche ricorrere ad esperti e effettuare qualsiasi altra spesa d'assistenza tecnica ed amministrativa che non implichi l'esercizio di potestà pubbliche, in subappalto nell'ambito dei contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre, può finanziare studi ed organizzare riunioni di esperti, suscettibili di facilitare l'attuazione del programma, ed intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate al conseguimento dell'obiettivo del programma.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico: lotta antifrode

Attività: connesse alla promozione della tutela degli interessi finanziari della Comunità

Denominazione dell'azione:

Promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Nomenclatura:

24.2.04 (ex COM A03600 A03010 nel 2003) Sostegno delle attività delle associazioni di giuristi europei per la protezione degli interessi finanziari della Comunità.

24.2.05 (ex B5-910 in parte nel 2003) Azioni generali di lotta antifrode attraverso il cofinanziamento.

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'azione: 21,485 milioni di EUR nella CE

2.2 Periodo d'applicazione:

2004-2008

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

per quanto attiene la rubrica 3:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento

finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA)

(cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

per quanto attiene la rubrica 5:

milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le risorse umane impiegate sono risorse esistenti (2 A, 4 B, 3 C).

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

|X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

| | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

| | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

|X| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota bene: L'azione è nuova sotto questa forma; essa succede tuttavia a interventi comunitari esistenti da molti anni sotto altra forma e mira soprattutto a dare una base giuridica a questi interventi. Sono interessate le ex linee COM- A03600 A03010 (rubrica PF 5) e B5-910 (rubrica PF 3).

4. BASE GIURIDICA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio adottata dalla Commissione il [...].

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità di un intervento comunitario [15]

[15] Per ulteriori informazioni, si veda il distinto documento d'orientamento.

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Con il progressivo ampliamento delle competenze della Comunità e dei mezzi finanziari per attuarle, la protezione del bilancio comunitario contro la frode e altre attività illegali è diventata una priorità sempre più importante. Ad esempio, il trattato di Maastricht ha introdotto nel trattato CE una disposizione specifica sulla tutela degli interessi finanziari comunitari, successivamente rafforzata dal trattato di Amsterdam. Il vigente articolo 280 del trattato CE dispone, in particolare, che la tutela degli interessi finanziari comunitari, di cui la Comunità e gli Stati membri condividono la competenza e la responsabilità, deve essere effettiva ed uniforme su tutto il territorio dell'Unione.

È in questo contesto che si iscrivono le linee di bilancio COM- A03600 A03010 e B5 910 del bilancio generale delle Comunità europee relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti. Conformemente al regolamento n. 1605/2002 (CE, Euratom), del 25 giugno 2002, recante regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, occorre adottare un programma di azione comunitaria per la concessione di sovvenzioni della Commissione in questo settore.

Le sovvenzioni dovranno continuare ad essere assegnate nel pieno rispetto della responsabilità primaria degli Stati membri in materia, come è avvenuto fino ad oggi. Le sovvenzioni comunitarie non mirano a sostituirsi a quelle degli Stati membri, ma, al contrario, ad apportare il valore aggiunto necessario affinché sia tenuta in considerazione la dimensione europea della tutela degli interessi finanziari comunitari. La grande criminalità economica e finanziaria richiede un approccio comunitario che prenda in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Tale approccio deve preoccuparsi principalmente di garantire la convergenza delle attività sovvenzionate, per assicurare un grado di protezione equivalente nei diversi Stati membri, rispettando la particolarità delle loro tradizioni.

5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

La presente proposta risponde principalmente alla necessità tecnica di fornire una base giuridica alle sovvenzioni di azione tradizionalmente concesse in questo settore nella parte A del bilancio.

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Il rafforzamento e il miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità costituiscono l'obiettivo generale della proposta.

Questo obiettivo deve realizzarsi tramite alcune attività delle amministrazioni o degli organismi che possono contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità e in particolare a migliorare e assicurare un grado di protezione uniforme nel rispetto della particolarità delle tradizioni degli Stati interessati dall'azione comunitaria.

I destinatari (precisare i beneficiari, possibilmente in termini quantitativi)

- Ogni amministrazione nazionale o regionale degli Stati membri o dei paesi esterni all'Unione, come definiti nell'articolo 3 della presente proposta, che promuovano l'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari;

- tutti gli istituti di ricerca e d'insegnamento, situati ed attivi negli Stati membri o nei paesi esterni all'Unione, come definiti nell'articolo 3 della presente proposta, che promuovono l'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari.

- ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica, legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno all'Unione, come definito all'articolo 3 della presente proposta, che promuove l'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari;

Gli obiettivi specifici fissati per il periodo di programmazione sono:

- favorire la diffusione delle conoscenze in materia di protezione degli interessi finanziari della Comunità;

-

- stimolare la ricerca scientifica nel settore;

- migliorare la formazione e la sensibilizzazione nel settore;

- promuovere il coordinamento delle attività nel settore;

- sviluppare lo scambio di dati nel settore;

- sostenere l'assistenza tecnica nel settore.

La misure concrete da adottare per l'attuazione dell'azione

Gli obiettivi dell'azione comunitaria saranno realizzati mediante il sostegno dei soggetti che promuovono la protezione degli interessi finanziari della Comunità.

Le realizzazioni immediate

Le realizzazioni immediate sono quelle dei beneficiari nell'ambito del programma annuale di lavoro che includerà la realizzazione di conferenze, studi, ecc.

Gli effetti/l'impatto attesi sulla realizzazione dell'obiettivo generale

L'effetto principale è il rafforzamento della tutela degli interessi finanziari della Comunità negli Stati membri e nei paesi interessati dalla proposta.

5.3 Modalità di attuazione

Gestione diretta da parte della Commissione (OLAF).

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

6.1.1 Intervento finanziario

CE in milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) [16]

[16] Per ulteriori informazioni, si veda il distinto documento d'orientamento.

SI in milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui fa parte.

>SPAZIO PER TABELLA>

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di controllo

Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del presente programma. Questa relazione si fonderà sui risultati ottenuti dai beneficiari e valuterà in particolare l'efficienza di cui questi ultimi danno prova quanto al conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 1 della proposta ed all'allegato.

8.2 Modalità e periodicità della valutazione

La valutazione è effettuata su base annuale. Il pagamento finale è subordinato all'approvazione del rapporto finanziario e del rapporto di attività presentato dall'organismo che riceve la sovvenzione.

La valutazione riguarda la pertinenza, l'efficacia e il rapporto costo-efficacia delle azioni attuate, in rapporto agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente proposta di decisione. Essa ha anche lo scopo di valutare l'impatto complessivo del programma.

La valutazione riguarda inoltre, la complementarità tra le azioni del programma e quelle condotte nel quadro delle altre politiche, strumenti e azioni comunitarie.

9. MISURE ANTIFRODE

Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità nel quadro del programma, la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e audit in loco, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio [17]. Se necessario, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [18].

[17] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[18] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale questa è stata accordata, in particolare i conti sottoposti a revisione, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione fa in modo che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.

Saranno effettuati regolarmente controlli sulla base dei documenti ed in loco da parte dei servizi della Commissione.