52003PC0269

Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca /* COM/2003/0269 def. - ACC 2003/0100 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In base agli orientamenti del Consiglio la Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con la Repubblica slovacca al fine di migliorare, in vista dell'adesione, le condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati. A seguito di tali negoziati è stato concluso un accordo commerciale tra la Commissione europea e la Repubblica slovacca, che dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2003. Per quanto riguarda la Comunità l'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e di contingenti esenti da dazi per altri; per le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano ad applicarsi le disposizioni attuali del protocollo 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica slovacca. Le concessioni comunitarie dipendono dall'adozione di misure reciproche da parte della Repubblica slovacca. Al fine di attuare tale accordo, la Comunità deve adottare una serie di misure autonome in materia di importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca.

2003/0100 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...]

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica slovacca, approvato con la decisione 94/909/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra [2], stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca. Il protocollo 3 è stato modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca [3] (qui di seguito "protocollo di adeguamento"), approvato con la decisione 98/638/CE del Consiglio [4].

[2] GU L 359 del 31.12.1994, pag. 1.

[3] GU L 306 del 16.11.1998, pag. 3.

[4] GU L 306 del 16.11.1998, pag. 1

(2) È stato concluso un accordo commerciale che modifica il protocollo 3. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea e la sua entrata in vigore è prevista entro il 1° giugno 2003. Per quanto riguarda la Comunità, l'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e di contingenti esenti da dazi per altri. Per le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano ad applicarsi le disposizioni del protocollo 3.

(3) La procedura di adozione di una decisione che modifichi il protocollo di adeguamento non sarà completata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1° giugno 2003. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Repubblica slovacca a decorrere dal 1° giugno 2003.

(4) Alle importazioni di taluni prodotti agricoli non si applicano dazi, mentre per altri vanno aperti contingenti esenti da dazi.

(5) Il regolamento (CE) n. 2359/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura per l'anno 2003 di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca, della Romania e della Slovacchia [5], continua ad essere applicato per talune merci contemplate dal protocollo 3, ma non elencate nel presente regolamento.

[5] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 51.

(6) Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo 3, ma che non sono elencati nel presente regolamento o per i quali i contingenti aperti dal presente regolamento sono esauriti, continuano ad essere applicate le disposizioni del protocollo 3.

(7) I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo [6].

[6] GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 della Commissione (GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16).

(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [7] prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal presente regolamento devono essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.

[7] GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(9) I provvedimenti necessari all'applicazione del presente regolamento vanno adottati conformemente alla decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8],

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° giugno 2003 le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca ed elencati nell'allegato I sono esenti da dazi e da altre imposizioni di effetto equivalente.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca ed elencati nell'allegato II sono esenti da dazi e da altre imposizioni di effetto equivalente ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari annuali di cui all'allegato.

2. Per il 2003 il volume dei contingenti di cui all'allegato II è ridotto proporzionalmente al numero di mesi dell'anno già trascorsi.

Articolo 3

Per i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato, alla Repubblica slovacca non sono concesse restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione.

Articolo 4

Per i prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato I e nell'allegato II per i quali i contingenti di cui all'allegato II sono esauriti si applicano le disposizioni del protocollo 3.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2359/2002 continua ad essere applicato per il contingente tariffario aperto al n. d'ordine 09.5417 per i prodotti non compresi nell'allegato I o nell'allegato II.

Articolo 6

La Commissione può sospendere i provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche concesse dalla Repubblica slovacca conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 7

I contingenti tariffari di cui all'allegato II sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio [9], qui di seguito denominato "il comitato".

[9] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

2. Quando si fa riferimento a questo paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1° giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

II Presidente

[...]

ALLEGATO I

Prodotti agricoli trasformati le cui importazioni nella Comunità sono esenti da dazi doganali e imposizioni di effetto equivalente

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

0501 00 00 // Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; residui di capelli umani

0502 // Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

0502 10 00 // -Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0502 90 00 // -altri

0503 00 00 // Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505 // Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0505 10 // -Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

0505 10 10 // --gregge

0505 10 90 // --altre:

0505 90 00 // -altri

0506 // Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

0506 10 00 // -Osseina e ossa acidulate

0506 90 00 // -altri

0507 // Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

0507 10 00 // -Avorio; polveri e cascami d'avorio

0507 90 00 // -altri

0508 00 00 // Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0509 00 // Spugne naturali di origine animale:

0509 00 10 // -gregge

0509 00 90 // -altre

0510 00 00 // Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710 // Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00 // -Granturco dolce

0711 // Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90 // -altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

// - - Ortaggi o legumi :

0711 90 30 // ---Granturco dolce

0903 00 00 // Mate

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

1302 // Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

// -Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00 // --di liquirizia

1302 13 00 // --di luppolo

1302 14 00 // --di piretro o di radici delle piante da rotenone

1302 19 // --altri:

1302 19 30 // ---Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

// ---altri:

1302 19 91 // ----medicinali

1302 20 // -Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

1302 20 10 // --allo stato secco

1302 20 90 // --altri

// -Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00 // --Agar-agar

1302 32 // --Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10 // ---di carrube o di semi di carrube

1401 // Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1401 10 00 // -Bambù

1401 20 00 // -Canne d'India

1401 90 00 // -altre

1402 00 00 // Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403 00 00 // Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404 // Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1404 10 00 // -Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

1404 20 00 // -Linters di cotone

1404 90 00 // -altri

1505 // Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1505 00 10 // -Grasso di lana greggio

1505 00 90 // -altri

1506 00 00 // Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 // Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90 15 // -- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516 // Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20 // -Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10 // --Oli di ricino idrogenato, detti « opalwax »

1517 // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10 // -Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10 // --avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

1517 90 // -altra:

1517 90 10 // --avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

// --altre:

1517 90 93 // ---Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

1518 00 // Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10 // -Linossina

// -altri:

1518 00 91 // --Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

// --altri:

1518 00 95 // ---Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99 // --altri

1520 00 00 // Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521 // Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

1521 10 00 // - Cere vegetali

1521 90 // -altri:

1521 90 10 // --Spermaceti, anche raffinati o colorati

// --Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

1521 90 91 // ---gregge

1521 90 99 // --altre

1522 00 // Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10 // -Degras

1702 // Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00 // -Fruttosio chimicamente puro

1702 90 // -altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:

1702 90 10 // --Maltosio chimicamente puro

1704 // Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1704 10 // -Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

// --aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 11 // ---sotto forma di strisce

1704 10 19 // ---altre

// --aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 91 // ---sotto forma di strisce

1704 10 99 // ---altre

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

1704 90 // -altri:

1704 90 10 // --Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

1704 90 30 // --Preparazione detta « cioccolato bianco »

// --altri:

1704 90 51 // ---Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

1704 90 55 // ---Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

1704 90 61 // ---Confetti e prodotti simili confettati

// ---altri:

1704 90 65 // ----Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

1704 90 71 // ----Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

1704 90 75 // ----Caramelle

// ----altri:

1704 90 81 // -----ottenuti per compressione

Ex 1704 90 99 (Codice Taric 1704 90 99 10) // -----altri (esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1803 // Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00 // Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00 // Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 // Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

1806 10 // -Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 10 15 // --non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

1806 10 20 // --avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%

1806 10 30 // --avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%

1806 20 // -altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

1806 20 10 // --aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

1806 20 30 // --aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

// --altre:

1806 20 50 // ---aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

1806 20 70 // ---Preparazioni dette « Chocolate milk crumb »

Ex 1806 20 80 (Codice Taric 1806 20 80 10) // ---Glassatura al cacao (esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Ex 1806 20 95 (Codice Taric1806 20 95 10) // ---altre (esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

// -altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

1806 31 00 // --ripiene

1806 32 // --non ripiene:

1806 32 10 // ---con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

1806 32 90 // ---altre

1806 90 // -altre:

// --Cioccolata e prodotti di cioccolata:

// ---cioccolatini (praline), anche ripieni:

1806 90 11 // ----contenenti alcole

1806 90 19 // ----altri

// ---altri:

1806 90 31 // ----ripieni

1806 90 39 // ----non ripieni

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

1806 90 50 // --Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

1806 90 60 // --Pasta da spalmare contenente cacao

1806 90 70 // --Preparazioni per bevande, contenenti cacao

Ex 1806 90 90 (Codice Taric 1806 90 90 11 e 1806 90 90 91) // --altre (esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1901 // Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00 // -Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00 // -Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90 // -altri:

// --Estratti di malto:

1901 90 11 // ---aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

1901 90 19 // ---altri

// --altri:

1901 90 91 // ---non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

1903 00 00 // Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904 // Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: « corn flakes »); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1904 10 // -Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904 10 10 // --a base di granturco

1904 10 30 // --a base di riso

1904 10 90 // --altri

1904 20 // -Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

1904 20 10 // --Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

// --altre:

1904 20 91 // ---a base di granturco

1904 20 95 // ---a base di riso

1904 20 99 // ---altre

1904 30 00 // - Bulgur di grano

1904 90 // -altri:

1904 90 10 // --Riso

1904 90 80 // --altri

2001 // Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90 // -altri:

2001 90 30 // --Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 // --Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60 // --Cuori di palma

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

2008 // Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

// -Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11 // --Arachidi:

2008 11 10 // ---Burro di arachidi

// -altre, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00 // --Cuori di palma

2008 99 // --altre:

// ---senza aggiunta di alcole:

// ----senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85 // -----Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 // -----Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101 // Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

// -Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 11 // --Estratti; essenze e concentrati:

2101 11 11 // ---con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95%

2101 11 19 // ---altri

2101 12 // --Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 92 // ---Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

2101 12 98 // ---altre

2101 20 // -Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

2101 20 20 // --Estratti, essenze e concentrati

// --Preparazioni:

2101 20 92 // ---a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

2101 20 98 // ---altre

2101 30 // -Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

// --Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 11 // ---Cicoria torrefatta

2101 30 19 // ---altri

// --Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 91 // ---di cicoria torrefatta

2101 30 99 // ---altri

2102 // Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

2102 10 // -Lieviti vivi:

2102 10 10 // --Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

// --Lieviti di panificazione:

2102 10 31 // ---secchi

2102 10 39 // ---altri

2102 10 90 // --altri

2102 20 // -Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

// --Lieviti morti:

2102 20 11 // ---in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

2102 20 19 // ---altri

2102 20 90 // --altri

2102 30 00 // -Lieviti in polvere preparati

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

2103 // Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

2103 10 00 // -Salsa di soia

2103 20 00 // -Salsa « Ketchup » ed altre salse al pomodoro

2103 30 // -Farina di senapa e senapa preparata:

2103 30 10 // --Farina di senapa

2103 30 90 // --Senapa preparata

2103 90 // -altri:

2103 90 10 // --« Chutney » di mango liquido

2103 90 30 // --Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2% vol e inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

2103 90 90 // --altri

2104 // Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2104 10 // -Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

2104 10 10 // --secchi o disseccati

2104 10 90 // --altri

2104 20 00 // -Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2106 // Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10 // -Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20 // --non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 10 80 // --altri

2106 90 // -altre:

2106 90 20 // --Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

// --altre:

2106 90 92 // ---non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola

2201 // Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

2201 10 // Acque minerali e acque gassate:

// --Acque minerali naturali:

2201 10 11 // ---senza diossido di carbonio

2201 10 19 // ---altre

2201 10 90 // --altre

2201 90 00 // -altre

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

2202 // Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2202 10 00 // -Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90 // -altre:

2202 90 10 // --non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

// --altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

2202 90 91 // ---inferiore a 0,2 %

2202 90 95 // ---uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%

2202 90 99 // ---uguale o superiore a 2%

2203 00 // Birra di malto:

// -in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

2203 00 01 // --presentata in bottiglie

2203 00 09 // --altra

2203 00 10 // - in recipienti di capacità superiore a 10 litri

2205 // Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

2205 10 // -in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2205 10 10 // --con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

2205 10 90 // --con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2205 90 // -altri

2205 90 10 // --con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

2205 90 90 // --con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2208 // Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20 // - Acquaviti di vino o di vinacce:

// --presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :

2208 20 12 // ---Cognac

2208 20 14 // ---Armagnac

2208 20 26 // ---Grappa

2208 20 27 // ---Brandy de Jerez

2208 20 29 // ---altre

// --presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 20 40 // ---Distillato greggio

// ---altre:

2208 20 62 // ----Cognac

2208 20 64 // ----Armagnac

2208 20 86 // ----Grappa

2208 20 87 // ----Brandy de Jerez

2208 20 89 // ----altre

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

2208 30 // -Whisky:

// --Whisky detto « Bourbon », presentato in recipienti di capacità:

2208 30 11 // ---inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 19 // ---superiore a 2 litri

// --Whisky detto « Scotch »:

// ---Whisky detto « malt », presentato in recipienti di capacità:

2208 30 32 // ----inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 38 // ----superiore a 2 litri

// ---Whisky detto « blended », presentato in recipienti di capacità:

2208 30 52 // ----inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 58 // ----superiore a 2 litri

// ---altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 72 // ----inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 78 // ----superiore a 2 litri

// --altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 82 // ---inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 88 // ---superiore a 2 litri

2208 40 // -Rum e tafia:

// --presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :

2208 40 11 // ---Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10%)

// ---altri:

2208 40 31 // ----di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro

2208 40 39 // ----altri

// --presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 40 51 // ---Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10%)

// ---altri:

2208 40 91 // ----di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro

2208 40 99 // ----altri

2208 70 // -Liquori:

2208 70 10 // --presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :

2208 70 90 // --presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 90 // -altri:

// --Arak, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 11 // ---inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 19 // ---superiore a 2 litri

// --Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:

2208 90 38 // ---superiore a 2 litri

// --altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

// ---inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 41 // ----Ouzo

// ----altri:

// ----Acquaviti:

// -----di frutta

2208 90 45 // -------Calvados

2208 90 48 // -------altre

// ------altre:

2208 90 52 // -------Korn

2208 90 54 // ------- Tequila

2208 90 56 // -------altre

2208 90 69 // -----altre bevande contenenti alcole di distillazione

// ---superiore a 2 litri:

// ----Acquaviti

2208 90 71 // -----di frutta

2208 90 75 // ----- Tequila

2208 90 77 // ----altre:

2208 90 78 // ----altre bevande contenenti alcole di distillazione

Codice NC // Descrizione

(1) // (2)

// --Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 91 // ---inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 99 // ---superiore a 2 litri

3302 // Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10 // - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande :

// --dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

// ---Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10 // ----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

// ----altre:

3302 10 21 // -----non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29 // -----altre

ALLEGATO II Contingenti esenti da dazi per importazioni nella Comunità europea originarie della Repubblica slovacca

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