Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere /* COM/2003/0263 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A seguito della fuoriuscita di cianuro verificatasi a Baia Mare (Romania) nel gennaio 2000 e delle successive iniziative del governo svizzero, gli organi direttivi della convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali ("convenzione sulla protezione dei corsi d'acqua") e della convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali ("convenzione sugli incidenti industriali"), entrambe concluse a Helsinki nel 1992, hanno deciso di avviare i negoziati intergovernativi per l'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante sulla responsabilità civile per i danni transfrontalieri causati da attività pericolose nel quadro delle suddette convenzioni. I negoziati per l'adozione di questo strumento giuridicamente vincolante (di seguito: il protocollo) sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere sono iniziati nel 2001 e si sono conclusi nel febbraio 2003 sotto l'egida dell'UNECE. Ai negoziati hanno partecipato anche i paesi candidati o prossimi all'adesione. Il protocollo dovrebbe essere aperto alla firma in occasione della quinta conferenza ministeriale "Ambiente per l'Europa", che si terrà a Kiev nel mese di maggio 2003. L'applicazione del principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, del principio dell'azione preventiva e del principio "chi inquina paga" è essenziale per la tutela dell'ambiente. Tali principi sono ampiamente riconosciuti come base dei regimi nazionali e internazionali in materia di responsabilità. Il protocollo intende disciplinare la responsabilità civile per i danni derivanti da fatti che rientrano nell'ambito di applicazione delle due convenzioni. L'obiettivo è quindi di prevedere un regime generale di responsabilità civile e l'adeguato e rapido risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere nel territorio di una Parte diversa da quella in cui è avvenuto l'incidente. Il protocollo prevede il diritto di agire in giudizio contro il responsabile dell'inquinamento e i terzi che hanno provocato il danno. La nozione di "danno" comprende sia il danno tradizionale (lesioni personali e danni materiali), sia il danno ambientale (ossia il risarcimento dei costi delle misure di intervento e di ripristino). A tal fine il protocollo stabilisce limiti finanziari alla responsabilità oggettiva dell'operatore e prevede una responsabilità per colpa illimitata, integrata da un sistema di garanzie finanziarie obbligatorie. Un altro aspetto preso in considerazione è l'accesso alle informazioni e il conseguente accesso alla giustizia, al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi del protocollo (articolo 8, paragrafo 5). A questo proposito il protocollo è pienamente compatibile con la normativa comunitaria vigente in materia di accesso alle informazioni ambientali [1]. [1] Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU dell'Unione europea L 41 del 14.2.2003, pag. 26. Per quanto riguarda le procedure, il protocollo contiene in particolare alcune disposizioni in materia di giurisdizione competente (articolo 13), arbitrato (art.14), litispendenza e cause connesse (articolo 15) e mutuo riconoscimento ed esecuzione delle sentenze (articolo 18). Uno specifico articolo disciplina il rapporto tra il protocollo e le norme comunitarie vigenti in materie spettanti all'esclusiva competenza della Comunità (competenza giurisdizionale, cause connesse, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze). In queste materie le norme comunitarie prevarranno sulle disposizioni del protocollo alle condizioni previste da quest'ultimo. Occorre inoltre notare che il protocollo intende evitare qualsiasi trattamento discriminatorio tra le vittime nazionali e transfrontaliere dello stesso incidente, concedendo alle seconde, su loro richiesta, la scelta della legge applicabile. La Comunità europea è Parte contraente sia della convenzione sulla protezione delle acque sia della convenzione sugli incidenti industriali. Come tutte le altre Parti, la Comunità è tenuta a rispettare una disposizione comune ad entrambe le convenzioni, secondo la quale le Parti devono favorire le opportune iniziative internazionali intese ad elaborare norme, criteri e procedure in materia di responsabilità. Tenuto conto di questi fattori, e grazie al rafforzamento delle misure attualmente vigenti in materia di sicurezza e prevenzione dei danni provocati dagli incidenti industriali, il protocollo contribuirà al conseguimento e all'attuazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria di cui all'articolo 174 del trattato. Alla luce di queste considerazioni, è opportuno che la Comunità proceda alla firma del protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere, con riserva della sua successiva conclusione. A questo proposito occorre notare che, in quanto Parte contraente, la Comunità sarà tenuta al rispetto delle disposizioni del protocollo per le attività che rientrano nel suo ambito di applicazione. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 e l'articolo 67, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La Comunità europea è Parte contraente delle convenzioni UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali [2] e sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali [3]. Per effetto di una disposizione comune ad entrambe le convenzioni, la Comunità è tenuta a sostenere le opportune iniziative internazionali dirette ad elaborare norme in materia di responsabilità. [2] GU L 186 del 5.8.1995, pagg. 42-58. [3] GU L 326 del 3.12.1998, pagg. 1-4. (2) In virtù della decisione del Consiglio del 24 febbraio 2003, la Commissione ha partecipato, a nome della Comunità e in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri, ai negoziati del gruppo di lavoro aperto per l'adozione di un protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere. (3) A seguito dei negoziati, il 27 febbraio 2003 è stata messa a punto la versione definitiva del testo del protocollo, che sarà aperto alla firma in occasione della quinta conferenza ministeriale "Ambiente per l'Europa" che si terrà a Kiev (Ucraina) dal 21 al 23 maggio 2003. (4) Il protocollo contribuirà a tutelare l'ambiente attraverso l'effettiva applicazione del principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, del principio dell'azione preventiva e del principio "chi inquina paga". In virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare dell'articolo 175, paragrafo 1, la Comunità è competente a stipulare e ad adempiere agli obblighi derivanti da accordi internazionali in materia ambientale che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 174, paragrafo 1 del trattato CE. (5) Gli articoli 13, 15 e 18 del protocollo disciplinano materie che incidono sulle norme comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [4]. Tuttavia il protocollo contiene le disposizioni necessarie a consentire l'applicazione delle norme comunitarie vigenti al posto delle corrispondenti disposizioni del protocollo. [4] GU L 12 del 16.1.2002, pagg. 1-23. (6) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo sulla responsabilità civile per i danni transfrontalieri causati da attività pericolose nel quadro della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali. (7) È opportuno procedere, a nome della Comunità, alla firma del protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere, con riserva della sua successiva conclusione, DECIDE: Articolo unico Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità e con riserva della sua successiva conclusione, il protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere, riportato nell'allegato A, e a conferire loro i poteri necessari a tale scopo. Fatto a Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO A: PROGETTO DI PROTOCOLLO SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE E SUL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI SULLE ACQUE TRANSFRONTALIERE Le Parti del presente protocollo, Richiamando le pertinenti disposizioni della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, in particolare l'articolo 7, e della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, in particolare l'articolo 13, Tenendo presenti le pertinenti disposizioni dei principi 13 e 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Tenendo conto del principio "chi inquina paga" quale principio generale del diritto internazionale dell'ambiente, accettato anche dalle Parti contraenti delle suddette convenzioni, Prendendo atto del codice di condotta UNECE sull'inquinamento accidentale delle acque interne transfrontaliere, Coscienti del rischio di danni alla salute umana, ai beni e all'ambiente causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, Convinte della necessità di prevedere un regime di responsabilità civile e di responsabilità ambientale per garantire un risarcimento rapido e adeguato, Riconoscendo l'opportunità di rivedere in futuro il protocollo per ampliarne eventualmente l'ambito di applicazione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivo L'obiettivo del presente protocollo è di prevedere un regime generale di responsabilità civile e l'adeguato e rapido risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere. Articolo 2 Definizioni 1. Salvo espressa disposizione contraria del presente protocollo, si applicano le definizioni contenute nelle convenzioni. 2. Ai fini del presente protocollo si intende per: a) "convenzioni", la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e la convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, concluse a Helsinki il 17 marzo 1992; b) "protocollo", il presente protocollo; c) "Parte", qualsiasi Parte contraente del presente protocollo; d) "danni": i) la morte o le lesioni personali; ii) la perdita o il danneggiamento di beni diversi da quelli appartenenti al soggetto responsabile ai sensi del presente protocollo; iii) il mancato guadagno direttamente derivante dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto allo sfruttamento a fini economici delle acque transfrontaliere a seguito del loro deterioramento, tenendo conto dei risparmi e dei costi; iv) il costo delle misure di ripristino delle acque transfrontaliere che hanno subito il deterioramento, limitato al costo delle misure effettivamente adottate o da adottare; v) il costo delle misure di pronto intervento, comprese le perdite o i danni da esse generati, nella misura in cui i danni siano stati provocati dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale sulle acque transfrontaliere;e) "incidente industriale", qualsiasi evento conseguente ad un fenomeno incontrollato durante lo svolgimento di un'attività pericolosa: i) all'interno di un impianto, compresi i bacini di contenimento degli sterili, ad esempio durante la fabbricazione, l'uso, lo stoccaggio, la manutenzione o lo smaltimento; ii) durante il trasporto nel sito in cui si svolge l'attività pericolosa; o iii) durante il trasporto fuori dal sito mediante oleodotti; f) «attività pericolosa», qualsiasi attività in cui una o più sostanze pericolose sono o possono essere presenti in quantità uguali o superiori alle quantità limite indicate nell'allegato I del presente protocollo e che può avere effetti transfrontalieri sulle acque transfrontaliere e sui loro usi in caso di incidente industriale; g) "misure di ripristino" qualsiasi misura ragionevole diretta a ristabilire o ripristinare le componenti danneggiate o distrutte delle acque transfrontaliere, al fine di riportarle alle condizioni che sarebbero esistite se l'incidente industriale non si fosse verificato, o, qualora ciò non sia possibile, ad introdurre, ove opportuno, il loro equivalente nelle acque transfrontaliere. La legge nazionale può stabilire i soggetti abilitati ad adottare tali misure; h) "misure di pronto intervento" qualsiasi misura ragionevole adottata a seguito di un incidente industriale da chiunque, comprese le pubbliche autorità, per prevenire, ridurre al minimo o attenuare eventuali perdite o danni o per procedere al risanamento ambientale. La legge nazionale può stabilire i soggetti abilitati ad adottare tali misure; i) "unità di conto", i diritti speciali di prelievo come definiti dal Fondo monetario internazionale. Articolo 3 Ambito di applicazione 1. Il presente protocollo si applica ai danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere. 2. Il presente protocollo si applica unicamente ai danni subiti da una Parte diversa dalla Parte in cui si è verificato l'incidente industriale. Articolo 4 Responsabilità oggettiva 1. L'operatore è responsabile dei danni causati da un incidente industriale. 2. L'operatore non è responsabile ai sensi del presente articolo se dimostra che, pur avendo adottato misure di sicurezza adeguate, i danni sono dovuti: (a) a un conflitto armato, ad ostilità, a una guerra civile o a un'insurrezione; (b) a un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile, imprevedibile e irresistibile; (c) interamente all'osservanza di una misura obbligatoria imposta da una pubblica autorità della Parte in cui si è verificato l'incidente industriale; o (d) interamente al comportamento doloso di terzi. 3. Tenuto conto di tutte le circostanze, il risarcimento può essere ridotto o negato qualora il danneggiato o un soggetto posto sotto la sua responsabilità in base alla legge nazionale abbia causato il danno o vi abbia contribuito con il proprio comportamento colposo. 4. Se la responsabilità è imputabile a due o più operatori ai sensi del presente articolo, il ricorrente ha il diritto di chiedere l'intero risarcimento del danno ad uno qualsiasi o a tutti gli operatori responsabili. Tuttavia l'operatore che dimostri che un determinato incidente industriale ha causato solo una parte dei danni è responsabile unicamente di tale parte. Articolo 5 Responsabilità per colpa Fatto salvo l'articolo 4, e in conformità delle pertinenti disposizioni della legge nazionale applicabile, ivi compresa la normativa sulla responsabilità dei dipendenti e degli agenti, è responsabile dei danni chiunque li abbia causati o vi abbia contribuito con atti o omissioni dolosi o dovuti ad imprudenza o negligenza. Articolo 6 Misure di pronto intervento 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile e le altre pertinenti disposizioni delle convenzioni, in caso di incidente industriale l'operatore adotta tutte le misure di pronto intervento considerate ragionevoli. 2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente protocollo, non è soggetto a responsabilità chiunque (escluso l'operatore) abbia agito al solo fine di adottare misure di pronto intervento, a condizione che abbia agito ragionevolmente e secondo la legge nazionale applicabile. Articolo 7 Diritto di regresso 1. Chiunque sia responsabile ai sensi del presente protocollo ha il diritto di rivalersi, secondo le norme procedurali del tribunale competente o del tribunale arbitrale istituito a norma dell'articolo 14, nei confronti di qualsiasi altro soggetto ugualmente responsabile ai sensi del presente protocollo. 2. Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicato il diritto di regresso di cui la persona responsabile possa eventualmente avvalersi per espressa disposizione contrattuale o in virtù della legge applicabile al tribunale competente. Articolo 8 Attuazione 1. Le Parti adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente protocollo. 2. Al fine di promuovere la trasparenza, le Parti informano il Segretariato di cui all'articolo 22 di qualsiasi misura adottata per attuare il presente protocollo. 3. Le disposizioni del presente protocollo e le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 sono applicate tra le Parti senza alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, sul domicilio o sulla residenza. 4. Le Parti prendono le disposizioni necessarie per favorire una stretta cooperazione reciproca al fine di promuovere l'attuazione del presente protocollo in conformità degli obblighi ad esse incombenti in virtù del diritto internazionale. 5. Fermi restando gli obblighi internazionali vigenti, le Parti adottano le disposizioni necessarie per garantire l'accesso alle informazioni e il conseguente accesso alla giustizia, tenendo debitamente conto dei legittimi interessi del detentore delle informazioni, al fine di promuovere l'obiettivo del presente protocollo. Articolo 9 Limiti finanziari 1. La responsabilità di cui all'articolo 4 è limitata agli importi indicati nella parte I dell'allegato II. Tali importi non comprendono gli interessi o le spese fissati dal tribunale competente. 2. I limiti indicati nella parte I dell'allegato II sono periodicamente riesaminati dalla riunione delle Parti tenendo conto dei rischi derivanti dalle attività pericolose nonché della natura, della quantità e delle proprietà delle sostanze pericolose che sono o possono essere presenti in tali attività. 3. La responsabilità di cui all'articolo 5 non è soggetta ad alcun limite finanziario. Articolo 10 Prescrizione della responsabilità 1. L'azione di risarcimento del danno di cui al presente protocollo si prescrive in quindici anni dalla data in cui si è verificato l'incidente industriale. 2. L'azione di risarcimento del danno di cui al presente protocollo si prescrive in tre anni dalla data a partire dalla quale il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere ragionevolmente conoscenza del danno e dell'identità del responsabile, a condizione che non siano superati i termini di cui al paragrafo 1. 3. Se l'incidente industriale consiste in una serie di eventi aventi la stessa origine, i termini di cui al presente articolo decorrono dalla data dell'ultimo evento. Se l'incidente industriale consiste in un evento continuo, i termini decorrono dalla cessazione di tale evento. Articolo 11 Garanzia finanziaria 1. L'operatore provvede affinché, per somme non inferiori agli importi minimi indicati nella parte II dell'allegato II, la responsabilità di cui all'articolo 4 sia e rimanga coperta da garanzie finanziarie, quali ad esempio assicurazioni, fideiussioni o altre forme di garanzia, ivi compresi i meccanismi finanziari destinati ad assicurare il risarcimento in caso di insolvenza. Con riferimento agli operatori statali, le Parti possono adempiere agli obblighi di cui al presente paragrafo mediante una dichiarazione di autoassicurazione. 2. Gli importi minimi delle garanzie finanziarie di cui alla parte II dell'allegato II sono periodicamente riesaminati dalla riunione delle Parti tenendo conto dei rischi derivanti dalle attività pericolose, nonché della natura, quantità e proprietà delle sostanze pericolose che sono o possono essere presenti in tali attività. 3. Le azioni di cui al presente protocollo possono essere direttamente promosse contro i soggetti che prestano le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 1. L'assicuratore o il garante ha il diritto di chiedere la chiamata in giudizio del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 4. Gli assicuratori e i garanti possono proporre le stesse eccezioni invocabili dai soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 4. Il presente paragrafo non impedisce all'assicuratore e all'assicurato di ricorrere a franchigie o a pagamenti congiunti, ma il mancato pagamento delle une o degli altri da parte dell'assicurato non può essere invocato come eccezione nei confronti del danneggiato. 4. In deroga al paragrafo 3, all'atto della firma, ratifica, approvazione o adesione al presente protocollo ciascuna Parte può, con notifica scritta al depositario, indicare che non prevede il diritto di promuovere un'azione diretta ai sensi del suddetto paragrafo. Il Segretariato conserva un registro delle Parti che hanno presentato una notifica ai sensi del presente paragrafo. Articolo 12 Responsabilità internazionale degli Stati Il presente protocollo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi riconosciuti alle Parti in virtù delle norme di diritto internazionale generale in materia di responsabilità internazionale degli Stati. PROCEDURE Articolo 13 Tribunali competenti 1. Le richieste di risarcimento ai sensi del presente protocollo possono essere introdotte unicamente dinanzi ai tribunali della Parte nel cui territorio: a) si è verificato il danno; b) si è verificato l'incidente industriale; o c) il convenuto ha la propria residenza abituale o, qualora si tratti di una società o altra persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, la sede principale delle proprie attività, la sede legale o l'amministrazione centrale. 2. Ciascuna Parte provvede affinché i propri tribunali abbiano la competenza necessaria ad esaminare le richieste di risarcimento. Articolo 14 Arbitrato In caso di controversia tra soggetti che hanno presentato una richiesta di risarcimento ai sensi del presente protocollo e soggetti responsabili in virtù del presente protocollo, su accordo delle parti in causa la controversia può essere sottoposta ad arbitrato definitivo e vincolante secondo le regole facoltative della Corte permanente di arbitrato relative alle controversie in materia di risorse naturali e/o ambiente. Articolo 15 Litispendenza - cause connesse 1. Qualora davanti a giudici di Parti differenti e tra gli stessi soggetti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. 2. Qualora sia accertata la competenza del giudice precedentemente adito, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. 3. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi a giudici di Parti differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento. 4. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può anche dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. 5. Ai fini del presente articolo, sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare soluzioni tra di loro incompatibili in caso di trattazione separata. Articolo 16 Legge applicabile 1. Fatto salvo il paragrafo 2, tutte le questioni di merito o di procedura riguardanti azioni proposte dinanzi al tribunale competente che non sono specificamente previste nel presente protocollo sono regolate dalla legge applicabile a tale tribunale, ivi comprese le disposizioni internazionali in materia di conflitto di leggi. 2. Su richiesta del danneggiato, tutte le questioni di merito riguardanti azioni proposte dinanzi al tribunale competente sono regolate dalla legge della Parte in cui si è verificato l'incidente industriale, come se il danno fosse stato subito nel territorio di detta Parte. Articolo 17 Rapporto tra il protocollo e la legge nazionale applicabile Il presente protocollo lascia impregiudicati i diritti dei soggetti danneggiati e le misure di protezione o ripristino dell'ambiente eventualmente previsti dalla legge nazionale applicabile. Articolo 18 Mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali 1. Le decisioni pronunciate da un tribunale competente ai sensi dell'articolo 13 e le sentenze arbitrali che siano diventate esecutive nello Stato di origine della causa e che non possano più essere oggetto di ricorso ordinario sono riconosciute in ogni altra Parte non appena siano state espletate tutte le formalità ivi richieste, salvo qualora: a) la decisione giudiziaria o la sentenza arbitrale sia stata ottenuta con la frode; b) il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole o posto in grado di presentare la propria difesa; c) la decisione giudiziaria o la sentenza arbitrale sia in contrasto con una precedente decisione giudiziaria o sentenza arbitrale validamente pronunciata in un'altra Parte in una causa avente lo stesso oggetto e tra le stesse parti; o d) la decisione giudiziaria o la sentenza arbitrale sia contraria all'ordine pubblico della Parte in cui viene richiesto il riconoscimento. 2. Le decisioni giudiziarie e le sentenze arbitrali riconosciute ai sensi del paragrafo 1 sono esecutive in ogni Parte non appena siano state espletate tutte le formalità ivi richieste. Tali formalità non devono tuttavia consentire il riesame del merito della questione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle Parti di un accordo o concordato in vigore in materia di mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie o delle sentenze arbitrali in virtù del quale la decisione giudiziaria o la sentenza arbitrale sia suscettibile di riconoscimento ed esecuzione. Articolo 19 Rapporto tra il protocollo e gli accordi bilaterali, multilaterali o regionali in materia di responsabilità Nel caso in cui in materia di responsabilità e risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere siano applicabili sia le disposizioni del presente protocollo sia le disposizioni di un accordo bilaterale, multilaterale o regionale, il presente protocollo non si applica a condizione che l'altro accordo sia in vigore nei confronti delle Parti interessate e sia stato aperto alla firma nello stesso momento del protocollo, anche qualora sia stato successivamente modificato. Articolo 20 Rapporto tra il protocollo e le norme della Comunità europea in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze 1. I tribunali delle Parti che sono membri della Comunità europea applicano le pertinenti norme comunitarie anziché l'articolo 13 del presente protocollo quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro della Comunità europea o quando le parti hanno attribuito la competenza al tribunale di uno Stato membro della Comunità europea e una o più parti sono domiciliate in uno Stato membro della Comunità europea. 2. Nei loro rapporti reciproci, le Parti che sono membri della Comunità europea applicano le pertinenti norme comunitarie anziché gli articoli 15 e 18 del presente protocollo. CLAUSOLE FINALI Articolo 21 Riunione delle Parti 1. È istituita una riunione delle Parti. 2. La prima riunione delle Parti è convocata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e se possibile in occasione di una riunione dell'organo esecutivo di una delle due convenzioni. In seguito le sessioni ordinarie si tengono alle date stabilite dalla riunione delle Parti e, ove opportuno, in occasione delle riunioni dell'organo esecutivo di una delle due convenzioni. La riunione delle Parti può indire sessioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che, entro sei mesi dalla data in cui il Segretariato ne ha dato comunicazione, la richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti. 3. In occasione della sua prima sessione la riunione delle Parti adotta per consenso il proprio regolamento interno e esamina le disposizioni finanziarie necessarie. 4. La riunione delle Parti svolge le seguenti funzioni: a) verifica l'attuazione e l'osservanza del presente protocollo, ivi compresa la giurisprudenza in materia comunicata dalle Parti; b) valuta e adotta, se necessario, le proposte di emendamento del presente protocollo o dei suoi allegati e le proposte relative all'introduzione di nuovi allegati; c) esamina e adotta ogni altra misura eventualmente necessaria ai fini del presente protocollo. Articolo 22 Segretariato Ai fini del presente protocollo il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa svolge le seguenti funzioni: a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti; b) trasmissione alle Parti dei rapporti e delle altre informazioni ricevute in virtù del presente protocollo; c) qualsiasi altra funzione stabilita dalla riunione delle Parti sulla base delle risorse disponibili. Articolo 23 Allegati Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo. Articolo 24 Emendamenti al presente protocollo 1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente protocollo. 2. Le proposte di emendamento del presente protocollo sono esaminate durante le riunioni delle Parti. 3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente protocollo è comunicata per iscritto al Segretariato, che la trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica che abbiano acconsentito ad essere vincolati dal presente protocollo e per i quali il protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari almeno sei mesi prima della sessione durante la quale sarà presentata per l'adozione. 4. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento del presente protocollo. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti. 5. Ai fini del presente articolo, per "Parti presenti e votanti" si intendono le Parti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario. 6. Il Segretariato comunica gli emendamenti adottati a norma del paragrafo 4 al depositario, che li trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica che abbiano acconsentito ad essere vincolati dal presente protocollo e per i quali il protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari. 7. Gli emendamenti non riguardanti l'allegato I o II entrano in vigore, per le Parti che li hanno ratificati, accettati o approvati, il novantesimo giorno successivo alla data della ricezione presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno tre quarti delle Parti che erano tali al momento della loro adozione. In seguito, per qualsiasi altra Parte, tali emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 8. In caso di emendamento all'allegato I o II, la Parte che non intenda accettarlo deve inviare notifica scritta al depositario entro dodici mesi dalla data di trasmissione dell'emendamento da parte di quest'ultimo. Il depositario informa immediatamente tutte le Parti di tutte le notifiche ricevute. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento ritirare una notifica di non accettazione, e in tal caso l'emendamento all'allegato I o II entra in vigore nei suoi confronti. 9. Trascorsi dodici mesi dalla data della sua trasmissione ad opera del depositario ai sensi del paragrafo 6, l'emendamento all'allegato I o II entra in vigore per le Parti che non hanno trasmesso una notifica al depositario a norma del paragrafo 8, a condizione che in quel momento non più di un terzo delle Parti che erano tali anche alla data dell'adozione dell'emendamento abbia trasmesso tale notifica. 10. Se un emendamento a un allegato è collegato direttamente a un emendamento al presente protocollo non riguardante gli allegati I, II o III, il nuovo emendamento entra in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento al presente protocollo. Articolo 25 Diritto di voto 1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un voto. 2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei rispettivi Stati membri che sono Parti del presente protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa. Articolo 26 Risoluzione delle controversie 1. In caso di controversia tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo, le Parti interessate cercano di risolverla mediante negoziati o altri mezzi pacifici da esse ritenuti accettabili. 2. All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna Parte può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, per ogni controversia non risolta a norma del paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle Parti che accettino lo stesso obbligo: a) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia; b) arbitrato, secondo la procedura di cui all'allegato III. 3. Se le parti in causa hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione di cui al paragrafo 2, la controversia può essere deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo qualora le parti non decidano diversamente. Articolo 27 Firma 1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Kiev (Ucraina) dal 21 al 23 maggio 2003 e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2003 e può essere sottoscritto dagli Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e dagli Stati dotati di statuto consultivo presso l'UNECE ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione del Consiglio economico e sociale n. 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché dalle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani membri dell'UNECE alle quali gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione, inclusa la competenza a concludere trattati. 2. All'atto della firma, le organizzazioni regionali di integrazione economica formulano una dichiarazione indicando le materie disciplinate dal presente protocollo oggetto di un trasferimento di competenze da parte dei rispettivi Stati membri, nonché la natura e la portata di tali competenze, inclusa la competenza a concludere trattati. Articolo 28 Ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 27 che lo hanno sottoscritto, a condizione che tali Stati o organizzazioni siano Parti contraenti di una o di entrambe le convenzioni. 2. Il presente protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all'articolo 27, a condizione che tali Stati e organizzazioni siano Parti contraenti di una o di entrambe le convenzioni. 3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite diversi da quelli di cui al paragrafo 2 possono aderire al protocollo previa approvazione della riunione delle Parti. Nel proprio strumento di adesione tali Stati dichiarano di aver ottenuto l'approvazione della riunione delle Parti, specificandone la data. 4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 27 che diventi Parte del presente protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dal protocollo. Qualora uno o più Stati membri di tale organizzazione siano Parti del presente protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dal protocollo. 5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 27 dichiarano il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal protocollo. Esse informano il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza. Articolo 29 Entrata in vigore 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto iii) entra in vigore una volta fissati negli allegati I e II le quantità limite, i limiti di responsabilità e l'importo minimo delle garanzie finanziarie per gli oleodotti, in conformità dell'articolo 24, paragrafi 8 e 9. 3. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni di cui all'articolo 27 non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri. 4. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 27 che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione. Articolo 30 Riserve Non sono ammesse riserve al presente protocollo. Articolo 31 Denuncia 1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo nei propri confronti, ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciarlo mediante notifica scritta al depositario. 2. La denuncia ha effetto trascorso un anno dalla sua ricezione presso il depositario, o in qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica. Articolo 32 Depositario Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente protocollo. Articolo 33 Testi facenti fede L'originale del presente protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo. FATTO a Kiev, il ventuno maggio duemilatré. Allegato I Sostanze pericolose e relative quantità limite ai fini della definizione delle attività pericolose 1. Le quantità limite di seguito indicate si riferiscono ad ogni attività o gruppo di attività pericolose. 2. Se una sostanza o un preparato designato nella parte II appartiene anche ad una categoria della parte I, si applica la quantità limite indicata nella parte II. Parte I CATEGORIE DI SOSTANZE E PREPARATI NON SPECIFICAMENTE DESIGNATI NELLA PARTE II Categoria // Quantità limite (tonnellate) I. Sostanze molto tossiche... // 20 II. Sostanze tossiche....... // 200 III. Sostanze pericolose per l'ambiente... // 200 Parte II SOSTANZE DESIGNATE Sostanza // Quantità limite (tonnellate) Prodotti petroliferi: a) benzine e nafte; b) cheroseni (compresi i jet fuel); c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) // 25 000 Note sui criteri indicativi per le categorie di sostanze e preparati di cui alla parte I In assenza di altri criteri adeguati, quali ad esempio i criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati adottati dall'Unione europea, per classificare le sostanze o i preparati ai fini della parte I del presente allegato le Parti possono applicare i criteri di seguito riportati. I. SOSTANZE MOLTO TOSSICHE Sostanze le cui proprietà corrispondono a quelle indicate nella tabella 1 o 2 e che, per le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti industriali: Tabella 1 LD50(per via orale) mg/kg peso corporeo LD50 <= 25 // LD50(per via cutanea) mg/kg peso corporeo LD50 <= 50 LD50 per via orale (ratto) LD50 per via cutanea (ratto o coniglio) Tabella 2 Dose discriminante Mg/kg peso corporeo < 5 quando la tossicità orale acuta della sostanza per gli animali è stata determinata con il metodo della dose fissa. II. SOSTANZE TOSSICHE Sostanze le cui proprietà corrispondono a quelle indicate nella tabella 3 o 4 e che, per le loro proprietà fisiche o chimiche, possono comportare rischi di incidenti industriali. Tabella 3 LD50(per via orale) mg/kg peso corporeo 25 < LD50 <= 200 // LD50(per via cutanea) mg/kg peso corporeo 50 < LD50 <= 400 LD50 per via orale (ratto) LD50 per via cutanea (ratto o coniglio) Tabella 4 Dose discriminante mg/kg peso corporeo = 5 quando la tossicità orale acuta della sostanza per gli animali è stata determinata con il metodo della dose fissa. III. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE Sostanze che presentano una tossicità acuta per l'ambiente acquatico corrispondente ai valori indicati nella tabella 5. Tabella 5 >SPAZIO PER TABELLA> Elenco delle abbreviazioni Pow - coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua BCF - fattore di bioconcentrazione LD - dose letale LC - concentrazione letale EC - concentrazione effettiva IC - concentrazione inibente Allegato II LIMITI DI RESPONSABILITÀ E IMPORTO MINIMO DELLE GARANZIE FINANZIARIE Parte I LIMITI DI RESPONSABILITÀ 1. Ai fini della definizione dei limiti di responsabilità di cui all'articolo 4, in virtù dell'articolo 9 le attività pericolose sono raggruppate in tre diverse categorie a seconda della loro pericolosità. 2. Le categorie sono le seguenti: Categoria A: attività pericolose in cui una più sostanze pericolose appartenenti alle categorie indicate nella parte I dell'allegato I sono o possono essere presenti in quantità non superiori a quattro volte le quantità limite specificate nell'allegato I. Categoria B: attività pericolose in cui una più sostanze pericolose appartenenti alle categorie indicate nella parte I dell'allegato I sono o possono essere presenti in quantità superiori a quattro volte le quantità limite specificate nell'allegato I. Categoria C: attività pericolose in cui una più sostanze pericolose designate nella parte II dell'allegato I sono o possono essere presenti in quantità uguali o superiori alla quantità limite specificata nell'allegato I. 3. I limiti di responsabilità per le tre categorie di attività pericolose sono i seguenti: attività pericolose della categoria A ............................. 10 milioni di unità di conto; attività pericolose della categoria B ............................... 40 milioni di unità di conto; attività pericolose della categoria C ............................... 40 milioni di unità di conto. Parte II IMPORTO MINIMO DELLE GARANZIE FINANZIARIE 4. Ai fini della definizione dell'importo minimo delle garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 11, le attività pericolose sono raggruppate in tre diverse categorie a seconda della loro pericolosità. 5. Le categorie sono le seguenti: Categoria A: attività pericolose in cui una o più sostanze pericolose appartenenti alle categorie indicate nella parte I dell'allegato I sono o possono essere presenti in quantità non superiori a quattro volte le quantità limite specificate nell'allegato I. Categoria B: attività pericolose in cui una o più sostanze pericolose appartenenti alle categorie indicate nella parte I dell'allegato I sono o possono essere presenti in quantità superiori a quattro volte le quantità limite specificate nell'allegato I. Categoria C: attività pericolose in cui una o più sostanze pericolose designate nella parte II dell'allegato I sono o possono essere presenti in quantità uguali o superiori alla quantità limite specificata nell'allegato I. 6. L'importo minimo delle garanzie finanziarie per le tre categorie di attività pericolose è il seguente: attività pericolose della categoria A ............................ 2,5 milioni unità di conto; attività pericolose della categoria B ............................... 10 milioni unità di conto; attività pericolose della categoria C ............................... 10 milioni unità di conto. Allegato III ARBITRATO 1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato in virtù dell'articolo 26, paragrafo 2, la Parte o le Parti notificano al Segretariato la materia del contendere e indicano in particolare gli articoli del protocollo la cui interpretazione o applicazione è controversa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente protocollo. 2. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. Le due parti della controversia nominano un arbitro ciascuna; i due arbitri così nominati designano di comune accordo un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente. Il presidente del tribunale arbitrale non deve essere cittadino di alcuna delle parti in causa, né avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo. 3. Se entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del tribunale arbitrale non è stato ancora designato, su richiesta di una delle parti in causa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite designa il presidente entro un ulteriore termine di due mesi. 4. Qualora una delle due parti in causa non proceda alla nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che provvede alla designazione del presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena designato, il presidente chiede alla parte che non ha ancora nominato l'arbitro di provvedere alla nomina entro due mesi. Decorso inutilmente tale termine, il presidente informa il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procede alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi. 5. Il tribunale decide in base al diritto internazionale e alle disposizioni del presente protocollo. 6. Ogni tribunale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce il proprio regolamento interno. 7. Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono prese a maggioranza dei membri. 8. Il tribunale prende tutte le misure necessarie per l'accertamento dei fatti. 9. Le parti in causa agevolano l'attività del tribunale arbitrale e in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione: (a) forniscono al tribunale tutti i documenti, i servizi e le informazioni utili; (b) se necessario, mettono il tribunale in condizione di citare testimoni o periti e di raccogliere le loro deposizioni. 10. Le parti e gli arbitri tutelano la segretezza di tutte le informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale. 11. Su richiesta di una delle parti il tribunale arbitrale può raccomandare l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia. 12. Se una delle parti della controversia non compare dinanzi al tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere la decisione finale. L'assenza o la rinuncia di una parte a difendere la propria causa non ostano allo svolgimento del procedimento. 13. Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia. 14. Salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute dalle parti in eguale misura. Il tribunale prende nota delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto finale. 15. Le Parti del presente protocollo che abbiano un interesse giuridicamente rilevante in relazione all'oggetto della controversia e che possano subire gli effetti di una decisione al riguardo, possono intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale arbitrale. 16. Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi dalla sua costituzione salvo qualora ritenga necessaria una proroga, che tuttavia non può essere superiore a cinque mesi. 17. La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per tutte le parti in causa. La decisione è comunicata dal tribunale arbitrale alle parti della controversia e al Segretariato. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente protocollo. 18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della decisione finale può essere sottoposta da una di esse al tribunale arbitrale che l'ha emessa o, se questo non può essere investito della questione, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo. ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DEL PROTOCOLLO SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE E SUL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI SULLE ACQUE TRANSFRONTALIERE In virtù del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare degli articoli 175 e 67, la Comunità europea dichiara di essere competente a stipulare accordi internazionali che contribuiscano al conseguimento dei suoi obiettivi in queste materie.