52003PC0242

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche /* COM/2003/0242 def. - COD 2003/0095 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il presente regolamento ha il fine di rendere disponibile, a partire dal 2005, una serie completa di conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche.

La struttura del regolamento allegato segue in parte quella del regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, sui conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche. Ciò vale, in particolare, per il calendario di trasmissione, in base al quale dati nazionali di qualità sufficiente dovranno essere disponibili per tutti gli Stati membri nel corso del 2005. Inoltre, la maggior parte delle definizioni si riferiscono al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) ed è opportuno effettuare un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per elaborare i dati trimestrali.

I considerando 1, 3 e 4 riguardano punti particolarmente importanti per i conti finanziari delle amministrazioni pubbliche: l'opportunità di utilizzare le definizioni SEC 95, l'esigenza generale di dati sulle operazioni finanziarie e sui conti patrimoniali delle amministrazioni pubbliche a sostegno della politica monetaria e l'esigenza specifica di dati "da chi a chi" per permettere un'analisi dettagliata dei finanziamenti e degli investimenti finanziari per settore di contropartita e per strumento. I considerando fanno riferimento all'interesse espresso dagli Stati membri nei confronti della compilazione e della diffusione di conti finanziari pubblici trimestrali per presentare una sequenza completa di conti settoriali pubblici e rafforzare le basi statistiche di un sistema integrato di conti finanziari, preferibilmente a livello europeo, ai fini della politica monetaria e fiscale.

Si ricorda che la relazione speciale del comitato economico e finanziario, approvata dal Consiglio (Ecofin) il 18 gennaio 1999, ha sottolineato l'importanza dei dati trimestrali per la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, nel contesto della terza fase dell'Unione economica e monetaria e del completamento del mercato unico. La relazione considera prioritarie le statistiche finanziarie a breve termine, essenziali per la definizione precisa e il monitoraggio della politica economica, e in particolare come fattore chiave del "policy mix" dell'UEM. La relazione rileva inoltre che l'obiettivo ultimo è la fornitura di conti trimestrali completi entro un termine accettabile (successivamente fissato in 3 mesi), ma secondo un approccio graduale.

Gli articoli definiscono il quadro di trasmissione dei dati (articoli 1 e da 3 a 7), le informazioni rapidamente disponibili sulle fonti e i metodi utilizzati per elaborare i dati trimestrali (articolo 8) e aspetti qualitativi specifici (articoli 2 e 9). Le serie da trasmettere sono precisate agli articoli da 3 a 5. L'articolo 3 enumera le diverse categorie di strumenti finanziari secondo la definizione e il codice SEC 95, mentre l'articolo 4 precisa il settore e i sottosettori delle amministrazioni pubbliche per i quali vengono trasmessi dati trimestrali. L'articolo 5 indica che per tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche devono essere trasmessi solo dati consolidati, mentre per il settore nel suo insieme sono richiesti dati consolidati e non consolidati. Infine, questo articolo precisa quali dati trimestrali devono essere trasmessi ripartiti per settore di contropartita. Un elenco particolareggiato di questa serie di dati specifici figura nell'allegato del regolamento. Questi dati dovrebbero permettere un'analisi completa dei flussi, degli importi e degli strumenti di finanziamento.

Il regolamento precisa che i dati devono essere basati quanto più possibile su informazioni fornite direttamente dalle fonti interne delle amministrazioni pubbliche: non esclude pertanto il ricorso alle stime, che però devono restare l'eccezione e incidere in misura limitata sulle cifre. Tuttavia, viene fatta un'eccezione per i dati relativi alle azioni non quotate e alle altre partecipazioni in caso di difficoltà gravi in certi paesi, e l'interpolazione o l'estrapolazione sono considerate alternative accettabili in sostituzione dei dati trimestrali.

L'articolo 6, paragrafo 3, prevede che la Commissione (Eurostat) possa accordare deroghe per quanto concerne la data iniziale di trasmissione di dati per i sottosettori delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni locali, senza tuttavia superare i due anni (tra la metà del 2003 e la metà del 2005). Inoltre, l'articolo 7 dispone che siano trasmessi dati trimestrali retrospettivi dal 1999 per le operazioni e dal quarto trimestre del 1998 per le voci dei conti patrimoniali. I dati retrospettivi possono essere basati, se necessario, sulle migliori stime.

Come previsto dall'articolo 8, gli Stati membri devono fornire alla Commissione (Eurostat) una descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per compilare i dati trimestrali a partire dalla metà del 2003. Parallelamente, prima della fine del 2005 la Commissione (Eurostat) presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dell'affidabilità dei dati trimestrali trasmessi dagli Stati membri.

La proposta di regolamento è il risultato dei lavori svolti congiuntamente da Eurostat e dalla Banca centrale europea in collaborazione con gli esperti nazionali. A partire dal febbraio 2000 si è riunito regolarmente un gruppo di lavoro misto Eurostat/BCE sui conti finanziari trimestrali del settore delle amministrazioni pubbliche. Questo gruppo di lavoro ha ricevuto dal Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) il mandato di elaborare conti finanziari trimestrali per il settore e i sottosettori delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri. Il gruppo di lavoro ha inoltre effettuato varie prove di trasmissione di dati dei conti finanziari trimestrali nazionali dagli Stati membri dell'Unione europea a Eurostat e alla BCE.

Una copertura sufficiente dei dati trasmessi regolarmente dagli Stati membri a partire dalla metà del 2003 consentirebbe di compilare conti delle operazioni finanziarie e conti patrimoniali per la zona euro e per l'Unione, in un primo momento per le amministrazioni centrali e gli enti di previdenza e assistenza sociale e, in un secondo tempo, per gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche. I dati relativi a sottosettori specifici della zona euro potrebbero essere integrati nei conti finanziari dell'Unione monetaria.

La connessione dei due regolamenti - quello sui conti non finanziari e quello sui conti finanziari del settore delle amministrazioni pubbliche - permetterà di includere il risparmio e gli investimenti non finanziari, ma anche altre variabili reali quali le diverse componenti delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche. Alla fine, ne risulterà un'analisi arricchita che terrà conto degli sviluppi finanziari e non finanziari e permetterà per il settore delle amministrazioni pubbliche una valutazione dettagliata degli effetti delle misure fiscali, delle ripercussioni sulle amministrazioni pubbliche della politica monetaria della BCE e degli effetti connessi in termini di entrate e di ricchezza. La piena integrazione di variabili reali e finanziarie di altri settori, tuttavia, richiederebbe conti finanziari e non finanziari settoriali più completi. Questa estensione fa parte del piano d'azione della BCE e della Commissione europea (Eurostat) sulle esigenze dell'UEM in materia statistica.

2003/0095 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C...

visto il parere della Banca centrale europea [2],

[2] GU C...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

[3] GU C...

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità [4] (SEC 95) costituisce il quadro di riferimento di norme, definizioni, classificazioni e principi contabili comuni per l'elaborazione dei conti degli Stati membri ai fini delle esigenze statistiche della Comunità europea, per ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.

[4] GU L 310 del 30.11.96, pag.1.

(2) La relazione del Comitato monetario sulle esigenze in materia di informazione, approvata dal Consiglio ECOFIN il 18 gennaio 1999, sottolinea che, per il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico, la sorveglianza e il coordinamento efficace delle politiche economiche rivestono grande importanza, e che ciò presuppone un sistema di informazione statistica completo che fornisca ai responsabili politici i dati necessari per le loro decisioni. La relazione afferma altresì che le statistiche congiunturali delle finanze pubbliche degli Stati membri devono essere considerate altamente prioritarie, in particolare quelle degli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria, e che l'obiettivo da raggiungere è quello di compilare conti finanziari trimestrali semplificati per il settore delle amministrazioni pubbliche, secondo un approccio graduale.

(3) I dati nazionali trimestrali dei conti finanziari (operazioni e conti patrimoniali) delle amministrazioni pubbliche rappresentano una parte considerevole dell'insieme delle operazioni finanziarie e dei conti patrimoniali finanziari nella zona euro e forniscono importanti informazioni utili ai fini dell'attuazione della politica monetaria. A questo riguardo, e per le proprie necessità, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha adottato regolamenti e orientamenti intesi a garantire la trasmissione alla Banca centrale europea di dati infra-annuali sulle statistiche finanziarie e sui conti finanziari nazionali.

(4) Informazioni relative al settore di contropartita per le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali delle amministrazioni pubbliche sono necessarie per consentire un'analisi esaustiva dei finanziamenti e degli investimenti finanziari delle amministrazioni pubbliche per settore di contropartita e per strumento.

(5) Il regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione del 3 febbraio 2000 e il regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 specificano i dati trimestrali non finanziari per le amministrazioni pubbliche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat).

(6) Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2223/96 del 25 giugno 1996 stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione può adottare modifiche della metodologia del SEC 95 per chiarirne e migliorarne il contenuto. La compilazione di conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche richiederà risorse supplementari negli Stati membri e non può pertanto essere oggetto di una decisione della Commissione, bensì di un regolamento specifico del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) Il comitato del programma statistico (CPS) istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [5] e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) istituito dalla decisione del Consiglio 91/115/CEE, [6] si sono espressi a favore della proposta di regolamento.

[5] GU L181 del 28.6.89, pag.47.

[6] GU L59 del 6.3.91, pag.19.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento elencare e precisa le principali caratteristiche delle categorie di operazioni finanziarie e di attività e passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche e dei suoi sottosettori, come definite dal Sistema europeo dei conti (SEC 95), da trasmettere trimestralmente alla Commissione (Eurostat), secondo un approccio graduale.

Articolo 2

Compilazione dei dati trimestrali: fonti e metodi

1. Per ottenere statistiche di alta qualità, i dati trimestrali relativi alle operazioni finanziarie e alle attività e passività finanziarie si basano, nella misura del possibile, su informazioni messe direttamente a disposizione dalle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, i dati trimestrali relativi alle azioni non quotate (AF.512) e altre partecipazioni (AF.513), come definiti e codificati nel SEC 95 e detenuti dalle unità delle amministrazioni pubbliche, possono essere stimati per interpolazione e estrapolazione sulla base dei dati annuali corrispondenti.

2. La compilazione dei dati trimestrali per le operazioni finanziarie e le attività e passività finanziarie è conforme alle regole del SEC 95, in particolare per quanto riguarda la classificazione settoriale delle unità istituzionali, le regole di consolidazione, la classificazione delle operazioni finanziarie e delle attività e passività finanziarie, il momento della registrazione e i criteri di valutazione.

3. I dati trimestrali e i dati annuali corrispondenti trasmessi alla Commissione in conformità al regolamento n. 2223/96 sono tra loro coerenti.

4. I dati trimestrali relativi alle attività e passività finanziarie si riferiscono agli importi delle attività e passività in essere alla fine di ogni trimestre.

Articolo 3

Trasmissione di dati trimestrali sulle operazioni finanziarie e sulle attività e passività finanziarie

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati trimestrali relativi alle operazioni finanziarie (F.) e alle attività e passività finanziarie (AF.) per gli strumenti qui di seguito elencati, definiti e codificati nel SEC 95:

a) oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP) (F.1 e AF.1)

b) biglietti, monete e depositi (F.2 e AF.2)

c) titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.331 e AF.331)

d) titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.332 e AF.332)

e) strumenti finanziari derivati (F.34 e AF.34)

f) prestiti a breve termine (F.41 e AF.41)

g) prestiti a lungo termine (F.42 e AF.42)

h) azioni e altre partecipazioni (F.5 e AF.5)

i) diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione (F.61 e AF.61)

j) riserve premi e riserve sinistri (F.62 e AF.62)

k) altri conti attivi e passivi (F.7 e AF.7).

2. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione (Eurostat) i seguenti dati trimestrali per il sottosettore amministrazioni centrali (S.1311) di cui all'articolo 4:

a) azioni quotate (F.511 e AF.511), per quanto riguarda le operazioni su attività finanziarie e le attività finanziarie

b) biglietti e monete (F.21 e AF.21), per quanto riguarda le operazioni su passività finanziarie e le passività finanziarie.

Articolo 4

Copertura del settore e dei sottosettori delle amministrazioni pubbliche

Gli Stati membri trasmettono dati trimestrali per il settore e i sottosettori delle amministrazioni pubbliche (S.13) come definiti e codificati dal SEC 95:

- amministrazioni centrali (S.1311)

- amministrazioni di Stati federati (S.1312)

- amministrazioni locali (S.1313)

- enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).

Articolo 5

Natura dei dati trimestrali coperti da trasmettere

1. I dati trimestrali di cui all'articolo 3 sono trasmessi in forma consolidata per i sottosettori delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4.

2. I dati trimestrali di cui all'articolo 3 sono trasmessi in forma consolidata e non consolidata per il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) di cui all'articolo 4.

3. I dati trimestrali ripartiti per settore di contropartita sono trasmessi per i sottosettori amministrazioni centrali (S.1311) e enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) di cui all'articolo 4 e all'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Calendario per la trasmissione dei dati trimestrali

1. I dati trimestrali di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine del trimestre a cui si riferiscono.

2. Le eventuali revisioni dei dati trimestrali relativi ai trimestri precedenti sono trasmesse allo stesso tempo.

3. La prima trasmissione dei dati trimestrali di cui agli articoli 3 (par. 1 e 2), ad eccezione di altri conti attivi e passivi (F.7 e AF.7), e 4 e 5 avviene secondo il calendario seguente:

a) per il sottosettore amministrazioni centrali (S.1311) e per il sottosettore enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314), entro il 30 giugno 2003;

b) per i sottosettori amministrazioni di Stati federati (S.1312) e amministrazioni locali (S.1313):

- i) entro il 30 giugno 2003 per le operazioni su passività e le passività di cui all'articolo 3, paragrafo 1; la Commissione ha facoltà di concedere una deroga non superiore a due anni per quanto riguarda la data della prima trasmissione di questi dati, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti;

- ii) entro il 30 giugno 2005 per le operazioni su attività e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

c) per il settore amministrazioni centrali (S.13), entro il 30 giugno 2005.

4. La prima trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati trimestrali relativi agli altri conti attivi e passivi (F.7 e AF.7) per il settore amministrazioni centrali (S.13) e i suoi sottosettori di cui all'articolo 4 è effettuata entro il 30 giugno 2005.

Articolo 7

Trasmissione di dati pregressi

1. I dati trimestrali di cui all'articolo 6 comprendono i dati pregressi relativi alle operazioni finanziarie dal primo trimestre 1999 e ai conti patrimoniali finanziari dal quarto trimestre 1998, secondo il calendario di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 per la prima trasmissione dei dati.

2. Ove necessario, i dati pregressi possono essere basati sulle "migliori stime", rispettando in particolare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3.

Articolo 8

Applicazione

1. Quando iniziano la trasmissione dei dati trimestrali secondo il calendario di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione dei dati trimestrali di cui all'articolo 3 (descrizione iniziale).

2. Quando trasmettono i dati riveduti, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) ogni modifica apportata alla descrizione iniziale.

3. La Commissione (Eurostat) informa il comitato del programma statistico (CPS) e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) circa le fonti e i metodi utilizzati per ciascuno Stato membro

Articolo 9

Relazione

Sulla base dei risultati di cui agli articoli 3, 4 e 5, e previa consultazione del CPS e del CMFB, la Commissione (Eurostat) trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2005, una relazione contenente una valutazione dell'attendibilità dei dati trimestrali trasmessi dagli Stati membri.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO Ripartizione per settore di contropartita [7]

[7] I riquadri incorniciati indicano i dati da trasmettere.

Operazioni finanziarie e conti patrimoniali finanziari delle amministrazioni centrali (S.1311) e degli enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) [8]

[8] I codici, tratti dal SEC 95, indicano: S: settori/sottosettori; F: operazioni finanziarie; AF: voci dei conti patrimoniali finanziari.

>SPAZIO PER TABELLA>

Passività

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