52003PC0168

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio Aiuto per le politiche e le azioni riguardanti la salute riproduttiva e sessuale e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2003/0168 def. - COD 2002/0052 */


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Aiuto per le politiche e le azioni riguardanti la salute riproduttiva e sessuale e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2002/0052 (COD)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Aiuto per le politiche e le azioni riguardanti la salute riproduttiva e sessuale e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo

1. Iter

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo (COM (2002) 120 definitivo 2002/0052 (COD)) in applicazione dell'articolo 179, paragrafo 1, del trattato CE // 7 marzo 2002

Parere del Parlamento europeo - prima lettura // 13 febbraio 2003

2. Finalità della proposta della Commissione

Con la presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si intende sostituire il regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo, che è scaduto il 31 dicembre 2002. La proposta potenzia il piano d'azione del Cairo adottato alla Conferenza internazionale sulla popolazione e sullo sviluppo (International Conference on Population and Development, ICPD) e intende intensificare e accelerare l'impegno al fine di soddisfare gli obiettivi di sviluppo del Millennio.

La proposta sostiene il programma d'azione del Cairo offrendo a tutte le coppie e alle singole persone il diritto fondamentale e la possibilità di tutelare in modo completo la propria salute riproduttiva e sessuale, in particolare in riferimento all'aborto in condizioni igieniche pericolose, l'HIV/AIDS e le pratiche pericolose, quali la mutilazione genitale femminile. Essa intende ridurre i tassi di mortalità e morbilità tra le madri, che raggiungono livelli estremamente alti nei paesi in via di sviluppo, in particolare tra le donne più povere. Essa intende fornire alle persone il diritto di decidere liberamente e in modo responsabile sul numero dei figli e sul tempo che intercorre tra due nascite e di disporre delle informazioni, dell'istruzione e dei mezzi per farlo.

Rispetto al regolamento precedente, il bilancio relativo all'attuazione del regolamento presente tiene conto della necessità di un considerevole aumento delle risorse destinate alla salute riproduttiva e sessuale dei paesi in via di sviluppo. Si terrà inoltre conto della politica comunitaria di incremento della cooperazione all'interno della CE e tra la CE e le istituzioni internazionali, comprese le Nazioni Unite. Si sfrutterà la possibilità di creare nuovi partenariati innovativi e di contribuire, se appropriato e debitamente giustificato, ad iniziative regionali e globali.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione ha accettato tutte le modifiche adottate dal Parlamento in prima lettura, ad eccezione del quadro finanziario, poiché nella maggior parte dei casi esse rendono più incisivo e chiaro il testo del regolamento, senza modificarne i principali obiettivi. In altri casi, accolti favorevolmente, gli emendamenti aggiornano alcuni riferimenti presenti nella proposta della Commissione.

Per quanto concerne il quadro finanziario del regolamento, il Parlamento europeo ha adottato una dotazione finanziaria di 73,95 milioni di euro per il periodo 2003-2006, più consistente rispetto ai 60 milioni di euro proposti dalla Commissione. La recente strategia politica annuale (COM (2003) 83 definitivo) della Commissione ha definito le priorità per il 2004 ed ha contribuito a preparare la programmazione delle prospettive finanziarie per il 2005-2006. Il quadro finanziario adottato dal Parlamento europeo per il presente regolamento può essere inserito nella rubrica 4 delle prospettive finanziarie e in particolare nella dotazione maggiorata prevista per le politiche del settore sviluppo (approccio ABB).

La Commissione accetta pertanto integralmente la posizione del Parlamento in prima lettura.

3.2. Proposta modificata

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta secondo i termini esposti precedentemente.