52003PC0155

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consigliosulle unità di carico intermodali /* COM/2003/0155 def. - COD 2003/0056 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle unità di carico intermodali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Introduzione

Il Libro bianco della Commissione sulla politica europea dei trasporti fino al 2010 [1] ha annunciato la presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che è basata sugli articoli 71 e 80 del trattato.

[1] COM(2001) 370 del 12.9.2001.

La Comunità deve proporre una soluzione sostenibile ai problemi di trasporto per attenuare la congestione delle infrastrutture, in particolare stradali, donde l'utilità di rendere l'intermodalità più interessante per gli utenti dei trasporti.

Oggi i trasportatori utilizzano diversi metodi di trasporto multimodale:

- carico di conducenti e del loro automezzo su treni appositamente attrezzati o trasbordatori (trasporto accompagnato);

- carico di semirimorchi appositamente progettati su treni con carri speciali;

- trasbordo di contenitori [2] o casse mobili [3] da un modo ad un altro.

[2] Contenitore: unità concepita per il trasporto di merci, sufficientemente solida per un impiego ripetuto, impilabile e dotata di elementi che permettono il trasbordo tra modi.

[3] Cassa mobile: unità concepita per il trasporto di merci, adeguata in modo ottimale alle dimensioni dei veicoli stradali (differenza fondamentale con i contenitori) e fornita di elementi di aggancio che permettono il trasbordo tra modi, di solito ferrovia/strada.

La presente proposta tratta soltanto l'ultimo caso. La diversità attuale delle UCI [4], soprattutto degli elementi per la movimentazione e il fissaggio, ostacola l'efficacia delle operazioni di trasbordo. Bisogna infatti esaminare ogni UCI per determinare il tipo di movimentazione e regolare o modificare i relativi impianti. Lo stesso dicasi per il fissaggio sui veicoli o navi che devono trasportarli. I trasbordi, resi complessi e lenti, inducono costi inutili. È quindi necessario normalizzare gli elementi di movimentazione e di fissaggio delle UCI.

[4] UCI: unità di carico intermodale (anche denominata UTI - Unità di Trasporto Intermodale), cioè contenitore o cassa mobile.

La sicurezza è una priorità. Le nuove UCI dovranno essere dotate di dispositivi di allarme in caso di apertura dell'UCI, per limitare i rischi di introduzione di materiali non dichiarati e di intrusione di clandestini.

Per garantire la sicurezza e ridurre al minimo i rischi per le persone e le merci, tutte le UCI utilizzate in Europa saranno soggette ad un obbligo di manutenzione e sottoposte a controlli periodici. La CSC [5] adottata a livello internazionale prevede obblighi di manutenzione e ispezione periodica dei contenitori utilizzati nel traffico internazionale. I procedimenti che attuano queste misure dovranno essere uniformi.

[5] CSC: Convenzione sulla sicurezza dei contenitori, adottata il 2.12.1972, entrata in vigore il 6.9.1977 e modificata negli anni 1981, 1983, 1991 e 1993; è possibile consultarne il testo sul sito Internet dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), www.imo.org.

L'Europa ha bisogno di un'unità di carico intermodale ottimale, la UECI [6], che combini i vantaggi del contenitore (solidità e possibilità di sovrapposizione) e della cassa mobile, in particolare la sua maggiore capacità. Tale UECI sarà utilizzabile in quattro modi di trasporto (strada, rotaia, trasporto marittimo e vie navigabili) e il trasbordo tra questi vari modi sarà semplificato. Per assicurare la massima intermodalità, l'UECI deve poter essere impilata, manipolata dall'alto e idonea ad un trasporto via mare. Deve offrire lo spazio massimo per il trasporto di palette ISO [7] e permettere un carico e uno scarico rapidi, per ridurre i costi indotti e le perdite di tempo. Tale UECI può consistere in una cassa polivalente per merci secche che permettono il carico frontale di due palette. La larghezza interna utile deve quindi essere di almeno 2 x 1 200 mm, più il margine di manovra necessario, da determinare. La larghezza esterna dovrà essere la minore possibile, idealmente 2 500 mm per tenere conto delle rotaie di guida esistenti su alcune navi. In ogni caso, le UECI devono potere essere trasportate su strada e devono quindi rispettare le disposizioni della direttiva 96/53/CE [8]. Le UCI che rispondono a tali requisiti sono molto poche.

[6] UECI: unità europea di carico intermodale.

[7] Paletta (pallet): piattaforma, generalmente in legno, che permette una movimentazione facile delle merci. Le dimensioni standard più utilizzate in Europa sono: 800 x 1 200 mm e 1 000 x 1 200 mm (ISO 6780).

[8] Direttiva 96/53/CE del Consiglio che fissa, per alcuni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati in traffico internazionale.

In definitiva, la proposta di direttiva prevede requisiti essenziali in materia di sicurezza tecnica e personale, interoperabilità, movimentazione, fissaggio, solidità, codificazione e identificazione delle unità, sulla cui base la Commissione chiederà agli organismi europei di normalizzazione di definire alcune norme armonizzate con cui elaborare parametri utili per conformarsi ai requisiti essenziali. Un comitato regolamentare, costituito dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, fisserà i requisiti specifici di interoperabilità applicabili alle caratteristiche delle unità di carico intermodali necessari per assicurare la loro utilizzazione in vari modi di trasporto. Le procedure di controllo periodico delle UCI dovranno essere in grado di garantire che esse rispondono sempre ai requisiti citati. Il sistema previsto mira a:

* garantire un livello di manutenzione soddisfacente di tutte le UCI utilizzate in Europa, indipendentemente dalla data della loro messa in servizio;

* facilitare le operazioni di trasbordo tra modi, armonizzando alcune caratteristiche degli elementi di movimentazione e di fissaggio delle UCI. La direttiva rende obbligatorio il rispetto dei requisiti in materia per tutte le UCI messe in servizio a partire da 24 mesi dal termine previsto per il suo recepimento da parte degli Stati membri;

* dotare le nuove UCI dei migliori dispositivi anti-intrusione disponibili, secondo l'evoluzione della tecnica;

* definire la UECI che combina i vantaggi del contenitore e della cassa mobile e che rispetta i requisiti, le procedure di valutazione di conformità e di controllo periodico applicabili a qualsiasi nuova UCI. La direttiva non rende il suo uso obbligatorio.

Un termine di tre anni a partire dall'accettazione del mandato che sarà trasmesso dalla Commissione europea agli organismi europei di normalizzazione sembra sufficiente per elaborare quasi tutte le norme armonizzate.

Per fissare i requisiti specifici di interoperabilità, appare sufficiente un termine di due anni a partire dall'avvio dei lavori del comitato regolamentare previsto dalla direttiva.

Le prescrizioni relative ai dispositivi anti-intrusione sono, per natura, evolutive.

5. Il problema: diversità delle caratteristiche tecniche

1. Per diventare interessante, il trasporto multimodale deve essere pratico, soddisfare le necessità dei clienti e offrire almeno gli stessi vantaggi del trasporto esclusivamente stradale. La complementarità dei vari modi deve essere rafforzata combinandone i vantaggi nelle catene di approvvigionamento porta a porta. I trasbordi tra modi devono svolgersi senza soluzione di continuità e offrire un livello elevato di interoperabilità. La diversità delle UCI rende i trasbordi complessi.

2. I contenitori utilizzati di solito in Europa (20 e 40 piedi) sono conformi alle norme dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (International Standard Organization - ISO). Esistono altri contenitori con caratteristiche tecniche diverse (larghezza, altezza, costruzione, ecc.), in genere utilizzabili nei quattro modi di trasporto. Sono generalmente impilabili e possono essere sollevati per mezzo di gru, ma generalmente non offrono una capacità di carico ottimale per le palette ISO [9] o non possono sfruttare pienamente le dimensioni massime disponibili nei trasporti terrestri. Per questo motivo sono molto poco utilizzati nei trasporti stradali e ferroviari in Europa.

[9] La normalizzazione delle palette ha condotto ad una certa armonizzazione delle dimensioni e dell'imballaggio delle merci oggetto di scambi internazionali per sfruttare al massimo queste dimensioni.

3. Le casse mobili sono concepite principalmente per trasbordi strada-rotaia. Consentono un buono sfruttamento delle capacità nel caso dei veicoli stradali e ferroviari, ma non offrono soluzioni economiche per il trasporto marittimo o per vie navigabili. Di solito non sono impilabili a causa della scarsa resistenza delle pareti, non sono idonee ad un trasporto via mare e non possono essere sollevate tramite gru. Presentano dimensioni e caratteristiche diverse. Il CEN ha elaborato varie norme europee per le casse mobili.

4. La diversità di progettazione, dimensioni e caratteristiche tecniche, complica l'intermodalità e la priva dell'interoperabilità che le UCI dovrebbero permettere. La movimentazione è rallentata dal fatto che ogni cassa deve essere identificata separatamente, per poter scegliere la tecnica adeguata. L'attrezzatura di sollevamento spesso deve essere regolata appositamente o modificata, aggiungendo così ulteriori costi inutili nella catena di trasporto. Le casse mobili sono utilizzate soltanto per trasporti stradali o ferroviari (in alcuni casi per trasporti Ro-Ro [10] a corto raggio), mentre i contenitori sono utilizzati soprattutto per il trasporto marittimo o per via navigabile. Questa situazione frena gli investimenti nelle UCI. Il sistema di trasporto non viene pienamente sfruttato e non si può garantire un'intermodalità senza soluzione di continuità.

[10] Il termine "Ro-Ro" (Roll-on-Roll-off) significa che un'unità marittima permette l'imbarco o lo sbarco di merci trasbordate da veicoli stradali o ferroviari.

6. Il metodo: armonizzazione e normalizzazione

5. I problemi da risolvere sono tre:

- la complessità delle operazioni di movimentazione e la mancanza di interoperabilità,

- la mancanza di UCI ottimali utilizzabili in tutti i modi di trasporto,

- la necessità di prevedere un sistema rafforzato uniforme delle caratteristiche delle unità in questione in materia di sicurezza tecnica e personale.

6. Tali problemi possono essere risolti armonizzando alcune caratteristiche delle nuove UCI per renderle più sicure e per permettere una movimentazione più uniforme, assicurando inoltre una migliore interoperabilità. La definizione delle caratteristiche e delle prestazioni di un nuovo tipo di UCI, l'UECI, permetterà di creare un'unità che combini i vantaggi dei contenitori e delle casse mobili e che rispetti inoltre le prescrizioni e i requisiti applicabili alle nuove UCI. La Commissione affiderà agli organismi europei di normalizzazione il compito di elaborare le norme armonizzate e, con la partecipazione degli Stati membri, adotterà i requisiti specifici di interoperabilità che diverranno obbligatori dopo la loro adozione.

6.1. Caratteristiche di interoperabilità armonizzate delle UCI

7. Le UCI presentano caratteristiche diverse. Alcune devono essere manipolate dal basso (ad esempio tramite un carrello elevatore a forca), altre dall'alto (ad esempio per mezzo di una gru). Hanno punti di fissazione diversi e anche la loro robustezza è variabile. Questi problemi possono essere risolti introducendo caratteristiche comuni armonizzate per normalizzare la movimentazione, facilitare lo stoccaggio e ottimizzare la fissazione sulle unità di trasporto.

8. L'armonizzazione della posizione e della progettazione delle parti d'angolo, delle aperture di movimentazione per imbracatura e passaggi di forca, contribuirebbe a garantire la movimentazione uniforme delle unità. Alcuni esperti ritengono che tale uniformità dimezzerebbe, in media, la durata dei trasbordi. L'armonizzazione delle caratteristiche dei supporti intermedi, come i piedi di appoggio, faciliterebbe lo stoccaggio tra le operazioni di trasporto. Una definizione comune delle zone sufficientemente resistenti per sopportare la massa dell'UCI durante il trasporto (zone di trasferimento di carico) diminuirebbe i rischi di danni e ne faciliterebbe l'uso. Inoltre, il fissaggio efficace e sicuro dei carichi sui veicoli stradali, i vagoni e le navi, potrebbe essere facilitato da interfacce armonizzate con i dispositivi di fissaggio dei carichi.

9. La definizione, la progettazione e la posizione precisa di queste caratteristiche armonizzate variano secondo le UCI, in funzione, ad esempio, della loro lunghezza e configurazione (resistenza delle pareti). La presente direttiva prevede requisiti essenziali obbligatori sulla cui base la Commissione chiederà agli organismi europei di normalizzazione di definire, per classe e categoria di UCI, alcune norme armonizzate a cui i produttori potranno attenersi, con il vantaggio che in tal caso i loro prodotti saranno presunti conformi ai requisiti essenziali. Con la procedura del comitato regolamentare saranno stabiliti alcuni requisiti specifici d'interoperabilità obbligatori.

10. Le UCI armonizzate avranno una marcatura CE che attesterà la loro conformità ai requisiti applicabili e un simbolo supplementare specifico che ne faciliterà l'identificazione nelle operazioni di movimentazione.

11. Sussisterà però una certa diversità per i due motivi seguenti:

- da un punto di vista economico, non si può esigere che le UCI esistenti siano modificate o rese conformi alle caratteristiche armonizzate. Di conseguenza, finché queste UCI saranno in circolazione, permarrà una certa diversità. Le vecchie UCI tuttavia scompariranno gradualmente dal mercato (cinque anni in media per le casse mobili meno solide e dieci-quindici anni per i contenitori più resistenti);

- non si può neppure esigere che tutte le UCI siano solide come un contenitore ISO impilabile. Continueranno ad esistere sul mercato contenitori e casse mobili "fragili", poiché la loro fabbricazione è meno cara e possono servire a un certo numero di utilizzi (ad esempio, quando non è possibile il trasporto via mare).

6.2. Unità europea di carico intermodale (UECI) normalizzata

12. Una UECI deve combinare i vantaggi dei contenitori (possibilità di impilazione e sollevamento dall'alto, idoneità al trasporto via mare) e quelli delle casse mobili, in particolare la loro larghezza superiore. Per garantire la massima intermodalità, una UECI deve essere utilizzabile su tutti i modi di trasporto ed essere facile da trasbordare. Una UECI dovrebbe essere una cassa polivalente per merci secche apribile dalla parete di estremità, la parete laterale o il tetto.

13. Poiché non esiste attualmente un numero sufficiente di queste UCI, la presente direttiva prevede requisiti essenziali e particolari d'interoperabilità a tal fine. Su richiesta della Commissione, gli organismi europei di normalizzazione elaboreranno alcune norme armonizzate sulla base dei requisiti essenziali. Molto è stato già fatto in questo senso, sia in sede CEN che nel settore della RST [11]. La presente proposta si fonda interamente sui lavori svolti dal CEN e sulla ricerca UTI-NORM [12]. Questi lavori possono costituire la base delle norme armonizzate e dei requisiti specifici d'interoperabilità per le UECI di dimensioni interne:

[11] RST: ricerca e sviluppo tecnologico.

[12] La ricerca UTI-NORM, interamente finanziata dalla Commissione per un importo di 179 000 EUR (riferimento JC-98-RS.5039) ha tracciato un quadro della situazione indicando le necessità future in materia di normalizzazione di UCI. È stata svolta dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers - BIC), dall'Unione internazionale delle società di trasporto combinato strada-rotaia (Union Internationale des sociétés de transport combiné rail-route - UIRR), da un consulente tedesco (Hannoversche Konsulting für Verkehrswesen, Transporttechnik und elektronische Datenverarbeitung) e da un'impresa britannica (Three Quays Marine Services Ltd).

- lunghezza: due diverse versioni. La versione lunga dovrà permettere, nel senso della lunghezza dell'UECI, il carico di 11 unità di 1,2 m con i margini di manovra eventualmente necessari. La versione corta dovrà permettere il carico di sei di queste unità, nelle stesse condizioni. La prima risulta ottimale per le palette ISO e la lunghezza massima autorizzata nei trasporti stradali. La seconda versione si presta al massimo trasportabile per paia tramite autotreni senza dover ricorrere a veicoli speciali (come traini corti). Le due versioni possono essere trasportate anche per ferrovia, via mare e vie navigabili;

- larghezza: deve permettere il carico di tre palette fianco a fianco, ossia 3 volte 800 mm o due palette nel senso della loro lunghezza, o 2 volte 1 200 mm, più il margine di manovra necessario, senza superare 2 550 mm, larghezza massima autorizzata nei trasporti stradali;

- altezza: l'altezza scelta è di 2 670 mm, poiché le casse mobili hanno generalmente un'altezza di 2 670 mm [13]. È superiore alle altezze normalizzate dei contenitori ISO 668 e 650 della serie 1 (2 438 mm e 2 591 mm) e offre più spazio. Inoltre, tale unità può essere utilizzata sulle grandi linee ferroviarie con vagoni di altezza standard.

[13] Cfr. COST 339 - piccoli contenitori, punto 5.2.4 della relazione finale, 2001.

14. Qualsiasi iniziativa di normalizzazione comporta vincoli e limitazioni. I problemi che le dimensioni dell'UECI potrebbero porre sono i seguenti:

* Lunghezza:

- sulle navi e le chiatte a struttura cellulare bisognerebbe adattare le guide ad una nuova lunghezza, con conseguenti costi indotti marginali. In alcuni casi, quando le navi sono concepite per alcune lunghezze di contenitore, i requisiti strutturali potrebbero tradursi in un minore sfruttamento dello spazio di carico;

- la UECI lunga non permetterebbe di sfruttare pienamente la capacità degli attuali carri ferroviari standard.

* Larghezza:

- una larghezza esterna di più di 2 500 mm potrebbe creare problemi, ad esempio su alcune navi a struttura cellulare, con celle di larghezza limitata a 2 500 mm, cosa che richiederebbe un adattamento delle guide. Ci potrebbe essere una perdita di spazio di carico su alcune unità di navigazione interna, in particolare quelle previste per imbarcare quattro contenitori ISO fianco a fianco senza margine. Tuttavia, alcune navi accettano già contenitori non ISO larghi 8 piedi 6 pollici (circa 2,59 m).

* Altezza:

- la sagoma limite dei vagoni nel Regno Unito non permette di superare 2 540 mm di altezza per la UCI.

15. Tuttavia l'importanza di questi eventuali problemi va relativizzata. Infatti per le ferrovie, le UECI corte permetterebbero un migliore sfruttamento della capacità dei vagoni. Nel Regno Unito numerose linee importanti collegate al tunnel sotto la Manica hanno una sagoma limite che permette un'altezza di 2 670 mm per le UCI, con un pianale ribassato dei carri a 1 045 mm. Nel trasporto fluviale o marittimo, l'adeguamento delle guide è già stato praticato alcune volte.

16. L'argomentazione principale resta la possibilità di sfruttare meglio le capacità delle UECI rispetto ai contenitori ISO per trasportare palette standardizzate. Le migliori prestazioni dell'UECI si possono riassumere come segue:

* un tasso di carico in euro-palette fino al 32% più elevato del contenitore ISO 40 piedi per la UECI lunga;

* un tasso di carico in euro-palette fino al 63% più elevato del contenitore ISO 20 piedi per la UECI corta.

17. L'allegato alla presente relazione contiene una tabella comparativa e schemi che mostrano l'uso della superficie disponibile negli otto casi citati.

18. Basandosi su dati disponibili, la Commissione valuta quasi al 25% [14] la diminuzione del numero di veicoli stradali necessari per trasportare la stessa quantità di merci nell'ipotesi in cui tutte le UCI, utilizzate a pieno carico, fossero sostituite da UECI utilizzate a pieno carico.

[14] Cfr. i calcoli e ipotesi nell'allegato alla motivazione.

19. Per poter interessare la navigazione marittima a corto raggio e la navigazione interna, la UECI deve essere impilabile. I trasbordatori stradali possono sfruttare più razionalmente la loro capacità se almeno due unità possono essere trasportate sovrapposte. Le navi Lo-Lo [15] consentono una sovrapposizione maggiore (fino a 6 unità a pieno carico nella stiva). Inoltre per lo stoccaggio intermedio nei terminali e nei porti, la possibilità di impilare le UECI offre netti vantaggi economici per l'uso dello spazio disponibile. Come mostra il progetto di norma prEN 13853, una UECI corta può presentare una capacità di sovrapposizione che corrisponde a quella del contenitore ISO di 20 piedi. Per le UECI lunghe occorrerà trovare un compromesso accettabile tra capacità di sovrapposizione e tara. I requisiti essenziali dell'allegato II prevedono pertanto una sovrapposizione su quattro livelli di UECI a pieno carico, idonea ad affrontare un viaggio in mare.

[15] "Lift on lift off", cioè le unità di carico intermodali sono caricate e scaricate da macchine di sollevamento.

20. A condizioni di produzione comparabili, le UECI potrebbero risultare più costose dei contenitori (a causa della maggiore superficie disponibile) e delle casse mobili, per il rafforzamento probabilmente necessario delle pareti per poterle impilare. Tuttavia, la maggiore capacità delle UECI rispetto ai contenitori dovrebbe in gran parte controbilanciare i sovraccosti. Rispetto alle casse mobili, il vantaggio delle UECI risiede nella diminuzione dei costi di stoccaggio o dei costi di trasporto quando la sagoma limite consente la sovrapposizione durante il trasporto.

21. Tuttavia, il costo di una UECI dipenderà dal numero di unità prodotte, quindi dal successo di quest'iniziativa. La diversità delle casse mobili ne impedisce la produzione in grandi serie, quindi l'economia di scala realizzabile dovrebbe compensare il sovraccosto legato al rafforzamento delle pareti.

22. I requisiti essenziali dell'allegato II enumerano le caratteristiche e le prestazioni che devono contraddistinguere una UECI, la quale, chiaramente, deve anche essere conforme ai criteri armonizzati dell'allegato I, applicabili a tutte le nuove UCI.

23. La UECI porterà una marcatura CE per indicare la sua conformità ai requisiti e una marcatura specifica per permettere una facile identificazione. Questa marcatura è applicata soltanto sulla base delle procedure e delle disposizioni previste all'articolo 8 e agli allegati IV e VII della presente direttiva.

24. L'uso dell'UECI non diventerà obbligatorio. Spetterà ai professionisti europei scoprirne i vantaggi.

La storia dei contenitori ISO lascia pensare che la UECI possa rivoluzionare, a termine, la configurazione europea della logistica e dei trasporti. Le dimensioni adottate nel 1964, per la serie I (sola serie esistente e ancora in vigore) non tenevano conto dei lavori di normalizzazione del 1947 delle unità di carico (le palette), che hanno adottato due moduli: 800 mm x 1 200 mm e 1 000 mm x 1 200 mm. Questi lavori avevano anche previsto la possibilità di adottare, non appena consentito dalle dimensioni interne dei nuovi contenitori, un modulo di 1 200 mm x 1 200 mm. Queste tre dimensioni di palette derivano dall'adozione del modulo di imballaggio di base (400 mm x 600 mm) che ha avuto ripercussioni sulle dimensioni dei mobili e soprattutto degli elettrodomestici.

25. Le lunghezze nominali adottate hanno messo fuori norma le unità che costituivano la maggior parte della flotta mondiale dell'epoca e i cui proprietari erano imprese degli Stati Uniti. A titolo di esempio, SEA LAND disponeva ancora, nel 1978, di un parco di contenitori di 35 piedi pari a 55 000 TEU [16].

[16] TEU: equivalente venti piedi, unità di misura corrispondente ad un contenitore ISO di 20 piedi di lunghezza (6,10 m), usata per esprimere capacità o flussi di trasporto.

26. Malgrado questi due handicap, la flotta mondiale dei contenitori è passata da 0,5 a 14,3 milioni di TEU, tra metà 1970 e metà 2000. Negli ultimi cinque anni, il tasso di crescita annuale a medio termine è del 9%. Il successo della norma ISO è soprattutto dovuto agli sforzi di promozione e agli investimenti realizzati dagli armatori e dalle società di noleggio. La normalizzazione offriva un quadro globale e stabile, che facilitava le decisioni di investimento.

6.3. Sicurezza tecnica e personale delle UCI

27. La sicurezza dei trasporti e del materiale è uno dei principali obiettivi della politica comunitaria nel settore dei trasporti. Le UCI utilizzate in Europa devono quindi rispondere a rigorosi requisiti di sicurezza. Per evitare ogni rischio, dovranno essere sottoposte a corretta manutenzione e a controlli periodici.

28. Nel 1979 [17] il Consiglio ha raccomandato che gli Stati membri ratifichino la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla sicurezza dei contenitori (CSC), adottata il 2 dicembre 1972 a Ginevra. La Convenzione iniziale è stata ratificata dalla maggior parte degli Stati membri, ma le ultime modifiche del 1993 non sono entrate in vigore.

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 maggio 1979, relativa alla ratifica della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), GU L 125 del 22.5.1979, pag. 18.

29. Questa Convenzione costituisce uno strumento internazionale che mira a mantenere un livello elevato di sicurezza per la vita umana durante le operazioni di trasporto e movimentazione dei contenitori, prevedendo procedure di prova generalmente accettabili e correlati requisiti di resistenza. Facilita anche il trasporto internazionale di contenitori prescrivendo norme di sicurezza internazionali uniformi, ugualmente applicabili a tutti i modi di trasporto.

30. La presente direttiva contiene disposizioni in materia di manutenzione e controlli periodici, sia per i trasporti internazionali che per i trasporti nazionali. Tali requisiti non contraddicono le disposizioni della CSC, che trattano lo stesso argomento, per evitare incompatibilità con gli obblighi internazionali degli Stati membri.

31. Non c'è nessuna ragione di escludere dall'obbligo di manutenzione e controllo periodico le UCI e le UECI fabbricate prima dell'entrata in vigore della direttiva. Di conseguenza, questi obblighi concerneranno tutte le UCI in circolazione nella Comunità.

32. La direttiva non impone agli Stati membri di firmare o accettare la CSC, dato che essa incorpora i requisiti in materia di sicurezza e il quadro per i controlli periodici.

33. Oggi la sicurezza dei trasporti è diventata un elemento cruciale. Qualsiasi nuova UCI dovrà integrare i dispositivi di allarme in caso di intrusione, come ad esempio un sigillo elettronico, conformemente allo stato di avanzamento della tecnica.

6.4. Procedure di valutazione della conformità delle UCI e controlli periodici

34. La direttiva prevede procedure di valutazione della conformità delle UCI e delle UECI nei confronti dei requisiti applicabili, conformemente alla decisione 93/465/CEE del Consiglio [18]. Le procedure di valutazione di conformità e di controllo periodico delle UCI seguiranno gli stessi principi.

[18] Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica; GU L 220 del 30 agosto 1993.

35. La marcatura CE che attesta la conformità ai requisiti è applicata sulle UCI, conformemente alla decisione 93/465/CEE citata.

36. I moduli di valutazione (allegato IV) e di controllo periodico (allegato V) tengono conto degli obblighi internazionali degli Stati membri, in particolare di quelli derivanti dalla CSC. Essi tengono conto inoltre del fatto che la conformità delle UCI è legata in maniera prioritaria al loro settore d'impiego, con la finalità principale di assicurare e garantire l'interoperabilità nei trasporti, e non solo la libera circolazione sul mercato comunitario.

7. Contenuto della proposta di direttiva

Articolo 1: l'articolo enuncia la fissazione di requisiti da rispettare, delle procedure di valutazione di conformità rispetto a tali requisiti e delle procedure di controllo periodico e prevede inoltre l'elaborazione di norme armonizzate.

Articolo 2: l'articolo definisce il campo di applicazione della direttiva, ovvero le UCI e le UECI. Il trasporto aereo ne è escluso.

Articolo 3: l'articolo definisce alcuni termini usati nella direttiva.

Articolo 4: l'articolo prevede una valutazione di conformità ai requisiti fissati per le UCI e le UECI, soffermandosi in particolare sulla marcatura CE e sulle procedure di valutazione della conformità.

Articolo 5: l'articolo prevede alcune disposizioni in materia di libera circolazione delle UCI e delle UECI, alcune restrizioni in merito e alcune clausole di salvaguardia.

Articolo 6: l'articolo impone agli Stati membri l'obbligo di adoperarsi affinché le UCI e le UECI non compromettano la salute e la sicurezza delle persone e, ove applicabile, degli animali domestici e delle cose, e prevede ugualmente il diritto di presentare, a fiere e manifestazioni simili, UCI o UECI non conformi alla direttiva, secondo modalità adeguate.

Articolo 7: l'articolo definisce le modalità relative all'obbligo di manutenzione e di controllo periodico.

Articolo 8: l'articolo disciplina la marcatura CE, le sue modalità di apposizione, l'obbligo di evitare che questa sia confusa con altri simboli e contiene disposizioni sui casi di marcatura indebitamente apposta. Esso prevede inoltre l'apposizione di un simbolo distinto per le UCI e le UECI, nonché di simboli specifici legati al controllo periodico.

Articolo 9: l'articolo disciplina il regime di applicazione dei requisiti essenziali, dei requisiti specifici di interoperabilità e delle norme armonizzate, compresa la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso prevede inoltre la revisione delle norme armonizzate e la procedura da seguire nei casi in cui esse non siano interamente conformi ai requisiti.

Articoli 10: l'articolo riguarda gli organismi notificati designati dagli Stati membri per svolgere le procedure di valutazione della conformità ai requisiti e di controllo periodico delle UCI e delle UECI.

Articolo 11: l'articolo prevede la procedura per la modifica degli allegati I e II della direttiva.

Articolo 12: Tenendo conto del carattere essenzialmente normativo delle competenze del comitato, questo articolo prevede un comitato regolamentare per l'attuazione della direttiva, conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, e ne stabilisce le competenze.

Articolo 13: l'articolo impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni della direttiva, come una marcatura indebitamente apposta o il fatto di non garantire un buono stato di manutenzione delle UCI. Queste sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14: l'articolo stabilisce il termine ultimo per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri e l'obbligo di informarne immediatamente la Commissione, fissando inoltre la data di applicazione della direttiva.

Allegato alla relazione

A - Calcoli per determinare le dimensioni UTILI delle UECI

Ipotesi di calcolo

* Le UECI devono offrire una larghezza interna che permette di mettere fianco a fianco sia due euro-palette nel senso della loro lunghezza (2 x 1,2 m), sia 3 euro-palette nel senso della loro larghezza (3 x 0,8 m), con un margine di manovra sufficiente.

* Si considererà, in prima approssimazione (questo aspetto dovrà essere precisato dal CEN), per le UECI caricate dalla parte posteriore, che le palette sono combacianti nel senso della lunghezza dell'UECI, per ridurre i rischi di instabilità del carico.

* La UECI lunga non dovrà superare 13,6 m di lunghezza esterna, la UECI corta non dovrà superare una lunghezza esterna di 7,82 m.

* La larghezza interna dei contenitori ISO, di 2,33 m, permette il carico di due file di palette, una nel senso della lunghezza, l'altra nel senso della larghezza.

UECI lunghe

Caso di 2 euro-palette (1,2 m x 0,8 m) poste frontalmente una all'altra

Una lunghezza esterna di 13,6 m equivale a 17 volte 0,8 m. Ma, considerato l'inevitabile spessore delle pareti, bisogna limitare a 16 il numero di palette per fila.

La lunghezza utile necessaria sarà quindi di 12,8 m, per trasportare 32 euro-palette.

Caso di 3 euro-palette (1,2 m x 0,8 m) poste frontalmente una all'altra

Una lunghezza esterna di 13,6 m equivale a 11,33 volte 1,2 m. Bisogna quindi limitare ad 11 il numero di palette per fila.

La lunghezza utile necessaria sarà quindi di 13,2 m, per trasportare 33 euro-palette.

Caso del Regno Unito (UK) (1,2 m x 1 m)

Soltanto 2 possono essere messe frontalmente una all'altra.

Una lunghezza utile di 13 m permetterebbe di trasportare 26 palette UK.

Conclusione

La lunghezza interna più interessante sarebbe quindi 13,2 m. In queste condizioni, 400 mm sarebbero disponibili per le pareti anteriore e posteriore. A priori, questo margine basta poiché i contenitori ISO lasciano soltanto 165 mm per tutte queste pareti.

UECI corte

Caso di 2 euro-palette (1,2 m x 0,8 m) poste frontalmente una all'altra

Una lunghezza esterna di 7,82 m equivale a 9,775 volte 0,8 m. Bisogna quindi limitare a 9 il numero di palette per fila.

La lunghezza utile necessaria sarà quindi di 7,2 m, per trasportare 18 euro-palette.

Caso di 3 euro-palette (1,2 m x 0,8 m) poste frontalmente una all'altra

Una lunghezza esterna di 7,82 m equivale a 6,52 volte 1,2 m. Bisogna quindi limitare a 6 il numero di palette per fila.

La lunghezza utile necessaria sarà quindi di 7,2 m, per trasportare 18 euro-palette.

Caso del Regno Unito (UK) (1,2 m x 1 m)

Soltanto 2 possono essere messe frontalmente una all'altra.

Una lunghezza utile di 7 m permetterebbe di trasportare 14 palette UK.

Conclusione

La lunghezza interna più interessante sarebbe quindi 7,2 m. In queste condizioni, 620 mm sarebbero disponibili per le pareti anteriore e posteriore. A priori, questo margine basta poiché i contenitori ISO lasciano soltanto 108 mm per queste pareti.

Contenitori ISO 40 piedi: lunghezza interna 12 m

Prima fila (dimensione maggiore nel senso della larghezza del contenitore): 15 euro-palette o 12 palette UK.

Seconda fila: 10 palette.

Totale: 25 euro-palette o 22 palette UK.

Contenitori ISO 30 piedi: lunghezza interna 8,931 m

Prima fila (dimensione maggiore nel senso della larghezza del contenitore): 11 euro-palette o 8 palette UK.

Seconda fila: 7 palette.

Totale: 19 euro-palette o 15 palette UK.

Contenitori ISO 20 piedi: lunghezza interna 5,867 m

Prima fila (dimensione maggiore nel senso della larghezza del contenitore): 7 euro-palette o 5 palette UK.

Seconda fila: 4 palette.

Totale: 11 euro-palette o 9 palette UK.

B - Schema che mostra l'uso delle capacità delle UECI e dei contenitori

UECI lunga (lunghezza utile 13,2 m)

Utilizzo della superficie interna

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ISO 40 piedi

Dimensioni del contenitore e delle palette

>SPAZIO PER TABELLA>

Utilizzo della superficie interna

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

UECI corta (lunghezza utile 7,2 m)

Utilizzo della superficie interna

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ISO 20 piedi

Dimensioni del contenitore e delle palette

>SPAZIO PER TABELLA>

Utilizzo della superficie interna

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Tabella comparativa

>SPAZIO PER TABELLA>

C - Calcolo del guadagno in veicoli stradali (collegamento dei porti)

I dati utilizzati sono:

* La composizione della flotta mondiale di contenitori nel 1999 (fonte: AFNOR/H90B), che mostra la ripartizione della capacità TEU (twenty-foot equivalent unit - unità equivalente contenitore da 20 piedi di lunghezza) per tipo: 37,18% per i 20 piedi, 0,1% per i 30 piedi, 61,22% per i 40 piedi e 1,5% per i 45 piedi.

* La pubblicazione statistica della DG TREN (anni 2000 e 2001) che fornisce:

- il traffico di contenitori per modo di collegamento terrestre dei porti, in TEU, nel 1996 (tabella 3.4.15), cioè circa 16 413 000 TEU;

- il traffico stradale e il suo aumento tra il 1996 e il 1999.

Le ipotesi fatte sono le seguenti:

* L'aumento del traffico stradale di collegamento dei porti per i contenitori, tra il 1996 e il 1999, è uguale a quello del traffico stradale, in tonnellate chilometri, nel medesimo periodo. Si può quindi stimare a circa a 18,78 milioni di TEU la quantità smistata su strada e diretta ai porti nel 1999.

* La ripartizione della capacità per tipo di contenitore è simile, per il collegamento stradale dei porti europei, alla ripartizione mondiale.

* Tutte le UCI sono caricate al massimo della loro capacità, mediante euro-palette o palette UK, senza confondere i due tipi.

* I contenitori di 20 e di 30 piedi sono sostituiti da UECI corte, i contenitori di 40 e di 45 piedi da UECI lunghe.

Calcoli del traffico stradale dei contenitori ai porti, nel 1999.

>SPAZIO PER TABELLA>

Tenuto conto della capacità teorica in palette delle UECI, si può determinare il numero di UECI di ogni tipo necessario per trasportare le palette, distinguendo i tipi di contenitori. I risultati sono diversi a seconda che si trasportino euro-palette o palette UK. Per prudenza, si prenderà in considerazione il caso più sfavorevole, ossia il maggiore dei due numeri di UECI derivati dai calcoli.

>SPAZIO PER TABELLA>

Il numero di unità di carico intermodali necessarie passerebbe quindi da 12 868 682 a 9 491 467, cioè una riduzione di 3 377 215. Questa riduzione di circa il 26% del numero di unità di carico intermodali condurrebbe allo stesso tasso di riduzione del numero di veicoli stradali necessari per lo stesso numero di tonnellate chilometri trasportate. Infatti, è probabile che la composizione degli autotreni non varierebbe significativamente.

L'ultima ipotesi fatta è che questo guadagno, stimato unicamente per il collegamento stradale dei porti, si verificherebbe anche per tutti gli altri trasporti stradali di merci.

2003/0056 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le unità di carico intermodali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 e l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [19],

[19] GU C (...) del (...), pag. (...).

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) [20],

[20] GU C (...) del (...), pag. (...).

visto il parere del Comitato delle regioni [21],

[21] GU C (...) del (...), pag. (...).

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [22],

[22] GU C (...) del (...), pag. (...).

considerando quanto segue:

(1) La Comunità attua una politica volta ad incoraggiare il trasporto sostenibile, come le operazioni di trasporto multimodale dove intervengono i modi stradali, ferroviari, fluviali e il trasporto marittimo a corto raggio. Nel quadro della politica comune dei trasporti, si devono adottare misure supplementari per garantire la sicurezza dei trasporti.

(2) I contenitori in genere sono conformi alle norme adottate dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ma non offrono uno spazio sufficiente per un carico ottimale delle palette o per sfruttare al meglio le dimensioni massime autorizzate nel trasporto terrestre.

(3) Le casse mobili di solito sono utilizzate nel trasporto stradale o ferroviario ma non sono adatte alle operazioni di trasporto intermodale che comprendono un tragitto via acqua a causa delle loro caratteristiche di costruzione.

(4) Le unità di carico intermodali devono presentare le caratteristiche di interoperabilità necessarie per le operazioni di trasbordo delle merci da un modo all'altro. A causa del numero e della diversità delle unità esistenti, l'armonizzazione delle caratteristiche di interoperabilità concerne soltanto le nuove unità.

(5) La direttiva definisce una nuova unità, l'unità europea di carico intermodale, che non solo dovrà offrire uno spazio di carico ottimale in relazione alle dimensioni imposte dalla normativa comunitaria vigente, ma presentare anche le caratteristiche armonizzate di interoperabilità necessarie per tutte le nuove unità di carico intermodali.

(6) Obiettivi dell'azione prevista sono raggiungere lo stesso grado di armonizzazione delle unità di carico intermodali, delle procedure di valutazione e di controllo periodico e arrivare alla realizzazione dell'unità europea di carico intermodale. Dal momento che tali obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato dall'articolo citato, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

(7) Per ragioni legate alla specificità del trasporto aereo di merci, la presente direttiva non riguarda tale modo di trasporto.

(8) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci. Le regole che mirano a realizzare la libera circolazione, senza ostacoli agli scambi, trovano il loro fondamento nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985 [23], relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione. La presente direttiva fa riferimento a tali principi.

[23] Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione - GU C 136 del 4.6.1985, pagg. 1-9.

(9) Secondo la decisione 93/465/CEE [24], gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare la libera circolazione sul loro territorio, l'immissione sul mercato, l'uso per qualsiasi operazione di trasporto o l'uso conformemente alla loro destinazione delle unità di carico intermodali munite del marchio di conformità CE e i simboli previsti dalla presente direttiva, che segnalano che il controllo periodico è stato effettuato, senza esigere una valutazione supplementare per ragioni legate all'applicazione della presente direttiva o, per l'unità di carico intermodale europea, alla conformità ad altri requisiti tecnici.

[24] Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, GU L 220 del 30.8.1993, pagg. 23-39.

(10) Uno Stato membro deve poter prendere, informandone la Commissione, misure per limitare o vietare l'immissione sul mercato e l'uso di unità di carico intermodali, in particolare quando queste presentano un rischio particolare per la sicurezza delle persone e, ove applicabile, degli animali domestici o delle cose. La procedura deve essere motivata e trasparente.

(11) Uno Stato membro deve poter prendere, informandone la Commissione, misure per limitare o vietare l'immissione sul mercato e l'uso di unità di carico intermodali, in particolare quando queste, pur essendo munite di marcatura CE, del simbolo relativo alla loro rivalutazione e del simbolo relativo al controllo periodico, risultano non conformi. La procedura deve essere motivata e trasparente.

(12) Nel quadro dei principi previsti dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, gli allegati I e II della presente direttiva prevedono alcuni requisiti essenziali in materia di sicurezza tecnica e personale, movimentazione, fissaggio, stabilità, identificazione, necessari per le unità di carico intermodali e per le unità europee di carico intermodali. I requisiti saranno completati da alcuni requisiti specifici indispensabili per assicurare l'interoperabilità. Le unità di carico intermodali devono rispondere a tutti i requisiti citati.

(13) Alla luce degli obiettivi della presente direttiva e al fine di facilitare la dimostrazione della conformità delle nuove unità rispetto ai requisiti, occorre stabilire alcune procedure di valutazione, nonché controlli periodici; tali procedure dovranno essere elaborate tenendo conto dell'importanza dei requisiti inerenti alle unità di carico intermodali. Occorre prevedere una procedura adeguata o la possibilità di scegliere tra diverse procedure di valore equivalente. Le procedure adottate sono conformi alla decisione 93/465/CEE.

(14) Le nuove unità intermodali di carico possono essere immesse sul mercato e messe in servizio solo se conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva. Tale conformità è attestata dalle procedure di valutazione previste dalla decisione 93/465/CEE e riprese all'allegato IV.

(15) Il controllo periodico è finalizzato a verificare che lo stato di manutenzione e lo stato di usura delle unità di carico intermodali sono compatibili con i requisiti di sicurezza e sarà svolto conformemente alla procedura prevista all'allegato V della presente direttiva.

(16) Le unità a cui si applica la presente direttiva devono portare una marcatura CE che ne indichi la conformità alle disposizioni della direttiva stessa. I simboli che si riferiscono alle caratteristiche armonizzate delle unità di carico intermodali devono essere distinti da quelli che indicano che l'unità in questione è un'unità europea di carico intermodale armonizzata. Su ciascuna unità di carico intermodale va indicato che essa ha superato il controllo periodico precedente o, per quanto riguarda le unità di meno di cinque anni, che essa non è ancora soggetta all'obbligo di subire un controllo, con l'indicazione della data del prossimo controllo.

(17) Per realizzare gli obiettivi corrispondenti ai requisiti essenziali previsti dagli allegati I e II della presente direttiva occorre elaborare alcune norme armonizzate per le unità di carico intermodali e per le unità europee di carico intermodali. Occorre inoltre prevedere per tali unità l'adozione di requisiti specifici di interoperabilità secondo la procedura indicata all'articolo 12.

(18) Le norme armonizzate sono elaborate da organismi europei di normalizzazione su mandato della Commissione. Se le norme sono considerate insoddisfacenti in relazione ai due tipi di requisiti previsti dalla direttiva, la Commissione o lo Stato membro interessato interpellano il comitato permanente istituito ai sensi della direttiva 98/34/CE [25].

[25] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 204 del 21.7.1998, pagg. 37-48.

(19) Gli Stati membri designano gli organismi di controllo abilitati ad effettuare le procedure di valutazione o di controllo periodico. Essi devono inoltre provvedere a che tali organismi siano sufficientemente indipendenti, competenti e imparziali da poter svolgere i compiti per i quali sono stati designati e notificati.

(20) La Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori adottata dalle Nazioni Unite il 2 dicembre 1972 [26] contribuisce a questo obiettivo di rafforzamento della sicurezza delle unità di carico intermodali e delle unità europee di carico intermodali. La maggior parte degli Stati membri ha già ratificato tale convenzione, conformemente alla raccomandazione 79/487/CEE del Consiglio [27].

[26] CSC, Convenzione sulla sicurezza dei contenitori, adottata il 2.12.1972, entrata in vigore il 6.9.1977 e modificata negli anni 1981, 1983, 1991 e 1993; è possibile consultarne il testo sul sito Internet dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), www.imo.org.

[27] GU L 125 del 22.5.1979, pag. 18.

(21) Occorre prevedere una procedura che consenta alla Commissione di modificare alcuni allegati della direttiva.

(22) Occorre prevedere una procedura che consenta alla Commissione di prendere le misure necessarie se le norme armonizzate non rispondono interamente ai requisiti della presente direttiva.

(23) È necessario adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva, in conformità con la decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione [28].

[28] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(24) È necessario prevedere sanzioni in caso di inadempimento delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva.

(25) Si devono adottare disposizioni per l'attuazione della presente direttiva prima della pubblicazione delle specifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(26) È necessario prevedere una disposizione transitoria che permetta l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle unità di carico intermodali fabbricate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva anche dopo tale data,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 - Oggetto

La presente direttiva fissa alcuni requisiti essenziali e prevede l'adozione di norme armonizzate e di requisiti specifici di interoperabilità che rendano più efficace e più sicura l'utilizzazione delle nuove unità di carico intermodali. Essa stabilisce inoltre alcuni requisiti e prevede l'adozione di norme armonizzate e di requisiti specifici di interoperabilità che permettano la creazione di un'unità europea di carico intermodale. Essa introduce obblighi di valutazione della conformità e di manutenzione, alcune procedure di valutazione della conformità e di controllo periodico relative alle unità di carico impiegate nel trasporto intermodale.

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica:

a) alle unità di carico intermodali e alle unità europee di carico intermodali esistenti alla data della sua entrata in vigore,

b) alle unità di carico intermodali fabbricate, immesse sul mercato, messe in circolazione e/o utilizzate che devono rispettare i requisiti definiti all'allegato I, e i requisiti specifici di interoperabilità indicati all'articolo 9,

c) alle nuove unità di carico intermodale europee, che devono rispettare i requisiti definiti agli allegati I e II e i requisiti specifici di interoperabilità indicati all'articolo 9.

2. Essa si applica inoltre alle unità di carico di cui al primo paragrafo, utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci tra il territorio della Comunità e quello di un paese terzo.

3. Il trasporto aereo è escluso dal campo della presente direttiva.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "unità di carico intermodale", un contenitore o una cassa mobile;

b) "unità europea di carico intermodale", un'unità di carico intermodale costruita conformemente ai requisiti essenziali definiti agli allegati I e II e ai requisiti di interoperabilità;

c) "contenitore", unità concepita per il trasporto di merci, sufficientemente solida per un impiego ripetuto, impilabile e dotata di elementi che permettono il trasbordo tra modi.

d) "cassa mobile", unità concepita per il trasporto di merci, utilizzata in Europa, adeguata in modo ottimale alle dimensioni dei veicoli stradali e fornita di elementi di aggancio che permettono il trasbordo tra modi, di solito ferrovia/strada.

e) "norma armonizzata", una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto sulla base di un mandato concesso dalla Commissione, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE, allo scopo di stabilire un requisito europeo il cui rispetto non è obbligatorio;

f) "indicazione di controllo periodico", un simbolo indicante che l'unità di carico intermodale è stata sottoposta a un controllo periodico o deve essere sottoposta al primo controllo periodico, ed è stata giudicata conforme ai requisiti pertinenti; tale simbolo indica anche la data alla quale si prevede che l'unità di carico intermodale sarà sottoposta al prossimo controllo periodico di cui all'articolo 7.

g) "controllo periodico", i controlli effettuati per accertare lo stato di manutenzione e di sicurezza delle unità di carico intermodali di cui ai punti a), b) e c), secondo le procedure previste dall'allegato V;

h) "procedure di valutazione della conformità", le procedure di cui all'allegato IV;

i) "organismo notificato", un organismo di controllo designato dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10 e che soddisfa i criteri dell'allegato III.

Articolo 4 - Valutazione della conformità delle unità di carico intermodali

Prima di immettere sul mercato le unità di carico intermodali e le unità europee di carico intermodali, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, sottopone il prodotto a una procedura di valutazione della conformità tra quelle descritte nell'allegato IV, alle condizioni definite.

Ai fini dell'apposizione della marcatura CE sulle unità di carico intermodali, la conformità è stabilita mediante una delle procedure seguenti:

- controllo interno della fabbricazione, utilizzando il modulo A, quando sono rispettate le norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

- controllo interno della fabbricazione, utilizzando il modulo Aa;

- procedura di verifica per unità (modulo G);

- procedura di garanzia della qualità totale (modulo H).

Articolo 5 - Libera circolazione, restrizioni e clausole di salvaguardia

1. Uno Stato membro non può vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio sul suo territorio (compreso il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione o il ricarico), per ragioni legate all'applicazione della presente direttiva, di unità di carico intermodali che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e, se del caso, alle norme armonizzate applicabili pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi della presente direttiva, e sono munite della marcatura CE che attesta questa conformità e dell'indicazione relativa al controllo periodico prevista dall'articolo 8.

2. Gli Stati membri presumono conformi alle disposizioni della presente direttiva le unità di carico intermodali che portano la marcatura CE e sono munite della dichiarazione di conformità CE prevista all'allegato VII.

3. Quando uno Stato membro constata che un'unità di cui all'articolo 2, correttamente mantenuta e adibita all'impiego al quale è destinata, rischia di compromettere la salute e/o la sicurezza delle persone e, ove applicabile, degli animali domestici e delle cose, durante il trasporto e/o l'utilizzazione, nonostante porti la marcatura CE e un'indicazione di controllo periodico, può limitare o vietare l'immissione sul mercato, o l'uso dell'unità in questione, o può predisporne il ritiro dal mercato o dalla circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata e indica le ragioni della propria decisione.

4. La Commissione consulta tempestivamente le parti coinvolte. Se essa constata, successivamente alla consultazione, che la misura adottata è giustificata, informa immediatamente tutti gli Stati membri. Se la misura risulta ingiustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che l'ha interpellata, nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea, il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o il detentore.

5. Quando un'unità di cui all'articolo 2 risulta non conforme, lo Stato membro competente prende le misure adeguate nei confronti di chi ha apposto la marcatura CE o l'indicazione di controllo periodico e ne informa tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri.

6. La Commissione si adopera per tenere informati gli Stati membri dello svolgimento e dei risultati della procedura.

7. Quando uno Stato membro stabilisce che la marcatura CE o l'indicazione di controllo periodico sono state apposte indebitamente, il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, sono tenuti a porre fine all'infrazione alle condizioni imposte dallo Stato membro.

In caso di persistenza della non conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'uso dell'unità in questione, o per predisporne il ritiro dal mercato o dalla circolazione.

8. Ogni decisione presa da uno Stato membro in applicazione della presente direttiva e avente la conseguenza di limitare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'uso di unità di carico intermodali o che ne impone il ritiro dal mercato o dalla circolazione deve essere motivata in modo preciso. Essa è notificata tempestivamente all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali tali ricorsi vanno presentati.

Articolo 6 - Sorveglianza delle unità di carico intermodali

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché le unità di carico intermodali di cui all'articolo 3, lettere a) e b) possano essere immesse sul mercato e messe in servizio esclusivamente se non compromettono la salute e/o la sicurezza delle persone e, ove applicabile, degli animali domestici e delle cose, quando siano installate e mantenute correttamente e adibite all'impiego al quale sono destinate.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di imporre, nel rispetto delle disposizioni del trattato, i requisiti che reputino necessari per garantire la protezione delle persone, in particolare durante le operazioni di movimentazione delle unità, a condizione che ciò non implichi modifiche di tali unità in relazione alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, di unità di carico intermodali, secondo la definizione dell'articolo 1, non conformi alle disposizioni della presente direttiva, a condizione che un'insegna visibile indichi chiaramente la loro non conformità e l'impossibilità di entrare in possesso di tali unità prima che siano state rese conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. In occasione di dimostrazioni, vanno prese le misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone, conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 7 - Manutenzione e controllo periodico

1. Prima della fine del quinto anno dalla fabbricazione di un'unità di carico intermodale o di una unità europea di carico intermodale, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea, il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o il detentore sono tenuti a sottoporla al primo controllo previsto dall'articolo 3, lettera e), secondo una delle procedure dell'allegato V.

Per le unità esistenti, il primo controllo deve essere svolto prima del 1º luglio 2007 o prima della fine del quinto anno dalla fabbricazione.

Le unità di carico intermodali, esistenti o nuove, che circolano nella Comunità o sono utilizzate per operazioni di trasporto di merci tra il territorio della Comunità e il territorio di un paese terzo, sono sottoposte a controlli periodici a intervalli di tempo che non possono superare 24 mesi.

2. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità europea, o il detentore dell'unità di carico intermodale, è tenuto a mantenerla in buono stato dal punto di vista della sicurezza.

3. La data limite (mese e anno) prevista per il successivo controllo periodico dell'unità di carico intermodale è segnalata su questa, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.

4. Le unità di carico intermodali possono essere sottoposte al controllo periodico in qualunque Stato membro, secondo le procedure previste dall'allegato V della presente direttiva.

Articolo 8 - Marcatura CE e indicazione di controllo periodico

1. La marcatura «CE» è costituita dalle iniziali «CE», secondo il logo il cui modello appare all'allegato VI.

La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato che ha preso parte alla fase di controllo della produzione.

2. La marcatura «CE» deve essere apposta in maniera visibile, facilmente leggibile e indelebile su ciascuna unità di carico intermodale.

3. Viene fatto divieto di apporre sulle unità di carico intermodali e sulle unità europee di carico intermodali dei marchi che possano trarre in inganno i terzi sul significato o sul logo della marcatura «CE». È permesso apporre sulle unità di carico intermodali qualunque altra marcatura, a condizione che non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE».

4. Accanto alla marcatura CE, è necessario apporre un simbolo conforme al logo il cui modello appare all'allegato VII. Esso è diverso per le unità di carico intermodali e sulle unità europee di carico intermodali.

5. L'indicazione di controllo periodico deve menzionare la data di fabbricazione, quella del controllo precedente e la data limite del controllo successivo. Essa va apposta dall'organismo responsabile del controllo secondo il logo il cui modello appare all'allegato VII.

6. Marcatura «CE» indebitamente apposta

a) la constatazione, da parte di uno Stato membro, dell'indebita apposizione della marcatura «CE» e/o dell'indicazione di controllo periodico comporta per il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità, il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o il detentore, l'obbligo di rendere conforme il prodotto per quanto riguarda le disposizioni sulla marcatura «CE» e di mettere fine alla violazione alle condizioni fissate da tale Stato membro;

b) in caso di persistenza della non conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione, o per predisporne il ritiro dal mercato o dalla circolazione, in conformità con le procedure previste dall'articolo 5.

Articolo 9 - Requisiti, norme armonizzate e obiezioni formali

1. Le unità di carico intermodali e le unità europee di carico intermodali di cui all'articolo 1 devono essere conformi ai requisiti rispettivamente enunciati negli allegati I e II, nonché ai requisiti specifici di interoperabilità. Questi ultimi sono adottati e, se necessario, sottoposti a revisione secondo la procedura prevista dall'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni relative ai requisiti specifici di interoperabilità da applicare.

2. Gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva pertinenti le unità di carico intermodali e le unità europee di carico intermodali che portano la marcatura CE prevista dall'articolo 8 e munite della dichiarazione di conformità prevista dall'allegato VII.

3. Le unità di carico intermodali e le unità europee di carico intermodali conformi alle norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono presunte conformi ai requisiti essenziali e ai requisiti specifici di interoperabilità.

4. Quando uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui al paragrafo 3 non siano conformi ai requisiti essenziali di cui agli allegati I e II e/o ai requisiti specifici di interoperabilità, tale Stato membro o la Commissione ne informano il comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE.

Tenendo conto del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione vanno ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 10 - Organismi notificati

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi notificati, aventi sede nella Comunità, che hanno designato per compiere le procedure di cui agli allegati IV e V e per espletare i compiti specifici per cui gli organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro preventivamente attribuiti dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco degli organismi notificati indicando il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Gli Stati membri applicano i criteri definiti all'allegato III per la designazione di organismi notificati.

3. Uno Stato membro che ha notificato un organismo revoca la notifica qualora constati che l'organismo non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo.

Esso informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di ogni revoca di una notifica.

Articolo 11 - Adeguamento degli allegati

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e II della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 12 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il comitato è competente ad esaminare tutte le questioni legate all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva e che gli vengono sottoposte dal presidente, su iniziativa di questi o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 13 - Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono un regime di sanzioni per le infrazioni alle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione di queste sanzioni. Queste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e la informano prontamente di ogni modifica successiva.

Articolo 14 - Attuazione

1. Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità del riferimento.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alle unità di carico intermodali che sono state fabbricate prima della data indicata al paragrafo 1 e messe in servizio nei sei mesi successivi a questa data.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[...] [...]

ALLEGATO I

Requisiti essenziali relativi alle unità di carico intermodali

Per facilitare la movimentazione delle unità di carico intermodali tra due modi e favorire l'intermodalità nei trasporti in generale, esse devono soddisfare, secondo la loro classe e la loro categoria, i requisiti definiti nel presente allegato. Questi requisiti garantiscono un'interoperabilità massima delle unità di carico intermodali tra la strada, la ferrovia, la navigazione fluviale e il trasporto marittimo.

Sicurezza tecnica e personale: // Rispettare le disposizioni applicabili della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori, conclusa a Ginevra il 2 dicembre 1972.

Ridurre al minimo i rischi di danni nell'ambito di un medesimo modo di trasporto e tra due modi.

Dotare qualunque nuova unità di carico intermodale di un sistema di allarme in caso di intrusione, ad esempio mediante un sigillo elettronico, conformemente allo stato di avanzamento della tecnica.

Movimentazione: // Permettere una movimentazione efficace, anche con le attrezzature da carico adatte per i contenitori ISO.

Fissaggio: // Rendere le interfacce di fissaggio compatibili con i quattro modi di trasporto.

Solidità: // In caso di caduta accidentale, le UCI non si devono rompere, né aprire.

Le UCI devono essere in grado di tollerare gli shock a cui sono sottoposte durante la movimentazione senza subire danni che possano portare alla non apposizione dell'indicazione di controllo periodico.

Codificazione e identificazione delle unità: // Utilizzare codificazione e identificazione elettroniche conformi allo stato di avanzamento della tecnica.

Le unità di trasporto intermodali utilizzate per il trasporto su strada devono rispettare le prescrizioni della direttiva 96/53/CE.

ALLEGATO II

Requisiti essenziali concernenti l'unità europea di carico intermodale

L'unità europea di carico intermodale è l'unità di carico ideale per il trasporto di merci diverse secche su strada, rotaia, mediante vie di navigazione interna e trasporto marittimo a corto raggio.

Oltre ai requisiti previsti dall'allegato I, che si applicano a tutte le nuove unità di carico intermodali, le UECI devono essere conformi ai seguenti requisiti supplementari:

Peso e dimensioni: // Rispettare le disposizioni della direttiva 96/53/CE [29].

[29] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

Tipo: // Cassa polivalente per merci secche

Lunghezza interna: // Deve permettere di posizionare, in lunghezza, rispettivamente:

* 11 unità di 1 200 mm, per la versione lunga

* 6 unità di 1 200 mm, per la versione corta

prevedendo i margini di manovra che sarebbero necessari.

Larghezza interna: // Deve permettere di mettere due euro-palette (1 200 x 800 mm) o due palette UK (1 200 x 1 000 mm) nel senso della loro lunghezza (quindi 2x1 200 mm) o tre euro-palette nel senso della loro larghezza (quindi 3 x 800 mm) fianco a fianco lasciando un margine di manovra sufficiente.

Altezza esterna: // 2 670 mm

Solidità della costruzione: // Il documento di riferimento per i valori di solidità è la serie di norme ISO 1496, se necessario.

- Capacità di impilazione su 4 livelli di unità lunghe caricate e idonee ad affrontare un viaggio in mare.

- Capacità di impilazione che corrisponde ai contenitori ISO di 20 piedi per le unità corte caricate.

- Un carico di lacerazione sufficiente per permettere il trasporto di unità sul numero di livelli di impilazione suddetto, per via fluviale o trasporto marittimo a corto raggio.

- Idoneità al sollevamento dall'alto.

ALLEGATO III

Criteri minimi da soddisfare per la designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 10

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato della valutazione e della verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'utilizzatore delle unità di carico intermodali sottoposte al loro controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono operare, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali unità. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante delle unità e l'organismo notificato.

2. L'organismo e il personale incaricato dei controlli devono svolgere le operazioni di valutazione e di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica, non devono essere sottoposti a nessun genere di pressione o incentivo, in particolare di tipo economico, che possa influire sul loro giudizio o sui risultati del loro controllo, in particolare a pressioni o incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre in particolare del personale e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle operazioni di valutazione e di verifica. Esso deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere i seguenti requisiti:

- una buona formazione tecnica e professionale,

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una pratica sufficiente di tali controlli;

- la capacità necessaria per redigere gli attestati, i protocolli e le relazioni che materializzano nella pratica i controlli svolti.

5. Deve essere garantita l'imparzialità del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun membro del personale non deve dipendere né dal numero dei controlli svolti, né dai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale o che i controlli siano svolti direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo che esegue i controlli è vincolato dal segreto professionale per tutte le notizie delle quali esso venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (tranne che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato nel quale esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di ogni disposizione di diritto nazionale che recepisce la presente direttiva.

ALLEGATO IV

Procedimenti di valutazione della conformità

Un'unità di carico intermodale deve essere oggetto, a scelta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, di uno dei seguenti procedimenti di valutazione della conformità previsti dall'articolo 6 e definiti nel presente allegato:

- controllo interno della fabbricazione, utilizzando il modulo A, quando sono rispettate le norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

- controllo interno della fabbricazione, utilizzando il modulo Aa;

- procedura di verifica per unità (modulo G);

- procedura di garanzia della qualità totale (modulo H).

Modulo A (Controllo interno di fabbricazione)

1. Questo modulo descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità che adempie agli obblighi previsti alla parte 2, garantisce e dichiara che le unità di carico intermodali soddisfano i requisiti pertinenti della direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, devono apporre il marchio adeguato su tutte le unità di carico intermodali e redigere una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità di carico intermodale. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione sul mercato comunitario delle unità di carico intermodali.

3. La documentazione tecnica deve permettere la valutazione della conformità delle unità di carico intermodali ai requisiti pertinenti della direttiva. Essa deve comprendere, nella misura necessaria ai fini della valutazione, la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento delle unità di carico intermodali e contenere:

- una descrizione generale delle unità di carico intermodali;

- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, insiemi, circuiti, ecc.;

- le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

- una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;

- i risultati dei calcoli di progetto, i controlli effettuati, ecc.;

- i rapporti sulle prove.

4. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità insieme alla documentazione tecnica.

5. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione porti alla fabbricazione di unità di carico intermodali che soddisfano i requisiti della documentazione tecnica di cui alla parte 2 e i requisiti applicabili alla direttiva.

Modulo Aa (controllo interno di fabbricazione e sorveglianza della verifica finale)

Oltre ai requisiti del modulo A sono applicabili anche le disposizioni seguenti.

La verifica finale è controllata mediante ispezioni senza preavviso di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Durante queste ispezioni, l'organismo notificato deve:

- assicurarsi che il fabbricante proceda effettivamente alla verifica finale;

- procedere a scopi di controllo al prelievo di unità di carico intermodali sui luoghi di fabbricazione o di deposito. L'organismo notificato valuta il numero di unità da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare sulle unità prelevate la verifica finale, parzialmente o integralmente.

Qualora una o più unità di carico intermodali non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo su ciascuna unità di carico intermodale.

Modulo G (verifica CE all'unità)

1. Questo modulo descrive il procedimento con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'unità di carico intermodale, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 4.1, è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura opportuna su questa unità e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante, nonché la collocazione dell'unità di carico intermodale;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata presso alcun altro organismo notificato;

- una documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell'unità di carico intermodale ai requisiti corrispondenti della direttiva e comprendere la sua progettazione, la sua fabbricazione e il suo funzionamento. La documentazione tecnica comprende:

- una descrizione generale dell'unità in questione;

- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

- le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento di questa unità;

- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.;

- i rapporti sulle prove effettuate;

- gli elementi adeguati relativi alla qualificazione dei metodi di fabbricazione e di controllo, come pure alle qualificazioni o approvazioni del personale corrispondente.

4. L'organismo notificato procede ad un esame della progettazione e costruzione di ogni unità di carico intermodale ed effettua in occasione della fabbricazione le prove opportune per certificare la sua conformità con i requisiti corrispondenti della direttiva.

4.1. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni unità di carico intermodale e stabilisce un attestato di conformità per le prove realizzate. Quest'attestato è conservato per dieci anni.

4.2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire, a richiesta, la dichiarazione di conformità e l'attestato di conformità rilasciati dall'organismo notificato.

In particolare l'organismo notificato:

- esamina la documentazione tecnica per quanto concerne la progettazione e i processi di fabbricazione;

- valuta i materiali utilizzati quando essi non sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante di materiali;

- approva i modi operativi di assemblaggio permanente delle parti che compongono le unità di carico intermodali;

- verifica le qualifiche o approvazioni;

- procede all'esame finale, effettua o fa effettuare la prova ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.

Modulo H (garanzia di qualità totale)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti applicabili della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascun prodotto la marcatura CE e redige per iscritto la dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda contiene:

- tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista,

- la documentazione sul sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti della direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono apparire in una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema di qualità consente una comprensione univoca delle misure e delle procedure in materia di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione contiene in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;

- delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, quando le norme di cui all'articolo 5 non sono applicate integralmente, dei mezzi che saranno impiegati per rispettare i requisiti essenziali della direttiva applicabili ai prodotti,

- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati all'atto della progettazione della categoria di prodotti in questione;

- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare;

- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.;

- dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti nei confronti dei sistemi di qualità che soddisfano la norma armonizzata corrispondente.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle unità di carico intermodali ai requisiti pertinenti della direttiva e deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento delle unità di carico intermodali. La documentazione tecnica deve contenere:

- una descrizione generale delle unità di carico intermodali,

- i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, insiemi, circuiti, ecc.;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del prodotto;

- la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;

- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

- i rapporti sulle prove.

Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere acquisito esperienza in materia di valutazione della tecnologia in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità in merito agli eventuali adeguamenti che intende apportare al sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza CE è accertarsi che il fabbricante soddisfi debitamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e deve fornire tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Progettazione» del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;

- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge annualmente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino, del presente allegato;

- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo trattino;

- le decisioni e i rapporti dell'organismo accreditato di cui al punto 3.4, ultimo trattino e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

ALLEGATO V

Procedimenti per il controllo periodico

Il controllo periodico deve essere svolto mediante una delle due procedure seguenti.

Modulo 1 (controllo periodico dei prodotti)

1. Questo modulo descrive il procedimento con cui il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore garantiscono che l'unità di carico intermodale soddisfa sempre i requisiti della presente direttiva.

2. Per soddisfare i requisiti citati al punto 1, il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore adottano tutte le misure necessarie perché le condizioni di funzionamento e di manutenzione garantiscano la conformità permanente dell'unità di carico intermodale ai requisiti della presente direttiva, in particolare affinché:

- le unità di carico intermodali siano utilizzate conformemente alla loro destinazione;

- se necessario, siano effettuati lavori di manutenzione o riparazione;

- siano anche effettuati i controlli periodici necessari.

Le misure effettuate devono essere registrate in documenti e tenute, dal proprietario, dal suo mandatario stabilito nella Comunità o dal detentore, a disposizione delle autorità nazionali.

3. L'organismo di controllo deve effettuare gli esami e le prove adeguati per verificare la conformità dell'unità di carico intermodale ai requisiti corrispondenti della presente direttiva.

3.1. Tutte le unità di carico intermodali devono essere esaminate individualmente e le prove adeguate, descritte nelle specifiche europee, devono essere effettuate per verificare se le unità soddisfano i requisiti della presente direttiva.

3.2. L'organismo di controllo deve apporre o far apporre il suo numero di identificazione su ogni prodotto che è oggetto di un controllo periodico, immediatamente dopo la data del controllo e redigere per iscritto l'attestato di controllo periodico. Questo attestato può riguardare una serie di unità individuali.

3.3. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore conservano l'attestato di controllo periodico previsto al punto 3.2. e i documenti previsti al punto 2, almeno fino al controllo periodico seguente.

Modulo 2 (controllo periodico tramite l'assicurazione della qualità)

1. Questo modulo descrive il procedimento con cui il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, che adempie agli obblighi di cui al punto 2, garantisce e dichiara che l'unità di carico intermodale soddisfa sempre i requisiti della presente direttiva. Il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, devono apporre la data del controllo periodico su ogni unità di carico intermodale e redigere per iscritto una dichiarazione di conformità. La data del controllo periodico deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza precisata al punto 4.

2. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, adottano tutte le misure necessarie perché le condizioni di funzionamento e di manutenzione garantiscano la conformità permanente dell'unità di carico intermodale ai requisiti della presente direttiva, in particolare perché:

- le unità di carico intermodali siano utilizzate conformemente alla loro destinazione;

- se necessario, siano effettuati lavori di manutenzione o riparazioni;

- siano anche effettuati i controlli periodici necessari.

Le misure effettuate devono essere registrate in documenti e tenute dal proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, a disposizione delle autorità nazionali.

Il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, predispongono che siano messi a disposizione per i controlli periodici da effettuare, personale qualificato e l'infrastruttura indispensabile, ai sensi dei punti da 3 a 7 dell'allegato III.

Il proprietario, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o il detentore, deve applicare un sistema qualità approvato per il controllo periodico e le prove dell'unità precisate al punto 3 ed è sottoposto alla sorveglianza enunciata al punto 4.

3. Sistema qualità

Le disposizioni descritte all'allegato IV, modulo H, della presente direttiva possono ugualmente essere applicate, mutatis mutandis, ai controlli periodici.

ALLEGATO VI

Marcatura «CE» e altri simboli

1. Marcatura CE

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

La marcatura «CE» è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

2. Simboli distintivi

2.1. UCI

Sulle UCI conformi ai requisiti della presente direttiva viene apposto, immediatamente al di sopra della marcatura «CE», il simbolo «UCI», costituito dalle iniziali «UCI» secondo il modello grafico che segue:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

2.2. UECI

Sulle UECI conformi ai requisiti della presente direttiva viene apposto, immediatamente al di sopra della marcatura «CE», il simbolo «UECI», costituito dalle iniziali «UECI» secondo il modello grafico che segue:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

3. Indicazione di controllo periodico

Ogni UCI utilizzata sul territorio comunitario porta l'indicazione:

- della sua data di fabbricazione, costituita dalle iniziali «DF» seguite da quattro cifre, due per il mese e due per l'anno,

- della data dell'ultimo controllo subìto, costituita dal simbolo «D1», seguito da quattro cifre, due per il mese e due per l'anno,

- della data limite del controllo successivo, costituita dal simbolo «D2», seguito da quattro cifre, due per il mese e due per l'anno.

Il simbolo viene apposto secondo il modello grafico che segue:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

4. Disposizioni comuni

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE» o dei simboli, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel modello graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 cm.

Tuttavia, le cifre utilizzate possono essere liberamente modificate, a condizione che si tratti di numeri arabi della stessa altezza degli altri componenti del simbolo.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione di conformità «CE» deve comprendere i seguenti elementi:

- nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,

- descrizione dell'unità di carico intermodale interessata (o della serie),

- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità,

- se applicabile, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato il controllo,

- se applicabile, un riferimento alla certificazione CE del tipo, alla certificazione CE della progettazione o alla certificazione di conformità CE,

- se applicabile, nome e indirizzo dell'organismo notificato che controlla il sistema di qualità del fabbricante,

- se applicabile, gli estremi delle norme armonizzate seguite,

- se applicabile, le altre specifiche tecniche utilizzate,

- se applicabile, i riferimenti alle altre direttive comunitarie applicate,

- l'identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico: Energia e trasporti

Attività: Politica dei trasporti terrestri, aerei e marittimi

Denominazione dell'azione: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le unità di carico intermodali

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

A07031 - Comitati obbligatori

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in SI

906.000 EUR

2.2 Periodo d'applicazione:

3 anni dal momento dell' adozione

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

[...] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

[...] Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

[X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

OPPURE

[...] Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

- Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria

milioni di euro (al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Art. 71, 80 CE

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità di un intervento comunitario

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Proporre un'unità di carico intermodale ottimale che combini i vantaggi delle casse mobili (capacità) e dei contenitori (robustezza) per ridurre la congestione delle infrastrutture.

Standardizzare le interfacce di movimentazione e di fissaggio delle nuove unità di carico intermodali, per ridurre il tempo medio di manutenzione.

Munire obbligatoriamente l'attrezzatura di qualsiasi nuova unità di carico intermodale di dispositivi di sicurezza efficienti, per lottare contro le intrusioni o l'introduzione fraudolenta di materiali.

Creare un obbligo di controllo periodico di tutte le unità di carico intermodali, anche quelle esistenti, per rendere obbligatorio un livello di manutenzione soddisfacente.

5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

5.3 Modalità d'attuazione

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Il calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue dev'essere specificato con la ripartizione fornita nella tabella 6.2. )

6.1.1 Intervento finanziario

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2 Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Qualora si tratti di più azioni, occorre fornire, sulle misure concrete da adottare per ogni azione, le precisazioni necessarie alla stima del volume e del costo delle realizzazioni)

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

Se necessario, spiegare il modo di calcolo

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1 Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3) // 302.000 EUR

II. Durata dell'azione // 3 anni

III. Costo totale dell'azione (I x II) // 906.000 EUR

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di controllo

8.2 Modalità e periodicità della valutazione

9. MISURE ANTIFRODE

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta:

Proposta di direttiva 2002/... /CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le unità di carico intermodali.

Numero di riferimento del documento

COM(...) ..... def.

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una legislazione comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) ed l) del trattato, l'azione della Comunità comporta una politica comune nel settore dei trasporti e una politica nel settore dell'ambiente. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, gli obblighi della Comunità comprendono la libera circolazione delle merci e, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, la politica comunitaria in materia di trasporti comprende misure che permettono di migliorare la sicurezza dei trasporti, competenza condivisa con gli Stati membri. L'articolo 80, paragrafo 2, costituisce la base giuridica per includere il settore marittimo nella proposta.

Questo problema ha una dimensione comunitaria:

- La realizzazione del mercato interno richiede una migliore circolazione delle merci e la congestione stradale dovuta al trasporto di merci crea problemi per tutti gli Stati membri. Circa il 20% del trasporto stradale di merci è internazionale. Questo segmento presenta il tasso di crescita più elevato. Gli Stati membri non possono risolvere da soli in modo ottimale i problemi collegati con l'aumento costante del trasporto stradale internazionale di merci.

- Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno constatato che la realizzazione dell'intermodalità è rallentata dalla mancanza di armonizzazione e normalizzazione nel settore delle UCI. Attualmente, le caratteristiche di movimentazione delle UCI presentano differenze considerevoli: coesistono infatti sul mercato contenitori standardizzati, casse mobili e ogni tipo di UCI previsto per usi specifici. Sforzi considerevoli sono necessari per definire, caso per caso, le caratteristiche di movimentazione di una UCI individuale. Inoltre gli impianti di movimentazione devono essere spesso regolati addirittura modificati in alcuni casi. Ciò complica e rallenta la movimentazione e genera costi indotti che aumentano inutilmente il costo dell'intermodalità. È indispensabile adottare misure a livello comunitario per rimediare a questa situazione.

- La maggior parte degli Stati membri ha ratificato la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori. Questa convenzione prevede l'omologazione dei contenitori e il loro controllo periodico. Tuttavia queste procedure non sono armonizzate a livello comunitario. È quindi indispensabile adottare misure a livello comunitario per rimediare a questa situazione.

- L'usura delle UCI può comportare rischi sul piano della sicurezza che bisogna eliminare con la manutenzione e controlli periodici. I controlli devono essere effettuati in modo uniforme in tutta la Comunità e le UCI devono potere essere controllate periodicamente in qualsiasi Stato membro. Un'azione a livello comunitario è necessaria per armonizzare le procedure di controllo.

- La direttiva proposta mira ad aumentare la sostenibilità e la sicurezza dei trasporti, ridurre la congestione delle infrastrutture, soprattutto quelle stradali, e stabilire un quadro più favorevole alle operazioni di trasporto intermodale garantendo un livello elevato di interoperabilità delle UCI tra i vari modi di trasporto. Un'azione comunitaria è l'unico modo di realizzare questa armonizzazione, dato che gli Stati membri, che agiscono individualmente o attraverso accordi internazionali, non possono conseguire lo stesso grado di armonizzazione delle UCI o delle procedure di valutazione, rivalutazione, manutenzione o controllo.

- Il riconoscimento dei certificati di omologazione rilasciati dagli organismi di controllo designati dalle autorità competenti degli Stati membri contribuirebbe ad eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi di trasporto. Questo obiettivo non può essere raggiunto in modo soddisfacente ad un altro livello.

- Sono necessari mezzi comunitari per armonizzare alcune caratteristiche delle UCI. Questa armonizzazione non può essere realizzata soltanto con disposizioni nazionali. L'interoperabilità è necessaria per la movimentazione delle UCI che circolano nella Comunità. Quest'interoperabilità è possibile soltanto con misure adottate a livello comunitario. D'altra parte, la libera circolazione delle merci e dei servizi esige che i controlli periodici siano effettuati ovunque nella Comunità secondo gli stessi criteri. Benché esistano diverse soluzioni nazionali in materia di UCI, nessuna UECI è disponibile su scala europea in pratica o come norma soddisfacente. Un'azione comunitaria è necessaria per normalizzare tale UECI, affinché i professionisti europei possano sfruttarne i vantaggi.

La proposta mira anche a ridurre la congestione stradale migliorando le condizioni preliminari alle operazioni di trasporto intermodale. In mancanza di azione, il trasporto di merci su strada continuerebbe ad aumentare, facendo aumentare a sua volta la congestione, gli incidenti e i danni per l'ambiente. L'aumento annuale dei costi esterni supplementari dovuti ai trasporti stradali è stimato a 3 miliardi di euro. Complicando e rallentando le operazioni di movimentazione, la mancanza di armonizzazione crea costi indotti permanenti in Europa. Grazie alle sue dimensioni ottimali, la UECI potrà contenere più palette di un contenitore di 40 piedi. Di conseguenza, occorreranno meno UCI - e automezzi pesanti - per trasportare la stessa quantità di merci. Le UECI presentano anche un vantaggio rispetto alle casse mobili: possono essere impilate su molti livelli, cosa che riduce le superfici di magazzinaggio necessarie, in particolare nei cantieri terminali di trasporto combinato e permette di prevedere un trasporto su più livelli quando il profilo limite delle infrastrutture prese in prestito lo permette.

L'obiettivo dell'azione prevista è contribuire, direttamente e immediatamente, sul mercato del trasporto intermodale di merci e dei servizi di logistica, a semplificare le operazioni di movimentazione intermedie, ridurre la congestione delle infrastrutture, in particolare stradali e migliorare la sicurezza e le prestazioni ambientali del trasporto intermodale di merci. I mezzi proposti (armonizzazione, normalizzazione e riconoscimento) sono proporzionati a questi obiettivi.

Una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico adeguato per rafforzare l'armonizzazione e stabilire un quadro per la normalizzazione, la manutenzione e i controlli periodici delle UCI.

L'impatto sulle imprese

2. Determinare l'incidenza della proposta:

- sui vari settori di attività,

- sulle diverse dimensioni delle imprese (la concentrazione di piccole e medie imprese),

- specificare se esistono particolari zone geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese.

I settori di imprese che saranno interessati dall'armonizzazione sono i fabbricanti, i proprietari, i detentori e gli esercenti di UCI, operatori di terminali o trasportatori.

La proposta avrà effetti sia sulle grandi che sulle piccole e medie imprese. Infatti, se i trasportatori ferroviari e marittimi sono, generalmente, grandi imprese, lo stesso non vale per i modi stradali o di navigazione interna, né per gli operatori di terminali. L'uso delle UECI resta comunque facoltativo.

Il numero di TEU utilizzati nel quadro di operazioni di trasporto combinato per tutti i modi di trasporto di superficie è stato stimato a 37 milioni circa nel 1999. Su questo totale, 25 milioni di TEU sono state trasportate con trasporto marittimo a corto raggio.

La proposta non fa distinzione tra zone geografiche nella Comunità. L'armonizzazione delle caratteristiche delle UCI e i requisiti di manutenzione e di controllo periodico riguarderanno quindi tutte le imprese, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di stabilimento, che fabbricano UCI, le mettono in circolazione o in servizio, le possiedono o le detengono e/o le utilizzano nella Comunità.

Le disposizioni applicabili alla UECI avranno effetti soltanto per le società desiderose di avvalersi di quest'unità ottimale.

3. Obblighi per le imprese per conformarsi alla proposta.

Le società di fabbricazione dovranno adattare i loro metodi per conformarsi all'obbligo di caratteristiche armonizzate. Le società che possiedono, detengono e/o utilizzano UCI dovranno fare in modo che le loro nuove unità soddisfino i requisiti pertinenti e portino i marchi di attestazione della conformità e le marcature indicanti che sono state regolarmente controllate. Dovranno anche fare in modo che tutte le loro UCI siano correttamente sottoposte a manutenzione e controlli periodici.

L'introduzione delle UECI non richiederà altre misure oltre a quelle citate al paragrafo precedente.

4. Prevedibile incidenza economica della proposta

- sull'occupazione,

- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese,

- sulla competitività delle imprese.

La proposta non dovrebbe avere effetti sull'occupazione.

Il rinnovo delle UCI interverrà soltanto alla fine del ciclo di vita dei materiali esistenti e le UCI a caratteristiche di interoperabilità armonizzate non saranno più costose delle altre. Una maggiore uniformazione delle operazioni di movimentazione semplificherà gli investimenti sulle piattaforme di trasbordo.

La nuova UECI aumenterà la capacità utile delle unità e contribuirà a rallentare la crescita del trasporto stradale. L'obbligo di valutazione e rivalutazione della conformità e di controllo periodico delle UCI favorirà certamente l'adozione dell'UECI, più solida, da parte delle imprese.

La competitività delle imprese in Europa sarà migliorata grazie alla possibilità di sopprimere alcuni costi di movimentazione potranno essere eliminati. La possibilità di razionalizzare il sistema di trasporto avrà effetti simili.

5. Indicare se la proposta contiene misure per a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.).

Le grandi imprese potranno approfittare maggiormente di economie di scala, possibili soprattutto in particolare a livello dei metodi di fabbricazione e delle procedure di valutazione e rivalutazione della conformità e di controllo periodico. In ogni caso, la differenza non è tale da richiedere l'adozione di misure particolari per le piccole e medie imprese, che potranno anche trarre vantaggio dalla semplificazione delle operazioni di movimentazione. La normalizzazione dovrebbe facilitare l'arrivo di nuove imprese, eventualmente di PMI, perché le decisioni di investimento saranno facilitate. Le misure avranno inoltre incidenze sul lungo termine poiché non implicano la sostituzione dell'attrezzatura esistente. Le condizioni di sicurezza rimangono le stesse per tutte le imprese.

Di conseguenza, non è prevista alcuna misura particolare per tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese.

Consultazione

6. Elenco delle organizzazioni consultate sulla proposta e sintesi delle loro principali osservazioni.

Il 17 aprile 2002 la Commissione ha invitato le associazioni professionali (a livello europeo) interessate a pronunciarsi su un documento di consultazione. Gli organismi consultati sono:

Iniziale // Organizzazione

ACEA // Associazione dei costruttori europei di automobili

CCFE // Comunità delle ferrovie europee

CEFIC // European Chemical Industry Council

CEN // Comitato europeo di normalizzazione

CLECAT // Liaison Committee of European Freight Forwarders

EBU // European Barge Unione

ECASBA // EC Association of Ship Brokers & Agents

ECG // European car - Transport Group of Interest

ECSA // EC Ship-owners'Association

EFIP // European Federation of Inland Ports

EFLLC // European Freight & Logistics Leaders Club

VIA // European Intermodal Association

EIM // European Infrastructure Managers

ERFCP // European Rail Freight Customers Platform

ESC // European Shippers Council

ESN // European Short Sea Network

ESPO // European Sea Ports Organisation

FEPORT // Federation of European Private port Operators

FFE // Freight Forward Europe

GETC // Gruppo europeo per il TC

INE // Inland Navigation Europe

IRU // International Road Union

ISO // Organizzazione di standardizzazione internazionale

MIF // Maritime Industries Forum

O.E.B./E.S.O. // Organizzazione europea dei battellieri

UIC-GTC // Unione internazionale delle ferrovie - Gruppo trasporto combinato

UIRR // Unione internazionale delle società di trasporto combinato strada-rotaia

UNICE // Union of Industrial and Employer's Confederations of Europe

Oltre ai contributi scritti, i rappresentanti di queste organizzazioni sono intervenuti nel corso della riunione di consultazione del 22 maggio 2002.

Il tenore generale dei contributi si può riassumere in tre punti:

* consenso generale sull'utilità di normalizzare e armonizzare alcune caratteristiche delle UCI senza peraltro vietare l'uso di altre unità;

* disaccordo sulle dimensioni comuni; ciascuno ha difeso le dimensioni già utilizzate dal "suo" modo di trasporto;

* un'urgente richiesta dei camionisti e degli armatori marittimi di aumentare i pesi e le dimensioni autorizzate nel trasporto stradale per tenere conto della realtà del commercio extra comunitario, specialmente i contenitori più lunghi di 13,6 metri.