52003PC0103

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie /* COM/2003/0103 def. - COD 2003/0046 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La proposta rappresenta una modifica dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Finalità della proposta è di prorogare l'applicazione delle misure transitorie, istituite a norma dell'articolo 23 del suddetto regolamento.

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme per la determinazione della situazione epidemiologica dei paesi riguardo alla BSE. Tale situazione determina a sua volta talune misure relative al controllo della BSE, al commercio e all'importazione di alcuni animali vivi e prodotti d'origine animale. Prima della determinazione della situazione epidemiologica sono in vigore misure transitorie. Il regolamento specifica che tali misure transitorie possono essere adottate per un periodo massimo di due anni. Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001, si applica a decorrere dal 1° luglio 2001. Pertanto, le misure di cui sopra si applicano, al più tardi, fino al 30 giugno 2003.

La valutazione dei fascicoli degli Stati membri e dei paesi terzi è iniziata alla fine del 2001. E' subito risultato palese che erano necessarie alcune modifiche ai criteri di classificazione al fine di pervenire ad una classificazione adeguata che rispecchiasse il rischio BSE. I criteri erano stati ripresi dal Codice internazionale della salute degli animali dell'Organizzazione mondiale della salute degli animali (UIE). La Comunità ha presentato all'UIE una proposta di modifica dei criteri di classificazione. Gli attuali criteri permangono tuttavia immutati. Risulta inoltre che l'UIE non intende presentare l'elenco proposto di paesi privi di BSE in un prossimo futuro.

Non è stata inoltre interamente completata la valutazione scientifica del rischio per tutti i paesi. Il Comitato direttivo scientifico ha adottato un parere definitivo soltanto per un terzo dei paesi che avevano richiesto una determinazione della situazione BSE.

Si propone pertanto di protrarre di due anni l'applicazione delle misure transitorie, cioè fino al 1° luglio 2005.

La proroga manterrà il livello attuale di tutela della sanità pubblica, in quanto nel territorio dell'UE e nei confronti dei paesi terzi si manterranno le misure transitorie relative al materiale specifico a rischio e ai metodi di macellazione. In mancanza di proroga di tali misure transitorie, non potranno essere mantenute le predette misure di gestione dei rischi.

La proroga di due anni è intesa a far sì che la Commissione prosegua nell'intento di giungere a un accordo a livello internazionale (UIE) sulla determinazione della situazione epidemiologica dei paesi in relazione alla BSE sulla base del rischio. La Commissione porterebbe inoltre a termine la valutazione scientifica del rischio.

Considerato il carattere d'urgenza della materia, è necessario fare adottare dal Parlamento e dal Consiglio la modifica al regolamento principale entro giugno 2003.

2003/0046 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

[2] GU C del , pag. .

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C del , pag. .

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [5] fornisce una base giuridica unica per tutta la legislazione relativa alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nella Comunità.

[5] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 3).

(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per determinare la situazione epidemiologica riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione. Tale situazione determina talune misure relative al controllo della BSE, del commercio e dell'importazione di taluni animali vivi e prodotti di origine animale. Il regolamento stabilisce che, prima della determinazione di tale situazione, si adottino misure transitorie per un periodo massimo di due anni.

(3) Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione [6] fissa le misure transitorie da applicarsi per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 1° luglio 2001.

[6] GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 (GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4).

(4) Sono stati riscontrati alcuni problemi nell'utilizzo dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 per determinare la situazione epidemiologica in relazione alla BSE. La Commissione ha discusso con gli Stati membri la possibilità di apportare modifiche a tali criteri al fine di conseguire un migliore allineamento della situazione epidemiologica e del rischio. L'esito di tali discussioni può essere influenzato in modo significativo dagli sviluppi del capitolo BSE nell'ambito del codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(5) È necessario prolungare il periodo di applicazione delle misure transitorie per consentire la conclusione delle discussioni menzionate in precedenza.

(6) Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 999/2001, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo che si conclude il 1° luglio 2005, al più tardi, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente