Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa /* COM/2003/0095 def. - CNS 2003/0041 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Con decisione del 16 novembre 2000, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (in appresso, la Russia) [1]. Tale accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2001. [1] GU L 299 del 28.11.2000, pag. 14. L'articolo 12, lettera b) dell'accordo prevede: «Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale che ha termine il 31 dicembre 2002 e può essere prorogato, di quinquennio in quinquennio, su accordo delle Parti.» 2. Al vertice UE-Russia del 29 maggio 2002 è stato confermato che l'attuale accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Russia ha stabilito solidi fondamenti per una cooperazione a lungo termine in questo campo. Il vertice ha sottolineato l'importanza del piano di azione concordato, che struttura il dialogo tra la Comunità europea e la Russia in materia di scienza e tecnologia. La messa in opera di tale piano di azione contribuirà alla creazione di reti scientifiche integrate e allo sviluppo di progetti di ricerca congiunti e, di conseguenza, il piano di azione promuoverà la cooperazione tra la Comunità europea e la Russia nel contesto dello Spazio europeo della ricerca. 3. Mediante nota verbale del 19 settembre 2002, il ministero degli Affari esteri della Federazione russa ha richiesto il rinnovo dell'accordo suddetto per la durata di cinque anni. Il governo russo desidera innanzitutto un rinnovo rapido, senza modifica del testo dell'accordo attuale, per mantenere la continuità delle relazioni scientifiche e tecnologiche tra la Russia e la Comunità europea. Un rinnovo rapido sarebbe nell'interesse di ambo le parti. 4. Visto che il contenuto sostanziale dell'accordo appena scaduto resterebbe invariato, le procedure relative alla negoziazione del rinnovo (articolo 300, paragrafo 1 del trattato CE) non sarebbero pertinenti. D'altronde, considerati i vantaggi che un rinnovo rapido recherebbe alle parti, si suggerisce di procedere in un'unica fase (ossia un'unica procedura e un unico atto per la firma e la conclusione dell'accordo). Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione propone che il Consiglio: - approvi, a nome della Comunità, dopo aver consultato il Parlamento europeo, la firma di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Federazione russa; - autorizzi il Presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di esprimere l'assenso della Comunità ad esservi vincolata. 2003/0041 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] ... considerando quanto segue: (1) Il 16 novembre 2000 [4] il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (in appresso, la Russia). L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2001. [4] GU L 299 del 28.11.2000, pag. 14. (2) L'articolo 12, lettera b) dell'accordo stabilisce: «Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato su accordo delle Parti per ulteriori periodi di cinque anni.»; (3) Con nota verbale del 19 settembre 2002, il ministero degli Affari esteri della Federazione russa ha chiesto il rinnovo dell'accordo citato per ulteriori cinque anni; le Parti considerano che un rapido rinnovo dell'accordo sarebbe nell'interesse reciproco. (4) Il contenuto sostanziale dell'accordo rinnovato è identico al contenuto sostanziale dell'accordo scaduto. (5) È opportuno approvare, a nome della Comunità, l'accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, DECIDE: Articolo 1 L'accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di esprimere l'assenso della Comunità ad esservi vincolata. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ACCORDO CHE RINNOVA L'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità", da una parte, e IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, dall'altra, in appresso denominate "le Parti", CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale; RICONOSCENDO che la Comunità e la Federazione russa svolgono al momento attività di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che la partecipazione reciproca a tali attività può fornire vantaggi reciproci; VISTO l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000 e scaduto il 31 dicembre 2002; DESIDERANDO portare avanti la cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica nel quadro ufficiale stabilito da suddetto accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000 e scaduto il 31 dicembre 2002, è rinnovato per un periodo supplementare di cinque anni. Articolo 2 Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Articolo 3 Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, russa, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Per la Comunità europea Per il governo della Federazione russa SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO Settore(i) di intervento: RST Attività: cooperazione scientifica e tecnologica internazionale Titolo dell'azione: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la comunità europea e il governo della federazione russa 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE 1.1. Linee di bilancio interessate Le spese connesse alla realizzazione e al controllo dell'accordo saranno imputate alle linee di bilancio specifiche dei programmi previsti dal programma quadro comunitario di RST (capitolo B6-6013). 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1. Metodo di calcolo del costo totale annuo dell'azione (stima) a. Attività preparatorie, revisione delle attività di cooperazione: riunioni del comitato misto Comunità-Russia, scambio di informazioni, visite di funzionari ed esperti in Russia 50 000 EUR b. Workshop/riunioni scientifiche e tecniche 60 000 EUR TOTALE : 110 000 EUR/anno 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA - Con base giuridica. [Programma pluriennale - Codecisione (con riferimento finanziario privilegiato)] 4.1. Denominazioni e riferimento - Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 170, paragrafo 2 e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase nonché il paragrafo 3, primo comma. - Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006). 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessità dell'intervento comunitario L'intervento finanziario della Comunità è indispensabile in quanto la cooperazione prevista rientra nell'attuazione dei programmi quadro, compresa la parte finanziaria: partecipazione della Russia a taluni programmi specifici e spese amministrative sostenute dalla Comunità (missioni di funzionari comunitari, organizzazione di seminari nella Comunità e in Russia). 5.1.1. Obiettivi perseguiti L'obiettivo principale è dare impulso alla cooperazione tra la CE e la Russia nel campo della RST nei settori previsti dai programmi quadro. - L'accordo intende consentire alla Comunità e alla Russia di trarre reciproco vantaggio dai progressi scientifici e tecnici frutto dei rispettivi programmi di ricerca attraverso la partecipazione della comunità scientifica e dell'industria russa ai progetti di ricerca comunitari e la partecipazione autonoma e non sovvenzionata di organismi aventi sede nella Comunità a progetti russi. - I beneficiari dell'accordo nella CE ed in Russia saranno le comunità scientifiche, l'industria e la popolazione in generale grazie agli effetti diretti e indiretti della cooperazione. 5.1.2. Durata dei lavori Il presente accordo è rinnovato per un periodo supplementare di cinque anni e può essere prorogato di comune accordo di quinquennio in quinquennio. 5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio 5.2.1. Natura della spesa Sovvenzione al 100% (missioni in Russia di funzionari della Commissione e di esperti; organizzazione di workshop, seminari e riunioni nella Comunità europea e in Russia). 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Spese di funzionamento di natura amministrativa e tecnica comprese nella parte B (per l'intero periodo) 6.1.1. Spese di gestione della decisione (stima) Ripartizione indicativa, importi (espressi in milioni di euro) >SPAZIO PER TABELLA> 7. CONTROLLO E VALUTAZIONE 7.1. Modalità di controllo L'accordo di cooperazione sarà valutato a scadenze regolari dai servizi competenti della Commissione. La valutazione comprenderà i seguenti elementi: a. raccolta di informazioni: in base ai dati relativi ai programmi specifici previsti dal programma quadro; b. valutazione globale dell'azione: alla fine di ogni anno i servizi della Commissione effettueranno una valutazione di tutte le attività di cooperazione intraprese nel quadro dell'accordo. 8. MISURE ANTIFRODE In ogni fase delle attività di cooperazione effettuate ai sensi del presente accordo sono previsti numerosi controlli amministrativi e finanziari, ed in particolare: - esame ai diversi livelli delle note di spesa prima di effettuare i pagamenti; - controllo a cura del servizio di audit interno; - controlli ad opera della Corte dei Conti dell'UE.