Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi /* COM/2003/0094 def. - COD 2003/0044 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (presentata dalla Commissione) 2003/0044 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C , pag. . visto il parere del Comitato delle regioni [3], [3] GU C , pag. . deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quando segue: (1) Le relazioni aeree internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state tradizionalmente disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, dai loro allegati e da altri accordi bilaterali e multilaterali. (2) A seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98, la Comunità ha competenza esclusiva per negoziare, firmare e concludere vari aspetti di tali accordi. (3) La Corte ha anche chiarito il diritto dei vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto ad un accesso non discriminatorio al mercato rappresentato dalle rotte fra tutti gli Stati membri ed i paesi terzi. (4) Qualora risulti che l'oggetto di un determinato accordo o convenzione rientri in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella di uno dei suoi Stati membri, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sia durante il processo di negoziazione e conclusione di tali accordi sia in sede di attuazione degli impegni assunti con tali accordi. L'obbligo di cooperazione scaturisce dall'esigenza della rappresentazione unitaria della Comunità a livello internazionale. Le istituzioni della Comunità e gli Stati membri devono intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire la migliore cooperazione possibile sotto questo profilo. (5) Tutti gli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e i paesi terzi che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario devono essere sostituiti da accordi interamente compatibili con il diritto comunitario. (6) La Comunità deve prendere l'iniziativa di sottoporre a revisione gli aspetti degli accordi bilaterali in vigore che risultano in violazione della normativa comunitaria. (7) Ferme restando le disposizioni del trattato, in particolare l'articolo 300, gli Stati membri hanno facoltà di apportare emendamenti agli accordi vigenti e a prendere le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione fino al momento in cui entri in vigore un accordo comunitario. (8) È di fondamentale importanza fare in modo che lo Stato membro che conduce negoziati tenga conto del diritto comunitario, degli interessi della Comunità in senso lato e dei negoziati in corso da parte della Comunità; a tal fine deve essere precostituita una procedura di controllo efficiente e trasparente. (9) Se gli Stati membri intendono associare vettori aerei al processo negoziale, tutti i vettori aerei stabiliti nel territorio degli Stati membri interessati devono ricevere parità di trattamento. (10) Per garantire che i diritti dei vettori comunitari non siano oggetto di indebite restrizioni, negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei non deve essere inserita nessuna nuova clausola che impedisca a più di un vettore comunitario di entrare in un determinato mercato ovvero che imponga gravi limitazioni alla frequenza, alla capacità o alla prestazione di servizi. (11) Gli Stati membri devono istituire procedure trasparenti e non discriminatorie ai fini della distribuzione dei diritti di traffico fra i vari vettori comunitari. In taluni casi, i diritti di traffico consentiti da un determinato accordo possono essere sufficienti per permettere a tutti i vettori comunitari che desiderano provvedere servizi di entrare nel mercato. (12) A norma dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate mediante la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione stessa. (13) Gli obbiettivi dell'azione proposta sono segnatamente il coordinamento dei negoziati con paesi terzi al fine di concludere accordi in materia di servizi aerei, la necessità di garantire un approccio armonizzato nell'attuazione nell'applicazione degli accordi ed infine l'esigenza di controllare la loro conformità con il diritto comunitario. Se tali obiettivi non possono essere sufficientemente assicurati dagli Stati membri e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, in ragione 'importanza del presente regolamento, , la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In ossequio al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per conseguire tali obbiettivi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 - Notifica alla Commissione 1. In assenza di negoziati comunitari con un paese terzo, ovvero quando già esista un accordo comunitario relativo soltanto ad un numero limitato di argomenti , uno Stato membro può, senza pregiudizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, avviare negoziati con tale paese al fine di concludere un nuovo accordo o modificare un accordo vigente in materia di servizi aerei, i suoi allegati o qualsiasi altro accordo bilaterale o multilaterale su tale materia. Lo Stato membro che desidera procedere in tal senso notifica per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri questa sua intenzione. 2. La notifica comprende una copia dell'accordo in questione e l'indicazione delle disposizioni che saranno oggetto del negoziato, le finalità del negoziato e ogni altra opportuna informazione. La notifica è trasmessa almeno un mese prima che vengano avviati i contatti con il paese terzo interessato. 3. La Commissione e gli Stati membri possono formulare osservazioni allo Stato membro che ha notificato le sue intenzioni ai sensi del paragrafo 1. Nel caso di negoziati con il paese terzo, lo Stato membro in questione deve tener conto per quanto possibile di tali osservazioni. Articolo 2 - Consultazione dei soggetti interessati e partecipazione ai negoziati Qualora i vettori aerei siano associati ai negoziati di cui all'articolo 1, gli Stati membri garantiscono parità di trattamento a tutti i vettori comunitari stabiliti sui loro rispettivi territori a cui si applica il trattato. Articolo 3 - Divieto di introdurre disposizioni più restrittive Gli Stati membri non concludono alcun accordo che elimini la possibilità, per più di un vettore comunitario, di fornire servizi tra il proprio territorio ed un paese terzo in relazione all'intero mercato del trasporto aereo tra le due parti o in base a specifiche coppie di città (???). Articolo 4 - Conclusione degli accordi 1. Una volta conclusi i negoziati, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il progetto di accordo e ogni altro documento pertinente. 2. A seguito della notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina se il progetto di accordo sia compatibile con il diritto comunitario e con gli obbiettivi della Comunità in tale settore. Se intende muovere obiezioni alla conclusione dell'accordo, la Commissione prende una decisione in tal senso in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza degli articoli 7 e 8 della stessa. 3. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2408/92. Articolo 5 - Distribuzione dei diritti di traffico Quando conclude un accordo, propone emendamenti ad un accordo esistente o ai suoi allegati che prevedano limitazioni al numero dei diritti di traffico o al numero dei vettori comunitari che possono essere designati per utilizzare detti diritti di traffico, lo Stato membro distribuisce i diritti di traffico tra i vettori comunitari ammissibili mediante una procedura trasparente e non discriminatoria. Articolo 6 - Procedure di notifica Gli Stati membri notificano alla Commissione i particolari delle procedure di cui si avvalgono ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 5. Alla Commissione sono altresì notificati, almeno sei settimane prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche di tali procedure. Tutte le notifiche contemplate dal presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 7 - Riservatezza Nel notificare alla Commissione i negoziati e il loro esito come disposto dagli articoli 1 e 4, gli Stati membri informano chiaramente quest'ultima in merito agli eventuali elementi che debbono considerarsi riservati. La Commissione provvede affinché le informazioni indicate come riservate vengano trattate adeguatamente senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 [4]. [4] GU L 145 del 31.5.2001 pag. 43. Articolo 8 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente